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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2248 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 11/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Bovio, n. 68 (C.F.: ) ed ivi elettivamente domiciliata alla Via C.F._1
Cavacchioli, 1, presso e nello studio dell'Avv. Enrico Ioannoni Fiore (cf.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti: P.E.C.: C.F._2
, Fax 0861247272. Email_1
RICORRENTE
Contro
l' con sede legale in -00142 - Roma, Viale Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, capitale sociale sottoscritto ed interamente versato di € 10.000.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma R.E.A. n. , Codice fiscale e Partita Iva P.IVA_1
, in persona di in qualita' di Responsabile Contenzioso P.IVA_2 CP_2
, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_3 Per_1
- Roma repertorio nr 180515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa
[...] dall' Avv. Alfonso Ranieri Pietro (C.F. ) del Foro di Chieti per CodiceFiscale_3
mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Guardiagrele (CH) alla Via
Tripio, 126 – cap 66016
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “ In via preliminare: Sospendere ex art. 615 comma 1 c.p.c. l'esecuzione anche inaudita altera parte con conferma in sede di comparizione delle parti;
NEL MERITO: in accoglimento della spiegata opposizione dichiarare prescritti i crediti portati nell'intimazione opposta, e conseguentemente dichiarare l'insussistenza del credito vantato dagli enti impositori, annullare tutti i predetti atti;
con vittoria di spese e competenze.”
: “In via preliminare: Controparte_4
- Accertare e dichiarare la tardività del ricorso e per l'effetto rigettare lo stesso;
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ad , Controparte_4 con specifico riguardo all'eccezione sulla prescrizione involgente le motivazioni della sospensione operata dall' Ente impositore;
Nel merito: Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui tutti in narrativa e, nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, si chiede che l' venga tenuta indenne da ogni e qualsivoglia conseguenza di cui al Controparte_4 CP_ presente giudizio dall' per tutti motivi sopra esposti. In via istruttoria: autorizzare la chiamata in causa dell'Ente impositore ex artt. 106 e CP_5
420 c.p.c. provvedendo, a tal fine, in ordine al differimento della prima udienza di trattazione fissata per la data del 11/2/2025.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ed a carico della parte soccombente.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 23.11.2024 ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 108 202490046619 82/000 notificata dall' in data 18.09.2024, per un importo Controparte_1
complessivo pari ad euro 27555,86, afferente le seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella di pagamento n. 10820090005688709000, notificata in data 27.11.2009, avente quale ente impositore l' sede di Teramo-e relativa a due modelli DM 10/V anni 2006 e CP_5
2007- sanzioni ex art. 36 bis c. 7 L.248/2006, anno 2006, importo euro 8176,52;
- Cartella di pagamento n. 10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012, avente quale ente impositore la Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo.
A sostegno della domanda eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito sotteso alle cartelle di pagamento, in ragione della decorrenza ultra quinquennale del periodo tra la data di notifica delle stesse e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Deduceva, altresì, che le pretese di cui alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, risalenti agli anni che vanno dal 2006 al 2009, si fondavano su un'ispezione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo inerente presunte irregolarità della dipendente (tal ), la quale aveva instaurato un giudizio di Persona_2
lavoro, definito con sentenza di rigetto del Tribunale di Teramo n. 86/2016.
2 Assumeva, dunque, di ritenere definite le posizioni contestate anche alla luce del fatto che a seguito della notifica delle cartelle di pagamento non ebbe più saputo alcunchè.
Conseguentemente, anche al fine di non avanzare un'opposizione infondata, formulava all' di Teramo istanza di acquisizione documentale, volta Controparte_4
proprio a conoscere le notifiche degli atti relativi alle cartelle nonché degli atti di notifica dei susseguenti sollecito.
L'Agenzia, in data 16 ottobre 2024 forniva alcuni avvisi di ricevimento di raccomandate: il primo datato 3 maggio 2011 relativo al documento numero 1082011000411828000; il secondo datato 2 Aprile 2012 relativo al documento numero 10820120001585128000; un terzo e più recente, datato 6.5.2015 che però, a differenza dei precedenti, non era ben chiaro a quale documento si riferisse.
Sosteneva che, anche a voler ritenere dimostrata la notifica dei predetti atti interruttivi,
l'ultimo atto interruttivo risaliva al 6.5.2015, a cui seguiva l'intimazione di pagamento impugnata, notificata solo in data 18.9.2024.
Concludeva, dunque, chiedendo, previa sospensione, l'annullamento della predetta intimazione di pagamento.
1.2. Si costituiva in giudizio l' eccependo la tardività Controparte_4
del ricorso rispetto alla cartella n. 10820090005688709000 avente quale ente impositore l' sede di Teramo- e relativa a due modelli DM 10/V anni 2006 e 2007 sanzioni ex art. CP_5
36 bis c. 7 L.248/2006, anno 2006, importo euro 8176,52, per omessa impugnazione nel termine di quaranta giorni. Deduceva, altresì, che rispetto a tale cartella l' aveva operato CP_5 una sospensione dal 08/01/2010 al 29/10/2013, di cui l'agente della riscossione non conosceva le ragioni, tanto da chiedere l'evocazione in giudizio degli enti impositori.
In ordine all'eccezione di prescrizione, assumeva l'applicabilità di due ipotesi di sospensione, la prima, dal 25.8.2016 al 31.12.2019, inerente la normativa prevista per gli eventi sismici, di cui all'art. 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017, come risultante a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 994, della Legge n. 145/2018, la seconda, dall'8.3.2020 al
31.8.2021, prevista dalla normativa speciale emergenziale di cui all'articolo 68 del D.L. n. 28 del 2020.
Rilevava, altresì, che rispetto alla cartella n. 10820120001585128000, (Ispettorato del
Lavoro, notificata in data 02.04.2012 per consegna diretta e successivo atto interruttivo CPI n.
, notificato in data 08/5/2015) si era formato un giudicato favorevole PartitaIVA_3 all' e segnatamente sentenza n. 897/2015, pubblicata il 20/10/2015 resa dal Tribunale di CP_6
3 Teramo nell'ambito del procedimento allibrato al n. 955/2012 R.G, con conseguente conversione della prescrizione da cinque a dieci anni ai sensi dell'articolo 2953 c.c.
Alla luce delle predette deduzioni chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, accolta l'istanza di sospensiva inaudita altera parte, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata all'udienza del
11.2.2025 per discussione ex articolo 420 c.p.c.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, in quanto contenuto nel decreto di fissazione udienza, entrambe le parti hanno depositato le proprie note di udienza insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. La domanda risulta fondata ed in quanto tale merita accoglimento.
Al riguardo, valga in primo luogo rigettare la richiesta dell' Controparte_4
di chiamata in causa degli enti impositori, più in particolare dell'
[...] CP_5
(l'Ispettorato del Lavoro invece non viene richiesto), in quanto la parte ricorrente ha fondato il proprio ricorso eccependo esclusivamente la mancanza di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento.
L'illegittimità dell'atto di intimazione impugnato viene, dunque, addebitata alla sola inerzia dell'agente della riscossione, con la conseguenza che trattandosi di atti alla stessa solamente ascrivibili e non all'ente impositore, correttamente la ricorrente ha evocato in giudizio l' , unico legittimato passivo della domanda. Controparte_1
Né la circostanza che la cartella di pagamento 10820090005688709000 sia stata sospesa dall' dal 08/01/2010 al 29/10/2013, può rappresentare una ragione giustificativa per CP_5
legittimare la chiamata di terzo nel presente giudizio.
3. Tanto premesso, come sopra esposto, il presente giudizio ha per oggetto l'intimazione di pagamento n. 108 202490046619 82/000 notificata alla ricorrente in data 18.09.2024 per un importo complessivo pari ad euro 27555,86, rispetto alla quale l'unico motivo di opposizione
è fondato sulla intervenuta prescrizione estintiva del credito sotteso, in ragione della
4 mancanza di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento e, quindi successivi alla notifiche delle cartelle di pagamento.
Essendo stata proposta opposizione per far valere la prescrizione estintiva successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, la domanda va qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c..
Ne consegue che l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall' Controparte_4
in ragione dell'asserita mancata impugnazione della cartella n.
[...]
10820090005688709000 nel termine di quaranta giorni, non appare fondata, atteso che la ricorrente non ha inteso contestare la prescrizione estintiva del credito contributo precedente alla notifica della cartella di pagamento, ma ha fatto valere un effetto estintivo del credito successivo alla notifica della cartella stessa.
A questo punto è necessario verificare la fondatezza della doglianza sollevata dalla parte ricorrente.
Ebbene, l'intimazione di pagamento n. 108 202490046619 82/000 notificata in data
18.09.2024 ha per oggetto le seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella di pagamento n. 10820090005688709000, notificata in data 27.11.2009, avente quale ente impositore l' sede di Teramo-e relativa a due modelli DM CP_5
10/V anni 2006 e 2007- sanzioni ex art. 36 bis c. 7 L.248/2006, anno 2006, importo euro 8176,52;
- Cartella di pagamento n. 10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012,
avente quale ente impositore la Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo-e relativa a: - Sanzioni amministrative legge 689/81 (Ispettorato territoriale del lavoro) erario tramite tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro 16.962,48; - Sanzioni amministrative legge 689/81 art. 26.2 – 3 comma L.56/87 (Ispettorato territoriale del lavoro) tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro 971,32; - Sanzioni amministrative DPR 30.6.65n. 1124 art. 26.2 – 3 comma L.56/87 (Ispettorato territoriale del lavoro) erario tramite tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro
34,00; - Rec. spese proced. legge 689/81 (Ispettorato territoriale del lavoro) erario tramite tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro 34,57; - Magg. Rit. Pag. legge 689/81 (Ispettorato territoriale del lavoro) erario tramite tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro 1294,38; - Magg. Rit. Pag. legge 689/81 art. 26.2 – 3 comma L.56/87 (Ispettorato territoriale del lavoro) tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro 74,12; - Magg. Rit. pagamento DPR 30.6.65 n. 1124 (
[...]
[..
[...] ) erario tramite tesoreria prov. - anno 2009, euro 2,59. importo Controparte_7
totale cartella euro 19.379,34.
A seguito della notifica delle predette cartelle di pagamento l'unico atto interruttivo della prescrizione, precedente all'intimazione di pagamento del 18.9.2924, è rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, regolarmente notificata in data 6.5.2015, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte resistente.
In ordine alla eccepita invalidità della notifica di tale atto interruttivo, che secondo la ricorrente sarebbe stato notificato in luogo diverso dalla residenza e consegnato a persona non meglio identificata, valga richiamare il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art.
149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di CP_6
ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego” (Cassazione civile sez. I, 19/01/2023, n.1686).
Dall'esame comparato della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'avviso di ricevimento prodotto dall' , è facilmente Controparte_1 evincibile la riferibilità di quest'ultimo al primo documento, in particolare, dal numero di protocollo specificamente indicato.
6 In ordine alla natura quinquennale o decennale della prescrizione del credito contributivo conseguente a cartella di pagamento non impugnata, sono intervenute le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione a dirimere in maniera definitiva la relativa controversia, pronunciandosi con sentenza del 17.11.2016 n. 23397 nei seguenti termini: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Deve, dunque, ritenersi ormai un principio di diritto incontestato e pacifico che la prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Di converso, la sentenza passata in giudicato con la quale si rigetta, nel merito,
l'opposizione a cartella esattoriale, determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale previsto all'art. 2953 cod. civ., atteso che l'azione esercitata nel procedimento ex articolo 24 della Legge n. 46 del 1999, non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, ma anche quella di condanna esercitata dall'attore in senso sostanziale, cosicché il diritto che consegue in favore dell' trova CP_5
titolo nella sentenza che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più soltanto nella cartella.
3.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, la parte ricorrente non ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento sopra indicate nel termine di decadenza previsto
(quaranta giorni per la cartella di pagamento n. 10820090005688709000, notificata in data
27.11.2009 con ente impositore;
trenta giorni per la cartella di pagamento n. CP_5
10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012 con ente impositore DTL), con conseguente irretrattabilità del credito sotteso: ciò però non ha determinato la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve che, dunque, è rimasto quinquennale.
L sostiene che la conversione del termine di Controparte_4 prescrizione, da quinquennale e decennale, si sia verificata ai sensi dell'articolo 2953 c.c. in
7 ragione del passaggio in giudizio della sentenza n. 897/2015 del 20.10.2015, emessa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, sulla cartella di pagamento n.
10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012 (inerente sanzione amministrativa della DTL).
Tale prospettazione difensiva non si ritiene fondata.
Ai sensi dell'articolo 2953 c.c. “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato [324 c.p.c.], si prescrivono con il decorso di dieci anni.”
Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Teramo n. 897/2015 del 20.10.2015 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento n.
10820120001585128000, per violazione del termine decadenziale di 20 giorni di cui all'articolo 617 c.p.c., in quanto in quella sede erano stati sollevati vizi formali della notifica della cartella stessa.
Non vi è, stato, dunque, alcun accertamento nel merito della pretesa, né è stata emessa una sentenza di condanna, con la conseguenza che non può operare il disposto di cui all'articolo 2953 c.c., proprio perché il giudicato non ha riguardato il fondamento nel merito della pretesa vantata.
Peraltro, la sentenza riguardava esclusivamente la cartella di pagamento n.
10820120001585128000 (ovvero quella inerente crediti della DTL), e non anche la cartella di pagamento n. 10820090005688709000.
3.2. Tanto premesso, si ritiene che il credito di cui alle suddette cartelle di pagamento si sia estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Rispetto alla cartella di pagamento n. 10820090005688709000, notificata in data
27.11.2009, la prescrizione estintiva quinquennale si era già maturata alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CPI n. PartitaIVA_3
notificata in data 08/5/2015.
Per quanto riguarda la sospensione asseritamente disposta dall'ente impositore dal
8.1.2010 al 29.10.2013, oltre a non essere immediatamente evincibile dai documenti prodotti, non se ne comprende il fondamento giuridico normativo, rispetto al quale era onere dell'agente della riscossione acquisire maggiori informazioni, non potendo all'uopo sopperirsi con la chiamata di terzo formulata.
Ad ogni modo, anche volvendo ipotizzare un qualche ipotesi di sospensione dal 2010 al 2013, l'effetto estintivo del credito della cartella di pagamento si è verificato
8 successivamente alla notifica della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria CPI n.
, avvenuta in data 08/5/2015. PartitaIVA_3
Tale effetto estintivo si è prodotto anche in relazione all'altra cartella di pagamento posta alla base dell'atto di intimazione, ovvero rispetto alla cartella di pagamento n.
10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012.
Come sopra esposto, infatti, a seguito della suddetta comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 8.5.2015, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dall'atto di intimazione n. 108 202490046619 82/000 notificata in data
18.09.2024, ovvero notificato a più di nove anni di distanza.
Al riguardo, l' sostiene che l'effetto estintivo della Controparte_8
prescrizione non si sarebbe verificato, in quanto, in costanza di decorrenza del relativo termine (dall'8.5.2015 al 18.9.2024), sarebbero operate due ipotesi sospensive, rappresentate, in particolare, dalla normativa speciale adottata per il sisma del 2016, di cui all'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017, come risultante a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 994, della Legge n. 145/2018, e dalla normativa speciale adottata nel periodo di emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 68 del DL n. 18/2020.
Ebbene, anche considerando tali ipotesi sospensive, ovvero dal 26.10.2016 al
31.12.2019 (dal 26.10.2016 perché il Comune di Teramo è stato incluso tra i Comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, afferente il sisma del 26 e 30 ottobre 2016, e non anche nell'allegato 1 di cui al sisma di agosto 2016; si tratta di 1095 giorni;
ad ogni modo, non sarebbe cambiato anche considerando la data del 25.8.2016) e poi dal 8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 (542 giorni), alla data di notifica dell'atto di intimazione, avvenuta in data 18.9.2024, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Quanto, invece, all'applicabilità della proroga dei termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, di cui all'articolo 68 comma 4 bis lett. b) del D.L. n. 18/2020, che secondo l'
[...]
farebbe slittare ulteriormente il termine di prescrizione per la riscossione Controparte_1
sino al 2023, la prospettazione difensiva non appare fondata, atteso che il suddetto disposto normativo non è applicabile al caso di specie, trattandosi nel caso di specie di ruoli affidati all'agente della riscossione non certo durante il periodo di sospensione, ma risalenti rispettivamente al 2009 ed al 2012.
L'articolo 68 comma 4 bis lett. b) del D.L. n. 18/2020 prevede, infatti, quanto segue:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-
9 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
La proroga di dodici mesi e di ventiquattro mesi riguarda, quindi, i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e non è, dunque, applicabile al caso di specie, in quanto non si tratta di carichi affidati durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021.
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni, l'opposizione va accolta con conseguente annullamento dell'atto di intimazione e declaratoria di estinzione dei crediti sottesi all'atto di intimazione per intervenute decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.
4. Le spese di lite vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al DM n. 147 del 2022 (scaglione 26.000/52.000, causa previdenza senza liquidazione dell'attività istruttoria, valori minimi stante la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2248/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara l'estinzione dei crediti sottesi all'atto di intimazione impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale e
10 per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 108 202490046619 82/000 notificata in data 18.09.2024;
• condanna parte resistente a rifondere le spese del giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in € 3.290,00 per compensi, oltre rimborso spese IVA e
CAP come per legge.
Teramo, 11.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 11/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Bovio, n. 68 (C.F.: ) ed ivi elettivamente domiciliata alla Via C.F._1
Cavacchioli, 1, presso e nello studio dell'Avv. Enrico Ioannoni Fiore (cf.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti: P.E.C.: C.F._2
, Fax 0861247272. Email_1
RICORRENTE
Contro
l' con sede legale in -00142 - Roma, Viale Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, capitale sociale sottoscritto ed interamente versato di € 10.000.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma R.E.A. n. , Codice fiscale e Partita Iva P.IVA_1
, in persona di in qualita' di Responsabile Contenzioso P.IVA_2 CP_2
, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_3 Per_1
- Roma repertorio nr 180515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa
[...] dall' Avv. Alfonso Ranieri Pietro (C.F. ) del Foro di Chieti per CodiceFiscale_3
mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Guardiagrele (CH) alla Via
Tripio, 126 – cap 66016
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “ In via preliminare: Sospendere ex art. 615 comma 1 c.p.c. l'esecuzione anche inaudita altera parte con conferma in sede di comparizione delle parti;
NEL MERITO: in accoglimento della spiegata opposizione dichiarare prescritti i crediti portati nell'intimazione opposta, e conseguentemente dichiarare l'insussistenza del credito vantato dagli enti impositori, annullare tutti i predetti atti;
con vittoria di spese e competenze.”
: “In via preliminare: Controparte_4
- Accertare e dichiarare la tardività del ricorso e per l'effetto rigettare lo stesso;
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ad , Controparte_4 con specifico riguardo all'eccezione sulla prescrizione involgente le motivazioni della sospensione operata dall' Ente impositore;
Nel merito: Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui tutti in narrativa e, nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, si chiede che l' venga tenuta indenne da ogni e qualsivoglia conseguenza di cui al Controparte_4 CP_ presente giudizio dall' per tutti motivi sopra esposti. In via istruttoria: autorizzare la chiamata in causa dell'Ente impositore ex artt. 106 e CP_5
420 c.p.c. provvedendo, a tal fine, in ordine al differimento della prima udienza di trattazione fissata per la data del 11/2/2025.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ed a carico della parte soccombente.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 23.11.2024 ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 108 202490046619 82/000 notificata dall' in data 18.09.2024, per un importo Controparte_1
complessivo pari ad euro 27555,86, afferente le seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella di pagamento n. 10820090005688709000, notificata in data 27.11.2009, avente quale ente impositore l' sede di Teramo-e relativa a due modelli DM 10/V anni 2006 e CP_5
2007- sanzioni ex art. 36 bis c. 7 L.248/2006, anno 2006, importo euro 8176,52;
- Cartella di pagamento n. 10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012, avente quale ente impositore la Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo.
A sostegno della domanda eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito sotteso alle cartelle di pagamento, in ragione della decorrenza ultra quinquennale del periodo tra la data di notifica delle stesse e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Deduceva, altresì, che le pretese di cui alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, risalenti agli anni che vanno dal 2006 al 2009, si fondavano su un'ispezione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo inerente presunte irregolarità della dipendente (tal ), la quale aveva instaurato un giudizio di Persona_2
lavoro, definito con sentenza di rigetto del Tribunale di Teramo n. 86/2016.
2 Assumeva, dunque, di ritenere definite le posizioni contestate anche alla luce del fatto che a seguito della notifica delle cartelle di pagamento non ebbe più saputo alcunchè.
Conseguentemente, anche al fine di non avanzare un'opposizione infondata, formulava all' di Teramo istanza di acquisizione documentale, volta Controparte_4
proprio a conoscere le notifiche degli atti relativi alle cartelle nonché degli atti di notifica dei susseguenti sollecito.
L'Agenzia, in data 16 ottobre 2024 forniva alcuni avvisi di ricevimento di raccomandate: il primo datato 3 maggio 2011 relativo al documento numero 1082011000411828000; il secondo datato 2 Aprile 2012 relativo al documento numero 10820120001585128000; un terzo e più recente, datato 6.5.2015 che però, a differenza dei precedenti, non era ben chiaro a quale documento si riferisse.
Sosteneva che, anche a voler ritenere dimostrata la notifica dei predetti atti interruttivi,
l'ultimo atto interruttivo risaliva al 6.5.2015, a cui seguiva l'intimazione di pagamento impugnata, notificata solo in data 18.9.2024.
Concludeva, dunque, chiedendo, previa sospensione, l'annullamento della predetta intimazione di pagamento.
1.2. Si costituiva in giudizio l' eccependo la tardività Controparte_4
del ricorso rispetto alla cartella n. 10820090005688709000 avente quale ente impositore l' sede di Teramo- e relativa a due modelli DM 10/V anni 2006 e 2007 sanzioni ex art. CP_5
36 bis c. 7 L.248/2006, anno 2006, importo euro 8176,52, per omessa impugnazione nel termine di quaranta giorni. Deduceva, altresì, che rispetto a tale cartella l' aveva operato CP_5 una sospensione dal 08/01/2010 al 29/10/2013, di cui l'agente della riscossione non conosceva le ragioni, tanto da chiedere l'evocazione in giudizio degli enti impositori.
In ordine all'eccezione di prescrizione, assumeva l'applicabilità di due ipotesi di sospensione, la prima, dal 25.8.2016 al 31.12.2019, inerente la normativa prevista per gli eventi sismici, di cui all'art. 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017, come risultante a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 994, della Legge n. 145/2018, la seconda, dall'8.3.2020 al
31.8.2021, prevista dalla normativa speciale emergenziale di cui all'articolo 68 del D.L. n. 28 del 2020.
Rilevava, altresì, che rispetto alla cartella n. 10820120001585128000, (Ispettorato del
Lavoro, notificata in data 02.04.2012 per consegna diretta e successivo atto interruttivo CPI n.
, notificato in data 08/5/2015) si era formato un giudicato favorevole PartitaIVA_3 all' e segnatamente sentenza n. 897/2015, pubblicata il 20/10/2015 resa dal Tribunale di CP_6
3 Teramo nell'ambito del procedimento allibrato al n. 955/2012 R.G, con conseguente conversione della prescrizione da cinque a dieci anni ai sensi dell'articolo 2953 c.c.
Alla luce delle predette deduzioni chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, accolta l'istanza di sospensiva inaudita altera parte, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata all'udienza del
11.2.2025 per discussione ex articolo 420 c.p.c.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, in quanto contenuto nel decreto di fissazione udienza, entrambe le parti hanno depositato le proprie note di udienza insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. La domanda risulta fondata ed in quanto tale merita accoglimento.
Al riguardo, valga in primo luogo rigettare la richiesta dell' Controparte_4
di chiamata in causa degli enti impositori, più in particolare dell'
[...] CP_5
(l'Ispettorato del Lavoro invece non viene richiesto), in quanto la parte ricorrente ha fondato il proprio ricorso eccependo esclusivamente la mancanza di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento.
L'illegittimità dell'atto di intimazione impugnato viene, dunque, addebitata alla sola inerzia dell'agente della riscossione, con la conseguenza che trattandosi di atti alla stessa solamente ascrivibili e non all'ente impositore, correttamente la ricorrente ha evocato in giudizio l' , unico legittimato passivo della domanda. Controparte_1
Né la circostanza che la cartella di pagamento 10820090005688709000 sia stata sospesa dall' dal 08/01/2010 al 29/10/2013, può rappresentare una ragione giustificativa per CP_5
legittimare la chiamata di terzo nel presente giudizio.
3. Tanto premesso, come sopra esposto, il presente giudizio ha per oggetto l'intimazione di pagamento n. 108 202490046619 82/000 notificata alla ricorrente in data 18.09.2024 per un importo complessivo pari ad euro 27555,86, rispetto alla quale l'unico motivo di opposizione
è fondato sulla intervenuta prescrizione estintiva del credito sotteso, in ragione della
4 mancanza di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento e, quindi successivi alla notifiche delle cartelle di pagamento.
Essendo stata proposta opposizione per far valere la prescrizione estintiva successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, la domanda va qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c..
Ne consegue che l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall' Controparte_4
in ragione dell'asserita mancata impugnazione della cartella n.
[...]
10820090005688709000 nel termine di quaranta giorni, non appare fondata, atteso che la ricorrente non ha inteso contestare la prescrizione estintiva del credito contributo precedente alla notifica della cartella di pagamento, ma ha fatto valere un effetto estintivo del credito successivo alla notifica della cartella stessa.
A questo punto è necessario verificare la fondatezza della doglianza sollevata dalla parte ricorrente.
Ebbene, l'intimazione di pagamento n. 108 202490046619 82/000 notificata in data
18.09.2024 ha per oggetto le seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella di pagamento n. 10820090005688709000, notificata in data 27.11.2009, avente quale ente impositore l' sede di Teramo-e relativa a due modelli DM CP_5
10/V anni 2006 e 2007- sanzioni ex art. 36 bis c. 7 L.248/2006, anno 2006, importo euro 8176,52;
- Cartella di pagamento n. 10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012,
avente quale ente impositore la Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo-e relativa a: - Sanzioni amministrative legge 689/81 (Ispettorato territoriale del lavoro) erario tramite tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro 16.962,48; - Sanzioni amministrative legge 689/81 art. 26.2 – 3 comma L.56/87 (Ispettorato territoriale del lavoro) tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro 971,32; - Sanzioni amministrative DPR 30.6.65n. 1124 art. 26.2 – 3 comma L.56/87 (Ispettorato territoriale del lavoro) erario tramite tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro
34,00; - Rec. spese proced. legge 689/81 (Ispettorato territoriale del lavoro) erario tramite tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro 34,57; - Magg. Rit. Pag. legge 689/81 (Ispettorato territoriale del lavoro) erario tramite tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro 1294,38; - Magg. Rit. Pag. legge 689/81 art. 26.2 – 3 comma L.56/87 (Ispettorato territoriale del lavoro) tesoreria provinciale dello Stato - anno 2009, euro 74,12; - Magg. Rit. pagamento DPR 30.6.65 n. 1124 (
[...]
[..
[...] ) erario tramite tesoreria prov. - anno 2009, euro 2,59. importo Controparte_7
totale cartella euro 19.379,34.
A seguito della notifica delle predette cartelle di pagamento l'unico atto interruttivo della prescrizione, precedente all'intimazione di pagamento del 18.9.2924, è rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, regolarmente notificata in data 6.5.2015, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte resistente.
In ordine alla eccepita invalidità della notifica di tale atto interruttivo, che secondo la ricorrente sarebbe stato notificato in luogo diverso dalla residenza e consegnato a persona non meglio identificata, valga richiamare il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art.
149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di CP_6
ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego” (Cassazione civile sez. I, 19/01/2023, n.1686).
Dall'esame comparato della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'avviso di ricevimento prodotto dall' , è facilmente Controparte_1 evincibile la riferibilità di quest'ultimo al primo documento, in particolare, dal numero di protocollo specificamente indicato.
6 In ordine alla natura quinquennale o decennale della prescrizione del credito contributivo conseguente a cartella di pagamento non impugnata, sono intervenute le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione a dirimere in maniera definitiva la relativa controversia, pronunciandosi con sentenza del 17.11.2016 n. 23397 nei seguenti termini: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Deve, dunque, ritenersi ormai un principio di diritto incontestato e pacifico che la prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Di converso, la sentenza passata in giudicato con la quale si rigetta, nel merito,
l'opposizione a cartella esattoriale, determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale previsto all'art. 2953 cod. civ., atteso che l'azione esercitata nel procedimento ex articolo 24 della Legge n. 46 del 1999, non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, ma anche quella di condanna esercitata dall'attore in senso sostanziale, cosicché il diritto che consegue in favore dell' trova CP_5
titolo nella sentenza che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più soltanto nella cartella.
3.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, la parte ricorrente non ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento sopra indicate nel termine di decadenza previsto
(quaranta giorni per la cartella di pagamento n. 10820090005688709000, notificata in data
27.11.2009 con ente impositore;
trenta giorni per la cartella di pagamento n. CP_5
10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012 con ente impositore DTL), con conseguente irretrattabilità del credito sotteso: ciò però non ha determinato la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve che, dunque, è rimasto quinquennale.
L sostiene che la conversione del termine di Controparte_4 prescrizione, da quinquennale e decennale, si sia verificata ai sensi dell'articolo 2953 c.c. in
7 ragione del passaggio in giudizio della sentenza n. 897/2015 del 20.10.2015, emessa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, sulla cartella di pagamento n.
10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012 (inerente sanzione amministrativa della DTL).
Tale prospettazione difensiva non si ritiene fondata.
Ai sensi dell'articolo 2953 c.c. “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato [324 c.p.c.], si prescrivono con il decorso di dieci anni.”
Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Teramo n. 897/2015 del 20.10.2015 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento n.
10820120001585128000, per violazione del termine decadenziale di 20 giorni di cui all'articolo 617 c.p.c., in quanto in quella sede erano stati sollevati vizi formali della notifica della cartella stessa.
Non vi è, stato, dunque, alcun accertamento nel merito della pretesa, né è stata emessa una sentenza di condanna, con la conseguenza che non può operare il disposto di cui all'articolo 2953 c.c., proprio perché il giudicato non ha riguardato il fondamento nel merito della pretesa vantata.
Peraltro, la sentenza riguardava esclusivamente la cartella di pagamento n.
10820120001585128000 (ovvero quella inerente crediti della DTL), e non anche la cartella di pagamento n. 10820090005688709000.
3.2. Tanto premesso, si ritiene che il credito di cui alle suddette cartelle di pagamento si sia estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Rispetto alla cartella di pagamento n. 10820090005688709000, notificata in data
27.11.2009, la prescrizione estintiva quinquennale si era già maturata alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CPI n. PartitaIVA_3
notificata in data 08/5/2015.
Per quanto riguarda la sospensione asseritamente disposta dall'ente impositore dal
8.1.2010 al 29.10.2013, oltre a non essere immediatamente evincibile dai documenti prodotti, non se ne comprende il fondamento giuridico normativo, rispetto al quale era onere dell'agente della riscossione acquisire maggiori informazioni, non potendo all'uopo sopperirsi con la chiamata di terzo formulata.
Ad ogni modo, anche volvendo ipotizzare un qualche ipotesi di sospensione dal 2010 al 2013, l'effetto estintivo del credito della cartella di pagamento si è verificato
8 successivamente alla notifica della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria CPI n.
, avvenuta in data 08/5/2015. PartitaIVA_3
Tale effetto estintivo si è prodotto anche in relazione all'altra cartella di pagamento posta alla base dell'atto di intimazione, ovvero rispetto alla cartella di pagamento n.
10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012.
Come sopra esposto, infatti, a seguito della suddetta comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 8.5.2015, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dall'atto di intimazione n. 108 202490046619 82/000 notificata in data
18.09.2024, ovvero notificato a più di nove anni di distanza.
Al riguardo, l' sostiene che l'effetto estintivo della Controparte_8
prescrizione non si sarebbe verificato, in quanto, in costanza di decorrenza del relativo termine (dall'8.5.2015 al 18.9.2024), sarebbero operate due ipotesi sospensive, rappresentate, in particolare, dalla normativa speciale adottata per il sisma del 2016, di cui all'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017, come risultante a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 994, della Legge n. 145/2018, e dalla normativa speciale adottata nel periodo di emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 68 del DL n. 18/2020.
Ebbene, anche considerando tali ipotesi sospensive, ovvero dal 26.10.2016 al
31.12.2019 (dal 26.10.2016 perché il Comune di Teramo è stato incluso tra i Comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, afferente il sisma del 26 e 30 ottobre 2016, e non anche nell'allegato 1 di cui al sisma di agosto 2016; si tratta di 1095 giorni;
ad ogni modo, non sarebbe cambiato anche considerando la data del 25.8.2016) e poi dal 8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 (542 giorni), alla data di notifica dell'atto di intimazione, avvenuta in data 18.9.2024, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Quanto, invece, all'applicabilità della proroga dei termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, di cui all'articolo 68 comma 4 bis lett. b) del D.L. n. 18/2020, che secondo l'
[...]
farebbe slittare ulteriormente il termine di prescrizione per la riscossione Controparte_1
sino al 2023, la prospettazione difensiva non appare fondata, atteso che il suddetto disposto normativo non è applicabile al caso di specie, trattandosi nel caso di specie di ruoli affidati all'agente della riscossione non certo durante il periodo di sospensione, ma risalenti rispettivamente al 2009 ed al 2012.
L'articolo 68 comma 4 bis lett. b) del D.L. n. 18/2020 prevede, infatti, quanto segue:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-
9 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
La proroga di dodici mesi e di ventiquattro mesi riguarda, quindi, i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e non è, dunque, applicabile al caso di specie, in quanto non si tratta di carichi affidati durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021.
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni, l'opposizione va accolta con conseguente annullamento dell'atto di intimazione e declaratoria di estinzione dei crediti sottesi all'atto di intimazione per intervenute decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.
4. Le spese di lite vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al DM n. 147 del 2022 (scaglione 26.000/52.000, causa previdenza senza liquidazione dell'attività istruttoria, valori minimi stante la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2248/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara l'estinzione dei crediti sottesi all'atto di intimazione impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale e
10 per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 108 202490046619 82/000 notificata in data 18.09.2024;
• condanna parte resistente a rifondere le spese del giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in € 3.290,00 per compensi, oltre rimborso spese IVA e
CAP come per legge.
Teramo, 11.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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