Articolo 1 della Legge 11 aprile 1950, n. 220
Articolo 2
Versione
31 maggio 1950
Art. 1.
I dipendenti da banche di interesse nazionale i quali siano stati riammessi in servizio in attuazione dell' art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 , e dell' art. 4 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , hanno diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorse dalla data del licenziamento per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista o per motivi razziali a quella della riammissione, ai fini del computo dell'anzianita' di servizio.
Gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono da sei mesi prima della data nella quale gli interessati l'hanno richiesta e, comunque, da una data non anteriore al 1 gennaio 1944.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950