Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2318/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2318/2021, riservata in decisione all'udienza del
19.2.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avverso la sentenza n. 2332/2020 depositata il
19/11/2020, pronunciata dal tribunale di Napoli Nord, avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma, c.p.c.) mobiliare, e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Mariano Russo, C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2
in Napoli alla via Cervantes n. 55/5.
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
C.F. e P.IVA n. Controparte_1
in persona del procuratore speciale dott. , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Orefice, C.F. , C.F._3
Mario Vergara, 58
Pec : Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
(P.IVA C.F. , in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante il Sindaco p.t. , domiciliato per la Persona_1
Carica presso la Casa Comunale ed elettivamente presso l'Avvocatura civica, rappresentata e difesa dal Dirigente del Settore Avvocatura, Avv. Alida di Napoli (c.f.:
) C.F._4
Pec : asoria.na.it Email_3 P_
APPELLATO
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.2.2025, parte appellante si è riportata al proprio atto introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento, ha impugnato, inoltre, tutte le richieste e deduzioni formulate ex adverso dagli appellati chiedendone il rigetto.
Il ha così concluso: 1) in via preliminare, rigettare la P_ P_
richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza non sussistendo nè il fumus boni iuris nè il periculum; 2) rigettare l'appello in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza appellata n. 2332/2020; 3) accertare e dichiarare la temerarietà della lite e per l'effetto condannare parte avversa, ex art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese di lite nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;4) condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite, ovvero, in via gradata, con integrale compensazione degli stessi.
L' ha insistito per l'accoglimento delle Controparte_4
conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese, anche generali, ed onorari di causa.
Ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, siccome inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e del ha così statuito: è stata dichiara Controparte_1 Controparte_3 inammissibile l'opposizione, nei termini indicati in parte motiva, e rigettata nel resto la domanda;
è stato condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Controparte_1
giudizio, che sono state liquidate in euro 1.618,00 per compensi, oltre accessori di legge;
è stato condannato al pagamento in favore del Parte_1 P_
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che sono
[...]
state liquidate in euro 1.618,00 per compensi, oltre accessori di legge.
2. Avverso la sentenza n. 2332/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
19/11/2020, ha proposto appello, accompagnato da contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, , deducendo a sostegno due motivi. Parte_1
2.1 A fondamento del gravame ha dedotto le seguenti considerazioni preliminari. La domanda introduttiva del giudizio va inquadrata come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, come erroneamente sostenuto dal primo Giudice con la sentenza appellata, in quanto non Parte_1
ha contestato la regolarità formale dei singoli atti esecutivi, ma la regolarità formale e sostanziale dell'esecuzione.
2.2 L'appellante ha sostenuto, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe commesso degli errori di diritto con riferimento alle norme sull'esecuzione delle sentenze di condanna della magistratura contabile. In particolare, a parere dell'appellante, il avrebbe dovuto notificare preventivamente la Controparte_3
sentenza della Corte dei Conti all'interessato, come previsto dalla normativa vigente e l'assenza di tale notifica avrebbe reso illegittima l'esecuzione intrapresa. La cartella esattoriale sarebbe stata emessa, quindi, senza un titolo esecutivo notificato, rendendo l'intera procedura esecutiva nulla e illegittima.
3. L' si è costituita in giudizio e ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello.
4. Del pari, il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'appello, con condanna alle spese di lite ed al risarcimento danni ex art 96 c.p.c.
5. Non è stata svolta attività istruttoria e, all'udienza del 19.2.2025, la causa è stata assegnata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 19/11/2020 e non è stata notificata;
l'atto d'appello è stato notificato il 15/05/2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
7. Va esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
7.1. L'eccezione è priva di pregio.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle loro comparse di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
8. In via preliminare va chiarito che in relazione a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza, si è formato il giudicato interno, con esonero della Corte da qualsivoglia pronuncia al riguardo. In particolare, nel caso di specie, risulta passata in giudicato la questione relativa alla nullità della notifica della cartella esattoriale, eccepita in primo grado e non reiterata in appello.
9. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, i motivi di gravame proposti da non inficiano la decisione impugnata quanto alla Parte_1
qualificazione operata dal Tribunale sicchè il presente appello è inammissibile per i seguenti motivi.
9.1. Ed invero, l'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti, di cui si discute, come disciplinata dal nuovo Codice di giustizia contabile (D.lvo 174/2016), ha la finalità di fronteggiare le difficoltà derivanti dalla mancata coincidenza tra il soggetto titolare dell'azione processuale intentata per il risarcimento del danno erariale e l'amministrazione danneggiata. Tale criticità viene superata mediante la creazione di una funzionale via di comunicazione tra le singole Procure della Corte dei conti e le singole amministrazioni beneficiarie del risarcimento del danno posto a carico del soggetto danneggiante.
La disciplina processuale, ricollegandosi al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260 (ora abrogato), ha integralmente recepito i mutamenti introdotti nell'ordinamento contabile in applicazione del decentramento amministrativo, dell'autonomia delle regioni e degli
Enti locali (comuni, province e città metropolitane), del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione dei pubblici funzionari nell'esercizio della potestà amministrativa.
La più significativa innovazione, introdotta dal D.P.R. n. 260/1998 e ripresa nel nuovo Codice della giustizia contabile, consiste nell'aver concentrato il recupero del credito per danno erariale nella stessa amministrazione danneggiata.
Il procedimento di recupero, dunque, si avvia, ai sensi dell'art. 213 del D.vo
174/2016 con la notifica della sentenza al condannato a cura dell'amministrazione o dell'ente titolare del credito applicando le disposizioni di cui agli artt. 137 ss. c.p.c.
Designato l'ufficio competente alla riscossione materiale del credito, il titolare del predetto ufficio deve nominare il responsabile del procedimento il cui nominativo va trasmesso alle procure regionali della Corte dei conti contestualmente alla data di inizio dell'iter procedimentale.
La finalità di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, oltre a rispondere alle esigenze di trasparenza, consente di perseguire per danno erariale il funzionario che abbia ritardato o non abbia avviato l'esecuzione della procedura.
9.2. Ciò posto, occorre rilevare, anzitutto, che la disposizione contenuta nell'art. 213 del nuovo Codice di Giustizia contabile sopra richiamata, come osservato dal giudice di prime cure, non trova applicazione con riferimento alla fattispecie per cui è causa, tenuto conto del fatto che l'art. 2, comma 6, dell'allegato 3 del decreto legislativo 174/2016, prevede che “Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214,
215 e 216 del codice, che disciplinano l'esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice”, il decreto legislativo in questione è entrato in vigore il 07.10.2016 e la sentenza emessa dalla Corte dei Conti oggetto di esecuzione è stata pubblicata in data
08.09.2015.
Dunque, non trovando applicazione la norma in oggetto, deve trovare ulteriore condivisione la sentenza del giudice di prime cure, nella parte in cui lo stesso ha qualificato il presente motivo di opposizione come opposizione agli atti e non già all'esecuzione.
In tal senso è, difatti, il costante orientamento della giurisprudenza della
Cassazione che ha avuto modo di precisare che l'opposizione a precetto, con la quale si denunci la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo, non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi e, integri opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. Civ. Sezione
II, 29.01.2016 n. 1656).
10. Pertanto, qualificata correttamente la presente azione dal primo giudice come opposizione agli atti, deve allora affermarsi l'inammissibilità dell'appello proposto da , dovendo trovare applicazione l'art. 618, comma 3, c.p.c. Parte_1
secondo cui le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c. - come quella oggetto del presente giudizio - è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. e non con l'appello (cfr. Cass. Civ. Sezione III, 04.07.2006 n. 15275;
Cass. civ., sez. III, sent. 24 novembre 2021, n. 36500).
11. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 e succ. modif. (eccetto la fase istruttoria non concretamente svolta).
11.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.
228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto da sentenza n. 2332/20 Parte_1
depositata il 19.11.2020 del tribunale di Napoli Nord provvede:
1- dichiara l'appello inammissibile;
2- condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- condanna a pagare in favore del le Parte_1 Controparte_3
spese del presente grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello