Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 44 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Parte_1 C.F._1
Delogu, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Goddi, come CP_1 C.F._2
da procura in atti;
APPELLATO
*****
All'udienza del 23 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
“Accertare che il convenuto nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) non ha alcun diritto sui terreni per cui è causa, come descritti in parte CodiceFiscale_3
espositiva; B- Dichiarare illegittima l'occupazione del fondo da parte dell' CP_1
ordinando, ai sensi dell'art. 948 cc, l'immediato rilascio;
C- Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Nell'interesse di CP_1
2) Con vittoria di spese e onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro assumendo di Parte_1 CP_1 essere proprietaria esclusiva dei terreni in agro di BU, loc. “Sa Pastia”, distinti in catasto al F. 2, mapp. 76,81,72,71,3 e 2, a lei pervenuti in parte per successione ereditaria dal padre, alla quale era seguito un atto di divisione in data 30.03.1999, per il residuo per successione legittima della sorella deceduta a Bono il 30.06.2018, la quale a sua volta, oltre alla quota pervenuta Persona_1
dalla successione legittima del padre, aveva ereditato la quota del fratello , deceduto a Per_2
BU il 7 dicembre 2005 lasciando un testamento in suo favore. Terreni che l' occupava senza CP_1 titolo dall'estate 2019, quando vi aveva introdotto alcuni capi di bestiame. si costituiva in giudizio e contestava legittimazione attiva e fondatezza CP_1 dell'avversa domanda, assumendo che , con testamento olografo del 1/1/2010, Persona_1
aveva nominato suo erede universale il cugino padre del convenuto, Persona_3 mentre l'attrice, in data 11.3.2019, aveva fatto pubblicare un successivo testamento con il quale aveva legato alla Diocesi di Ozieri una porzione del terreno in località Sa Pastia, Persona_1
e precisamente la parte “adiacente in dieci ettari in cui sorge la struttura della Diocesi di Ozieri
“Casa Betania” e ubicato sul lato sud-est della strada provinciale PA BU (diritti pari all'intero del foglio 2 mappala 44 e 2/3 del Foglio 2 mappale 5), qualificandosi quale unica erede legittima della testatrice.
Il Tribunale, istruita la causa con documenti, qualificata la domanda in termini di rivendicazione della proprietà, riteneva non assolto il gravoso onere probatorio gravante sulla rivendicante. Affermava infatti che con il testamento del 2013 ammesso anche Persona_1
che fosse la proprietaria esclusiva di tutti i terreni in località Sa Pastia, ne aveva disposto a favore della Diocesi di Ozieri, così che non c'era prova che i terreni appartenessero neppure in parte all'attrice in rivendicazione, mentre con riferimento ai restanti terreni in località Sa Pastia l'attrice non aveva dimostrato di esserne proprietaria in forza di successione paterna e quindi di atto di divisione, del quale aveva prodotto la sola nota di trascrizione, nella quale figuravano mappali persino in parte diversi da quelli oggetto della domanda di rivendica.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando l'errata valutazione della Parte_1
documentazione prodotta a dimostrazione del titolo di proprietà dei terreni in località Sa Pastia in forza di successione dal padre, e dunque atto di divisione del 1999 successivamente trascritto. Dalla documentazione prodotta era infatti emerso che i terreni in località Sa Pastia appartenuti da sempre alla famiglia , alla morte del padre erano stati divisi tra i fratelli e Pt_1 Per_1 Pt_1 , assegnandosi a ½ del mappale 1 (attribuito nel restante mezzo a ), i Per_2 Pt_1 Per_2
mapp.li 2 e 3 a , il mapp. 4 e 2/3 del mapp. 5 a e il restante 1/3 del mappale 5 Per_2 Per_1
a Alla morte di la sorella era subentrata per testamento nella Pt_1 Per_2 Per_1
proprietà dei mappali assegnati a . La sorella con un successivo testamento in Per_2 Per_1
data 20/12/2013 aveva revocato le sue precedenti disposizioni testamentarie a favore della famiglia lasciando solo una parte dei terreni in località Sa Pastia alla Diocesi di Ozieri mentre sulla CP_1 restante parte, oggetto dell'azione di rivendicazione, si era aperta la successione legittima in favore della sorella, odierna appellante.
La coincidenza solo parziale della denominazione dei terreni, peraltro in parte non contestata neppure dall' era dovuta al frazionamento degli originari mappali, come risultava dal Tipo di CP_1
Frazionamento approvato in data 30.08.2019 e dalle allegate planimetrie.
Secondo parte appellante la domanda era ancora più fondata alla luce di un ulteriore e successivo testamento olografo di datato 15.4.2015 e pubblicato l'11.1.2022, Persona_1
con il quale la de cuius aveva disposto del solo terreno in località Sa Pastia sul lato di Casa Betania per dieci ettari alla Diocesi di Ozieri e nella restante parte a favore di figlio di e CP_2 Per_3
con la conseguenza che sul restante terreno in località Sa Pastia si era aperta la Persona_4
successione legittima in favore della sorella e odierna appellante . Parte_1
Ha resistito all'appello concludendo per il rigetto. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Non è contestato che abbia agito in rivendica del terreno in località “Sa Pastia”, a Parte_1
BU, assumendo di esserne l'esclusiva proprietaria, in parte per successione dal padre e successiva divisione con i restanti coeredi, e per la restante parte per successione legittima dalla sorella Per_1
Quest'ultima, proprietaria delle restanti quote dei terreni in località “Sa Pastia” per aver acquisito per testamento anche quella spettata al fratello , aveva a sua volta disposto dei suoi beni Per_2
per testamento.
Con il testamento del 1/1/2010 aveva istituito suo erede universale il cugino Persona_5
Non sembra infatti che possa attribuirsi un diverso significato alla chiara locuzione ….. lascio in usufrutto vita natural durante tutti i miei beni di mia proprietà a mia cugina …, Persona_6
dopo la sua morte gli stessi beni vadano al suo fratello nato a [...] 1934 con Persona_5
l'obbligo di conservare bene il patrimonio e di non venderlo a nessuno …… Con il secondo olografo del 20/12/2013, la testatrice annullava la precedente disposizione testamentaria ma solo parzialmente (dispongo quanto segue circa una parte dei propri beni … con il presente scritto olografo annullo quanto da me precedentemente disposto u quanto al terreno Sa
Pastia in Comune di BU .. destinato con atto procedente alla famiglia di ..., Persona_5
disponendo con riferimento ai beni in località Sa Pastia un legato a favore della Diocesi di Ozieri, volendo così attuare un proposito del fratello del quale aveva ereditato la quota. Per_2
Con un testamento ancora successivo, in data 15/4/2015, pubblicato l'11.1.2022, Persona_1 modificava ulteriormente le sue disposizioni con riferimento a parte dei terreni in località “Sa
Pastia”, confermando il legato dei dieci ettari alla Diocesi sul lato di “Casa Betania” e disponendo un legato a favore del nipote sempre sullo stesso lato di “Casa Betania”. CP_2
Dunque, la controversia riguarda evidentemente i terreni in località “Sa Pastia” diversi da quelli legati alla Diocesi di Ozieri e al nipote posti sul lato opposto rispetto a Casa Betania, CP_2 secondo l'appellate devolutisi in suo favore per successione legittima.
Tale ricostruzione si fonda sul non condivisibile assunto che la de cuius, con i successivi testamenti del 20/12/2013 e 15/4/2015, abbia inteso annullare interamente le proprie disposizioni in favore di istituito erede universale con il testamento del 1/1/2010. Al contrario, ad Persona_5
eccezione dei terreni legati alla Chiesa di Ozieri e al nipote nessun elemento depone CP_2
per una revoca della precedente volontà espressa da con il testamento del 2010, Persona_1
ossia di lasciare tutti i suoi beni indistintamente al fratello della cugina Persona_5
E' noto, infatti, che nell'interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative. (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5487 del 01/03/2024).
E che “Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8030 del 21/03/2019).
Ora, nel caso di specie non pare esservi dubbio sulla volontà della testatrice di revocare solo in parte il proprio precedente testamento del 2010 (….. dispongo quanto segue circa una parte dei propri beni con riferimento ai terreni in località Sa Pastia… annullo quanto da me precedentemente disposto u quanto al terreno di Sa Pastia..), destinandone una porzione (adiacente in dieci ettari in cui sorge la struttura della Diocesi di Ozieri “casa Betania” e ubicato sul lato sud-est della strada provinciale PA-BU) alla Diocesi di Ozieri al fine di dare attuazione al proposito del fratello
, dal quale era stata a sua volta beneficiata per testamento. Per_2
Ora, chiarito con il successivo testamento del 2015 che i dieci ettari lasciati alla Diocesi non esaurivano interamente la proprietà della de cuius in località “Sa Pastia”, l'unica interpretazione compatibile con la volontà della testatrice era quella di gravare di un lascito a favore della Chiesa e di l'erede universale dei suoi beni, nato a [...] nel 34, istituito CP_2 Persona_5
erede con il testamento del 1/1/2010, mai revocato nella restante parte, ma soltanto gravato di due legati, rispettivamente in favore della Diocesi di Ozieri e di CP_2
La necessaria conseguenza è che sui restanti terreni di proprietà di in località Sa Persona_1
Pastia non si è affatto aperta la successione legittima in favore della sorella avendone la Pt_1
de cuius disposto interamente per testamento a favore di , salvo imporre il legato Persona_5
a favore della Diocesi di Ozieri con il testamento del 20.12.2013, e quindi per la restante parte, sempre sul lato di Casa Betania, in favore di figlio di e CP_2 Per_3 Persona_4
con il successivo testamento del 15/4/2015.
Inoltre, come rilevato anche dal Tribunale, l'attrice non ha dato rigorosa e sicura prova neppure della proprietà della sua quota. Per quanto possa considerarsi incontestata la comune provenienza dei terreni in località Sa Pastia dal padre dell'attrice, con l'atto di divisione del 30.3.1999, a dire il vero neppure prodotto in giudizio, i fratelli si sono attribuiti delle quote indivise dei terreni, Pt_1
così che non è dato neppure sapere se i mappali in contestazione, asseritamente occupati da
[...]
siano proprio quelli attribuiti a in proprietà esclusiva o ai fratelli CP_1 Parte_1
e per quanto dalla spendita del titolo di erede legittima della sorella Per_2 Per_1
debba presumersi invece che si tratti proprio dei terreni appartenuti pro quota Persona_1
anche ai fratelli e Per_2 Per_1
In conclusione, la domanda è stata correttamente rigettata dal Tribunale per mancato assolvimento da parte dell'attrice in rivendica della prova della proprietà, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori medi delle cause di valore indeterminabile di ridotta complessità, sono poste a carico dell'appellante, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma l quater D.P.R. n. 115/2002, come mod. dalla L.228/12.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Nuoro n. 416/2022 pubblicata in data 28.6.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.996 (€ 1.029 per studio, € 709 introduttiva, € 1.523 istruttoria/trattazione € 1.735 decisionale) per compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma l quater D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il consigliere relatore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni