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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/05/2024, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. 46/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 8 gennaio 2024 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi domiciliati in Sassari Viale Umberto 42 presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Lorenzo Todesco (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._3
ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI I FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 8 gennaio 2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni contenute nelle note del 10 aprile 2024:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Ossi, in Via Litterai n. 115 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a che vi dimorerà unitamente al figlio maggiorenne Pt_2 Parte_2
pagina 1 di 5 giacché non ancora economicamente autosufficiente. L' inoltre, provvederà al Per_1 Pt_2 pagamento di tutte le utenze relative all'abitazione quali IMU, Tari, luce, acqua, gas, etc.
3. All'opposto, i separandi continueranno a provvedere, congiuntamente, al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di civile abitazione.
4. La vettura 17 CV FORD C-max, tg.EA348YB, di proprietà della resterà in uso all' così Pt_1 Pt_2
da consentirgli di poter raggiungere il proprio posto di lavoro;
egli si farà carico di tutte le spese relative al mezzo tra le quali, a mero titolo esemplificativo, bollo auto, assicurazione, revisione, tagliando etc.
Allo scopo costoro, ribadendo l'istanza di affidamento congiunto dei figli minori, richiamano, altresì,
il piano genitoriale già contemplato in seno all'atto introduttivo e di seguito riportato per esigenze di comodità.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
5. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Pt_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. I minori restano collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in Ossi nella via Tola 2; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze.
7. Il padre potrà intrattenersi, compatibilmente con i loro impegni, con uno o entrambi i figli per tre pomeriggi a settimana – e nel periodo estivo anche per l'intera giornata - con la facoltà di pernottamento presso l'abitazione paterna, previo accordo con la madre. Egli, inoltre, avrà diritto di stare con i minori nei fine settimana liberi dal lavoro, in alternanza con la madre, ed in tali occasioni potrà trascorrere congiuntamente a loro, l'intera giornata del sabato e della domenica e potrà tenerli con se per il pernottamento.
8. Durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
nello specifico, fatto sempre salvo il principio dell'alternanza, il padre, durante le festività, avrà diritto di trascorrere con i minori, l'intera giornata del 24 Dicembre o del 25, così come quella del 31 dicembre o del 01 gennaio ed anche la giornata di Pasqua o del lunedì dell'Angelo. 9.
Durante le vacanze estive i figli potranno trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane consecutive, da concordarsi entro il primo giugno di ogni anno. pagina 2 di 5 10. Le modalità di visita come sopra formulate costituiscono il calendario minimo di visite padre-figli con conseguente possibilità per i genitori, di comune accordo – compatibilmente con le esigenze delle parti e gli impegni dei minori – di provvedere ad apportare le opportune modifiche al fine di assicurare una maggiore frequentazione tra i minori e il padre.
11. L' verserà alla tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, Pt_2 Pt_1
l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 (cinquecento/00) e così € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
12. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio. 13. Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. 14. Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. 15. L'assegno unico di cui beneficiano i minori verrà disposto nella misura del 50% a favore di entrambi i coniugi.
In via subordinata: - qualora il Tribunale, visionato il predetto piano, ritenesse che i minori trascorreranno la maggior parte del loro tempo con la madre, disporre che l'assegno unico di cui beneficiano sia interamente devoluto in suo favore. - In tale eventualità, considerato che l'importo del citato assegno è pari a € 600,00 (seicento/00) mensili, disporre, altresì, che il padre sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 300,00 (trecento/00) e così € 150,00
(centocinquanta/00) per ciascun, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e ciò sino al compimento della maggiore età in capo ai minori. - Disporre, dunque, a carico di Parte_2
al compimento della loro maggior età e in concomitanza con la cessazione degli effetti
[...] dell'assegno unico e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 (cinquecento/00) e così € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT.
All'udienza del 16 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
pagina 3 di 5 I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Ossi Parte_1 Parte_2
in data 27 giugno 2004, atto regolarmente trascritto presso il predetto Comune al n. 4, parte 2, serie A, anno 2004, dalla cui unione sono nati tre figli , maggiore di età ma non economicamente Per_1
indipendente, ed i minori e in Sassari rispettivamente in data 05.09.2004, Per_2 Parte_2
30.04.2008 e 16.10. 2009.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene il Collegio di omologare le condizioni concordate tra le parti sopra riportate sino al punto 10) e quanto alle disposizioni economiche quelle spiegate dai ricorrenti in via subordinata che di seguito si riportano:
“- qualora il Tribunale, visionato il predetto piano, ritenesse che i minori trascorreranno la maggior parte del loro tempo con la madre, disporre che l'assegno unico di cui beneficiano sia interamente devoluto in suo favore. - In tale eventualità, considerato che l'importo del citato assegno è pari a €
600,00 (seicento/00) mensili, disporre, altresì, che il padre sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 300,00 (trecento/00) e così € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e ciò sino al compimento della maggiore età in capo ai minori. - Disporre, dunque, a carico di al compimento Parte_2 della loro maggior età e in concomitanza con la cessazione degli effetti dell'assegno unico e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 (cinquecento/00) e così € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT”.
Osserva il Collegio che l'assegno di mantenimento previsto a carico dell' genitore non Pt_2 collocatario, di € 300,00 mensili per il mantenimento dei due figli minori sia congruo rispetto ai redditi all'obbligati considerato anche che egli contribuisce al mantenimento dei medesimi anche con la sua quota parte del 50 % dell'Assegno Unico erogato dall' per ulteriori € 300,00 e che si occupa in CP_1
via esclusiva del mantenimento del figlio che vive con lui, maggiore di età ma non Per_1
economicamente indipendente, per il mantenimento del quale dovrebbe essere previsto un assegno di mantenimento a carico della madre.
Parimenti accoglibile è la previsione che in concomitanza con la cessazione dell'Assegno Unico “e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel pagina 4 di 5 complesso ad € 500,00 (cinquecento/00) e così € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT”.
Il Tribunale, pertanto, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori condizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...], C.F._2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Ossi in data 27 giugno 2004, trascritto presso il predetto Comune con atto n. 4, parte 2, anno serie A 2004, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ossi (Sassari) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 8 gennaio 2024 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi domiciliati in Sassari Viale Umberto 42 presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Lorenzo Todesco (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._3
ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI I FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 8 gennaio 2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni contenute nelle note del 10 aprile 2024:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Ossi, in Via Litterai n. 115 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a che vi dimorerà unitamente al figlio maggiorenne Pt_2 Parte_2
pagina 1 di 5 giacché non ancora economicamente autosufficiente. L' inoltre, provvederà al Per_1 Pt_2 pagamento di tutte le utenze relative all'abitazione quali IMU, Tari, luce, acqua, gas, etc.
3. All'opposto, i separandi continueranno a provvedere, congiuntamente, al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di civile abitazione.
4. La vettura 17 CV FORD C-max, tg.EA348YB, di proprietà della resterà in uso all' così Pt_1 Pt_2
da consentirgli di poter raggiungere il proprio posto di lavoro;
egli si farà carico di tutte le spese relative al mezzo tra le quali, a mero titolo esemplificativo, bollo auto, assicurazione, revisione, tagliando etc.
Allo scopo costoro, ribadendo l'istanza di affidamento congiunto dei figli minori, richiamano, altresì,
il piano genitoriale già contemplato in seno all'atto introduttivo e di seguito riportato per esigenze di comodità.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
5. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Pt_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. I minori restano collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in Ossi nella via Tola 2; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze.
7. Il padre potrà intrattenersi, compatibilmente con i loro impegni, con uno o entrambi i figli per tre pomeriggi a settimana – e nel periodo estivo anche per l'intera giornata - con la facoltà di pernottamento presso l'abitazione paterna, previo accordo con la madre. Egli, inoltre, avrà diritto di stare con i minori nei fine settimana liberi dal lavoro, in alternanza con la madre, ed in tali occasioni potrà trascorrere congiuntamente a loro, l'intera giornata del sabato e della domenica e potrà tenerli con se per il pernottamento.
8. Durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
nello specifico, fatto sempre salvo il principio dell'alternanza, il padre, durante le festività, avrà diritto di trascorrere con i minori, l'intera giornata del 24 Dicembre o del 25, così come quella del 31 dicembre o del 01 gennaio ed anche la giornata di Pasqua o del lunedì dell'Angelo. 9.
Durante le vacanze estive i figli potranno trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane consecutive, da concordarsi entro il primo giugno di ogni anno. pagina 2 di 5 10. Le modalità di visita come sopra formulate costituiscono il calendario minimo di visite padre-figli con conseguente possibilità per i genitori, di comune accordo – compatibilmente con le esigenze delle parti e gli impegni dei minori – di provvedere ad apportare le opportune modifiche al fine di assicurare una maggiore frequentazione tra i minori e il padre.
11. L' verserà alla tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, Pt_2 Pt_1
l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 (cinquecento/00) e così € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
12. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio. 13. Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. 14. Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. 15. L'assegno unico di cui beneficiano i minori verrà disposto nella misura del 50% a favore di entrambi i coniugi.
In via subordinata: - qualora il Tribunale, visionato il predetto piano, ritenesse che i minori trascorreranno la maggior parte del loro tempo con la madre, disporre che l'assegno unico di cui beneficiano sia interamente devoluto in suo favore. - In tale eventualità, considerato che l'importo del citato assegno è pari a € 600,00 (seicento/00) mensili, disporre, altresì, che il padre sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 300,00 (trecento/00) e così € 150,00
(centocinquanta/00) per ciascun, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e ciò sino al compimento della maggiore età in capo ai minori. - Disporre, dunque, a carico di Parte_2
al compimento della loro maggior età e in concomitanza con la cessazione degli effetti
[...] dell'assegno unico e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 (cinquecento/00) e così € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT.
All'udienza del 16 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
pagina 3 di 5 I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Ossi Parte_1 Parte_2
in data 27 giugno 2004, atto regolarmente trascritto presso il predetto Comune al n. 4, parte 2, serie A, anno 2004, dalla cui unione sono nati tre figli , maggiore di età ma non economicamente Per_1
indipendente, ed i minori e in Sassari rispettivamente in data 05.09.2004, Per_2 Parte_2
30.04.2008 e 16.10. 2009.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene il Collegio di omologare le condizioni concordate tra le parti sopra riportate sino al punto 10) e quanto alle disposizioni economiche quelle spiegate dai ricorrenti in via subordinata che di seguito si riportano:
“- qualora il Tribunale, visionato il predetto piano, ritenesse che i minori trascorreranno la maggior parte del loro tempo con la madre, disporre che l'assegno unico di cui beneficiano sia interamente devoluto in suo favore. - In tale eventualità, considerato che l'importo del citato assegno è pari a €
600,00 (seicento/00) mensili, disporre, altresì, che il padre sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 300,00 (trecento/00) e così € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e ciò sino al compimento della maggiore età in capo ai minori. - Disporre, dunque, a carico di al compimento Parte_2 della loro maggior età e in concomitanza con la cessazione degli effetti dell'assegno unico e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 (cinquecento/00) e così € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT”.
Osserva il Collegio che l'assegno di mantenimento previsto a carico dell' genitore non Pt_2 collocatario, di € 300,00 mensili per il mantenimento dei due figli minori sia congruo rispetto ai redditi all'obbligati considerato anche che egli contribuisce al mantenimento dei medesimi anche con la sua quota parte del 50 % dell'Assegno Unico erogato dall' per ulteriori € 300,00 e che si occupa in CP_1
via esclusiva del mantenimento del figlio che vive con lui, maggiore di età ma non Per_1
economicamente indipendente, per il mantenimento del quale dovrebbe essere previsto un assegno di mantenimento a carico della madre.
Parimenti accoglibile è la previsione che in concomitanza con la cessazione dell'Assegno Unico “e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel pagina 4 di 5 complesso ad € 500,00 (cinquecento/00) e così € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT”.
Il Tribunale, pertanto, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori condizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...], C.F._2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Ossi in data 27 giugno 2004, trascritto presso il predetto Comune con atto n. 4, parte 2, anno serie A 2004, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ossi (Sassari) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
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