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5 agosto 2009
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20 aprile 2013
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Art. 23. (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) .
3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) .
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) .
3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) .
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.
Commentari • 7
- 1. Il fondo sociale europeo per una giustizia di “qualità”Del Grosso Francesca · https://www.diritto.it/ · 17 luglio 2012 · 8.400014
[…] L'importanza di questi principi è stata recepita anche a livello legislativo e trasfusa nell'art. 23 della Legge 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, che recita : “1. […]
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Giurisprudenza • 25
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2022, n. 1146Provvedimento: […] 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 23 della legge n. 69/2009 e dell'art. 2 della legge n. 241/1990 stante la violazione del dovere di provvedere in maniera tempestiva ed efficace quanto alla adozione dei provvedimenti qui invocati, con conseguente obbligo risarcitorio stante il danno ingiusto provocato dalle predette mancanze.Leggi di più...
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