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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 414/2021 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 23.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 414/2021 R.G., verten- te tra:
Parte_1
, , , , , nella qua- Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 lità di eredi di;
Persona_1
, Controparte_6 CP_7 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato TO LE che si riporta agli atti e verbali di causa e chiede l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contende- re, con riguardo a ogni rapporto oggetto della sentenza impugnata e con conseguente travolgi- mento integrale della stessa.
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Christian Guerrero, che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato CE CC e si riporta agli atti e verbali di causa e chiede l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con riguardo a ogni rapporto oggetto della sentenza impugnata e con conseguente travolgimento integrale della stessa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to LE chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione del- le spese e ordine della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
L'Avv.to Guerrero chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese e ordine della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Ai fini della pratica forense è presente il dott. Persona_2
La Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in prosieguo diudienza e in assenza delle parti, pronuncia sentena ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 414/2021 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sen- tenza n. 8755/2020 resa dal Tribunale di Napoli in data 21.12.2020 nel procedimento n.
5010/2011 - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CE CC, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in
Napoli, Via F. Cilea;
appellante
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. , (C.F. , nella quali- C.F._5 CP_5 C.F._6 tà di eredi di (C.F. ), rappresentati e difesi dagli Av- Persona_1 C.F._7 vocati TO LE e EF LE, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Napoli, Corso Umberto I, n. 381; appellati nonché
(C.F. , domiciliato in Napoli, Via del Parco Controparte_6 C.F._8
Margherita, n. 3, nonché (C.F. ), domiciliato in Na- CP_7 C.F._1 poli, Corso Umberto I, n. 381; appellati contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Dall'esame degli atti, per vero non completi, si desume che e , Persona_1 CP_7 con atto del 9/10.2.2011, convenivano in giudizio e Controparte_6 Parte_1 esponendo: a) unitamente a e , erano eredi legittimi Controparte_8 Controparte_9 di nata a [...] il [...], ivi deceduta il 19.11.1994 ab inte- Persona_3 stato; b) infatti, per individuare gli eredi occorreva risalire all'ascendente comune,
[...]
, nonno di e padre di (deceduta senza eredi), Persona_4 Per_3 Pt_2 Per_5
[...
e (padre della de cuius), tutti deceduti;
c) eredi legittimi Per_6 Persona_7 della de cuius erano, dunque, per rappresentazione di , i figli Controparte_10 [...]
e , nonché , per rappresentazione della madre CP_8 Persona_1 CP_7 [...]
, a sua volta, figlia di , nonché, infine, per rappresentazione CP_11 Controparte_10 di , ; d) fin dal 1998 era pendente innanzi al Tribu- Controparte_12 Controparte_9 nale di Napoli il giudizio n. R.G. 8024/1998, di dichiarazione giudiziale di maternità na- CP_1 turale, attivato da (già ), per cui agli eredi indicati avrebbe potuto ag- CP_13 giungersi, al più, la predetta;
e) l'asse ereditario della de cuius comprende- CP_13 va solo un appartamento sito in Napoli, Via Domenico Fontana, n.81 (parco Lamaro), palazzina 14, piano 5, int. 12 ed i beni mobili ivi contenuti;
f) nel mese di gennaio del
2011 si era appreso che dall'appartamento erano stati prelevati tutti i beni mobili;
g) da visura ipotecaria sull'immobile era emerso che: g1) con atto del 3.1.2011 (rep.
24600/7214, trascritto presso l'Ufficio dei RR.II. di Napoli 1, in data 7.01.2011, al n.
527/436), aveva accettato l'eredità di dece- Controparte_6 Persona_3 duta in data 19.11.1994, in virtù di testamento olografo del 15.11.1994; g2) con il mede- simo atto, aveva venduto la piena proprietà dell'immobile a Controparte_6 [...]
Persona_8
Gli attori chiedevano che venisse dichiarata la prescrizione estintiva del diritto del Sig.
di accettare l'eredità il 7.01.2011 e che fosse dichiarato nullo e privo di qual- CP_6 siasi valore giuridico, o, quanto meno, annullato l'atto del 3.1.2011, con il quale il Sig.
aveva venduto a l'appartamento, nonché ogni atto disposizio- CP_6 Parte_1 ne dei beni mobili ivi contenuti;
che fosse accertata e dichiarata la loro qualità di eredi legittimi;
che il testamento olografo del 15.11.1994 venisse dichiarato falso;
che fosse, pertanto, accertata e dichiarata la nullità o, comunque, l'annullamento, l'invalidità e l'inefficacia del contratto di compravendita.
Inoltre, dalla sentenza impugnata (come accennato, non si è avuta integrale acquisizione del fascicolo di primo grado) si desume che: a) si costituiva eccependo Parte_1 la carenza della qualità di eredi degli attori e la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, nonché allegando la propria buona fede in contraendo; b) il Sig. tra Parte_1
l'altro, chiedeva che fosse dichiarata la validità del testamento olografo e degli atti posti in essere dal Sig. , nonché, in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento CP_6 della domanda attorea, che fosse condannato alla restituzione in suo Controparte_6 favore delle somme versate per l'acquisto; c) si costituiva anche , Controparte_6
3
eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori, chiedendo, in via preliminare la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello incardinato con r.g. 8024/1998 e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, la dichiarazione della validità del testamento olografo e dell'atto di vendita dello stesso stipulato;
il rigetto della domanda riconven- zionale.
Con ordinanza del 28.01.2013, il processo veniva sospeso in attesa dell'emissione della sentenza sulla causa recante r.g. 8024/1998 relativa alla dichiarazione giudiziale di ma- ternità della de cuius, che si concludeva con il rigetto della domanda dell'attrice (così come scritto nella sentenza impugnata).
Con ricorso dell'8/1/2014, e riassumevano il giudizio (non si Persona_1 CP_7 comprende l'effettivo passaggio in giudicato della sentenza) e il processo veniva nuo- vamente sospeso il 29/04/2014 in ragione della ritenuta pregiudizialità in relazione al processo penale avente n. 5212/2011 RGNR, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, ex sezione distaccata di Afragola, a seguito della citazione diretta a giudizio di CP_6
.
[...]
Quest'ultimo era “imputato del delitto p. e p. dagli artt. 485 e 491 c.p. perché, per pro- curarsi un ingiusto vantaggio, formava, facendone poi uso pubblicandolo in data
3.3.2009 per notaio , un falso testamento olografo apparentemente datato Persona_9
19.11.1994 e recante la firma apocrifa di . In Afragola il 3 marzo Persona_3
2009”.
Con sentenza del 10/05/2016, divenuta irrevocabile il 16/10/2016, il Tribunale di Napoli, sezione V penale, definiva il giudizio 5212/11 RGNR con il seguente dispositivo: “letti gli artt. 533, 535 cpp dichiara colpevole del delitto a lui ascritto al Controparte_6 di là di ogni ragionevole dubbio e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo con- danna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
Letto l'art. 537 cpp dichiara la falsità del testamento olografo datato 15.11.1994 e re- cante la firma apocrifa di immacolata…”. Per_3
Riassunto nuovamente il giudizio, ed espletato approfondimento istruttorio, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “in applicazione della sentenza penale n.
8864/2016, del 10.5.2016 del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 16.10.2016, con la quale è stata dichiarata ex art. 537 c.p.p. la falsità del testamento olografo datato
15.11.1994 e recante la firma apocrifa di , in accoglimento della Persona_3 domanda di condanna a restituire in favore degli Persona_1 Parte_1 eredi legittimi di nelle quote rispettivamente spettanti, e, per essi, Persona_3 in favore dell'attore , l'appartamento sito in Napoli alla Via Domenico Persona_1
Fontana n.81 (parco Lamaro), palazzina 14, piano 5, int. 12, Domenico Fontana, parco
Lamaro, 81, piano 5, interno 12, identificato nel NCEU di Napoli al foglio 8, part. 1223, sub 33; 2) rigetta la domanda formulata da;
3) Condanna CP_7 [...]
a restituire a l'importo di € 130.000,00 oltre in- CP_15 Parte_1
4
teressi come in motivazione;
4) Condanna e Controparte_6 Parte_1 in solido tra loro a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano
[...] Persona_1 in € 421,03 per spese ed € 13.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione agli Avv.ti TO LE,
EF LE e CO LE, che se ne sono dichiarati anticipatari;
5) Con- danna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_6 Parte_1 che si liquidano in euro € 13.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'Avv. CE CC, dichiaratosene anticipatario;
6) Spese di lite compensate tra e i conve- CP_7 nuti e 7) Spese di c.t.u. definitivamente Controparte_6 Parte_1
a carico di e in solido”. Controparte_6 Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto la legittimazione ad agire di (pag. 6: “nel caso di Persona_1 specie, gli attori prospettano che la de cuius non fosse coniugata, Persona_3 non avesse figli né fratelli e che i suoi genitori, alla data della sua morte, fossero già deceduti, così come anche i fratelli e le sorelle del padre della de cuius ( Persona_10
[...
) , ed . Ne deriva che, in mancanza di testamento, Pt_2 CP_5 Controparte_12 non essendo stata prospettata la presenza di parenti più prossimi rispetto ai parenti col- laterali di quarto grado, opera la successione legittima a favore di questi ultimi, e quin- di anche a favore del ”) ma non di , mentre, con riguardo ad eventuali Per_1 CP_7 altri eredi, ha scritto: “ne consegue che il mancato coinvolgimento da parte degli attori degli ulteriori chiamati alla successione legittima (non è dato sapere se eredi o meno, stante peraltro il decorso di ben più di un decennio dall'apertura della successione e dunque lo spirare del termine di prescrizione per coloro che non abbiano accettato an- teriormente), non preclude l'adozione in questa sede di una pronuncia recuperatoria in favore dell'intera massa, fatta salva la successiva regolamentazione interna dei rapporti tra coeredi” (cfr. pagine 8 e 9).
Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 28.12.2020, con impugnazione del
25.1.2021, ha promosso appello, costituendosi in data 28.1.2021. Parte_1
Si sono costituiti , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, nella qualità di eredi di , contestando l'avverso dedotto. CP_16 Persona_1
E tuttavia, le parti, nel prosieguo del giudizio, hanno evidenziato la cessazione della ma- teria del contendere, che è considerazione necessariamente preliminare ad ogni altra, an- che in rito (nel corso del giudizio, ad esempio, vi era stato invito a dedurre sulla corretta instaurazione del contraddittorio).
Si è ad esempio sostenuto che la cessazione della materia del contendere non solo impe- disce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle de- cisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta an- che di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Uni-
5
te, 11/12/2003, n. 18956; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2023, n. 4951; cfr. anche Cass. civ., III, 1.6.2004, n. 10478, secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circo- stanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del conten- dere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazio- ne solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece preclu- so per difetto di interesse ogni altro motivo di censura).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'uf- ficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessi- tà della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, parte appellante, con note del 6.3.2025, ha scritto (“considerata la avvenu- ta transazione della lite, novellamente chiede dichiararsi la cessata materia del conten- dere, con totale compensazione delle spese di lite, atteso che tutti i rapporti economici tra le parti sono stati regolati con l'anzidetto accordo transattivo, già depositato agli at- ti della presente causa.
Per l'effetto di quanto innanzi, si chiede, in forza della totale cessazione della materia del contendere, ed estinzione dell'intero giudizio, che venga caducata la sentenza di primo grado (Sentenza Trib. Napoli n. 8755/2020) e che, per l'effetto, la Corte autoriz- zi/ordini al Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda originaria
(introduttiva del primo grado di giudizio)”.
Parte appellata costituita, con note del 25.2.2025, ha scritto: “dà atto della avvenuta transazione della lite e, conseguentemente, chiede dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, atteso che tutti i rapporti economici tra le parti sono stati regolati con l'anzidetto accordo transattivo.
Per l'effetto di quanto innanzi, si chiede, in forza della totale cessazione della materia del contendere, che venga caducata la sentenza di primo grado (Sentenza Trib. Napoli
n. 8755/2020) e che, per l'effetto, la Corte autorizzi/ordini al Conservatore la cancella- zione della trascrizione della domanda originaria (introduttiva del primo grado di giu- dizio)”.
E queste circostanze si reputano sufficienti a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è so-
6
pravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le par- ti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n.
8822).
Per ciò che concerne, in particolare, l'impugnazione, va detto che: “la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla de- cisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione pro- posta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma auto- rizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n. 3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudi- zio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazio- ne, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soc- combenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contra- sto tra le parti (v. sul punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro,
Sent., 01/07/2022; cfr. anche Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent., 26/04/2022; cfr. anche Cass. civ., I, 04/06/1999, n. 5476; Cass. civ., Sez. L, 16/03/2000, n. 3096; Cass. civ., I, 18/10/2018, n. 26299; Cass. civ., V, 14.7.2021, n. 20001).
Nella specie, il tenore delle richieste delle parti giustifica l'integrale compensazione del- le spese di entrambi i gradi giudizio.
Per doverosa completezza, va aggiunto che sia che so- CP_7 Controparte_6 no contumaci nel presente grado di giudizio, ma entrambi sono risultati soccombenti nel primo grado e non hanno impugnato la sentenza a loro sfavorevole (per il primo vi è sta- ta negazione della sua titolarità attiva, mentre il secondo è risultato destinatario di pro- nuncia di condanna).
Infine, vale richiamare il principio, di ordine generale, a tenore del quale, nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di de- claratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordina- ta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronun- zie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'a- zione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.. (Cass. civ., Sez. II, Ordi- nanza, 03/04/2024, n. 8759).
Peraltro, entrambe le parti costituite hanno chiesto l'emissione di una statuizione in tal senso.
7
Solo per mera completezza, si rileva che nell'atto di transazione allegato appare aver partecipato anche “anche ai fini della cancellazione della trascrizione della CP_7 domanda di prime cure” (cfr. pag. 1 della transazione), ma avrebbe trovato comunque applicazione il richiamato secondo comma dell'art. 2668 cc, secondo cui “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Si è già visto, poi, il principio espresso da Cass. civ. 8759/24.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso appello avverso la sentenza n. 8755/2020 resa dal Tribunale di Napoli in data 21.12.2020 nel procedimento n.
5010/2011, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente con- troversia;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio;
• ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita pres- so l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Napoli 1, in data 15.2.2011 (presentazione n. 180) al n.
4146 Registro generale ed al n. 2937 Registro particolare.
Così deciso, in Napoli, in data 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 23.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 414/2021 R.G., verten- te tra:
Parte_1
, , , , , nella qua- Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 lità di eredi di;
Persona_1
, Controparte_6 CP_7 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato TO LE che si riporta agli atti e verbali di causa e chiede l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contende- re, con riguardo a ogni rapporto oggetto della sentenza impugnata e con conseguente travolgi- mento integrale della stessa.
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Christian Guerrero, che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato CE CC e si riporta agli atti e verbali di causa e chiede l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con riguardo a ogni rapporto oggetto della sentenza impugnata e con conseguente travolgimento integrale della stessa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to LE chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione del- le spese e ordine della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
L'Avv.to Guerrero chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese e ordine della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Ai fini della pratica forense è presente il dott. Persona_2
La Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in prosieguo diudienza e in assenza delle parti, pronuncia sentena ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 414/2021 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sen- tenza n. 8755/2020 resa dal Tribunale di Napoli in data 21.12.2020 nel procedimento n.
5010/2011 - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CE CC, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in
Napoli, Via F. Cilea;
appellante
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. , (C.F. , nella quali- C.F._5 CP_5 C.F._6 tà di eredi di (C.F. ), rappresentati e difesi dagli Av- Persona_1 C.F._7 vocati TO LE e EF LE, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Napoli, Corso Umberto I, n. 381; appellati nonché
(C.F. , domiciliato in Napoli, Via del Parco Controparte_6 C.F._8
Margherita, n. 3, nonché (C.F. ), domiciliato in Na- CP_7 C.F._1 poli, Corso Umberto I, n. 381; appellati contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Dall'esame degli atti, per vero non completi, si desume che e , Persona_1 CP_7 con atto del 9/10.2.2011, convenivano in giudizio e Controparte_6 Parte_1 esponendo: a) unitamente a e , erano eredi legittimi Controparte_8 Controparte_9 di nata a [...] il [...], ivi deceduta il 19.11.1994 ab inte- Persona_3 stato; b) infatti, per individuare gli eredi occorreva risalire all'ascendente comune,
[...]
, nonno di e padre di (deceduta senza eredi), Persona_4 Per_3 Pt_2 Per_5
[...
e (padre della de cuius), tutti deceduti;
c) eredi legittimi Per_6 Persona_7 della de cuius erano, dunque, per rappresentazione di , i figli Controparte_10 [...]
e , nonché , per rappresentazione della madre CP_8 Persona_1 CP_7 [...]
, a sua volta, figlia di , nonché, infine, per rappresentazione CP_11 Controparte_10 di , ; d) fin dal 1998 era pendente innanzi al Tribu- Controparte_12 Controparte_9 nale di Napoli il giudizio n. R.G. 8024/1998, di dichiarazione giudiziale di maternità na- CP_1 turale, attivato da (già ), per cui agli eredi indicati avrebbe potuto ag- CP_13 giungersi, al più, la predetta;
e) l'asse ereditario della de cuius comprende- CP_13 va solo un appartamento sito in Napoli, Via Domenico Fontana, n.81 (parco Lamaro), palazzina 14, piano 5, int. 12 ed i beni mobili ivi contenuti;
f) nel mese di gennaio del
2011 si era appreso che dall'appartamento erano stati prelevati tutti i beni mobili;
g) da visura ipotecaria sull'immobile era emerso che: g1) con atto del 3.1.2011 (rep.
24600/7214, trascritto presso l'Ufficio dei RR.II. di Napoli 1, in data 7.01.2011, al n.
527/436), aveva accettato l'eredità di dece- Controparte_6 Persona_3 duta in data 19.11.1994, in virtù di testamento olografo del 15.11.1994; g2) con il mede- simo atto, aveva venduto la piena proprietà dell'immobile a Controparte_6 [...]
Persona_8
Gli attori chiedevano che venisse dichiarata la prescrizione estintiva del diritto del Sig.
di accettare l'eredità il 7.01.2011 e che fosse dichiarato nullo e privo di qual- CP_6 siasi valore giuridico, o, quanto meno, annullato l'atto del 3.1.2011, con il quale il Sig.
aveva venduto a l'appartamento, nonché ogni atto disposizio- CP_6 Parte_1 ne dei beni mobili ivi contenuti;
che fosse accertata e dichiarata la loro qualità di eredi legittimi;
che il testamento olografo del 15.11.1994 venisse dichiarato falso;
che fosse, pertanto, accertata e dichiarata la nullità o, comunque, l'annullamento, l'invalidità e l'inefficacia del contratto di compravendita.
Inoltre, dalla sentenza impugnata (come accennato, non si è avuta integrale acquisizione del fascicolo di primo grado) si desume che: a) si costituiva eccependo Parte_1 la carenza della qualità di eredi degli attori e la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, nonché allegando la propria buona fede in contraendo; b) il Sig. tra Parte_1
l'altro, chiedeva che fosse dichiarata la validità del testamento olografo e degli atti posti in essere dal Sig. , nonché, in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento CP_6 della domanda attorea, che fosse condannato alla restituzione in suo Controparte_6 favore delle somme versate per l'acquisto; c) si costituiva anche , Controparte_6
3
eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori, chiedendo, in via preliminare la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello incardinato con r.g. 8024/1998 e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, la dichiarazione della validità del testamento olografo e dell'atto di vendita dello stesso stipulato;
il rigetto della domanda riconven- zionale.
Con ordinanza del 28.01.2013, il processo veniva sospeso in attesa dell'emissione della sentenza sulla causa recante r.g. 8024/1998 relativa alla dichiarazione giudiziale di ma- ternità della de cuius, che si concludeva con il rigetto della domanda dell'attrice (così come scritto nella sentenza impugnata).
Con ricorso dell'8/1/2014, e riassumevano il giudizio (non si Persona_1 CP_7 comprende l'effettivo passaggio in giudicato della sentenza) e il processo veniva nuo- vamente sospeso il 29/04/2014 in ragione della ritenuta pregiudizialità in relazione al processo penale avente n. 5212/2011 RGNR, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, ex sezione distaccata di Afragola, a seguito della citazione diretta a giudizio di CP_6
.
[...]
Quest'ultimo era “imputato del delitto p. e p. dagli artt. 485 e 491 c.p. perché, per pro- curarsi un ingiusto vantaggio, formava, facendone poi uso pubblicandolo in data
3.3.2009 per notaio , un falso testamento olografo apparentemente datato Persona_9
19.11.1994 e recante la firma apocrifa di . In Afragola il 3 marzo Persona_3
2009”.
Con sentenza del 10/05/2016, divenuta irrevocabile il 16/10/2016, il Tribunale di Napoli, sezione V penale, definiva il giudizio 5212/11 RGNR con il seguente dispositivo: “letti gli artt. 533, 535 cpp dichiara colpevole del delitto a lui ascritto al Controparte_6 di là di ogni ragionevole dubbio e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo con- danna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
Letto l'art. 537 cpp dichiara la falsità del testamento olografo datato 15.11.1994 e re- cante la firma apocrifa di immacolata…”. Per_3
Riassunto nuovamente il giudizio, ed espletato approfondimento istruttorio, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “in applicazione della sentenza penale n.
8864/2016, del 10.5.2016 del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 16.10.2016, con la quale è stata dichiarata ex art. 537 c.p.p. la falsità del testamento olografo datato
15.11.1994 e recante la firma apocrifa di , in accoglimento della Persona_3 domanda di condanna a restituire in favore degli Persona_1 Parte_1 eredi legittimi di nelle quote rispettivamente spettanti, e, per essi, Persona_3 in favore dell'attore , l'appartamento sito in Napoli alla Via Domenico Persona_1
Fontana n.81 (parco Lamaro), palazzina 14, piano 5, int. 12, Domenico Fontana, parco
Lamaro, 81, piano 5, interno 12, identificato nel NCEU di Napoli al foglio 8, part. 1223, sub 33; 2) rigetta la domanda formulata da;
3) Condanna CP_7 [...]
a restituire a l'importo di € 130.000,00 oltre in- CP_15 Parte_1
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teressi come in motivazione;
4) Condanna e Controparte_6 Parte_1 in solido tra loro a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano
[...] Persona_1 in € 421,03 per spese ed € 13.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione agli Avv.ti TO LE,
EF LE e CO LE, che se ne sono dichiarati anticipatari;
5) Con- danna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_6 Parte_1 che si liquidano in euro € 13.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'Avv. CE CC, dichiaratosene anticipatario;
6) Spese di lite compensate tra e i conve- CP_7 nuti e 7) Spese di c.t.u. definitivamente Controparte_6 Parte_1
a carico di e in solido”. Controparte_6 Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto la legittimazione ad agire di (pag. 6: “nel caso di Persona_1 specie, gli attori prospettano che la de cuius non fosse coniugata, Persona_3 non avesse figli né fratelli e che i suoi genitori, alla data della sua morte, fossero già deceduti, così come anche i fratelli e le sorelle del padre della de cuius ( Persona_10
[...
) , ed . Ne deriva che, in mancanza di testamento, Pt_2 CP_5 Controparte_12 non essendo stata prospettata la presenza di parenti più prossimi rispetto ai parenti col- laterali di quarto grado, opera la successione legittima a favore di questi ultimi, e quin- di anche a favore del ”) ma non di , mentre, con riguardo ad eventuali Per_1 CP_7 altri eredi, ha scritto: “ne consegue che il mancato coinvolgimento da parte degli attori degli ulteriori chiamati alla successione legittima (non è dato sapere se eredi o meno, stante peraltro il decorso di ben più di un decennio dall'apertura della successione e dunque lo spirare del termine di prescrizione per coloro che non abbiano accettato an- teriormente), non preclude l'adozione in questa sede di una pronuncia recuperatoria in favore dell'intera massa, fatta salva la successiva regolamentazione interna dei rapporti tra coeredi” (cfr. pagine 8 e 9).
Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 28.12.2020, con impugnazione del
25.1.2021, ha promosso appello, costituendosi in data 28.1.2021. Parte_1
Si sono costituiti , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, nella qualità di eredi di , contestando l'avverso dedotto. CP_16 Persona_1
E tuttavia, le parti, nel prosieguo del giudizio, hanno evidenziato la cessazione della ma- teria del contendere, che è considerazione necessariamente preliminare ad ogni altra, an- che in rito (nel corso del giudizio, ad esempio, vi era stato invito a dedurre sulla corretta instaurazione del contraddittorio).
Si è ad esempio sostenuto che la cessazione della materia del contendere non solo impe- disce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle de- cisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta an- che di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Uni-
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te, 11/12/2003, n. 18956; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2023, n. 4951; cfr. anche Cass. civ., III, 1.6.2004, n. 10478, secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circo- stanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del conten- dere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazio- ne solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece preclu- so per difetto di interesse ogni altro motivo di censura).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'uf- ficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessi- tà della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, parte appellante, con note del 6.3.2025, ha scritto (“considerata la avvenu- ta transazione della lite, novellamente chiede dichiararsi la cessata materia del conten- dere, con totale compensazione delle spese di lite, atteso che tutti i rapporti economici tra le parti sono stati regolati con l'anzidetto accordo transattivo, già depositato agli at- ti della presente causa.
Per l'effetto di quanto innanzi, si chiede, in forza della totale cessazione della materia del contendere, ed estinzione dell'intero giudizio, che venga caducata la sentenza di primo grado (Sentenza Trib. Napoli n. 8755/2020) e che, per l'effetto, la Corte autoriz- zi/ordini al Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda originaria
(introduttiva del primo grado di giudizio)”.
Parte appellata costituita, con note del 25.2.2025, ha scritto: “dà atto della avvenuta transazione della lite e, conseguentemente, chiede dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, atteso che tutti i rapporti economici tra le parti sono stati regolati con l'anzidetto accordo transattivo.
Per l'effetto di quanto innanzi, si chiede, in forza della totale cessazione della materia del contendere, che venga caducata la sentenza di primo grado (Sentenza Trib. Napoli
n. 8755/2020) e che, per l'effetto, la Corte autorizzi/ordini al Conservatore la cancella- zione della trascrizione della domanda originaria (introduttiva del primo grado di giu- dizio)”.
E queste circostanze si reputano sufficienti a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è so-
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pravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le par- ti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n.
8822).
Per ciò che concerne, in particolare, l'impugnazione, va detto che: “la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla de- cisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione pro- posta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma auto- rizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n. 3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudi- zio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazio- ne, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soc- combenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contra- sto tra le parti (v. sul punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro,
Sent., 01/07/2022; cfr. anche Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent., 26/04/2022; cfr. anche Cass. civ., I, 04/06/1999, n. 5476; Cass. civ., Sez. L, 16/03/2000, n. 3096; Cass. civ., I, 18/10/2018, n. 26299; Cass. civ., V, 14.7.2021, n. 20001).
Nella specie, il tenore delle richieste delle parti giustifica l'integrale compensazione del- le spese di entrambi i gradi giudizio.
Per doverosa completezza, va aggiunto che sia che so- CP_7 Controparte_6 no contumaci nel presente grado di giudizio, ma entrambi sono risultati soccombenti nel primo grado e non hanno impugnato la sentenza a loro sfavorevole (per il primo vi è sta- ta negazione della sua titolarità attiva, mentre il secondo è risultato destinatario di pro- nuncia di condanna).
Infine, vale richiamare il principio, di ordine generale, a tenore del quale, nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di de- claratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordina- ta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronun- zie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'a- zione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.. (Cass. civ., Sez. II, Ordi- nanza, 03/04/2024, n. 8759).
Peraltro, entrambe le parti costituite hanno chiesto l'emissione di una statuizione in tal senso.
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Solo per mera completezza, si rileva che nell'atto di transazione allegato appare aver partecipato anche “anche ai fini della cancellazione della trascrizione della CP_7 domanda di prime cure” (cfr. pag. 1 della transazione), ma avrebbe trovato comunque applicazione il richiamato secondo comma dell'art. 2668 cc, secondo cui “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Si è già visto, poi, il principio espresso da Cass. civ. 8759/24.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso appello avverso la sentenza n. 8755/2020 resa dal Tribunale di Napoli in data 21.12.2020 nel procedimento n.
5010/2011, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente con- troversia;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio;
• ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita pres- so l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Napoli 1, in data 15.2.2011 (presentazione n. 180) al n.
4146 Registro generale ed al n. 2937 Registro particolare.
Così deciso, in Napoli, in data 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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