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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 357/2022
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Indebito
nella causa iscritta al n. 357 /2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
proprio amministratore unico e rappresentante legale (C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso dall' Avvocato Tognarini Marco (C.F. C.F._1
- PEC , con domicilio eletto in C.F._2 Email_1
Carrara, Piazza Matteotti 4, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco protempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Rigacci Dario e (C.F. - C.F._3
PEC , con domicilio eletto in Firenze, Via Dei Email_2
Rondinelli 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 9/10/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le Parte_3
seguenti conclusioni:
“1. In riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare il diritto della società
“ , nella sua qualità di cessionaria a titolo Parte_4
particolare nel diritto di credito controverso, alla restituzione della somma percepita dal pari a euro 2.839.855,70 in quanto non dovuta e quindi Controparte_1 indebitamente percepita e ritenuta dal ai sensi dell'art. 2033 codice Controparte_1 civile, e, per l'effetto, condannare il a restituire a “ Controparte_1 [...]
la predetta somma di euro 2.839.855,70 maggiorata degli Parte_4
interessi di legge maturati dal giorno del versamento al giorno del soddisfo, o della diversa somma che risulterà accertata e dichiarata come indebita.
2. Condannare il alla rifusione delle spese dei due gradi di Controparte_1 giudizio.”
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Si insiste affinché codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria domanda od eccezione respinta, voglia:
- nel merito in tesi: rigettare l'appello proposto e tutte le domande ex adverso proposto dalla Società appellante come in epigrafe indicata, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- nel merito comunque: accogliere l'appello incidentale in ordine alle spese di giudizio di primo grado;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di una eventuale modifica e/o riforma della sentenza con accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dalla
Società appellante come in epigrafe indicata, accertare, in accoglimento dell'appello incidentale e delle domande ed eccezioni dedotte in primo grado e qui riproposte, per quanto occorrer possa anche con appello incidentale, che nulla è dovuto alle Società appellante, stante la carenza di legittimazione ad agire e/o di titolarità attiva del rapporto, la nullità della citazione e il difetto di giurisdizione in ordine alle domande avanzate e comunque la infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le domande proposte.
Il tutto con vittoria di competenze e spese anche di questo grado di giudizio.”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
(da ora ) citava in giudizio Parte_1 Pt_1 il (da ora formulando le seguenti conclusioni: “A. Controparte_1 CP_1
pag. 2/11 In via principale - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto di citazione, il diritto della società “ alla Parte_4 restituzione della somma percepita dal pari a € 2.839.855,70 in Controparte_1
quanto non dovuta e quindi indebitamente percepita e ritenuta dal Controparte_1 ai sensi dell'art. 2033 codice civile, e, per l'effetto, condannare il a Controparte_1 restituire a “ la predetta somma di € Parte_4
2.839.855,70 maggiorata degli interessi di legge maturati dal giorno del versamento al giorno del soddisfo, o della diversa somma che risulterà accertata come indebita. B. In via subordinata - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto di citazione, che il si è arricchito senza giusta causa ai danni della Controparte_1 società “ e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2041 codice civile, Parte_5 condannare il a indennizzare la società “ e per Controparte_1 Parte_5 essa la società “ nella sua qualità di cessionaria Parte_4
a titolo particolare del relativo diritto di credito, della diminuzione patrimoniale sofferta che si quantifica nella somma versata al pari a € Controparte_1
2.839.855,70, o per la diversa somma che risulterà accertata. C. In ogni caso - Ritenuta non manifestamente infondata la questione relativa alla natura tributaria del prelievo previsto dall'art. 15, c. 3, legge Regione Toscana n. 78/1998 e, conseguentemente, ritenuta non manifestamente infondata la questione relativa alla sua illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117 e 119 Cost. non avendo la Regione Toscana il potere di istituire tributi propri, voglia - ai sensi dell'art. 1 della Legge costituzionale
9 febbraio 1948 n.
1 - rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, c. 3, legge Regione Toscana n. 78/1998, per i motivi esposti nel presente atto. D. In ogni caso – Anche previa disapplicazione ai fini del presente processo, ai sensi dell'art. 5 dell l. n. 2248/1865, degli atti amministrativi rilevanti ai fini del presente processo che siano ritenuti illegittimi. E. In ogni caso - Condannare il
a rifondere alla società le spese di giudizio” (cfr. Controparte_1 Parte_5
atto di citazione in primo grado).
sosteneva di essere cessionaria di un credito nei confronti del Pt_1 CP_1
per averlo acquistato dalla società , operante nel settore Controparte_2
lapideo, con scrittura privata del 7/11/2014, autenticata in data 09/01/2019 dal notaio pag. 3/11 registrata a Massa Carrara il 18/01/2019 al n. 272, serie 1T e notificata Persona_1
al mediante ufficiale giudiziario in data 22/01/2019. CP_1
sosteneva che negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 aveva Pt_1 Parte_5
effettuato attività di trasporto di marmo e aveva versato al le somme CP_1 richieste da quest'ultimo a titolo di contributo previsto dall'art. 15 comma 3, L.R.
Toscana n. 78/1998 (contributo per l'estrazione dei materiali per uso industriale) accollandosi tali importi, previ accordi con i titolari delle concessioni di estrazione obbligati al versamento, o in quanto delegata dagli stessi. riteneva non dovuti Pt_1 gli importi versati da (sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 15 comma 3, Parte_5
L.R. Toscana n. 78/1998), affermava di aver acquisito tali crediti per esserne la cessionaria e ne chiedeva, quindi, al la ripetizione. CP_1
* * *
Si costituiva il che, premessa la pendenza di almeno sei giudizi relativi CP_1
alle medesime questioni di diritto, con pronunce in parte in giudicato, e premesso che la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva qualificato il contributo richiesto ai concessionari, ai sensi dell'art. 15 comma 3, L.R. Toscana n. 78/1998, come avente natura indennitaria e non tributaria, con giurisdizione del giudice ordinario (Cass.
SS.UU. Ord. 27347/2009 e Cass. SS.UU. 26815/2009), sollevava plurime eccezioni: i) di prescrizione dei crediti vantati da;
ii) di inopponibilità a sé dell'asserita Pt_1 cessione del credito (ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 3, del R.D. n. 2440/1923, dell'articolo 9, Allegato E della L. n. 2248/1865 e dell'articolo 70 del R.D. 2240/1923);
iii) di giudicato (perché il Tribunale di Massa con sentenza 781/2017 aveva dichiarato inammissibili le domande di per le somme versate nel 2008); iv) di Parte_5
litispendenza, in relazione agli altri giudizi tra le parti.
Il eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo a CP_1 Parte_5
e, quindi, a , sua asserita cessionaria, per essere al più delegata al
[...] Pt_1 pagamento, ma non titolare di una concessione di estrazione e, quindi, dell'eventuale diritto alla restituzione del contributo avente natura indennitaria richiesto ai concessionari, eccezione già accolta dal Tribunale di Massa in altri due precedenti definiti con pronuncia passata in giudicato.
Il sosteneva, poi, che i contributi, pur non avendo natura tributaria, CP_1
fossero stati versati in forza di provvedimenti amministrativi, frutto di accordi con i pag. 4/11 concessionari, aventi, quindi natura amministrativa, non disapplicabili dal giudice ordinario e soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il nel merito: i) rilevava la nullità dell'atto di citazione;
ii) contestava che CP_1
quanto trasportato non potesse essere soggetto al contributo previsto dall'art. 15 comma
3, L.R. Toscana n. 78/1998; iii) contestava le difese di controparte sulla illegittimità del contributo;
iv) rilevava come fosse onere di parte attrice provare l'asserito utilizzo del gettito del contributo per finalità diverse da quelle previste dalla legge.
Il assumeva, quindi, le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare: CP_1
accertare e dichiarare, almeno in parte qua, la sussistenza del giudicato e/o della litispendenza;
2. sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e conseguentemente della 3. Controparte_3 Parte_6
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la inopponibilità della cessione del credito nei confronti del;
4. sempre in via preliminare: accertare e Controparte_1
dichiarare la prescrizione delle pretese economiche vantate dalla 5. Parte_6
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine alle domande avanzate;
6. sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della citazione;
7. nel merito: accertare e dichiarare la manifesta infondatezza, inammissibilità e comunque irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Società attrice;
8. sempre nel merito: accertare e dichiarare la infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande proposte” (cfr. comparsa di costituzione in primo grado).
* * *
Il Tribunale di Massa con la sentenza n. 641/2021, depositata l'8/10/2021, così decideva: “… definitivamente provvedendo, respinge le domande proposte dalla
[...]
nei confronti del spese Parte_4 Controparte_1 compensate”, atteso quanto alle spese “il rilievo officioso degli specifici requisiti del giudicato sulle condizioni dell'azione” che suggeriva “il temperamento del principio della soccombenza”. Il Giudice di prime cure riconosceva, innanzitutto, la propria giurisdizione e competenza per la natura non tributaria del contributo richiesto in ripetizione e applicava, poi, il principio della ragione più liquida affermando che il
Tribunale aveva già emesso una pronuncia, in giudicato, con la quale erano state affrontate le medesime questioni e nella quale era emerso il difetto di legittimazione ad pag. 5/11 agire e della titolarità attiva del rapporto in capo alla parte attrice oggi appellante. Il
Tribunale di Massa richiamava la propria pronuncia n. 781/2017, passata in giudicato, nella quale, preso atto dell'assenza in capo alla cedente del titolo Parte_5
amministrativo di legittimazione alla coltivazione di agri marmiferi nel territorio comunale, aveva affermato che tale società non fosse legittimata in via diretta all'azione, motivo per cui anche , quale cessionaria di non Pt_1 Parte_5
poteva vantare alcun diritto nel giudizio da ultimo incardinato.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa, n. Pt_1
641/2021 depositata l'8/10/2021 e con una unica censura lamentava che il Tribunale di
Massa nella sentenza 781/2017 (in giudicato e richiamata dal Giudice di prime cure nella pronuncia impugnata) non avesse pronunciato nel merito, ma avesse solo dichiarato l'inammissibilità della domanda. L'appellante invocava, quindi, il principio di diritto secondo cui “la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. 20636/2024).
L'appellante, ritenuta l'erroneità della sentenza impugnata per avere considerato in giudicato una pronuncia in rito, reiterava le prime due doglianze formulate in primo grado, relative al fatto che il avrebbe indebitamente richiesto e percepito da CP_1 il contributo previsto dall'art. 15, c. 3, Lege Regione Toscana n. 78/1998 Parte_5
(relativa all'estrazione di materiale a uso industriale) sul presupposto: i) della “erronea qualificazione merceologica dei detriti”, come destinati a uso industriale e ii) del fatto che “il Comune vieta l'estrazione di materiali per usi industriali”.
ribadiva poi la propria legittimazione (in forza dei contratti prodotti) per Pt_1
essere cessionaria del credito già di a sua volta legittimata in forza degli Parte_5
atti di accollo prodotti in primo grado (docc. 12, 13, 14 e 15).
* * *
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva un appello CP_1
incidentale in via principale in punto spese e un appello incidentale subordinato,
pag. 6/11 formulando tre censure: i) difetto di legittimazione ad agire e/o della titolarità attiva del rapporto in capo alla parte appellante;
ii) inopponibilità della cessione del credito al
iii) infondatezza nel merito dell'unico motivo di appello di controparte CP_1
relativo alla natura del marmo trasportato e alla legittimità del contributo.
* * *
La Corte fissava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e dopo alcuni rinvii legati alla necessità di riorganizzare i ruoli e alla nomina del Consigliere Istruttore a
Commissario di esame per il concorso in magistratura, il 9/10/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e venivano loro concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
* * *
3. Sulla censura di appello principale.
L'appellante, con la prima e unica censura di appello, lamenta che il Tribunale di
Massa nella sentenza n. 781/2017 (passata in giudicato e richiamata nella pronuncia impugnata) non avrebbe pronunciato nel merito, ma avrebbe solo dichiarato l'inammissibilità della domanda, motivo per cui la pronuncia richiamata non sarebbe idonea a produrre gli effetti del giudicato. , poi, prosegue affermando la Pt_1
illegittimità del contributo richiesto e la sussistenza del diritto alla restituzione, a fronte della propria legittimazione.
La censura è infondata.
Invero il Tribunale di Massa ha richiamato la propria sentenza n. 781/2017 non in relazione al dispositivo di tale pronuncia, ma al contenuto della stessa. Il Tribunale di
Massa nella sentenza n. 781/2017 ha affermato che era priva di Parte_5
legittimazione ad agire e della titolarità attiva del rapporto oggetto della cessione e quindi della domanda di ripetizione. Il Tribunale di Massa ha, quindi, richiamato tale pronuncia quanto al percorso motivazionale seguito e al “giudicato interno”, relativo alla mancanza di prova della titolarità attiva in capo a del rapporto Parte_5
oggetto della cessione e quindi della domanda di ripetizione, motivo per cui , Pt_1
quale cessionaria, non avrebbe, al pari della propria cedente, alcun diritto da azionare.
La lettura della sentenza oggi impugnata chiarisce in modo inequivoco la questione nei seguenti termini: “… appare in proposito pacifica, sempre a tenore di quanto allegato dall'attrice, l'assenza in capo alla stessa del titolo amministrativo di
pag. 7/11 legittimazione alla coltivazione di agri marmiferi nel territorio comunale;
… la parte ha peraltro diversamente allegato l' accollo intervenuto con i concessionari degli
[...] tenuti al pagamento delle contribuzioni di cui all' art. 15 L.R. Toscana Parte_7
78/1998; … nel merito i fatti costitutivi di detta fattispecie convenzionale modificativa delle originarie obbligazioni, sarebbero in ipotesi riscontrati dai prodotti contratti intervenuti con i concessionari;
… tuttavia detti contratti si identificano con quelli la cui rilevanza è già stata esclusa dal Tribunale nella citata sentenza n. 781/017 relativamente ai medesimi crediti” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
L'esame dei documenti versati in atti e la stessa prospettazione dell'attrice odierna appellante prova, come affermato dal Tribunale di Massa, che: i) che non ha Pt_1 mai avuto alcun “titolo amministrativo di legittimazione alla coltivazione di agri marmiferi nel territorio comunale”; ii) che la domanda di si fonda, quindi, Pt_1 sulla cessione dell'asserito credito a proprio favore da parte di iii) che Parte_5 questa, del pari non ha mai avuto alcun “titolo amministrativo di legittimazione alla coltivazione di agri marmiferi nel territorio comunale”; iv) che l'attrice, odierna appellante, avrebbe, quindi dovuto diversamente allegare tale titolarità attraverso
“l'accollo [o la delega] intervenuto con i concessionari degli agri marmiferi tenuti al pagamento delle contribuzioni di cui all' art. 15 L.R. Toscana 78/1998” da parte di
[...]
v) che “i fatti costitutivi di detta fattispecie convenzionale modificativa delle Parte_5
originarie obbligazioni [secondo ] sarebbero in ipotesi riscontrati dai Pt_1 prodotti contratti intervenuti con i concessionari”, cioè gli atti di accollo o delega prodotti in giudizio da quali documenti 12, 13, 14 e 15; v) che “detti Pt_1
contratti si identificano con quelli la cui rilevanza è già stata esclusa dal Tribunale nella citata sentenza n. 781/017”.
Risulta, invero, che i documenti 12, 13, 14 e 15 che dovrebbero provare l'accollo o la delega sono relativi a trasporti effettuati esclusivamente nel corso 2006, e, quindi, a contributi richiesti per tale periodo. ha, invece, domandato nel presente Pt_1
giudizio la ripetizione di contributi per gli anni dal 2007 al 2010, cioè per periodi diversi dal 2006 e in relazione ai quali non ha provato che si sia mai Parte_5
accollata o sia mai stata delegata al versamento dei contributi in virtù di contratti intervenuti con i concessionari.
pag. 8/11 Il rigetto della domanda di primo grado fondata sul difetto di legittimazione ad agire e della titolarità attiva del rapporto oggetto della cessione, e quindi della domanda di ripetizione, risulta pertanto del tutto logico e conseguenziale alla mancanza di qualsivoglia prova dell'accollo o della delega al pagamento dei contributi in capo a
[...]
da parte dei concessionari. Se avesse provato che Parte_5 Pt_1 Parte_5
si era accollata quale trasportatore il pagamento dei contributi avrebbe potuto dimostrare la propria legittimazione ad agire per essere cessionaria del diritto da un soggetto titolare attivo del rapporto di cui si discute (cfr. C.A. Genova 219/2023), ma, in difetto di tale prova, di certo non fornita dai documenti prodotti e richiamati (cfr. docc.
12, 13, 14 e 15 ), la domanda di ripetizione è infondata per difetto di Pt_1
legittimazione ad agire e di titolarità attiva del rapporto.
Il difetto di legittimazione ad agire e della titolarità attiva del rapporto oggetto della cessione supera le ulteriori doglianze di relative all'indebita percezione da Pt_1 parte del del contributo, alla “erronea qualificazione merceologica dei CP_1 detriti” e al fatto che “il vieta l'estrazione di materiali per usi industriali”, per CP_1
essere il marmo trasportato come destinato ad uso ornamentale.
L'infondatezza della prima ed unica censura di appello avanzata da supera Pt_1
anche tutte le doglianze formulate dal in via di appello incidentale CP_1
subordinato.
* * *
4. Sulla censura di appello incidentale non subordinata e sulle spese di lite.
Il ha avanzato anche una censura di appello incidentale in via principale, CP_1
in ordine alle spese di giudizio di primo grado. L'appellante incidentale si duole del fatto di aver “eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice e/o comunque la carenza in capo a tale Società del titolo legittimante a proporre le contestazioni dedotte in citazione nonché, anche per tali ragioni, la pregiudiziale relativa al giudicato”, motivo per cui sarebbe erronea la decisione di compensare le spese di primo grado fondata sull'assunto Tribunale di Massa secondo cui “il rilievo officioso degli specifici requisiti del giudicato sulle condizioni della azione suggerisce il temperamento del principio della soccombenza dell'attrice in ordine alla pregiudiziale di rito con compensazione delle spese lite”.
pag. 9/11 Il in primo grado ha effettivamente a più riprese e sotto diversi profili CP_1
evidenziato il difetto di legittimazione attiva di sul presupposto del difetto in Pt_1
capo a della titolarità del diritto ceduto, presupposto della domanda di Parte_5
ripetizione.
Il Tribunale di Massa avrebbe, quindi, dovuto applicare il principio di soccombenza e porre le spese di lite a carico di la cui domanda è risultata infondata. Pt_1
Va quindi riformata sul punto la sentenza impugnata e va condannata al Pt_1
pagamento delle spese di lite di primo grado che vanno liquidate sulla base del D.M.
10/3/2014 n. 55, modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (2.839.855,70 euro), nei valori medi (scaglione fino a 4.000.000,00 euro), come segue (Cass. 34575/2021): fase di studio 7.786,00 euro, fase introduttiva 5.136,00 euro, fase trattazione 22.872,00 euro, fase decisoria 13.542,00 euro (totale 49.336,00 euro).
Il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale comporta l'applicazione del principio di soccombenza per le spese di lite anche del presente grado, risultando tutte le domande di rigettate e accolta la censura del Pt_1
CP_1
Le spese vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal
D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, atteso il petitum (2.839.855,70 euro), nei valori medi (scaglione fino a 4.000.000,00 euro), come segue (Cass. 34575/2021): fase di studio 9.643,00 euro, fase introduttiva 5.607,00 euro, fase trattazione 12.918,00 euro, fase decisoria 16.033,00 euro (totale 44.201,00 euro).
* * *
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello principale è stato rigettato (Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
pag. 10/11
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante.
2. ACCOGLIE
l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellatale spese legali del primo grado di giudizio che liquida in 49.336,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
3. CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza;
4. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 44.201,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
5. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 20/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 357/2022
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Indebito
nella causa iscritta al n. 357 /2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
proprio amministratore unico e rappresentante legale (C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso dall' Avvocato Tognarini Marco (C.F. C.F._1
- PEC , con domicilio eletto in C.F._2 Email_1
Carrara, Piazza Matteotti 4, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco protempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Rigacci Dario e (C.F. - C.F._3
PEC , con domicilio eletto in Firenze, Via Dei Email_2
Rondinelli 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
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Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 9/10/2024 nelle forme della trattazione scritta.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le Parte_3
seguenti conclusioni:
“1. In riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare il diritto della società
“ , nella sua qualità di cessionaria a titolo Parte_4
particolare nel diritto di credito controverso, alla restituzione della somma percepita dal pari a euro 2.839.855,70 in quanto non dovuta e quindi Controparte_1 indebitamente percepita e ritenuta dal ai sensi dell'art. 2033 codice Controparte_1 civile, e, per l'effetto, condannare il a restituire a “ Controparte_1 [...]
la predetta somma di euro 2.839.855,70 maggiorata degli Parte_4
interessi di legge maturati dal giorno del versamento al giorno del soddisfo, o della diversa somma che risulterà accertata e dichiarata come indebita.
2. Condannare il alla rifusione delle spese dei due gradi di Controparte_1 giudizio.”
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-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Si insiste affinché codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria domanda od eccezione respinta, voglia:
- nel merito in tesi: rigettare l'appello proposto e tutte le domande ex adverso proposto dalla Società appellante come in epigrafe indicata, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- nel merito comunque: accogliere l'appello incidentale in ordine alle spese di giudizio di primo grado;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di una eventuale modifica e/o riforma della sentenza con accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dalla
Società appellante come in epigrafe indicata, accertare, in accoglimento dell'appello incidentale e delle domande ed eccezioni dedotte in primo grado e qui riproposte, per quanto occorrer possa anche con appello incidentale, che nulla è dovuto alle Società appellante, stante la carenza di legittimazione ad agire e/o di titolarità attiva del rapporto, la nullità della citazione e il difetto di giurisdizione in ordine alle domande avanzate e comunque la infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le domande proposte.
Il tutto con vittoria di competenze e spese anche di questo grado di giudizio.”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
(da ora ) citava in giudizio Parte_1 Pt_1 il (da ora formulando le seguenti conclusioni: “A. Controparte_1 CP_1
pag. 2/11 In via principale - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto di citazione, il diritto della società “ alla Parte_4 restituzione della somma percepita dal pari a € 2.839.855,70 in Controparte_1
quanto non dovuta e quindi indebitamente percepita e ritenuta dal Controparte_1 ai sensi dell'art. 2033 codice civile, e, per l'effetto, condannare il a Controparte_1 restituire a “ la predetta somma di € Parte_4
2.839.855,70 maggiorata degli interessi di legge maturati dal giorno del versamento al giorno del soddisfo, o della diversa somma che risulterà accertata come indebita. B. In via subordinata - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto di citazione, che il si è arricchito senza giusta causa ai danni della Controparte_1 società “ e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2041 codice civile, Parte_5 condannare il a indennizzare la società “ e per Controparte_1 Parte_5 essa la società “ nella sua qualità di cessionaria Parte_4
a titolo particolare del relativo diritto di credito, della diminuzione patrimoniale sofferta che si quantifica nella somma versata al pari a € Controparte_1
2.839.855,70, o per la diversa somma che risulterà accertata. C. In ogni caso - Ritenuta non manifestamente infondata la questione relativa alla natura tributaria del prelievo previsto dall'art. 15, c. 3, legge Regione Toscana n. 78/1998 e, conseguentemente, ritenuta non manifestamente infondata la questione relativa alla sua illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117 e 119 Cost. non avendo la Regione Toscana il potere di istituire tributi propri, voglia - ai sensi dell'art. 1 della Legge costituzionale
9 febbraio 1948 n.
1 - rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, c. 3, legge Regione Toscana n. 78/1998, per i motivi esposti nel presente atto. D. In ogni caso – Anche previa disapplicazione ai fini del presente processo, ai sensi dell'art. 5 dell l. n. 2248/1865, degli atti amministrativi rilevanti ai fini del presente processo che siano ritenuti illegittimi. E. In ogni caso - Condannare il
a rifondere alla società le spese di giudizio” (cfr. Controparte_1 Parte_5
atto di citazione in primo grado).
sosteneva di essere cessionaria di un credito nei confronti del Pt_1 CP_1
per averlo acquistato dalla società , operante nel settore Controparte_2
lapideo, con scrittura privata del 7/11/2014, autenticata in data 09/01/2019 dal notaio pag. 3/11 registrata a Massa Carrara il 18/01/2019 al n. 272, serie 1T e notificata Persona_1
al mediante ufficiale giudiziario in data 22/01/2019. CP_1
sosteneva che negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 aveva Pt_1 Parte_5
effettuato attività di trasporto di marmo e aveva versato al le somme CP_1 richieste da quest'ultimo a titolo di contributo previsto dall'art. 15 comma 3, L.R.
Toscana n. 78/1998 (contributo per l'estrazione dei materiali per uso industriale) accollandosi tali importi, previ accordi con i titolari delle concessioni di estrazione obbligati al versamento, o in quanto delegata dagli stessi. riteneva non dovuti Pt_1 gli importi versati da (sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 15 comma 3, Parte_5
L.R. Toscana n. 78/1998), affermava di aver acquisito tali crediti per esserne la cessionaria e ne chiedeva, quindi, al la ripetizione. CP_1
* * *
Si costituiva il che, premessa la pendenza di almeno sei giudizi relativi CP_1
alle medesime questioni di diritto, con pronunce in parte in giudicato, e premesso che la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva qualificato il contributo richiesto ai concessionari, ai sensi dell'art. 15 comma 3, L.R. Toscana n. 78/1998, come avente natura indennitaria e non tributaria, con giurisdizione del giudice ordinario (Cass.
SS.UU. Ord. 27347/2009 e Cass. SS.UU. 26815/2009), sollevava plurime eccezioni: i) di prescrizione dei crediti vantati da;
ii) di inopponibilità a sé dell'asserita Pt_1 cessione del credito (ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 3, del R.D. n. 2440/1923, dell'articolo 9, Allegato E della L. n. 2248/1865 e dell'articolo 70 del R.D. 2240/1923);
iii) di giudicato (perché il Tribunale di Massa con sentenza 781/2017 aveva dichiarato inammissibili le domande di per le somme versate nel 2008); iv) di Parte_5
litispendenza, in relazione agli altri giudizi tra le parti.
Il eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo a CP_1 Parte_5
e, quindi, a , sua asserita cessionaria, per essere al più delegata al
[...] Pt_1 pagamento, ma non titolare di una concessione di estrazione e, quindi, dell'eventuale diritto alla restituzione del contributo avente natura indennitaria richiesto ai concessionari, eccezione già accolta dal Tribunale di Massa in altri due precedenti definiti con pronuncia passata in giudicato.
Il sosteneva, poi, che i contributi, pur non avendo natura tributaria, CP_1
fossero stati versati in forza di provvedimenti amministrativi, frutto di accordi con i pag. 4/11 concessionari, aventi, quindi natura amministrativa, non disapplicabili dal giudice ordinario e soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il nel merito: i) rilevava la nullità dell'atto di citazione;
ii) contestava che CP_1
quanto trasportato non potesse essere soggetto al contributo previsto dall'art. 15 comma
3, L.R. Toscana n. 78/1998; iii) contestava le difese di controparte sulla illegittimità del contributo;
iv) rilevava come fosse onere di parte attrice provare l'asserito utilizzo del gettito del contributo per finalità diverse da quelle previste dalla legge.
Il assumeva, quindi, le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare: CP_1
accertare e dichiarare, almeno in parte qua, la sussistenza del giudicato e/o della litispendenza;
2. sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e conseguentemente della 3. Controparte_3 Parte_6
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la inopponibilità della cessione del credito nei confronti del;
4. sempre in via preliminare: accertare e Controparte_1
dichiarare la prescrizione delle pretese economiche vantate dalla 5. Parte_6
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine alle domande avanzate;
6. sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della citazione;
7. nel merito: accertare e dichiarare la manifesta infondatezza, inammissibilità e comunque irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Società attrice;
8. sempre nel merito: accertare e dichiarare la infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande proposte” (cfr. comparsa di costituzione in primo grado).
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Il Tribunale di Massa con la sentenza n. 641/2021, depositata l'8/10/2021, così decideva: “… definitivamente provvedendo, respinge le domande proposte dalla
[...]
nei confronti del spese Parte_4 Controparte_1 compensate”, atteso quanto alle spese “il rilievo officioso degli specifici requisiti del giudicato sulle condizioni dell'azione” che suggeriva “il temperamento del principio della soccombenza”. Il Giudice di prime cure riconosceva, innanzitutto, la propria giurisdizione e competenza per la natura non tributaria del contributo richiesto in ripetizione e applicava, poi, il principio della ragione più liquida affermando che il
Tribunale aveva già emesso una pronuncia, in giudicato, con la quale erano state affrontate le medesime questioni e nella quale era emerso il difetto di legittimazione ad pag. 5/11 agire e della titolarità attiva del rapporto in capo alla parte attrice oggi appellante. Il
Tribunale di Massa richiamava la propria pronuncia n. 781/2017, passata in giudicato, nella quale, preso atto dell'assenza in capo alla cedente del titolo Parte_5
amministrativo di legittimazione alla coltivazione di agri marmiferi nel territorio comunale, aveva affermato che tale società non fosse legittimata in via diretta all'azione, motivo per cui anche , quale cessionaria di non Pt_1 Parte_5
poteva vantare alcun diritto nel giudizio da ultimo incardinato.
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2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa, n. Pt_1
641/2021 depositata l'8/10/2021 e con una unica censura lamentava che il Tribunale di
Massa nella sentenza 781/2017 (in giudicato e richiamata dal Giudice di prime cure nella pronuncia impugnata) non avesse pronunciato nel merito, ma avesse solo dichiarato l'inammissibilità della domanda. L'appellante invocava, quindi, il principio di diritto secondo cui “la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. 20636/2024).
L'appellante, ritenuta l'erroneità della sentenza impugnata per avere considerato in giudicato una pronuncia in rito, reiterava le prime due doglianze formulate in primo grado, relative al fatto che il avrebbe indebitamente richiesto e percepito da CP_1 il contributo previsto dall'art. 15, c. 3, Lege Regione Toscana n. 78/1998 Parte_5
(relativa all'estrazione di materiale a uso industriale) sul presupposto: i) della “erronea qualificazione merceologica dei detriti”, come destinati a uso industriale e ii) del fatto che “il Comune vieta l'estrazione di materiali per usi industriali”.
ribadiva poi la propria legittimazione (in forza dei contratti prodotti) per Pt_1
essere cessionaria del credito già di a sua volta legittimata in forza degli Parte_5
atti di accollo prodotti in primo grado (docc. 12, 13, 14 e 15).
* * *
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva un appello CP_1
incidentale in via principale in punto spese e un appello incidentale subordinato,
pag. 6/11 formulando tre censure: i) difetto di legittimazione ad agire e/o della titolarità attiva del rapporto in capo alla parte appellante;
ii) inopponibilità della cessione del credito al
iii) infondatezza nel merito dell'unico motivo di appello di controparte CP_1
relativo alla natura del marmo trasportato e alla legittimità del contributo.
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La Corte fissava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e dopo alcuni rinvii legati alla necessità di riorganizzare i ruoli e alla nomina del Consigliere Istruttore a
Commissario di esame per il concorso in magistratura, il 9/10/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e venivano loro concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
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3. Sulla censura di appello principale.
L'appellante, con la prima e unica censura di appello, lamenta che il Tribunale di
Massa nella sentenza n. 781/2017 (passata in giudicato e richiamata nella pronuncia impugnata) non avrebbe pronunciato nel merito, ma avrebbe solo dichiarato l'inammissibilità della domanda, motivo per cui la pronuncia richiamata non sarebbe idonea a produrre gli effetti del giudicato. , poi, prosegue affermando la Pt_1
illegittimità del contributo richiesto e la sussistenza del diritto alla restituzione, a fronte della propria legittimazione.
La censura è infondata.
Invero il Tribunale di Massa ha richiamato la propria sentenza n. 781/2017 non in relazione al dispositivo di tale pronuncia, ma al contenuto della stessa. Il Tribunale di
Massa nella sentenza n. 781/2017 ha affermato che era priva di Parte_5
legittimazione ad agire e della titolarità attiva del rapporto oggetto della cessione e quindi della domanda di ripetizione. Il Tribunale di Massa ha, quindi, richiamato tale pronuncia quanto al percorso motivazionale seguito e al “giudicato interno”, relativo alla mancanza di prova della titolarità attiva in capo a del rapporto Parte_5
oggetto della cessione e quindi della domanda di ripetizione, motivo per cui , Pt_1
quale cessionaria, non avrebbe, al pari della propria cedente, alcun diritto da azionare.
La lettura della sentenza oggi impugnata chiarisce in modo inequivoco la questione nei seguenti termini: “… appare in proposito pacifica, sempre a tenore di quanto allegato dall'attrice, l'assenza in capo alla stessa del titolo amministrativo di
pag. 7/11 legittimazione alla coltivazione di agri marmiferi nel territorio comunale;
… la parte ha peraltro diversamente allegato l' accollo intervenuto con i concessionari degli
[...] tenuti al pagamento delle contribuzioni di cui all' art. 15 L.R. Toscana Parte_7
78/1998; … nel merito i fatti costitutivi di detta fattispecie convenzionale modificativa delle originarie obbligazioni, sarebbero in ipotesi riscontrati dai prodotti contratti intervenuti con i concessionari;
… tuttavia detti contratti si identificano con quelli la cui rilevanza è già stata esclusa dal Tribunale nella citata sentenza n. 781/017 relativamente ai medesimi crediti” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
L'esame dei documenti versati in atti e la stessa prospettazione dell'attrice odierna appellante prova, come affermato dal Tribunale di Massa, che: i) che non ha Pt_1 mai avuto alcun “titolo amministrativo di legittimazione alla coltivazione di agri marmiferi nel territorio comunale”; ii) che la domanda di si fonda, quindi, Pt_1 sulla cessione dell'asserito credito a proprio favore da parte di iii) che Parte_5 questa, del pari non ha mai avuto alcun “titolo amministrativo di legittimazione alla coltivazione di agri marmiferi nel territorio comunale”; iv) che l'attrice, odierna appellante, avrebbe, quindi dovuto diversamente allegare tale titolarità attraverso
“l'accollo [o la delega] intervenuto con i concessionari degli agri marmiferi tenuti al pagamento delle contribuzioni di cui all' art. 15 L.R. Toscana 78/1998” da parte di
[...]
v) che “i fatti costitutivi di detta fattispecie convenzionale modificativa delle Parte_5
originarie obbligazioni [secondo ] sarebbero in ipotesi riscontrati dai Pt_1 prodotti contratti intervenuti con i concessionari”, cioè gli atti di accollo o delega prodotti in giudizio da quali documenti 12, 13, 14 e 15; v) che “detti Pt_1
contratti si identificano con quelli la cui rilevanza è già stata esclusa dal Tribunale nella citata sentenza n. 781/017”.
Risulta, invero, che i documenti 12, 13, 14 e 15 che dovrebbero provare l'accollo o la delega sono relativi a trasporti effettuati esclusivamente nel corso 2006, e, quindi, a contributi richiesti per tale periodo. ha, invece, domandato nel presente Pt_1
giudizio la ripetizione di contributi per gli anni dal 2007 al 2010, cioè per periodi diversi dal 2006 e in relazione ai quali non ha provato che si sia mai Parte_5
accollata o sia mai stata delegata al versamento dei contributi in virtù di contratti intervenuti con i concessionari.
pag. 8/11 Il rigetto della domanda di primo grado fondata sul difetto di legittimazione ad agire e della titolarità attiva del rapporto oggetto della cessione, e quindi della domanda di ripetizione, risulta pertanto del tutto logico e conseguenziale alla mancanza di qualsivoglia prova dell'accollo o della delega al pagamento dei contributi in capo a
[...]
da parte dei concessionari. Se avesse provato che Parte_5 Pt_1 Parte_5
si era accollata quale trasportatore il pagamento dei contributi avrebbe potuto dimostrare la propria legittimazione ad agire per essere cessionaria del diritto da un soggetto titolare attivo del rapporto di cui si discute (cfr. C.A. Genova 219/2023), ma, in difetto di tale prova, di certo non fornita dai documenti prodotti e richiamati (cfr. docc.
12, 13, 14 e 15 ), la domanda di ripetizione è infondata per difetto di Pt_1
legittimazione ad agire e di titolarità attiva del rapporto.
Il difetto di legittimazione ad agire e della titolarità attiva del rapporto oggetto della cessione supera le ulteriori doglianze di relative all'indebita percezione da Pt_1 parte del del contributo, alla “erronea qualificazione merceologica dei CP_1 detriti” e al fatto che “il vieta l'estrazione di materiali per usi industriali”, per CP_1
essere il marmo trasportato come destinato ad uso ornamentale.
L'infondatezza della prima ed unica censura di appello avanzata da supera Pt_1
anche tutte le doglianze formulate dal in via di appello incidentale CP_1
subordinato.
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4. Sulla censura di appello incidentale non subordinata e sulle spese di lite.
Il ha avanzato anche una censura di appello incidentale in via principale, CP_1
in ordine alle spese di giudizio di primo grado. L'appellante incidentale si duole del fatto di aver “eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice e/o comunque la carenza in capo a tale Società del titolo legittimante a proporre le contestazioni dedotte in citazione nonché, anche per tali ragioni, la pregiudiziale relativa al giudicato”, motivo per cui sarebbe erronea la decisione di compensare le spese di primo grado fondata sull'assunto Tribunale di Massa secondo cui “il rilievo officioso degli specifici requisiti del giudicato sulle condizioni della azione suggerisce il temperamento del principio della soccombenza dell'attrice in ordine alla pregiudiziale di rito con compensazione delle spese lite”.
pag. 9/11 Il in primo grado ha effettivamente a più riprese e sotto diversi profili CP_1
evidenziato il difetto di legittimazione attiva di sul presupposto del difetto in Pt_1
capo a della titolarità del diritto ceduto, presupposto della domanda di Parte_5
ripetizione.
Il Tribunale di Massa avrebbe, quindi, dovuto applicare il principio di soccombenza e porre le spese di lite a carico di la cui domanda è risultata infondata. Pt_1
Va quindi riformata sul punto la sentenza impugnata e va condannata al Pt_1
pagamento delle spese di lite di primo grado che vanno liquidate sulla base del D.M.
10/3/2014 n. 55, modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (2.839.855,70 euro), nei valori medi (scaglione fino a 4.000.000,00 euro), come segue (Cass. 34575/2021): fase di studio 7.786,00 euro, fase introduttiva 5.136,00 euro, fase trattazione 22.872,00 euro, fase decisoria 13.542,00 euro (totale 49.336,00 euro).
Il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale comporta l'applicazione del principio di soccombenza per le spese di lite anche del presente grado, risultando tutte le domande di rigettate e accolta la censura del Pt_1
CP_1
Le spese vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal
D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, atteso il petitum (2.839.855,70 euro), nei valori medi (scaglione fino a 4.000.000,00 euro), come segue (Cass. 34575/2021): fase di studio 9.643,00 euro, fase introduttiva 5.607,00 euro, fase trattazione 12.918,00 euro, fase decisoria 16.033,00 euro (totale 44.201,00 euro).
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6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello principale è stato rigettato (Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
pag. 10/11
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante.
2. ACCOGLIE
l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellatale spese legali del primo grado di giudizio che liquida in 49.336,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
3. CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza;
4. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 44.201,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
5. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 20/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 11/11