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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 886/2024 R.G., avente ad oggetto: Azione revocatoria
ordinaria,
(c.f. , nato a [...] il 18 Parte_2 C.F._1
gennaio 1966, residente a [...], e (c.f. Parte_3
, nato a [...] il [...], residente a [...]di C.F._2
Catania, in via Antonello da Messina, n. 42/B, rappr. e difesi dall'Avv. Gaetano
Cucuzza.
- Appellanti - Contro
(c.f. ), con sede a Catania, in Controparte_1 P.IVA_1
via Monte Palma, n. 22, in persona del Curatore avv. rappr. e difeso Controparte_2
dall'Avv. Aurelio Mirone.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 4 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5178/2023 del 18 dicembre 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 19942/2018 R.G.), il Tribunale di Catania così statuiva:
a) in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del fallimento della dichiarava l'inefficacia, nei confronti della stessa curatela, Controparte_1
dell'atto di compravendita del 21 novembre 2014 a rogito Notaio Per_1
rep. n. 46.540 – racc. n. 9.063, registrato a Catania e trascritto in pari
[...]
data ai nn. 43630/31440, e, per l'effetto, condannava alla Parte_3
restituzione, in favore della curatela fallimentare, della complessiva somma di euro 121.450,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condannava i convenuti e , in solido, al Parte_2 Parte_3
rimborso, in favore dello Stato, delle spese processuali, che liquidava in complessivi euro 29.193,00 per compensi, di cui euro 4.607,00 per fase di studio, euro 3.039,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 13.534,00 per fase istruttoria e/o trattazione ed euro 8.013,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) poneva a carico dei convenuti in solido le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti con decreto del 14 gennaio 2021.
Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2024, Parte_2
e proponevano appello avverso la menzionata sentenza, Parte_3
formulando cinque motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio il appellato, che deduceva l'infondatezza CP_1
dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 4 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'insussistenza del credito dedotto dalla AT a sostegno della proposta azione revocatoria e, al riguardo,
rilevano che: a) dopo avere chiarito che, con la distinta sentenza n. 163/2023
(parimenti appellata), esso è stato condannato in solido con altre Parte_2 parti al pagamento della somma di euro 142.589,24, oltre al pagamento delle spese processuali, il giudice di prime cure ha ritenuto che si tratti di un credito litigioso,
atteso che “avverso detta sentenza la curatela fallimentare ha proposto appello (cfr.
copia in atti) contestando il mancato riconoscimento dell'asserito intero credito di circa euro 700.000,00”; b) l'intero importo di euro 142.589,24 portato dalla citata sentenza è stato integralmente pagato dai condebitori in solido -tra cui anche esso talchè oggi non residua alcun credito in capo alla AT (e ciò Parte_2
fermo restando che esso ha proposto appello incidentale avverso Parte_2
detto capo condannatorio); c) il Tribunale ha ritenuto che, a seguito della proposizione dell'appello da parte della curatela, il credito litigioso fosse pari a circa euro 700.000,00; d) ciò è palesemente errato, in quanto l'originaria domanda proposta dalla AT con l' atto di citazione ex art. 146 L.F. era pari a circa 700 mila euro, ma, successivamente alla sentenza del Tribunale che ha rigettato quasi tutte le domande proposte contro esso appellante, condannandolo in solido con altre quattro parti al pagamento dell'importo di gran lunga più ridotto di euro 142.589,24, la
AT ha proposto appello esclusivamente avverso un solo capo di sentenza,
richiedendo la condanna al pagamento dell'importo di euro 189.233,17; e) ne consegue quindi che, anche a seguito del pagamento integrale del condannatorio portato dalla sentenza (avverso il quale comunque l'esponente ha proposto appello incidentale), il presunto credito “litigioso” (secondo la prospettazione dell'esponente tuttavia anche tale domanda -come già ritenuto dal Tribunale- è palesemente infondata) sarebbe pari a euro 189.233,17 e non a euro 700.000,00, come in maniera palesemente errata indica la sentenza qui appellata;
f) la AT, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del proprio credito, ma soltanto della pendenza del giudizio;
circostanza, questa, palesemente insufficiente per invocare e ottenere la tutela revocatoria.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare,
essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, come si desume dal dettato della legge, che contempla in proposito anche crediti soggetti a condizione
(Cass. n. 20002/2008; Cass. n. 11471/2003; Cass. n. 2400/90); ragione di credito, i cui fatti costitutivi appaiono, allo stato, idoneamente suffragati (per quel che incidentalmente e delibativamente rileva nella presente sede processuale) dalle indicazioni contenute nella sentenza n. 163/2023 del Tribunale di Catania (corretta -
ex art. 288 c.p.c.- con ordinanza del 25/29 maggio 2023) , che ha condannato l'odierno appellante (già sindaco e revisore unico della poi fallita Parte_2 [...]
al pagamento, in solido con altri amministratori e sindaci della detta Controparte_1
società, in favore della curatela attrice, della somma di euro 728.709,98, in relazione alla quale lo stesso è responsabile, nei rapporti interni, nella Parte_2
misura di euro 142.589,24.
Peraltro, non era neanche necessario, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., che il credito posto a base dell'azione revocatoria fosse stato preliminarmente (e definitivamente)
accertato in (altra) sede giudiziaria (Cass. n. 1712/98).
Si tratta di un credito risarcitorio ancora litigioso -per la pendenza degli appelli rispettivamente proposti dalle parti avverso la detta sentenza n. 163/2023-, ma rilevante, giusta quanto sopra esposto, ai fini dell'utile esperibilità dell'azione revocatoria.
E invero, da un lato, il pur avvenuto pagamento integrale, da parte di Parte_2
, del predetto importo (dallo stesso dovuto alla curatela in forza della
[...]
sentenza n. 163/2023) di euro 142.589,24 non è stato ritualmente e tempestivamente dedotto nel giudizio di primo grado (definito dalla sentenza qui impugnata), e,
dall'altro lato, la sopra evidenziata pendenza del giudizio di appello avverso la stessa sentenza n. 163/2023 (censurata dalla curatela in punto di riduzione dell'entità del disposto condannatorio rispetto alla domanda attrice) determina, con sufficiente apprezzabilità, la configurabilità, in capo alla medesima curatela, di un'ulteriore ragione di credito (ancorchè eventuale), giustificativa dell'accoglibilità dell'azione revocatoria, quale idoneo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del credito. Si tratta di una ragione di credito sorta anteriormente alla data di stipulazione dell'impugnato atto di vendita del 21 novembre 2014 (con la conseguenza della non necessità, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., della prova della dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dello stesso credito), in quanto essenzialmente riconducibile, alla stregua delle indicazioni contenute nella sentenza n. 163/2023, a condotte (commissive e omissive) continuative (e tra loro collegate)
poste in essere dall'appellante (quale sindaco e poi revisore unico Parte_2
della , in gran parte, prima della predetta data del 21 novembre Controparte_1
2014.
E infatti, ai fini dell'azione revocatoria, la posteriorità o meno degli atti di disposizione rispetto al sorgere dell'obbligazione va valutata con riferimento non al momento in cui il credito venga accertato in giudizio, bensì a quello in cui si è verificata la situazione di fatto (costituita, nel caso di specie, dai vari inadempimenti ascrivibili a ) alla quale il credito stesso si ricollega (Cass. n. 1050/96; Cass. Parte_2
n. 8013/96).
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducono l'inesistenza dell'eventus damni, rilevando che: a) il giudice di prime cure, dopo una dissertazione meramente teorica sulle caratteristiche dell'eventus damni, ha concluso ritenendo che: “Nella
fattispecie concreta la consistenza patrimoniale di ra di certo più Parte_2
florida prima dell'atto di compravendita concluso con il padre in data 21 novembre 2014”; b) tale apodittica affermazione è errata e sconfessata dalle risultanze processuali, fra esse comprese quelle della CTU esperita in corso di causa e depositata in atti;
c) infatti, i CTU hanno depositato una relazione che conferma che con l'atto di compravendita del 21/11/2014 -del quale è stata chiesta la revoca- non si è registrata alcuna riduzione patrimoniale a carico di , atteso che lo stesso è Parte_2
stato sgravato della passività di euro 168.687,75, quale residuo debito del mutuo gravante sugli immobili.
Il motivo è infondato.
E invero, la sussistenza del requisito dell'eventus damni è dimostrata sia dalla considerevole entità (sopra indicata) dell'esposizione debitoria (ancorchè eventuale)
di (alienante nell'impugnato atto negoziale), sia dal fatto che tale Parte_2
atto ha avuto per oggetto una plurarità di beni immobili -di significativo valore di mercato- allora di proprietà del disponente debitore;
beni, questi, facilmente aggredibili in via esecutiva -a differenza dai diritti di abitazione e di uso (impignorabili ex art. 1024 c.c.) riservatisi dall'alienante- e trasferiti invece a un terzo per un corrispettivo (accollo di un residuo mutuo) soggetto, per sua natura, a dispersione.
Tali circostanze denotano la sensibile incidenza negativa (in senso qualitativo e in senso quantitativo) dell'atto dispositivo in questione sulla complessiva consistenza patrimoniale del debitore e sulle possibilità di effettivo soddisfacimento del credito del fallimento. Infatti, l'eventus damni va inteso come variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio del debitore -come effetto dell'impugnato atto negoziale-, che abbia determinato non necessariamente l'impossibilità di realizzazione del credito, ma anche soltanto maggiore difficoltà o incertezza, ovvero dispendio nell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 12678/2001); condizioni, queste (di maggiore difficoltà o incertezza e di dispendio nell'esazione), ricorrenti con riferimento al predetto credito sociale posto dal fallimento a sostegno della formulata azione revocatoria (nella carenza della prova -formante oggetto di un onere gravante sul debitore alienante e sul terzo acquirente- della sussistenza di residui beni patrimoniali dello stesso debitore, idonei a soddisfare il medesimo credito).
Né l'eventuale manleva (parziale), ad opera della società assicuratrice di Parte_2
, per gli esborsi da sostenersi da quest'ultimo in esecuzione della sentenza
[...]
n. 163/2023 può di per sé escludere la concreta configurabilità (qui sussistente per quanto sopra esposto) dell'eventus damni, che deve essere valutata con esclusivo riferimento alla consistenza del patrimonio del all'epoca di stipulazione Pt_2
dell'atto negoziale del 21 novembre 2014 e all'entità della dedotta ragione di credito
(anche solo eventuale) cautelanda.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti deducono che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto sia l'anteriorità del credito rispetto alla data di stipulazione dell'impugnato atto di compravendita del 21 novembre 2014, sia la sussistenza dell'elemento soggettivo della proposta azione revocatoria, e rilevano, al riguardo,
che: a) quanto affermato dal giudice di prime cure a sostegno della ritenuta anteriorità del credito non tiene conto della sentenza n.163/2023 del Tribunale di
Catania e della circostanza che il condannatorio in essa contenuto è stato integralmente pagato;
b) anche se si considerasse il presunto, ma inesistente “credito litigioso” in forza dell'appello proposto dalla AT, lo stesso riguarderebbe un presunto credito determinato dalla presunta, ma inesistente violazione di doveri inerenti alla carica di revisore unico di , che attengono a fatti Parte_2
occorsi nell'anno 2015; c) se quindi il presunto credito litigioso scaturisce da fatti od omissioni posti in essere nell'anno 2015, risulta evidente che l'atto del 21/11/2014 è
anteriore al sorgere del presunto credito;
d) infatti, la sentenza n. 163/2023 del
Tribunale di Catania ha palesemente escluso qualsiasi responsabilità di esso Parte_2
in relazione alle poste contabili di cui si duole la AT nel proprio
[...]
appello principale, proprio perché fino all'esercizio 2014 (31/12/2014) ogni credito della società era stato azzerato;
e) di conseguenza, ha errato il Tribunale nel ritenere che l'atto da revocare fosse successivo al sorgere del credito;
f) pertanto, la sentenza va riformata anche in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo, e l'azione revocatoria proposta dalla curatela va rigettata, difettando qualsiasi prova della sussistenza del consilium fraudis, non essendo sufficiente la scientia damni, che comunque nel caso in esame difetta del tutto;
g) il Tribunale ha errato ritenendo che sia stata raggiunta la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni per presunzioni, in forza di elementi gravi, precisi e concordanti.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che le considerazioni sopra esposte (in sede di esame del primo motivo di appello), imperniate sulla sussistenza di condotte (commissive e omissive) continuative (e tra loro collegate) poste in essere dall'appellante Parte_2
(quale sindaco e poi, dal 1° dicembre 2013, quale revisore unico della
[...]
, in gran parte, prima della predetta data del 21 novembre 2014, Controparte_1
depongono univocamente nel senso dell'anteriorità -rispetto a quest'ultima data-
della situazione di fatto (costituita, nel caso di specie, dai vari inadempimenti ascrivibili a ) produttiva della ragione di credito (eventuale, ma Parte_2
rilevante ex art. 2901 c.c.) della quale si controverte ancora tra le parti nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 163/2023.
Va altresì rilevato che il giudice di primo grado ha ritenuto che: a) quanto alla posizione del terzo acquirente, sorgono dei seri dubbi sul carattere oneroso del contratto posto in essere per come emerge, innanzitutto, dalla mancata prova, nel presente giudizio, dell'ammontare del mutuo ancora da estinguere (mancanza di un piano di ammortamento alla data della presunta vendita) e del pagamento delle rate di mutuo, delle quali, comunque, restava coobbligato in solido anche il venditore;
b)
“infine, la forma utilizzata per la stipulazione dell'atto (atto pubblico e presenza di testimoni) lascia presumere una donazione”; c) “ovviamente il carattere gratuito della disposizione lascia senza protezione il terzo” (in capo al quale non è pertanto necessario accertare, ai fini dell'azione revocatoria, la sussistenza della scientia damni).
Tale statuizione (in punto di ritenuta gratuità dell'atto negoziale del 21 novembre
2014) non è stata specificamente impugnata dagli appellanti e, quindi, deve ritenersi coperta da giudicato.
Ciò posto, per quanto specificamente concerne il requisito soggettivo della proposta azione revocatoria, va osservato che, trattandosi di ragione di credito sorta anteriormente al compimento dell'impugnato atto negoziale (di natura gratuita), non
è necessaria, ai fini dell'accoglimento della stessa azione, la prova della dolosa preordinazione del medesimo atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, ma è sufficiente, oltre alla già ritenuta sussistenza dell'eventus damni, la dimostrazione della conoscenza, da parte del solo alienante, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni della creditrice.
Tale requisito (c.d. scientia damni) può essere desunto anche da elementi indiziari e presuntivi (Cass. n. 13404/2008).
Nel caso di specie, la sussistenza della scientia damni (anche in capo all'acquirente -
, padre dell'alienante- degli immobili in questione, ove PE
si volesse ritenere, in via di mera ipotesi, la natura effettivamente onerosa dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore in favore del padre) può ritenersi comprovata: a) dalla circostanza che, con l'impugnato atto negoziale, il debitore ha trasferito una pluralità di beni immobili di sua proprietà (e Parte_2
invero, nel caso di vendita di più immobili di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza, sia da parte dell'alienante, sia da parte del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale che l'atto arreca alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio dell'azione pauliana, sono in re ipsa, incombendo sul debitore e sul terzo acquirente, e non sul creditore, l'onere -non assolto nel caso di specie- di dimostrare che il residuo patrimonio del debitore sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
Cass. n. 7507/2007); b) dallo stretto rapporto di parentela intercorrente tra l'alienante (figlio) e l'acquirente (padre); c) dall'agevole (e, come tale, pretendibile) conoscibilità (se non, addirittura, dalla piena conoscenza), anche da parte dell'acquirente (e, soprattutto, da parte dell'alienante, per le cariche dallo stesso rivestite presso la , della negativa situazione patrimoniale Controparte_1
societaria, con la conseguente consapevolezza del pregiudizio derivante, dall'atto negoziale del 21 novembre 2014, per le ragioni creditorie risarcitorie della stessa
(e, adesso, del fallimento di quest'ultima società). Controparte_1
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti deducono “Inammissibilità ed infondatezza dell'azione revocatoria per equivalente promossa contro Parte_3
- nipote erede -“, e rilevano che: a) la sentenza appellata è errata e va
[...]
revocata laddove il Tribunale ha ritenuto l'ammissibilità della domanda di condanna per equivalente proposta dalla AT attrice nei confronti di esso Parte_3
-nipote erede- sul presupposto che quest'ultimo, quale erede universale,
[...]
“non ha una qualità distinta rispetto al de cuius”; b) esso (nipote) Parte_3
ha alienato gli immobili che gli sono pervenuti per successione dal nonno
[...]
, ma il trasferimento successorio tra i due non è revocabile, atteso PE
che sono soggetti a revocatoria solo atti di disposizione patrimoniale, tra i quali non rientrano quelli successori, che si determinano in base a un fatto (evento morte); c)
non essendo revocabile l'atto di acquisto per successione intervenuto tra il nipote e il nonno -de cuius-, è chiaro che esso , che ha venduto i beni, non Parte_3
può essere tenuto a versare l'equivalente; d) né può essere chiamato a versare l'equivalente quale erede di (nonno), e ciò perchè PE
questi non ha venduto i beni;
e) è inammissibile la richiesta di condanna per equivalente a carico di esso , atteso che lo stesso ha venduto in Parte_3
buona fede i propri beni, acquistati sempre in buona fede a seguito di successione mortis causa (e quindi con atto non revocabile), talchè non può essere tenuto ad alcuna condanna per equivalente, rimanendo soggetto del tutto estraneo alla compravendita del 21/11/2014, di cui si chiede ingiustificatamente la revoca.
Il motivo è infondato.
Va invero rilevato che la condanna -disposta dal giudice di primo grado- di Parte_3
(nipote dell'acquirente ) alla restituzione, in
[...] PE favore della curatela fallimentare, della complessiva somma di 121.450,00 (quale equivalente monetario dei beni oggetto dell'atto revocato), oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, trova idoneo fondamento nella naturale finalità -propria dell'azione revocatoria proposta dalla stessa curatela- di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori (Cass. n. 23485/2021) e, nel caso di specie,
concreta giustificazione nell'impossibilità (determinata dal successivo trasferimento degli stessi beni a terzi subacquirenti di buona fede a titolo oneroso) di sottoporre ad esecuzione diretta e liquidare tali beni in sede concorsuale.
Ciò premesso, la domanda di pagamento del controvalore in denaro dei beni immobili in questione (nella misura determinata dal primo giudice e non impugnata specificamente dagli appellanti) è ammissibile (e fondata) nei confronti di Parte_3
(odierno appellante), in quanto, se, da un lato, egli ha acquistato gli stessi
[...]
beni in forza della successione testamentaria del nonno paterno PE
(e, cioè, in virtù di un atto negoziale di per sè non revocabile ex art. 2901
[...]
c.c.), dall'altro lato il medesimo , quale successore in universum Parte_3
ius del predetto testatore, è subentrato nel complesso dei rapporti giuridici di titolarità (attiva e passiva) del de cuius e, quindi, anche nella posizione, rivestita da quest'ultimo, di acquirente dei beni nell'impugnato atto negoziale del 21 novembre
2014, tanto da essere stato legittimamente citato in revocatoria dalla curatela fallimentare e da essere soggetto agli effetti del relativo decisum giudiziale e, in particolare, agli stessi obblighi (tra i quali il pagamento dell'equivalente pecuniario dei beni poi venduti dal medesimo a terzi subacquirenti di buona fede) ai quali sarebbe stato tenuto il suo de cuius.
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti deducono “Errata statuizione sulle spese di lite: errata quantificazione delle spese di giudizio. Errata applicazione dello scaglione di riferimento”, e rilevano che: a) il primo giudice, inspiegabilmente, e senza alcuna motivazione, ha applicato lo scaglione di riferimento del valore di causa di euro
700.000,00: ciò è errato, in quanto, al momento della pubblicazione della sentenza, il credito della curatela nei confronti di tutti i convenuti era pari a euro142.589,24, con una quota a carico di pari a euro 41.355,41: questo era lo Parte_2
scaglione di riferimento di valore che il Tribunale avrebbe dovuto applicare;
b)
comunque, anche a voler prendere in considerazione l'intero importo della sentenza,
doveva essere considerato lo scaglione di euro 142.589,24, che è stato integralmente pagato;
c) qualora, infine, si volesse considerare il “credito litigioso”, esso sarebbe pari a euro 189.233,17, e quindi si sarebbe dovuto o si dovrebbe applicare lo scaglione da euro 52.000,00 a 260.000,00, e non quello erroneamente superiore applicato dal
Tribunale.
Il motivo è parzialmente fondato.
E invero, se, da un lato, il giudice di primo grado -che ha accolto la proposta azione revocatoria ordinaria- ha fatto giusta applicazione del principio di soccombenza,
ponendo le spese processuali a carico solidale dei convenuti (odierni appellanti), e indicando nell'entità del credito cautelando il corretto criterio di determinazione del valore della controversia, dall'altro lato tale valore va in concreto correttamente individuato, anzichè nella misura utilizzata dall'impugnata sentenza, nella minore misura di euro 331.822,41 (euro 142.589,24, credito risarcitorio accertato dalla sentenza n. 163/2023, + euro 189.233,17, ulteriore credito litigioso formante oggetto dell'appello avverso la stessa sentenza n. 163/2023 = euro 331.822,41).
In pur parziale accoglimento del quinto motivo di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, le spese processuali del giudizio di primo grado -da liquidarsi in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al predetto minor valore (euro 331.822,41) di lite- seguono comunque la totale soccombenza degli appellanti (relativamente al merito della causa) e vanno poste a carico solidale degli stessi, stante il loro comune interesse nella causa.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo,
secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al medesimo valore (euro
331.822,41) della controversia- seguono parimenti la totale soccombenza degli appellanti (relativamente al merito della causa) e vanno poste a carico solidale degli stessi, stante il loro comune interesse nella causa.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 886/2024 R.G.A.C.,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_2
e avverso la sentenza n. 5178/2023 del 18 dicembre 2023 del Parte_3
Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 19942/2018 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a) condanna gli appellanti e Parte_2 Parte_3
in solido al rimborso, in favore dello Stato (ex D.P.R. n. 115/2002),
[...]
delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida, anziché nella misura determinata dalla menzionata sentenza, in complessivi euro 22.457,00
per compensi di avvocato (di cui euro 3.544,00 per fase di studio, euro 2.338,00
per fase introduttiva, euro 10.411,00 per fase di trattazione ed euro 6.164,00
per fase decisionale), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge;
b) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna gli appellanti e in Parte_2 Parte_3
solido al rimborso, in favore del fallimento appellato, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 17.179,00 per compensi di avvocato (di cui euro 4.389,00 per fase di studio, euro 2.552,00 per fase introduttiva, euro 2.940,00 per fase di trattazione ed euro 7.298,00 per fase decisionale), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 18 febbraio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 886/2024 R.G., avente ad oggetto: Azione revocatoria
ordinaria,
(c.f. , nato a [...] il 18 Parte_2 C.F._1
gennaio 1966, residente a [...], e (c.f. Parte_3
, nato a [...] il [...], residente a [...]di C.F._2
Catania, in via Antonello da Messina, n. 42/B, rappr. e difesi dall'Avv. Gaetano
Cucuzza.
- Appellanti - Contro
(c.f. ), con sede a Catania, in Controparte_1 P.IVA_1
via Monte Palma, n. 22, in persona del Curatore avv. rappr. e difeso Controparte_2
dall'Avv. Aurelio Mirone.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 4 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5178/2023 del 18 dicembre 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 19942/2018 R.G.), il Tribunale di Catania così statuiva:
a) in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del fallimento della dichiarava l'inefficacia, nei confronti della stessa curatela, Controparte_1
dell'atto di compravendita del 21 novembre 2014 a rogito Notaio Per_1
rep. n. 46.540 – racc. n. 9.063, registrato a Catania e trascritto in pari
[...]
data ai nn. 43630/31440, e, per l'effetto, condannava alla Parte_3
restituzione, in favore della curatela fallimentare, della complessiva somma di euro 121.450,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condannava i convenuti e , in solido, al Parte_2 Parte_3
rimborso, in favore dello Stato, delle spese processuali, che liquidava in complessivi euro 29.193,00 per compensi, di cui euro 4.607,00 per fase di studio, euro 3.039,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 13.534,00 per fase istruttoria e/o trattazione ed euro 8.013,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) poneva a carico dei convenuti in solido le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti con decreto del 14 gennaio 2021.
Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2024, Parte_2
e proponevano appello avverso la menzionata sentenza, Parte_3
formulando cinque motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio il appellato, che deduceva l'infondatezza CP_1
dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 4 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'insussistenza del credito dedotto dalla AT a sostegno della proposta azione revocatoria e, al riguardo,
rilevano che: a) dopo avere chiarito che, con la distinta sentenza n. 163/2023
(parimenti appellata), esso è stato condannato in solido con altre Parte_2 parti al pagamento della somma di euro 142.589,24, oltre al pagamento delle spese processuali, il giudice di prime cure ha ritenuto che si tratti di un credito litigioso,
atteso che “avverso detta sentenza la curatela fallimentare ha proposto appello (cfr.
copia in atti) contestando il mancato riconoscimento dell'asserito intero credito di circa euro 700.000,00”; b) l'intero importo di euro 142.589,24 portato dalla citata sentenza è stato integralmente pagato dai condebitori in solido -tra cui anche esso talchè oggi non residua alcun credito in capo alla AT (e ciò Parte_2
fermo restando che esso ha proposto appello incidentale avverso Parte_2
detto capo condannatorio); c) il Tribunale ha ritenuto che, a seguito della proposizione dell'appello da parte della curatela, il credito litigioso fosse pari a circa euro 700.000,00; d) ciò è palesemente errato, in quanto l'originaria domanda proposta dalla AT con l' atto di citazione ex art. 146 L.F. era pari a circa 700 mila euro, ma, successivamente alla sentenza del Tribunale che ha rigettato quasi tutte le domande proposte contro esso appellante, condannandolo in solido con altre quattro parti al pagamento dell'importo di gran lunga più ridotto di euro 142.589,24, la
AT ha proposto appello esclusivamente avverso un solo capo di sentenza,
richiedendo la condanna al pagamento dell'importo di euro 189.233,17; e) ne consegue quindi che, anche a seguito del pagamento integrale del condannatorio portato dalla sentenza (avverso il quale comunque l'esponente ha proposto appello incidentale), il presunto credito “litigioso” (secondo la prospettazione dell'esponente tuttavia anche tale domanda -come già ritenuto dal Tribunale- è palesemente infondata) sarebbe pari a euro 189.233,17 e non a euro 700.000,00, come in maniera palesemente errata indica la sentenza qui appellata;
f) la AT, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del proprio credito, ma soltanto della pendenza del giudizio;
circostanza, questa, palesemente insufficiente per invocare e ottenere la tutela revocatoria.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare,
essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, come si desume dal dettato della legge, che contempla in proposito anche crediti soggetti a condizione
(Cass. n. 20002/2008; Cass. n. 11471/2003; Cass. n. 2400/90); ragione di credito, i cui fatti costitutivi appaiono, allo stato, idoneamente suffragati (per quel che incidentalmente e delibativamente rileva nella presente sede processuale) dalle indicazioni contenute nella sentenza n. 163/2023 del Tribunale di Catania (corretta -
ex art. 288 c.p.c.- con ordinanza del 25/29 maggio 2023) , che ha condannato l'odierno appellante (già sindaco e revisore unico della poi fallita Parte_2 [...]
al pagamento, in solido con altri amministratori e sindaci della detta Controparte_1
società, in favore della curatela attrice, della somma di euro 728.709,98, in relazione alla quale lo stesso è responsabile, nei rapporti interni, nella Parte_2
misura di euro 142.589,24.
Peraltro, non era neanche necessario, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., che il credito posto a base dell'azione revocatoria fosse stato preliminarmente (e definitivamente)
accertato in (altra) sede giudiziaria (Cass. n. 1712/98).
Si tratta di un credito risarcitorio ancora litigioso -per la pendenza degli appelli rispettivamente proposti dalle parti avverso la detta sentenza n. 163/2023-, ma rilevante, giusta quanto sopra esposto, ai fini dell'utile esperibilità dell'azione revocatoria.
E invero, da un lato, il pur avvenuto pagamento integrale, da parte di Parte_2
, del predetto importo (dallo stesso dovuto alla curatela in forza della
[...]
sentenza n. 163/2023) di euro 142.589,24 non è stato ritualmente e tempestivamente dedotto nel giudizio di primo grado (definito dalla sentenza qui impugnata), e,
dall'altro lato, la sopra evidenziata pendenza del giudizio di appello avverso la stessa sentenza n. 163/2023 (censurata dalla curatela in punto di riduzione dell'entità del disposto condannatorio rispetto alla domanda attrice) determina, con sufficiente apprezzabilità, la configurabilità, in capo alla medesima curatela, di un'ulteriore ragione di credito (ancorchè eventuale), giustificativa dell'accoglibilità dell'azione revocatoria, quale idoneo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del credito. Si tratta di una ragione di credito sorta anteriormente alla data di stipulazione dell'impugnato atto di vendita del 21 novembre 2014 (con la conseguenza della non necessità, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., della prova della dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dello stesso credito), in quanto essenzialmente riconducibile, alla stregua delle indicazioni contenute nella sentenza n. 163/2023, a condotte (commissive e omissive) continuative (e tra loro collegate)
poste in essere dall'appellante (quale sindaco e poi revisore unico Parte_2
della , in gran parte, prima della predetta data del 21 novembre Controparte_1
2014.
E infatti, ai fini dell'azione revocatoria, la posteriorità o meno degli atti di disposizione rispetto al sorgere dell'obbligazione va valutata con riferimento non al momento in cui il credito venga accertato in giudizio, bensì a quello in cui si è verificata la situazione di fatto (costituita, nel caso di specie, dai vari inadempimenti ascrivibili a ) alla quale il credito stesso si ricollega (Cass. n. 1050/96; Cass. Parte_2
n. 8013/96).
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducono l'inesistenza dell'eventus damni, rilevando che: a) il giudice di prime cure, dopo una dissertazione meramente teorica sulle caratteristiche dell'eventus damni, ha concluso ritenendo che: “Nella
fattispecie concreta la consistenza patrimoniale di ra di certo più Parte_2
florida prima dell'atto di compravendita concluso con il padre in data 21 novembre 2014”; b) tale apodittica affermazione è errata e sconfessata dalle risultanze processuali, fra esse comprese quelle della CTU esperita in corso di causa e depositata in atti;
c) infatti, i CTU hanno depositato una relazione che conferma che con l'atto di compravendita del 21/11/2014 -del quale è stata chiesta la revoca- non si è registrata alcuna riduzione patrimoniale a carico di , atteso che lo stesso è Parte_2
stato sgravato della passività di euro 168.687,75, quale residuo debito del mutuo gravante sugli immobili.
Il motivo è infondato.
E invero, la sussistenza del requisito dell'eventus damni è dimostrata sia dalla considerevole entità (sopra indicata) dell'esposizione debitoria (ancorchè eventuale)
di (alienante nell'impugnato atto negoziale), sia dal fatto che tale Parte_2
atto ha avuto per oggetto una plurarità di beni immobili -di significativo valore di mercato- allora di proprietà del disponente debitore;
beni, questi, facilmente aggredibili in via esecutiva -a differenza dai diritti di abitazione e di uso (impignorabili ex art. 1024 c.c.) riservatisi dall'alienante- e trasferiti invece a un terzo per un corrispettivo (accollo di un residuo mutuo) soggetto, per sua natura, a dispersione.
Tali circostanze denotano la sensibile incidenza negativa (in senso qualitativo e in senso quantitativo) dell'atto dispositivo in questione sulla complessiva consistenza patrimoniale del debitore e sulle possibilità di effettivo soddisfacimento del credito del fallimento. Infatti, l'eventus damni va inteso come variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio del debitore -come effetto dell'impugnato atto negoziale-, che abbia determinato non necessariamente l'impossibilità di realizzazione del credito, ma anche soltanto maggiore difficoltà o incertezza, ovvero dispendio nell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 12678/2001); condizioni, queste (di maggiore difficoltà o incertezza e di dispendio nell'esazione), ricorrenti con riferimento al predetto credito sociale posto dal fallimento a sostegno della formulata azione revocatoria (nella carenza della prova -formante oggetto di un onere gravante sul debitore alienante e sul terzo acquirente- della sussistenza di residui beni patrimoniali dello stesso debitore, idonei a soddisfare il medesimo credito).
Né l'eventuale manleva (parziale), ad opera della società assicuratrice di Parte_2
, per gli esborsi da sostenersi da quest'ultimo in esecuzione della sentenza
[...]
n. 163/2023 può di per sé escludere la concreta configurabilità (qui sussistente per quanto sopra esposto) dell'eventus damni, che deve essere valutata con esclusivo riferimento alla consistenza del patrimonio del all'epoca di stipulazione Pt_2
dell'atto negoziale del 21 novembre 2014 e all'entità della dedotta ragione di credito
(anche solo eventuale) cautelanda.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti deducono che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto sia l'anteriorità del credito rispetto alla data di stipulazione dell'impugnato atto di compravendita del 21 novembre 2014, sia la sussistenza dell'elemento soggettivo della proposta azione revocatoria, e rilevano, al riguardo,
che: a) quanto affermato dal giudice di prime cure a sostegno della ritenuta anteriorità del credito non tiene conto della sentenza n.163/2023 del Tribunale di
Catania e della circostanza che il condannatorio in essa contenuto è stato integralmente pagato;
b) anche se si considerasse il presunto, ma inesistente “credito litigioso” in forza dell'appello proposto dalla AT, lo stesso riguarderebbe un presunto credito determinato dalla presunta, ma inesistente violazione di doveri inerenti alla carica di revisore unico di , che attengono a fatti Parte_2
occorsi nell'anno 2015; c) se quindi il presunto credito litigioso scaturisce da fatti od omissioni posti in essere nell'anno 2015, risulta evidente che l'atto del 21/11/2014 è
anteriore al sorgere del presunto credito;
d) infatti, la sentenza n. 163/2023 del
Tribunale di Catania ha palesemente escluso qualsiasi responsabilità di esso Parte_2
in relazione alle poste contabili di cui si duole la AT nel proprio
[...]
appello principale, proprio perché fino all'esercizio 2014 (31/12/2014) ogni credito della società era stato azzerato;
e) di conseguenza, ha errato il Tribunale nel ritenere che l'atto da revocare fosse successivo al sorgere del credito;
f) pertanto, la sentenza va riformata anche in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo, e l'azione revocatoria proposta dalla curatela va rigettata, difettando qualsiasi prova della sussistenza del consilium fraudis, non essendo sufficiente la scientia damni, che comunque nel caso in esame difetta del tutto;
g) il Tribunale ha errato ritenendo che sia stata raggiunta la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni per presunzioni, in forza di elementi gravi, precisi e concordanti.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che le considerazioni sopra esposte (in sede di esame del primo motivo di appello), imperniate sulla sussistenza di condotte (commissive e omissive) continuative (e tra loro collegate) poste in essere dall'appellante Parte_2
(quale sindaco e poi, dal 1° dicembre 2013, quale revisore unico della
[...]
, in gran parte, prima della predetta data del 21 novembre 2014, Controparte_1
depongono univocamente nel senso dell'anteriorità -rispetto a quest'ultima data-
della situazione di fatto (costituita, nel caso di specie, dai vari inadempimenti ascrivibili a ) produttiva della ragione di credito (eventuale, ma Parte_2
rilevante ex art. 2901 c.c.) della quale si controverte ancora tra le parti nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 163/2023.
Va altresì rilevato che il giudice di primo grado ha ritenuto che: a) quanto alla posizione del terzo acquirente, sorgono dei seri dubbi sul carattere oneroso del contratto posto in essere per come emerge, innanzitutto, dalla mancata prova, nel presente giudizio, dell'ammontare del mutuo ancora da estinguere (mancanza di un piano di ammortamento alla data della presunta vendita) e del pagamento delle rate di mutuo, delle quali, comunque, restava coobbligato in solido anche il venditore;
b)
“infine, la forma utilizzata per la stipulazione dell'atto (atto pubblico e presenza di testimoni) lascia presumere una donazione”; c) “ovviamente il carattere gratuito della disposizione lascia senza protezione il terzo” (in capo al quale non è pertanto necessario accertare, ai fini dell'azione revocatoria, la sussistenza della scientia damni).
Tale statuizione (in punto di ritenuta gratuità dell'atto negoziale del 21 novembre
2014) non è stata specificamente impugnata dagli appellanti e, quindi, deve ritenersi coperta da giudicato.
Ciò posto, per quanto specificamente concerne il requisito soggettivo della proposta azione revocatoria, va osservato che, trattandosi di ragione di credito sorta anteriormente al compimento dell'impugnato atto negoziale (di natura gratuita), non
è necessaria, ai fini dell'accoglimento della stessa azione, la prova della dolosa preordinazione del medesimo atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, ma è sufficiente, oltre alla già ritenuta sussistenza dell'eventus damni, la dimostrazione della conoscenza, da parte del solo alienante, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni della creditrice.
Tale requisito (c.d. scientia damni) può essere desunto anche da elementi indiziari e presuntivi (Cass. n. 13404/2008).
Nel caso di specie, la sussistenza della scientia damni (anche in capo all'acquirente -
, padre dell'alienante- degli immobili in questione, ove PE
si volesse ritenere, in via di mera ipotesi, la natura effettivamente onerosa dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore in favore del padre) può ritenersi comprovata: a) dalla circostanza che, con l'impugnato atto negoziale, il debitore ha trasferito una pluralità di beni immobili di sua proprietà (e Parte_2
invero, nel caso di vendita di più immobili di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza, sia da parte dell'alienante, sia da parte del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale che l'atto arreca alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio dell'azione pauliana, sono in re ipsa, incombendo sul debitore e sul terzo acquirente, e non sul creditore, l'onere -non assolto nel caso di specie- di dimostrare che il residuo patrimonio del debitore sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
Cass. n. 7507/2007); b) dallo stretto rapporto di parentela intercorrente tra l'alienante (figlio) e l'acquirente (padre); c) dall'agevole (e, come tale, pretendibile) conoscibilità (se non, addirittura, dalla piena conoscenza), anche da parte dell'acquirente (e, soprattutto, da parte dell'alienante, per le cariche dallo stesso rivestite presso la , della negativa situazione patrimoniale Controparte_1
societaria, con la conseguente consapevolezza del pregiudizio derivante, dall'atto negoziale del 21 novembre 2014, per le ragioni creditorie risarcitorie della stessa
(e, adesso, del fallimento di quest'ultima società). Controparte_1
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti deducono “Inammissibilità ed infondatezza dell'azione revocatoria per equivalente promossa contro Parte_3
- nipote erede -“, e rilevano che: a) la sentenza appellata è errata e va
[...]
revocata laddove il Tribunale ha ritenuto l'ammissibilità della domanda di condanna per equivalente proposta dalla AT attrice nei confronti di esso Parte_3
-nipote erede- sul presupposto che quest'ultimo, quale erede universale,
[...]
“non ha una qualità distinta rispetto al de cuius”; b) esso (nipote) Parte_3
ha alienato gli immobili che gli sono pervenuti per successione dal nonno
[...]
, ma il trasferimento successorio tra i due non è revocabile, atteso PE
che sono soggetti a revocatoria solo atti di disposizione patrimoniale, tra i quali non rientrano quelli successori, che si determinano in base a un fatto (evento morte); c)
non essendo revocabile l'atto di acquisto per successione intervenuto tra il nipote e il nonno -de cuius-, è chiaro che esso , che ha venduto i beni, non Parte_3
può essere tenuto a versare l'equivalente; d) né può essere chiamato a versare l'equivalente quale erede di (nonno), e ciò perchè PE
questi non ha venduto i beni;
e) è inammissibile la richiesta di condanna per equivalente a carico di esso , atteso che lo stesso ha venduto in Parte_3
buona fede i propri beni, acquistati sempre in buona fede a seguito di successione mortis causa (e quindi con atto non revocabile), talchè non può essere tenuto ad alcuna condanna per equivalente, rimanendo soggetto del tutto estraneo alla compravendita del 21/11/2014, di cui si chiede ingiustificatamente la revoca.
Il motivo è infondato.
Va invero rilevato che la condanna -disposta dal giudice di primo grado- di Parte_3
(nipote dell'acquirente ) alla restituzione, in
[...] PE favore della curatela fallimentare, della complessiva somma di 121.450,00 (quale equivalente monetario dei beni oggetto dell'atto revocato), oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, trova idoneo fondamento nella naturale finalità -propria dell'azione revocatoria proposta dalla stessa curatela- di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori (Cass. n. 23485/2021) e, nel caso di specie,
concreta giustificazione nell'impossibilità (determinata dal successivo trasferimento degli stessi beni a terzi subacquirenti di buona fede a titolo oneroso) di sottoporre ad esecuzione diretta e liquidare tali beni in sede concorsuale.
Ciò premesso, la domanda di pagamento del controvalore in denaro dei beni immobili in questione (nella misura determinata dal primo giudice e non impugnata specificamente dagli appellanti) è ammissibile (e fondata) nei confronti di Parte_3
(odierno appellante), in quanto, se, da un lato, egli ha acquistato gli stessi
[...]
beni in forza della successione testamentaria del nonno paterno PE
(e, cioè, in virtù di un atto negoziale di per sè non revocabile ex art. 2901
[...]
c.c.), dall'altro lato il medesimo , quale successore in universum Parte_3
ius del predetto testatore, è subentrato nel complesso dei rapporti giuridici di titolarità (attiva e passiva) del de cuius e, quindi, anche nella posizione, rivestita da quest'ultimo, di acquirente dei beni nell'impugnato atto negoziale del 21 novembre
2014, tanto da essere stato legittimamente citato in revocatoria dalla curatela fallimentare e da essere soggetto agli effetti del relativo decisum giudiziale e, in particolare, agli stessi obblighi (tra i quali il pagamento dell'equivalente pecuniario dei beni poi venduti dal medesimo a terzi subacquirenti di buona fede) ai quali sarebbe stato tenuto il suo de cuius.
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti deducono “Errata statuizione sulle spese di lite: errata quantificazione delle spese di giudizio. Errata applicazione dello scaglione di riferimento”, e rilevano che: a) il primo giudice, inspiegabilmente, e senza alcuna motivazione, ha applicato lo scaglione di riferimento del valore di causa di euro
700.000,00: ciò è errato, in quanto, al momento della pubblicazione della sentenza, il credito della curatela nei confronti di tutti i convenuti era pari a euro142.589,24, con una quota a carico di pari a euro 41.355,41: questo era lo Parte_2
scaglione di riferimento di valore che il Tribunale avrebbe dovuto applicare;
b)
comunque, anche a voler prendere in considerazione l'intero importo della sentenza,
doveva essere considerato lo scaglione di euro 142.589,24, che è stato integralmente pagato;
c) qualora, infine, si volesse considerare il “credito litigioso”, esso sarebbe pari a euro 189.233,17, e quindi si sarebbe dovuto o si dovrebbe applicare lo scaglione da euro 52.000,00 a 260.000,00, e non quello erroneamente superiore applicato dal
Tribunale.
Il motivo è parzialmente fondato.
E invero, se, da un lato, il giudice di primo grado -che ha accolto la proposta azione revocatoria ordinaria- ha fatto giusta applicazione del principio di soccombenza,
ponendo le spese processuali a carico solidale dei convenuti (odierni appellanti), e indicando nell'entità del credito cautelando il corretto criterio di determinazione del valore della controversia, dall'altro lato tale valore va in concreto correttamente individuato, anzichè nella misura utilizzata dall'impugnata sentenza, nella minore misura di euro 331.822,41 (euro 142.589,24, credito risarcitorio accertato dalla sentenza n. 163/2023, + euro 189.233,17, ulteriore credito litigioso formante oggetto dell'appello avverso la stessa sentenza n. 163/2023 = euro 331.822,41).
In pur parziale accoglimento del quinto motivo di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, le spese processuali del giudizio di primo grado -da liquidarsi in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al predetto minor valore (euro 331.822,41) di lite- seguono comunque la totale soccombenza degli appellanti (relativamente al merito della causa) e vanno poste a carico solidale degli stessi, stante il loro comune interesse nella causa.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo,
secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al medesimo valore (euro
331.822,41) della controversia- seguono parimenti la totale soccombenza degli appellanti (relativamente al merito della causa) e vanno poste a carico solidale degli stessi, stante il loro comune interesse nella causa.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 886/2024 R.G.A.C.,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_2
e avverso la sentenza n. 5178/2023 del 18 dicembre 2023 del Parte_3
Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 19942/2018 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a) condanna gli appellanti e Parte_2 Parte_3
in solido al rimborso, in favore dello Stato (ex D.P.R. n. 115/2002),
[...]
delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida, anziché nella misura determinata dalla menzionata sentenza, in complessivi euro 22.457,00
per compensi di avvocato (di cui euro 3.544,00 per fase di studio, euro 2.338,00
per fase introduttiva, euro 10.411,00 per fase di trattazione ed euro 6.164,00
per fase decisionale), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge;
b) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna gli appellanti e in Parte_2 Parte_3
solido al rimborso, in favore del fallimento appellato, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 17.179,00 per compensi di avvocato (di cui euro 4.389,00 per fase di studio, euro 2.552,00 per fase introduttiva, euro 2.940,00 per fase di trattazione ed euro 7.298,00 per fase decisionale), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 18 febbraio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro