Sentenza 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 03/06/2021, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00731/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da DR TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Furlan, Filippo Cazzagon, Paola Moretti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, via Garibaldi, n. 46/B;
contro
- il Comune di Villorba (TV), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Barel, Emanuela Rizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Acerboni sito in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo :
- della deliberazione consiliare 22.12.07, n. 76;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- della deliberazione consiliare 25.2.08, n.5.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villorba (TV);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 cod. proc. amm.;
Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica straordinaria del giorno 11 maggio 2021, tenutasi con in collegamento simultaneo da remoto (art. 25 d.l. n. 137 del 2020);
Considerato che parte ricorrente ha impugnato, con richiesta di annullamento, gli atti pianificatori inerenti alla realizzazione del campo di calcio di Fontane e alla conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, avverso i quali ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili;
- che si è costituito in giudizio il Comune di Villorba (TV);
- che in data 12 marzo 2021, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso con adesione di controparte anche relativa alla compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto che le modalità della rinuncia consentano qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravenuta carenza di interesse (art. 84, comma 4, cod. proc. amm.), con compensazione delle spese di giudizio avuto riguardo agli specifici profili della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione prima), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO