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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1752
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo Pezzuto ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Renata Castellan e Gianfranco Cotrone ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché
pagina 1 di 6 ( , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Chiamata in causa
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19/04/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5437/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.12.2020, ad istanza di , CP_1
con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 6.392,00 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente disconosceva le sottoscrizioni apposte in epigrafe e in calce al contratto di finanziamento del 21.11.2015 ed eccepiva la nullità del contratto di finanziamento poiché mai sottoscritto.
L'opponente eccepiva, inoltre, il difetto di titolarità attiva in capo alla società opposta e comunque la prova del credito azionato.
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della Parte_1 Controparte_2
società titolare del credito originario poi ceduto a .
[...] CP_1
L'opponente chiedeva la restituzione della somma di € 12.790,27 pari all'importo del finanziamento al netto delle rate risultate impagate.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione proponendo la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute.
Si costituiva in giudizio anche la società terza chiamata che contestava ogni richiesta e chiedeva l'estromissione dal giudizio e in ogni caso condannarsi la a manlevare e tenere indenne CP_1
da ogni conseguenza pregiudizievole che, a qualsiasi Controparte_2
titolo, essa fosse costretta a sopportare in conseguenza del presente giudizio.
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 27.05.2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, le parti insistevano nelle proprie richieste.
La società opposta ha chiesto disporsi la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute (a cui si è
associata la società terza chiamata) ma nel termine concesso per le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. non ha depositato gli originali dei documenti contenenti le sottoscrizioni oggetto di disconoscimento.
Con ordinanza del 24.08.2023 ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del
19.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
pagina 3 di 6 L'opponente ha espressamente e specificamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e su altri documenti. È stata prodotta anche la copia della denuncia querela sporta da in data 10.09.2020. Parte_1
La società opposta ha chiesto disporsi la verificazione delle sottoscrizioni ma non ha CP_1
depositato il contratto di finanziamento e gli altri documenti in originale.
A fronte di tale disconoscimento, in capo alla parte opposta che dichiari di volersi avvalere delle scritture disconosciute, vi è l'onere di produrre i documenti originali recanti le sottoscrizioni disconosciute.
Tale questione – oggetto di consolidato indirizzo di legittimità (da ultimo in Cass. Civ. sez. III
19.12.2019 n. 33769 e Cass. Civ. 27/03/2024 n. 8304) è stata recentemente oggetto anche di pronunce di merito, che hanno ribadito come "a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso."(Tribunale di
Vicenza 11.02.2020 n.290).
Ancora sul tema, "In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacché
solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica. Non è, dunque, sufficiente,
ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia e la dichiarazione della disponibilità a produrre l'originale. (Tribunale Napoli Sez.
III 28.01.2013 n. 1230). Anche Tribunale di Torino, 08/10/2021 n. 4518, ha affermato che la parte che intende avvalersi della fotocopia di una scrittura privata già disconosciuta deve produrre in giudizio pagina 4 di 6 l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, deve proporre istanza di verificazione), posto che solo con l'originale è possibile effettuare efficacemente la verifica. Dunque, non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia e la dichiarazione della disponibilità a produrre l'originale.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che la convenuta in opposizione, pur avendo formulato istanza di verificazione e "riservato" la produzione degli originali, non ha tuttavia ottemperato al predetto onere di depositare nei termini di rito gli originali del contratto e degli altri documenti contestati da parte opponente, di fatto mantenendo una condotta processuale inerte.
La circostanza che la convenuta in opposizione non abbia coltivato l'istanza di verificazione preclude al
Giudice di utilizzare l'atto disconosciuto e quindi nel caso di specie il contratto di finanziamento apparentemente sottoscritto da con conseguente revoca del decreto opposto nei Parte_1
confronti della medesima, che pertanto va indenne da qualsiasi pretesa creditoria della convenuta opposta.
Per quanto attiene alla società terza chiamata in causa, la domanda riconvenzionale, proposta nei suoi confronti, deve essere respinta non essendo stato esaminato in istruttoria il merito della controversia.
Le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico della società opposta CP_1
poiché quest'ultima è rimasta inerte nel giudizio non avendo depositato i documenti in originale. Il
[...]
contratto di finanziamento, infatti, era stato sottoscritto dalla Controparte_2
unitamente alla apparente .
[...] Parte_1
Le spese del giudizio tra opponente e terzo chiamato vengono integralmente compensate.
Le spese del giudizio tra opponente e società opposta seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 Co e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_2
assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5437/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 07.12.2020;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti della società terza chiamata in causa;
3) Condanna la società opposta , in favore dell'opponente, al pagamento delle spese CP_1
del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 5.007,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
4) Condanna la società opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore CP_1
della chiamata in causa che si liquidano Controparte_2
complessivamente in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
5) Compensa integralmente le spese del giudizio tra opponente e terzo chiamato in causa.
Così deciso in Bari il 06.06.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1752
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo Pezzuto ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Renata Castellan e Gianfranco Cotrone ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché
pagina 1 di 6 ( , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Chiamata in causa
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19/04/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5437/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.12.2020, ad istanza di , CP_1
con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 6.392,00 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente disconosceva le sottoscrizioni apposte in epigrafe e in calce al contratto di finanziamento del 21.11.2015 ed eccepiva la nullità del contratto di finanziamento poiché mai sottoscritto.
L'opponente eccepiva, inoltre, il difetto di titolarità attiva in capo alla società opposta e comunque la prova del credito azionato.
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della Parte_1 Controparte_2
società titolare del credito originario poi ceduto a .
[...] CP_1
L'opponente chiedeva la restituzione della somma di € 12.790,27 pari all'importo del finanziamento al netto delle rate risultate impagate.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione proponendo la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute.
Si costituiva in giudizio anche la società terza chiamata che contestava ogni richiesta e chiedeva l'estromissione dal giudizio e in ogni caso condannarsi la a manlevare e tenere indenne CP_1
da ogni conseguenza pregiudizievole che, a qualsiasi Controparte_2
titolo, essa fosse costretta a sopportare in conseguenza del presente giudizio.
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 27.05.2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, le parti insistevano nelle proprie richieste.
La società opposta ha chiesto disporsi la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute (a cui si è
associata la società terza chiamata) ma nel termine concesso per le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. non ha depositato gli originali dei documenti contenenti le sottoscrizioni oggetto di disconoscimento.
Con ordinanza del 24.08.2023 ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del
19.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
pagina 3 di 6 L'opponente ha espressamente e specificamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e su altri documenti. È stata prodotta anche la copia della denuncia querela sporta da in data 10.09.2020. Parte_1
La società opposta ha chiesto disporsi la verificazione delle sottoscrizioni ma non ha CP_1
depositato il contratto di finanziamento e gli altri documenti in originale.
A fronte di tale disconoscimento, in capo alla parte opposta che dichiari di volersi avvalere delle scritture disconosciute, vi è l'onere di produrre i documenti originali recanti le sottoscrizioni disconosciute.
Tale questione – oggetto di consolidato indirizzo di legittimità (da ultimo in Cass. Civ. sez. III
19.12.2019 n. 33769 e Cass. Civ. 27/03/2024 n. 8304) è stata recentemente oggetto anche di pronunce di merito, che hanno ribadito come "a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso."(Tribunale di
Vicenza 11.02.2020 n.290).
Ancora sul tema, "In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacché
solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica. Non è, dunque, sufficiente,
ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia e la dichiarazione della disponibilità a produrre l'originale. (Tribunale Napoli Sez.
III 28.01.2013 n. 1230). Anche Tribunale di Torino, 08/10/2021 n. 4518, ha affermato che la parte che intende avvalersi della fotocopia di una scrittura privata già disconosciuta deve produrre in giudizio pagina 4 di 6 l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, deve proporre istanza di verificazione), posto che solo con l'originale è possibile effettuare efficacemente la verifica. Dunque, non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia e la dichiarazione della disponibilità a produrre l'originale.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che la convenuta in opposizione, pur avendo formulato istanza di verificazione e "riservato" la produzione degli originali, non ha tuttavia ottemperato al predetto onere di depositare nei termini di rito gli originali del contratto e degli altri documenti contestati da parte opponente, di fatto mantenendo una condotta processuale inerte.
La circostanza che la convenuta in opposizione non abbia coltivato l'istanza di verificazione preclude al
Giudice di utilizzare l'atto disconosciuto e quindi nel caso di specie il contratto di finanziamento apparentemente sottoscritto da con conseguente revoca del decreto opposto nei Parte_1
confronti della medesima, che pertanto va indenne da qualsiasi pretesa creditoria della convenuta opposta.
Per quanto attiene alla società terza chiamata in causa, la domanda riconvenzionale, proposta nei suoi confronti, deve essere respinta non essendo stato esaminato in istruttoria il merito della controversia.
Le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico della società opposta CP_1
poiché quest'ultima è rimasta inerte nel giudizio non avendo depositato i documenti in originale. Il
[...]
contratto di finanziamento, infatti, era stato sottoscritto dalla Controparte_2
unitamente alla apparente .
[...] Parte_1
Le spese del giudizio tra opponente e terzo chiamato vengono integralmente compensate.
Le spese del giudizio tra opponente e società opposta seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 Co e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_2
assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5437/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 07.12.2020;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti della società terza chiamata in causa;
3) Condanna la società opposta , in favore dell'opponente, al pagamento delle spese CP_1
del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 5.007,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
4) Condanna la società opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore CP_1
della chiamata in causa che si liquidano Controparte_2
complessivamente in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
5) Compensa integralmente le spese del giudizio tra opponente e terzo chiamato in causa.
Così deciso in Bari il 06.06.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
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