Articolo 25 della Legge 19 ottobre 1960, n. 1197
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Versione
13 novembre 1960
Art. 25.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 23.860.000.000 inscritto al capitolo n. 526 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 in applicazione dell' art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabilite dall'art. 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge citata, in corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960