Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8863/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ), con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'Avv. Diego Mirabella;
contro nata a [...], il [...], Cod. Fisc. Controparte_1
, e , nato a [...], il [...], Cod. C.F._4 CP_2
Fisc. con l'Avv. Lucia Cassella;
C.F._5
conclusioni: come da verbale del 21 gennaio 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La domanda degli attori – rivolta a far dichiarare al Tribunale che “…
l'acquisto dell'immobile di cui in narrativa è stato effettuato integralmente con denaro dei signori e;
2) Parte_1 Parte_4
conseguentemente ritenere e dichiarare che i convenuti e Controparte_1
1
della nuda proprietà per quote indivise del predetto immobile da parte di
e ” – specificamente contestata da Parte_1 Parte_4 parte dei convenuti (“… con il presente atto, i Sigg.ri e ut Pt_1 CP_2 sopra rappresentati e difesi, si costituiscono nell'odierno giudizio, contestando ed opponendosi fermamente alle deduzioni ed alle domande avversarie poiché assolutamente inammissibili, in quanto fondate su una ricostruzione dei fatti assolutamente non veritiera, priva di supporto probatorio, strumentale e finalizzata a rappresentare all'Ill.mo Giudicante una realtà distorta degli eventi di causa …) – va disattesa: per difetto di prova, secondo quanto già ampiamente esposto nel corpo dell'ordinanza istruttoria depositata il 19 febbraio 2024, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta.
In sede di precisazione delle conclusioni gli attori hanno insistito nelle richieste di prova non accolte, argomentando poi, in sede illustrativa, sul fatto che la motivazione dell'ordinanza “… trascura gli ulteriori elementi desumibili dagli ulteriori atti di causa che confermano l'avvenuta donazione indiretta della nuda proprietà nonché la capacità economica di Pt_1
e ed esattamente: 1) dalla attenta disamina della
[...] Parte_4
Comparsa di Costituzione e Risposta di (peraltro difesa Controparte_1
dallo stesso difensore dell'odierno giudizio) e depositata nel giudizio R.G.
126/2020 Trib. CT unitamente al doc. n° 1 ivi allegato (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di ), documenti entrambi Parte_1
prodotti nella odierna causa da questa difesa con la memoria 183 VI comma
c.p.c. II termine sub. nn° 10 e 11, si ricava una inequivocabile confessione da parte della stessa circa la effettiva donazione anche Controparte_1
della nuda proprietà del predetto immobile./ Ed invero per come si era già precisato in seno alla nostra memoria 183 VI comma c.p.c. II termine in tale giudizio promosso da (R.G. 126/2020 Trib. CT - doc. 08) Parte_1
avente ad oggetto proprio la richiesta di restituzione della somma di €
100.000,00 prestata da a mezzo due assegni intestati e Parte_1
incassati dalla figlia , quest'ultima sostiene essersi trattato Controparte_1
di somme versate a titolo di donazione (doc.10) ed ha prodotto a sostegno di tale assunto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del
2 padre risalente al 24.10.2009 (doc. 11) ove lo stesso ebbe a Parte_1 dichiarare che la somma di € 50.000,00 corrisposta a nel 2009 CP_1 venne data 'senza nulla a pretendere'”.
Tale difesa non coglie nel segno.
Che in un altro giudizio, promosso da , odierno attore, contro Parte_1
la figlia , odierna convenuta, alla domanda di restituzione Controparte_1
della somma di Euro 100.000,00 promossa dal padre contro la figlia, la figlia si sia difesa affermando che tale somma le è stata donata dal padre, sì come l'immobile per cui oggi è causa, costituisce una circostanza di fatto prospettata per la prima volta soltanto con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c..
La seconda memoria ex art. 183 cit. serve “per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per
l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”.
Le produzioni documentali richiamate dalla difesa degli attori (all. 10 e 11) consistono rispettivamente nella comparsa di risposta di Controparte_1 nell'altro giudizio e in uno scritto proveniente dallo stesso . Parte_1
Nella prima non è affermato che l'immobile per cui è causa sia stato acquistato con denaro di , ma si limita a prendere posizione in Parte_1 ordine all'oggetto di quel giudizio, vale a dire a somme di denaro asseritamente donate molti anni dopo.
Nella seconda si afferma invero che ha “dato … senza nulla Parte_1
a pretendere … alla figlia nel 1991, la nuda proprietà CP_1 dell'immobile sito in viale Lainò …”. Ma, come detto, si tratta di uno scritto proveniente dallo stesso odierno attore, cui giammai è possibile conferire valore probatorio a favore dello stesso dichiarante.
Certamente la circostanza che, in altro giudizio, abbia Controparte_1
invocato a proprio suffragio probatorio lo scritto del padre, mentre in questo ne nega il fondamento, costituisce un comportamento contraddittorio, tuttavia non sufficiente a fondare la domanda di cui all'atto di citazione (di questo giudizio).
3 Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione dei legami familiari tra le parti e il comportamento contraddittorio da ultimo indicato.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta le domande di cui all'atto di citazione;
compensa integralmente le spese di lite.
Catania, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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