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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 646/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da: rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. AR
Giorgio Massimo Piquè, presso il cui studio in Genova, V. Palestro
15/12, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e diesa, per mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Maurizio Castagno, presso il cui studio in Genova, p.zza Cor- vetto 3/6, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Genova Ill.ma, contrariis reiectis, ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.1238/2022, pronunciata e pubblicata in data 17/5/2022, notificata al procuratore domiciliatario in data 23/05/2022, per le causali e le motivazioni tutte di cui in premessa, previo accoglimento di ogni difesa, deduzione, istanza e conclusione anche a sensi dell'art.346 c.p.c già formulate nel giudizio di primo grado in questa sede integral-
1 mente richiamate, per le ragioni tutte di cui alla parte espositiva, previa sospen- sione inaudita altera parte della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata anche a sensi dell'art.283 e/o 351 c.p.c. ricorrendone i presupposti ex lege, con ogni provvedimento eventualmente meglio visto e ritenuto, nulla eccettuato o ri- nunziato, accogliere i motivi di appello e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'odierno conchiudente nei confronti dell'appellata in virtù della sentenza gravata d'appello, ovvero, in via di denegato subordine, alla misura che eventualmente verrà definita a titolo di colpa concorrente di parte appellata. Sem- pre in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare tenuta e condannare la IG.ra all'integrale pagamento delle spese di Ctu e CTP del primo gra- Controparte_1 do di giudizio, già corrisposte dall'odierno conchiudente. Vinte le spese ed i com- pensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese tutte, iva, cpa ed oneri di legge e di giudizio ricompresi.”
Per la parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Respingere in ogni sua parte l'appello proposto dal
Rag. nei confronti della IG.ra , in quanto infondato AR Controparte_1 in fatto e in diritto per i motivi meglio precisati in comparsa di costituzione in appel- lo che ivi si intendono integralmente richiamati e, per l'effetto, confermare inte- gralmente la sentenza del Tribunale di Genova n. 1238/2022, resa inter partes in data 17 maggio 2022. Con vittoria di spese e competenza professionali del pre- sente giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
evocava in giudizio allegando di avergli conferito incarico CP_1 Pt_1 per la tenuta della contabilità, consulenza, redazione bilanci, presentazione dichiarazione redditi e IVA della società Vesuvio sas di Ferraro Giorpaola, cessata in data 20 dicembre 2011, di cui ella era socia accomandataria al
98%.
Nel 2007 la società vantava un credito IVA di € 17.480,00 che aveva portato in deduzione ma non aveva allegato alla dichiarazione dei redditi il Pt_1 modello della dichiarazione IVA, sicchè a era stata notificata cartella CP_1 esattoriale per € 31.886,00. aveva presentato tardivamente in data 20 settembre 2008 la dichiara- Pt_1 zione IVA ormai irricevibile e chiedeva di essere risarcita per il dan- CP_1 no derivatole dalla scorretta esecuzione della prestazione professionale o, in via alternativa, che fosse dichiarato tenuto e condannato a manlevar- Pt_1 la e tenerla indenne dalle pretese dell'Erario.
2 si costituiva in giudizio eccependo la nullità per indeterminatezza Pt_1 dell'atto di citazione e, nel merito, che non era esplicitato quando l'attrice fosse venuta a conoscenza della pretesa erariale, che il suo incarico era cessato nel 2010 e che fino a quel momento egli non aveva ricevuto alcuna contestazione dall'attrice e che, in ogni caso, l'importo dovuto risultava trop- po elevato rispetto al credito IVA compensato.
Il Tribunale disponeva CTU volta ad accertare: a) se la cartella esattoriale acquisita in corso di causa N. 04820110020204491000 intestata alla
[...]
fosse o meno attinente al credito Iva di Euro 17.480,00= Controparte_2 scaturente dalla dichiarazione IVA Integrativa Modello Unico presentata per l'anno 2006 dalla b) se l'Agenzia delle Entrate aves- ON
[... se mai notificato alla e/o al socio accomandatario, ON
, alcun atto di accertamento e/o rettifica e/o conte- Controparte_4 stazione interruttivo della prescrizione relativamente al credito IVA per l'importo di Euro 17.480,00= scaturente dalla dichiarazione IVA Integrativa
Modello Unico presentata per l'anno 2006 dalla ed at- ON ti successivi;
c) se la notifica della cartella esattoriale N.
04820110020204491000 oggetto di causa, così come intestata e notificata alla e non già anche al suo socio accomandatario, ON
IGnora , verosimilmente effettuata in data 18/10/2011, Controparte_1 fosse stata eseguita correttamente oppure no, e se, pertanto, il credito esposto nella cartella esattoriale in argomento risultasse ancora esigibile;
d) se per fatto proprio autonomo dell'attrice, ovverosia, discendente dall'eventuale istanza di c.d. “rottamazione” dalla medesima svolta, si fosse- ro prodotte la riviviscenza e l'ultrattività quanto all'efficacia della cartella esattoriale oggetto di causa;
e) se la dichiarazione IVA integrativa Modello
Unico per l'anno 2006 presentata per la Società in data CP_3
30/09/2008 con l'esposizione di un credito iva pari ad Euro 17.480,00= avesse arrecato o meno al contribuente la perdita del suesposto credito, ov- vero se, mediante l'attivazione di adeguate istanze presso gli Uffici Finanzia- ri competenti la e per essa la socia accomandataria, ON
IGnora , avrebbe comunque ex lege conseguito il ricono- Controparte_1 scimento di siffatto credito iva.
All'esito di tale CTU, con sentenza n. 1238 resa in data 15 maggio 2022 il
Tribunale di Genova così statuiva:
3 “ ... Accertata la responsabilità professionale del convenuto AR nella formazione del debito di cui alla cartella esattoriale n.
04820110020204491000 intestata a Controparte_5
[...]
DA
a pagare l'importo del debito conseguente e definitivo come AR formato in via esecutiva, a condizione dell'estinzione e/o contestualmente all'estinzione di detto debito da parte di nel con- Controparte_1 fronti dell'ERARIO, e/o con manleva in favore d Controparte_1 delle pretese dell'Erario di cui all'estratto di ruolo prodotto intestato alla so- cietà, oggi cessata, ed esigibile direttamente nei confronti di Parte_2
, fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'estratto di ruolo com-
[...] prensivo degli aggi ed interessi dovuti fino al pagamento integrale o per
l'eventuale importo esigibile dall'Erario al momento dell'esazione.
DA
a rifondere le spese sostenute nel presente giudizio da AR
, che liquida in complessivi € 7.254,00 oltre rimbor- Controparte_1 so spese vive, forfettario a 16%, iVA e CPA, e oltre spese di ctp se docu- mentate.
Pone in via definitiva a carico di le spese della ctu, nella mi- AR sura liquidata in fase istruttoria.”.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di citazione Pt_1 ritualmente notificato in data 22 giugno 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data 20 ot- CP_1 tobre 2022, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza 1 febbraio 2023 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la controversia per precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 ottobre 2024, incombente poi posticipato al 18 dicembre 2024, stante la necessità di assegnazione a nuovo relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vano le conclusioni e, con ordinanza 23 dicembre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
4
1. L'appello
Il primo motivo di gravame è volto a censurare la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che “la comunicazione di irregolarità che tutta- via non ha raggiunto in tempo utile in quanto la stessa Controparte_1 ometteva di comunicare al registro delle imprese la variazione della sede le- gale della CP_3
L'affermazione, evidenzia l'appellante, è erronea e fuorviante rispetto alla responsabilità di poiché, pacifico che ella abbia omesso di comuni- CP_1 care la variazione della sede legale di (incombente di cui era CP_3 onerata in quanto accomandataria), conseguenza ne è stata il non avere avuto contezza della irregolarità nella presentazione della dichiarazione IVA.
Non è dunque corretto ritenere che non sia stata “raggiunta in tempo utile dalla comunicazione”, perché la cartella le fu notificata correttamente con il rito degli irreperibili per sua esclusiva colpa.
Se l'odierna appellata avesse avuto contezza della comunicazione di irrego- larità avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose e non è quindi condi- visibile la decisione di primo grado laddove ha escluso il concorso di colpa di
. CP_1
Con il secondo, quarto e quinto motivo d'appello, censura Pt_1
l'impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto insussistente il concorso di colpa “tenuto conto della diversità di posizione e obblighi contrattuali delle parti”.
E' pacifico che non ha avuto conoscenza dell'atto con cui l'Ammini- CP_1 strazione Finanziaria ha comunicato l'irregolarità della dichiarazione in quan- to non ha compiuto un'attività di cui era l'unica onerata, avendo omesso di comunicare il cambiamento di sede della società.
Se è infatti vero che l'evento iniziale da cui ha avuto origine il preteso pre- giudizio è integrato dalla condotta di (mancata presentazione della di- Pt_1 chiarazione IVA 2006 contenente il credito della è altresì vero CP_3 ed accertato in causa che la mancata conoscenza dell'avviso di irregolarità sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'omessa comunicazione del cam- biamento di sede.
Soltanto a causa della mancata conoscenza non è stato possibile proporre l'istanza di c.d. “rimborso anomalo” che, come accertato dallo stesso CTU, avrebbe consentito il recupero del credito di IVA per cui è causa.
5 Il primo Giudice argomenta circa la difformità di posizione ed obblighi con- trattuali delle parti, svolgendo considerazioni sulla diversa competenza tec- nica dei soggetti coinvolti e sugli obblighi professionali di ma ad avvi- Pt_1 so dell'appellante soltanto la condotta omissiva di ha reso impossi- CP_1 bile la conoscenza dell'emissione dell'avviso di difformità e l'adozione delle
“contromisure” attivabili per elidere gli effetti dannosi.
La pretesa incompetenza tecnica di è peraltro stata affermata in CP_1 maniera apodittica e non tiene conto del fatto che, dopo la cessazione del rapporto professionale con ella aveva affidato l'incarico ad altro stu- Pt_1 dio (gli ex colleghi di medesimo) che certamente aveva le competen- Pt_1 ze per fare quanto necessario, se il problema fosse stato conosciuto. non aveva l'onere di monitorare la procedura essendo cessata la col- Pt_1 laborazione professionale e, d'altro canto, era assistita da professio- CP_1 nisti competenti.
Il primo Giudice ha inoltre ritenuto irrilevante chi fosse il soggetto tenuto ad aggiornare i dati anagrafici della società presso il registro delle imprese, ma anche questa argomentazione non è condivisile perché, se l'omessa presen- tazione della dichiarazione IVA da parte di è il primo antecedente ne- Pt_1 cessario dell'insorgenza del danno, l'omesso aggiornamento dei dati ana- grafici è il secondo elemento che ha determinato il danno medesimo e si è trattato di due concause parimenti necessarie.
Con il terzo e il sesto motivo d'appello deduce che la tesi del Tri- Pt_1 bunale si può così riassumere: a) la procedura introdotta da per porre Pt_1 rimedio alla non tempestiva presentazione della dichiarazione IVA imponeva oneri di allegazione documentale rendendo più onerosa la procedura di rim- borso;
b) da questa procedura sarebbero emerse sanzioni e interessi e il contribuente avrebbe comunque dovuto preventivamente rimborsare le somme portate come credito IVA che l'Amministrazione Finanziaria avesse disconosciuto;
c) il danno patito da è determinato dall'importo inte- CP_1 grale della cartella (€ 31.886,00) con la precisazione che le due istanze di rottamazione ammontavano la prima a € 19.199,19 e la seconda a €
19.335,30; d) va disposta condanna condizionata/subordinata del convenuto e alla condanna dello stesso a manlevare da ogni esborso l'attrice.
Evidenzia l'appellante che il fatto che la procedura introdotta da Parte_3 tesse comportare una maggiore onerosità del rimborso è estraneo al tema della quantificazione del danno patito e che tale maggiore onerosità non è
6 emersa neppure dalla CTU e lo stesso vale per ipotetiche sanzioni e inte- ressi in caso di perfezionamento della procedura di rimborso anomalo, che non è mai stata azionata per esclusivo fatto e responsabilità di CP_6
Anche le somme portate a credito che l'amministrazione finanziaria avrebbe potuto non riconoscere sono una valutazione meramente ipotetica e, in ogni caso, se una parte del credito IVA fosse stato disconosciuto dall'Amministrazione, non si sarebbe trattato di un danno per la società per- ché avrebbe voluto dire che il credito non c'era.
Sulla quantificazione del danno, poi, si duole l'appellante, la sentenza è ge- nerica, contraddittoria e indeterminata.
Il Tribunale da un lato ha quantificato il preteso danno nell'intera cartella, poi ha dichiarato che non è stato possibile accertarlo in corso di causa e che quindi è indeterminato, ma ha comunque condannato a risarcirlo, sta- Pt_1 tuendo che ia tenuto a manlevare . Pt_1 CP_1
I primi sei motivi d'appello che ragioni di connessione suggeriscono di trattare congiuntamente, sono parzialmente fondati nei termini che se- guono.
La Suprema Corte costantemente afferma il principio c.d. dell'equivalenza delle cause, in base al quale se la produzione di un evento dannoso è riferi- bile a più azioni, di esso rispondono gli autori di ciascuna di esse, dovendosi riconoscere ad ognuna uguale efficacia causativa, senza possibilità di di- stinguere tra causa prossima e causa remota, causa diretta e causa indiret- ta.
Tale principio deve essere contemperato con quello della causalità efficiente o causalità giuridica, desumibile dal comma II dell'art. 41 c.p., in base al qua- le se un evento è riferibile a più azioni colpose, preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, il rapporto di causalità tra l'azione (o l'omissione) e l'evento non è escluso, a meno che una soltanto tra le cause simultanee o sopravvenute, per la sua efficacia causale, risulti tale da rendere giuridicamente irrilevanti le altre cause pree- sistenti, nel qual caso dell'evento dannoso risponde solo l'autore dell'azione sopravvenuta, alla quale deve riconoscersi esclusiva rilevanza giuridica ri- spetto alla produzione dell'evento (così sez. III, Ordinanza n. 18753 del 28 luglio 2017; Sez. lavoro, Ordinanza n. 35575 del 2 dicembre 2022; Sez. III,
Ordinanza n. 19033 del 6 luglio 2021; Sez. III, Ordinanza n. 27834 del 28 ot- tobre 2024; Sez. III, Sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011).
7 Cass. n. 15991/2011 cit. ha chiarito che nel caso in cui la produzione di un evento dannoso appaia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomi- tanza di differenti condotte, tra loro indipendenti, il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (intesa come relazione oggettiva tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227 I
comma c.c.), l'efficienza eziologica delle rispettive condotte rispetto all'even- to.
Dopo aver compiuto tale verifica, il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle va- rie concause sul piano della causalità giuridica (intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito pro- dottesi, ex artt. 1223 e 1227, primo comma, seconda parte, cod. civ.), onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì deter- minate dal fortuito, dal fatto del terzo, ovvero dal fatto dello stesso creditore.
Sulla scorta di tali principi, ritiene la Corte che, nella vicenda che ci occupa,
l'evento dannoso sia riconducibile in pari misura alla condotta del professio- nista, la cui omissione è pacifica e non contestata, e a quella della parte odierna appellata.
Il CTU (cfr. pagg. da 32 a 34 elaborato peritale) ha chiarito che, a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione IVA 2007 (omissione pacifi- camente imputabile all'odierno appellante), il contribuente avrebbe potuto recuperare il credito di imposta in due differenti maniere, ovverosia:
“ a) la prima, avrebbe comportato il preliminare versamento nel corso dell'anno 2007 degli importi IVA a debito (riguardanti operazioni del 2007), senza detrarre il credito IVA dell'anno precedente. Solo successivamente avrebbe potuto chiedere, tramite istanza di rimborso, la restituzione di quan- to versato (nonché di quanto eventualmente residuo) entro il termine bienna- le (di cui all'art. 21 D.lgs 546/1992);
b) la seconda (effettivamente percorsa dal contribuente), avrebbe comporta- to la detrazione del credito IVA nel corso dell'annualità successiva quella di omissione della dichiarazione IVA (e comunque “al più tardi, con la dichiara- zione relativa al secondo anno successivo in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto mede- simo”). Tale circostanza avrebbe determinato l'attivazione dei controlli auto-
8 matizzati dell'Amministrazione Finanziaria, la quale avrebbe (come del resto ha fatto) trasmesso avviso di irregolarità al contribuente. Conseguentemen- te, per vedersi riconoscere ex post il credito utilizzato in compensazione, il contribuente avrebbe dovuto produrre la documentazione contabile ed am- ministrativa a supporto della sussistenza del credito.”
Il CTU ha altresì chiarito che la seconda opzione, maggiormente onerosa, avrebbe comunque generato l'insorgenza di sanzioni e di interessi per le ir- regolarità formali commesse, dovendosi inoltre procedere al preventivo rim- borso delle somme disconosciute dall'Amministrazione Finanziaria.
L'omessa comunicazione del cambiamento della sede della società ha im- pedito che quest'ultima venisse tempestivamente a conoscenza della Co- municazione di (trasmessa dall'Agenzia delle Entrate con rac- Persona_1 comanda del 24 novembre 2010 – cfr. all. 10 a CTU) e potesse produrre la documentazione contabile e amministrativa a supporto della sussistenza del credito IVA, dal che sono conseguite l'emissione della cartella esattoriale, con l'erogazione di sanzioni e interessi e, soprattutto, la definitiva perdita del credito di imposta.
Tale omessa comunicazione ha pertanto indubbiamente concorso alla cau- sazione del danno, ma non è però stata da sola sufficiente a produrre l'evento, sia perché in assenza dell'originaria omissione della presentazione della dichiarazione IVA non si sarebbe neppure posto il problema del rim- borso, sia perché il ricorso all'opzione b (ovverosia detrazione del credito nonostante l'omessa dichiarazione e conseguente attivazione automatica dei controlli da parte dell'Amministrazione), secondo il CTU più onerosa e che avrebbe comunque generato l'insorgenza di sanzioni e interessi, è dipe- so da scelta dal professionista (cfr. pag. 7 comparsa costituzione e risposta in primo grado, in cui si legge: “ ... l'odierno esponente .... non intende Pt_1 disconoscere affatto di avere omesso in sede di presentazione della dichia- razione dei redditi della società del 2007 per l'anno 2006 di CP_3 esporre il credito IVA per complessivi Euro 17.480,00, salvo, comunque, successivamente aver presentato la dichiarazione integrativa mod. Unico
2007 per l'anno 2006 contenente la dichiarazione IVA per il credito di Euro
17.480,00 ...” e pagg. 9 e 10: “... se la dichiarazione dei redditi risulta pre- sentata entro 90 gg dalla sua scadenza .... la stessa verrà considerata vali- da, benché solamente tardiva, con semplice assoggettamento del contri- buente a sanzione amministrativa... diversamente nel caso, come occorren-
9 do, in cui la stessa venga presentata oltre i 90 gg. la dichiarazione verrà considerata omessa dall'Ufficio ... “).
Il concreto atteggiarsi della vicenda, in cui la contribuente non ha potuto da- re corso alla regolarizzazione non avendo ricevuto, per sua colpa, la citata
Comunicazione di Irregolarità, rende impossibile determinare con precisione l'ammontare delle sanzioni e quello del credito di IVA che avrebbe potuto essere oggetto di rimborso e induce pertanto la Corte a liquidare in via equi- tativa nel 50% dell'ammontare della cartella esattoriale n.
04820110020204491 (allegato 10 a CTU) che l'Agenzia delle Entrate ha emesso a seguito del mancato riscontro alla Comunicazione di Irregolarità,
l'importo per il quale va dichiarato tenuto e condannato a manlevare Pt_1
dalle pretese dell'Erario. CP_1
Deve infatti riconoscersi l'esclusiva responsabilità dell'odierna appellata in relazione agli ulteriori aumenti del debito tributario, determinati unicamente dalla circostanza della mancata comunicazione del cambio di sede della so- cietà, con conseguente mancata conoscenza della prima cartella esattoriale e mancato pagamento della stessa nel termine di 60 giorni indicato nella cartella medesima (cfr. all. 10 a CTU).
La decisione impugnata, che ha, correttamente, condannato a manle- Pt_1 vare dalle pretese dell'Erario e non già a risarcirle tout court i danni, CP_1 posto che l'odierna appellata non ha provato di avere totalmente o parzial- mente provveduto al pagamento della cartella esattoriale di cui si discute, deve pertanto essere riformata limitando a tale importo l'obbligo di manleva posto a carico di Pt_1
Infondato si palesa invece il settimo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole che il Tribunale abbia del tutto omesso di pronunciarsi su un fatto essenziale, relativo all'an debeatur.
Il Tribunale, deduce non ha tenuto conto del fatto che la cartella esat- Pt_1 toriale era stata notificata nel 2011 e che il credito erariale poteva pertanto essere prescritto, con la conseguenza che il danno sarebbe stato pari a ze- ro.
Una pronuncia sul punto era, ad avviso dell'appellante, imprescindibile an- che perché non risultava agli atti alcun ulteriore atto interruttivo della prescri- zione compiuto dall'Amministrazione finanziaria.
10 L'estinzione del diritto erariale avrebbe riflessi anche sulla soccombenza vir- tuale perché avrebbe agito per il risarcimento del danno relativo a un CP_1 debito non più esistente.
Rileva il Collegio che la deduzione, oltre ad essere tardiva, è infondata at- teso che la cartella esattoriale di cui si discute è stata notificata ritualmente in data 22 ottobre 2011 (con deposito presso la Casa Comunale, stante il trasferimento della società ad indirizzo sconosciuto) e pertanto pacificamen- te il credito erariale non era prescritto all'atto dell'introduzione del giudizio di primo grado (21 luglio 2017).
2. Spese di lite
La riforma dell'impugnata decisione impone alla Corte di procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presen- te l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III,
Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del 22 feb- braio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Nel caso di specie vi è reciproca soccombenza posto che ha visto CP_1 accogliere le proprie pretese in misura significativamente inferiore rispetto a quanto domandato e ciò legittima, ex art. 92 c.p.c., la compensazione nella misura del 50% delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendosi la ri- manente frazione a carico di Pt_1
Dette spese si liquidano per tale frazione, come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022, nei valori medi, con riferimento non al valore indicato nella domanda giudiziale originaria (disputatum) bensì a quello corrispon- dente alla somma in concreto attribuita con la sentenza (Cass. Civile Sez. 3 ord. n. 5798/ 2019), e quindi allo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00:
I grado
1. fase di studio € 459,50
2. fase introduttiva € 388,50
3. fase di trattazione € 840,00
4. fase decisionale € 850,50
Totale complessivi € 2.538,50, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
II grado
1. fase di studio € 567,00
11 2. fase introduttiva € 460,50
3. fase di trattazione € 921,50
4. fase decisionale € 955,50
Totale complessivi € 2.904,50, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Le spese della CTU esperita in primo grado devono infine essere definitiva-
mente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, ec- cezione e deduzione disattesa o reietta:
1) In parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara tenuto e condanna l'appellante a manlevare e tenere indenne l'appellata dalle pretese dell'Erario di cui alla cartella esattoriale n. 04820110020204491 prodotta in pri- mo grado intestata alla società in misura del 50%; CP_3
2) Dichiara tenuto e condanna l'appellante a rifondere all'appellata il
50% delle spese di lite di primo e di secondo grado che liquida, per tale frazione, in € 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimbor- so forfettario 15%, CPA e IVA quanto al primo grado e in €
2.904,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario15%,
CPA e IVA quanto al secondo grado, compensando tra le parti la rimanente frazione;
3) Pone le spese della CTU esperita in primo grado definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 14 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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