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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 450/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...], (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale della Provincia n.86 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Giuseppe Gioia (c.f. ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2
atti
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 4 , nata il [...] ad [...] (C.F.: ) ed ivi residente Controparte_1 C.F._3
alla Via Santa Venera n.47, elettivamente domiciliata in Enna alla Via Trapani n. 2 presso lo studio dell'Avv. Eleanna Parasiliti Molica (C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta C.F._4
procura in atti
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dalla sig.ra con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Enna, in data 29/9/1984, atto trascritto nel registro dell'Ufficio di Stato civile dello stesso comune nell'anno 1984 numero 202 parte II serie A.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati due figli e , Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nel corpo dell'atto introduttivo il ricorrente ha riferito di una presunta relazione extraconiugale della di lui moglie nonché di un cambio della serratura della chiave di ingresso dell'abitazione coniugale, che di fatto gli ha impedito il rientro presso la dimora familiare in regime di comproprietà tra i coniugi.
Tanto premesso, il ricorrente ha dunque chiesto, previa dichiarazione della separazione dei coniugi, di non prevedere alcun provvedimento economico di mantenimento in favore sia della resistente, essendo i coniugi economicamente indipendenti, sia dei figli in quanto maggiorenni ed autonomi.
Inoltre, parte ricorrente ha chiesto di non disporre “nessuna assegnazione della casa coniugale sita in
Enna in Via Santa Venera n. 47, in comproprietà tra i coniugi, opponendosi il ricorrente sin d'ora all'assegnazione della stessa alla sig.ra che la occupa ed abita abusivamente ed CP_1
illecitamente da diversi mesi, dopo avere estromesso dal legittimo possesso il marito-comproprietario;
6) pronunciare, ove del caso, la divisione dell'immobile in comunione ed attestata la indivisibilità, porlo in vendita, gravandone dei frutti la intimata che se ne è impossessata e la occupa abusivamente e da sola da diversi mesi, in danno del marito comproprietario” (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo).
In data 18 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la resistente, la quale non si è opposta alla chiesta separazione ma ha negato le circostanze narrate dal marito in ordine alle cause della crisi coniugale,
pagina 2 di 4 riferendo di ripetute relazioni extraconiugali del marito, dell'abbandono dello stesso della casa coniugale nonché infine dello sperpero delle risorse economiche dei coniugi.
Alla luce delle suesposte premesse, parte resistente ha dunque chiesto di “pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
- rigettare la domanda di divisione della casa coniugale essendo la stessa inammissibile e comunque priva di fondamento di qualsiasi fondamento giuridico;
- con vittoria di spese e compensi.”.
In data 7 novembre 2024, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis 17 n. 1) co c.p.c. in seno alla quale, a parziale modifica di quanto previamente richiesto, ha domandato la pronuncia della separazione con addebito alla sig.ra Controparte_1
All'udienza del 22.01.2025, le parti sono personalmente comparse dichiarando di non volersi riconciliare e aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore ai sensi dell'art. 473- bis.21 c.p.c. a tenore della quale si sarebbe proceduto alla “Pronuncia della separazione personale dei coniugi con rinuncia da parte della resistente alla domanda di addebito e rinuncia da parte del ricorrente alla domanda di divisione, nella presente sede e con riserva di adire con separata azione il
Tribunale per l'introduzione di un autonomo giudizio di divisione, ove non si riuscisse ad addivenire ad una divisione consensuale innanzi al Notaio”.
All'esito dell'accettazione delle parti della proposta conciliativa, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato ad [...] il [...] (C.F.: e nata il
[...] C.F._1 Controparte_1
31.01.1962 ad Enna (C.F.: ), alle condizioni concordate in occasione C.F._3 dell'udienza del 05.02.2025 e trascritte in parte motiva.
pagina 3 di 4 Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, celebrato a Enna il 29/9/1984 e trascritto nel registro dell'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, al n. 202, parte II, serie A, anno 1984.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 450/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...], (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale della Provincia n.86 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Giuseppe Gioia (c.f. ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2
atti
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 4 , nata il [...] ad [...] (C.F.: ) ed ivi residente Controparte_1 C.F._3
alla Via Santa Venera n.47, elettivamente domiciliata in Enna alla Via Trapani n. 2 presso lo studio dell'Avv. Eleanna Parasiliti Molica (C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta C.F._4
procura in atti
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dalla sig.ra con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Enna, in data 29/9/1984, atto trascritto nel registro dell'Ufficio di Stato civile dello stesso comune nell'anno 1984 numero 202 parte II serie A.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati due figli e , Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nel corpo dell'atto introduttivo il ricorrente ha riferito di una presunta relazione extraconiugale della di lui moglie nonché di un cambio della serratura della chiave di ingresso dell'abitazione coniugale, che di fatto gli ha impedito il rientro presso la dimora familiare in regime di comproprietà tra i coniugi.
Tanto premesso, il ricorrente ha dunque chiesto, previa dichiarazione della separazione dei coniugi, di non prevedere alcun provvedimento economico di mantenimento in favore sia della resistente, essendo i coniugi economicamente indipendenti, sia dei figli in quanto maggiorenni ed autonomi.
Inoltre, parte ricorrente ha chiesto di non disporre “nessuna assegnazione della casa coniugale sita in
Enna in Via Santa Venera n. 47, in comproprietà tra i coniugi, opponendosi il ricorrente sin d'ora all'assegnazione della stessa alla sig.ra che la occupa ed abita abusivamente ed CP_1
illecitamente da diversi mesi, dopo avere estromesso dal legittimo possesso il marito-comproprietario;
6) pronunciare, ove del caso, la divisione dell'immobile in comunione ed attestata la indivisibilità, porlo in vendita, gravandone dei frutti la intimata che se ne è impossessata e la occupa abusivamente e da sola da diversi mesi, in danno del marito comproprietario” (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo).
In data 18 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la resistente, la quale non si è opposta alla chiesta separazione ma ha negato le circostanze narrate dal marito in ordine alle cause della crisi coniugale,
pagina 2 di 4 riferendo di ripetute relazioni extraconiugali del marito, dell'abbandono dello stesso della casa coniugale nonché infine dello sperpero delle risorse economiche dei coniugi.
Alla luce delle suesposte premesse, parte resistente ha dunque chiesto di “pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
- rigettare la domanda di divisione della casa coniugale essendo la stessa inammissibile e comunque priva di fondamento di qualsiasi fondamento giuridico;
- con vittoria di spese e compensi.”.
In data 7 novembre 2024, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis 17 n. 1) co c.p.c. in seno alla quale, a parziale modifica di quanto previamente richiesto, ha domandato la pronuncia della separazione con addebito alla sig.ra Controparte_1
All'udienza del 22.01.2025, le parti sono personalmente comparse dichiarando di non volersi riconciliare e aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore ai sensi dell'art. 473- bis.21 c.p.c. a tenore della quale si sarebbe proceduto alla “Pronuncia della separazione personale dei coniugi con rinuncia da parte della resistente alla domanda di addebito e rinuncia da parte del ricorrente alla domanda di divisione, nella presente sede e con riserva di adire con separata azione il
Tribunale per l'introduzione di un autonomo giudizio di divisione, ove non si riuscisse ad addivenire ad una divisione consensuale innanzi al Notaio”.
All'esito dell'accettazione delle parti della proposta conciliativa, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato ad [...] il [...] (C.F.: e nata il
[...] C.F._1 Controparte_1
31.01.1962 ad Enna (C.F.: ), alle condizioni concordate in occasione C.F._3 dell'udienza del 05.02.2025 e trascritte in parte motiva.
pagina 3 di 4 Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, celebrato a Enna il 29/9/1984 e trascritto nel registro dell'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, al n. 202, parte II, serie A, anno 1984.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4