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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 750/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Saverio Bartoli del foro di Parte_1 P.IVA_1 Firenze, elettivamente domiciliata in Bologna, viale Panzacchi n°25, presso lo studio dell'Avv.Americo Pietroiusti
APPELLANTE contro
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Da Controparte_1 C.F._1 Ronch
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: giudizio di appello in materia di mandato fiduciario ai sensi della legge n°1966 del 1939.
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ed in Parte_1 accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza del Tribunale di Parma n°1364/2021, pubblicata il 15/10/2021, non notificata e che si deposita in copia autentica (all 1), emessa a conclusione del giudizio di primo grado R.G. n°5273/2015, nel modo che segue: A) in accoglimento del motivo di appello di cui al punto 1) del presente atto, e per le ragioni ivi esposte, doversi riformare il capo della sentenza recante quantificazione dell'importo del credito dell'appellante azionato in sede monitoria nella misura di euro 6.243,04 oltre Iva, indicando invece come dovuto il maggiore importo di euro 6.293,04 oltre Iva;
B) in accoglimento del motivo di appello di cui al punto 2) del presente atto, e per le ragioni ivi esposte, doversi riformare il capo della sentenza recante accoglimento della domanda del relativa al suo preteso controcredito alla restituzione CP_1 dei valori oggetto dell'intestazione fiduciaria e la correlata compensazione del medesimo con il credito di e dunque doversi invece respingere la domanda del C) in accoglimento del Parte_1 CP_1 pagina 1 di 13 motivo di appello di cui al punto 3) del presente atto, e per le ragioni ivi esposte, doversi riformare il capo della sentenza recante la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio d'opposizione a D.I. “stante la reciproca soccombenza”, e dunque doversi invece condannare il alla refusione delle spese di detto giudizio;
E) doversi, altresì, respingere CP_1 l'avverso appello incidentale, per le ragioni risultanti dall'atto di appello e che saranno ulteriormente esplicitate nella comparsa conclusionale e nelle successive note di replica;
D) per quanto sopra, doversi altresì porre a carico del le spese del presente giudizio d'appello”. CP_1
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa e respinta ogni Controparte_1 contraria e/o diversa conclusione, istanza, deduzione ed eccezione: nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto nell'interesse di in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi esposti in atti;
in ogni caso, anche in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 1364/2021 del Tribunale di Parma, accertare e dichiarare che il rapporto fiduciario tra il sig. e è cessato nel mese di luglio 2014; accertare e dichiarare che CP_2 Parte_1 i valori in giacenza detenuti dalla fiduciaria, da restituire al sig. erano pari ad € 8.883,60, CP_2 oltre Iva, mentre il credito vantato dalla prima nei confronti di quest'ultimo era pari ad € 4.826,37, oltre Iva;
e per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento, a favore del sig. Parte_1
della differenza tra i reciproci crediti delle parti come sopra specificati, e pertanto € CP_2 4.007,23 (=€ 8.833,60 - € 4.826,37) o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
condannare l'appellante alla rifusione al sig. delle spese di lite del Parte_1 CP_2 primo grado di giudizio, oltre accessori di legge (C.p.A., rimborso spese generali 15 % e Iva di legge, se dovuta). Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge (C.p.A., rimborso spese generali 15 % e Iva di legge, se dovuta)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Su ricorso ex artt.633 e 642 c.p.c. depositato dalla società fiduciaria (già Parte_1
in data 10.7.2015, il Tribunale di Parma (cfr. fasc.monitorio Controparte_3 appellante) emetteva in data 17/7/2015 il decreto ingiuntivo n°1476/2015, con il quale ingiungeva a il pagamento di complessivi euro 6.427,00 oltre Iva, interessi legali dal 4/3/2015 al Controparte_1 saldo e le spese della fase monitoria liquidate in euro 540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. assumeva che: a) costituiva titolo di tale pretesa creditoria un contratto di mandato Parte_1 fiduciario ai sensi della legge n°1966 del 1939 recante il n.200911MSBG0085A00068, stipulato in data
9/11/2009 con l'ingiunto da Trust Partners s.r.l. (poi incorporata da all'esito di Parte_1 un'operazione di fusione;
all 1 fasc.monit. appellante) ed avente ad oggetto il conto corrente
DV0009982 ed un deposito dei titoli intrattenuti presso Banca Generale Private NK (all 2 fasc.monit.appellante); b) l'ingiunto non aveva provveduto al pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti in esecuzione del predetto accordo negoziale:
a) compenso annuale per il 2011;
b) compenso annuale per il 2012; pagina 2 di 13 c) onorari discendenti dai conteggi effettuati relativamente alla c.d. “imposta Monti” per il 2012;
d) compenso annuale per il 2013;
e) rimborso spese forfettarie per il 2013;
f) onorari discendenti dai conteggi effettuati relativamente alla c.d. “imposta Monti” per il 2013;
g) compenso annuale per il 2014;
h) compenso annuale per il 2015.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 21.10.2015, proponeva opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo ottenuto da eccependo di aver comunicato la sua volontà di recedere dal Parte_1 contratto già a luglio 2014, come riscontrato con lettera raccomandata a.r. dell'8.7.2024 (doc.3 opponente) dall'odierna appellante, la quale con comunicazione mail del 16.1.2015 manifestava la sua completa disponibilità alla liquidazione del patrimonio amministrato per conto del fiduciante;
che tale somma non era mai stata reintestata a ed era illegittimamente detenuta sia pure a titolo Controparte_1 di deposito dalla società fiduciaria;
che in ogni caso il computo del corrispettivo ingiunto era errato, non essendo dovuto il corrispettivo di euro 1000,00 annuo del 2015 in quanto il mandato era stato revocato a luglio 2014 ed essendo la c.d. imposta Monti dovuta solo per l'importo di euro 116,04.
Chiedeva dunque che il Tribunale di Parma respingesse l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1476/2015 n.3674/2015 RG del 17.7.2015 e, nel merito, accertasse che nulla era dovuto ad revocando il decreto opposto e Parte_1 condannando l'ingiungente alla rifusione delle spese di lite.
Nella causa di opposizione, iscritta al n. 5273/2015 R.G., con comparsa di risposta del 26.2.2016, si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto delle domande attoree. Parte_1
Con ordinanza del 3.05.2016, il Giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1476/2015.
La causa era istruita mediante la prova testimoniale, anche delegata e l'esame dei documenti.
2. Il 5.10.2021, all'esito dello scambio di note conclusive finali, il Tribunale di Parma ha pronunciato la sentenza n. 1364/2021, pubblicata il 15.10.2021, a conclusione del giudizio di primo grado R.G.
n°5273/2015, con la quale ha così deciso “accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, operata la compensazione tra le rispettive voci di credito, condanna
l'opponente al pagamento in favore di parte opposta di € 1.443,04, oltre IVA di legge sulla somma di €
6.243,04 ed interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. sulla somma di € 1.443,04 dalla notifica del ricorso monitorio;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell'opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto”.
pagina 3 di 13 Il Giudice di prime cure, in primo luogo, ha ritenuto non dovuta ad la voce di credito di Parte_1 euro 50,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie per il 2013 tenuto conto della natura indeterminata di tale importo;
dovuta, ma nella minor misura di euro 116,04, la voce di credito di euro
250,00 relativamente alla c.d. “imposta Monti” per il 2012; dovute nell'importo richiesto da
[...] le restanti voci di credito indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, così pervenendo a Parte_1 ridurre l'importo del credito azionato in sede monitoria da euro 6.427,00 oltre Iva ad euro 6.243,04 oltre Iva (come risulta dalla pag.3 della sentenza, dove leggesi quanto segue: “Il dovuto in base al decreto ingiuntivo equivale ad euro 6.427,00, oltre IVA: da tale importo si può – come richiesto dall'opponente – detrarre la somma di euro 50,00, applicata come 'spese forfettarie' (voce indeterminata), nonché la differenza di euro 133,96 (250 – 116,04) relativa alla cd 'imposta Monti'
(non risulta chiaro il criterio di computo applicato), che risulta frutto di un arbitrario 'arrotondamento in eccesso' non giustificato. Il dovuto ammonta quindi ad € 6.243,04”, oltre ovviamente l'Iva di legge).
In secondo luogo, con riguardo alla domanda formulata da volta a far valere il diritto Controparte_1 alla restituzione dei valori oggetto dell'intestazione fiduciaria, il giudice di prime cure ha ritenuto quanto segue: “La documentazione attesta che le giacenze note al fiduciante (e da questi pretese) ammontavano a complessivi euro 4.800,00”; conseguentemente, ha operato la compensazione tra le somme dovute a vario titolo, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il fiduciante al pagamento del residuo dovuto pari ad euro 1.443,04 (per mero errore materiale quantificato in euro 2793,89 in parte motiva), risultante dalla differenza tra il credito di di euro 6243,04 e quello di Parte_1 di euro 4800,00. Controparte_1
In terzo luogo, in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, ha posto a carico della società fiduciaria quelle della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, “vista la reciproca soccombenza” fra le parti.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello , deducendo tre motivi di appello: I) Parte_1
l'erronea eliminazione della voce di credito di euro 50,00 per spese forfettarie del 2023; II) l'erronea individuazione di un controcredito del nei confronti di (in realtà inesistente CP_1 Parte_1 perché giudizialmente assegnato ad all'esito di esecuzione forzata) e la conseguente Parte_1 erronea compensazione (fra l'altro con calcoli contraddittori ed incomprensibili) fra tale asserito controcredito ed il credito di 3) l'erronea statuizione in punto di spese del giudizio Parte_1
d'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ha resistito chiedendo il rigetto e contestualmente proponendo appello incidentale Controparte_1 nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente quantificato l'ammontare dei valori detenuti pagina 4 di 13 dal fiduciante presso e gestiti da nonche' dei compensi spettanti alla CP_4 Parte_1 società fiduciaria. Chiedeva dunque che, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 venisse condannata al pagamento a favore di dell'importo di euro 4.007,23
[...] Controparte_1 risultante dalla differenza tra i reciproci crediti effettivamente vantati tra le parti, quantificati rispettivamente nella misura di € 4.826,37, oltre Iva (credito di verso ed Parte_1 Controparte_1
€ 8.833,60 (credito di verso , nonché delle spese processuali anche del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado secondo il principio di soccombenza ex art.91 c.p.c..
All'esito dell'udienza cartolare del 6.5.2025, con ordinanza del 9/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
4. Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1 cui ha dichiarato non dovuta la voce di credito di euro 50,00 indicata quale “rimborso spese forfettarie per il 2013”, eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art.167 c.p.c. per non avere il giudice di prime cure dichiarato decaduto ai sensi di tale norma da tale contestazione, trattandosi Controparte_1 di eccezione in senso stretto, proposta tardivamente ex novo nella prima memoria ex art.183 sesto comma cpc (cfr ivi alla pag.6) e, nel merito, l'errata applicazione dell'art.2697 c.c. in tema di onere della prova, trattandosi “di una voce di importo minimo prevista nel contratto – cfr la prima voce della tabella relativa ai “corrispettivi accessori” reperibile alla pag.10 del contratto fiduciario all 2 fasc.monit. – volta a rimborsare appunto a forfait le spese annuali di gestione dei beni oggetto dell'intestazione fiduciaria, la cui esistenza appariva evidente ictu oculi” e comunque confermata dalla teste escussa all'udienza del 3/10/2019. Tes_1
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023 (Rv. 667492 - 01).
La contestazione della somma dovuta e delle singole voci di credito non rientra né nella prima tipologia né nella seconda e, come tale, configura una mera difesa ed eccezione in senso lato - peraltro allegata nella fattispecie in esame fin dall'atto di citazione in opposizione anche se analiticamente descritta e motivata solo nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.. pagina 5 di 13 Integrando un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e potendo anche essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché i fatti risultino documentati "ex actis", tale difesa non può dunque considerarsi tardiva, atteso peraltro che già dai documenti prodotti in fase monitoria e, comunque, integrati negli atti introduttivi depositati da entrambe le parti erano evincibili gli elementi probatori idonei a giustificare la fondatezza della predetta difesa.
Anche nel merito la censura non può trovare accoglimento, dal momento che la prima voce della tabella relativa ai “corrispettivi accessori” reperibile alla pag.10 del contratto fiduciario (all 2 fasc.monit.) – invocata dall'appellante a sostegno del primo motivo di impugnazione – si riferisce a
“spese amministrative” e non al “rimborso forfettario di spese”, che dunque risulta indicato dalla società fiduciaria in modo assolutamente generico, indeterminato ed indimostrato.
La teste escussa all'udienza del 3/10/2019 sul punto, ha confermato che la società fiduciaria Tes_1 aveva sostenuto alcune spese amministrative nel 2013, precisando che esse concernevano la tassazione introdotta dal Governo Monti, ma nulla ha detto (né poteva dire) sul preteso “rimborso forfettario di spese”, posto che il capitolo n.3 della memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. di si Parte_1 riferiva esclusivamente alle “spese amministrative 2013” sul presupposto indimostrato della loro coincidenza con “il rimborso forfettario 2013” chiesto in via monitoria.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto tale voce di credito indeterminata, decurtandola dal compenso richiesto dalla società fiduciaria.
5. Con il secondo motivo di appello, - oltre ad evidenziare la difformità tra Parte_1 motivazione e sentenza nel calcolo della somma dovuta dal fiduciante alla fiduciaria (euro 2793, 89 oltre Iva in parte motiva;
euro 1443,04 oltre Iva nel dispositivo) che questa Corte ha analizzato e spiegato al punto 2) della presente motivazione - ha censurato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l'importo dell'oggetto dell'intestazione fiduciaria fosse di euro 4.800,00 e non di euro
8.833,60, circostanza documentata e pacifica tra le parti ed ha quindi operato la compensazione tra le somme dovute a vario titolo, senza tener conto che il patrimonio fiduciario, con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 31.10.2016, era stato interamente assegnato giudizialmente ad Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva 1725/2016 RGE, con il conseguente effetto giuridico traslativo dell'ordinanza di assegnazione ai sensi degli artt.552 e 553 c.p.c..
Anche tale censura è infondata.
E' pacifico e documentale che, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto n.1476/2015 n.3674/2015 ed in forza del suddetto titolo, il 21 giugno 2016 Parte_1 notificava a l'atto di precetto per l'importo complessivo di Euro 7.429,65,
[...] Controparte_1 avviando una procedura esecutiva mobiliare nei suoi confronti (n. 1725/2016 r.g.e.), nelle forme pagina 6 di 13 dell'espropriazione presso terzi e, in tale sede, il debitor debitoris (la stessa in data Parte_1
4.10.2016 dichiarava l'esistenza di un credito nei confronti del debitore esecutato di € 8.833,60 (somma depositata - per conto di quest'ultimo e in esecuzione del contratto di mandato fiduciario – sul conto corrente fiduciariamente intestato all'esponente presso Banca Generali S.p.A., agenzia di Genova, corrente in via San Vincenzo n. 2, e recante il n. CC0360674067); all'udienza del 31.10.2016, il
Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della medesima procedura n. 1725/2016 R.G.E. assegnava in pagamento, a favore del creditore procedente l'intera somma di Euro 8.833,60. Parte_1
Ciò chiarito in fatto, la Corte ritiene che il giudice di prime cure correttamente abbia effettuato un accertamento del dare e avere reciproco delle parti, operando la compensazione tra i rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ben potendovi procedere anche in assenza di una eccezione di parte o specifica domanda, che in ogni caso nella fattispecie in esame aveva formulato. Controparte_1
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass.Sez. 3 -
, Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024).
In senso contrario non vale dedurre la circostanza che, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, abbia ottenuto l'assegnazione dell'intera somma che la stessa società Parte_1 fiduciaria avrebbe dovuto “reintestare” e restituire a con il conseguente effetto Controparte_1 giuridico traslativo ai sensi degli artt.552-553 c.p.c..
Ed invero, in primo luogo, occorre sottolineare che l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, che certamente produce la conclusione dell'espropriazione presso terzi, opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio alla stregua di una "datio in solutum". Essa, infatti, in quanto dispone l'assegnazione in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., cioè "pro solvendo", non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (Cass. 1, n. 25946 del 11/12/2007 (Rv. 600955 - 01); Cass. Sez. 1,
n. 7508 del 31/03/2011;Cass.Sez. 3 - , n. 30862 del 29/11/2018 (Rv. 651638 - 01).
pagina 7 di 13 In secondo luogo, il legislatore, con la previsione dell'art.653 c.p.c., ha espressamente disciplinato gli effetti dell'accoglimento parziale dell'opposizione sul giudizio di esecuzione, sancendo al comma 2 che “se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito solo dalla sentenza”, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (Cass.n.15186/2004; Cass. Sez. L, n. 9626 del 20/05/2004; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019).
La giurisprudenza di legittimità, proprio alla luce di tale norma, ha poi chiarito che “l'accertamento immediatamente esecutivo della pretesa sostanziale fatta valere nel procedimento d'ingiunzione, se pure perdura nel corso del giudizio di opposizione, può essere superato dalla sentenza che decide la stessa opposizione, ove questa sia accolta, dato che la sentenza di accertamento negativo si sostituisce completamente al decreto ingiuntivo (il quale viene eliminato dalla realtà giuridica), con la conseguenza che gli atti di esecuzione già compiuti restano caducati, analogamente a quanto accade nei casi di riforma o cassazione di sentenza impugnata (art. 336, 353, 354 cod. proc. civ.) e di revoca di provvedimento cautelare a seguito di reclamo (art. 669-terdecies cod. proc. civ.), a prescindere dal passaggio in giudicato della medesima sentenza di accoglimento dell'opposizione; tale conclusione trova conferma anche nella disposizione dell'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti "nei limiti della somma o della quantità ridotta" (Cass.Sez. L, Sentenza n. 9626 del 20/05/2004; Cass.Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019).
Da tali considerazioni discende il rigetto del secondo motivo di appello, avendo il giudice di prime cure proceduto correttamente all'accertamento di dare e avere e alla compensazione “impropria” dei rispettivi crediti fino alla loro concorrenza, ben potendo invece gli atti di esecuzione già compiuti conservare i loro effetti nei limiti della somma ridotta, riconosciuta come dovuta ad Parte_1
[...]
6. Riservato l'esame del terzo motivo dell'appello principale relativo alla regolamentazione delle spese processuali all'esito della decisione sull'appello incidentale, giova osservare che, in tale sede, CP_1 ha chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente
[...] quantificato l'ammontare dei valori detenuti dal fiduciante presso e gestiti da CP_4 Pt_1 in euro 4.800,00 in luogo di euro 8.833,60, nonchè dei compensi spettanti alla società fiduciaria
[...] in euro 6243,04 in luogo del più ridotto importo di euro 4.007,23, oltre IVA e interessi legali, con conseguente erroneità della regolamentazione delle spese processuali, che avrebbero dovuto pagina 8 di 13 integralmente essere poste a carico di secondo il principio di soccombenza ex at.91 Parte_1
c.p.c..
Orbene, risulta per tabulas che:
- in data 9.11.2009 ed stipulavano un contratto di mandato Controparte_1 Parte_1 fiduciario (contraddistinto con il n. 200911MSBG0085A00068) ai sensi della L.n.1966 del 23 novembre 1939, in forza del quale il primo (fiduciante) trasferiva in capo alla seconda (fiduciaria) somme liquide, a fronte dell'impegno di quest'ultima di gestire, dietro corrispettivo, per conto altrui, le suddette mediante operazioni di investimento in titoli e/o altri strumenti finanziari (cfr. doc. 2, fascicolo di primo grado opposizione;
CP_2
- alla data dell'8.7.2014, il portafoglio gestito dalla fiduciaria, per conto di era Controparte_1 costituito da: (i) valori in giacenza sul conto corrente n. 0360674067 acceso presso pari CP_4 ad € 4.918,02; (ii) dossier titoli n. 005/3905389 aperto presso per un valore di mercato CP_4 compreso tra un range di € 3.400,00 ed € 3.900,00, per complessivi € 8.818,02, come riconosciuto e specificato da nella comunicazione a sua firma, di pari data (cfr. doc. 3, fascicolo di Parte_1 primo grado opposizione;
CP_2
- a far tempo dal luglio 2014, il mandato fiduciario veniva revocato da Controparte_1 Parte_1 prendeva atto di tale revoca, invitando il fiduciante a dare “precise istruzioni affinché si proceda alla chiusura del conto ed alla liquidazione dei valori come sopra indicati”, puntualizzando che avrebbe trattenuto “le proprie competenze direttamente dal retratto del c/c 0360674067” (cfr. lettera dell'8.7.2014 sub doc. 3, fascicolo di primo grado opposizione;
CP_2
- successivamente, il portafoglio gestito per conto del fiduciante subiva un incremento: alla data del
21.11.2014 risultavano valori in giacenza per € 4.940,63 sul conto corrente n. 0360674067 ed €
4.096,30 sul dossier titoli n. 005/3905389, come da “prospetto contratti” di per un CP_4 totale di € 9.036,93 (vd. doc. 2, fascicolo di primo grado opposizione , confermato dal teste CP_2 dott. consulente finanziario di incaricato da di gestire il Tes_2 CP_4 Parte_1 portafoglio del sig. il quale ha ribadito l'autenticità del contenuto e la provenienza del predetto CP_1 documento, affermando che i valori ivi indicati erano corretti;
- con lettera del 27.2.2015, anche comunicava di voler recedere dal rapporto di Parte_1 mandato fiduciario in essere con in ragione del mancato pagamento degli oneri Controparte_1 fiduciari per gli anni dal 2011 al 2015 (oltre al rimborso della quota della c.d. imposta “Monti”) pattuiti in contratto;
- alla data del 12.10.16, quindi in epoca successiva allo scioglimento del rapporto tra le parti, risultavano in giacenza valori per € 8.833,60, come da dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo pagina 9 di 13 pignorato nell'ambito della procedura esecutiva esperita da contro (r.g. Parte_1 Controparte_1 es. n. 1725/2016 del Trib. di Parma) (cfr. doc. 6, fascicolo di primo grado opposizione;
CP_2
- la stessa appellante, nel proprio atto di appello (cfr. pag. 12, II cpv.), ha ammesso che “l'importo dell'oggetto dell'intestazione fiduciaria era non già di euro 4.800,00 (come afferma la sentenza), bensì di euro 8.833,60, evidenziando che si trattava di circostanza pacifica e documentata da entrambe le parti (cfr. infatti pag.9 della memoria istruttoria ed all. 4 fasc. primo grado Parte_1 Parte_1 nonché pagg.
4-5 della comparsa conclusionale ed all. 6 fasc.primo grado , della quale il CP_1 CP_1 giudice di primo grado non aveva però tenuto conto.
Alla luce di tali risultanze documentali, non può che condividersi l'allegazione difensiva di CP_1
peraltro confermata anche dall'appellante e dalla stessa ritenuta pacifica, secondo cui il
[...] patrimonio fiduciario che avrebbe dovuto essere restituito a dopo la risoluzione del Controparte_1 mandato fiduciario per iniziativa di entrambi i contraenti, ammontava ad euro 8.833,60 alla data del deposito del ricorso monitorio e non al più ridotto importo di euro 4.800,00 indicato erroneamente dal giudice di prime cure.
Circa i compensi dovuti al fiduciario, eccepiva che i corrispettivi dall'1.1.2015 al Controparte_1
31.12.2015 per € 1.000,00 e i corrispettivi dall'1.8.2014 al 31.12.2014 per € 416,67 non erano dovuti, in quanto di pertinenza del periodo successivo allo scioglimento del rapporto, verificatosi a luglio
2004; che l'importo spettante ad ammontava, pertanto, ad € 4.826,37, oltre Iva (anziché Parte_1 ad € 6.243,04 quantificati dal giudice di prime cure).
Tale censura è infondata, in quanto la cessazione del mandato fiduciario non può ritenersi determinata dalla revoca esercitata dal fiduciante con lettera ricevuta dalla società fiduciaria e riscontrata in data
8.7.2024.
Ed invero, è pacifico e documentale che, in tale comunicazione, prendeva atto di Parte_1 tale revoca, invitando il fiduciante a dare “precise istruzioni affinché si proceda alla chiusura del conto ed alla liquidazione dei valori come sopra indicati”, puntualizzando che avrebbe trattenuto “le proprie competenze direttamente dal retratto del c/c 0360674067” (cfr. doc. 3, fascicolo di primo grado opposizione . CP_2
L'art.8 del contratto del 9.11.2009 stabiliva infatti che il mandato era conferito a tempo indeterminato, ma poteva essere revocato in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata AR e che il recesso avrebbe avuto effetto entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, determinando il sorgere delle obbligazioni restitutorie, ossia della reintestazione o restituzione dei beni in favore della fiduciante. Tuttavia, per espressa pattuizione contrattuale ivi contenuta, la cessazione del contratto e la pagina 10 di 13 conseguente disintestazione fiduciaria era subordinata al pagamento di ogni credito (corrispettivi, rimborsi, spese) dovuto alla società fiduciaria.
A tal fine, all'art.7 del contratto, il fiduciante espressamente autorizzava la fiduciaria a “ritenere i titoli fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni, comunque derivanti dall'incarico come semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione fino all'integrale soddisfacimento”, nonché ad interrompere l'adempimento degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario in caso di ritardo di nel corrispondere compensi e spese. Controparte_1
Conseguentemente, ai sensi dell'art.8 del contratto sopra richiamato, in mancanza del pagamento dei compensi e corrispettivi dovuti dal fiduciante per l'amministrazione del patrimonio fiduciario, la mera comunicazione del recesso da parte di era improduttiva di effetti e non sufficiente a Controparte_1 determinare la cessazione del mandato fiduciario, anche tenuto conto che quest'ultimo non aveva neppure fornito ad le “precise istruzioni” per procedere alla chiusura del conto ed Parte_1 alla liquidazione dei valori come sopra indicati” né autorizzato la stessa a trattenere “le proprie competenze direttamente dal retratto del c/c 0360674067” al fine di estinguere in tal modo il debito nei confronti della società fiduciaria per compensi e spese.
A nulla potevano valere le istruzioni fornite dal padre con lettera del 14.12.2014, in Persona_1 quanto provenienti da soggetto diverso dal contraente e privo di legittimazione tenuto conto della natura fiduciaria del contratto e, come tali, solo inizialmente accolte da (mail del Parte_1
16.1.2015) fino alla scoperta del proprio errore sull'identità del mittente.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, lo scioglimento del contratto poteva considerarsi avvenuto per mutuo consenso e ad iniziativa di entrambe le parti solo in data 27.2.2015, a seguito della missiva di pari data, con la quale comunicava, a sua volta, di voler Parte_1 recedere dal rapporto di mandato fiduciario in essere con ai sensi dell'art.8 del Controparte_1 contratto, in ragione del mancato pagamento degli oneri fiduciari per gli anni dal 2011 al 2015 (oltre al rimborso della quota della c.d. imposta “Monti”) pattuiti in contratto.
Da tale ricostruzione discende che, ai fini della corretta quantificazione del compenso di Parte_1
trova applicazione l'art.7 del contratto, ove il fiduciante si impegnava a corrispondere il
[...] corrispettivo annuo “anche dopo la cessazione del rapporto fino all'avvenuta disintestazione dei beni, ove questa fosse differita per motivi non adducibili alla responsabilità” della fiduciaria e “per eventuali periodi inferiori ad annualità intere” si obbligava a corrispondere comunque l'intero compenso annuo sopra indicato” (cfr. contratto di mandato fiduciario del 9.11.2009 all.2 in sede monitoria).
Alla luce di tali espresse pattuizioni contrattuali, in mancanza della prova di “motivi adducibili alla responsabilità della fiduciaria” cui imputare il differimento della reintestazione fiduciaria al – CP_1
pagina 11 di 13 che invero risulta avvenuto a causa del mancato pagamento da parte del fiduciante delle spese e compensi dovuti alla società e della loro contestazione nel quantum, risultano dovuti per l'intera annualità sia i compensi del 2014 sia quelli del 2015.
Ne consegue che l'importo quantificato dal giudice di prime cure con riferimento alla pretesa creditoria di è corretto ed è pari ad euro € 6.243,04 oltre Iva di legge sull'intera somma (euro Parte_1
1373,47) per un importo complessivo di euro 7616,51.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui ha diritto al rimborso degli oneri, spese e Parte_1 compensi derivante dal mandato fiduciario per la somma complessiva di euro 7.616,51 (euro 6243,04 per compensi ed euro 1.373,47 a titolo di Iva sull'intero capitale).
In parziale accoglimento dell'appello incidentale e riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Parma, la Corte ritiene accertato e dichiara che ha diritto alla restituzione del Controparte_1 patrimonio fiduciario per un valore di euro 8.833,60.
Operata la compensazione “impropria” tra le somme reciprocamente dovute e nascenti dallo stesso rapporto di mandato, può concludersi che le competenze fiduciarie spettanti ad Parte_1 erano di importo inferiore rispetto all'ammontare dei valori gestiti dalla fiduciaria per conto di
Controparte_1
Quest'ultimo ha dunque diritto alla restituzione del residuo importo di euro 1.217,09 oltre interessi legali dalla data della domanda (atto di citazione in opposizione del 21.10.2015), mentre deve essere revocato non solo il decreto ingiuntivo opposto, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, ma anche la condanna di al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 1443,04 oltre IVA e interessi legali, tenuto conto che non esisteva alcun credito della società fiduciaria verso il fiduciante, all'esito dell'esatto conteggio delle rispettive poste contabili di dare e avere, tale da legittimare il procedimento monitorio e quello esecutivo.
Solo per completezza, tenuto conto che le parti hanno affrontato sia la procedura esecutiva n.
1725/2016 R.G.E. sia il conseguente procedimento R.G. n. 2702/2022 concluso con sentenza 932/2024 del Tribunale di Prato, appare doveroso chiarire che le parti, nell'esecuzione della presente sentenza, dovranno aver cura che riceva effettivamente il corrispettivo dovuto di euro 7616,51 Parte_1 nella sua interezza e detratto quanto già assegnatole in sede di esecuzione e che a sia Controparte_1 restituita esclusivamente (o che trattenga esclusivamente) la somma di euro 1217,09 Controparte_1 corrispondente al patrimonio fiduciario gestito per suo conto da , detratti i compensi e Parte_1 gli oneri dovuti alla fiduciaria.
pagina 12 di 13 7. L'esito della lite conduce al rigetto del terzo motivo dell'appello principale e all'accoglimento dell'appello incidentale anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali.
In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. e dell'esito complessivo della lite che ha condotto all'accoglimento sia dell'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado sia dell'appello incidentale, deve essere condannata alle spese di lite, determinate in dispositivo Parte_1 secondo il decisum, di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Controparte_1
Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante in via principale Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...] ontro la sentenza n. 1364/2021 pronunciata del Tribunale di Parma in data 15.10.2021. Parte_1
Accogliendo l'appello incidentale proposto da in parziale riforma della predetta Controparte_1 sentenza, operata la compensazione tra le rispettive voci di credito (euro 7.616,51 a favore di Parte_1 ed euro 8.833,60 a favore di , Controparte_1 condanna al pagamento in favore di della somma di euro 1.217,09 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione al saldo.
Conferma nel resto.
Condanna alla rifusione a favore di delle spese di lite di entrambi i Parte_1 Controparte_1 gradi, che liquida, quanto al primo grado, in € 118,50 per esborsi ed euro 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 355,50 per esborsi ed euro 2.211,45 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Carmela Italiano Il Presidente
dott.ssa Manuela Velotti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 750/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Saverio Bartoli del foro di Parte_1 P.IVA_1 Firenze, elettivamente domiciliata in Bologna, viale Panzacchi n°25, presso lo studio dell'Avv.Americo Pietroiusti
APPELLANTE contro
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Da Controparte_1 C.F._1 Ronch
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: giudizio di appello in materia di mandato fiduciario ai sensi della legge n°1966 del 1939.
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ed in Parte_1 accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza del Tribunale di Parma n°1364/2021, pubblicata il 15/10/2021, non notificata e che si deposita in copia autentica (all 1), emessa a conclusione del giudizio di primo grado R.G. n°5273/2015, nel modo che segue: A) in accoglimento del motivo di appello di cui al punto 1) del presente atto, e per le ragioni ivi esposte, doversi riformare il capo della sentenza recante quantificazione dell'importo del credito dell'appellante azionato in sede monitoria nella misura di euro 6.243,04 oltre Iva, indicando invece come dovuto il maggiore importo di euro 6.293,04 oltre Iva;
B) in accoglimento del motivo di appello di cui al punto 2) del presente atto, e per le ragioni ivi esposte, doversi riformare il capo della sentenza recante accoglimento della domanda del relativa al suo preteso controcredito alla restituzione CP_1 dei valori oggetto dell'intestazione fiduciaria e la correlata compensazione del medesimo con il credito di e dunque doversi invece respingere la domanda del C) in accoglimento del Parte_1 CP_1 pagina 1 di 13 motivo di appello di cui al punto 3) del presente atto, e per le ragioni ivi esposte, doversi riformare il capo della sentenza recante la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio d'opposizione a D.I. “stante la reciproca soccombenza”, e dunque doversi invece condannare il alla refusione delle spese di detto giudizio;
E) doversi, altresì, respingere CP_1 l'avverso appello incidentale, per le ragioni risultanti dall'atto di appello e che saranno ulteriormente esplicitate nella comparsa conclusionale e nelle successive note di replica;
D) per quanto sopra, doversi altresì porre a carico del le spese del presente giudizio d'appello”. CP_1
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa e respinta ogni Controparte_1 contraria e/o diversa conclusione, istanza, deduzione ed eccezione: nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto nell'interesse di in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi esposti in atti;
in ogni caso, anche in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 1364/2021 del Tribunale di Parma, accertare e dichiarare che il rapporto fiduciario tra il sig. e è cessato nel mese di luglio 2014; accertare e dichiarare che CP_2 Parte_1 i valori in giacenza detenuti dalla fiduciaria, da restituire al sig. erano pari ad € 8.883,60, CP_2 oltre Iva, mentre il credito vantato dalla prima nei confronti di quest'ultimo era pari ad € 4.826,37, oltre Iva;
e per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento, a favore del sig. Parte_1
della differenza tra i reciproci crediti delle parti come sopra specificati, e pertanto € CP_2 4.007,23 (=€ 8.833,60 - € 4.826,37) o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
condannare l'appellante alla rifusione al sig. delle spese di lite del Parte_1 CP_2 primo grado di giudizio, oltre accessori di legge (C.p.A., rimborso spese generali 15 % e Iva di legge, se dovuta). Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge (C.p.A., rimborso spese generali 15 % e Iva di legge, se dovuta)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Su ricorso ex artt.633 e 642 c.p.c. depositato dalla società fiduciaria (già Parte_1
in data 10.7.2015, il Tribunale di Parma (cfr. fasc.monitorio Controparte_3 appellante) emetteva in data 17/7/2015 il decreto ingiuntivo n°1476/2015, con il quale ingiungeva a il pagamento di complessivi euro 6.427,00 oltre Iva, interessi legali dal 4/3/2015 al Controparte_1 saldo e le spese della fase monitoria liquidate in euro 540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. assumeva che: a) costituiva titolo di tale pretesa creditoria un contratto di mandato Parte_1 fiduciario ai sensi della legge n°1966 del 1939 recante il n.200911MSBG0085A00068, stipulato in data
9/11/2009 con l'ingiunto da Trust Partners s.r.l. (poi incorporata da all'esito di Parte_1 un'operazione di fusione;
all 1 fasc.monit. appellante) ed avente ad oggetto il conto corrente
DV0009982 ed un deposito dei titoli intrattenuti presso Banca Generale Private NK (all 2 fasc.monit.appellante); b) l'ingiunto non aveva provveduto al pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti in esecuzione del predetto accordo negoziale:
a) compenso annuale per il 2011;
b) compenso annuale per il 2012; pagina 2 di 13 c) onorari discendenti dai conteggi effettuati relativamente alla c.d. “imposta Monti” per il 2012;
d) compenso annuale per il 2013;
e) rimborso spese forfettarie per il 2013;
f) onorari discendenti dai conteggi effettuati relativamente alla c.d. “imposta Monti” per il 2013;
g) compenso annuale per il 2014;
h) compenso annuale per il 2015.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 21.10.2015, proponeva opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo ottenuto da eccependo di aver comunicato la sua volontà di recedere dal Parte_1 contratto già a luglio 2014, come riscontrato con lettera raccomandata a.r. dell'8.7.2024 (doc.3 opponente) dall'odierna appellante, la quale con comunicazione mail del 16.1.2015 manifestava la sua completa disponibilità alla liquidazione del patrimonio amministrato per conto del fiduciante;
che tale somma non era mai stata reintestata a ed era illegittimamente detenuta sia pure a titolo Controparte_1 di deposito dalla società fiduciaria;
che in ogni caso il computo del corrispettivo ingiunto era errato, non essendo dovuto il corrispettivo di euro 1000,00 annuo del 2015 in quanto il mandato era stato revocato a luglio 2014 ed essendo la c.d. imposta Monti dovuta solo per l'importo di euro 116,04.
Chiedeva dunque che il Tribunale di Parma respingesse l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1476/2015 n.3674/2015 RG del 17.7.2015 e, nel merito, accertasse che nulla era dovuto ad revocando il decreto opposto e Parte_1 condannando l'ingiungente alla rifusione delle spese di lite.
Nella causa di opposizione, iscritta al n. 5273/2015 R.G., con comparsa di risposta del 26.2.2016, si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto delle domande attoree. Parte_1
Con ordinanza del 3.05.2016, il Giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1476/2015.
La causa era istruita mediante la prova testimoniale, anche delegata e l'esame dei documenti.
2. Il 5.10.2021, all'esito dello scambio di note conclusive finali, il Tribunale di Parma ha pronunciato la sentenza n. 1364/2021, pubblicata il 15.10.2021, a conclusione del giudizio di primo grado R.G.
n°5273/2015, con la quale ha così deciso “accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, operata la compensazione tra le rispettive voci di credito, condanna
l'opponente al pagamento in favore di parte opposta di € 1.443,04, oltre IVA di legge sulla somma di €
6.243,04 ed interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. sulla somma di € 1.443,04 dalla notifica del ricorso monitorio;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell'opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto”.
pagina 3 di 13 Il Giudice di prime cure, in primo luogo, ha ritenuto non dovuta ad la voce di credito di Parte_1 euro 50,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie per il 2013 tenuto conto della natura indeterminata di tale importo;
dovuta, ma nella minor misura di euro 116,04, la voce di credito di euro
250,00 relativamente alla c.d. “imposta Monti” per il 2012; dovute nell'importo richiesto da
[...] le restanti voci di credito indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, così pervenendo a Parte_1 ridurre l'importo del credito azionato in sede monitoria da euro 6.427,00 oltre Iva ad euro 6.243,04 oltre Iva (come risulta dalla pag.3 della sentenza, dove leggesi quanto segue: “Il dovuto in base al decreto ingiuntivo equivale ad euro 6.427,00, oltre IVA: da tale importo si può – come richiesto dall'opponente – detrarre la somma di euro 50,00, applicata come 'spese forfettarie' (voce indeterminata), nonché la differenza di euro 133,96 (250 – 116,04) relativa alla cd 'imposta Monti'
(non risulta chiaro il criterio di computo applicato), che risulta frutto di un arbitrario 'arrotondamento in eccesso' non giustificato. Il dovuto ammonta quindi ad € 6.243,04”, oltre ovviamente l'Iva di legge).
In secondo luogo, con riguardo alla domanda formulata da volta a far valere il diritto Controparte_1 alla restituzione dei valori oggetto dell'intestazione fiduciaria, il giudice di prime cure ha ritenuto quanto segue: “La documentazione attesta che le giacenze note al fiduciante (e da questi pretese) ammontavano a complessivi euro 4.800,00”; conseguentemente, ha operato la compensazione tra le somme dovute a vario titolo, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il fiduciante al pagamento del residuo dovuto pari ad euro 1.443,04 (per mero errore materiale quantificato in euro 2793,89 in parte motiva), risultante dalla differenza tra il credito di di euro 6243,04 e quello di Parte_1 di euro 4800,00. Controparte_1
In terzo luogo, in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, ha posto a carico della società fiduciaria quelle della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, “vista la reciproca soccombenza” fra le parti.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello , deducendo tre motivi di appello: I) Parte_1
l'erronea eliminazione della voce di credito di euro 50,00 per spese forfettarie del 2023; II) l'erronea individuazione di un controcredito del nei confronti di (in realtà inesistente CP_1 Parte_1 perché giudizialmente assegnato ad all'esito di esecuzione forzata) e la conseguente Parte_1 erronea compensazione (fra l'altro con calcoli contraddittori ed incomprensibili) fra tale asserito controcredito ed il credito di 3) l'erronea statuizione in punto di spese del giudizio Parte_1
d'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ha resistito chiedendo il rigetto e contestualmente proponendo appello incidentale Controparte_1 nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente quantificato l'ammontare dei valori detenuti pagina 4 di 13 dal fiduciante presso e gestiti da nonche' dei compensi spettanti alla CP_4 Parte_1 società fiduciaria. Chiedeva dunque che, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 venisse condannata al pagamento a favore di dell'importo di euro 4.007,23
[...] Controparte_1 risultante dalla differenza tra i reciproci crediti effettivamente vantati tra le parti, quantificati rispettivamente nella misura di € 4.826,37, oltre Iva (credito di verso ed Parte_1 Controparte_1
€ 8.833,60 (credito di verso , nonché delle spese processuali anche del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado secondo il principio di soccombenza ex art.91 c.p.c..
All'esito dell'udienza cartolare del 6.5.2025, con ordinanza del 9/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
4. Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1 cui ha dichiarato non dovuta la voce di credito di euro 50,00 indicata quale “rimborso spese forfettarie per il 2013”, eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art.167 c.p.c. per non avere il giudice di prime cure dichiarato decaduto ai sensi di tale norma da tale contestazione, trattandosi Controparte_1 di eccezione in senso stretto, proposta tardivamente ex novo nella prima memoria ex art.183 sesto comma cpc (cfr ivi alla pag.6) e, nel merito, l'errata applicazione dell'art.2697 c.c. in tema di onere della prova, trattandosi “di una voce di importo minimo prevista nel contratto – cfr la prima voce della tabella relativa ai “corrispettivi accessori” reperibile alla pag.10 del contratto fiduciario all 2 fasc.monit. – volta a rimborsare appunto a forfait le spese annuali di gestione dei beni oggetto dell'intestazione fiduciaria, la cui esistenza appariva evidente ictu oculi” e comunque confermata dalla teste escussa all'udienza del 3/10/2019. Tes_1
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023 (Rv. 667492 - 01).
La contestazione della somma dovuta e delle singole voci di credito non rientra né nella prima tipologia né nella seconda e, come tale, configura una mera difesa ed eccezione in senso lato - peraltro allegata nella fattispecie in esame fin dall'atto di citazione in opposizione anche se analiticamente descritta e motivata solo nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.. pagina 5 di 13 Integrando un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e potendo anche essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché i fatti risultino documentati "ex actis", tale difesa non può dunque considerarsi tardiva, atteso peraltro che già dai documenti prodotti in fase monitoria e, comunque, integrati negli atti introduttivi depositati da entrambe le parti erano evincibili gli elementi probatori idonei a giustificare la fondatezza della predetta difesa.
Anche nel merito la censura non può trovare accoglimento, dal momento che la prima voce della tabella relativa ai “corrispettivi accessori” reperibile alla pag.10 del contratto fiduciario (all 2 fasc.monit.) – invocata dall'appellante a sostegno del primo motivo di impugnazione – si riferisce a
“spese amministrative” e non al “rimborso forfettario di spese”, che dunque risulta indicato dalla società fiduciaria in modo assolutamente generico, indeterminato ed indimostrato.
La teste escussa all'udienza del 3/10/2019 sul punto, ha confermato che la società fiduciaria Tes_1 aveva sostenuto alcune spese amministrative nel 2013, precisando che esse concernevano la tassazione introdotta dal Governo Monti, ma nulla ha detto (né poteva dire) sul preteso “rimborso forfettario di spese”, posto che il capitolo n.3 della memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. di si Parte_1 riferiva esclusivamente alle “spese amministrative 2013” sul presupposto indimostrato della loro coincidenza con “il rimborso forfettario 2013” chiesto in via monitoria.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto tale voce di credito indeterminata, decurtandola dal compenso richiesto dalla società fiduciaria.
5. Con il secondo motivo di appello, - oltre ad evidenziare la difformità tra Parte_1 motivazione e sentenza nel calcolo della somma dovuta dal fiduciante alla fiduciaria (euro 2793, 89 oltre Iva in parte motiva;
euro 1443,04 oltre Iva nel dispositivo) che questa Corte ha analizzato e spiegato al punto 2) della presente motivazione - ha censurato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l'importo dell'oggetto dell'intestazione fiduciaria fosse di euro 4.800,00 e non di euro
8.833,60, circostanza documentata e pacifica tra le parti ed ha quindi operato la compensazione tra le somme dovute a vario titolo, senza tener conto che il patrimonio fiduciario, con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 31.10.2016, era stato interamente assegnato giudizialmente ad Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva 1725/2016 RGE, con il conseguente effetto giuridico traslativo dell'ordinanza di assegnazione ai sensi degli artt.552 e 553 c.p.c..
Anche tale censura è infondata.
E' pacifico e documentale che, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto n.1476/2015 n.3674/2015 ed in forza del suddetto titolo, il 21 giugno 2016 Parte_1 notificava a l'atto di precetto per l'importo complessivo di Euro 7.429,65,
[...] Controparte_1 avviando una procedura esecutiva mobiliare nei suoi confronti (n. 1725/2016 r.g.e.), nelle forme pagina 6 di 13 dell'espropriazione presso terzi e, in tale sede, il debitor debitoris (la stessa in data Parte_1
4.10.2016 dichiarava l'esistenza di un credito nei confronti del debitore esecutato di € 8.833,60 (somma depositata - per conto di quest'ultimo e in esecuzione del contratto di mandato fiduciario – sul conto corrente fiduciariamente intestato all'esponente presso Banca Generali S.p.A., agenzia di Genova, corrente in via San Vincenzo n. 2, e recante il n. CC0360674067); all'udienza del 31.10.2016, il
Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della medesima procedura n. 1725/2016 R.G.E. assegnava in pagamento, a favore del creditore procedente l'intera somma di Euro 8.833,60. Parte_1
Ciò chiarito in fatto, la Corte ritiene che il giudice di prime cure correttamente abbia effettuato un accertamento del dare e avere reciproco delle parti, operando la compensazione tra i rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ben potendovi procedere anche in assenza di una eccezione di parte o specifica domanda, che in ogni caso nella fattispecie in esame aveva formulato. Controparte_1
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass.Sez. 3 -
, Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024).
In senso contrario non vale dedurre la circostanza che, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, abbia ottenuto l'assegnazione dell'intera somma che la stessa società Parte_1 fiduciaria avrebbe dovuto “reintestare” e restituire a con il conseguente effetto Controparte_1 giuridico traslativo ai sensi degli artt.552-553 c.p.c..
Ed invero, in primo luogo, occorre sottolineare che l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, che certamente produce la conclusione dell'espropriazione presso terzi, opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio alla stregua di una "datio in solutum". Essa, infatti, in quanto dispone l'assegnazione in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., cioè "pro solvendo", non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (Cass. 1, n. 25946 del 11/12/2007 (Rv. 600955 - 01); Cass. Sez. 1,
n. 7508 del 31/03/2011;Cass.Sez. 3 - , n. 30862 del 29/11/2018 (Rv. 651638 - 01).
pagina 7 di 13 In secondo luogo, il legislatore, con la previsione dell'art.653 c.p.c., ha espressamente disciplinato gli effetti dell'accoglimento parziale dell'opposizione sul giudizio di esecuzione, sancendo al comma 2 che “se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito solo dalla sentenza”, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (Cass.n.15186/2004; Cass. Sez. L, n. 9626 del 20/05/2004; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019).
La giurisprudenza di legittimità, proprio alla luce di tale norma, ha poi chiarito che “l'accertamento immediatamente esecutivo della pretesa sostanziale fatta valere nel procedimento d'ingiunzione, se pure perdura nel corso del giudizio di opposizione, può essere superato dalla sentenza che decide la stessa opposizione, ove questa sia accolta, dato che la sentenza di accertamento negativo si sostituisce completamente al decreto ingiuntivo (il quale viene eliminato dalla realtà giuridica), con la conseguenza che gli atti di esecuzione già compiuti restano caducati, analogamente a quanto accade nei casi di riforma o cassazione di sentenza impugnata (art. 336, 353, 354 cod. proc. civ.) e di revoca di provvedimento cautelare a seguito di reclamo (art. 669-terdecies cod. proc. civ.), a prescindere dal passaggio in giudicato della medesima sentenza di accoglimento dell'opposizione; tale conclusione trova conferma anche nella disposizione dell'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti "nei limiti della somma o della quantità ridotta" (Cass.Sez. L, Sentenza n. 9626 del 20/05/2004; Cass.Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019).
Da tali considerazioni discende il rigetto del secondo motivo di appello, avendo il giudice di prime cure proceduto correttamente all'accertamento di dare e avere e alla compensazione “impropria” dei rispettivi crediti fino alla loro concorrenza, ben potendo invece gli atti di esecuzione già compiuti conservare i loro effetti nei limiti della somma ridotta, riconosciuta come dovuta ad Parte_1
[...]
6. Riservato l'esame del terzo motivo dell'appello principale relativo alla regolamentazione delle spese processuali all'esito della decisione sull'appello incidentale, giova osservare che, in tale sede, CP_1 ha chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente
[...] quantificato l'ammontare dei valori detenuti dal fiduciante presso e gestiti da CP_4 Pt_1 in euro 4.800,00 in luogo di euro 8.833,60, nonchè dei compensi spettanti alla società fiduciaria
[...] in euro 6243,04 in luogo del più ridotto importo di euro 4.007,23, oltre IVA e interessi legali, con conseguente erroneità della regolamentazione delle spese processuali, che avrebbero dovuto pagina 8 di 13 integralmente essere poste a carico di secondo il principio di soccombenza ex at.91 Parte_1
c.p.c..
Orbene, risulta per tabulas che:
- in data 9.11.2009 ed stipulavano un contratto di mandato Controparte_1 Parte_1 fiduciario (contraddistinto con il n. 200911MSBG0085A00068) ai sensi della L.n.1966 del 23 novembre 1939, in forza del quale il primo (fiduciante) trasferiva in capo alla seconda (fiduciaria) somme liquide, a fronte dell'impegno di quest'ultima di gestire, dietro corrispettivo, per conto altrui, le suddette mediante operazioni di investimento in titoli e/o altri strumenti finanziari (cfr. doc. 2, fascicolo di primo grado opposizione;
CP_2
- alla data dell'8.7.2014, il portafoglio gestito dalla fiduciaria, per conto di era Controparte_1 costituito da: (i) valori in giacenza sul conto corrente n. 0360674067 acceso presso pari CP_4 ad € 4.918,02; (ii) dossier titoli n. 005/3905389 aperto presso per un valore di mercato CP_4 compreso tra un range di € 3.400,00 ed € 3.900,00, per complessivi € 8.818,02, come riconosciuto e specificato da nella comunicazione a sua firma, di pari data (cfr. doc. 3, fascicolo di Parte_1 primo grado opposizione;
CP_2
- a far tempo dal luglio 2014, il mandato fiduciario veniva revocato da Controparte_1 Parte_1 prendeva atto di tale revoca, invitando il fiduciante a dare “precise istruzioni affinché si proceda alla chiusura del conto ed alla liquidazione dei valori come sopra indicati”, puntualizzando che avrebbe trattenuto “le proprie competenze direttamente dal retratto del c/c 0360674067” (cfr. lettera dell'8.7.2014 sub doc. 3, fascicolo di primo grado opposizione;
CP_2
- successivamente, il portafoglio gestito per conto del fiduciante subiva un incremento: alla data del
21.11.2014 risultavano valori in giacenza per € 4.940,63 sul conto corrente n. 0360674067 ed €
4.096,30 sul dossier titoli n. 005/3905389, come da “prospetto contratti” di per un CP_4 totale di € 9.036,93 (vd. doc. 2, fascicolo di primo grado opposizione , confermato dal teste CP_2 dott. consulente finanziario di incaricato da di gestire il Tes_2 CP_4 Parte_1 portafoglio del sig. il quale ha ribadito l'autenticità del contenuto e la provenienza del predetto CP_1 documento, affermando che i valori ivi indicati erano corretti;
- con lettera del 27.2.2015, anche comunicava di voler recedere dal rapporto di Parte_1 mandato fiduciario in essere con in ragione del mancato pagamento degli oneri Controparte_1 fiduciari per gli anni dal 2011 al 2015 (oltre al rimborso della quota della c.d. imposta “Monti”) pattuiti in contratto;
- alla data del 12.10.16, quindi in epoca successiva allo scioglimento del rapporto tra le parti, risultavano in giacenza valori per € 8.833,60, come da dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo pagina 9 di 13 pignorato nell'ambito della procedura esecutiva esperita da contro (r.g. Parte_1 Controparte_1 es. n. 1725/2016 del Trib. di Parma) (cfr. doc. 6, fascicolo di primo grado opposizione;
CP_2
- la stessa appellante, nel proprio atto di appello (cfr. pag. 12, II cpv.), ha ammesso che “l'importo dell'oggetto dell'intestazione fiduciaria era non già di euro 4.800,00 (come afferma la sentenza), bensì di euro 8.833,60, evidenziando che si trattava di circostanza pacifica e documentata da entrambe le parti (cfr. infatti pag.9 della memoria istruttoria ed all. 4 fasc. primo grado Parte_1 Parte_1 nonché pagg.
4-5 della comparsa conclusionale ed all. 6 fasc.primo grado , della quale il CP_1 CP_1 giudice di primo grado non aveva però tenuto conto.
Alla luce di tali risultanze documentali, non può che condividersi l'allegazione difensiva di CP_1
peraltro confermata anche dall'appellante e dalla stessa ritenuta pacifica, secondo cui il
[...] patrimonio fiduciario che avrebbe dovuto essere restituito a dopo la risoluzione del Controparte_1 mandato fiduciario per iniziativa di entrambi i contraenti, ammontava ad euro 8.833,60 alla data del deposito del ricorso monitorio e non al più ridotto importo di euro 4.800,00 indicato erroneamente dal giudice di prime cure.
Circa i compensi dovuti al fiduciario, eccepiva che i corrispettivi dall'1.1.2015 al Controparte_1
31.12.2015 per € 1.000,00 e i corrispettivi dall'1.8.2014 al 31.12.2014 per € 416,67 non erano dovuti, in quanto di pertinenza del periodo successivo allo scioglimento del rapporto, verificatosi a luglio
2004; che l'importo spettante ad ammontava, pertanto, ad € 4.826,37, oltre Iva (anziché Parte_1 ad € 6.243,04 quantificati dal giudice di prime cure).
Tale censura è infondata, in quanto la cessazione del mandato fiduciario non può ritenersi determinata dalla revoca esercitata dal fiduciante con lettera ricevuta dalla società fiduciaria e riscontrata in data
8.7.2024.
Ed invero, è pacifico e documentale che, in tale comunicazione, prendeva atto di Parte_1 tale revoca, invitando il fiduciante a dare “precise istruzioni affinché si proceda alla chiusura del conto ed alla liquidazione dei valori come sopra indicati”, puntualizzando che avrebbe trattenuto “le proprie competenze direttamente dal retratto del c/c 0360674067” (cfr. doc. 3, fascicolo di primo grado opposizione . CP_2
L'art.8 del contratto del 9.11.2009 stabiliva infatti che il mandato era conferito a tempo indeterminato, ma poteva essere revocato in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata AR e che il recesso avrebbe avuto effetto entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, determinando il sorgere delle obbligazioni restitutorie, ossia della reintestazione o restituzione dei beni in favore della fiduciante. Tuttavia, per espressa pattuizione contrattuale ivi contenuta, la cessazione del contratto e la pagina 10 di 13 conseguente disintestazione fiduciaria era subordinata al pagamento di ogni credito (corrispettivi, rimborsi, spese) dovuto alla società fiduciaria.
A tal fine, all'art.7 del contratto, il fiduciante espressamente autorizzava la fiduciaria a “ritenere i titoli fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni, comunque derivanti dall'incarico come semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione fino all'integrale soddisfacimento”, nonché ad interrompere l'adempimento degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario in caso di ritardo di nel corrispondere compensi e spese. Controparte_1
Conseguentemente, ai sensi dell'art.8 del contratto sopra richiamato, in mancanza del pagamento dei compensi e corrispettivi dovuti dal fiduciante per l'amministrazione del patrimonio fiduciario, la mera comunicazione del recesso da parte di era improduttiva di effetti e non sufficiente a Controparte_1 determinare la cessazione del mandato fiduciario, anche tenuto conto che quest'ultimo non aveva neppure fornito ad le “precise istruzioni” per procedere alla chiusura del conto ed Parte_1 alla liquidazione dei valori come sopra indicati” né autorizzato la stessa a trattenere “le proprie competenze direttamente dal retratto del c/c 0360674067” al fine di estinguere in tal modo il debito nei confronti della società fiduciaria per compensi e spese.
A nulla potevano valere le istruzioni fornite dal padre con lettera del 14.12.2014, in Persona_1 quanto provenienti da soggetto diverso dal contraente e privo di legittimazione tenuto conto della natura fiduciaria del contratto e, come tali, solo inizialmente accolte da (mail del Parte_1
16.1.2015) fino alla scoperta del proprio errore sull'identità del mittente.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, lo scioglimento del contratto poteva considerarsi avvenuto per mutuo consenso e ad iniziativa di entrambe le parti solo in data 27.2.2015, a seguito della missiva di pari data, con la quale comunicava, a sua volta, di voler Parte_1 recedere dal rapporto di mandato fiduciario in essere con ai sensi dell'art.8 del Controparte_1 contratto, in ragione del mancato pagamento degli oneri fiduciari per gli anni dal 2011 al 2015 (oltre al rimborso della quota della c.d. imposta “Monti”) pattuiti in contratto.
Da tale ricostruzione discende che, ai fini della corretta quantificazione del compenso di Parte_1
trova applicazione l'art.7 del contratto, ove il fiduciante si impegnava a corrispondere il
[...] corrispettivo annuo “anche dopo la cessazione del rapporto fino all'avvenuta disintestazione dei beni, ove questa fosse differita per motivi non adducibili alla responsabilità” della fiduciaria e “per eventuali periodi inferiori ad annualità intere” si obbligava a corrispondere comunque l'intero compenso annuo sopra indicato” (cfr. contratto di mandato fiduciario del 9.11.2009 all.2 in sede monitoria).
Alla luce di tali espresse pattuizioni contrattuali, in mancanza della prova di “motivi adducibili alla responsabilità della fiduciaria” cui imputare il differimento della reintestazione fiduciaria al – CP_1
pagina 11 di 13 che invero risulta avvenuto a causa del mancato pagamento da parte del fiduciante delle spese e compensi dovuti alla società e della loro contestazione nel quantum, risultano dovuti per l'intera annualità sia i compensi del 2014 sia quelli del 2015.
Ne consegue che l'importo quantificato dal giudice di prime cure con riferimento alla pretesa creditoria di è corretto ed è pari ad euro € 6.243,04 oltre Iva di legge sull'intera somma (euro Parte_1
1373,47) per un importo complessivo di euro 7616,51.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui ha diritto al rimborso degli oneri, spese e Parte_1 compensi derivante dal mandato fiduciario per la somma complessiva di euro 7.616,51 (euro 6243,04 per compensi ed euro 1.373,47 a titolo di Iva sull'intero capitale).
In parziale accoglimento dell'appello incidentale e riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Parma, la Corte ritiene accertato e dichiara che ha diritto alla restituzione del Controparte_1 patrimonio fiduciario per un valore di euro 8.833,60.
Operata la compensazione “impropria” tra le somme reciprocamente dovute e nascenti dallo stesso rapporto di mandato, può concludersi che le competenze fiduciarie spettanti ad Parte_1 erano di importo inferiore rispetto all'ammontare dei valori gestiti dalla fiduciaria per conto di
Controparte_1
Quest'ultimo ha dunque diritto alla restituzione del residuo importo di euro 1.217,09 oltre interessi legali dalla data della domanda (atto di citazione in opposizione del 21.10.2015), mentre deve essere revocato non solo il decreto ingiuntivo opposto, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, ma anche la condanna di al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 1443,04 oltre IVA e interessi legali, tenuto conto che non esisteva alcun credito della società fiduciaria verso il fiduciante, all'esito dell'esatto conteggio delle rispettive poste contabili di dare e avere, tale da legittimare il procedimento monitorio e quello esecutivo.
Solo per completezza, tenuto conto che le parti hanno affrontato sia la procedura esecutiva n.
1725/2016 R.G.E. sia il conseguente procedimento R.G. n. 2702/2022 concluso con sentenza 932/2024 del Tribunale di Prato, appare doveroso chiarire che le parti, nell'esecuzione della presente sentenza, dovranno aver cura che riceva effettivamente il corrispettivo dovuto di euro 7616,51 Parte_1 nella sua interezza e detratto quanto già assegnatole in sede di esecuzione e che a sia Controparte_1 restituita esclusivamente (o che trattenga esclusivamente) la somma di euro 1217,09 Controparte_1 corrispondente al patrimonio fiduciario gestito per suo conto da , detratti i compensi e Parte_1 gli oneri dovuti alla fiduciaria.
pagina 12 di 13 7. L'esito della lite conduce al rigetto del terzo motivo dell'appello principale e all'accoglimento dell'appello incidentale anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali.
In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. e dell'esito complessivo della lite che ha condotto all'accoglimento sia dell'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado sia dell'appello incidentale, deve essere condannata alle spese di lite, determinate in dispositivo Parte_1 secondo il decisum, di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Controparte_1
Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante in via principale Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...] ontro la sentenza n. 1364/2021 pronunciata del Tribunale di Parma in data 15.10.2021. Parte_1
Accogliendo l'appello incidentale proposto da in parziale riforma della predetta Controparte_1 sentenza, operata la compensazione tra le rispettive voci di credito (euro 7.616,51 a favore di Parte_1 ed euro 8.833,60 a favore di , Controparte_1 condanna al pagamento in favore di della somma di euro 1.217,09 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione al saldo.
Conferma nel resto.
Condanna alla rifusione a favore di delle spese di lite di entrambi i Parte_1 Controparte_1 gradi, che liquida, quanto al primo grado, in € 118,50 per esborsi ed euro 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 355,50 per esborsi ed euro 2.211,45 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Carmela Italiano Il Presidente
dott.ssa Manuela Velotti
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