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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4221 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato IO AL e dall'avvocato FELBER
VALENTINA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato MUNARETTO LAURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra , CP_1 Parte_1 ordinando al Comune di Bassano Del GR di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile al n. 75, parte 2, serie A anno 2006.
2) Omologare le condizioni della separazione così come di seguito riportate:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Il marito continuerà ad abitare nella casa coniugale completa di tutto ciò che la arreda e correda, mentre la moglie ha già provveduto a trasferirsi in altra idonea residenza. Si dà atto che la moglie ha già ritirato pagina 1 di 5 dalla casa coniugale gli effetti personali suoi e quelli della figlia.
c) Essendo entrambi i coniugi autosufficienti, ciascuno di essi dichiara di non avere richieste di mantenimento da avanzare nei confronti dell'altro.
d) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità Persona_1
genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia stessa relativa alla salute, al sistema educativo ed all'istruzione, tenendo conto a tale ultimo riguardo delle indicazioni, capacità ed aspirazioni della predetta.
e) La figlia minore vivrà con la madre eccettuati i periodi, di seguito descritti, in cui vivrà Persona_1
col padre.
In particolare, il padre terrà con sé la figlia a fine settimana alterni al mese, dalle ore 18.30 del venerdì, quando andrà a prelevarla presso la residenza della madre, sino alle ore 18.30 di domenica quando la riporterà sempre alla residenza della madre. Nelle settimane in cui non terrà con sé la figlia nel fine settimana, il padre la terrà con sé per due giorni, il mercoledì ed il giovedì, dalle ore 18:30 quando andrà
a prelevarla presso la residenza della madre. La mattina successiva sarà il padre ad accompagnare la figlia a scuola. Nei periodi non scolastici il padre accompagnerà la figlia presso l'abitazione materna.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, la figlia minore resterà prima con l'uno poi con l'altro dei genitori per lo stabilito periodo di giorni precisandosi che uno dei due periodi andrà dall'inizio delle vacanze natalizie sino alla sera del 30 dicembre (alle ore 22:00) e comprenderà così il Natale, mentre l'altro periodo andrà dalla sera del 30 dicembre (ore 22:00) sino alla sera dell'Epifania (e comprenderà così il Capodanno).
I due periodi saranno alternati di anno in anno in modo che ciascun coniuge un anno abbia la figlia a
Natale e l'anno successivo a capodanno e viceversa.
Analogamente avverrà per le vacanze pasquali, in cui la figlia resterà prima con l'uno e poi con l'altro dei genitori per il previsto periodo di giorni, stabilendosi che uno dei due periodi andrà dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla sera di Pasqua (ore 22:00) e che l'altro andrà dalla sera di Pasqua (ore 22:00) sino alla fine delle vacanze pasquali.
I due periodi saranno alternati di anno in anno in modo che ciascun coniuge avrà la figlia a Pasqua e il successivo a Pasquetta e così via.
Per quanto riguarda le vacanze estive ciascun coniuge potrà avere con sé la figlia minore per 15 giorni anche non continuativi.
Il rispettivo periodo dovrà essere concordato entro il mese di marzo di ciascun anno. In caso di mancato accordo negli anni dispari deciderà la madre, nei pari il padre.
f) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di pagina 2 di 5 concorso nel mantenimento della figlia stessa. Da maggio 2025 l'importo dell'assegno mensile aumenterà ad € 400,00.
Detto assegno sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT.
Le parti concordano che l'Assegno Unico verrà direttamente incassato al 100% dalla madre per le eSIenze della figlia.
Ciascuno dei coniugi sosterrà, nella misura del 50%, l'onere delle spese straordinarie mediche (quelle non coperte dal S.S.N.) e di quelle scolastiche, ad eccezione delle spese dentistiche per l'apparecchio con mascherina trasparente il cui costo, preventivato in € 6.000,00 (all. 7: preventivo di spesa apparecchio
Kayla), sarà sostenuto dal padre. Qualsiasi ulteriore spesa odontoiatrica dovesse necessitare la figlia minore sarà ripartita nella misura del 50% tra i genitori.
Le spese culturali, sportive e di svago sanno sostenute al 50% da ciascun coniuge. In ogni caso, per quanto non espressamente stabilito nel presente ricorso, varrà quanto previsto nel protocollo in uso avanti al Tribunale di Vicenza.
g) Le parti danno atto che il SI. rimarrà esclusivo titolare del conto corrente cointestato e unico Per_1
proprietario delle somme o titoli ivi depositate;
egli provvederà, entro gennaio 2025, alla chiusura, a proprie spese, dello stesso e a spostare le somme ivi depositate nel conte corrente personale. In merito ai singoli conti correnti personali, le parti danno atto che ciascuno di essi rimarrà esclusivo titolare del conto corrente a lui intestato e unico proprietario delle somme o titoli ivi depositate.
h) Il SI si accollerà tutti i ratei residui del finanziamento cointestato con la SIa , Per_1 Pt_1 ut supra dettagliato, sino all'estinzione dello stesso.
i) I coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro per qualsiasi titolo. In particolare, la SI.ra dichiara di Pt_1
rinunciare ad eventuali arretrati per il mantenimento della figlia a qualsiasi titolo dovuti dal SI. Per_1
e ciò con esclusivo riguardo a quanto maturato sino alla data di deposito del presente ricorso, Per_1
rimanendo dovuti per il futuro gli assegni di mantenimento che andranno a maturazione dalla data di deposito del presente ricorso. Allo stesso modo il SI. dichiara di rinunciare ad eventuali arretrati Per_1
per il mantenimento della figlia a qualsiasi titolo dovuti dalla SI.ra , e ciò con esclusivo Per_1 Pt_1
riguardo a quanto maturato sino alla data di deposito del presente ricorso, rimanendo dovuti per il futuro i rimborsi per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia stessa, così come specificato nel precedente punto f).
j) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti. pagina 3 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del GR (VI) in data 30/09/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1
disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Bassano del GR (VI) in data 30/09/2006 con atto trascritto al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata pagina 4 di 5 in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del GR (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 13.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4221 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato IO AL e dall'avvocato FELBER
VALENTINA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato MUNARETTO LAURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra , CP_1 Parte_1 ordinando al Comune di Bassano Del GR di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile al n. 75, parte 2, serie A anno 2006.
2) Omologare le condizioni della separazione così come di seguito riportate:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Il marito continuerà ad abitare nella casa coniugale completa di tutto ciò che la arreda e correda, mentre la moglie ha già provveduto a trasferirsi in altra idonea residenza. Si dà atto che la moglie ha già ritirato pagina 1 di 5 dalla casa coniugale gli effetti personali suoi e quelli della figlia.
c) Essendo entrambi i coniugi autosufficienti, ciascuno di essi dichiara di non avere richieste di mantenimento da avanzare nei confronti dell'altro.
d) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità Persona_1
genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia stessa relativa alla salute, al sistema educativo ed all'istruzione, tenendo conto a tale ultimo riguardo delle indicazioni, capacità ed aspirazioni della predetta.
e) La figlia minore vivrà con la madre eccettuati i periodi, di seguito descritti, in cui vivrà Persona_1
col padre.
In particolare, il padre terrà con sé la figlia a fine settimana alterni al mese, dalle ore 18.30 del venerdì, quando andrà a prelevarla presso la residenza della madre, sino alle ore 18.30 di domenica quando la riporterà sempre alla residenza della madre. Nelle settimane in cui non terrà con sé la figlia nel fine settimana, il padre la terrà con sé per due giorni, il mercoledì ed il giovedì, dalle ore 18:30 quando andrà
a prelevarla presso la residenza della madre. La mattina successiva sarà il padre ad accompagnare la figlia a scuola. Nei periodi non scolastici il padre accompagnerà la figlia presso l'abitazione materna.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, la figlia minore resterà prima con l'uno poi con l'altro dei genitori per lo stabilito periodo di giorni precisandosi che uno dei due periodi andrà dall'inizio delle vacanze natalizie sino alla sera del 30 dicembre (alle ore 22:00) e comprenderà così il Natale, mentre l'altro periodo andrà dalla sera del 30 dicembre (ore 22:00) sino alla sera dell'Epifania (e comprenderà così il Capodanno).
I due periodi saranno alternati di anno in anno in modo che ciascun coniuge un anno abbia la figlia a
Natale e l'anno successivo a capodanno e viceversa.
Analogamente avverrà per le vacanze pasquali, in cui la figlia resterà prima con l'uno e poi con l'altro dei genitori per il previsto periodo di giorni, stabilendosi che uno dei due periodi andrà dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla sera di Pasqua (ore 22:00) e che l'altro andrà dalla sera di Pasqua (ore 22:00) sino alla fine delle vacanze pasquali.
I due periodi saranno alternati di anno in anno in modo che ciascun coniuge avrà la figlia a Pasqua e il successivo a Pasquetta e così via.
Per quanto riguarda le vacanze estive ciascun coniuge potrà avere con sé la figlia minore per 15 giorni anche non continuativi.
Il rispettivo periodo dovrà essere concordato entro il mese di marzo di ciascun anno. In caso di mancato accordo negli anni dispari deciderà la madre, nei pari il padre.
f) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di pagina 2 di 5 concorso nel mantenimento della figlia stessa. Da maggio 2025 l'importo dell'assegno mensile aumenterà ad € 400,00.
Detto assegno sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT.
Le parti concordano che l'Assegno Unico verrà direttamente incassato al 100% dalla madre per le eSIenze della figlia.
Ciascuno dei coniugi sosterrà, nella misura del 50%, l'onere delle spese straordinarie mediche (quelle non coperte dal S.S.N.) e di quelle scolastiche, ad eccezione delle spese dentistiche per l'apparecchio con mascherina trasparente il cui costo, preventivato in € 6.000,00 (all. 7: preventivo di spesa apparecchio
Kayla), sarà sostenuto dal padre. Qualsiasi ulteriore spesa odontoiatrica dovesse necessitare la figlia minore sarà ripartita nella misura del 50% tra i genitori.
Le spese culturali, sportive e di svago sanno sostenute al 50% da ciascun coniuge. In ogni caso, per quanto non espressamente stabilito nel presente ricorso, varrà quanto previsto nel protocollo in uso avanti al Tribunale di Vicenza.
g) Le parti danno atto che il SI. rimarrà esclusivo titolare del conto corrente cointestato e unico Per_1
proprietario delle somme o titoli ivi depositate;
egli provvederà, entro gennaio 2025, alla chiusura, a proprie spese, dello stesso e a spostare le somme ivi depositate nel conte corrente personale. In merito ai singoli conti correnti personali, le parti danno atto che ciascuno di essi rimarrà esclusivo titolare del conto corrente a lui intestato e unico proprietario delle somme o titoli ivi depositate.
h) Il SI si accollerà tutti i ratei residui del finanziamento cointestato con la SIa , Per_1 Pt_1 ut supra dettagliato, sino all'estinzione dello stesso.
i) I coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro per qualsiasi titolo. In particolare, la SI.ra dichiara di Pt_1
rinunciare ad eventuali arretrati per il mantenimento della figlia a qualsiasi titolo dovuti dal SI. Per_1
e ciò con esclusivo riguardo a quanto maturato sino alla data di deposito del presente ricorso, Per_1
rimanendo dovuti per il futuro gli assegni di mantenimento che andranno a maturazione dalla data di deposito del presente ricorso. Allo stesso modo il SI. dichiara di rinunciare ad eventuali arretrati Per_1
per il mantenimento della figlia a qualsiasi titolo dovuti dalla SI.ra , e ciò con esclusivo Per_1 Pt_1
riguardo a quanto maturato sino alla data di deposito del presente ricorso, rimanendo dovuti per il futuro i rimborsi per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia stessa, così come specificato nel precedente punto f).
j) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti. pagina 3 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del GR (VI) in data 30/09/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1
disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Bassano del GR (VI) in data 30/09/2006 con atto trascritto al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata pagina 4 di 5 in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del GR (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 13.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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