CA
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
4.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3039/2022 R.G.
TRA
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale Pt_1 notarile alle liti, dall'avv. Roberto Maisto
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall' avv.to Melchiorre Controparte_1
Napolitano
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
2.11.2021 esponeva: Controparte_1
che, con atto notarile del 10.06.2005, aveva costituito unitamente al fratello la società CP_2
Parking & Service srl, avente ad oggetto l'espletamento di attività di autorimesse, custodia e ricoveri veicoli, con quote di capitale attribuite nella misura del 50% a ciascuno dei due fratelli, con nomina quale amministratore unico della società del padre Persona_1 che in data 13/03/2008 egli era stato assunto alle dipendenze della società Parking & Service S.r.l. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time ed inquadramento nel livello B3 del Ccnl Autorimesse;
che, pertanto, a partire da tale epoca, aveva svolto mansioni attinenti alla vigilanza, al parcheggio e alla sosta dei veicoli, osservando un orario di lavoro fisso e predeterminato, con assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell'Amministratore Unico e percependo la retribuzione secondo gli importi indicati nelle buste paga;
che il rapporto di lavoro subordinato, valido a tutti gli effetti fino all'acquisizione dell'intero capitale societario da parte del ricorrente, veniva definitivamente a cessare nel luglio 2020, a seguito del provvedimento, notificatogli in data 19.7.2020, con il quale l' gli comunicava il Pt_1
disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con la Parking & Service Srl, a decorrere "...dal 1/7/2015 in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. ...".
Tanto premesso, dedotta l'erroneità del provvedimento e l'infondatezza dell'avverso accertamento, in considerazione dell'esistenza del vincolo della subordinazione, rassegnava al giudice adito le seguenti conclusioni:
< a) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento emesso dall' e, Pt_1 per l'effetto
b) Annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prot. Pt_1
5105.06/07/2020.0371495 del 06/07/2020;
c) In subordine, limitare l'efficacia del disconoscimento di cui al precedente punto al mese di giugno 2020, annullando il provvedimento impugnato per il periodo precedente>; con vittoria di spese legali con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio l' rivendicava la legittimità del provvedimento impugnato, Pt_1 espressione a suo dire del potere di autotutela dell'amministrazione pubblica, che aveva valorizzato un duplice ordine di circostanze in fatto (la titolarità delle quote sociali in capo al ricorrente, nella misura del 100% da giugno 2020 e in quella del 50% nel periodo pregresso;
il rapporto familiare sia con l'altro socio comproprietario al 50%, ovvero il fratello , sia con l'amministratore CP_2
unico, il padre , in tale carica nominato dai due figli), tali da escludere il connotato della Per_1
subordinazione, che, comunque, era onere del ricorrente dimostrare in modo certo.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese legali.
Acquisita la documentazione prodotta, con sentenza n. 6290/2022, pubblicata il 30/11/2022, il
Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, che per il resto rigettava, accertava l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la s.r.l Parking & Service Controparte_1 nel periodo dal 1.07.2015 fino al 12.06.2020 ed entro tali limiti dichiarava l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento emesso dall' prot. 5105.06/07/2020.0371495 del Pt_1
06/07/2020; quanto alle spese di lite, le poneva a carico dell'istituto soccombente.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 4.12.2022,
l' . Pt_1
Censurata la pronuncia per erronea applicazione dei principi stabiliti dall'art 2697 cc in punto di distribuzione tra le parti dell'onere della prova, per essersi il giudice di primo grado posto in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui su colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato ricade l'onere di provare in modo certo l'elemento tipico qualificante, e cioè il requisito della subordinazione, inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro
(Cass. n. 6827 del 1999, Cass. n. 24972 del 2013, Cass. n. 813 del 2021), ne invocava la riforma con integrale rigetto della domanda formulata dal in primo grado e vittoria di spese. CP_1
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 4.12.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
L'istituto appellante lamenta che il giudice di primo grado, pur avendo correttamente richiamato la giurisprudenza, orami consolidata, secondo la quale la qualità di socio di una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa, purchè colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante, e cioè il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass.
n. 6827 del 1999, Cass. n. 24972 del 2013, Cass. n. 813 del 2021), non abbia poi correttamente applicato detti principi, avendo accolto domanda del ricorrente sulla scorta della sola regolarità formale della documentazione inerente al rapporto di lavoro (contratto, buste paga, denunce mensili), pur in assenza di prova, in modo certo, dell'elemento tipico qualificante, ovvero del vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tanto premesso, ai fini dell'odierna decisione è opportuno ripercorrere i principi enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la qualità di amministratore di una società di capitali o quella di socio di maggioranza è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, ove sia accertato in concreto lo svolgimento, quanto all'amministratore, di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita e, in ogni caso, l'assoggettamento ad un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare del datore di lavoro (Cass., sez.L, 26 ottobre 1996, n. 9368; Cass., 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 11 novembre 1993, n. 11119; anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161).
Ed invero, secondo i giudice di legittimità, “potendo in astratto coesistere nella stessa persona la posizione di socio di una società e quella di lavoratore subordinato della medesima, pure un socio, componente del consiglio di amministrazione di una società, può essere legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, purché appunto risulti in concreto assoggettato ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell'organo cui egli appartiene;
mentre, in mancanza di siffatto assoggettamento, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass., sez.L, 15 febbraio 1985, n. 1316)” (cfr. Cass. sentenza n. 36362/2021).
Solo nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Cass., sez.
L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823; anche Cass., sez. 5, 28 aprile
2021, n. 11161).
Si è anche chiarito che, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio;
ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (Cass., sez. L, 17 novembre 2004, n. 21759).
La qualità di socio, anche “maggioritario”, di una società di capitali, non è, allora, di per sè di ostacolo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra socio e società, allorché possa in concreto ravvisarsi il vincolo di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio medesimo e l'organo societario preposto all'amministrazione, vincolo che in generale è da escludere unicamente nelle ipotesi di socio “amministratore unico”, o di socio “unico azionista” o di “socio sovrano” (Cass., sez. L, 19 maggio 1987, n. 4586).
Ribadito, pertanto, che anche nel caso, come quello in esame, di socio al 50% è astrattamente configurabile il vincolo della subordinazione, è, tuttavia, necessario che la persona risulti in concreto assoggettata ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dall'organo societario preposto all'amministrazione, mentre, in mancanza di siffatto assoggettamento, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Applicate le coordinate sopra enunciate al caso in questione, deve osservarsi che il Tribunale non si
è fermato alla sola regolarità formale della documentazione inerente al rapporto di lavoro (contratto, buste paga, denunce mensili), ma ha esteso la sua indagine anche all'effettività del vincolo della subordinazione e all'incidenza dei poteri del socio sulle determinazioni in ordine alla nomina e revoca dell'amministratore.
In relazione a tale ultimo aspetto, va osservato che dall'esame dell'atto costitutivo della società, del
10.6.2005, con soci e il fratello entrambi al 50%, e dunque con eguale Controparte_1 CP_2
partecipazione, emerge che in quella sede è stato nominato amministratore unico Persona_1
“che resta in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni”; inoltre, per espressa previsione dello Statuto (allegato all'atto costitutivo), “l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti innanzi all'articolo 5, dai numeri 4) a 7) compreso
(trattasi di materie nelle quali non rientrano la nomina e/o la revoca dell'amministratore) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale”
(cfr. art. 9 Statuto).
Ne consegue che il socio titolare del 50% del capitale sociale - salvo il caso di mancata partecipazione all'assemblea dell'altro socio - non può deliberare senza il voto conforme di quest'ultimo né la revoca dell'amministratore in carica, nominato a tempo indeterminato, né la nomina di un nuovo amministratore.
Tale circostanza è stata dal Tribunale condivisibilmente valorizzata al fine di individuare nell'amministratore un organo terzo rispetto alla volontà imprenditoriale del singolo socio.
Priva di pregio è l'argomentazione dell' , secondo la quale ex art. 2383 c.c. gli Pt_1
amministratori di società di capitali non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, salvo rieleggibilità, con conseguente necessità dell'amministratore dell'approvazione del ricorrente per la conferma nella carica. Va, invero, evidenziato che la limitazione di durata temporale stabilita al secondo comma dell'art. 2383 c.c., dettata per le società per azioni, non si applica anche alle società a responsabilità limitata (cfr. art. 2475 c.c.) e che, nel caso in esame, all'atto della costituzione della s.r.l. è stato deciso dai soci di nominare l'amministratore della Parking e Service S.r.l. a tempo indeterminato.
Quanto all'effettività del vincolo della subordinazione, al di là del dato documentale (lettera di assunzione, buste paga), va evidenziato che l' non ha neppure specificamente contestato la Pt_1
deduzione del ricorrente secondo il quale la società disponeva di una pluralità di dipendenti, indicati in ricorso (circostanza anche documentata dai L.U.L. prodotti), che la propria attività era eterodiretta dall'amministratore al quale era tenuto a giustificare eventuali Persona_1 assenze o ritardi, che egli era inserito nell'organizzazione aziendale alternandosi, nello svolgimento delle sue mansioni, con altro dipendente cui era affidato il turno di notte, e che non si era mai occupato, in alcun modo, della gestione societaria, né aveva mai svolto compiti direttivi.
A fronte di tali specifiche deduzioni, mai contestate, l' si è limitato ad osservare che il Pt_1
provvedimento di disconoscimento valorizzava un duplice ordine di circostanze in fatto, la titolarità delle quote sociali in capo al ricorrente (della cui portata si è già argomentato, anche in relazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità) e il rapporto familiare sia con l'altro socio comproprietario al 50%, il fratello , che con l'amministratore unico, il padre CP_2
Pasquale.
In ordine a tale ultimo aspetto, è sufficiente richiamare le condivisibili motivazioni del giudice di primo grado, che non risultano attinte dal alcuna censura.
Ed invero, il riferimento al vincolo di parentela con l'amministratore della società potrebbe in astratto assumere rilevanza, rispetto al carattere dell'onerosità della prestazione di lavoro, limitatamente all'ipotesi dell'impresa familiare, disciplinata dall'art. 230 bis c.c., avente un carattere residuale ed incompatibile rispetto all'archetipo del rapporto di lavoro subordinato ( cfr.
Cass. n. 20157 del 2005).
Nel caso di specie, ove, aggiunge la Corte, risulta pacificamente documentata dai L.U.L. agli atti anche l'assunzione di altri lavoratori alle dipendenze della società e, dunque, una organizzazione aziendale che va oltre l'apporto lavorativo dell'odierno appellato, la forma giuridica prescelta per l'attività di impresa è invece quella della società a responsabilità limitata, nell'ambito della quale opera la presunzione di onerosità dell'attività lavorativa prestata, anche tra persone legate da vincoli di parentela.
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che l'attività dell'odierno appellante presenti tutti i connotati propri della subordinazione, anche con assoggettamento al potere gerarchico del datore di lavoro e inserimento in una più ampia rete organizzativa aziendale.
5. Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1200,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 4.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
4.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3039/2022 R.G.
TRA
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale Pt_1 notarile alle liti, dall'avv. Roberto Maisto
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall' avv.to Melchiorre Controparte_1
Napolitano
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
2.11.2021 esponeva: Controparte_1
che, con atto notarile del 10.06.2005, aveva costituito unitamente al fratello la società CP_2
Parking & Service srl, avente ad oggetto l'espletamento di attività di autorimesse, custodia e ricoveri veicoli, con quote di capitale attribuite nella misura del 50% a ciascuno dei due fratelli, con nomina quale amministratore unico della società del padre Persona_1 che in data 13/03/2008 egli era stato assunto alle dipendenze della società Parking & Service S.r.l. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time ed inquadramento nel livello B3 del Ccnl Autorimesse;
che, pertanto, a partire da tale epoca, aveva svolto mansioni attinenti alla vigilanza, al parcheggio e alla sosta dei veicoli, osservando un orario di lavoro fisso e predeterminato, con assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell'Amministratore Unico e percependo la retribuzione secondo gli importi indicati nelle buste paga;
che il rapporto di lavoro subordinato, valido a tutti gli effetti fino all'acquisizione dell'intero capitale societario da parte del ricorrente, veniva definitivamente a cessare nel luglio 2020, a seguito del provvedimento, notificatogli in data 19.7.2020, con il quale l' gli comunicava il Pt_1
disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con la Parking & Service Srl, a decorrere "...dal 1/7/2015 in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. ...".
Tanto premesso, dedotta l'erroneità del provvedimento e l'infondatezza dell'avverso accertamento, in considerazione dell'esistenza del vincolo della subordinazione, rassegnava al giudice adito le seguenti conclusioni:
< a) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento emesso dall' e, Pt_1 per l'effetto
b) Annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prot. Pt_1
5105.06/07/2020.0371495 del 06/07/2020;
c) In subordine, limitare l'efficacia del disconoscimento di cui al precedente punto al mese di giugno 2020, annullando il provvedimento impugnato per il periodo precedente>; con vittoria di spese legali con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio l' rivendicava la legittimità del provvedimento impugnato, Pt_1 espressione a suo dire del potere di autotutela dell'amministrazione pubblica, che aveva valorizzato un duplice ordine di circostanze in fatto (la titolarità delle quote sociali in capo al ricorrente, nella misura del 100% da giugno 2020 e in quella del 50% nel periodo pregresso;
il rapporto familiare sia con l'altro socio comproprietario al 50%, ovvero il fratello , sia con l'amministratore CP_2
unico, il padre , in tale carica nominato dai due figli), tali da escludere il connotato della Per_1
subordinazione, che, comunque, era onere del ricorrente dimostrare in modo certo.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese legali.
Acquisita la documentazione prodotta, con sentenza n. 6290/2022, pubblicata il 30/11/2022, il
Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, che per il resto rigettava, accertava l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la s.r.l Parking & Service Controparte_1 nel periodo dal 1.07.2015 fino al 12.06.2020 ed entro tali limiti dichiarava l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento emesso dall' prot. 5105.06/07/2020.0371495 del Pt_1
06/07/2020; quanto alle spese di lite, le poneva a carico dell'istituto soccombente.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 4.12.2022,
l' . Pt_1
Censurata la pronuncia per erronea applicazione dei principi stabiliti dall'art 2697 cc in punto di distribuzione tra le parti dell'onere della prova, per essersi il giudice di primo grado posto in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui su colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato ricade l'onere di provare in modo certo l'elemento tipico qualificante, e cioè il requisito della subordinazione, inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro
(Cass. n. 6827 del 1999, Cass. n. 24972 del 2013, Cass. n. 813 del 2021), ne invocava la riforma con integrale rigetto della domanda formulata dal in primo grado e vittoria di spese. CP_1
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 4.12.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
L'istituto appellante lamenta che il giudice di primo grado, pur avendo correttamente richiamato la giurisprudenza, orami consolidata, secondo la quale la qualità di socio di una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa, purchè colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante, e cioè il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass.
n. 6827 del 1999, Cass. n. 24972 del 2013, Cass. n. 813 del 2021), non abbia poi correttamente applicato detti principi, avendo accolto domanda del ricorrente sulla scorta della sola regolarità formale della documentazione inerente al rapporto di lavoro (contratto, buste paga, denunce mensili), pur in assenza di prova, in modo certo, dell'elemento tipico qualificante, ovvero del vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tanto premesso, ai fini dell'odierna decisione è opportuno ripercorrere i principi enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la qualità di amministratore di una società di capitali o quella di socio di maggioranza è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, ove sia accertato in concreto lo svolgimento, quanto all'amministratore, di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita e, in ogni caso, l'assoggettamento ad un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare del datore di lavoro (Cass., sez.L, 26 ottobre 1996, n. 9368; Cass., 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 11 novembre 1993, n. 11119; anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161).
Ed invero, secondo i giudice di legittimità, “potendo in astratto coesistere nella stessa persona la posizione di socio di una società e quella di lavoratore subordinato della medesima, pure un socio, componente del consiglio di amministrazione di una società, può essere legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, purché appunto risulti in concreto assoggettato ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell'organo cui egli appartiene;
mentre, in mancanza di siffatto assoggettamento, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass., sez.L, 15 febbraio 1985, n. 1316)” (cfr. Cass. sentenza n. 36362/2021).
Solo nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Cass., sez.
L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823; anche Cass., sez. 5, 28 aprile
2021, n. 11161).
Si è anche chiarito che, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio;
ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (Cass., sez. L, 17 novembre 2004, n. 21759).
La qualità di socio, anche “maggioritario”, di una società di capitali, non è, allora, di per sè di ostacolo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra socio e società, allorché possa in concreto ravvisarsi il vincolo di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio medesimo e l'organo societario preposto all'amministrazione, vincolo che in generale è da escludere unicamente nelle ipotesi di socio “amministratore unico”, o di socio “unico azionista” o di “socio sovrano” (Cass., sez. L, 19 maggio 1987, n. 4586).
Ribadito, pertanto, che anche nel caso, come quello in esame, di socio al 50% è astrattamente configurabile il vincolo della subordinazione, è, tuttavia, necessario che la persona risulti in concreto assoggettata ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dall'organo societario preposto all'amministrazione, mentre, in mancanza di siffatto assoggettamento, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Applicate le coordinate sopra enunciate al caso in questione, deve osservarsi che il Tribunale non si
è fermato alla sola regolarità formale della documentazione inerente al rapporto di lavoro (contratto, buste paga, denunce mensili), ma ha esteso la sua indagine anche all'effettività del vincolo della subordinazione e all'incidenza dei poteri del socio sulle determinazioni in ordine alla nomina e revoca dell'amministratore.
In relazione a tale ultimo aspetto, va osservato che dall'esame dell'atto costitutivo della società, del
10.6.2005, con soci e il fratello entrambi al 50%, e dunque con eguale Controparte_1 CP_2
partecipazione, emerge che in quella sede è stato nominato amministratore unico Persona_1
“che resta in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni”; inoltre, per espressa previsione dello Statuto (allegato all'atto costitutivo), “l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti innanzi all'articolo 5, dai numeri 4) a 7) compreso
(trattasi di materie nelle quali non rientrano la nomina e/o la revoca dell'amministratore) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale”
(cfr. art. 9 Statuto).
Ne consegue che il socio titolare del 50% del capitale sociale - salvo il caso di mancata partecipazione all'assemblea dell'altro socio - non può deliberare senza il voto conforme di quest'ultimo né la revoca dell'amministratore in carica, nominato a tempo indeterminato, né la nomina di un nuovo amministratore.
Tale circostanza è stata dal Tribunale condivisibilmente valorizzata al fine di individuare nell'amministratore un organo terzo rispetto alla volontà imprenditoriale del singolo socio.
Priva di pregio è l'argomentazione dell' , secondo la quale ex art. 2383 c.c. gli Pt_1
amministratori di società di capitali non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, salvo rieleggibilità, con conseguente necessità dell'amministratore dell'approvazione del ricorrente per la conferma nella carica. Va, invero, evidenziato che la limitazione di durata temporale stabilita al secondo comma dell'art. 2383 c.c., dettata per le società per azioni, non si applica anche alle società a responsabilità limitata (cfr. art. 2475 c.c.) e che, nel caso in esame, all'atto della costituzione della s.r.l. è stato deciso dai soci di nominare l'amministratore della Parking e Service S.r.l. a tempo indeterminato.
Quanto all'effettività del vincolo della subordinazione, al di là del dato documentale (lettera di assunzione, buste paga), va evidenziato che l' non ha neppure specificamente contestato la Pt_1
deduzione del ricorrente secondo il quale la società disponeva di una pluralità di dipendenti, indicati in ricorso (circostanza anche documentata dai L.U.L. prodotti), che la propria attività era eterodiretta dall'amministratore al quale era tenuto a giustificare eventuali Persona_1 assenze o ritardi, che egli era inserito nell'organizzazione aziendale alternandosi, nello svolgimento delle sue mansioni, con altro dipendente cui era affidato il turno di notte, e che non si era mai occupato, in alcun modo, della gestione societaria, né aveva mai svolto compiti direttivi.
A fronte di tali specifiche deduzioni, mai contestate, l' si è limitato ad osservare che il Pt_1
provvedimento di disconoscimento valorizzava un duplice ordine di circostanze in fatto, la titolarità delle quote sociali in capo al ricorrente (della cui portata si è già argomentato, anche in relazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità) e il rapporto familiare sia con l'altro socio comproprietario al 50%, il fratello , che con l'amministratore unico, il padre CP_2
Pasquale.
In ordine a tale ultimo aspetto, è sufficiente richiamare le condivisibili motivazioni del giudice di primo grado, che non risultano attinte dal alcuna censura.
Ed invero, il riferimento al vincolo di parentela con l'amministratore della società potrebbe in astratto assumere rilevanza, rispetto al carattere dell'onerosità della prestazione di lavoro, limitatamente all'ipotesi dell'impresa familiare, disciplinata dall'art. 230 bis c.c., avente un carattere residuale ed incompatibile rispetto all'archetipo del rapporto di lavoro subordinato ( cfr.
Cass. n. 20157 del 2005).
Nel caso di specie, ove, aggiunge la Corte, risulta pacificamente documentata dai L.U.L. agli atti anche l'assunzione di altri lavoratori alle dipendenze della società e, dunque, una organizzazione aziendale che va oltre l'apporto lavorativo dell'odierno appellato, la forma giuridica prescelta per l'attività di impresa è invece quella della società a responsabilità limitata, nell'ambito della quale opera la presunzione di onerosità dell'attività lavorativa prestata, anche tra persone legate da vincoli di parentela.
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che l'attività dell'odierno appellante presenti tutti i connotati propri della subordinazione, anche con assoggettamento al potere gerarchico del datore di lavoro e inserimento in una più ampia rete organizzativa aziendale.
5. Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1200,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 4.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi