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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N.
12404/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. GIAISI Parte_1
ANGELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via
EMPEDOCLE RESTIVO 174 PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 9/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 22.8.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il CTU dott.ssa riconobbe l'handicap grave sin dalla data della Per_2
domanda amministrativa, ma non anche l'indennità di accompagnamento (cfr. produzione ricorrente), convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso CP_1
dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento della indennità di accompagnamento,sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2 cui chiese il rigetto e non contestando il riconoscimento dell'handicap grave, avvenuto in fase di ATP.
In data 18.03.2024, parte ricorrente faceva pervenire note critiche al CTU, il quale tuttavia confermava la sua perizia.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida civile al 100%
(dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa), senza diritto all'indennità di accompagnamento;
già riconosciuta portatore di Handicap grave
(L.104/92 art. 3 comma 3) (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
può, quindi, ritenersi in possesso dei requisiti richiesti per il Parte_1 riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (4.7.2022), ma NON di quelli richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento.
Stante il parziale accoglimento delle domande giudiziali, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, CP_1 liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Angela
Giaisi, che si è dichiarata antistataria.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara in possesso dei Parte_1 requisiti richiesti per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (4.7.2022), ma NON di quelli richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre CP_1
rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Angela Giaisi. Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 10/06/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N.
12404/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. GIAISI Parte_1
ANGELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via
EMPEDOCLE RESTIVO 174 PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 9/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 22.8.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il CTU dott.ssa riconobbe l'handicap grave sin dalla data della Per_2
domanda amministrativa, ma non anche l'indennità di accompagnamento (cfr. produzione ricorrente), convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso CP_1
dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento della indennità di accompagnamento,sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2 cui chiese il rigetto e non contestando il riconoscimento dell'handicap grave, avvenuto in fase di ATP.
In data 18.03.2024, parte ricorrente faceva pervenire note critiche al CTU, il quale tuttavia confermava la sua perizia.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida civile al 100%
(dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa), senza diritto all'indennità di accompagnamento;
già riconosciuta portatore di Handicap grave
(L.104/92 art. 3 comma 3) (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
può, quindi, ritenersi in possesso dei requisiti richiesti per il Parte_1 riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (4.7.2022), ma NON di quelli richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento.
Stante il parziale accoglimento delle domande giudiziali, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, CP_1 liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Angela
Giaisi, che si è dichiarata antistataria.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara in possesso dei Parte_1 requisiti richiesti per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (4.7.2022), ma NON di quelli richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre CP_1
rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Angela Giaisi. Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 10/06/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta