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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. CO IN, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 3911/2014, avente ad oggetto il risarcimento danni e vertente
TRA
, in proprio e quale procuratore generale dei germani Parte_1
e , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
nonché quale procuratore generale della sorella Controparte_3
(procura per notar del 10.04.2004, n. 137314 di rep. e n. Persona_1
23960 di racc.), rappresentati e difesi dall'avv. Amelia Fiore, presso lo studio del quale elettivamente si domicilia in Salerno, giusta procura in atti a seguito di revoca del precedente difensore;
ATTORI
E
, c.f. , rappresentato e Controparte_4 CodiceFiscale_1
difeso dall' avvocato Stefania Vecchio con la quale elettivamente domicilia in Salerno, al Vicolo Municipio Vecchio, 6;
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.05.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti e la causa era assunta in decisione in data 3.06.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in Parte_1
proprio e quale procuratore generale dei germani Parte_2
e , nonché quale procuratore Controparte_1 Controparte_2
generale della sorella evocava in giudizio Controparte_3
. Controparte_4
1.1. Premetteva che la signora , madre e dante causa Persona_2
degli odierni attori, conveniva in giudizio, con ricorso depositato in data
22/02/1997, il sig. , conduttore del fondo rustico di sua Controparte_5
proprietà, sito nel comune di Battipaglia (Sa) e che la Sezione Agraria del
Tribunale di Salerno, con provvedimento del 19/09/1997, aveva autorizzato la proprietaria al sequestro nominando quale custode giudiziario , con incarico a provvedere alla Controparte_4
ordinaria coltivazione e manutenzione del fondo e al rendiconto trimestrale.
1.2. Riferiva, altresì:
- che quest'ultimo assumeva la custodia del fondo in data 01/10/1997 e consegnava lo stesso in data 24/05/2000.
2 - che la depositava ricorso alla Sezione Agraria in data 14/08/2000 Per_2
lamentando che il custode, solo a seguito di sollecitazione aveva riconsegnato il fondo, depositando tardivamente il rendiconto, non rispettando il termine per rendere lo stesso assegnatogli dal Giudice della cautela e non fornendo alcuna documentazione a suo sostegno, precisando che il documento riportava il saldo negativo di cento milioni di lire;
- che il Tribunale, con sentenza n. 2940/2004, dato atto che il custode aveva avuto un comportamento gravemente inadempiente, non approvava il rendiconto, rilevando comportamenti eccedenti l'ordinaria amministrazione che avevano comportato un mancato reddito relativo al periodo della custodia;
- che gli attori, a causa dell'attività del custode che aveva stipulato un contratto con la Cooperativa CO TO ND, si vedevano costretti a versare, per la vicenda giudiziaria definita con sentenza n. 1576/2010 del
Tribunale di Salerno, la somma di € 55.445,89 oltre interessi legali dal
19/04/2001;
- che gli istanti avevano quindi subito danni per le omissioni del custode,
che non aveva concesso in fitto l'azienda, né aveva provveduto alla sua gestione diretta.
1.3. Sulla scorta di quanto accertato dalle menzionate sentenze, rilevato che il comportamento del custode avrebbe provocato ingenti danni ai proprietari , ammontanti ad € 42.000,00 per mancati redditi da Parte_1
omessa concessione in fitto dell'azienda, ovvero ad € 40.000,00 per mancato reddito derivante dalla omessa gestione diretta del fondo nonché
altro danno di € 55.445,89 dalla vicenda giudiziaria definita con sentenza
3 n. 1576/2010 del Tribunale di Salerno, l'attore insisteva per la condanna di parte convenuta al pagamento del danno complessivamente pari ad €
116.300,00 oltre interessi ed accessori;
con vittoria di spese di lite.
2. All'udienza di prima comparizione e trattazione del 18.09.2014 si costituiva che, preliminarmente, eccepiva la Controparte_4
prescrizione e decadenza dall'azione di risarcimento del danno per decorso del termine quinquennale dal momento di verificazione dei fatti.
2.1. Nel merito contestava la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti evidenziando le obiettive difficoltà nello svolgimento dell'incarico di custode, riconosciute anche dal Tribunale.
Deduceva, quindi: A) l'assenza di prova con riferimento ai danni fatti discendere dalla sentenza n. 2940/2004 del Tribunale di Salerno;
B) la mancata proposizione – ad opera degli odierni attori – di qualsivoglia domanda riconvenzionale nei confronti di esso convenuto, nel giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Salerno n. 1576/2010.
3. Acquisita documentazione prodotta dalle parti, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato all'esito dell'istruttoria, a far data dall'8.04.2025,
la causa viene ora in decisione sulle rassegnate conclusioni all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. L'eccezione di prescrizione, sollevata tardivamente dal convenuto soltanto con la costituzione in udienza, è inefficace. Essendo un'eccezione in senso stretto, deve essere presentata nei termini processuali perentori del primo grado di giudizio. La tardività comporta la decadenza dal diritto di opporla.
4 2. Venendo al merito la domanda attorea è infondata e va rigettata.
2.1 La prima richiesta risarcitoria si fonda su quanto statuito dal Tribunale
di Salerno che, con sentenza n. 2940/2004, non approvava il rendiconto predisposto dal quale custode. CP_4
Dalla lettura della predetta sentenza emerge che il Tribunale di Salerno -
Sezione Specializzata Agraria - chiamato a decidere sull'opposizione a decreto di liquidazione, proposta dalla dante causa degli odierni attori, non approvava il rendiconto presentato dal US e revocava il decreto di liquidazione.
Orbene, vale evidenziare che la sola circostanza della mancata approvazione del rendiconto di gestione – per quanto rilevante – non è
dirimente al fine dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Ai sensi dell'art. 2043 c.c. grava sull'attore/danneggiato l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità,
della prova del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Nella specie, la circostanza per cui il comportamento del custode avrebbe asseritamente provocato ingenti danni ai proprietari , Parte_1
ammontanti ad € 42.000,00 per mancati redditi da omessa concessione in fitto dell'azienda, ovvero ad €40.000,00 per mancato reddito derivante dalla omessa gestione diretta del fondo è rimasta, per evidente genericità,
del tutto sfornita di prova;
tale onere probatorio non può essere demandato al Tribunale mediante richiesta di espletamento di una CTU.
Non da ultimo, vale evidenziare che, nella specie, la mancata approvazione del rendiconto è stata giustificata essenzialmente dalla non corretta
5 tenuta/esibizione della documentazione a sostegno;
circostanza all'evidenza generica ai fini risarcitori.
Il medesimo Tribunale ha, in ogni caso, riconosciuto la difficoltà
dell'incarico affidato al custode-odierno convenuto, in considerazione
“della burrascosa e contestata vicenda che diede origine al sequestro
giudiziario dell'azienda” escludendo espressamente il dolo del custode
(cft. sentenza allegata alla citazione); circostanza obiettiva che corrobora l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
2.2. La seconda domanda risarcitoria proposta dall'attore, per un danno quantificato in € 55.445,89 oltre interessi legali, è relativo alla vicenda giudiziaria definita con sentenza n. 1576/2010 del Tribunale di Salerno.
L'eccezione formulata dalla difesa di parte convenuta e relativa alla mancata proposizione, per gli stessi fatti, della domanda risarcitoria nel predetto giudizio definito tra le parti, è fondata.
E' noto che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso;
esso si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti in fatto e in diritto, i quali rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico-
giuridico della pronuncia finale, spiegando, quindi, la sua autorità non solo sulla situazione giuridica soggettiva fatta valere con la domanda giudiziale
(cd. giudicato esplicito), ma estendendosi agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne formano il
6 presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della statuizione finale (cd. giudicato implicito).
Nella specie, il Tribunale di Salerno – Sezione civile venne adito dalla
(R.G. 1470/2001); Controparte_6
la predetta società spiegava richiesta nei confronti della Sig.ra Per_2
dante causa degli odierni attori, di pagamento di somme per la fornitura di servizi ed anticipazione capitali richiesti dal custode giudiziario.
Orbene, in tale giudizio la Sig.ra e poi i suoi aventi causa Per_2
rappresentavano di non essere tenuti al pagamento di quanto richiesto,
chiamando in giudizio il perché rispondesse personalmente CP_4
di quanto prospettato dalla TO ND.
Tale domanda non venne accolta;
si riporta stralcio della predetta sentenza,
depositata in allegato n.3 alla citazione: “..l'CO TO ND
esattamente conveniva in giudizio la parte che all'esito del giudizio era
risultata titolare del diritto controverso e nel cui interesse
l'amministrazione, quindi, è stata tenuta, spettando eventualmente a
questa di agire, anche in via riconvenzionale, per ottenere l'accertamento
di responsabilità del custode giudiziario e, quindi, la condanna al
risarcimento del danno, individuabile nella specie anche in quanto era
tenuta a pagare per le prestazioni richieste indebitamente dalla custodia
giudiziaria all'CO TO ND. Ma in ordine a situazione di questo
genere non è stata avanzata domanda dalla parte convenuta”.
Pertanto, l'accertamento su una questione di fatto e di diritto costituente la premessa necessaria e il motivo portante della decisione divenuta
7 definitiva, comune alla presente causa introdotta posteriormente inter partes, preclude il riesame della questione.
3. Le spese di lite – nel testo di cui all'art. 92 c.p.c. ratione temporis
applicabile – possono compensarsi tenuto conto sia della pacifica mancata approvazione del rendiconto, per i vizi di cui si è dato conto, sia dell'obiettiva complessità delle questioni trattate e della necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dr. CO IN, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando all'esito del processo r.g.t. 3911/2014, ogni istanza,
eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 13.10.2025
Il Giudice
CO IN
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. CO IN, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 3911/2014, avente ad oggetto il risarcimento danni e vertente
TRA
, in proprio e quale procuratore generale dei germani Parte_1
e , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
nonché quale procuratore generale della sorella Controparte_3
(procura per notar del 10.04.2004, n. 137314 di rep. e n. Persona_1
23960 di racc.), rappresentati e difesi dall'avv. Amelia Fiore, presso lo studio del quale elettivamente si domicilia in Salerno, giusta procura in atti a seguito di revoca del precedente difensore;
ATTORI
E
, c.f. , rappresentato e Controparte_4 CodiceFiscale_1
difeso dall' avvocato Stefania Vecchio con la quale elettivamente domicilia in Salerno, al Vicolo Municipio Vecchio, 6;
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.05.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti e la causa era assunta in decisione in data 3.06.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in Parte_1
proprio e quale procuratore generale dei germani Parte_2
e , nonché quale procuratore Controparte_1 Controparte_2
generale della sorella evocava in giudizio Controparte_3
. Controparte_4
1.1. Premetteva che la signora , madre e dante causa Persona_2
degli odierni attori, conveniva in giudizio, con ricorso depositato in data
22/02/1997, il sig. , conduttore del fondo rustico di sua Controparte_5
proprietà, sito nel comune di Battipaglia (Sa) e che la Sezione Agraria del
Tribunale di Salerno, con provvedimento del 19/09/1997, aveva autorizzato la proprietaria al sequestro nominando quale custode giudiziario , con incarico a provvedere alla Controparte_4
ordinaria coltivazione e manutenzione del fondo e al rendiconto trimestrale.
1.2. Riferiva, altresì:
- che quest'ultimo assumeva la custodia del fondo in data 01/10/1997 e consegnava lo stesso in data 24/05/2000.
2 - che la depositava ricorso alla Sezione Agraria in data 14/08/2000 Per_2
lamentando che il custode, solo a seguito di sollecitazione aveva riconsegnato il fondo, depositando tardivamente il rendiconto, non rispettando il termine per rendere lo stesso assegnatogli dal Giudice della cautela e non fornendo alcuna documentazione a suo sostegno, precisando che il documento riportava il saldo negativo di cento milioni di lire;
- che il Tribunale, con sentenza n. 2940/2004, dato atto che il custode aveva avuto un comportamento gravemente inadempiente, non approvava il rendiconto, rilevando comportamenti eccedenti l'ordinaria amministrazione che avevano comportato un mancato reddito relativo al periodo della custodia;
- che gli attori, a causa dell'attività del custode che aveva stipulato un contratto con la Cooperativa CO TO ND, si vedevano costretti a versare, per la vicenda giudiziaria definita con sentenza n. 1576/2010 del
Tribunale di Salerno, la somma di € 55.445,89 oltre interessi legali dal
19/04/2001;
- che gli istanti avevano quindi subito danni per le omissioni del custode,
che non aveva concesso in fitto l'azienda, né aveva provveduto alla sua gestione diretta.
1.3. Sulla scorta di quanto accertato dalle menzionate sentenze, rilevato che il comportamento del custode avrebbe provocato ingenti danni ai proprietari , ammontanti ad € 42.000,00 per mancati redditi da Parte_1
omessa concessione in fitto dell'azienda, ovvero ad € 40.000,00 per mancato reddito derivante dalla omessa gestione diretta del fondo nonché
altro danno di € 55.445,89 dalla vicenda giudiziaria definita con sentenza
3 n. 1576/2010 del Tribunale di Salerno, l'attore insisteva per la condanna di parte convenuta al pagamento del danno complessivamente pari ad €
116.300,00 oltre interessi ed accessori;
con vittoria di spese di lite.
2. All'udienza di prima comparizione e trattazione del 18.09.2014 si costituiva che, preliminarmente, eccepiva la Controparte_4
prescrizione e decadenza dall'azione di risarcimento del danno per decorso del termine quinquennale dal momento di verificazione dei fatti.
2.1. Nel merito contestava la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti evidenziando le obiettive difficoltà nello svolgimento dell'incarico di custode, riconosciute anche dal Tribunale.
Deduceva, quindi: A) l'assenza di prova con riferimento ai danni fatti discendere dalla sentenza n. 2940/2004 del Tribunale di Salerno;
B) la mancata proposizione – ad opera degli odierni attori – di qualsivoglia domanda riconvenzionale nei confronti di esso convenuto, nel giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Salerno n. 1576/2010.
3. Acquisita documentazione prodotta dalle parti, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato all'esito dell'istruttoria, a far data dall'8.04.2025,
la causa viene ora in decisione sulle rassegnate conclusioni all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. L'eccezione di prescrizione, sollevata tardivamente dal convenuto soltanto con la costituzione in udienza, è inefficace. Essendo un'eccezione in senso stretto, deve essere presentata nei termini processuali perentori del primo grado di giudizio. La tardività comporta la decadenza dal diritto di opporla.
4 2. Venendo al merito la domanda attorea è infondata e va rigettata.
2.1 La prima richiesta risarcitoria si fonda su quanto statuito dal Tribunale
di Salerno che, con sentenza n. 2940/2004, non approvava il rendiconto predisposto dal quale custode. CP_4
Dalla lettura della predetta sentenza emerge che il Tribunale di Salerno -
Sezione Specializzata Agraria - chiamato a decidere sull'opposizione a decreto di liquidazione, proposta dalla dante causa degli odierni attori, non approvava il rendiconto presentato dal US e revocava il decreto di liquidazione.
Orbene, vale evidenziare che la sola circostanza della mancata approvazione del rendiconto di gestione – per quanto rilevante – non è
dirimente al fine dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Ai sensi dell'art. 2043 c.c. grava sull'attore/danneggiato l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità,
della prova del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Nella specie, la circostanza per cui il comportamento del custode avrebbe asseritamente provocato ingenti danni ai proprietari , Parte_1
ammontanti ad € 42.000,00 per mancati redditi da omessa concessione in fitto dell'azienda, ovvero ad €40.000,00 per mancato reddito derivante dalla omessa gestione diretta del fondo è rimasta, per evidente genericità,
del tutto sfornita di prova;
tale onere probatorio non può essere demandato al Tribunale mediante richiesta di espletamento di una CTU.
Non da ultimo, vale evidenziare che, nella specie, la mancata approvazione del rendiconto è stata giustificata essenzialmente dalla non corretta
5 tenuta/esibizione della documentazione a sostegno;
circostanza all'evidenza generica ai fini risarcitori.
Il medesimo Tribunale ha, in ogni caso, riconosciuto la difficoltà
dell'incarico affidato al custode-odierno convenuto, in considerazione
“della burrascosa e contestata vicenda che diede origine al sequestro
giudiziario dell'azienda” escludendo espressamente il dolo del custode
(cft. sentenza allegata alla citazione); circostanza obiettiva che corrobora l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
2.2. La seconda domanda risarcitoria proposta dall'attore, per un danno quantificato in € 55.445,89 oltre interessi legali, è relativo alla vicenda giudiziaria definita con sentenza n. 1576/2010 del Tribunale di Salerno.
L'eccezione formulata dalla difesa di parte convenuta e relativa alla mancata proposizione, per gli stessi fatti, della domanda risarcitoria nel predetto giudizio definito tra le parti, è fondata.
E' noto che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso;
esso si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti in fatto e in diritto, i quali rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico-
giuridico della pronuncia finale, spiegando, quindi, la sua autorità non solo sulla situazione giuridica soggettiva fatta valere con la domanda giudiziale
(cd. giudicato esplicito), ma estendendosi agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne formano il
6 presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della statuizione finale (cd. giudicato implicito).
Nella specie, il Tribunale di Salerno – Sezione civile venne adito dalla
(R.G. 1470/2001); Controparte_6
la predetta società spiegava richiesta nei confronti della Sig.ra Per_2
dante causa degli odierni attori, di pagamento di somme per la fornitura di servizi ed anticipazione capitali richiesti dal custode giudiziario.
Orbene, in tale giudizio la Sig.ra e poi i suoi aventi causa Per_2
rappresentavano di non essere tenuti al pagamento di quanto richiesto,
chiamando in giudizio il perché rispondesse personalmente CP_4
di quanto prospettato dalla TO ND.
Tale domanda non venne accolta;
si riporta stralcio della predetta sentenza,
depositata in allegato n.3 alla citazione: “..l'CO TO ND
esattamente conveniva in giudizio la parte che all'esito del giudizio era
risultata titolare del diritto controverso e nel cui interesse
l'amministrazione, quindi, è stata tenuta, spettando eventualmente a
questa di agire, anche in via riconvenzionale, per ottenere l'accertamento
di responsabilità del custode giudiziario e, quindi, la condanna al
risarcimento del danno, individuabile nella specie anche in quanto era
tenuta a pagare per le prestazioni richieste indebitamente dalla custodia
giudiziaria all'CO TO ND. Ma in ordine a situazione di questo
genere non è stata avanzata domanda dalla parte convenuta”.
Pertanto, l'accertamento su una questione di fatto e di diritto costituente la premessa necessaria e il motivo portante della decisione divenuta
7 definitiva, comune alla presente causa introdotta posteriormente inter partes, preclude il riesame della questione.
3. Le spese di lite – nel testo di cui all'art. 92 c.p.c. ratione temporis
applicabile – possono compensarsi tenuto conto sia della pacifica mancata approvazione del rendiconto, per i vizi di cui si è dato conto, sia dell'obiettiva complessità delle questioni trattate e della necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dr. CO IN, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando all'esito del processo r.g.t. 3911/2014, ogni istanza,
eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 13.10.2025
Il Giudice
CO IN
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