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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/07/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'GE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1355 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 03/04/2025 e promossa da da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Varese, via Parte_1 C.F._1
Rainoldi n. 23, presso lo studio dell'avv. LAURA DAMIANI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- ATTORE - contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Varese, via Salvo D'Acquisto n. 3, presso lo studio dell'avv. GIGLIOLA GUGLIELMI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- CONVENUTA e ATTRICE IN VIA RINCONVENZIONALE-
OGGETTO: divisione ereditaria e altre questioni.
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 01.04.2025 le procuratrici delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, sua Parte_1
sorella, , chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni “
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- preso atto della comproprietà in capo ai signori e Parte_1 Controparte_1
, pro quota indivisa al 50% ciascuno, dei seguenti beni immobili, siti in Tradate
[...]
(VA) – Via Marzabotto, 3 – così catastalmente identificati:
- Immobile n. 1: - Catasto NCEU -Sezione A/B - Foglio 11 – Mappale 4206 – Subalterno 1 –
Cat. A/2 – Classe 4 – Vani 4,5 – Rendita Euro 383,47;
- Immobile n. 2: Catasto NCEU -Sezione A/B - Foglio 11 – Mappale 4206 – Subalterno 2 –
Cat. A/2 – Classe 4 – Vani 5,5 – Rendita Euro 468,68;
- Immobile n. 3: Catasto NCEU -Sezione A/B - Foglio 11 – Mappale 4206 – Subalterno 3 –
Cat. C/6 – Classe 8 – Mq 17 – Rendita Euro 57,95;
- Immobile 4: Catasto Terreni – Mappale 4212 Ente Urbano – Are 5,50, disporre lo scioglimento dell'anzidetta comunione ereditaria – ferme le parti comuni ex art. 1117 c.c. – con attribuzione all'attore, sig. , dell'unità di cui al LOTTO A, costituita Parte_1
dall'appartamento al piano terra (mapp. 4206, sub. 504), così come meglio individuata e contrassegnata nell'allegato 25) della CTU redatta e depositata dalla dott.ssa Per_1
in data 27.03.2024;
[...]
Ancora nel merito:
- accertare e quantificare le spese ed i costi sostenuti in via esclusiva dal sig. Parte_1
in dipendenza delle sanatorie effettuate negli anni 2014 e 2017 e degli interventi
[...]
tutti realizzati sull'immobile oggetto di divisione e disporre che la sig.ra Controparte_1
corrisponda al fratello la quota parte di propria spettanza delle somme
[...]
complessivamente anticipate dall'attore e pari al 50% delle stesse.
Sempre nel merito:
2 - accertare e dichiarare che le somme giacenti sul conto corrente n. 50231/01 in essere presso la Banca – Filiale di Malnate (Va) al momento del decesso del sig. Controparte_2
e pari a complessivi Euro 33.228,96 erano di esclusiva provenienza del Persona_2
de cuius;
- per l'effetto, disporre che la sig.ra corrisponda/restituisca al Controparte_1
sig. , in aggiunta alla somma di Euro 5.538,16 da quest'ultimo già ricevuta, Parte_1
l'ulteriore quota parte di spettanza dello stesso, pari ad 1/3, del 50% delle somme residuate sul conto corrente n. 5023101 alla morte del sig. ed Persona_2
integralmente prelevate dalla sorella al momento della chiusura del Controparte_1
conto.
Ancora nel merito:
- accertare e dichiarare l'eventuale compensazione legale, ex art. 1234, comma 1 c.c., tra i crediti delle parti in causa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal signor
[...]
, nei confronti della signora , per i motivi esposti in Pt_1 Controparte_1
narrativa, condannando la convenuta all'eventuale differenza maturata e maturanda a credito del fratello.
Ancora nel merito:
- respingere tutte le domande riconvenzionali ex adverso articolate nei confronti dell'odierno attore, in quanto infondate, pretestuose e non provate, per le motivazioni esposte in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, anche con riguardo all'espletato procedimento di mediazione.
In via istruttoria:[…].”.
A fondamento della propria pretesa, deduceva: Parte_1
- che, in data 27.06.2009, decedeva in Tradate il padre, , senza Persona_2
lasciare testamento e con conseguente apertura della successione ab intestato (doc. 1 fascicolo attore);
3 - che venivano chiamati all'eredità i figli, e , ed il Pt_1 Controparte_1
coniuge superstite in seconde nozze, , per la quota di 1/3 ciascuno CP_3
(doc. 2 fascicolo attore);
- che il patrimonio ereditario era costituito da: a) quota di 1/1 del conto corrente n. 412 in essere presso Banca Popolare di Bergamo;
b) quota di ½ del conto corrente n.
50231/01 in essere presso e cointestato con Controparte_4 Controparte_1
; c) quota di 1/1 di piena proprietà di bene immobile sito nel Comune di
[...]
Tradate composto da due piani oltre al giardino (Catasto NCEU fg. 11: mapp. 4206, sub. 1 – 2 – 3; mapp. 4212);
- che richiedeva di sciogliere la comunione ereditaria formatasi sui CP_3
beni;
- che, a tale fine, in data 30.07.2014, la stipulava un contratto preliminare con cui CP_3
si obbligava a cedere ai fratelli la propria quota ereditaria, pari ad 1/3, e i CP_1
due si obbligavano al versamento, in parti uguali, di complessivi euro 60.000 (di cui euro 50.000 da versare al momento del rogito);
- che, tuttavia, rifiutava reiteratamente di stipulare il Controparte_1
rogito (da stipulare entro il 30.10.2014);
- che, quindi, solo in data 12.12.2014 e 15.12.2014, i fratelli corrispondevano alla CP_3
il saldo prezzo (docc. 4 e 5 fascicolo attore);
- che, a causa del comportamento di , non si perveniva CP_1 Controparte_1
al formale trasferimento della quota di 1/3 di piena proprietà della CP_3
- che, nel settembre 2016, egli attivava la procedura di mediazione nei confronti delle due coeredi, il cui oggetto veniva esteso alla divisione dei beni liquidi correlati alla successione del de cuius, che si concludeva, in data 13.06.2017, con esito negativo non avendo raggiunto alcun accordo (doc. 9 fascicolo attoreo);
4 - che, in data 09.04.2018, egli acquistava la quota di 1/6 di piena proprietà dalla sig.ra e che, in data 12.06.2018, anche la sorella acquistava la residua quota di 1/6 di CP_3
piena proprietà dalla docc. 10 e 11 fascicolo attore); CP_3
- che l'immobile, quindi, era in piena proprietà indivisa per ½ ciascuno esclusivamente tra i fratelli e che si rendeva necessario procedere alla sua divisione in natura;
- che il piano terra, con le relative pertinenze, era da lui occupato con la propria famiglia;
- che il primo piano, invece, dopo la morte del padre ed il trasferimento della era CP_3
rimasto disabitato;
- che l'immobile necessitava di improcrastinabili interventi di ristrutturazione;
- che la convenuta risiedeva altrove e si era sempre disinteressata delle condizioni in cui l'immobile versava;
- che, da quando risiedeva al piano terra, aveva dovuto occuparsi del rifacimento dell'impianto elettrico e di riscaldamento dell'appartamento;
- che, proprio per addivenire allo scioglimento della comunione, la palazzina era stata oggetto di due sanatorie relative ad entrambi i piani (una nel 2014 ed una nel 2017) e che i relativi costi, da lui integralmente sostenuti, dovevano essere sopportati e ripartiti paritariamente tra i due fratelli comproprietari;
- che il conto corrente n. 412 era stato equamente suddiviso tra i tre coeredi per le rispettive quote di spettanza;
- che, invece, doveva ancora ricevere la quota di 1/3 del 50% delle altre somme presenti alla morte del padre sul conto corrente n. 50231/01, con saldo pari a euro 33.218,41;
- che, infatti, aveva ricevuto solo la somma pari a euro 5.538,16 e che le altre somme, pari a euro 18.407,82, erano state trattenute dalla sorella al momento della chiusura del conto in quanto ritenute di sua spettanza (doc. 14 fascicolo attoreo);
- che, però, la cointestazione del conto tra padre e figlia era solo fittizia e che le somme appartenevano tutte al de cuius;
5 - che, infatti, nei due giorni antecedenti al decesso di sul conto Persona_2
erano confluiti nn. 5 accrediti per un importo complessivo di euro 32.858,13 (docc. 15,
16 e 17 fascicolo attore);
- che, tra questi, due accrediti riportavano la dicitura “controvalore titoli senza contabile” mentre gli altri tre erano bonifici disposti da “Eurizon Capital sgr spa per rimborsi quote”;
- che era improbabile che tali accrediti fossero stati richiesti dal de cuius o su suo mandato, date le gravi condizioni di salute in cui versava prima del decesso;
- che tali operazioni erano, invece, state richieste dalla convenuta che, in quel periodo, gestiva personalmente le finanze del padre.
Si costituiva contestando quanto ex adverso affermato e, Controparte_1
in particolare, eccependo:
- che il padre era deceduto dopo un periodo di malattia nel corso del quale Per_2
era divenuto emiplegico senza, però, subire compromissioni delle proprie capacità psichiche;
- che il fratello , nel periodo di malattia del padre, era stato assente tanto che ella Pt_1
era l'unica ad avergli prestato assistenza;
- che il fratello aveva ripreso i contatti con il padre solo nell'ultimo mese prima del decesso;
- che aveva sostenuto integralmente il pagamento delle seguenti spese da imputare alla massa ereditaria e, quindi, ad ogni erede per la quota di 1/3 ciascuno: a) spese funerarie per euro 3.538 (docc. 1 a 7 fascicolo convenuto); b) spese di degenza del mese di giugno 2009 presso la struttura Pineta società cooperativa di Tradate per un importo di euro 157,02 (docc.
7-9 fascicolo convenuto); c) spese per l'elaborazione dell'UnicoPF2010 del padre per euro 50 (doc. 10 fascicolo convenuto); d) spese relative ad imposte dovute dal padre pari a euro 196 (doc. 11 e 12 fascicolo convenuto);
6 - che il patrimonio mobiliare di (ivi incluso il c/c n. 50231/01) era Persona_2
stato oggetto di divisione consensuale tra i coeredi nel mese di maggio dell'anno 2010, con l'accordo di ripartire pro quota i debiti ereditari elencati solo in sede di divisione del patrimonio immobiliare ereditario (doc. n. 13 fascicolo convenuta);
- che, inizialmente, i coeredi erano tutti intenzionati a procedere alla vendita del compendio immobiliare e che, pertanto, aveva richiesto al fratello e alla il CP_3
pagamento di 1/3 delle spese sostenute (doc. 14, 15 fascicolo convenuta);
- che, successivamente, si trovava un diverso accordo formalizzato nel preliminare del
30.07.2014 (doc. 3 fascicolo attoreo);
- che, contestualmente, concordava col fratello di procedere ad una divisione consensuale del compendio in oggetto ma che le proposte formulate da entrambe le parti venivano rifiutate;
- che mai si era rifiutata di addivenire al rogito né aveva tenuto una condotta ostruzionistica ma aveva solo richiesto che si pervenisse alla divisione sulla base di un progetto discusso e condiviso;
- che aveva partecipato attivamente alla procedura di mediazione;
- che, nel corso del 2017, aveva preso direttamente contatto con il notaio per addivenire al contratto definitivo con la con l'accordo che il fratello provvedesse CP_3
a sanare le opere realizzate, al piano terra, senza titolo e senza il suo preventivo accordo;
- che, solo successivamente, veniva a conoscenza che il fratello si era rivolto ad altro notaio;
- che non vi era opposizione alla richiesta di scioglimento della comunione sul bene immobiliare lasciato da padre;
- che, tuttavia, i costi per le sanatorie delle difformità urbanistiche e catastali dovevano restare ad esclusivo carico del fratello in quanto dipese da opere ed interventi da lui eseguiti in assenza di suo preventivo consenso;
7 - che il primo piano dell'immobile era, oggi, privo di allacciamento degli impianti per causa imputabile esclusivamente al fratello che, quindi, doveva assumersi integralmente i costi di ripristino;
- che anche i costi di ripristino dell'area giardino, parzialmente trasformata in assenza di consenso, dovevano gravare esclusivamente sul fratello;
- che mai prima, il fratello aveva richiesto la corresponsione della quota di 1/3 del 50% delle somme presenti sul conto corrente n. 5023101 e che, pertanto, il relativo diritto si era prescritto;
- che, in ogni caso, il patrimonio mobiliare del de cuius era già stato oggetto di divisione consensuale perfezionata nel maggio 2010 tanto che il conto corrente era stato estinto proprio dopo i versamenti, eseguiti secondo le quote della successione legittima (doc.
13 fascicolo convenuta);
- che, invero, la quota ad essa spettante doveva essere di euro 22.152,64 ma che aveva attinto alla propria quota per pagare i debiti ereditari con l'accordo che gli altri coeredi avrebbero proceduto ai rimborsi;
- che la cointestazione del conto non era fittizia e che non aveva mai compiuto operazioni finalizzate ad acquisire la devoluzione integrale del residuo 50% degli importi ivi presenti;
- che, invece, doveva tenerla indenne da tutti i costi connessi ad Parte_1
interventi ed opere di ripristino dello status quo ante (ex per difformità urbanistiche e catastali, per installazione di nuovi impianti, per trasformazioni parziali di aree pertinenziali);
- che, inoltre, il fratello doveva pagare la sua quota di debiti ereditari pari a euro
1.313,66;
- che era dovuto anche il pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo della quota del 50% dell'immobile in proprietà indivisa ereditaria.
8 Si associava alla richiesta di divisione in natura dell'immobile e, per il resto, insisteva per il rigetto delle domande attoree chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni formulate in via riconvenzionale: “NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE:
a) condannare, previo accertamento e relativa quantificazione, il sig. a Parte_1
pagare in via esclusiva e/o a tenere integralmente indenne la sig.ra Controparte_1
da tutte le somme sostenute e/o sostenende per gli interventi, le sanatorie e/o
[...]
le opere di ripristino dello status quo ante specificati al punto Bb) in premessa alla comparsa di costituzione e di risposta con contestuale domanda riconvenzionale di
, nei termini di cui alla CTU in atti, relativi al compendio Controparte_1
immobiliare sito in Tradate (VA), via Gorizia, angolo via Marzabotto, 3, per le causali di cui in premessa sub D) della comparsa di costituzione e di risposta con contestuale domanda riconvenzionale di , Controparte_1
b) condannare il sig. alla corresponsione in favore della sig.ra Parte_1 [...]
della somma di € 1.313,67 a titolo di rimborso della quota, pari a 1/3, dei Controparte_1
debiti ereditari e/o delle spese sostenute per il de cuius specificati al Persona_2
punto Ea), Eb), Ec) e Ed) nella premessa della comparsa di costituzione e di risposta con contestuale domanda riconvenzionale di , oltre interessi legali Controparte_1
dal dì dovuto al saldo;
c) condannare il sig. alla corresponsione in favore della sig.ra Parte_1 [...]
della somma complessiva di € 9.429,91 maturata sino al 31.12.2023, Controparte_1
oltre le mensilità – pari ad € 352,00 per ogni mese - successivamente maturate e maturande, o quella diversa – maggiore o minore – che verrà accertata ad esito del giudizio, per le causali di cui al punto F) in premessa della comparsa di costituzione e di risposta con contestuale domanda riconvenzionale di , oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
d) condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento di spese anche tecniche, competenze ed onorari di causa e successivi occorrendi
9 con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Subito dopo l'iscrizione a ruolo, la causa veniva assegnata ad altro Giudice in quanto lo scrivente magistrato entrava nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. Il
Giudice assegnatario tentava, quindi, la conciliazione delle parti nel gennaio 2022 e successivamente nell'aprile 2022.
La causa, quindi, veniva istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c., all'esito delle quali questo Giudice, nuovamente assegnatario del fascicolo, ammetteva l'interrogatorio formale delle parti e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
(filiale di Malnate) onde acquisire la documentazione necessaria Controparte_5
alla determinazione dell'effettiva massa ereditaria di Persona_2
All'esito, veniva ammessa la richiesta CTU assegnando un quesito specificatamente discusso tra le parti. All'esito delle operazioni peritali, il CTU tentava nuovamente di conciliare le parti ma invano.
Essendo emersi abusi da sanare, veniva assegnato alle parti un termine per la conclusione della sanatoria ostativa alla domanda giudiziale di divisione. Veniva, quindi, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Chiamata all'udienza cartolare del 01.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Nella comparsa conclusionale parte attrice chiedeva che la convenuta fosse condannata ex art. 96 c.p.c. per il comportamento ostativo al bonario componimento della causa.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene allo scioglimento della comunione ereditaria sorta in capo ai fratelli e per Parte_1 Controparte_1
effetto del decesso e dell'apertura della successione ab intestato del padre Per_2
sono, poi, poste dalle parti al Tribunale altre domande, anche in via
[...]
riconvenzionale, relative alla comunione ereditaria.
10
1. In generale sulla divisione ereditaria.
Deve, quindi, dichiararsi aperta la successione ab intestato di Persona_2
deceduto in data 27.06.2009 a Tradate lasciando come eredi i due figli, e Pt_1 [...]
, per la quota di 1/3 ciascuno e , per la quota di Controparte_1 CP_3
1/3. Quest'ultima, tuttavia, ha già regolato consensualmente con le parti oggi in causa tutti gli aspetti relativi alla divisione mortis causa e, pertanto, non è stata chiamata a partecipare al presente giudizio essendo uscita dalla comunione incidentale.
In particolare, si dà atto che nel 2018, con due distinti atti di acquisto (del 09.04.2018 e del 12.06.2018), e hanno acquistato inter vivos dalla Pt_1 Controparte_1
coerede, , la quota di 1/6 di piena proprietà ciascuno dell'immobile CP_3
plurifamiliare costituito da due unità abitative su due livelli sito nel Comune di Tradate in
Via Marzabotto n. 3 e identificato al NCEU del suddetto Comune Foglio 1 mappale 4206 sub 1, 2 e 3 e NCT fg 9 mapp. 4212 (doc. 2, 3, 10, 11 fascicolo attoreo), mentre il saldo attivo dei conti correnti intestati a era stato precedentemente diviso Persona_2
tra i coeredi nel 2010.
Lo scioglimento della comunione tra i fratelli , pur presentando tale profilo di CP_1
peculiarità quanto al bene immobile, verrà, comunque, trattata in conformità alle sole norme sulla divisione ereditaria. Ed infatti, la Corte di Cassazione ribadisce che “solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio di cui all'art. 732 c.c., che postula la persistenza dello stato di comunione dell'eredità” (Cassazione civile sez. II, 06/05/2005,
n.9522).
2. Sull'an e sul quod della divisione ereditaria.
11 Si dà, poi, preliminarmente atto che non è posto in discussione il diritto potestativo di di pervenire allo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria (cd. Parte_1
an dividendum sit).
Dovrà, invece, procedersi con l'individuazione dei beni appartenenti al relictum morendo dismesso da che restano ancora da dividere tra i fratelli (cd. quod Persona_2
dividendum sit). Ed infatti, se non vi sono contestazioni con riferimento al bene immobile sito in Tradate pacificamente in comproprietà indivisa tra le parti, ugualmente non può dirsi del conto corrente n. 50231/01 acceso presso Banca Intesa San Paolo.
Tale conto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, ha fatto oggetto di divisione tra tutti i coeredi (anche ) nel maggio del 2010 come anche il secondo conto CP_3
corrente intestato esclusivamente al defunto, il n. 412 acceso presso Banca Popolare di
Bergamo.
Con il presente giudizio introdotto nel 2021 (e prima ancora con l'estensione della domanda di mediazione ai beni mobili formulata nel 2017), ha, però, Parte_1
chiesto alla sorella la restituzione di un ulteriore importo Controparte_1
pari alla quota di 1/3 del 50% delle somme trattenute in conseguenza della cointestazione del conto con il padre.
Da parte sua, la convenuta ha eccepito sia la prescrizione del diritto alla restituzione sia l'esistenza di un accordo di divisione consensuale delle somme tra gli eredi eseguito nel maggio del 2010 (doc. 13 fascicolo convenuta).
Quanto all'eccezione di prescrizione, basterà, qui, evidenziare che ha Parte_1
esteso l'oggetto del procedimento di mediazione anche ai beni liquidi correlati alla successione del defunto padre con ciò interrompendo il decorso della prescrizione.
Quanto, invece, al merito della domanda proposta dall'attore, dovrà darsi atto che le parti, nel 2010, hanno raggiunto un accordo di divisione volontaria delle somme presenti nei conti correnti intestati a già eseguito lo stesso anno;
tale Persona_2
accordo, la cui esistenza è pacifica in quanto non contestata (e comunque supportata
12 anche da doc. 13 e 14 fascicolo attoreo), integra a tutti gli effetti un contratto intervenuto tra tutti i coeredi sul riparto di tali somme che non necessita di alcuna forma scritta ai fini della sua validità.
A nulla vale affermare, come fa l'attore, che solo qualche anno dopo la ripartizione delle somme aveva scoperto che il conto corrente era fittiziamente intestato alla sorella, in quanto ciò non basta, oggi, ad invalidare l'accordo divisionale già eseguito.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che non essendo stata proposta, in questa sede, alcuna azione per invalidare l'accordo di divisione raggiunto (per errore, per lesione o per altra ragione prevista dal codice), lo stesso mantiene la propria forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Se così non fosse, nel presente giudizio, avrebbe dovuto chiamarsi anche CP_3
(e per essa i suoi eredi, in quanto oggi deceduta) la quale mantiene la sua veste di coerede, litisconsorte necessario, rispetto alla domanda di accertamento della titolarità esclusiva delle somme presenti nel conto cointestato tra il defunto e Persona_2
la figlia . Controparte_1
3. Sul valore del bene immobile.
Pertanto, la presente divisione giudiziale avrà ad oggetto l'unico bene appartenente al defunto che non è stato oggetto di divisione amichevolmente tra i coeredi, e cioè il bene immobile sito nel Comune di Tradate.
All'esito della CTU, il valore della proprietà del bene di cui sono titolari i fratelli CP_1
è pari a euro 382.816,90.
Tale valore è stato rettificato dal Giudice, direttamente in sentenza, in quanto è stata epurata la decurtazione pari al 5% per l'assenza di garanzia per vizi prevista, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., per le sole stime di immobili pignorati;
è evidente, infatti, che il presente giudizio non ha ad oggetto un immobile pignorato ma un immobile caduto in eredità.
Pertanto, i valori corretti da assegnare sono:
13 euro 155.994,60
euro 209.420,27
euro 17.402,03
per un totale complessivo di: euro 382.816,90
Tale valore è stato individuato sulla base del metodo di Market Comparison Approach che prevede la comparazione dell'immobile da stimare con immobili il più possibili simili ed appartenenti al medesimo segmento di mercato (cd. comparabili); tale metodo prevede
“una serie di indagini conoscitive della zona a cui appartiene l'immobile, con una raccolta di dati e con l'elaborazione di parametri estimativi”.
Non coglie nel segno parte attrice allorché contesta il metodo di valutazione utilizzato dal
CTU affermando che non tiene conto dei numerosi interventi manutentivi anche di natura straordinaria. Ed infatti, il CTU ha risposto alle osservazioni del CTP attoreo evidenziando che, nel metodo di valutazione utilizzato dalla parte, “non sono considerati il portico, la cantina e l'area giardino” attualmente pertinenze dell'immobile e, in ogni caso, risulta essere una scelta soggettiva non supportata da elementi estimativi ma “dettata da un sentore o da un'opinione piuttosto che nascente da un calcolo matematico-estimativo”. Il
Tribunale, quindi, non prenderà in considerazione nessuna altra stima presente all'interno del fascicolo se non quella redatta dal proprio CTU secondo tale metodo che è interamente accolto dal Tribunale non essendo emerse ragioni per discostarsene.
È chiaro che, ove una delle parti voglia valorizzare l'esistenza di un incremento di valore del bene nel tempo dipendente da interventi realizzati dal decesso del defunto ad oggi
(cd. migliorie), ne dovrà dare prova nell'ambito del giudizio divisionale;
altrimenti, il bene verrà valutato e diviso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
14 Non verrà, poi, applicata la decurtazione di euro 2.700 pari all'importo necessario a sanare le difformità urbanistiche ed edilizia riscontrate in quanto a ciò hanno già provveduto, in corso di causa, le parti, come da dichiarazione del 12.11.2024 del CTU nominato che dà atto del ripristino dell'altezza al piano secondo sottotetto.
Ugualmente non verranno decurtati i costi per la realizzazione dei posti auto pertinenziali in quanto la spesa non è preventivabile dipendendo dalla possibilità di reperire il posto auto all'interno della proprietà (in alternativa, infatti, il CTU chiarisce che dovrà procedersi alla monetizzazione delle aree destinate a posti auto pertinenziali).
Considerato che dal 2018, è uscita fuori dalla comunione ereditaria sul CP_3
bene, la quota ideale spettante ai fratelli è, quindi, ½ ciascuno del valore CP_1
suindicato pari a euro 191.408,45.
4. Imputazione dei debiti verso il de cuius o verso i coeredi ed indicazione delle effettive porzioni di eredità.
Ciò chiarito, ai fini della individuazione delle effettive porzioni ereditarie di spettanza, ciascuno coerede deve procedere con l'imputazione dei debiti esistenti verso il de cuius ovvero verso gli altri coeredi.
A tale proposito, le parti riferiscono di avere sostenuto, nel corso degli anni ed in maniera esclusiva, spese in favore del defunto oltre a spese connesse alla gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile in comproprietà ereditaria.
Ora, è principio noto che le spese inerenti ad un immobile in comunione ereditaria allorché sostenute da un solo erede costituiscono anticipazioni che si traducono in un debito dell'eredità.
In particolare, parte attrice, , dà atto di avere sostenuto i costi delle due Parte_1
sanatorie sull'immobile (quella del 2014 e quella del 2017) e chiede il rimborso delle relative spese.
15 Le spese documentate sono: a) euro 81 per i diritti di segreteria per il rilascio del
Permesso di costruire in sanatoria dell'anno 2014; b) euro 1.131 per costi riferibili alla sanatoria del 2017 mentre le altre sono costi solo stimati ma non provati.
Si fa presente, poi, che mentre la Sanatoria 0455/2014 si è resa necessaria per sanare alcune difformità relative a quanto autorizzato con la concessione edilizia n. 94 dell'anno
1991 ed era stata presentata da tutti gli allora proprietari (doc. 18, 19, 20 fascicolo attoreo), quella del 2017 è stata presentata solo da ed ha riguardato Parte_1
solo l'immobile da lui occupato. Tuttavia, considerando che tale ultima sanatoria era volta ad ampliare la superficie abitativa dell'appartamento aumentandone la superficie commerciale ed il valore (cd. migliorie), ha un risvolto fattuale evidente sul valore definitivo di tutto l'immobile unitariamente considerato e dovrà essere considerata come costo connesso al bene in comunione.
Pertanto, le spese documentate verranno riconosciute in questa sede;
non saranno, poi, riconosciute le spese contenute negli accertamenti della TARI per gli anni dal 2016 al 2019 in assenza della prova del loro pagamento integrale da parte di . Parte_1
Considerando, poi, che le spese sopra elencate (pari a euro 1.212) sono state sostenute anteriormente al 2018, la quota di ripartizione deve essere di 1/3 ciascuno dovendo considerare anche uscita dalla comunione ereditaria nel 2018 con la CP_3
conseguenza che la: quota debito è pari a euro 404 Controparte_1
Parte convenuta ha, invece, dato atto dei seguenti pagamenti (riscontrati anche dal CTU) sostenuti nell'interesse di poi deceduto: Persona_2
16 Tali spese complessivamente pari a euro 3.941,02 sono state documentate dalle fatture/scontrini e matrici degli assegni (doc. da 1 a 12 fascicolo convenuta) e devono essere ripartite secondo la quota di 1/3 perché intervenute prima del 2018, con la conseguenza che la:
Alla luce di quanto sopra, quindi, la porzione dell'eredità di Persona_2
effettivamente spettante alle parti in causa è:
euro 192.722,12 Controparte_1
euro 191.812,45 Parte_1
5. Sul quomodo della divisione. La divisione in natura.
Venendo, ora, alle modalità di attuazione della divisione, bisognerà necessariamente fare riferimento agli accertamenti compiuti dal CTU nominato dal Tribunale in quanto, come noto, è possibile pervenire alla separazione in natura solo ove il cespite è comodamente divisibile dovendosi, in caso di indivisibilità, attribuirlo per intero con addebito dell'eccedenza al condividente che dovesse farne richiesta o, ancora, procedere alla sua vendita con distribuzione del ricavato.
Secondo quanto affermato dal CTU il bene immobile caduto nella massa ereditaria è comodamente divisibile in due lotti;
in effetti, trattasi di una villetta indipendente bifamiliare con vialetto di accesso comune, composta da “un appartamento al piano 1 costituito da ingresso su disimpegno, soggiorno, balcone, cucina, ripostiglio, bagno, due camere, tre balconi e parte sottotetto al piano 2” e “un appartamento al piano terra costituito da ingresso su disimpegno, soggiorno, portico, cucina, ripostiglio, bagno, due camere, ripostiglio nel sottoscala, area esterna a giardino, parte di sottotetto al piano 2, locale cantina al piano s. 1”. (perizia in atti pag. 9)
I beni, secondo quanto affermato dal CTU, sono “di fatto già divisi in due lotti essendo accatastati come due unità indipendenti abitative; restano da delineare le porzioni da
17 adibire a spazi comuni, a due posti auto futuri, a due porzioni di giardino e a due cantine da attribuire in maniera esclusiva una per ciascuna unità” (perizia pag. 26).
Nella concreta attribuzione deve valorizzarsi il pregresso stato di possesso dei vari cespiti, occorrendo coniugare le ragioni proprietarie dei gruppi di condividenti in lite con quelle di possesso delle unità immobiliari. Tale criterio, poi, non è stato in nessun modo contestato dalle parti che, anzi, hanno più volte manifestato la loro disponibilità ad una divisione in tale senso.
Pertanto, il CTU ha proposto la condivisibile suddivisione, secondo la pianta sotto riportata
(allegato n. 25 perizia), in due Lotti assegnando:
il Lotto A a Parte_1
il Lotto B a . CP_1 Controparte_1
18 Nel formare i Lotti ed indicare i valori dei beni, il CTU ha espresso il seguente avvertimento: “il totale in euro indicato non sarà identico al valore di mercato stimato per
l'esistente, in quanto sono state rideterminate le destinazioni dei beni comuni e di alcune pertinenze” (pag. 27 perizia CTU). Questa indicazione, invero, incide sul valore delle porzioni effettive da attribuire ai condividenti in quanto vi è uno scarto di circa 2.000 tra il valore di mercato del bene complessivo inteso e quello individuato nella formazione di due Lotti distinti (euro 184.076,47 + euro 155.133,80 + euro 40.942.45 = 380.152,72).
Pertanto, a seguito della formazione dei Lotti, deve essere rettificato il valore della quota spettante ad ogni comproprietario pari a euro 190.076,36 oltre gli eventuali rimborsi già indicati (e quindi, oltre 404 euro per e 1.313,67 euro per Parte_1 [...]
); per cui, applicando le correzioni relative alle spese ereditarie che Controparte_1
si imputano sulla quota, si accerta che dovrà ricevere Controparte_1
una porzione di eredità pari a euro 191.390,03 e dovrà ricevere una Parte_1
porzione di eredità pari a euro 190.480,36.
I valori dei beni formanti i lotti sono:
19 Quindi:
- il Lotto A ha un valore di euro 204.547,68 (euro 184.076,47 + euro 40.942,45/2) e viene attribuito a Parte_1
- il Lotto B ha un valore di euro 175.605,02 (euro 155.133,80 + euro 40.942,45/2) e viene attribuito a . Controparte_1
L'attribuzione nel seguente modo deve essere conguagliata a favore di
[...]
; in disaccordo con il CTU, si ritiene, però, che il conguaglio non sia Controparte_1
pari alla differenza monetaria tra il Lotto 1 e il Lotto 2 ma vada rapportata al minore valore del Lotto B rispetto alla quota ideale spettante alla convenuta (e cioè euro 191.390,03 –
175.605,02 = euro 15.785,01).
All'esito il conguaglio che deve corrispondere alla sorella Parte_1 [...]
e pari a euro 15.785,01. Sulla somma decorrono gli interessi Controparte_1
dalla statuizione al saldo.
I valori sopra riportati tengono già conto dello stato di fatto in cui si trovano i due appartamenti i quali, nel tempo, hanno fatto oggetto di interventi di manutenzione differenti. Gravava, invece, su l'onere di provare tutte le migliorie Parte_1
asseritamente apportate all'immobile al piano terra, le quali non possono essere semplicemente desunte dalla documentazione della sanatoria 2017.
6. Sull'indennità di occupazione domandata in via riconvenzionale da
[...]
. Controparte_1
La convenuta chiede, in via riconvenzionale, che il fratello sia condannato a corrispondere una indennità per l'occupazione esclusiva dell'intero cespite ereditario.
La domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Come noto, l'occupazione di cespiti ereditari è espressione dell'esercizio di facoltà dominicali del proprietario ovvero del comproprietario, mentre la domanda trova fondamento nel diritto di ciascun condividente di godere del bene in comunione e deve essere qualificata come richiesta di indennizzo per l'occupazione e per il mancato
20 godimento dei frutti civili dell'immobile spettanti al comproprietario in ragione della propria quota di possesso.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “l'utilizzo esclusivo del bene immobile in comproprietà, da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, ricavabili dal godimento indiretto della cosa, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cassazione civile, sez.
II, 09/02/2015, n. 2423).
Nel caso di specie, , prima della formulazione della Controparte_1
domanda riconvenzionale del 07.09.2021, non ha mai inviato alcuna richiesta di utilizzare l'intero immobile o, anche solo, il mapp. 4206 sub. 504 in uso, pacifico, al fratello e alla sua famiglia;
pertanto, l'eventuale diritto potrebbe essere computato solo dal settembre
2021.
È però emerso in giudizio, che la convenuta ha posseduto, e tutt'ora possiede, le chiavi del cancello esterno all'intero fabbricato (con certezza dall'anno 2022 essendo intervenuto lo scambio tramite i legali) e che è l'unica detentrice delle chiavi dell'appartamento al primo piano ove la stessa ha abitato (anche solo formalmente) sino al 2016, come dimostra il certificato di residenza in atti (doc. 27/A e 27/B fascicolo attoreo). Dal tenore delle difese di entrambe le parti, si evince, infatti, l'esistenza di un accordo - quantomeno tacito - di ripartizione dei due appartamenti tra i fratelli secondo il quale, il piano primo CP_1
era in uso a ed il piano terra a;
non vi è Controparte_1 Parte_1
prova, invece, che tale accordo sia venuto meno, ancorché la convenuta affermi, in comparsa conclusionale, che il fratello abbia “risieduto nel compendio immobiliare de quo contro la (propria) volontà”.
21 Sul punto, l'introduzione della domanda giudiziale volta all'accertamento del diritto all'indennità di occupazione da sola non basta a ritenere mutata la volontà che aveva spinto le parti - concordemente - a suddividersi gli appartamenti;
e ciò è confermato anche dalla circostanza che, pacificamente, ha sempre Controparte_1
dichiarato la disponibilità a divenire proprietaria esclusiva dell'abitazione al primo piano ma non anche di quello al piano terra.
È appena il caso di ricordare che, in tema di indennità di occupazione, la Cassazione afferma che il relativo diritto sorge solo allorché per la “la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune” (Corte Cass. sez. II 18.04.2023 n. 10264 richiamata anche da parte convenuta).
Nel caso di specie, è evidente che la conformazione della villetta bifamiliare in comunione permetteva ad entrambi i coeredi di trarre lo stesso godimento diretto dal bene comune in quanto già suddiviso, nei fatti, tra i coeredi. La circostanza che il primo piano fosse privo di impianti non osta alla possibilità di utilizzo ed uso diretto del bene - che, comunque, vi è stato - da parte della convenuta (che ivi ha fissato la propria residenza, per sua stessa ammissione, quantomeno a fini fiscali).
7. Sulla domanda di risarcimento dei danni all'immobile imputabili a Parte_1
Parte convenuta chiede, poi, che siano accertati i danni cagionati da Parte_1
all'immobile in comunione con conseguente condanna di rimessione in pristino.
In particolare, la convenuta contesta: a) che l'abitazione posta al primo piano presenti gli impianti idrico, elettrico e riscaldamento/gas non funzionanti e b) che il fratello abbia modificato le aree pertinenziali e danneggiato il giardino comune eradicando varie piante da frutto.
La domanda non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Quanto all'impianto idrico, dalle conclusioni del CTU si legge che “l'appartamento al piano primo mapp. 4206 sub. 503 è dotato di impianto idrico interno all'unità ma non collegato
22 ad alcun contatore e quindi non funzionante”. La ragione è che l'utenza intestata a che precedentemente abitava l'appartamento, è cessata nel Persona_2
novembre 2011 e successivamente, nel 2015, la società incaricata alla distribuzione ha sostituito il contatore abbinandolo all'unica utenza esistente (così pag. 5 consulenza tecnica). Pertanto, il mancato allaccio non è imputabile a che, pertanto, Parte_1
non dovrà provvedere ad alcuna rimessione in pristino o risarcimento per equivalente.
Quanto all'impianto elettrico, dalle conclusioni del CTU si legge “l'utenza attiva […] risulta essere quella riferita al piano terra in quanto l'energia elettrica è presente […]mentre
l'altra risulta cessata ma con contatore presente quindi eventualmente riattivabile su richiesta del gestore” (pag.
5-6 consulenza tecnica). In questo caso, l'impianto ed il contatore esistono e sono funzionanti (ancorché non più a norma di legge) e manca solo la richiesta da inviare al gestore energia;
tale situazione non dipende dalla volontà di
[...]
che occupa l'altro appartamento. Pt_1
Quanto all'impianto riscaldamento/gas, dalle conclusioni del CTU si legge “sono presenti due punti separati di accesso alla rete gas di cui uno dotato di contatore mentre l'altro non ne è dotato. In seguito a mia richiesta […] alla società 2i Rete Gas che gestisce la rete fisica delle tubazioni che trasportano il gas, mi comunicano che il contatore, riferibile all'utenza del primo piano, è stato cessato in data 29.10.210 dalla società di vendita Enel Energia per morosità, in data 16.12.2010 si è avuta la cessazione amministrativa e in data 31.01.2017
è avvenuta la rimozione fisica del contatore da parte di 2i retegas. […] L'unità mapp. 4206 sub. 503 è dotato internamente dell'impianto di riscaldamento e con fornello a gas in zona cucina ma risulta privo di contatore del gas allacciato alla rete e privo di caldaia termoautonoma” (pag. 6 consulenza tecnica).
Pertanto, il mancato allaccio non è imputabile a che non dovrà Parte_1
provvedere ad alcuna rimessione in pristino o risarcimento per equivalente.
In sostanza la mancanza degli impianti o degli allacci dell'appartamento al primo piano, è risultato essere diretta conseguenza del mancato uso dello stesso e dall'assenza di
23 interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, da parte di entrambi i comunisti. Vi
è, però, da rilevare che , il quale occupa l'appartamento al piano terra Parte_1
dal 2016, ha realizzato i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quantomeno sul bene da lui occupato (come anche dimostrato dall'installazione della caldaia termoautonoma) valorizzando l'immobile che, infatti, è risultato avere, oggi, un valore di molto maggiore rispetto a quello al piano primo.
Pertanto, alcuna domanda di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di
[...]
, il quale non ha cagionato alcun danno all'appartamento al primo piano;
Pt_1
ugualmente non potrà essere rivolta a alcuna domanda di pagamento di Parte_1
½ di quanto sarà necessario per il ripristino degli impianti in quanto tale importo è già implicitamente incluso nello scarto di valore attuale tra il piano terra ed il primo piano e tale scarto è stato debitamente conguagliato in questa sede.
Quanto all'area pertinenziale giardino, alcuna trasformazione irreversibile è emersa agli atti se non quella relativa alla rimozione di piante dal giardino da parte di Parte_1
. Il giudizio non ha permesso di accertare se le piante siano state rimosse (come
[...]
affermato dalla convenuta in sede di interrogatorio formale) o sostituite con nuove piantumazioni (come affermato da in sede di interrogatorio formale). Parte_1
Parte convenuta non ha, però, provato, in nessuno dei due casi, l'effettivo danno subito
(cd. danno conseguenza); ed infatti, nel caso di sostituzione delle piante, è improbabile che la convenuta abbia subito un danno posto che le nuove piantumazioni hanno, semmai, abbellito il giardino a beneficio di tutta la comunione ereditaria mentre, nel caso di rimozione della piante con creazione della piattaforma in cemento in fondo per l'area gazebo, è ugualmente improbabile che vi sia stato un danno posto che la stessa convenuta, nella e-mail del 23.01.2024 inviata al CTU, ha chiesto che la piattaforma fosse mantenuta intatta, a chiara riprova che non si tratta di un danneggiamento quanto di una miglioria del giardino.
24 Pertanto, non verrà riconosciuta l'esistenza di alcun danno imputabile a Parte_1
che, pertanto, non dovrà provvedere ad alcuna rimessione in pristino o risarcimento per equivalente.
8. Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Parte attrice ha chiesto che parte convenuta venga condannata ai sensi dell'art. 96 cpc.
Ora, come è noto, non vi è alternatività, ma cumulabilità tra i rimedi di cui all'art. 96 co. 1
e co. 3 c.p.c. in quanto si basano su presupposti parzialmente differenti, purché in sede di liquidazione non si dia luogo a duplicazioni risarcitorie (Cass. n. 4925/2013).
Tuttavia, nel caso di cui al co. 1 dell'art. 96 c.p.c. è richiesta - oltre alla domanda della parte - la prova del danno, liquidabile anche d'ufficio, ma solo ove il danno risulti, comunque, provato;
in particolare, tale prova, seppure ammissibile mediante presunzioni, non può essere individuata in re ipsa nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni.
Orbene, nel caso in esame, non è stato allegato quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e, in particolare, quali specifici oneri e quali disagi la parte sarebbe stata costretta ad affrontare per contrastare l'ingiustificato comportamento della controparte (oltre, chiaramente all'esborso economico del presente giudizio pienamente ristorato mediante la condanna alle spese di parte attrice).
Quanto all'art. 96 co. 3 c.p.c., tale particolare condanna “è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa d a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della
25 somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU 22405/2018).
Evidenziati i principi che enucleano quale sia la condotta sanzionabile ex art. 96 co. 3 c.p.c. di una delle parti del giudizio, il comportamento di parte convenuta non pare integrare né il dolo né la colpa grave quanto piuttosto risulta essere l'estrinsecazione del normale diritto di difesa in giudizio. La mancata adesione da parte della convenuta alla conciliazione, pur esperita a più riprese dal CTU, verrà, invece, valorizzata ai fini della ripartizione delle spese di lite.
9. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti fino al rifiuto di parte convenuta alla proposta conciliativa formulata dal CTU, non emergendo dagli atti elementi per ritenere l'attività processuale delle parti viziata da eccessive pretese o inutili resistenze;
pertanto, solo la fase successiva al rifiuto verrà liquidata secondo la soccombenza di ai sensi del DM 55/2014 come modificato Controparte_1
dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022 (parametri medi - scaglione da 52.001 euro a 260.000).
Dell'esistenza del rifiuto, pur contestato nella sua verificazione fattuale da parte della convenuta, ne è dato atto direttamente dal CTU, sub. all. 36, laddove il consulente del
Tribunale riferisce “In ultimo, a stravolgimento della bozza di accordo, nuove e diverse volontà vengono comunicate in data 25/01/2024 (cfr. all. 35 – relazione definitiva CTU –
26 “mail del 25/01/2024 Avv. Guglielmi”) rispetto a quanto discusso nei precedenti incontri conciliativi e, pertanto, si giunge all'insuccesso del tentativo di conciliazione”.
Tutte le spese di CTU valse a pervenire alla divisione devono essere poste in via definitiva a carico delle parti costituite pro-quota fra di loro e solidalmente verso il consulente.
La trascrizione della sentenza segue per legge;
ove risulti necessario pervenire ad un frazionamento, la trascrizione avverrà a frazionamento eseguito a cura e spese della parte interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni istanza, domanda ed eccezione contraria disattesa:
- dichiara aperta la successione di deceduto il 27.06.2009 a Persona_2
Tradate;
- accerta e dichiara la permanenza della comunione ereditaria tra i coeredi
[...]
e solo sul bene immobile sito in Tradate Pt_1 Controparte_1
Via Marzabotto n. 3 e così oggi censito:
- Dispone, quindi, lo scioglimento della comunione tra e Parte_1 [...]
sul compendio sopra individuato secondo il progetto di Controparte_1
divisione elaborato dal CTU sub. allegato 25;
27 - assegna in proprietà esclusiva il Lotto A a e il Lotto B a Parte_1 [...]
secondo l'elaborato grafico sub allegato n. 25 della CTU in atti Controparte_1
(riportato in parte motiva);
- conguaglia le siffatte attribuzioni ponendo a carico di l'obbligo di Parte_1
versare a il conguaglio pari a euro 15.785,01 oltre Controparte_1
interessi dalla sentenza al soddisfo;
- rigetta tutte le altre domande svolte da parte attrice,
- rigetta tutte le altre domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta;
- pone definitivamente a carico delle due parti processuali pro-quota e solidalmente verso il consulente, le spese della disposta CTU;
- compensa in parte le spese di lite del giudizio mentre condanna Controparte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite successive al
[...] Parte_1
rifiuto di accedere alla proposta conciliativa del CTU che quantifica in euro 4.253 oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- manda al Conservatore dei RRII di procedere alla trascrizione della presente sentenza secondo quanto indicato in parte motiva.
Così deciso in Varese, 21.07.2025.
Il Giudice
Flaminia D'GE
28