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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 3286/2021 R.G. promossa da
(C.F. ), residente a [...] Parte_1 C.F._1
(avv. Eleonora Giacometti);
- ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , residente a [...] (avv. CP_1 C.F._2
Angela Bossone);
- CONVENUTO OPPOSTO
* * *
Oggetto: OBBLIGAZIONI
* * *
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
«Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, così giudicare:
1) In via preliminare: per quanto mai occorrer possa, insiste l'attore opponente nella propria istanza svolta di chiamata in causa di terzo: autorizzare quindi la chiamata di terzo, come richiesta in sede di atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, in relazione alla quale è stata domandata, e qui si ripropone - ma lo si ribadisce: per quanto mai occorrer possa - la rituale e già svolta domanda di spostamento della prima udienza, a norma dell'art. 269 del cpc, allo scopo di consentire da parte di la chiamata in causa del terzo, corrispondente agli Parte_1 eredi della IG.ra (quest'ultima nata a [...] in data [...], C.F.: Persona_1
residente in [...] e attualmente deceduta) tra C.F._3 loro in solido, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis del cpc, corrispondenti al pagina 1 di 9 medesimo ed alla IG.ra C.F.: , Parte_1 Persona_2 C.F._4 quest'ultima nata a [...] in data [...], residente in [...], 40137 Bologna (BO); in via subordinata, disporre in ogni caso per la medesima chiamata di terzo, con decisione da assumersi nella sede più opportuna e del caso;
2) sempre in via preliminare: disporre la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. n. 69 / 2021 – RG 14830 / 2020 del 30.12.2020 del Tribunale di Bologna, perché emesso in ogni caso in difetto dei presupposti di prova scritta previsti dalla Legge, per infondatezza della pretesa azionata dal medesimo IG.
, ed in ogni caso per tutti i motivi espressi nelle difese dell'attore opponente;
CP_1
3) nel merito:
A) accertare che i beni mobili di cui ha affermato l'asportazione CP_1 dall'appartamento di Via Monterone 7, piano primo, Spoleto (PG), ove effettivamente assenti, sono stati asportati da parte della IG.ra ovvero sono stati asportati per Persona_1 disposizione di quest'ultima, mediante l'opera di terzi;
B) accertata in ogni caso l'infondatezza della pretesa azionata da , non CP_1 sussistendo in particolare alcun profilo di inadempimento contrattuale, da parte di
[...]
, rispetto all'accordo di negoziazione assistita del 16 ottobre 2020 (doc. 1 del Parte_1 fascicolo di parte avversaria, della fase monitoria), ovvero eventualmente altro profilo legittimante comunque la pretesa del ricorrente, respingere in ogni caso, nel merito, la domanda avanzata dal convenuto opposto, in quanto inammissibile, improcedibile, infondata, non provata, o come meglio;
C) condannare in ogni caso ed ipotesi il convenuto opposto , alla CP_1 restituzione, in favore del IG. , della somma di Euro 7.900.00, pagata in Parte_1 data 4 febbraio 2021, da parte di quest'ultimo, in ottemperanza alla provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, oltre interessi legali maturati dalla predetta data fino al saldo;
4) nel merito, in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuto sussistente un qualche profilo di responsabilità dell'opponente , nei confronti di , ovvero in Parte_1 CP_1 ogni caso di conferma del Decreto Ingiuntivo, condannare i terzi chiamati eredi di Persona_1 sopra indicati e tra loro in solido, a manlevare interamente e/o pro quota (due terzi della eredità in capo a , un terzo in capo a , o diverse quote Parte_1 Persona_2 da determinarsi) il IG. di quanto il medesimo fosse costretto a pagare al Parte_1
IG. per capitale, interessi, accessori tutti e spese legali, il tutto, nei limiti della domanda svolta dal convenuto opposto.
Il tutto, fatta salva e non rinunciata la domanda di restituzione di cui al punto 3C delle conclusioni che precede;
5) nel merito, in ogni caso: respingere la domanda di condanna ex art. 96, commi 1 e 3 del cpc svolta da parte convenuta, in quanto inammissibile, infondata, non provata o come meglio;
pagina 2 di 9 6) con vittoria di spese di lite, nei confronti della sola parte convenuta opposta, per anticipazioni, compensi, spese forfettarie ed accessori tutti di Legge.
In via istruttoria: salva l'esclusione della richiesta prova testimoniale, domandata con la testimone IG.ra in quanto deceduta in pendenza del giudizio, parte attrice Persona_1 opponente insiste nelle altre proprie istanze istruttorie non ammesse, come contenute nella propria memoria ex art. 183, comma VI° n 2 cpc.
Insiste in tutte le proprie deduzioni, istanze ed eccezioni, come già svolte nelle precedenti difese, da intendersi qui richiamate, ivi compresa l'eccezione di incapacità a testimoniare rivolta verso . Persona_2
Richiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di conclusionale e replica, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove».
Per l'oppostO:
«Il signor richiamate tutte le deduzioni, eccezioni, domande e CP_1 conclusioni, anche istruttorie, formulate nei precedenti atti e verbali di causa, anche con riferimento alla richiesta di controparte di autorizzazione alla chiamata del terzo, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, adottate tutte le necessarie pronunce di accertamento e/o dichiarative e/o costitutive, per le causali dedotte in atti e per ogni altra di ragione e di legge, Voglia:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione proposta dal signor
[...]
e tutte le domande ed eccezioni ivi svolte, perché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando il signor al pagamento di quanto riportato in tale atto per Parte_1 sorte capitale, interessi e spese del procedimento monitorio.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertare l'inadempimento contrattuale del signor e, conseguentemente, condannare il medesimo al pagamento, in favore Parte_1 del signor dell'importo di euro 5.000.00, contrattualmente pattuito, o CP_1 dell'importo diverso e maggiore che dovesse essere accertato come dovuto, anche in via equitativa, a titolo indennitario, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
IN OGNI CASO: condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c., nella misura che sarà accertata in corso di giudizio o da quantificarsi anche in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'acquisizione integrale del fascicolo del procedimento monitorio R.G. n. 14830/2020 e si insiste nella richiesta di ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
3) Vero che Lei ha redatto e sottoscritto la dichiarazione di cui al doc. 6 del fascicolo del procedimento monitorio che Le si rammostra e il cui contenuto conferma;
4) Vero che Lei in data 5 novembre 2020 ha scattato con il Suo telefono cellulare le fotografie di cui al doc. n. 7 del fascicolo del monitorio che Le si rammostrano;
pagina 3 di 9 5) Vero che in data 15 novembre 2020, in data 13 dicembre 2020 ed in altre occasioni, la signora Le ha riferito che aveva fatto “portare giù da Persona_1 Parte_1
i beni mobili situati nell'appartamento al primo piano di via Monterone, 7, in Per_3
Spoleto (PG).
Si indica a testimone la signora:
- residente in [...] (sui capitoli 3, 4 e 5). Persona_2
Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, anche con riferimento al procedimento di ingiunzione di pagamento, oltre al rimborso delle spese documentali, ivi compreso l'importo di euro 1.902,00, di cui alla fatt. n. 26 del 27.04.2021 allegata in atti sub. doc. n. 16».
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 7 gennaio 2021 n. 69 (emesso ex art. 642 c.p.c. per la somma capitale di euro 5.000,00 oltre interessi legali maturati al 1 dicembre 2020 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1224, comma 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. oltre alle spese processuali) proposta dal signor con citazione notificata Parte_2
l'11 marzo 2021 al cognato signor che si è costituto il 12 febbraio 2021 CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
3.
Ricevuto l'atto di precetto, l'attore ha versato la somma di cui gli era stato intimato il pagamento.
L'attore chiede la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione della somma pagata con riserva di ripetizione.
4.
Era ragionevole attendersi un accordo, attesi altresì i rapporti personali tra le parti (entrambe residenti a [...]) e il contenuto valore della causa.
Il tentativo di conciliazione promosso dal giudice (si rimanda al verbale 6 ottobre 2022: «Il giudice invita le parti ad avvicinare le rispettive posizioni. CORSINI: Sono disponibile ad un accordo con una restituzione in mio favore di euro 5.900,00. MEI: Sono disponibile a chiudere senza restituire la somma che ho incassato e chiedo euro 1.000,00 per contributo al pagina 4 di 9 pagamento delle spese processuali. Non posso accettare questa proposta. Il Pt_1 giudice prende atto che le parti non intendono trovare un accordo».) e i ripetuti inviti ad una soluzione amichevole sono rimasti senza successo.
Le parti stesse hanno riferito di una accesa conflittualità che le divide così come divide l'attore dalla sorella moglie del convenuto. Persona_2
5.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
6.
La causa può essere decisa sulla base dei documenti acquisiti entro il maturare delle ordinarie barriere preclusive e delle prove orali assunte all'udienze 24 maggio 2023, cui verbale deve intendersi qui integralmente richiamato.
7.
L'obbligazione dedotta in giudizio trova la propria fonte nella clausola penale contenuta nell'art. 8 dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 16 ottobre 2020 dalle parti assistite dai rispettivi difensori.
Come pacifico in atti, e comunque documentato, col predetto accordo l'attore aveva assunto l'obbligo di trasferire al convenuto la quota del 50% della proprietà di una unità immobiliare al primo piano dell'immobile in Spoleto (PG), via Monterone n. 7.
In particolare, l'attore, altresì proprietario esclusivo di una unità immobiliare al piano terra dello stesso fabbricato, si era obbligato a trasferire, per la quota del 50%, il predetto bene, posto al primo piano, nello stato di fatto e diritto in cui questo si trovava al momento dell'accordo 16 ottobre 2020.
L'attore aveva assunto la precisa obbligazione di mantenere invariato, sino alla stipula del contratto di compravendita, lo stato di fatto dell'unità immobiliare de qua così come documentato dalle fotografie allegate al verbale di accordo, nelle quali sono raffigurati vari mobili posti all'interno dell'appartamento.
Si richiama in proposito l'art. 4 dell'accordo, noto alle parti.
Non importa qui stabilire la data precisa in cui erano state scattate le foto allegate all'accordo di negoziazione assistita: si tratta certamente di data non successiva, e verosimilmente anteriore, al 16 ottobre 2020.
Sostiene l'attore che i mobili che arredavano l'appartamento al primo piano erano di proprietà di sua madre, signora nata a [...] il [...], al tempo Persona_1 dell'introduzione del presente giudizio residente a [...], mentre l'attore risiede nella stessa via ma al civico n. 19 (la signora è deceduta in corso di Per_1 causa, il 25 giugno 2022).
E' pacifico che alla data del 16 ottobre 2020 i mobili (il cui valore non è stato determinato in corso di causa, essendo ciò irrilevante) visibili nelle fotografie erano presenti nell'unità immobiliare al primo piano. pagina 5 di 9 E' altresì pacifico che alla data della stipula del contratto definitivo di compravendita, avvenuta con rogito notarile 5 novembre 2020, tutti i mobili raffigurati nelle fotografie di cui si è detto e pacificamente presenti nell'appartamento alla data del 16 ottobre 2020 erano stato trasferiti altrove, con la sola eccezione dei pensili della cucina (v. ad es. la deposizione della teste antiquaria in Spoleto). Testimone_1
Si richiamano in proposito le stesse allegazioni dell'attore, a detta del quale era stata la madre, nei giorni immediatamente precedenti alla stipula del contratto definitivo di compravendita (5 novembre 2020) a far trasferire il mobilio in un magazzino di Spoleto mediante persona di sua fiducia, (v. già le pag.
7-8 dell'atto di citazione Persona_4 nonché il doc. 2), oltre ai risultati delle prove testimoniali (v. in particolare le deposizioni di artigiano falegname, e titolare di un negozio di Testimone_2 Persona_4 arredamento a Spoleto).
Anche l'amministratore di sostegno della signora ha riferito della volontà Persona_1 della signora di rientrare in possesso di alcuni mobili (v. la deposizione dell'avv. Per_1 [...]
. Tes_3
8.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
1) il difetto dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in assenza di adeguata prova scritta (si rimanda alle pagine 3 – 6 dell'atto di citazione);
2) l'insussistenza di profili di un suo inadempimento (si rimanda alle pagine 7 - 11 dell'atto di citazione).
9.
Il motivo sub 1), nella parte in cui si deduce l'insufficiente prova documentale per l'emissione del decreto ingiuntivo, è di per sé insufficiente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo non ha carattere meramente impugnatorio né dà vita ad un autonomo giudizio, ma prosegue il procedimento monitorio come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso ex art. 633 c.p.c. (cfr., fra le tante, Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, Cass., sez. VI-1, ord. 1 febbraio 2023, n. 3071).
Dunque, è all'esito del giudizio ex art. 654 c.p.c. che dovrà valutarsi la fondatezza o meno della domanda di condanna proposta in via monitoria.
10.
Quanto al motivo sub 2), vanno in primo luogo richiamati i consolidati e ben noti orientamenti in tema di ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale o più precisamente di inadempimento delle obbligazioni.
Per altro verso, estraneo all'oggetto del presente giudizio è l'esatta individuazione del soggetto proprietario dei mobili indicati nell'art. 4 dell'accordo posto a base della domanda. In altri termini, ai fini della decisione non è necessario stabilire se quei mobili fossero di pagina 6 di 9 proprietà della madre dell'attore o invece dell'attore stesso. Si richiama altresì l'ordinanza 26 agosto 2021 che non ha fissato nuova udienza per consentire la chiamata della madre ad opera dell'attore («ritenuto che: - si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ex art. 642 c.p.c.; - l'opponente ha già versato la somma ingiunta ma con riserva di domanda di restituzione di quanto versato, ed ha in effetti proposto domanda giudiziale in tal senso;
- non si fa dunque questione di sospensione ex art. 649 c.p.c.; - l'attore-opponente chiede di essere autorizzato alla chiamata del terzo, ossia di sua madre, signora Persona_1 nata il [...], affermando che tale soggetto è il responsabile di quanto posto dal convenuto a fondamento della domanda di condanna svolta in via monitoria;
- il convenuto si oppone alla chiamata del terzo;
- non vi è ragione di autorizzare la chiamata del terzo;
- in primo luogo, l'attore – opponente sostiene di voler chiedere l'accertamento del comportamento del terzo (di sua madre) <
- in secondo luogo, lo stesso attore – opponente nega ricorrere nella specie l'ipotesi di chiamata in garanzia impropria ma al tempo stesso chiede, in subordine, di poter chiamare il terzo ai fini di manleva: non vi è ragione però di accogliere detta istanza, quando lo stesso attore – opponente non indica le ragioni in fatto e diritto che dovrebbero, in ipotesi, giustificare una condanna del terzo a manleva ed anzi afferma che i mobili per cui è causa (si rimanda agli atti) erano di proprietà della madre (la quale, dunque, ben poteva – secondo questa impostazione – ordinare che i mobili fossero prelevati dall'appartamento promesso in vendita dall'attore al convenuto), inserendo così un elemento in contraddizione con l'invocata manleva;
- l'istanza dell'attore - opponente va dunque respinta;
- è in ogni caso auspicabile una soluzione amichevole;
[…]»).
La clausola penale svolge la funzione di liquidare in via preventiva il danno conseguente all'inadempimento dell'obbligazione.
Richiamati i fatti di causa, sintetizzati al paragrafo 7, si rileva che mentre l'opposto, che ha veste sostanziale di attore, ha provato, anche grazie alla non contestazione, i fatti posti a fondamento della domanda di condanna (in particolare, le obbligazioni gravanti sull'attore e l'assenza, alla data del 5 novembre 2020, dei mobili che arredavano l'appartamento al primo piano oggetto di compravendita), l'opponente non ha fornito adeguata prova liberatoria.
L'opponente si era assunto una obbligazione riconducibile ad una obbligazione di garanzia in ordine al mantenimento dello stato di fatto relativo all'appartamento oggetto di preliminare di compravendita.
Quello stato di fatto non è stato, come pacifico, mantenuto.
Anche a voler ritenere che il trasferimento dei mobili, in data anteriore e prossima al 5 novembre 2020, sia avvenuta all'insaputa e senza il concorso della volontà dell'attore, e cioè sia dipesa da volontà esclusiva di sua madre, ciò non fa venir meno la responsabilità dell'attore. pagina 7 di 9 Da un lato, l'attore ha consapevolmente assunto l'obbligazione di cui all'art. 4 dell'accordo di negoziazione, evidentemente concordato tra le parti proprio in relazione all'obiettivo di garantire il promissario acquirente - ben sapendo che sua madre riteneva (a ragione, secondo l'attore stesso) di essere la proprietaria dei mobili che arredavano l'appartamento al primo piano (v. la pagina 7 - 9 ed in particolare la pagina 8 dell'atto di citazione: «Con missiva di risposta del 19.11.2020 (doc. 2 allegato al nostro fascicolo)
[...]
replicava tuttavia di avere potuto apprendere, ma solo nei giorni successivi alla Parte_1 data del rogito – e questo anche in conseguenza della contestazione a lui medesimo rivolta e della sua conseguente richiesta di informazioni svolta – dalla propria madre, IG.ra Per_1
come la stessa avesse provveduto nei giorni immediatamente precedenti alla stipula
[...] dell'atto pubblico di compravendita a far trasferire il mobilio in questione, a mezzo del proprio fiduciario presso un magazzino posto in Spoleto. Un tale Persona_4 trasferimento – avvenuto così come il correlato deposito in magazzino – per incarico, cura e spese esclusive della sig.ra è risultato essere stato motivato dalla medesima Persona_1
IG.ra dall'interesse alla conservazione dei mobili in questione, in previsione dei Per_1 prossimi lavori di ristrutturazione e consolidamento dell'immobile, in quanto terremotato. Gioverà al riguardo spiegare che la IG.ra – secondo quanto peraltro ritiene il figlio Per_1
a ragione – abbia sempre considerato il mobilio in rilievo come di sua Parte_1 proprietà. Infatti, l'appartamento di Via Monterone 7, Spoleto, è risultato essere stato fatto oggetto, anni addietro, di donazione da parte della ai propri figli e Per_1 Parte_1
. Sullo stesso appartamento avrebbe dovuto essere costituito un usufrutto Persona_2 vitalizio a favore della stessa IG.ra in realtà mai costituito (come da scrittura Persona_1 privata del 23.1.1989: doc. 3). Per quanto di diretta conoscenza del IG. il mobilio Pt_1 della medesima casa risulta essere stato comunque acquistato dalla propria madre, senza che lo stesso sia mai stato formalmente trasferito, da quest'ultima, ai propri figli. Alla missiva del sottoscritto legale, scritta nell'interesse del IG. in data 19.11.2020, risulta poi Pt_1 essere seguita missiva di replica del legale difensore del IG. el 19.11.2020 (non avente carattere di riservata personale, e che qui si allega in copia: doc. 4), e quindi ulteriore missiva da parte del difensore di , in data 8.12.2020 (doc. 5)»). Parte_1
Dall'altro, anche se per assurdo così non fosse (ma lo è, perché lo ha spiegato l'attore stesso), permarrebbe la responsabilità dell'attore – promittente venditore, il quale oltretutto nulla ha fatto nell'immediatezza della contestazione ad opera della controparte (email PEC 11 novembre 2020 del convenuto, cui l'attore ha risposto con missiva 19 novembre 2020 dell'avv. Moretti, la quale conferma l'avvenuto trasferimento altrove dei mobili) per far conseguire alla controparte il risultato promesso, ossia la presenza dei mobili nell'appartamento al primo piano.
In conclusione, il motivo sub 2) è infondato e l'opposizione va respinta.
11.
Ogni altra questione è irrilevante o assorbita.
12. pagina 8 di 9 Il decreto era stato emesso con la clausola di cui all'art. 642 c.p.c. ed è pacifico che l'attore ha versato la somma indicata nel precetto.
13.
La domanda di condanna proposta dall'attore contro gli eredi della madre prima ancora che priva di fondamento normativo è inammissibile perché rivolta a soggetti estranei al processo.
Si richiama ancora la motivazione dell'ordinanza che non aveva disposto il differimento dell'udienza per consentire la chiamata della signora ad opera del figlio, il quale Persona_1 nessuna precisa domanda aveva proposto allora contro la madre ancora invita.
14.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
15.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e al rifiuto da parte dell'attore di chiudere la causa, ben prima dell'inizio dell'istruzione probatoria, a condizioni più favorevoli di quelle conseguenti alla presente decisione (si richiama l'avviso alle parti contenuto nell'ordinanza 21 giugno 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2021;
- condanna l'attore a pagare alla convenuta le spese processuali, liquidate in euro 7.617,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 2 giugno 2025
Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 9 di 9