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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 211 / 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Alba Bellotti, Filippo Chiarla appellante principale/ appellato incidentale contro
Controparte_1
Avv. Silvia Fantozzi, Angela Grasseschi appellato principale / appellante incidentale
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 301/2023 del Tribunale di Lucca quale giudice del lavoro, pubblicata il 26 ottobre 2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 21 gennaio 2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA aveva convenuto avanti al Tribunale di Lucca, affermando che: Parte_1 Controparte_1
- aveva lavorato in modo continuativo alle sue dipendenze per 26 anni, da luglio 1992 alle dimissioni di aprile 2018, come
Comandante della motonave M/Y Bisbi, di proprietà del datore
- aveva condotto l'imbarcazione nei periodi estivi di navigazione e si era occupato della relativa manutenzione nei periodi in cui rimaneva ormeggiata nel porto di Poltu Quatu (SS)
- per ogni necessità connessa a tali compiti, aveva utilizzato la propria autovettura personale, ottenendo da il CP_1 solo rimborso del carburante
- per l'intera durata del rapporto, le retribuzioni erano state pagate in un primo periodo con assegni e poi con bonifici (doc.
9 ric. 1°), ma tali importi mensili erano stati riportati solo in parte nelle busta paga (doc. 8 ric. 1°)
pagina 1 di 15 - gli importi effettivamente percepiti ogni mese (in busta + fuori busta), pagati nel tempo prima con assegni e poi con bonifici, erano stati i seguenti
* £.
2.500.000 da luglio 1992 a settembre 1995
* £.
3.000.000 da ottobre 1995 a dicembre 1998
* £.
3.500.000 da gennaio 1999 a dicembre 2000
* €. 2.066 ,00 da gennaio 2002 a dicembre 2002
* €. 2.582,00 da gennaio 2003 a maggio 2005
* €. 2.700,00 da maggio 2005 a maggio 2007
* €. 2.800,00 da giugno 2007 ad aprile 2018
- tuttavia, aveva sempre versato la contribuzione in favore di sulle sole somme oggetto della busta CP_1 Pt_1 paga, e non anche a quelle ulteriori pagate fuori busta
- con accordo verbale dell'estate 2008, si era impegnato ad aumentare la retribuzione mensile di ulteriori €. CP_1
200 mensili a decorrere da gennaio 2009; ma tale aumento era stato versato per le sole mensilità dell'anno 2009 con il bonifico cumulativo effettuato il 23 aprile 2012 per €. 2.900,00 (somma da suddividere in €.
2.400 per l'aumento delle 12 mensilità 2009 + €. 500 come fondo cassa per le spese correnti)
- a titolo di TFR, nel corso del rapporto erano stati anticipati €. 19.624,06 e quindi alla fine del rapporto ulteriori €.
37.205,84 (per complessivi €. 56.829,90); nuovamente, si trattava di importi calcolati sulla base del sole buste paga, che non consideravano quelle ulteriori versate fuori busta con assegno / bonifico
Ciò premesso, affermava di essere ancora creditore di dei diversi importi a vario tiolo. Pt_1 CP_1
A) Indennità sostitutiva per ferie non godute
Il relativo capo di domanda non va qui esaminato perché sarà poi respinto dal Tribunale, e non riproposto nell'appello principale del lavoratore.
B) Danno Pensionistico
Dopo il pensionamento, da aprile 2018 l aveva liquidato a una pensione di €. 1.638,03 mensili. CP_2 Pt_1
Tale prestazione derivava dai versamenti contributivi effettuati sulla base delle sole buste paga.
Era quindi inferiore a quella che sarebbe spettata se invece i contributi fossero stati versati per l'intera durata del rapporto sulle somme effettivamente percepite a titolo di retribuzione, ovvero anche sui fuori busta.
Atteso il tempo ormai trascorso, la contribuzione non versata si era prescritta per il periodo luglio 1992 / dicembre 2013.
Invece, per il periodo successivo ancora non prescritto gennaio 2014 / aprile 2018, il ricorrente aveva chiesto all di CP_2 riliquidare la propria pensione in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, ottenendo il relativo ricalcolo a decorrere dal gennaio 2014 (doc. 16 ric. 1°).
Invece per la contribuzione maturata fino a dicembre 2013 il principio di automaticità non poteva operare perché prescritta.
La relazione del consulente del lavoro di aveva quantificato in €. 327.296,43 le differenze di contribuzione non Pt_1 versate per l'intera durata del rapporto dal 1992 al 2018 (vedi relazione del febbraio 2019, poi integrata con ulteriore relazione correttiva del febbraio 2020, docc. 14 e 14 bis ric. 1°).
pagina 2 di 15 A titolo di danno pensionistico, rivendicava Pt_1
* in tesi, il risarcimento del danno in forma generica per €. 327.296,43.
* in ipotesi, il risarcimento in forma specifica, con costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 L. 1338/1962.
C) CP_3
Per tutti gli spostamenti necessari per svolgere le proprie mansioni, aveva sempre utilizzato la vettura propria e Pt_1 che gli aveva rimborsato il solo costo del carburante ma nulla a titolo di rimborso chilometrico, ed in modo CP_1 approssimativo si poteva stimare che ogni anno il lavoratore avesse percorso circa 4754 km. Quindi, per l'intero periodo lavorato si sarebbe trattato di 114.104 chilometri motivo per cui, secondo le tabelle Aci dell'anno 2020, a fronte della cilindrata delle autovetture utilizzate dal ricorrente, era dovuto una rimborso chilometrico di €. 0,4607.
In conclusione, a titolo di rimborso chilometrico per l'intera durata del rapporto rivendicava €. 52.567,71 Pt_1
D) Aumento retributivo rivendicava il credito corrispondente per il periodo da gennaio 2010 alle dimissioni dell'aprile 2018 che gli Pt_1 spettava per l'accordo verbale concluso nell'estate 2008 (relativo all'aumento di €. 200 mensili a decorrere da gennaio
2009), che aveva attuato in ritardo ed in relazione al solo anno 2009. CP_1
E) Differenze sul TFR
Ai sensi dell'art. 2120 comma 1 cc, considerate tutte somme effettivamente percepite con assegno / bonifico (in busta + fuori busta), a titolo di TFR avrebbe avuto diritto ad €. 135.090,00. Pt_1
Invece egli aveva ricevuto i seguenti importi calcolati sulle sole retribuzioni in busta paga:
- €. 19.624,06 nel corso del rapporto (doc. 14 bis ric. 1°)
- €. 37.205,84 a fine rapporto (doc. 10 ric. 1°)
- in totale, €. 56.829,90.
Quindi, in ricorso era rivendicata la differenza ancora dovuta pari a €. 135.090,00 – €. 56.829,90 = €. 78.260,00.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Lucca aveva accolto solo in parte la domanda in tema di differenze sul TFR, respingendola per il resto.
A) Indennità per ferie non godute
Questo capo di domanda era respinto, e tale decisione non era qui impugnata dal lavoratore soccombente.
B) Danno pensionistico
Secondo il Tribunale, questo capo di domanda non poteva comunque essere accolto, senza necessità di valutare se ed in quale misura la retribuzione fosse stata pagata anche con i pretesi importi fuori busta, peraltro contestati dal datore, poiché:
- era smentito che nel corso del rapporto il lavoratore non avesse ricevuto le buste paga, essendo piuttosto il risultato il contrario anche per avere lo stesso ricorrente prodotto numerose buste paga senza spiegare come le avrebbe altrimenti ottenute
- ogni anno egli aveva presentato la dichiarazione dei propri redditi, riportando le stesse somme ricevute in busta paga
- premesso che lo stesso dipendente sosteneva di avere concordato con il datore che una parte della retribuzione fosse pagina 3 di 15 pagata fuori busta, egli era perciò consapevole che i contributi non gli sarebbero stati versati su tutta la retribuzione ricevuta, ma solo su quella inserita in busta
- di conseguenza, rispetto all'intera retribuzione ricevuta (in busta + fuori busta) sarebbe stato suo onere sia verificare il versamento integrale dei contributi a carico del datore, sia versare quelli a suo carico
- l'accoglimento del presente capo di domanda era precluso dalla fondatezza dell'eccezione ex art. 1227 comma 2 cc, svolta dal datore sul presupposto che, durante l'intero rapporto, il dipendente non aveva verificato la pienezza dei versamenti contributivi dovuti in suo favore, né aveva esercitato le facoltà dell'art. 13 L. 1338/1962 in tema di costituzione della rendita vitalizia per i contributi prescritti (periodo luglio 1992 /dicembre 2013).
C) Rimborso Auto
Secondo il Tribunale, questo capo di domanda era infondato poiché si basava sulla mera indicazione del dato riferito al presumibile numero dei chilometri percorsi ogni anno, moltiplicati per gli anni di durata del rapporto, senza nulla precisare sul preteso percorso annuo che il dipendente avrebbe svolto ogni anno per motivi di lavoro in favore del datore.
D) Aumento retributivo
Secondo il Tribunale, questo capo di domanda era infondato poiché la prova orale non aveva dimostrato il preteso accordo che le parti avrebbero concluso in una conversazione per telefono ed a distanza, mentre nemmeno il documentato versamento di €.
2.900 che sarebbe avvenuto in unica soluzione e con grande ritardo nel 2012 poteva essere interpretato come conferma documentale del preteso accordo concluso nel 2008 a decorrere dal 2009.
E) Differenze sul TFR
Secondo il Tribunale, per questo capo di domanda rendeva necessario affrontare la divergenza fra le somme pagate in busta paga e i maggiori importi pagati con assegno prima e bonifico dopo.
In concreto, la verifica del titolo di tali pagamenti era ardua, nella alternativa fra ritenere a titolo retributivo tutto ciò che era stato pagato con assegno / bonifico, ovvero sia le somme in busta che quelle ulteriori (come sostenuto da , CP_4 oppure ritenere retributive le sole somme in busta e rimborso spese quelle ulteriori (come sostenuto da . CP_1
La difficoltà derivava dal fatto che lo stesso lavoratore aveva riferito essere molte le voci di spesa che egli abitualmente anticipava per conto del datore, il quale poi gliele rimborsava, ovvero:
- costi della manutenzione, ordinaria e non, dell'imbarcazione
- acquisto del carburante per l'imbarcazione;
- costo della polizza assicurativa per la hostess di servizio, assunta per la stagione estiva per le necessità di e CP_1 dei suoi ospiti;
- acquisto di cibo consumato da e famiglia;
CP_1
- costo del biglietto per gli spostamenti con il traghetto per la persona ed il veicolo di necessari per raggiungere Pt_1 il luogo in cui l'imbarcazione era attraccata.
In proposito, aveva sostenuto che tali importi erano tutti anticipati a con un fondo cassa incluso nei CP_1 Pt_1 medesimi pagamenti effettuati con assegno / bonifico, poi soggetti a conguaglio, per lo più effettuato in contanti nei mesi estivi nei quali entrambe le parti soggiornavano a lungo sulla stessa imbarcazione.
Solo nel 2018, negli ultimi mesi del rapporto, l'Agenzia Marittima che ne gestiva i profili amministrativi aveva messo a pagina 4 di 15 disposizione di una carta di credito per il versamento del fondo cassa. Invece, la teste aveva riferito che Pt_1 Tes_1 tale carta di credito sarebbe stata utilizzata da già dal 2009 circa, mentre in precedenza per le spese anticipate Pt_1 dal dipendente e poi rimborsate dal datore sarebbe stato utilizzato il diverso sistema del fondo cassa. Il teste , Tes_2 titolare della stessa Agenzia Marittima, aveva riferito che negli ultimi tre o quattro mesi (anno 2018) il ricorrente rivolgeva alla stessa agenzia le richieste di rimborso spese, che otteneva su autorizzazione di CP_1
Ciò premesso, il Tribunale aveva concluso che i pagamenti eseguiti nel corso del rapporto con assegno / bonifico si dovevano ritenere tutti a titolo retributivo, perché gli accrediti mensili erano costanti mentre mancava ogni documentazione del preteso conguaglio.
Ciò premesso, il calcolo delle relative differenze di TFR derivava dai seguenti passaggi:
- aveva rivendicato €. 78.260,10 come da conteggio docc. 14 e 14 bis ric. 1° Pt_1
- aveva affermato che da tali importi dovevano ancora essere detratti gli acconti sul TFR richiesti e percepiti CP_1 nell'anno 2001
- operata a tale detrazione, residuava la differenza di €. 23.244.14 (importo oggetto del provvedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo che indicava invece €. 22.244,14), risultante dal conteggio prodotto dallo stesso datore (All. B doc. 8 memoria di costituzione).
Si trattava quindi dell'unica somma accolta con la sentenza, con condanna al relativo pagamento oltre accessori.
Infine, per la reciproca soccombenza, le spese di lite di primo grado erano compensate per intero fra le parti.
aveva appellato la sentenza con 4 motivi, chiedendo l'accoglimento integrale della propria Parte_1 domanda, anche per la parte respinta in primo grado.
B) Danno pensionistico
L'appellante censurava la decisione per avere male interpretato l'art. 1227 cc e quindi escluso in toto il danno pensionistico avendo posto a suo carico una asserita responsabilità colposa, ritenuta per di più esclusiva causa dello stesso mancato versamento della contribuzione.
In diritto, la decisione aveva violato la regola generale dell'art. 2115 cc, secondo la quale il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore, ed è nullo ogni accordo diretto ad eludere gli obblighi relativi. Il datore inadempiente degli obblighi legali è, quindi, responsabile esclusivo del danno pensionistico del lavoratore, né a quest'ultimo si può imputare la mancata attivazione per sollecitare una rettifica della sua posizione.
Era errata anche la ulteriore motivazione con la quale il Tribunale aveva ritenuto che ai sensi dell'art 13 L. 1338/1962 il lavoratore era obbligato ad attivarsi tempestivamente per ovviare al danno pensionistico, che invece era dovuto al solo inadempimento datoriale. Invece tale norma, piuttosto che un obbligo, attribuiva al lavoratore una facoltà.
In fatto, è vero che l'accordo fra le parti prevedeva il pagamento di parte della retribuzione fuori busta, ma non si trattava di rimborsi bensì sempre di retribuzione.
Poiché anche i fuori busta venivano pagati con lo stesso assegno / bonifico nel quale erano inclusi gli importi della busta, ovvero sempre in modo tracciabile, il lavoratore era stato indotto a credere che il datore versasse la contribuzione sull'intera retribuzione, in busta e fuori busta, in quanto il complessivo importo era comunque pagato in modo unitario e pagina 5 di 15 trasparente. Al contrario, solo nel diverso caso di importi fuori busta pagati in contanti il lavoratore avrebbe potuto presumere che la relativa contribuzione non gli fosse versata da parte del datore.
Del resto, se anche il lavoratore avesse verificato che la contribuzione veniva versata solo in parte, nel corso del rapporto nessuna iniziativa, giudiziaria o amministrativa, poteva essere ritenuta doverosa da parte sua, considerato il metus di perdere il posto di lavoro.
La stessa sentenza appellata in tema di differenze sul TFR (punto E, pag. 10) aveva ritenuto che anche i pagamenti effettuati fuori busta fossero a titolo retributivo, e non di rimborso.
Non era vero, infatti, che i fuori busta si riferissero esclusivamente ai rimborsi, sia perché alcune voci di spesa erano sostenute direttamente dal datore, sia perché (come confermato dalla teste ) fin dai primi anni del rapporto Tes_1 aveva a disposizione una carta di credito per addebitare le spese direttamente al datore, e quindi non aveva Pt_1 bisogno che questi gli versasse, con altra modalità, acconti da conguagliare.
Infine - anche volendo ritenere che lo stesso appellante avesse ammesso di ricevere mensilmente un acconto sulle spese per £. 500.000 / €. 258,23 - in tutti i casi tale cifra non esauriva lo scarto fra le somme inserite in busta paga e quelle ulteriori pagate fuori busta. Quindi, anche volendo detrarre tale importo, la domanda relativa al danno pensionistico sarebbe stata comunque da accogliere, anche se in misura ridotta.
In conclusione, essendo pacifico che ogni mese era stata pagata al dipendente una somma superiore a quella in busta paga, era onere del datore dimostrare che tale differenza rappresentasse per intero un rimborso spese, come tale esente da contribuzione. Ma siccome tale onere non era stato assolto, la differenza doveva essere posta a base del presente capo di domanda relativo al danno pensionistico.
C) Rimborso auto
Secondo il Tribunale avrebbe errato nel respingere questo capo di domanda. Pt_1
L'istruttoria (testi , , interrogatorio libero datore Tes_1 Testimone_3 Testimone_4 CP_1 aveva dimostrato che per l'intera durata del rapporto il lavoratore aveva utilizzato la propria autovettura per tutti gli spostamenti imposti dalle mansioni ed aveva ottenuto il rimborso del solo costo del carburante, ma nulla a titolo di rimborso chilometrico per l'usura del veicolo. In base ad un calcolo approssimativo ogni anno l'appellante aveva quindi percorso circa 4754 km che per l'intera durata del rapporto risultavano pari a 114.104 km. La somma qui rivendicata si ricava dalle tabelle ACI in relazione alla tipologia di autovettura utilizzata da ultimo, la cui cilindrata era simile a quelle utilizzate in precedenza. per chilometro risultava quindi dovuto un rimborso di €. 0,4607 che moltiplicato per i complessivi chilometri percorsi portava ad €. 52.567,71.
La motivazione del rigetto faceva riferimento al fatto che l'appellante non aveva precisato come sarebbe stato calcolato il percorso annuo, che invece risultava dal doc. 17 ric. 1° (Tabelle ACI).
In tutti i casi, il Tribunale avrebbe potuto risolvere il problema esercitando il potere di liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc.
D) Aumento mensile
Secondo il Tribunale avrebbe errato nel respingere questo capo di domanda perché la prova orale aveva fornito Pt_1 dimostrazione piena della conclusione dell'accordo verbale raggiunto fra le parti nel corso di una telefonata svolta pagina 6 di 15 nell'estate 2008. La circostanza era stata confermata dalla teste compagna convivente dell'appellante, la Testimone_5 quale all'epoca aveva assistito ad una conversazione in vivavoce nel corso della quale e avevano Pt_1 CP_1 concordato un aumento di €. 200 mensili, da versare annualmente in un'unica soluzione. Tuttavia, in seguito tale accordo era stato eseguito tardi e parzialmente con il bonifico effettuato il 23 aprile 2012, riferito a complessivi €.
2.900 suddivisi fra:
- aumento mensile per l'intero anno 2009 (€. 200,00 x 12 = €. 2.400,00)
- fondo cassa di €. 500.
L'appellante censurava infine la affermazione del Tribunale che aveva respinto questo capo di domanda sul presupposto che non fosse per definizione attendibile la testimonianza resa dalla compagna convivente del lavoratore, richiamando giurisprudenza secondo la quale le valutazioni di attendibilità dei testimoni vanno svolte in concreto e non possono esaurirsi in considerazioni astratte relative al loro status in relazione alle parti.
E) Differenze di TFR
Secondo Lucchesi, il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere questo capo di domanda solo in misura ridotta, mentre correttamente avrebbe dovuto riconoscere l'intera misura rivendicata a tale titolo.
Nell'an era corretta la sentenza che aveva ritenuto i pagamenti fuori busta effettuati nell'intero corso del rapporto avvenuti tutti a titolo retributivo, riconoscendo pertanto il diritto al relativo ricalcolo del trattamento finale.
Ma la decisione era errata nel quantum poiché aveva recepito il conteggio datoriale (All. B doc. 8 res. 1°) sull'assunto, errato, che il conteggio del lavoratore non avesse detratto gli anticipi pacificamente ricevuti allo stesso titolo nel corso del rapporto.
Al contrario, il Tribunale non si era accorto che tali anticipi erano già detratti nei propri conteggi di parte posti a base della domanda originaria, da accogliere pertanto per intero (docc. 14 e 14 bis ric. 1°).
Alla luce di tali conteggi, l'appellante ribadiva che:
# a fronte di tutte le somme percepite (in busta + fuori busta) nel corso del rapporto, in toto egli aveva diritto a €. 135.090
a titolo di TFR
# nel corso del rapporto ed alla sua conclusione, come acconto sul TFR, aveva già ricevuto complessivi €. 56.829
# la relativa differenza era di €. 135.090 – €. 56.829 = €. 78.260,10
# detratta la somma di €. 23.244.14 già riconosciuta in sentenza (dispositivo + successiva correzione di errore materiale), si giungeva quindi alla differenza finale di €. 55.015,96 qui rivendicata.
si era costituito, chiedendo il rigetto dell'appello principale. Controparte_1
In particolare, per quanto riguarda il capo di domanda B) sul danno pensionistico, in parte coincidente con il capo E) sulle differenze di TFR, aveva replicato che:
- era fondata l'eccezione di concorso di colpa del lavoratore ex art. 1227 cc, nei termini in cui tale norma poteva operare come stabilito dalle Sezioni Unite n. 20827/2013, secondo le quali una volta che i contributi non versati sono prescritti, e quindi non opera il principio di automatismo delle prestazioni, si verifica il danno a carico del lavoratore con conseguente riduzione della pensione;
da quando il danno sulla pensione si verifica, il lavoratore può chiedere il risarcimento ex art.
pagina 7 di 15 2116 cc, e lo deve fare nel termine di prescrizione decennale che decorre dal momento in cui raggiunge l'età pensionabile e può chiedere la prestazione;
una volta prescritti i contributi, il lavoratore può agire secondo l'art. 13 L. 1338/62 sostituendosi al datore inadempiente per chiedere di costituire la rendita vitalizia a spese dello stesso datore;
se il lavoratore non esercita queste facoltà tiene una condotta colposa, che concorre ad aggravare il danno pensionistico derivante dall'omessa contribuzione, oppure manca della ordinaria diligenza idonea a ridurre il danno (art. 1227 commi 1
e 2 cc); questa condotta colposa può diminuire il risarcimento fino ad escluderlo, secondo la gravità della colpa e la entità delle conseguenze
- gli assegni / bonifici ricevuti negli anni da avevano sempre incluso un fondo cassa in aggiunta alla Pt_1 retribuzione, che era solo quella oggetto delle buste paga, come confermato dal fatto che solo tali importi erano stati inseriti nelle dichiarazioni annuali dei redditi del lavoratore;
nella nautica da diporto è usuale che ogni armatore doti il comandante di un fondo cassa sia per la manutenzione e la cura dell'imbarcazione sia per l'acquisto della cambusa;
in proposito, le testi e BE non avevano riferito nulla di decisivo, mentre il teste titolare agenzia Tes_1 Tes_2 marittima aveva dichiarato che era stato soltanto negli ultimi mesi del rapporto (quando la fiducia reciproca era ormai venuta meno) che le parti gli avevano chiesto di mediare il pagamento dei rimborsi, mentre negli oltre 20 anni di durata precedente dello stesso rapporto le spese sotto forma di anticipo, rimborso e/o conguaglio erano gestite nei rapporti diretti fra le stesse parti
- numerosi documenti prodotti, fra cui i bonifici citati a pagg. 24 della memoria, dimostravano con evidenza che le somme bonificate a volte includevano in modo promiscuo retribuzione e rimborsi, ed a volte addirittura si riferivano a soli rimborsi
- sempre dalla testimonianza se ricavava che anche negli ultimi mesi del rapporto, il dipendente aveva usufruì Tes_2 dietro contemporaneamente sia della carta di credito già ottenuta negli anni dal datore, sia di un fondo cassa per ulteriori spese da anticipare e poi conguagliare, a dimostrazione di come i due metodi di pagamento potessero coesistere, e non si escludessero a vicenda
- in via subordinata all'accoglimento della domanda, era eccepita la prescrizione del diritto al risarcimento forma di rendita ex art. 13 cit.
- in via ancora subordinata, era eccepita la inesistenza del preteso danno pensionistico in relazione alla contribuzione del periodo 2013 / 2018, poiché anche il lavoratore aveva riferito di avere ottenuto la riliquidazione della pensione sulla base di richiesta rivolta all relativa agli stessi contributi in quanto non prescritti CP_2
- in via ancora ulteriormente subordinata, era contestato il preteso quantum del risarcimento pensionistico rivendicato in
€. 327.296,43 somma ottenuta applicando la percentuale dei contributi sia alla quota a carico del lavoratore sia a CP_2 quella a carico del datore sulla retribuzione netta alla quale erano aggiunti i contributi a carico del dipendente CP_2 nonché ritenute fiscali;
premesso che il datore è un armatore persona fisica, e quindi non è sostituto d'imposta, le ritenute fiscali non potevano essere aggiunte, il criterio più corretto per calcolare i contributi evasi sarebbe stato quello di applicare il contributo sulle somme eccedenti le buste paga (criterio che in concreto l aveva utilizzato per calcolare i CP_2 contributi del periodo non prescritto 2013/2018 accogliendo la richiesta di ricalcolo della pensione da parte del lavoratore); in conclusione, sulla base di tale criterio il risarcimento pari ad eventuali contributi dovuti e non pagati pagina 8 di 15 sarebbe di €. 98.889,71.
Con la stessa memoria, aveva resistito anche ai capi di domanda C) sul rimborso chilometrico, e D) CP_1 sull'aumento di €. 200 al mese.
E) Differenze TFR
Infine, a sua volta aveva appellato in via incidentale la sentenza. CP_1
In proposito, aveva ribadito gli argomenti (già svolti per contrastare il danno pensionistico sub B) che negavano la natura retributiva delle somme pagate fuori busta, motivo per cui sarebbe infondato nell'an il preteso ricalcolo del TFR, accolto invece in parte in sentenza per gli anni 2017 e 2018.
In fatto, il Tribunale avrebbe errato ritenendo che le somme versate con bonifico (in busta + fuori busta) negli stessi anni
2017 e 2018 fossero tutte interamente retributive, motivo per cui fosse dovuta la differenza sul trattamento finale calcolata sullo scarto fra la minor somma inserita in busta paga e la maggiore somma oggetto del bonifico.
Per contro, secondo l'appellante incidentale anche negli anni 2017 e 2018 gli accordi fra le parti erano sempre i medesimi che avevano riguardato il precedente svolgimento del rapporto di lavoro (come già illustrati resistendo al capo di domanda relativo al danno pensionistico sub B), nel senso che i pagamenti effettuati tutti i mesi avevano natura retributiva per la sola parte inserita in busta paga mentre tutto il resto era a titolo di rimborso, sotto forma di fondo spese anticipato o di restituzione di spese effettive.
Eccezione di compensazione
In via subordinata agli argomenti con i quali aveva sostenuto che le somme pagate fuori busta non erano retribuzione ma fondo cassa, per il caso in cui tali argomenti fossero stati superati ritenendo che tutte le somme pagate erano retribuzione, aveva chiesto che gli ingenti importi così percepiti nel corso dell'intero rapporto fossero ritenute idonei a CP_1 compensare le pretese differenze di retribuzione.
Quantum delle differenze sul TFR
Qualora fossero stati respinti sia l'appello incidentale sub E), sia l'eccezione di compensazione sub F), aveva CP_1 contestato comunque la misura delle differenze di TFR rivendicate da nel motivo di appello principale sub E), Pt_1 ritenendo in via subordinata da confermare il conteggio del Tribunale (differenze sul TFR per €. 23.244,14 come da correzione di errore materiale successiva alla sentenza).
§§§
In estrema sintesi, la complessiva vicenda qui devoluta riguarda la residua regolazione economica del lungo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da luglio 1992 ad aprile 2018, nel corso del quale era stato comandante Pt_1 dell'imbarcazione M/Y Bisbi alle dipendenze dell'armatore CP_1
Dopo le dimissioni ed il pensionamento di aprile 2018, il lavoratore aveva convenuto il datore rivendicando ingenti somme a vario titolo, a tal fine affermando che:
* egli non aveva mai ottenuto il rimborso chilometrico per l'usura del proprio veicolo personale, pur utilizzato per lo svolgimento delle mansioni durante l'intera durata del rapporto 1992/2018, somma di cui aveva chiesto la condanna al pagamento (capo C della domanda)
* dall'anno 2009 le parti avevano concordato un aumento sulla retribuzione mensile per €. 200,00 che tuttavia era stato pagina 9 di 15 pagato solo per il 2009, mentre dal 2010 al 2018 tale accordo era rimasto inadempiuto e quindi il credito corrispondente doveva essere oggetto di condanna al pagamento (capo D della domanda)
* nel corso dell'intero rapporto le somme che egli aveva ottenuto, prima con assegno e poi con bonifico, erano sempre state superiori a quelle oggetto della busta paga;
tuttavia, sulle sole buste paga erano stati emessi i CUD e versati i contributi obbligatori dovuti agli istituti previdenziali;
quindi, la differenza retributiva, pagata ma non menzionata in busta paga, si era tradotta in un danno pensionistico (capo B della domanda, relativo alle conseguenze del mancato versamento dei contributi relativi al fuori busta) nonché in un credito alle differenze ancora dovute a titolo di TFR (capo D della domanda, relativo ai riflessi sul TFR delle somme fuori busta).
I capi di domanda sub B), C) e D) erano stati respinti in toto in sentenza, ed il lavoratore li aveva fatti oggetto del proprio appello principale.
Invece, il capo E) era stato accolto in parte.
Per la parte accolta il datore lo aveva fatto oggetto del proprio appello incidentale, in subordine al quale aveva svolto ulteriori richieste ed eccezioni, come da punti F) e G). Invece, il lavoratore lo aveva fatto oggetto del proprio appello principale per la parte non accolta.
Secondo il Collegio, devono essere respinti entrambi gli appelli, quello principale di e quello incidentale di Pt_1
CP_1
Prima di tutto, le voci C) e D) della domanda sono crediti di per sé infondati, ed in proposito devono essere confermati gli argomenti già sviluppati in sentenza a proposito del fatto che il lavoratore non aveva assolto i rispettivi oneri di allegazione e prova.
Voce C) Rimborso chilometrico
In proposito, il lavoratore era partito dall'affermazione che, per l'intera durata del rapporto, per ogni necessità connessa alle proprie mansioni, se non era in navigazione sull'imbarcazione del datore, per gli spostamenti a terra egli utilizzava la propria autovettura personale.
Il datore avrebbe sempre rimborsato il costo del carburante da lui sostenuto, mentre con la presente domanda il lavoratore aveva rivendicato un ulteriore rimborso chilometrico, per compensare la corrispondente usura del veicolo.
Come già ritenuto dal Tribunale, la domanda non argomentava né dimostrava quali e quanti spostamenti sarebbero stati necessari nei decenni di durata del rapporto, in connessione al ruolo professionale del dipendente, bensì si limitava ad assumere un calcolo approssimativo dei chilometri che si dicevano così percorsi all'anno (n. 4.754) dai quali derivava un calcolo aritmetico che per moltiplicazione otteneva quelli percorsi nell'intera durata del rapporto (n. 114.104).
E quindi ottenuto il calcolo della somma qui rivendicata a tale titolo era ottenuto sulla base del rimborso chilometrico unitario stabilito nelle tabelle Aci, per un'autovettura di cilindrata analoga a quelle possedute nel medesimo arco di tempo.
Per replicare agli argomenti di rigetto del Tribunale, l'appello aveva infine invocato il potere di liquidazione equitativa del risarcimento del danno da parte del giudice.
Secondo il Collegio, tuttavia, non è possibile superare le carenze originarie della domanda che riguardavano, non tanto la prova del danno e della sua misura (inteso come usura del veicolo e relativa quantificazione), bensì la stessa circostanza che il veicolo privato del lavoratore fosse sempre stato a disposizione per le necessità del rapporto di lavoro, e di pagina 10 di 15 conseguenza fosse stato costantemente utilizzato, così percorrendo migliaia di chilometri all'anno, ai quali era commisurato il credito qui rivendicato.
Si tratta di circostanze di fatto che avrebbero richiesto una puntuale ricostruzione negli atti introduttivi, e la relativa formulazione di istanze istruttorie, invece mancanti.
Per tali motivi in concreto nemmeno può ipotizzarsi una liquidazione equitativa che supplisca tali carenze.
Voce D) Aumento retributivo di €. 200
In proposito, il lavoratore aveva affermato che, in aggiunta alle somme ottenute in pagamento, prima con assegni e poi con bonifici, da ritenere tutte per intero retribuzione anche per la parte fuori busta, egli era creditore di ulteriori somme a titolo retributivo.
Ciò perché, nel corso di una conversazione telefonica con il datore nell'estate 2008, avrebbe concordato di aumentare la retribuzione mensile di €. 200 a decorrere da gennaio 2009.
Tuttavia, tale somma gli sarebbe stata corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 2012, in relazione alle sole mensilità dell'anno 2009, ed egli sarebbe così rimasto creditore dell'importo maturato e non corrisposto per tutta la residua durata del rapporto, da gennaio 2010 ad aprile 2018.
Come già argomentato dal Tribunale, in concreto era mancata la dimostrazione di tale preteso accordo, a tal fine non essendo sufficienti le conferme che il lavoratore pretendeva di ricavare dalla testimonianza della propria compagna convivente (la quale avrebbe assistito alla conversazione telefonica svolta in vivavoce con il datore), Testimone_5 nonché dalla testimonianza della collega (la quale aveva ancora più genericamente riferito di avere sentito una Tes_1 conversazione in merito ad un aumento, senza averne colto la conclusione).
L'appellante invocava giustamente il principio secondo il quale l'attendibilità dei testimoni non può essere risolta sulla base di considerazioni astratte riferite al loro rapporto con le parti, bensì va verificata rispetto alle circostanze del caso concreto. Ma anche sulla base di tale premessa, secondo il Collegio, le due testimonianze non sono comunque sufficienti.
A tutto concedere, infatti, le circostanze riferite dalla convivente e dalla collega davano conto di una conversazione, o meglio più conversazioni che si sarebbero svolte fra le parti su tale argomento, ma senza fornire tuttavia alcuna certezza sul fatto che tale accordo sarebbe effettivamente stato raggiunto.
Del resto, nemmeno può pretendersi di ricavare la conferma di un accordo definito a voce, che sarebbe stato raggiunto nel corso di una telefonata dell'estate 2008, dal fatto che a distanza di quasi 4 anni nell'aprile 2012 un bonifico di €. 2900 ricevuto dal lavoratore dovesse imputarsi per €. 2400 al pagamento di tale aumento mensile riferito alle sole 12 mensilità del 2009, e per il resto ad un fondo Cassa di €. 500.
In conclusione, le scarne conferme testimoniali e documentali non consentirebbero comunque di ritenere provato l'obbligo datoriale di maggiorare la retribuzione con l'aumento qui preteso.
Il discorso è più complesso quanto alle voci B) ed E).
Nel merito, le due voci sono accomunate dalla questione relativa alla qualificazione giuridica come retribuzione fuori busta (versione Lucchesi) o come rimborso spese (versione Compostella) della differenza fra gli importi mensili in busta paga e quelli superiori pagati con assegno / bonifico. In proposito, il Collegio concorda con il
Tribunale che aveva qualificato gli importi fuori busta come retribuzione.
pagina 11 di 15 Il lavoratore aveva affermato la natura retributiva di tutte le somme ricevute in pagamento nel corso del rapporto, prima con assegno e poi con bonifico, anche per la parte che eccedeva la minor somma riportata in busta paga, uniche in relazioni alle quali erano stati versati i contributi obbligatori ed era stato pagato il TFR.
E' vero che, in concreto, plurime circostanze di fatto, ben evidenziate nelle difese di indicavano come i CP_1 versamenti mensili con assegno / bonifico potessero includere anticipi a titolo di fondo spese, che si aggiungevano alla retribuzione oggetto delle buste paga.
Come è vero che era plausibile che tale fondo spese esistesse negli accordi fra le parti, e fosse anticipato da parte del datore in favore del lavoratore (in aggiunta o in alternativa alla carta prepagata), proprio considerando la peculiarità del rapporto in esame. Infatti, era il comandante della motonave di come tale responsabile non solo Pt_1 CP_1 della sua conduzione e della sua manutenzione nell'arco dell'intero anno anche nei momenti in cui l'imbarcazione rimaneva attraccata in porto, ma anche dell'accudimento dell'armatore, della sua famiglia e degli ospiti nei periodi in cui invece l'imbarcazione era utilizzata a fini di svago.
Ciò premesso, tuttavia, poiché è pacifico che per l'intera durata del rapporto con assegno / bonifico fossero sempre state versate somme di importi tendenzialmente fissi e superiori alle buste paga, era onere del datore dimostrare puntualmente che ciascun mese tale differenza si riferisse ad uno specifico titolo di rimborso.
Ma sul punto gli argomenti delle difese di si erano riferiti alla natura di rimborso di singoli importi di singole CP_1 mensilità, ma non erano stati in grado di documentare l'effettivo carattere di rimborso di tutti i medesimi pagamenti. Più in generale, del resto, l'intera versione difensiva del datore si scontrava con il fatto che, nonostante i decenni di durata del rapporto, nulla di specifico era dedotto e provato sui tempi ed i modi dei pretesi conguagli che, invece, avrebbero dovuto riguardare periodicamente il confronto fra l'anticipo del fondo spese e le effettive spese sostenute dal lavoratore.
In diritto, va poi considerato il principio di onnicomprensività della retribuzione base di calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 cc (fra le tante, Cass. n. 38172/2022), secondo il quale ogni somma che il datore versi al lavoratore in costanza del rapporto ed in connessione al medesimo (come nel caso in esame, i versamenti fuori busta di cui non è dimostrata l'effettiva natura di rimborso spese) compone necessariamente la base di calcolo del trattamento finale del rapporto.
Voce E) Differenze TFR
Appurato che quindi il lavoratore aveva diritto a ricalcolare l'intero TFR spettante anche sulla base dei fuori busta, mentre gli accantonamenti e gli anticipi ricevuti nel corso del rapporto si riferivano esclusivamente alle somme pagate in busta, la questione devoluta in appello riguarda il quantum di tali differenze.
In proposito, il Tribunale aveva recepito il conteggio di parte proposto dal datore (All. B doc. 8 res. 1°) che individuava le differenze in €. 23.244,14 dopo avere detratto le somme percepite a titolo di anticipi ed acconti nel corso ed alla fine del rapporto, somma per la quale era pronunciata la condanna oggetto della sentenza.
Tale capo era impugnato in via incidentale da che negava l'an dello stesso diritto alle differenze di CP_1 retribuzione sempre sul presupposto che i fuori busta fossero invece tutti rimborsi spese.
Secondo il Collegio, si tratta di appello da respingere per quanto appena detto sulla natura retributiva degli stessi fuori busta.
Lo stesso capo era impugnato in via principale da secondo il quale il Tribunale aveva erroneamente detratto le Pt_1
pagina 12 di 15 somme già percepite a titolo di anticipi ed acconti nel corso del rapporto, che invece erano già state considerate nel conteggio di parte proposto dal lavoratore (docc. 14 e 14 bis ric. 1°) all'esito del quale il residuo dovuto era di €.
78.260,10.
Secondo il Collegio, anche questo appello è da respingere poiché - come già ritenuto dal Tribunale - i conteggi a base della domanda del lavoratore non erano affatto in grado di dimostrare che la somma rivendicata fosse ottenuta all'esito della detrazione di quanto pacificamente già percepito dal lavoratore a titolo di TFR.
In tal senso, infatti, non era chiaro in che modo la relazione integrativa del febbraio 2020 (doc. 14 bis ric. 1°) si coordinasse con la precedente relazione del consulente di parte del febbraio 2019 (doc. 14 ric. 1°), per quanto riguardava la ricostruzione integrale delle somme già percepite a titolo di TFR, e la loro detrazione dal dovuto calcolato previa inclusione dei fuori busta.
Per di più, i conteggi del lavoratore dovevano comunque essere corretti anche per gli ulteriori profili secondo i quali:
- le somme anticipate nel corso del rapporto non potevano più produrre la rivalutazione, spettante invece sugli accantonamenti in vista del pagamento finale prima che il trattamento diventi esigibile
- gli importi percepiti fuori busta erano per definizione netti, e quindi non potevano essere tradotti in corrispondenti importi lordi da utilizzare poi quale base di calcolo del trattamento.
In conclusione, per tutte le considerazioni ora dette, il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che il corretto calcolo del TFR sulle differenze retributive, dovute anche ai fuori busta, fosse quello oggetto del prospetto All. B doc. 8 res. 1°, secondo il quale tali differenze ammontavano alla somma capitale, già riconosciuta in sentenza, di €.
23.244,14.
Infine, il Collegio ritiene da superare l'ultimo argomento delle difese di secondo il quale - qualora tutte le CP_1 somme pagate fossero considerate retribuzione - gli ingenti importi percepiti da nel corso dell'intero rapporto Pt_1 dovrebbero compensare le pretese differenze di retribuzione.
L'argomento nemmeno è chiaro nella sua stessa formulazione, perché la questione controversa non riguarda differenze di retribuzione, che il lavoratore in effetti qui non ha mai rivendicato, bensì differenze sul TFR, che il lavoratore ha rivendicato di riflesso alla qualificazione come retributivi dei fuori busta. Non è quindi possibile ipotizzare che un trattamento retributivo ingente possa essere compensato con il corrispondente trattamento finale del rapporto, poiché al contrario ai sensi dell'art. 2120 cc il trattamento finale matura proprio sulla base di calcolo rappresentata dalle retribuzioni percepite nel corso del rapporto.
Voce B) Danno pensionistico
Prima di tutto, il Collegio concorda con sul carattere erroneo della motivazione del Tribunale che aveva respinto Pt_1 la domanda di risarcimento del danno pensionistico accogliendo l'eccezione preliminare di che riteneva CP_1 esclusiva la colpa del lavoratore ai sensi dell'art. 1127 cc, al punto tale da elidere il collegamento fra il mancato versamento della contribuzione da parte del datore e il ridotto importo della pensione liquidata dall' . CP_2
Tuttavia, anche una volta superata tale eccezione preliminare, passando all'esame di merito della domanda di risarcimento del danno pensionistico, la stessa va comunque respinta, sia in tesi che in ipotesi.
In tesi, il lavoratore aveva chiesto di condannare il datore al pagamento di €. 322.901,79.
pagina 13 di 15 Si tratta dell'importo che i conteggi di parte (docc. 14 e 14 bis ric. 1°) calcolavano come contribuzione che il datore aveva omesso nell'intero arco del rapporto, dal 1992 al 2018, per non avere trattato come retribuzione le somme pagate in più rispetto a quelle inserite in busta paga, e quindi per avere sottostimato la base imponibile dei contributi obbligatori versati all . CP_2
In seguito, nell'ambito di tale contribuzione omessa, la stessa difesa del lavoratore aveva chiarito che si dovevano ulteriormente distinguere:
- un più risalente periodo prescritto (1992 / 2013), in relazione al quale non operava il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 cc, unico periodo al quale era riferita la domanda di risarcimento qui svolta in tesi ed in ipotesi
- un successivo periodo non prescritto (2014 / 2018), in relazione al quale, in applicazione dello stesso principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, il lavoratore aveva ottenuto dall l'adeguamento della misura mensile CP_2 della pensione già liquidata in occasione del pensionamento di aprile 2018 (periodo questo in relazione al quale nessun risarcimento era quindi dovuto).
La domanda in esame si collega all'art. 2116 cc che, al primo comma, afferma il principio di automaticità, secondo il quale le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche quando il datore non ha versato regolarmente la contribuzione (purché ancora non prescritta), ed al secondo comma aggiunge che, quando per il mancato versamento regolare della contribuzione, il lavoratore ha perso il diritto alle prestazioni credenziali (per prescrizione dei contributi omessi), il datore è responsabile del danno che ne deriva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (fra le tante, Cass. n. 701/2024, n. 2164/2021, n. 15947/2021, n. 27660/2018), in caso di prescrizione del credito contributivo dell nei confronti del datore, il lavoratore può chiedere il risarcimento CP_2 pensionistico, una volta che i requisiti della prestazione previdenziale sono maturati rendendo così attuale il relativo danno, il quale consiste nella perdita totale o parziale della pensione verificatasi di conseguenza al mancato versamento contributivo.
Secondo il Collegio, tale affermazione evidenzia già l'infondatezza della domanda di tesi.
Infatti, il danno non poteva essere rivendicato con riferimento allo stesso importo dei contributi omessi, che qui invece il lavoratore pretendeva di ottenere in proprio perché non essere stati all'epoca versati all . CP_2
Piuttosto, il danno rivendicabile a fronte di omissione contributiva può riguardare solo i riflessi negativi sulla pensione.
In altri termini, tale risarcimento avrebbe richiesto di allegare e provare quale era il regime pensionistico nell'ambito del quale il lavoratore aveva ottenuto la prestazione , e quindi in che modo l'omesso versamento dei contributi prescritti CP_2 aveva influito sulla liquidazione della stessa pensione, ed in che misura.
Per contro, la domanda in tesi che si esauriva nella rivendicazione della stessa somma corrispondente ai contributi omessi, si scontrava con il principio fondamentale (ribadito anche dalla giurisprudenza ora richiamata) per cui l'unico creditore della contribuzione obbligatoria è l'istituto previdenziale, al quale il datore la deve versare, mentre il lavoratore ha diritto alla integrità della propria posizione assicurativa e previdenziale, ed in tal senso può convenire in giudizio sia il datore che l'istituto previdenziale perché il primo sia condannato a versare in favore del secondo la contribuzione omessa.
In ipotesi, il lavoratore aveva chiesto di condannare il datore alla costituzione della rendita di cui all'art 13 L.
pagina 14 di 15 1138/1962 in luogo della contribuzione prescritta.
Secondo il Collegio, nemmeno questa pretesa può essere accolta poiché, nuovamente in base alla giurisprudenza ora richiamata, la costituzione della rendita vitalizia in luogo della contribuzione prescritta è una facoltà che il datore può esercitare nei confronti dell o che, in caso di inerzia del datore, può essere esercitata dal lavoratore nei confronti CP_2 dell , per poi chiedere la condanna del datore a risarcirlo del relativo costo. CP_2
Nel caso in esame, invece, non pare che si fosse mai attivato in tal senso nei confronti di e/o dell . Pt_1 Pt_1 CP_2
Quindi, non può essere accolta una domanda di risarcimento formulata in termini di costituzione della rendita ex art. 13 cit. come se si trattasse di un credito spettante direttamente al lavoratore a carico del datore, senza alcun coinvolgimento dell'istituto, unico soggetto nei confronti del quale la rendita andrebbe costituita.
Spese di lite e C.U.
Considerata la soccombenza reciproca fra le parti, per il rigetto degli appelli principale ed incidentale, le spese di lite di secondo grado vanno compensate per intero fra le parti.
Di riflesso al medesimo rigetto di entrambe le impugnazioni, a carico di entrambe le parti devono essere dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
Respinge l'appello principale e l'appello incidentale, e conferma la sentenza appellata.
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado fra le parti.
Dichiara che nei confronti delle parti appellante principale e appellante incidentale sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 21 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 15 di 15
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 211 / 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Alba Bellotti, Filippo Chiarla appellante principale/ appellato incidentale contro
Controparte_1
Avv. Silvia Fantozzi, Angela Grasseschi appellato principale / appellante incidentale
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 301/2023 del Tribunale di Lucca quale giudice del lavoro, pubblicata il 26 ottobre 2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 21 gennaio 2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA aveva convenuto avanti al Tribunale di Lucca, affermando che: Parte_1 Controparte_1
- aveva lavorato in modo continuativo alle sue dipendenze per 26 anni, da luglio 1992 alle dimissioni di aprile 2018, come
Comandante della motonave M/Y Bisbi, di proprietà del datore
- aveva condotto l'imbarcazione nei periodi estivi di navigazione e si era occupato della relativa manutenzione nei periodi in cui rimaneva ormeggiata nel porto di Poltu Quatu (SS)
- per ogni necessità connessa a tali compiti, aveva utilizzato la propria autovettura personale, ottenendo da il CP_1 solo rimborso del carburante
- per l'intera durata del rapporto, le retribuzioni erano state pagate in un primo periodo con assegni e poi con bonifici (doc.
9 ric. 1°), ma tali importi mensili erano stati riportati solo in parte nelle busta paga (doc. 8 ric. 1°)
pagina 1 di 15 - gli importi effettivamente percepiti ogni mese (in busta + fuori busta), pagati nel tempo prima con assegni e poi con bonifici, erano stati i seguenti
* £.
2.500.000 da luglio 1992 a settembre 1995
* £.
3.000.000 da ottobre 1995 a dicembre 1998
* £.
3.500.000 da gennaio 1999 a dicembre 2000
* €. 2.066 ,00 da gennaio 2002 a dicembre 2002
* €. 2.582,00 da gennaio 2003 a maggio 2005
* €. 2.700,00 da maggio 2005 a maggio 2007
* €. 2.800,00 da giugno 2007 ad aprile 2018
- tuttavia, aveva sempre versato la contribuzione in favore di sulle sole somme oggetto della busta CP_1 Pt_1 paga, e non anche a quelle ulteriori pagate fuori busta
- con accordo verbale dell'estate 2008, si era impegnato ad aumentare la retribuzione mensile di ulteriori €. CP_1
200 mensili a decorrere da gennaio 2009; ma tale aumento era stato versato per le sole mensilità dell'anno 2009 con il bonifico cumulativo effettuato il 23 aprile 2012 per €. 2.900,00 (somma da suddividere in €.
2.400 per l'aumento delle 12 mensilità 2009 + €. 500 come fondo cassa per le spese correnti)
- a titolo di TFR, nel corso del rapporto erano stati anticipati €. 19.624,06 e quindi alla fine del rapporto ulteriori €.
37.205,84 (per complessivi €. 56.829,90); nuovamente, si trattava di importi calcolati sulla base del sole buste paga, che non consideravano quelle ulteriori versate fuori busta con assegno / bonifico
Ciò premesso, affermava di essere ancora creditore di dei diversi importi a vario tiolo. Pt_1 CP_1
A) Indennità sostitutiva per ferie non godute
Il relativo capo di domanda non va qui esaminato perché sarà poi respinto dal Tribunale, e non riproposto nell'appello principale del lavoratore.
B) Danno Pensionistico
Dopo il pensionamento, da aprile 2018 l aveva liquidato a una pensione di €. 1.638,03 mensili. CP_2 Pt_1
Tale prestazione derivava dai versamenti contributivi effettuati sulla base delle sole buste paga.
Era quindi inferiore a quella che sarebbe spettata se invece i contributi fossero stati versati per l'intera durata del rapporto sulle somme effettivamente percepite a titolo di retribuzione, ovvero anche sui fuori busta.
Atteso il tempo ormai trascorso, la contribuzione non versata si era prescritta per il periodo luglio 1992 / dicembre 2013.
Invece, per il periodo successivo ancora non prescritto gennaio 2014 / aprile 2018, il ricorrente aveva chiesto all di CP_2 riliquidare la propria pensione in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, ottenendo il relativo ricalcolo a decorrere dal gennaio 2014 (doc. 16 ric. 1°).
Invece per la contribuzione maturata fino a dicembre 2013 il principio di automaticità non poteva operare perché prescritta.
La relazione del consulente del lavoro di aveva quantificato in €. 327.296,43 le differenze di contribuzione non Pt_1 versate per l'intera durata del rapporto dal 1992 al 2018 (vedi relazione del febbraio 2019, poi integrata con ulteriore relazione correttiva del febbraio 2020, docc. 14 e 14 bis ric. 1°).
pagina 2 di 15 A titolo di danno pensionistico, rivendicava Pt_1
* in tesi, il risarcimento del danno in forma generica per €. 327.296,43.
* in ipotesi, il risarcimento in forma specifica, con costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 L. 1338/1962.
C) CP_3
Per tutti gli spostamenti necessari per svolgere le proprie mansioni, aveva sempre utilizzato la vettura propria e Pt_1 che gli aveva rimborsato il solo costo del carburante ma nulla a titolo di rimborso chilometrico, ed in modo CP_1 approssimativo si poteva stimare che ogni anno il lavoratore avesse percorso circa 4754 km. Quindi, per l'intero periodo lavorato si sarebbe trattato di 114.104 chilometri motivo per cui, secondo le tabelle Aci dell'anno 2020, a fronte della cilindrata delle autovetture utilizzate dal ricorrente, era dovuto una rimborso chilometrico di €. 0,4607.
In conclusione, a titolo di rimborso chilometrico per l'intera durata del rapporto rivendicava €. 52.567,71 Pt_1
D) Aumento retributivo rivendicava il credito corrispondente per il periodo da gennaio 2010 alle dimissioni dell'aprile 2018 che gli Pt_1 spettava per l'accordo verbale concluso nell'estate 2008 (relativo all'aumento di €. 200 mensili a decorrere da gennaio
2009), che aveva attuato in ritardo ed in relazione al solo anno 2009. CP_1
E) Differenze sul TFR
Ai sensi dell'art. 2120 comma 1 cc, considerate tutte somme effettivamente percepite con assegno / bonifico (in busta + fuori busta), a titolo di TFR avrebbe avuto diritto ad €. 135.090,00. Pt_1
Invece egli aveva ricevuto i seguenti importi calcolati sulle sole retribuzioni in busta paga:
- €. 19.624,06 nel corso del rapporto (doc. 14 bis ric. 1°)
- €. 37.205,84 a fine rapporto (doc. 10 ric. 1°)
- in totale, €. 56.829,90.
Quindi, in ricorso era rivendicata la differenza ancora dovuta pari a €. 135.090,00 – €. 56.829,90 = €. 78.260,00.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Lucca aveva accolto solo in parte la domanda in tema di differenze sul TFR, respingendola per il resto.
A) Indennità per ferie non godute
Questo capo di domanda era respinto, e tale decisione non era qui impugnata dal lavoratore soccombente.
B) Danno pensionistico
Secondo il Tribunale, questo capo di domanda non poteva comunque essere accolto, senza necessità di valutare se ed in quale misura la retribuzione fosse stata pagata anche con i pretesi importi fuori busta, peraltro contestati dal datore, poiché:
- era smentito che nel corso del rapporto il lavoratore non avesse ricevuto le buste paga, essendo piuttosto il risultato il contrario anche per avere lo stesso ricorrente prodotto numerose buste paga senza spiegare come le avrebbe altrimenti ottenute
- ogni anno egli aveva presentato la dichiarazione dei propri redditi, riportando le stesse somme ricevute in busta paga
- premesso che lo stesso dipendente sosteneva di avere concordato con il datore che una parte della retribuzione fosse pagina 3 di 15 pagata fuori busta, egli era perciò consapevole che i contributi non gli sarebbero stati versati su tutta la retribuzione ricevuta, ma solo su quella inserita in busta
- di conseguenza, rispetto all'intera retribuzione ricevuta (in busta + fuori busta) sarebbe stato suo onere sia verificare il versamento integrale dei contributi a carico del datore, sia versare quelli a suo carico
- l'accoglimento del presente capo di domanda era precluso dalla fondatezza dell'eccezione ex art. 1227 comma 2 cc, svolta dal datore sul presupposto che, durante l'intero rapporto, il dipendente non aveva verificato la pienezza dei versamenti contributivi dovuti in suo favore, né aveva esercitato le facoltà dell'art. 13 L. 1338/1962 in tema di costituzione della rendita vitalizia per i contributi prescritti (periodo luglio 1992 /dicembre 2013).
C) Rimborso Auto
Secondo il Tribunale, questo capo di domanda era infondato poiché si basava sulla mera indicazione del dato riferito al presumibile numero dei chilometri percorsi ogni anno, moltiplicati per gli anni di durata del rapporto, senza nulla precisare sul preteso percorso annuo che il dipendente avrebbe svolto ogni anno per motivi di lavoro in favore del datore.
D) Aumento retributivo
Secondo il Tribunale, questo capo di domanda era infondato poiché la prova orale non aveva dimostrato il preteso accordo che le parti avrebbero concluso in una conversazione per telefono ed a distanza, mentre nemmeno il documentato versamento di €.
2.900 che sarebbe avvenuto in unica soluzione e con grande ritardo nel 2012 poteva essere interpretato come conferma documentale del preteso accordo concluso nel 2008 a decorrere dal 2009.
E) Differenze sul TFR
Secondo il Tribunale, per questo capo di domanda rendeva necessario affrontare la divergenza fra le somme pagate in busta paga e i maggiori importi pagati con assegno prima e bonifico dopo.
In concreto, la verifica del titolo di tali pagamenti era ardua, nella alternativa fra ritenere a titolo retributivo tutto ciò che era stato pagato con assegno / bonifico, ovvero sia le somme in busta che quelle ulteriori (come sostenuto da , CP_4 oppure ritenere retributive le sole somme in busta e rimborso spese quelle ulteriori (come sostenuto da . CP_1
La difficoltà derivava dal fatto che lo stesso lavoratore aveva riferito essere molte le voci di spesa che egli abitualmente anticipava per conto del datore, il quale poi gliele rimborsava, ovvero:
- costi della manutenzione, ordinaria e non, dell'imbarcazione
- acquisto del carburante per l'imbarcazione;
- costo della polizza assicurativa per la hostess di servizio, assunta per la stagione estiva per le necessità di e CP_1 dei suoi ospiti;
- acquisto di cibo consumato da e famiglia;
CP_1
- costo del biglietto per gli spostamenti con il traghetto per la persona ed il veicolo di necessari per raggiungere Pt_1 il luogo in cui l'imbarcazione era attraccata.
In proposito, aveva sostenuto che tali importi erano tutti anticipati a con un fondo cassa incluso nei CP_1 Pt_1 medesimi pagamenti effettuati con assegno / bonifico, poi soggetti a conguaglio, per lo più effettuato in contanti nei mesi estivi nei quali entrambe le parti soggiornavano a lungo sulla stessa imbarcazione.
Solo nel 2018, negli ultimi mesi del rapporto, l'Agenzia Marittima che ne gestiva i profili amministrativi aveva messo a pagina 4 di 15 disposizione di una carta di credito per il versamento del fondo cassa. Invece, la teste aveva riferito che Pt_1 Tes_1 tale carta di credito sarebbe stata utilizzata da già dal 2009 circa, mentre in precedenza per le spese anticipate Pt_1 dal dipendente e poi rimborsate dal datore sarebbe stato utilizzato il diverso sistema del fondo cassa. Il teste , Tes_2 titolare della stessa Agenzia Marittima, aveva riferito che negli ultimi tre o quattro mesi (anno 2018) il ricorrente rivolgeva alla stessa agenzia le richieste di rimborso spese, che otteneva su autorizzazione di CP_1
Ciò premesso, il Tribunale aveva concluso che i pagamenti eseguiti nel corso del rapporto con assegno / bonifico si dovevano ritenere tutti a titolo retributivo, perché gli accrediti mensili erano costanti mentre mancava ogni documentazione del preteso conguaglio.
Ciò premesso, il calcolo delle relative differenze di TFR derivava dai seguenti passaggi:
- aveva rivendicato €. 78.260,10 come da conteggio docc. 14 e 14 bis ric. 1° Pt_1
- aveva affermato che da tali importi dovevano ancora essere detratti gli acconti sul TFR richiesti e percepiti CP_1 nell'anno 2001
- operata a tale detrazione, residuava la differenza di €. 23.244.14 (importo oggetto del provvedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo che indicava invece €. 22.244,14), risultante dal conteggio prodotto dallo stesso datore (All. B doc. 8 memoria di costituzione).
Si trattava quindi dell'unica somma accolta con la sentenza, con condanna al relativo pagamento oltre accessori.
Infine, per la reciproca soccombenza, le spese di lite di primo grado erano compensate per intero fra le parti.
aveva appellato la sentenza con 4 motivi, chiedendo l'accoglimento integrale della propria Parte_1 domanda, anche per la parte respinta in primo grado.
B) Danno pensionistico
L'appellante censurava la decisione per avere male interpretato l'art. 1227 cc e quindi escluso in toto il danno pensionistico avendo posto a suo carico una asserita responsabilità colposa, ritenuta per di più esclusiva causa dello stesso mancato versamento della contribuzione.
In diritto, la decisione aveva violato la regola generale dell'art. 2115 cc, secondo la quale il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore, ed è nullo ogni accordo diretto ad eludere gli obblighi relativi. Il datore inadempiente degli obblighi legali è, quindi, responsabile esclusivo del danno pensionistico del lavoratore, né a quest'ultimo si può imputare la mancata attivazione per sollecitare una rettifica della sua posizione.
Era errata anche la ulteriore motivazione con la quale il Tribunale aveva ritenuto che ai sensi dell'art 13 L. 1338/1962 il lavoratore era obbligato ad attivarsi tempestivamente per ovviare al danno pensionistico, che invece era dovuto al solo inadempimento datoriale. Invece tale norma, piuttosto che un obbligo, attribuiva al lavoratore una facoltà.
In fatto, è vero che l'accordo fra le parti prevedeva il pagamento di parte della retribuzione fuori busta, ma non si trattava di rimborsi bensì sempre di retribuzione.
Poiché anche i fuori busta venivano pagati con lo stesso assegno / bonifico nel quale erano inclusi gli importi della busta, ovvero sempre in modo tracciabile, il lavoratore era stato indotto a credere che il datore versasse la contribuzione sull'intera retribuzione, in busta e fuori busta, in quanto il complessivo importo era comunque pagato in modo unitario e pagina 5 di 15 trasparente. Al contrario, solo nel diverso caso di importi fuori busta pagati in contanti il lavoratore avrebbe potuto presumere che la relativa contribuzione non gli fosse versata da parte del datore.
Del resto, se anche il lavoratore avesse verificato che la contribuzione veniva versata solo in parte, nel corso del rapporto nessuna iniziativa, giudiziaria o amministrativa, poteva essere ritenuta doverosa da parte sua, considerato il metus di perdere il posto di lavoro.
La stessa sentenza appellata in tema di differenze sul TFR (punto E, pag. 10) aveva ritenuto che anche i pagamenti effettuati fuori busta fossero a titolo retributivo, e non di rimborso.
Non era vero, infatti, che i fuori busta si riferissero esclusivamente ai rimborsi, sia perché alcune voci di spesa erano sostenute direttamente dal datore, sia perché (come confermato dalla teste ) fin dai primi anni del rapporto Tes_1 aveva a disposizione una carta di credito per addebitare le spese direttamente al datore, e quindi non aveva Pt_1 bisogno che questi gli versasse, con altra modalità, acconti da conguagliare.
Infine - anche volendo ritenere che lo stesso appellante avesse ammesso di ricevere mensilmente un acconto sulle spese per £. 500.000 / €. 258,23 - in tutti i casi tale cifra non esauriva lo scarto fra le somme inserite in busta paga e quelle ulteriori pagate fuori busta. Quindi, anche volendo detrarre tale importo, la domanda relativa al danno pensionistico sarebbe stata comunque da accogliere, anche se in misura ridotta.
In conclusione, essendo pacifico che ogni mese era stata pagata al dipendente una somma superiore a quella in busta paga, era onere del datore dimostrare che tale differenza rappresentasse per intero un rimborso spese, come tale esente da contribuzione. Ma siccome tale onere non era stato assolto, la differenza doveva essere posta a base del presente capo di domanda relativo al danno pensionistico.
C) Rimborso auto
Secondo il Tribunale avrebbe errato nel respingere questo capo di domanda. Pt_1
L'istruttoria (testi , , interrogatorio libero datore Tes_1 Testimone_3 Testimone_4 CP_1 aveva dimostrato che per l'intera durata del rapporto il lavoratore aveva utilizzato la propria autovettura per tutti gli spostamenti imposti dalle mansioni ed aveva ottenuto il rimborso del solo costo del carburante, ma nulla a titolo di rimborso chilometrico per l'usura del veicolo. In base ad un calcolo approssimativo ogni anno l'appellante aveva quindi percorso circa 4754 km che per l'intera durata del rapporto risultavano pari a 114.104 km. La somma qui rivendicata si ricava dalle tabelle ACI in relazione alla tipologia di autovettura utilizzata da ultimo, la cui cilindrata era simile a quelle utilizzate in precedenza. per chilometro risultava quindi dovuto un rimborso di €. 0,4607 che moltiplicato per i complessivi chilometri percorsi portava ad €. 52.567,71.
La motivazione del rigetto faceva riferimento al fatto che l'appellante non aveva precisato come sarebbe stato calcolato il percorso annuo, che invece risultava dal doc. 17 ric. 1° (Tabelle ACI).
In tutti i casi, il Tribunale avrebbe potuto risolvere il problema esercitando il potere di liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc.
D) Aumento mensile
Secondo il Tribunale avrebbe errato nel respingere questo capo di domanda perché la prova orale aveva fornito Pt_1 dimostrazione piena della conclusione dell'accordo verbale raggiunto fra le parti nel corso di una telefonata svolta pagina 6 di 15 nell'estate 2008. La circostanza era stata confermata dalla teste compagna convivente dell'appellante, la Testimone_5 quale all'epoca aveva assistito ad una conversazione in vivavoce nel corso della quale e avevano Pt_1 CP_1 concordato un aumento di €. 200 mensili, da versare annualmente in un'unica soluzione. Tuttavia, in seguito tale accordo era stato eseguito tardi e parzialmente con il bonifico effettuato il 23 aprile 2012, riferito a complessivi €.
2.900 suddivisi fra:
- aumento mensile per l'intero anno 2009 (€. 200,00 x 12 = €. 2.400,00)
- fondo cassa di €. 500.
L'appellante censurava infine la affermazione del Tribunale che aveva respinto questo capo di domanda sul presupposto che non fosse per definizione attendibile la testimonianza resa dalla compagna convivente del lavoratore, richiamando giurisprudenza secondo la quale le valutazioni di attendibilità dei testimoni vanno svolte in concreto e non possono esaurirsi in considerazioni astratte relative al loro status in relazione alle parti.
E) Differenze di TFR
Secondo Lucchesi, il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere questo capo di domanda solo in misura ridotta, mentre correttamente avrebbe dovuto riconoscere l'intera misura rivendicata a tale titolo.
Nell'an era corretta la sentenza che aveva ritenuto i pagamenti fuori busta effettuati nell'intero corso del rapporto avvenuti tutti a titolo retributivo, riconoscendo pertanto il diritto al relativo ricalcolo del trattamento finale.
Ma la decisione era errata nel quantum poiché aveva recepito il conteggio datoriale (All. B doc. 8 res. 1°) sull'assunto, errato, che il conteggio del lavoratore non avesse detratto gli anticipi pacificamente ricevuti allo stesso titolo nel corso del rapporto.
Al contrario, il Tribunale non si era accorto che tali anticipi erano già detratti nei propri conteggi di parte posti a base della domanda originaria, da accogliere pertanto per intero (docc. 14 e 14 bis ric. 1°).
Alla luce di tali conteggi, l'appellante ribadiva che:
# a fronte di tutte le somme percepite (in busta + fuori busta) nel corso del rapporto, in toto egli aveva diritto a €. 135.090
a titolo di TFR
# nel corso del rapporto ed alla sua conclusione, come acconto sul TFR, aveva già ricevuto complessivi €. 56.829
# la relativa differenza era di €. 135.090 – €. 56.829 = €. 78.260,10
# detratta la somma di €. 23.244.14 già riconosciuta in sentenza (dispositivo + successiva correzione di errore materiale), si giungeva quindi alla differenza finale di €. 55.015,96 qui rivendicata.
si era costituito, chiedendo il rigetto dell'appello principale. Controparte_1
In particolare, per quanto riguarda il capo di domanda B) sul danno pensionistico, in parte coincidente con il capo E) sulle differenze di TFR, aveva replicato che:
- era fondata l'eccezione di concorso di colpa del lavoratore ex art. 1227 cc, nei termini in cui tale norma poteva operare come stabilito dalle Sezioni Unite n. 20827/2013, secondo le quali una volta che i contributi non versati sono prescritti, e quindi non opera il principio di automatismo delle prestazioni, si verifica il danno a carico del lavoratore con conseguente riduzione della pensione;
da quando il danno sulla pensione si verifica, il lavoratore può chiedere il risarcimento ex art.
pagina 7 di 15 2116 cc, e lo deve fare nel termine di prescrizione decennale che decorre dal momento in cui raggiunge l'età pensionabile e può chiedere la prestazione;
una volta prescritti i contributi, il lavoratore può agire secondo l'art. 13 L. 1338/62 sostituendosi al datore inadempiente per chiedere di costituire la rendita vitalizia a spese dello stesso datore;
se il lavoratore non esercita queste facoltà tiene una condotta colposa, che concorre ad aggravare il danno pensionistico derivante dall'omessa contribuzione, oppure manca della ordinaria diligenza idonea a ridurre il danno (art. 1227 commi 1
e 2 cc); questa condotta colposa può diminuire il risarcimento fino ad escluderlo, secondo la gravità della colpa e la entità delle conseguenze
- gli assegni / bonifici ricevuti negli anni da avevano sempre incluso un fondo cassa in aggiunta alla Pt_1 retribuzione, che era solo quella oggetto delle buste paga, come confermato dal fatto che solo tali importi erano stati inseriti nelle dichiarazioni annuali dei redditi del lavoratore;
nella nautica da diporto è usuale che ogni armatore doti il comandante di un fondo cassa sia per la manutenzione e la cura dell'imbarcazione sia per l'acquisto della cambusa;
in proposito, le testi e BE non avevano riferito nulla di decisivo, mentre il teste titolare agenzia Tes_1 Tes_2 marittima aveva dichiarato che era stato soltanto negli ultimi mesi del rapporto (quando la fiducia reciproca era ormai venuta meno) che le parti gli avevano chiesto di mediare il pagamento dei rimborsi, mentre negli oltre 20 anni di durata precedente dello stesso rapporto le spese sotto forma di anticipo, rimborso e/o conguaglio erano gestite nei rapporti diretti fra le stesse parti
- numerosi documenti prodotti, fra cui i bonifici citati a pagg. 24 della memoria, dimostravano con evidenza che le somme bonificate a volte includevano in modo promiscuo retribuzione e rimborsi, ed a volte addirittura si riferivano a soli rimborsi
- sempre dalla testimonianza se ricavava che anche negli ultimi mesi del rapporto, il dipendente aveva usufruì Tes_2 dietro contemporaneamente sia della carta di credito già ottenuta negli anni dal datore, sia di un fondo cassa per ulteriori spese da anticipare e poi conguagliare, a dimostrazione di come i due metodi di pagamento potessero coesistere, e non si escludessero a vicenda
- in via subordinata all'accoglimento della domanda, era eccepita la prescrizione del diritto al risarcimento forma di rendita ex art. 13 cit.
- in via ancora subordinata, era eccepita la inesistenza del preteso danno pensionistico in relazione alla contribuzione del periodo 2013 / 2018, poiché anche il lavoratore aveva riferito di avere ottenuto la riliquidazione della pensione sulla base di richiesta rivolta all relativa agli stessi contributi in quanto non prescritti CP_2
- in via ancora ulteriormente subordinata, era contestato il preteso quantum del risarcimento pensionistico rivendicato in
€. 327.296,43 somma ottenuta applicando la percentuale dei contributi sia alla quota a carico del lavoratore sia a CP_2 quella a carico del datore sulla retribuzione netta alla quale erano aggiunti i contributi a carico del dipendente CP_2 nonché ritenute fiscali;
premesso che il datore è un armatore persona fisica, e quindi non è sostituto d'imposta, le ritenute fiscali non potevano essere aggiunte, il criterio più corretto per calcolare i contributi evasi sarebbe stato quello di applicare il contributo sulle somme eccedenti le buste paga (criterio che in concreto l aveva utilizzato per calcolare i CP_2 contributi del periodo non prescritto 2013/2018 accogliendo la richiesta di ricalcolo della pensione da parte del lavoratore); in conclusione, sulla base di tale criterio il risarcimento pari ad eventuali contributi dovuti e non pagati pagina 8 di 15 sarebbe di €. 98.889,71.
Con la stessa memoria, aveva resistito anche ai capi di domanda C) sul rimborso chilometrico, e D) CP_1 sull'aumento di €. 200 al mese.
E) Differenze TFR
Infine, a sua volta aveva appellato in via incidentale la sentenza. CP_1
In proposito, aveva ribadito gli argomenti (già svolti per contrastare il danno pensionistico sub B) che negavano la natura retributiva delle somme pagate fuori busta, motivo per cui sarebbe infondato nell'an il preteso ricalcolo del TFR, accolto invece in parte in sentenza per gli anni 2017 e 2018.
In fatto, il Tribunale avrebbe errato ritenendo che le somme versate con bonifico (in busta + fuori busta) negli stessi anni
2017 e 2018 fossero tutte interamente retributive, motivo per cui fosse dovuta la differenza sul trattamento finale calcolata sullo scarto fra la minor somma inserita in busta paga e la maggiore somma oggetto del bonifico.
Per contro, secondo l'appellante incidentale anche negli anni 2017 e 2018 gli accordi fra le parti erano sempre i medesimi che avevano riguardato il precedente svolgimento del rapporto di lavoro (come già illustrati resistendo al capo di domanda relativo al danno pensionistico sub B), nel senso che i pagamenti effettuati tutti i mesi avevano natura retributiva per la sola parte inserita in busta paga mentre tutto il resto era a titolo di rimborso, sotto forma di fondo spese anticipato o di restituzione di spese effettive.
Eccezione di compensazione
In via subordinata agli argomenti con i quali aveva sostenuto che le somme pagate fuori busta non erano retribuzione ma fondo cassa, per il caso in cui tali argomenti fossero stati superati ritenendo che tutte le somme pagate erano retribuzione, aveva chiesto che gli ingenti importi così percepiti nel corso dell'intero rapporto fossero ritenute idonei a CP_1 compensare le pretese differenze di retribuzione.
Quantum delle differenze sul TFR
Qualora fossero stati respinti sia l'appello incidentale sub E), sia l'eccezione di compensazione sub F), aveva CP_1 contestato comunque la misura delle differenze di TFR rivendicate da nel motivo di appello principale sub E), Pt_1 ritenendo in via subordinata da confermare il conteggio del Tribunale (differenze sul TFR per €. 23.244,14 come da correzione di errore materiale successiva alla sentenza).
§§§
In estrema sintesi, la complessiva vicenda qui devoluta riguarda la residua regolazione economica del lungo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da luglio 1992 ad aprile 2018, nel corso del quale era stato comandante Pt_1 dell'imbarcazione M/Y Bisbi alle dipendenze dell'armatore CP_1
Dopo le dimissioni ed il pensionamento di aprile 2018, il lavoratore aveva convenuto il datore rivendicando ingenti somme a vario titolo, a tal fine affermando che:
* egli non aveva mai ottenuto il rimborso chilometrico per l'usura del proprio veicolo personale, pur utilizzato per lo svolgimento delle mansioni durante l'intera durata del rapporto 1992/2018, somma di cui aveva chiesto la condanna al pagamento (capo C della domanda)
* dall'anno 2009 le parti avevano concordato un aumento sulla retribuzione mensile per €. 200,00 che tuttavia era stato pagina 9 di 15 pagato solo per il 2009, mentre dal 2010 al 2018 tale accordo era rimasto inadempiuto e quindi il credito corrispondente doveva essere oggetto di condanna al pagamento (capo D della domanda)
* nel corso dell'intero rapporto le somme che egli aveva ottenuto, prima con assegno e poi con bonifico, erano sempre state superiori a quelle oggetto della busta paga;
tuttavia, sulle sole buste paga erano stati emessi i CUD e versati i contributi obbligatori dovuti agli istituti previdenziali;
quindi, la differenza retributiva, pagata ma non menzionata in busta paga, si era tradotta in un danno pensionistico (capo B della domanda, relativo alle conseguenze del mancato versamento dei contributi relativi al fuori busta) nonché in un credito alle differenze ancora dovute a titolo di TFR (capo D della domanda, relativo ai riflessi sul TFR delle somme fuori busta).
I capi di domanda sub B), C) e D) erano stati respinti in toto in sentenza, ed il lavoratore li aveva fatti oggetto del proprio appello principale.
Invece, il capo E) era stato accolto in parte.
Per la parte accolta il datore lo aveva fatto oggetto del proprio appello incidentale, in subordine al quale aveva svolto ulteriori richieste ed eccezioni, come da punti F) e G). Invece, il lavoratore lo aveva fatto oggetto del proprio appello principale per la parte non accolta.
Secondo il Collegio, devono essere respinti entrambi gli appelli, quello principale di e quello incidentale di Pt_1
CP_1
Prima di tutto, le voci C) e D) della domanda sono crediti di per sé infondati, ed in proposito devono essere confermati gli argomenti già sviluppati in sentenza a proposito del fatto che il lavoratore non aveva assolto i rispettivi oneri di allegazione e prova.
Voce C) Rimborso chilometrico
In proposito, il lavoratore era partito dall'affermazione che, per l'intera durata del rapporto, per ogni necessità connessa alle proprie mansioni, se non era in navigazione sull'imbarcazione del datore, per gli spostamenti a terra egli utilizzava la propria autovettura personale.
Il datore avrebbe sempre rimborsato il costo del carburante da lui sostenuto, mentre con la presente domanda il lavoratore aveva rivendicato un ulteriore rimborso chilometrico, per compensare la corrispondente usura del veicolo.
Come già ritenuto dal Tribunale, la domanda non argomentava né dimostrava quali e quanti spostamenti sarebbero stati necessari nei decenni di durata del rapporto, in connessione al ruolo professionale del dipendente, bensì si limitava ad assumere un calcolo approssimativo dei chilometri che si dicevano così percorsi all'anno (n. 4.754) dai quali derivava un calcolo aritmetico che per moltiplicazione otteneva quelli percorsi nell'intera durata del rapporto (n. 114.104).
E quindi ottenuto il calcolo della somma qui rivendicata a tale titolo era ottenuto sulla base del rimborso chilometrico unitario stabilito nelle tabelle Aci, per un'autovettura di cilindrata analoga a quelle possedute nel medesimo arco di tempo.
Per replicare agli argomenti di rigetto del Tribunale, l'appello aveva infine invocato il potere di liquidazione equitativa del risarcimento del danno da parte del giudice.
Secondo il Collegio, tuttavia, non è possibile superare le carenze originarie della domanda che riguardavano, non tanto la prova del danno e della sua misura (inteso come usura del veicolo e relativa quantificazione), bensì la stessa circostanza che il veicolo privato del lavoratore fosse sempre stato a disposizione per le necessità del rapporto di lavoro, e di pagina 10 di 15 conseguenza fosse stato costantemente utilizzato, così percorrendo migliaia di chilometri all'anno, ai quali era commisurato il credito qui rivendicato.
Si tratta di circostanze di fatto che avrebbero richiesto una puntuale ricostruzione negli atti introduttivi, e la relativa formulazione di istanze istruttorie, invece mancanti.
Per tali motivi in concreto nemmeno può ipotizzarsi una liquidazione equitativa che supplisca tali carenze.
Voce D) Aumento retributivo di €. 200
In proposito, il lavoratore aveva affermato che, in aggiunta alle somme ottenute in pagamento, prima con assegni e poi con bonifici, da ritenere tutte per intero retribuzione anche per la parte fuori busta, egli era creditore di ulteriori somme a titolo retributivo.
Ciò perché, nel corso di una conversazione telefonica con il datore nell'estate 2008, avrebbe concordato di aumentare la retribuzione mensile di €. 200 a decorrere da gennaio 2009.
Tuttavia, tale somma gli sarebbe stata corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 2012, in relazione alle sole mensilità dell'anno 2009, ed egli sarebbe così rimasto creditore dell'importo maturato e non corrisposto per tutta la residua durata del rapporto, da gennaio 2010 ad aprile 2018.
Come già argomentato dal Tribunale, in concreto era mancata la dimostrazione di tale preteso accordo, a tal fine non essendo sufficienti le conferme che il lavoratore pretendeva di ricavare dalla testimonianza della propria compagna convivente (la quale avrebbe assistito alla conversazione telefonica svolta in vivavoce con il datore), Testimone_5 nonché dalla testimonianza della collega (la quale aveva ancora più genericamente riferito di avere sentito una Tes_1 conversazione in merito ad un aumento, senza averne colto la conclusione).
L'appellante invocava giustamente il principio secondo il quale l'attendibilità dei testimoni non può essere risolta sulla base di considerazioni astratte riferite al loro rapporto con le parti, bensì va verificata rispetto alle circostanze del caso concreto. Ma anche sulla base di tale premessa, secondo il Collegio, le due testimonianze non sono comunque sufficienti.
A tutto concedere, infatti, le circostanze riferite dalla convivente e dalla collega davano conto di una conversazione, o meglio più conversazioni che si sarebbero svolte fra le parti su tale argomento, ma senza fornire tuttavia alcuna certezza sul fatto che tale accordo sarebbe effettivamente stato raggiunto.
Del resto, nemmeno può pretendersi di ricavare la conferma di un accordo definito a voce, che sarebbe stato raggiunto nel corso di una telefonata dell'estate 2008, dal fatto che a distanza di quasi 4 anni nell'aprile 2012 un bonifico di €. 2900 ricevuto dal lavoratore dovesse imputarsi per €. 2400 al pagamento di tale aumento mensile riferito alle sole 12 mensilità del 2009, e per il resto ad un fondo Cassa di €. 500.
In conclusione, le scarne conferme testimoniali e documentali non consentirebbero comunque di ritenere provato l'obbligo datoriale di maggiorare la retribuzione con l'aumento qui preteso.
Il discorso è più complesso quanto alle voci B) ed E).
Nel merito, le due voci sono accomunate dalla questione relativa alla qualificazione giuridica come retribuzione fuori busta (versione Lucchesi) o come rimborso spese (versione Compostella) della differenza fra gli importi mensili in busta paga e quelli superiori pagati con assegno / bonifico. In proposito, il Collegio concorda con il
Tribunale che aveva qualificato gli importi fuori busta come retribuzione.
pagina 11 di 15 Il lavoratore aveva affermato la natura retributiva di tutte le somme ricevute in pagamento nel corso del rapporto, prima con assegno e poi con bonifico, anche per la parte che eccedeva la minor somma riportata in busta paga, uniche in relazioni alle quali erano stati versati i contributi obbligatori ed era stato pagato il TFR.
E' vero che, in concreto, plurime circostanze di fatto, ben evidenziate nelle difese di indicavano come i CP_1 versamenti mensili con assegno / bonifico potessero includere anticipi a titolo di fondo spese, che si aggiungevano alla retribuzione oggetto delle buste paga.
Come è vero che era plausibile che tale fondo spese esistesse negli accordi fra le parti, e fosse anticipato da parte del datore in favore del lavoratore (in aggiunta o in alternativa alla carta prepagata), proprio considerando la peculiarità del rapporto in esame. Infatti, era il comandante della motonave di come tale responsabile non solo Pt_1 CP_1 della sua conduzione e della sua manutenzione nell'arco dell'intero anno anche nei momenti in cui l'imbarcazione rimaneva attraccata in porto, ma anche dell'accudimento dell'armatore, della sua famiglia e degli ospiti nei periodi in cui invece l'imbarcazione era utilizzata a fini di svago.
Ciò premesso, tuttavia, poiché è pacifico che per l'intera durata del rapporto con assegno / bonifico fossero sempre state versate somme di importi tendenzialmente fissi e superiori alle buste paga, era onere del datore dimostrare puntualmente che ciascun mese tale differenza si riferisse ad uno specifico titolo di rimborso.
Ma sul punto gli argomenti delle difese di si erano riferiti alla natura di rimborso di singoli importi di singole CP_1 mensilità, ma non erano stati in grado di documentare l'effettivo carattere di rimborso di tutti i medesimi pagamenti. Più in generale, del resto, l'intera versione difensiva del datore si scontrava con il fatto che, nonostante i decenni di durata del rapporto, nulla di specifico era dedotto e provato sui tempi ed i modi dei pretesi conguagli che, invece, avrebbero dovuto riguardare periodicamente il confronto fra l'anticipo del fondo spese e le effettive spese sostenute dal lavoratore.
In diritto, va poi considerato il principio di onnicomprensività della retribuzione base di calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 cc (fra le tante, Cass. n. 38172/2022), secondo il quale ogni somma che il datore versi al lavoratore in costanza del rapporto ed in connessione al medesimo (come nel caso in esame, i versamenti fuori busta di cui non è dimostrata l'effettiva natura di rimborso spese) compone necessariamente la base di calcolo del trattamento finale del rapporto.
Voce E) Differenze TFR
Appurato che quindi il lavoratore aveva diritto a ricalcolare l'intero TFR spettante anche sulla base dei fuori busta, mentre gli accantonamenti e gli anticipi ricevuti nel corso del rapporto si riferivano esclusivamente alle somme pagate in busta, la questione devoluta in appello riguarda il quantum di tali differenze.
In proposito, il Tribunale aveva recepito il conteggio di parte proposto dal datore (All. B doc. 8 res. 1°) che individuava le differenze in €. 23.244,14 dopo avere detratto le somme percepite a titolo di anticipi ed acconti nel corso ed alla fine del rapporto, somma per la quale era pronunciata la condanna oggetto della sentenza.
Tale capo era impugnato in via incidentale da che negava l'an dello stesso diritto alle differenze di CP_1 retribuzione sempre sul presupposto che i fuori busta fossero invece tutti rimborsi spese.
Secondo il Collegio, si tratta di appello da respingere per quanto appena detto sulla natura retributiva degli stessi fuori busta.
Lo stesso capo era impugnato in via principale da secondo il quale il Tribunale aveva erroneamente detratto le Pt_1
pagina 12 di 15 somme già percepite a titolo di anticipi ed acconti nel corso del rapporto, che invece erano già state considerate nel conteggio di parte proposto dal lavoratore (docc. 14 e 14 bis ric. 1°) all'esito del quale il residuo dovuto era di €.
78.260,10.
Secondo il Collegio, anche questo appello è da respingere poiché - come già ritenuto dal Tribunale - i conteggi a base della domanda del lavoratore non erano affatto in grado di dimostrare che la somma rivendicata fosse ottenuta all'esito della detrazione di quanto pacificamente già percepito dal lavoratore a titolo di TFR.
In tal senso, infatti, non era chiaro in che modo la relazione integrativa del febbraio 2020 (doc. 14 bis ric. 1°) si coordinasse con la precedente relazione del consulente di parte del febbraio 2019 (doc. 14 ric. 1°), per quanto riguardava la ricostruzione integrale delle somme già percepite a titolo di TFR, e la loro detrazione dal dovuto calcolato previa inclusione dei fuori busta.
Per di più, i conteggi del lavoratore dovevano comunque essere corretti anche per gli ulteriori profili secondo i quali:
- le somme anticipate nel corso del rapporto non potevano più produrre la rivalutazione, spettante invece sugli accantonamenti in vista del pagamento finale prima che il trattamento diventi esigibile
- gli importi percepiti fuori busta erano per definizione netti, e quindi non potevano essere tradotti in corrispondenti importi lordi da utilizzare poi quale base di calcolo del trattamento.
In conclusione, per tutte le considerazioni ora dette, il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che il corretto calcolo del TFR sulle differenze retributive, dovute anche ai fuori busta, fosse quello oggetto del prospetto All. B doc. 8 res. 1°, secondo il quale tali differenze ammontavano alla somma capitale, già riconosciuta in sentenza, di €.
23.244,14.
Infine, il Collegio ritiene da superare l'ultimo argomento delle difese di secondo il quale - qualora tutte le CP_1 somme pagate fossero considerate retribuzione - gli ingenti importi percepiti da nel corso dell'intero rapporto Pt_1 dovrebbero compensare le pretese differenze di retribuzione.
L'argomento nemmeno è chiaro nella sua stessa formulazione, perché la questione controversa non riguarda differenze di retribuzione, che il lavoratore in effetti qui non ha mai rivendicato, bensì differenze sul TFR, che il lavoratore ha rivendicato di riflesso alla qualificazione come retributivi dei fuori busta. Non è quindi possibile ipotizzare che un trattamento retributivo ingente possa essere compensato con il corrispondente trattamento finale del rapporto, poiché al contrario ai sensi dell'art. 2120 cc il trattamento finale matura proprio sulla base di calcolo rappresentata dalle retribuzioni percepite nel corso del rapporto.
Voce B) Danno pensionistico
Prima di tutto, il Collegio concorda con sul carattere erroneo della motivazione del Tribunale che aveva respinto Pt_1 la domanda di risarcimento del danno pensionistico accogliendo l'eccezione preliminare di che riteneva CP_1 esclusiva la colpa del lavoratore ai sensi dell'art. 1127 cc, al punto tale da elidere il collegamento fra il mancato versamento della contribuzione da parte del datore e il ridotto importo della pensione liquidata dall' . CP_2
Tuttavia, anche una volta superata tale eccezione preliminare, passando all'esame di merito della domanda di risarcimento del danno pensionistico, la stessa va comunque respinta, sia in tesi che in ipotesi.
In tesi, il lavoratore aveva chiesto di condannare il datore al pagamento di €. 322.901,79.
pagina 13 di 15 Si tratta dell'importo che i conteggi di parte (docc. 14 e 14 bis ric. 1°) calcolavano come contribuzione che il datore aveva omesso nell'intero arco del rapporto, dal 1992 al 2018, per non avere trattato come retribuzione le somme pagate in più rispetto a quelle inserite in busta paga, e quindi per avere sottostimato la base imponibile dei contributi obbligatori versati all . CP_2
In seguito, nell'ambito di tale contribuzione omessa, la stessa difesa del lavoratore aveva chiarito che si dovevano ulteriormente distinguere:
- un più risalente periodo prescritto (1992 / 2013), in relazione al quale non operava il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 cc, unico periodo al quale era riferita la domanda di risarcimento qui svolta in tesi ed in ipotesi
- un successivo periodo non prescritto (2014 / 2018), in relazione al quale, in applicazione dello stesso principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, il lavoratore aveva ottenuto dall l'adeguamento della misura mensile CP_2 della pensione già liquidata in occasione del pensionamento di aprile 2018 (periodo questo in relazione al quale nessun risarcimento era quindi dovuto).
La domanda in esame si collega all'art. 2116 cc che, al primo comma, afferma il principio di automaticità, secondo il quale le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche quando il datore non ha versato regolarmente la contribuzione (purché ancora non prescritta), ed al secondo comma aggiunge che, quando per il mancato versamento regolare della contribuzione, il lavoratore ha perso il diritto alle prestazioni credenziali (per prescrizione dei contributi omessi), il datore è responsabile del danno che ne deriva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (fra le tante, Cass. n. 701/2024, n. 2164/2021, n. 15947/2021, n. 27660/2018), in caso di prescrizione del credito contributivo dell nei confronti del datore, il lavoratore può chiedere il risarcimento CP_2 pensionistico, una volta che i requisiti della prestazione previdenziale sono maturati rendendo così attuale il relativo danno, il quale consiste nella perdita totale o parziale della pensione verificatasi di conseguenza al mancato versamento contributivo.
Secondo il Collegio, tale affermazione evidenzia già l'infondatezza della domanda di tesi.
Infatti, il danno non poteva essere rivendicato con riferimento allo stesso importo dei contributi omessi, che qui invece il lavoratore pretendeva di ottenere in proprio perché non essere stati all'epoca versati all . CP_2
Piuttosto, il danno rivendicabile a fronte di omissione contributiva può riguardare solo i riflessi negativi sulla pensione.
In altri termini, tale risarcimento avrebbe richiesto di allegare e provare quale era il regime pensionistico nell'ambito del quale il lavoratore aveva ottenuto la prestazione , e quindi in che modo l'omesso versamento dei contributi prescritti CP_2 aveva influito sulla liquidazione della stessa pensione, ed in che misura.
Per contro, la domanda in tesi che si esauriva nella rivendicazione della stessa somma corrispondente ai contributi omessi, si scontrava con il principio fondamentale (ribadito anche dalla giurisprudenza ora richiamata) per cui l'unico creditore della contribuzione obbligatoria è l'istituto previdenziale, al quale il datore la deve versare, mentre il lavoratore ha diritto alla integrità della propria posizione assicurativa e previdenziale, ed in tal senso può convenire in giudizio sia il datore che l'istituto previdenziale perché il primo sia condannato a versare in favore del secondo la contribuzione omessa.
In ipotesi, il lavoratore aveva chiesto di condannare il datore alla costituzione della rendita di cui all'art 13 L.
pagina 14 di 15 1138/1962 in luogo della contribuzione prescritta.
Secondo il Collegio, nemmeno questa pretesa può essere accolta poiché, nuovamente in base alla giurisprudenza ora richiamata, la costituzione della rendita vitalizia in luogo della contribuzione prescritta è una facoltà che il datore può esercitare nei confronti dell o che, in caso di inerzia del datore, può essere esercitata dal lavoratore nei confronti CP_2 dell , per poi chiedere la condanna del datore a risarcirlo del relativo costo. CP_2
Nel caso in esame, invece, non pare che si fosse mai attivato in tal senso nei confronti di e/o dell . Pt_1 Pt_1 CP_2
Quindi, non può essere accolta una domanda di risarcimento formulata in termini di costituzione della rendita ex art. 13 cit. come se si trattasse di un credito spettante direttamente al lavoratore a carico del datore, senza alcun coinvolgimento dell'istituto, unico soggetto nei confronti del quale la rendita andrebbe costituita.
Spese di lite e C.U.
Considerata la soccombenza reciproca fra le parti, per il rigetto degli appelli principale ed incidentale, le spese di lite di secondo grado vanno compensate per intero fra le parti.
Di riflesso al medesimo rigetto di entrambe le impugnazioni, a carico di entrambe le parti devono essere dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
Respinge l'appello principale e l'appello incidentale, e conferma la sentenza appellata.
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado fra le parti.
Dichiara che nei confronti delle parti appellante principale e appellante incidentale sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 21 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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