Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 24/11/2025, n. 20967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20967 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09703/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9703 del 2025, proposto da Edigio Mulas, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Irma Putignano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 38146 presentata in data 4 giugno 2024 con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universitatea “Petre Andrei” Din Iasi - Romania in data 27 maggio 2024;
per la condanna
della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art. 16, co. 2 e 6 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il cons. AN AR RL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 1.09.25, l’istante (erroneamente indicato nel ricorso con il nome Egidio, anziché Edigio, come emerge dalla procura e dagli atti allegati), nel premettere di aver presentato in data 4.06.24 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che l’amministrazione si è costituita in resistenza con comparsa di stile;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che il ricorso è fondato (v. ex plur . di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito, benché non sia stata formulata specifica domanda, di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini (stabiliti avuto riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2024) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 120 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore, avv. Francesco Vannicelli, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RT di NE, Presidente
AN AR RL, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AR RL | RI RT di NE |
IL SEGRETARIO