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Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 2 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/09/2024, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
Oggetto: Fideiussione SENTENZA
– Polizza fideiussoria nella causa iscritta al n. 3597/2014 R.G., proposta da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. Marco Vonella, C.F._2
– attori opponenti contro
( ), difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Giovanni Gulino,
– convenuta opposta e con l'intervento di
), rappresentata dalla procuratrice speciale CP_2 P.IVA_2 CP_3
, rappresentata dalla procuratrice speciale ), P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4
difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà,
– intervenuta volontaria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della il Controparte_1
Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo n. 505/14, depositato il 1° aprile 2014, ha intimato a e a di pagare, in solido (tra loro e anche Parte_2 Parte_1
con la ), alla ricorrente la somma di euro Controparte_5
75.582,25, oltre interessi.
1 Questo il titolo del credito fatto valere: la Controparte_5
aveva intrattenuto con la i rapporti di conto
[...] Controparte_1
corrente identificati dai numeri 1322405 e 1322552; su tali conti correnti erano maturati saldi debitori rispettivamente di euro 32.820,32 ed euro 40.761,93 (oltre interessi ai tassi convenzionali di mora del 12,4416% e del 7,7136% con decorrenza dal 27.9.2013; il e il aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni della detta Pt_2 Pt_1
società.
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo, eccependo: che l'importo fino alla cui concorrenza le fideiussioni erano state prestate sarebbe stato «aggiunto in un secondo momento» dall'istituto bancario;
di avere apposto le firme soltanto sulla seconda pagina del documento contrattuale, in cui non figurava l'importo garantito;
che, perciò, la fideiussione sarebbe stata «illimitata» e, in quanto tale, nulla;
che la fideiussione era nulla per
«indeterminatezza dell'oggetto»; che uno dei rapporti di conto corrente, il n. 1322552, era un conto di anticipi su fatture e con affidamento, quindi già garantito;
che l'istituto bancario aveva omesso di effettuare le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto;
che la fideiussione era nulla in quanto il documento che la conteneva non era firmato in ciascun foglio.
La per azioni ha resistito. Controparte_1
È intervenuta la (già , nella qualità di mandataria, CP_3 CP_6
munita di procura speciale, della cessionaria di crediti oggetto di una CP_2
cartolarizzazione, ai sensi della legge n. 130/99, tra i quali era incluso quello oggetto della causa.
Si è costituita, in seguito, la nella qualità di procuratrice, munita di CP_4
procura speciale, della che ha rilasciato tale procura in relazione ai crediti CP_3
nella titolarità della CP_2
La società intervenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non è stata pronunciata l'estromissione di alcuna parte, sicché tutte sono parti della causa.
E questo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere
2 disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano» (Cass. n. 1535/10).
In effetti, l'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (cfr. Cass. n. 6302/95).
Il titolo dell'intervento è stato indicato e documentato e non ha formato oggetto di contestazioni.
La convenuta opposta non può essere estromessa dalla causa, nonostante il consenso delle altre parti alla sua estromissione.
L'art. 111 c.p.c., dopo avere stabilito che «se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie», ha previsto che l'acquirente a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può esserne estromesso.
Nel caso in esame, considerando che il giudizio di opposizione, unitario, deve essere definito, quanto al rapporto tra uno degli opponenti e la convenuta opposta, con una declaratoria di estinzione, non potrebbe la stessa convenuta essere estromessa dal rapporto con l'altro degli opponenti.
L'estromissione farebbe uscire la parte dal processo, sicché la stessa non potrebbe continuare a parteciparvi, divenendo destinataria di pronunce (in rito o di merito) che presuppongono che quella parte sia ancora presente. Detto altrimenti, non potrebbe un soggetto divenire estraneo al processo, per effetto dell'estromissione, continuando però ad esserne parte rispetto ad alcune pronunce.
Sebbene non sia relativa a rapporti inscindibili, fino a quando non sia pronunciata una separazione, la causa, soltanto idealmente scindibile in diversi rapporti, è unitaria.
D'altronde, sul piano degli effetti sostanziali, la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante «spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare», ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9264/21).
Non è da trascurare, ancora, che l'estromissione non è necessitata, ma possibile ed eventuale, anche se vi sia il consenso delle parti costituite («…se le altre parti vi consentono, l'alienante… può esserne estromesso»).
All'udienza del 3 aprile 2018 l'avvocato degli opponenti ha dichiarato di rinunciare all'opposizione proposta da a seguito dell'accordo raggiunto tra lo Parte_1
stesso e l'istituto bancario, rinuncia che l'avvocato dell'istituto bancario ha dichiarato di
«accettare».
3 È stato l'istituto di credito a produrre, in allegato alle note datate 26.7.2019, la dichiarazione di «rinuncia al giudizio di opposizione» fatta personalmente da Parte_1
che ha sottoscritto il documento.
[...]
Tale documento non è stato contestato, quanto a rispondenza alla realtà o a provenienza: al contrario, la “riserva” di revocare la rinuncia all'opposizione, contenuta nelle note di trattazione datate 11.2.2021, manifestata per il dal suo avvocato, Pt_1
dimostra l'effettività della rinuncia stessa.
L'istituto bancario ha prodotto anche la propria dichiarazione di accettazione della rinuncia.
Nemmeno tale documento è stato contestato.
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra e la . Parte_1 Controparte_1
L'art. 306 c.p.c. stabilisce che «il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l'estinzione del giudizio stesso senza necessità di accettazione da parte dello opposto» (Cass. n. 3581/78, la quale ha individuato e definito l'ipotesi in cui l'opposto «non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio»; il principio per cui la rinuncia all'opposizione a decreto ingiuntivo, se ritualmente manifestata, determina l'estinzione del giudizio relativo si evince da Cass. n. 22549/10; in senso analogo, Cass. n. 2346/73).
La “riserva” di revoca, rappresentata, nelle note datate 11.2.2021, dall'avvocato del
è ininfluente ai fini dell'efficacia della rinuncia. Pt_1
La rinuncia dichiarata dal (personalmente) non contiene riserve, sicché la Pt_1
riserva esposta (soltanto) nelle note difensive, atto diverso dalla rinuncia, non potrebbe farne venire meno gli effetti.
Non opera, dunque, l'inciso di cui al primo comma dell'art. 306 c.p.c., per cui
«l'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni», norma riferibile anche alla rinuncia.
L'art. 306 c.p.c. prevede, al comma 4, che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, a meno che non sussista tra loro un «diverso accordo».
Tanto nella rinuncia quanto nell'accettazione (prodotte) è contenuta la dicitura sulla
4 compensazione delle spese tra il rinunciante e la accettante.
Le spese, perciò, devono essere compensate nel rapporto tra le dette parti.
La declaratoria di estinzione, necessaria, assorbe e supera la questione dell'inammissibilità dell'opposizione, dovuta a tardività, eccepita dalla convenuta opposta.
Non sarebbe possibile – lo si osserva, per analisi più completa – un epilogo diverso dall'estinzione: le parti non hanno chiesto declaratorie di diverso effetto (ad es., di cessata materia del contendere); non sono allegati, da tutte le parti, gli esatti estremi di fatti o atti le cui caratteristiche siano tali, in ipotesi, che se ne possa desumere, inequivocabilmente, un effetto estintivo sulla materia del contendere (solamente la transazione novativa sortirebbe questo effetto processuale, e sempre che non sia previsto il diritto alla risoluzione: Cass. n. 6821/23; Cass. n. 4257/17); non sono state formulate, dalle parti, conclusioni conformi nel senso della cessata materia del contendere (Cass. n. 16150/10).
Rimane da decidere sull'opposizione del . Pt_2
La prima eccezione non può essere accolta.
È da premettere che, avendo l'opponente sostenuto che il documento sarebbe stato riempito, dopo essere stato sottoscritto “in bianco”, «senza alcun importo scritto determinato», non era necessaria l'impugnativa del documento stesso con la querela di falso.
L'assunto dell'opponente è che il riempimento fosse avvenuto non absque pactis, cioè nell'assenza di qualunque accordo contrattuale, ma contra pacta, cioè in contrasto con gli accordi tra le parti.
La giurisprudenza di legittimità afferma – con un indirizzo consolidato – che la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco «postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta» (Cass. n. 18234/23).
In termini più analitici: nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal
5 sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, poiché con il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. n. 18989/10; in senso identico, Cass. n. 21600/13).
L'opponente ha contestato il contenuto del documento contrattuale asserendo che gli accordi prevedevano la prestazione della fideiussione fino all'importo di euro
20.000,00 e che l'istituto bancario avrebbe, in contrasto con gli accordi, inserito un importo garantito di euro 78.000,00.
A sostegno del motivo l'opponente ha addotto: l'affidamento concesso sul rapporto di conto corrente n. 1322405 era di euro 20.000,00; nella Centrale Rischi di
Intermediazione Finanziaria risultava una “garanzia” del a favore della Pt_2 [...]
in relazione ad un “affidamento”, concesso alla Controparte_1 [...]
, di euro 20.000,00. Controparte_5
Sennonché, emerge dalla stessa comunicazione che i dati inerenti alle “posizioni” del erano contenuti in un “sistema di informazioni creditizie” (“EURISC”) Pt_2
gestito dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, una società privata.
Ai dati contenuti in EURISC non è possibile annettere o riconoscere, perciò, un valore probatorio assoluto.
Non si potrebbe escludere che i dati segnalati, volontariamente, dall'istituto bancario fossero incompleti, né sono state dedotte ragioni per cui, eventualmente, avrebbero potuto o dovuto non esserlo.
Inoltre – il rilievo di per sé è dirimente –, nell'archivio EURISC sono contenute informazioni relative a richieste e rapporti di finanziamento, anche di importo superiore alla soglia del credito al consumo, i cui fini si correlano alla tutela delle attività creditizie.
Considerata la particolare finalità della raccolta delle informazioni, la comunicazione dell'istituto di credito circa la posizione del non poteva avere, Pt_2
da sola, una portata (al limite indiretta o in senso lato) di ammissione di fatti contrattuali rilevanti.
La circostanza che la società debitrice fosse titolare di un rapporto di conto corrente
(n. 1322405), su cui era stato concesso un affidamento fino all'importo di euro 20.000,00
6 e di un altro rapporto di conto corrente (n. 1322552), affidato per euro 40.000,00, destinato ad anticipazioni su fatture, non dimostra, nemmeno a livello indiziario, che gli accordi con il fideiussore avessero previsto la somma di euro 20.000,00 come limite della garanzia.
Intanto, i rapporti di conto corrente erano stati costituiti entrambi, con previsioni di affidamento (per euro 20.000,00 e 40.000,00), in data 9.9.2009, la stessa della stipula delle fideiussioni: la contestualità degli accordi è un elemento che, ragionevolmente, fa arguire più l'estensione della garanzia nei limiti degli affidamenti concessi, anziché la particolare limitazione della stessa ad uno soltanto dei rapporti.
E comunque, la coesistenza di due rapporti di conto corrente è un fatto neutro ai fini della prova, che deve rispondere a precisione e univocità, di accordi contrattuali diversi da quelli inseriti nel documento contestato.
Ancora meno rilevante è il fatto che su un immobile del sia stata iscritta, Pt_1
in base al decreto ingiuntivo opposto, un'ipoteca per una somma di euro 10.000,00, corrispondente alla metà del limite (asserito) della fideiussione che sarebbe stata effettivamente prestata.
Basti osservare, sul punto, che la legge vieta eccessi e non difetti nella cautela e che, rispondendo il fideiussore in solido, l'ipoteca avrebbe potuto essere iscritta anche per l'intero ammontare del debito (euro 20.000,00) che le parti avrebbero avuto intenzione di garantire.
Le circostanze delle prove orali dedotte dall'opponente non potrebbero spostare i termini della decisione: da qui la loro irrilevanza.
Se anche la società avesse aperto il conto corrente n. 1322405 a gennaio del 2009 e a settembre avesse ottenuto, sullo stesso, un affidamento per euro 20.000,00, aprendo un altro rapporto di conto corrente per anticipi su fatture, il n. 1322552, non per ciò si dovrebbe o potrebbe ritenere dimostrato che la fideiussione, per accordi tra le parti, sarebbe stata limitata fino alla concorrenza dell'importo di euro 20.000,00. E se anche fosse stata rappresentata la «necessità» di avere una garanzia per euro 20.000,00, non sarebbe escluso, per una ragione logica o pratica, che le parti, all'atto della stipula, avessero pattuito o determinato il limite della fideiussione fino ad euro 78.000,00.
Il motivo con cui l'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione per
«indeterminatezza dell'oggetto» appare correlato, per gli elementi di fatto allegati, al primo motivo: la fideiussione sarebbe nulla in quanto il documento contrattuale era stato
7 firmato “in bianco” e soltanto in seguito completato dall'istituto bancario.
Non è stato provato adeguatamente, per le ragioni illustrate, che il documento fosse stato riempito in contrasto con gli (asseriti) accordi contrattuali, sicché non si può ritenere provato nemmeno che nel documento mancasse, al momento della stipula, l'indicazione dell'importo garantito.
Non è fondato il motivo con cui l'opponente ha eccepito l'omessa informazione circa l'andamento dei rapporti garantiti.
Premesso che se una tale violazione fosse integrata la questione non sarebbe di nullità della fideiussione, l'art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la banca che concede finanziamenti al debitore principale, conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare questo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale (Cass. n. 3761/06).
La fideiussione era stata prestata fin dall'inizio fino all'importo di euro 78.000,00,
a fronte di affidamenti per euro 60.000,00.
Non risultano dedotte, prima ancora che provate, circostanze da cui desumersi che la situazione patrimoniale della società debitrice fosse peggiorata in maniera significativa, tale da metterne a repentaglio la solvibilità, e che l'istituto bancario avesse, nonostante la conoscenza o conoscibilità di quella situazione, omesso di attivare rimedi preventivi.
Comunque, nel documento contrattuale è previsto che il fideiussore si sarebbe tenuto informato della situazione patrimoniale della debitrice e dell'andamento dei rapporti con l'istituto bancario.
Né è provato che la banca, in ipotesi, non avesse dato al fideiussore informazioni dallo stesso richieste.
La fideiussione non è nulla per il fatto che il documento contrattuale non sia firmato in tutti i fogli.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, anche se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, «poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo
8 foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti» (Cass.
n. 4886/07; in senso analogo, Cass. n. 1583/82).
Nessuna norma impone, sotto pena di nullità o di inefficacia di tutto o di parte del contratto, che il relativo documento sia sottoscritto in tutti i fogli, se formato da più di uno.
Anzi, che non sia così si desume dalle norme che, specificamente per alcune tipologie di atti, dispongono che un documento di più fogli sia sottoscritto in ciascun mezzo foglio (art. 604 c.c.; art. 51 della legge n. 89/13).
Il documento contrattuale formato dalle parti contiene anche la specifica approvazione, agli effetti di cui all'art. 1341 c.c., delle clausole (in ipotesi) vessatorie, richiamate con il numero e con una dicitura descrittiva.
Secondo la giurisprudenza, «agli effetti previsti dall'art. 1341 c.c., è sufficiente che la sottoscrizione delle clausole onerose sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare attenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole, anche se individuate con riferimento al numero d'ordine o lettera ed all'oggetto di ciascuna di essa» (Cass. n. 1317/98).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi di fatto, l'opposizione proposta dal va rigettata, con la conferma del decreto Pt_2
ingiuntivo (eseguibile nei limiti di quanto dovuto, detratti gli importi eventualmente corrisposti dall'altro fideiussore: la mancanza di prove circa l'importo che sarebbe stato pagato impedisce di emettere pronunce conseguenti in sede di cognizione, e questo anche per l'assenza di particolari, apposite dichiarazioni del detto opponente, ferma restando la rilevanza che i pagamenti potrebbero, se ne ricorrano i presupposti, avere in una fase esecutiva) nei confronti di detto opponente.
È da osservare che la conferma del decreto ingiuntivo opposto è stata oggetto di domanda, oltre che della convenuta opposta (cedente), anche dell'intervenuta
(cessionaria).
La giurisprudenza ha affermato che il cessionario del credito, successore a titolo particolare nel diritto controverso, riveste nel processo la posizione di parte e può chiedere, perciò, la conferma del decreto ingiuntivo opposto (Cass. n. 15674/07).
Considerato che la controversia, instaurata con un atto di opposizione soltanto, è definita con una declaratoria parziale di estinzione (per uno dei rapporti), appaiono
9 integrati i presupposti per compensare per metà le spese di lite, mentre l'altra metà segue la soccombenza, nel rapporto tra il e la convenuta opposta, e si liquida nel Pt_2
dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 40% degli importi medi previsti per ciascuna fase (è utile rilevare che, se la convenuta opposta fosse stata estromessa, le spese avrebbero potuto essere liquidate a favore dell'intervenuta, divenuta a quel punto l'esclusiva destinataria delle pronunce).
Nel rapporto tra il detto opponente e la terza intervenuta le spese vanno compensate, in relazione alle ragioni che hanno determinato l'intervento (estranee all'iniziativa dell'attore) e alla sua incidenza nella controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto tra e Parte_1
la Controparte_1
2) rigetta l'opposizione proposta da e conferma nei suoi Parte_2
confronti il decreto ingiuntivo n. 505/14, emesso dal Tribunale di Messina il 1° aprile
2014;
3) compensa per metà le spese di lite nel rapporto tra e la Parte_2
convenuta opposta e condanna il primo a rimborsare alla seconda le spese di lite che liquida in euro 4.230,90 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.;
4) compensa le spese negli altri rapporti.
Così deciso in Messina il 31 agosto 2024.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
Oggetto: Fideiussione SENTENZA
– Polizza fideiussoria nella causa iscritta al n. 3597/2014 R.G., proposta da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. Marco Vonella, C.F._2
– attori opponenti contro
( ), difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Giovanni Gulino,
– convenuta opposta e con l'intervento di
), rappresentata dalla procuratrice speciale CP_2 P.IVA_2 CP_3
, rappresentata dalla procuratrice speciale ), P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4
difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà,
– intervenuta volontaria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della il Controparte_1
Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo n. 505/14, depositato il 1° aprile 2014, ha intimato a e a di pagare, in solido (tra loro e anche Parte_2 Parte_1
con la ), alla ricorrente la somma di euro Controparte_5
75.582,25, oltre interessi.
1 Questo il titolo del credito fatto valere: la Controparte_5
aveva intrattenuto con la i rapporti di conto
[...] Controparte_1
corrente identificati dai numeri 1322405 e 1322552; su tali conti correnti erano maturati saldi debitori rispettivamente di euro 32.820,32 ed euro 40.761,93 (oltre interessi ai tassi convenzionali di mora del 12,4416% e del 7,7136% con decorrenza dal 27.9.2013; il e il aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni della detta Pt_2 Pt_1
società.
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo, eccependo: che l'importo fino alla cui concorrenza le fideiussioni erano state prestate sarebbe stato «aggiunto in un secondo momento» dall'istituto bancario;
di avere apposto le firme soltanto sulla seconda pagina del documento contrattuale, in cui non figurava l'importo garantito;
che, perciò, la fideiussione sarebbe stata «illimitata» e, in quanto tale, nulla;
che la fideiussione era nulla per
«indeterminatezza dell'oggetto»; che uno dei rapporti di conto corrente, il n. 1322552, era un conto di anticipi su fatture e con affidamento, quindi già garantito;
che l'istituto bancario aveva omesso di effettuare le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto;
che la fideiussione era nulla in quanto il documento che la conteneva non era firmato in ciascun foglio.
La per azioni ha resistito. Controparte_1
È intervenuta la (già , nella qualità di mandataria, CP_3 CP_6
munita di procura speciale, della cessionaria di crediti oggetto di una CP_2
cartolarizzazione, ai sensi della legge n. 130/99, tra i quali era incluso quello oggetto della causa.
Si è costituita, in seguito, la nella qualità di procuratrice, munita di CP_4
procura speciale, della che ha rilasciato tale procura in relazione ai crediti CP_3
nella titolarità della CP_2
La società intervenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non è stata pronunciata l'estromissione di alcuna parte, sicché tutte sono parti della causa.
E questo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere
2 disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano» (Cass. n. 1535/10).
In effetti, l'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (cfr. Cass. n. 6302/95).
Il titolo dell'intervento è stato indicato e documentato e non ha formato oggetto di contestazioni.
La convenuta opposta non può essere estromessa dalla causa, nonostante il consenso delle altre parti alla sua estromissione.
L'art. 111 c.p.c., dopo avere stabilito che «se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie», ha previsto che l'acquirente a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può esserne estromesso.
Nel caso in esame, considerando che il giudizio di opposizione, unitario, deve essere definito, quanto al rapporto tra uno degli opponenti e la convenuta opposta, con una declaratoria di estinzione, non potrebbe la stessa convenuta essere estromessa dal rapporto con l'altro degli opponenti.
L'estromissione farebbe uscire la parte dal processo, sicché la stessa non potrebbe continuare a parteciparvi, divenendo destinataria di pronunce (in rito o di merito) che presuppongono che quella parte sia ancora presente. Detto altrimenti, non potrebbe un soggetto divenire estraneo al processo, per effetto dell'estromissione, continuando però ad esserne parte rispetto ad alcune pronunce.
Sebbene non sia relativa a rapporti inscindibili, fino a quando non sia pronunciata una separazione, la causa, soltanto idealmente scindibile in diversi rapporti, è unitaria.
D'altronde, sul piano degli effetti sostanziali, la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante «spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare», ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9264/21).
Non è da trascurare, ancora, che l'estromissione non è necessitata, ma possibile ed eventuale, anche se vi sia il consenso delle parti costituite («…se le altre parti vi consentono, l'alienante… può esserne estromesso»).
All'udienza del 3 aprile 2018 l'avvocato degli opponenti ha dichiarato di rinunciare all'opposizione proposta da a seguito dell'accordo raggiunto tra lo Parte_1
stesso e l'istituto bancario, rinuncia che l'avvocato dell'istituto bancario ha dichiarato di
«accettare».
3 È stato l'istituto di credito a produrre, in allegato alle note datate 26.7.2019, la dichiarazione di «rinuncia al giudizio di opposizione» fatta personalmente da Parte_1
che ha sottoscritto il documento.
[...]
Tale documento non è stato contestato, quanto a rispondenza alla realtà o a provenienza: al contrario, la “riserva” di revocare la rinuncia all'opposizione, contenuta nelle note di trattazione datate 11.2.2021, manifestata per il dal suo avvocato, Pt_1
dimostra l'effettività della rinuncia stessa.
L'istituto bancario ha prodotto anche la propria dichiarazione di accettazione della rinuncia.
Nemmeno tale documento è stato contestato.
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra e la . Parte_1 Controparte_1
L'art. 306 c.p.c. stabilisce che «il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l'estinzione del giudizio stesso senza necessità di accettazione da parte dello opposto» (Cass. n. 3581/78, la quale ha individuato e definito l'ipotesi in cui l'opposto «non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio»; il principio per cui la rinuncia all'opposizione a decreto ingiuntivo, se ritualmente manifestata, determina l'estinzione del giudizio relativo si evince da Cass. n. 22549/10; in senso analogo, Cass. n. 2346/73).
La “riserva” di revoca, rappresentata, nelle note datate 11.2.2021, dall'avvocato del
è ininfluente ai fini dell'efficacia della rinuncia. Pt_1
La rinuncia dichiarata dal (personalmente) non contiene riserve, sicché la Pt_1
riserva esposta (soltanto) nelle note difensive, atto diverso dalla rinuncia, non potrebbe farne venire meno gli effetti.
Non opera, dunque, l'inciso di cui al primo comma dell'art. 306 c.p.c., per cui
«l'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni», norma riferibile anche alla rinuncia.
L'art. 306 c.p.c. prevede, al comma 4, che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, a meno che non sussista tra loro un «diverso accordo».
Tanto nella rinuncia quanto nell'accettazione (prodotte) è contenuta la dicitura sulla
4 compensazione delle spese tra il rinunciante e la accettante.
Le spese, perciò, devono essere compensate nel rapporto tra le dette parti.
La declaratoria di estinzione, necessaria, assorbe e supera la questione dell'inammissibilità dell'opposizione, dovuta a tardività, eccepita dalla convenuta opposta.
Non sarebbe possibile – lo si osserva, per analisi più completa – un epilogo diverso dall'estinzione: le parti non hanno chiesto declaratorie di diverso effetto (ad es., di cessata materia del contendere); non sono allegati, da tutte le parti, gli esatti estremi di fatti o atti le cui caratteristiche siano tali, in ipotesi, che se ne possa desumere, inequivocabilmente, un effetto estintivo sulla materia del contendere (solamente la transazione novativa sortirebbe questo effetto processuale, e sempre che non sia previsto il diritto alla risoluzione: Cass. n. 6821/23; Cass. n. 4257/17); non sono state formulate, dalle parti, conclusioni conformi nel senso della cessata materia del contendere (Cass. n. 16150/10).
Rimane da decidere sull'opposizione del . Pt_2
La prima eccezione non può essere accolta.
È da premettere che, avendo l'opponente sostenuto che il documento sarebbe stato riempito, dopo essere stato sottoscritto “in bianco”, «senza alcun importo scritto determinato», non era necessaria l'impugnativa del documento stesso con la querela di falso.
L'assunto dell'opponente è che il riempimento fosse avvenuto non absque pactis, cioè nell'assenza di qualunque accordo contrattuale, ma contra pacta, cioè in contrasto con gli accordi tra le parti.
La giurisprudenza di legittimità afferma – con un indirizzo consolidato – che la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco «postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta» (Cass. n. 18234/23).
In termini più analitici: nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal
5 sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, poiché con il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. n. 18989/10; in senso identico, Cass. n. 21600/13).
L'opponente ha contestato il contenuto del documento contrattuale asserendo che gli accordi prevedevano la prestazione della fideiussione fino all'importo di euro
20.000,00 e che l'istituto bancario avrebbe, in contrasto con gli accordi, inserito un importo garantito di euro 78.000,00.
A sostegno del motivo l'opponente ha addotto: l'affidamento concesso sul rapporto di conto corrente n. 1322405 era di euro 20.000,00; nella Centrale Rischi di
Intermediazione Finanziaria risultava una “garanzia” del a favore della Pt_2 [...]
in relazione ad un “affidamento”, concesso alla Controparte_1 [...]
, di euro 20.000,00. Controparte_5
Sennonché, emerge dalla stessa comunicazione che i dati inerenti alle “posizioni” del erano contenuti in un “sistema di informazioni creditizie” (“EURISC”) Pt_2
gestito dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, una società privata.
Ai dati contenuti in EURISC non è possibile annettere o riconoscere, perciò, un valore probatorio assoluto.
Non si potrebbe escludere che i dati segnalati, volontariamente, dall'istituto bancario fossero incompleti, né sono state dedotte ragioni per cui, eventualmente, avrebbero potuto o dovuto non esserlo.
Inoltre – il rilievo di per sé è dirimente –, nell'archivio EURISC sono contenute informazioni relative a richieste e rapporti di finanziamento, anche di importo superiore alla soglia del credito al consumo, i cui fini si correlano alla tutela delle attività creditizie.
Considerata la particolare finalità della raccolta delle informazioni, la comunicazione dell'istituto di credito circa la posizione del non poteva avere, Pt_2
da sola, una portata (al limite indiretta o in senso lato) di ammissione di fatti contrattuali rilevanti.
La circostanza che la società debitrice fosse titolare di un rapporto di conto corrente
(n. 1322405), su cui era stato concesso un affidamento fino all'importo di euro 20.000,00
6 e di un altro rapporto di conto corrente (n. 1322552), affidato per euro 40.000,00, destinato ad anticipazioni su fatture, non dimostra, nemmeno a livello indiziario, che gli accordi con il fideiussore avessero previsto la somma di euro 20.000,00 come limite della garanzia.
Intanto, i rapporti di conto corrente erano stati costituiti entrambi, con previsioni di affidamento (per euro 20.000,00 e 40.000,00), in data 9.9.2009, la stessa della stipula delle fideiussioni: la contestualità degli accordi è un elemento che, ragionevolmente, fa arguire più l'estensione della garanzia nei limiti degli affidamenti concessi, anziché la particolare limitazione della stessa ad uno soltanto dei rapporti.
E comunque, la coesistenza di due rapporti di conto corrente è un fatto neutro ai fini della prova, che deve rispondere a precisione e univocità, di accordi contrattuali diversi da quelli inseriti nel documento contestato.
Ancora meno rilevante è il fatto che su un immobile del sia stata iscritta, Pt_1
in base al decreto ingiuntivo opposto, un'ipoteca per una somma di euro 10.000,00, corrispondente alla metà del limite (asserito) della fideiussione che sarebbe stata effettivamente prestata.
Basti osservare, sul punto, che la legge vieta eccessi e non difetti nella cautela e che, rispondendo il fideiussore in solido, l'ipoteca avrebbe potuto essere iscritta anche per l'intero ammontare del debito (euro 20.000,00) che le parti avrebbero avuto intenzione di garantire.
Le circostanze delle prove orali dedotte dall'opponente non potrebbero spostare i termini della decisione: da qui la loro irrilevanza.
Se anche la società avesse aperto il conto corrente n. 1322405 a gennaio del 2009 e a settembre avesse ottenuto, sullo stesso, un affidamento per euro 20.000,00, aprendo un altro rapporto di conto corrente per anticipi su fatture, il n. 1322552, non per ciò si dovrebbe o potrebbe ritenere dimostrato che la fideiussione, per accordi tra le parti, sarebbe stata limitata fino alla concorrenza dell'importo di euro 20.000,00. E se anche fosse stata rappresentata la «necessità» di avere una garanzia per euro 20.000,00, non sarebbe escluso, per una ragione logica o pratica, che le parti, all'atto della stipula, avessero pattuito o determinato il limite della fideiussione fino ad euro 78.000,00.
Il motivo con cui l'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione per
«indeterminatezza dell'oggetto» appare correlato, per gli elementi di fatto allegati, al primo motivo: la fideiussione sarebbe nulla in quanto il documento contrattuale era stato
7 firmato “in bianco” e soltanto in seguito completato dall'istituto bancario.
Non è stato provato adeguatamente, per le ragioni illustrate, che il documento fosse stato riempito in contrasto con gli (asseriti) accordi contrattuali, sicché non si può ritenere provato nemmeno che nel documento mancasse, al momento della stipula, l'indicazione dell'importo garantito.
Non è fondato il motivo con cui l'opponente ha eccepito l'omessa informazione circa l'andamento dei rapporti garantiti.
Premesso che se una tale violazione fosse integrata la questione non sarebbe di nullità della fideiussione, l'art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la banca che concede finanziamenti al debitore principale, conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare questo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale (Cass. n. 3761/06).
La fideiussione era stata prestata fin dall'inizio fino all'importo di euro 78.000,00,
a fronte di affidamenti per euro 60.000,00.
Non risultano dedotte, prima ancora che provate, circostanze da cui desumersi che la situazione patrimoniale della società debitrice fosse peggiorata in maniera significativa, tale da metterne a repentaglio la solvibilità, e che l'istituto bancario avesse, nonostante la conoscenza o conoscibilità di quella situazione, omesso di attivare rimedi preventivi.
Comunque, nel documento contrattuale è previsto che il fideiussore si sarebbe tenuto informato della situazione patrimoniale della debitrice e dell'andamento dei rapporti con l'istituto bancario.
Né è provato che la banca, in ipotesi, non avesse dato al fideiussore informazioni dallo stesso richieste.
La fideiussione non è nulla per il fatto che il documento contrattuale non sia firmato in tutti i fogli.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, anche se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, «poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo
8 foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti» (Cass.
n. 4886/07; in senso analogo, Cass. n. 1583/82).
Nessuna norma impone, sotto pena di nullità o di inefficacia di tutto o di parte del contratto, che il relativo documento sia sottoscritto in tutti i fogli, se formato da più di uno.
Anzi, che non sia così si desume dalle norme che, specificamente per alcune tipologie di atti, dispongono che un documento di più fogli sia sottoscritto in ciascun mezzo foglio (art. 604 c.c.; art. 51 della legge n. 89/13).
Il documento contrattuale formato dalle parti contiene anche la specifica approvazione, agli effetti di cui all'art. 1341 c.c., delle clausole (in ipotesi) vessatorie, richiamate con il numero e con una dicitura descrittiva.
Secondo la giurisprudenza, «agli effetti previsti dall'art. 1341 c.c., è sufficiente che la sottoscrizione delle clausole onerose sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare attenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole, anche se individuate con riferimento al numero d'ordine o lettera ed all'oggetto di ciascuna di essa» (Cass. n. 1317/98).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi di fatto, l'opposizione proposta dal va rigettata, con la conferma del decreto Pt_2
ingiuntivo (eseguibile nei limiti di quanto dovuto, detratti gli importi eventualmente corrisposti dall'altro fideiussore: la mancanza di prove circa l'importo che sarebbe stato pagato impedisce di emettere pronunce conseguenti in sede di cognizione, e questo anche per l'assenza di particolari, apposite dichiarazioni del detto opponente, ferma restando la rilevanza che i pagamenti potrebbero, se ne ricorrano i presupposti, avere in una fase esecutiva) nei confronti di detto opponente.
È da osservare che la conferma del decreto ingiuntivo opposto è stata oggetto di domanda, oltre che della convenuta opposta (cedente), anche dell'intervenuta
(cessionaria).
La giurisprudenza ha affermato che il cessionario del credito, successore a titolo particolare nel diritto controverso, riveste nel processo la posizione di parte e può chiedere, perciò, la conferma del decreto ingiuntivo opposto (Cass. n. 15674/07).
Considerato che la controversia, instaurata con un atto di opposizione soltanto, è definita con una declaratoria parziale di estinzione (per uno dei rapporti), appaiono
9 integrati i presupposti per compensare per metà le spese di lite, mentre l'altra metà segue la soccombenza, nel rapporto tra il e la convenuta opposta, e si liquida nel Pt_2
dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 40% degli importi medi previsti per ciascuna fase (è utile rilevare che, se la convenuta opposta fosse stata estromessa, le spese avrebbero potuto essere liquidate a favore dell'intervenuta, divenuta a quel punto l'esclusiva destinataria delle pronunce).
Nel rapporto tra il detto opponente e la terza intervenuta le spese vanno compensate, in relazione alle ragioni che hanno determinato l'intervento (estranee all'iniziativa dell'attore) e alla sua incidenza nella controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto tra e Parte_1
la Controparte_1
2) rigetta l'opposizione proposta da e conferma nei suoi Parte_2
confronti il decreto ingiuntivo n. 505/14, emesso dal Tribunale di Messina il 1° aprile
2014;
3) compensa per metà le spese di lite nel rapporto tra e la Parte_2
convenuta opposta e condanna il primo a rimborsare alla seconda le spese di lite che liquida in euro 4.230,90 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.;
4) compensa le spese negli altri rapporti.
Così deciso in Messina il 31 agosto 2024.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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