TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 716/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 23.09.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 716/2025
TRA
(C.F.: , nata a Parte_1 C.F._1
Giovinazzo il 09.05.1956, ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Massimo de Gennaro (C.F.:
[...]
) C.F._2
- ricorrente -
1 E
, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.01.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio le parti sopra menzionate per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che deduceva l'intervenuto sgravio in via di CP_1
autotutela ed invocava la cessazione della materia del contendere.
Rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, trattata la controversia dapprima ai sensi dell'art. 221
D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd e da ultimo dell'art 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
2 Ebbene, in corso di causa è emerso il dato dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto in questa sede (cfr. documentazione . CP_1
Ne consegue il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ditalché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. L'istante, infatti, ha chiaramente evidenziato di essere integralmente soddisfatto dall'intervenuto sgravio totale. Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni
(o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni
Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200,
3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale(si veda anche Cass. n.
6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, in corso di causa è emersa la circostanza dell'intervenuto integrale sgravio dell'avviso di addebito impugnato. Ricorrono,
3 pertanto, tutti gli elementi tipici che caratterizzano l'istituto in parola. Ne consegue che la pronuncia deve rivestire la forma della sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda, ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti posti dalla disciplina delle impugnazioni (si veda Cass. n. 8000/1990).
Ne consegue che, stante la pacifica cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno interamente compensate in ragione del comportamento processuale dell' che ha CP_1
tempestivamente disposto lo sgravio.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 23.09.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 23.09.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 716/2025
TRA
(C.F.: , nata a Parte_1 C.F._1
Giovinazzo il 09.05.1956, ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Massimo de Gennaro (C.F.:
[...]
) C.F._2
- ricorrente -
1 E
, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.01.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio le parti sopra menzionate per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che deduceva l'intervenuto sgravio in via di CP_1
autotutela ed invocava la cessazione della materia del contendere.
Rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, trattata la controversia dapprima ai sensi dell'art. 221
D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd e da ultimo dell'art 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
2 Ebbene, in corso di causa è emerso il dato dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto in questa sede (cfr. documentazione . CP_1
Ne consegue il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ditalché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. L'istante, infatti, ha chiaramente evidenziato di essere integralmente soddisfatto dall'intervenuto sgravio totale. Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni
(o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni
Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200,
3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale(si veda anche Cass. n.
6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, in corso di causa è emersa la circostanza dell'intervenuto integrale sgravio dell'avviso di addebito impugnato. Ricorrono,
3 pertanto, tutti gli elementi tipici che caratterizzano l'istituto in parola. Ne consegue che la pronuncia deve rivestire la forma della sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda, ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti posti dalla disciplina delle impugnazioni (si veda Cass. n. 8000/1990).
Ne consegue che, stante la pacifica cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno interamente compensate in ragione del comportamento processuale dell' che ha CP_1
tempestivamente disposto lo sgravio.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 23.09.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
4