Articolo 23 della Legge 18 giugno 2009, n. 69
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5 agosto 2009
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20 aprile 2013
Art. 23. (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) .
3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) .
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.
Entrata in vigore il 20 aprile 2013
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