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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 794/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 794/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Caterina Notarnicola e Donato Armenio
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti AN Durante e Controparte_1
Giandonato Uva
- Appellato -
nonché di
Liuzzi e dall'avv. Francesco Biga
- Appellata -
OGGETTO: “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 25.3.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – deceduto il 6.3.2011 senza discendenti ed Persona_1
ascendenti, ha disposto dei suoi beni con testamento olografo del 23.10.2003, “rivisto” il 20.6.2004
ed integrato da “codicillo” del 10.3.2006, pubblicato il 16.5.2011.
2. – Con atto di citazione notificato il 26.1.2012 sorella Parte_3
del “de cuius”, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di
Acquaviva delle Fonti, il germano e la propria IG , Controparte_1 Controparte_2
designati eredi del testatore, deducendo che il negozio “mortis causa” è affetto da plurimi vizi comportanti la sua nullità ed annullabilità, con riferimento alla data riportata a margine della prima facciata;
all'individuazione dell'erede beneficiario di un immobile nella seconda facciata;
alle cancellazioni delle disposizioni contenute nella seconda facciata;
all'individuazione del beneficiario di alcuni beni mobili sempre nella seconda facciata;
all'interpretazione dell'espressione con cui lo stesso ereditando aveva assunto la paternità delle cancellazioni in calce alla seconda facciata;
all'individuazione di alcuni beni e degli eredi beneficiari nella terza facciata;
alle cancellazioni ed alle modifiche contenute nella terza facciata;
alla mancata individuazione dell'erede beneficiario di un'autovettura nella terza facciata;
alla mancanza di date e sottoscrizioni autonome delle cancellazioni e correzioni del documento;
alla mancanza di autografia delle “barre
di depennamento”; alla interpretazione generale del documento nel senso che lo stesso costituiva un mero “progetto o programma non attuato di testamento”; all'inidoneità del “codicillo” datato
10.3.2006 a sanare le predette contestazioni di invalidità dell'atto di ultima volontà.
2 2.1. – In termini di maggiore dettaglio esplicativo, le contestazioni dell'attrice hanno investito i seguenti punti del testamento olografo per cui è causa: “A) La frase riportata al primo
rigo della prima facciata della scheda testamentaria veniva così letta dal Notaio: “Rivisto
20.6.2004”. Detta espressione, invece, sembra rispondere più correttamente alla seguente lettura:
“Remake 20.6.2004”. Come se l'autore dello scritto avesse inteso annotare, in data 20.6.2004,
che, successivamente alla data del 23.10.2003, apposta sul medesimo, vi fosse stato un
“rifacimento”. Il che lascia nel dubbio se si trattava di un'altra scheda testamentaria ovvero di un
“ritocco”, e non si sa in che misura, della stessa scrittura datata 23.10.2003. Sta di fatto che l'una
o l'altra delle due ipotesi sono comunque cause invalidanti del testamento in questione. Invero, il
primo caso implica l'esistenza di una nuova volontà testamentaria che ha assorbito e quindi
revocato quella del 23.10.2003. La seconda ipotesi esprime una manomissione del “testamento”,
che difetta, peraltro, di una firma e di una data autonome, distinte e diverse da quella
dell'originaria scheda testamentaria, e che pertanto comporta comunque l'invalidità della
scrittura privata per mancanza di firma e di data relative alle modifiche poiché la data e la firma
riportate in scheda sono manifestamente afferenti allo scritto originario investito dalle successive
manomissioni. B) I primi due righi della seconda facciata appaiono cancellati solo in parte e
lasciano nel dubbio sull'identità del beneficiario della “villa di Castellaneta Marina” (né tale
dubbio è superato dai primi due righi della terza facciata poiché questi ultimi sono completamente
depennati). Detta parte è pertanto nulla. C) La residua parte della seconda facciata, dal terzo al
quindicesimo rigo, è inconcludente e risulta depennata, ma è ignoto l'autore delle cancellature ed
è pertanto nulla. D) Il sedicesimo rigo (“I libri”…..) contiene una disposizione non conclusa,
priva dell'indicazione del beneficiario, ed è pertanto nulla. E) La frase “Il testo è cancellato di
mia mano” e la sigla apposte in calce alla seconda facciata non autorizzano affatto a ritenere che
la volontà testamentaria del de cuius debba essere intesa al netto delle cancellature della
medesima facciata. La sigla su menzionata non ha valore di firma e pertanto non fornisce alcuna
prova circa la provenienza di quelle manomissioni dalla mano del de cuius. E quand'anche quella
3 sigla avesse valore di firma, essa non proverebbe affatto che tutte le cancellature e ciascuna di
esse sono di pugno del defunto . E' evidente che dette Persona_1
cancellature possono essere state apposte da chiunque stante l'impossibilità di individuarne
l'autore in base alla “grafia”. Anche questa parte è pertanto inficiata da nullità. F) I primi due
righi della terza facciata contengono una disposizione testamentaria incompleta poiché non vi è
indicato il bene attribuito. Inoltre la designazione del beneficiario è formulata in modo confuso,
tanto da non consentire di individuarlo nella persona di , ovvero di Controparte_2 [...]
. Anche i due righi in parola sono depennati. G) La terza facciata contiene, tra le Persona_2
altre, la cancellatura di due beneficiari, “ ” e I”, sostituiti col nominativo di Per_2
“ ”. Detta sostituzione appare di grafia diversa da quella dell'originario “atto di ultima CP_2
volontà” e pertanto se ne disconosce anche per tale motivo l'autenticità e validità. H) La parte
finale della terza facciata conclude il “testamento” con una frase non completata (….”e la
Citroen SA a”…….). Anch'essa è pertanto nulla poiché esprime una volontà in fieri e non
compiuta. I) La data e la firma sono, anche disgiuntamente, requisiti essenziali per la validità di
un testamento. Nella denegata ipotesi che la serie di cancellature e correzioni fossero di pugno del
de cuius, esse sarebbero nulle poiché è evidente che trattasi di plurime, posticce manomissioni
succedutesi nel tempo. Esse difettano pertanto di firme e di date autonome, distinte e diverse da
quella dell'originaria scheda testamentaria poiché la data e la firma riportate in scheda sono
manifestamente afferenti allo scritto originario investito dalle successive manomissioni. Il che
comporta la nullità dell'intero testamento, inficiato dalla nullità di una parte preponderante delle
sue clausole. E ciò anche perché la pretesa volontà del “testatore” sarebbe stata diversa se egli
avesse avuto contezza della nullità delle parti investite da sue manomissioni. A maggior ragione è
inficiato da nullità l'atto “di ultima volontà” in questione se si considera che almeno gran parte di
quelle manomissioni non è di pugno del “testatore” o comunque non è provato che sia di suo
pugno. Le considerazioni che precedono trovano ulteriore conferma nella circostanza che gli
“interventi” sulla “scheda testamentaria” risultano effettuati con penne di diverso colore. L) Le
4 barre di depennamento non costituiscono “grafia” nel senso proprio della parola. Pertanto, anche
per tale motivo manca il requisito della autografia, prescritto a pena di nullità. M)
Indipendentemente dalle considerazioni che precedono, l'atto di “ultima volontà” in controversia
non è un testamento, ma semmai il progetto o programma non attuato di un testamento. A tanto
autorizzano, tra l'altro, le molteplici cancellature e correzioni e le menzionate disposizioni
incomplete contenute nella seconda e nella terza facciata. N) Il codicillo datato 2006 si riferisce
ad un “testamento” del 2003, certamente diverso dalla raffazzonata scrittura privata datata 23
ottobre 2003 e pubblicata come “testamento olografo”. Esso è comunque inidoneo a sanare le
suesposte invalidità. L'unica efficacia attribuibile al “codicillo” in parola, a condizione che se ne
provi l'autenticità, è quella dell'assegnazione della “cappella di ……. proprietà” al “fratello
CP_
””.
2.2. – Sulla scorta delle anzidette contestazioni l'attrice ha chiesto di pronunciare l'invalidità
del testamento olografo con la conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima e,
in subordine, di essere dichiarata erede legittima per la parte del patrimonio di cui il germano non avrebbe disposto, assumendo che dalla vocazione testamentaria sarebbero esclusi il terreno situato a Gioia del Colle, Strada Vicinale Lagomagno, esteso mq. 710, facente parte della particella 255
del foglio 68, e la villa ubicata in Castellaneta Marina, contraddistinta in Catasto al foglio 124,
particella 201 sub 2, nonché i beni mobili costituenti gli arredi dell'abitazione del “de cuius”.
3. – si è costituito in giudizio ed ha sollevato alcune eccezioni di rito, Controparte_1
contestando nel merito il fondamento della domanda e deducendo la piena validità ed efficacia del testamento olografo impugnato.
4. – Anche ha contrastato l'iniziativa giudiziale della genitrice, Controparte_2
proponendo le medesime eccezioni di rito e di merito formulate dallo zio.
5. – Trattandosi di azione d'impugnazione di testamento, per la quale è prevista la competenza del tribunale in composizione collegiale, la causa è trasmigrata dalla Sezione
Distaccata alla sede centrale dell'Ufficio giudiziario barese.
5 6. – Nel 2013 l'attrice ha proposto istanza ex artt. 703 co. 4 e 704 cpc, chiedendo al giudice di fissare l'udienza di prosecuzione del merito possessorio dopo che il fratello aveva CP_1
ottenuto la reintegrazione nel possesso di un immobile situato a Gioia del Colle lasciatogli per testamento dal “de cuius”.
7. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale deferito ai convenuti e ctu grafologica, all'esito del cui espletamento l'Ausiliare del
Tribunale di Bari ha ritenuto che la scheda testamentaria è autentica in tutte le sue parti.
8. – Con sentenza n. 1676/2023, pubblicata il 4.5.2023, il Collegio di primo grado, dopo aver disatteso tutte le eccezioni di rito sollevate dalle parti convenute, ha: rigettato le domande proposte dall'attrice (capo 1 del dispositivo); dichiarato inammissibile l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio (capo 2); condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle due convenute, determinate in € 14.103,00 oltre Rsf, Cpa ed Iva, per ciascuna di esse (capi 3
e 4); posto, in via definitiva, a carico sempre dell'attrice le spese di ctu (capo 5).
9. – Avverso la pronunzia ha proposto appello, Parte_3
chiedendone – previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc (alla quale, tuttavia, in seguito, ha rinunziato) – l'integrale riforma, invocando le seguenti statuizioni finali: 1) dichiarare che l'impugnante è erede legittima del germano AN per la quota indivisa di un mezzo e che detta qualità, con i conseguenti diritti, investe tutti i beni di cui il “de cuius” non abbia disposto a favore di altri soggetti con atto/i di ultima volontà; 2) dichiarare che tra i beni oggetto dei diritti ereditari dell'appellante e non compresi nel testamento olografo pubblicato il 16.5.2011 non rientrano la villa situata a Castellaneta Marina ed il terreno ubicato a Gioia del Colle, nonché tutti i beni mobili presenti nell'abitazione del testatore alla data del suo decesso ed elencati nel verbale di rimozione di sigilli e inventario del 16.4.2012 ed ogni altro bene già appartenente all'ereditando e non validamente attribuito con l'anzidetto testamento olografo;
3) condannare i convenuti alla rifusione delle spese e competenze legali del doppio grado del giudizio.
6 10. – Al gravame hanno resistito le controparti vittoriose in primo grado, le quali hanno concluso per la sua reiezione, domandando ( la condanna dell'appellante al Controparte_1
risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc e ( ) la condanna Controparte_2
della madre al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione risarcitoria ex art. 96 co.
3 cpc.
11. – In assenza di attività istruttoria e concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 25.3.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
12. – Nelle “Note Conclusive” del 24.1.2025 l'appellante ha fatto presente di aver definito bonariamente la controversia con il germano tanto che con pec del 5.9.2024 Controparte_1
ha formalizzato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc nei confronti dello stesso appellato, il quale con pec di risposta del 12.9.2024 ha dichiarato di accettare la rinuncia,
con compensazione delle spese di lite. Pertanto, il terreno di mq. 710 sito in agro di Gioia del Colle
ed i beni mobili ubicati nella casa del testatore sono stati oggetto di attribuzione negoziale in forza dell'accordo intervenuto fra i predetti germani.
12.1. – Orbene, tale sopravvenienza fattuale si traduce nell'estinzione (parziale) del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'appellante ed il fratello con la Controparte_1
conseguente compensazione “inter partes” delle spese di lite (non può disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in mancanza dell'indispensabile nota di trascrizione dell'atto).
13. – Per il resto, l'appello proposto nei confronti della IG , avente per Controparte_2
oggetto l'attribuzione testamentaria della villa situata a Castellaneta Marina, va respinto in ragione della correttezza, in fatto ed in diritto, della sentenza impugnata.
13.1. – Con un unico complesso motivo l'appellante ha ribadito che il nome di nel CP_2
primo rigo della terza facciata della scheda testamentaria è attinto da un'evidente cancellatura che investe interamente i primi due righi di detta parte;
che è una forzatura argomentativa quella che ha condotto il Collegio di prime cure a ritenere (così trascurando la cancellatura testé indicata) che
7 l'attribuzione di detta villa sia giustificata dall'inserimento, nella terza facciata dell'atto,
dell'inciso “pg. 2”, a significare che in virtù di tale numerazione il nome di è CP_2
ricollegabile, ignorando la ridetta cancellatura dello stesso nominativo, all'ultimo rigo della “pg.
1”. A dire dell'appellante, l'esclusione di dall'attribuzione della villa sarebbe CP_2
ulteriormente confermata dalle reiterate ed evidenti cancellature delle espressioni “mio NI” ed
” che sarebbero rimaste perché perfettamente compatibili con la pretesa volontà di CP_2
devolverle la villa. Inoltre, la cancellatura di che trattasi attinge il nome di in maniera CP_2
più evidente di quanto sia attinto, nel primo rigo della seconda facciata, il nome di Per_2
invece esclusa dalla successione relativa al medesimo immobile. In definitiva, la scheda testamentaria racchiuderebbe non già la volontà del “de cuius” di attribuire con lo stesso negozio unilaterale la totalità dei suoi beni, ma semmai il programma di maturare (ed esprimere) in futuro detta volontà con l'individuazione dei relativi beneficiari. la scheda conterrebbe una Per_3
volontà testamentaria “in fieri” che il defunto si riservava di completare successivamente, come sarebbe confermato dalle molteplici cancellature;
dall'identità, lasciata in bianco, del beneficiario dell'autovettura “Citroen SA”; dalla presenza di beni ereditari che sono rimasti senza beneficiari per cancellazione o per la loro originaria non identificazione;
dal “codicillo”, attributivo della cappella mortuaria, che conferma la consapevolezza dell'ereditando di non aver esaurito, con quella scheda, la sua volontà testamentaria;
dalla circostanza che proprio il Tribunale di Bari ha riconosciuto che la volontà testamentaria non si è esaurita in una sola “tappa”.
13.2. – In realtà, tali supposti e, comunque, “anodini” vizi – prospettati “iterativamente” nel giudizio di secondo grado, dopo che gli stessi erano stati già presi in analitico esame e motivatamente esclusi dal Tribunale di Bari – poiché non inficiano il testamento nella sua struttura ed essenza giuridica, non possono tradursi nella declaratoria d'invalidità del medesimo negozio
“mortis causa” oggetto d'impugnativa. Il Collegio di prime cure, infatti, ha scrutinato la domanda di nullità ex artt. 602 e 606 cod. civ. del testamento olografo datato 23.10.2003 e “rivisto” il 20.6.2004,
dando un'argomentata risposta, che si sottrae ad ogni censura, all'assunto dell'attrice circa la non
8 autenticità del manoscritto, a cagione delle plurime cancellature e correzioni inserite nella scheda,
escludendo che le stesse siano frutto di manomissioni eseguite da una mano terza.
13.2.1. – Sotto tale ultimo profilo, il Tribunale di Bari ha valorizzato le risultanze della disposta ctu grafologica, da cui è emerso che la scheda testamentaria è stata interamente redatta di pugno e sottoscritta dal “de cuius” ed “è certamente autentica per compatibilità incontrovertibili rispetto
alle scritture autografe di comparazione relative a tutti i parametri esaminati, sia di tipo
strutturale, come l'evoluzione grafica, la pressione grafica, la gestualità di fondo, il ritmo e la
coesione, che di tipo strettamente morfodinamico tuttavia connotato da un alto grado di
indipendenza dal controllo volontario, come l'orientamento assiale, i profili letterali e il gesto
fuggitivo”, recependo il responso finale dell'Ausiliare, secondo cui la stessa scheda testamentaria
“è certamente autentica in tutte le sue parti”.
13.3. – Inoltre, il primo giudice si è interrogato, con disamina critica degli elementi estrinseci dell'atto, sulla sussistenza dei requisiti di validità del testamento olografo redatto da Per_1
osservando, al riguardo, che esso reca data e sottoscrizione dell'autore, il quale ha iniziato a
[...]
predisporlo il 23.10.2003 e l'ha, poi, riveduto e completato il 20.6.2004, come da lui stesso precisato con apposita annotazione inserita nella scheda testamentaria, cancellando l'originario contenuto grafico presente nella seconda pagina, in calce alla quale ha chiarito che il testo era stato da lui stesso “annullato” (“Il testo è cancellato di mia mano”), firmando detta precisazione;
che,
con la modifica apportata, il “de cuius” ha numerato “ex novo” le pagine, eliminando nella numerazione la pagina interamente cancellata, continuando la redazione del testamento e firmando la sua ultima pagina;
che sia la cancellatura della seconda pagina e sia la continuazione della scrittura sono da riferirsi alla data del 20.6.2004, di talché dette modifiche effettuate dal testatore sono valide in quanto datate e sottoscritte;
che anche il “codicillo” del 10.3.2006, che ha corredato il testamento, è, parimenti, datato e sottoscritto e con esso il “de cuuis” ha soltanto modificato la sua volontà in ordine alle autovetture, lasciandole al fratello;
che, con riferimento alle modifiche della seconda pagina numerata dall'ereditando, con le quali il defunto ha cambiato i nomi dei
9 precedenti beneficiari con quello della NI , dette variazioni sono state Controparte_2
effettuate all'atto della redazione della seconda parte del negozio avvenuta il 20.6.2004 “poiché
quanto alle aggiunte per interlinee, postille e note marginali o a piè di pagina precedenti alla
sottoscrizione è da presumere, fino a prova contraria, che siano state scritte prima della chiusura
e perfezione del testamento la quale ha luogo con la data e la sottoscrizione, di modo che si
considerano come parti integranti del testamento” (trattasi di un enunciato argomentativo fondato su una valutazione di tipo logico-indiziario non censurabile dal giudice del grado superiore).
13.3.1. – In tal modo, l'Organo giudicante di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della validità del testamento, non è prescritta la necessaria contestualità degli elementi costituenti la sua struttura grafica, esso potendo essere compilato anche in tempi diversi e, dunque, formato e completato progressivamente, in assenza di una norma che ne imponga la redazione in un unitario contesto temporale (per ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali sul punto, si rinvia alle pagg. 13 e segg. delle “Note Conclusive” del
20.1.2025 dell'appellata).
13.4. – L'esame visivo della copia del negozio testamentario prodotta in atti dall'appellante consente di escludere, in relazione alla villa situata a Castellaneta Marina, che il nome di sia stato depennato dal “de cuius”, giacché lo stesso risulta sovrascritto a quello sì CP_2
cancellato di , al primo rigo del “nuovo” secondo foglio della scheda, il quale è Persona_2
posto in rapporto di immediata consecuzione lessicale con l'ultimo rigo della prima pagina dell'atto di ultima volontà, nel quale il testatore ha disposto del medesimo immobile. Sul punto, il
Tribunale di Bari ha perspicuamente rilevato che “…quanto alla villa di Castellaneta Marina,
leggendo la scheda testamentaria, si evince che il de cuius ha inteso lasciare la stessa alla NI
: invero, la prima pagina del testamento si conclude con “la villa di Castellaneta CP_2
Marina” e la pagina del testamento numero due, secondo la numerazione del de cuius, successiva
a quella dallo stesso cancellata, inizia con l'espressione “a ””. D'altra parte, ciò trova CP_2
conferma nel verbale di pubblicazione del testamento olografo da parte del notaio , il Per_4
10 quale ha dato atto che “alla prima linea della terza facciata, la parola “Immacolata” è barrata
con due linee orizzontali scritte con inchiostro di colore blu, e al di sopra di detta parola barrata è
scritta-la parola “ ” con inchiostro di colore blu”. CP_2
13.5. – Infine, orientando l'interpretazione del testamento alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 cod. civ. e alla ricostruzione dell'effettiva volontà del “de
cuius”, non affatto resa perplessa dalle cancellature del testo pur presenti nella scheda testamentaria, deve confermarsi che le disposizioni “mortis causa” di configurano Persona_1
istituzioni “ex re certa” ex art. 588 cod. civ. in relazione a tutti i suoi beni, come si desume dalla circostanza che l'ereditando ha espressamente inteso attribuire ai beneficiari “quanto posseggo in
beni mobili ed immobili”, ciò dimostrando che con quell'atto (da reputarsi, per l'appunto, di ultima volontà) egli ha voluto far sottentrare “definitivamente” i due designati eredi nel suo intero patrimonio. La non equivocità di tale espressione letterale adoperata dal “de cuius” e l'intestazione dell'atto come “TESTAMENTO” costituiscono significativi e concorrenti elementi idonei a minare l'assunto dell'appellante circa l'asserito carattere meramente “programmatico” del medesimo negozio giuridico.
14. – Nella “Memoria di Replica” del 5.3.2025 l'appellante ha lamentato, per la prima volta,
l'erronea statuizione del primo giudice in ordine agli oneri economici del processo. Trattasi di censura inammissibile in quanto non fatta valere ritualmente con l'atto d'impugnazione.
15. – Invero, ricorrono i presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 cpc, che attribuisce al giudice, nel momento in cui provvede sulle spese di causa, il potere officioso – svincolato, quindi,
da qualsivoglia istanza di parte (nella specie, per soprammercato, proposta con insistenza dall'appellata) – di pronunciare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, la quale ha natura essenzialmente sanzionatoria ed è finalizzata a reprimere quell'abuso del diritto di azione e di difesa (nella specie d'impugnazione) che concreta un “vulnus”
alla giurisdizione e al principio costituzionalizzato della ragionevole durata del giusto processo
(cfr. sul punto Corte Cost. 23.6.2016 n. 152). Sotto tale profilo emerge la ragionevolezza
11 dell'assunto dell'appellata che ha denunciato la pretestuosità dell'iniziativa impugnatoria assunta dalla madre al solo fine di procrastinare l'esecuzione delle disposizioni testamentarie dello zio,
ormai defunto da tempo risalente, così impegnando il giudice di secondo grado nello svolgimento di un'attività processuale che poteva essere evitata, con conseguente risparmio della sempre più
limitata “risorsa giudiziaria”. Ciò deve effettivamente ammettersi alla luce della (in)consistenza delle doglianze gravatorie, sostanzialmente riproduttive di deduzioni che avevano già ricevuto esauriente ed argomentata confutazione nella sentenza del Tribunale di Bari.
15.1. – Quanto ai criteri di liquidazione, si ritiene equo determinare la somma dovuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc in un sottomultiplo (un quarto) delle spese processuali (cfr., fra le pronunzie di legittimità più recenti, Cass. 20.11.2020 n. 26435).
16. – La disciplina delle spese del grado di appello soggiace al criterio della soccombenza. Il
compenso legale è liquidato in base al valore indeterminabile della controversia (che può farsi rientrare ex art. 5 co. 6 Dm n. 55/2014 nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), con la
“dimidiazione” dell'importo medio della sola fase di trattazione/istruttoria in ragione della mancata ammissione di mezzi di prova.
17. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_3 Parte_2
nei confronti di e di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Bari n. 1676/2023, pubblicata il 4.5.2023, con atto di citazione notificato il 7.6.2023, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante e , Controparte_1
con compensazione “inter partes” delle spese di lite;
2) rigetta l'appello proposto nei confronti di e, per l'effetto, conferma la Controparte_2
sentenza impugnata;
12 3) condanna l'appellante al pagamento, in favore della predetta appellata delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 12.154,00 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf,
Cpa ed Iva come per legge;
4) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 3.038,50,
così equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
13