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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 31/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1270/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 1270/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/12/2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
Lucio Casillo (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._3
in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Aielli n. 237, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/5296026 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTI
E
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025 depositate in data 12/03/2025; per il P.M. in data 17/12/2024:
“Nulla oppone.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10/12/2024, le parti in epigrafe indicate esponevano: di avere contratto matrimonio in AN RI (SA), in data
21/06/2003, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di AN RI (SA), dell'anno 2003, n.6, parte II, serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale era nata, in data 26/11/2007 a Vallo della Lucania (SA), la figlia minore di età e non economicamente autosufficiente;
che con decreto depositato in Per_1
data 26/06/2013, il Tribunale di Sala Consilina, aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 29/05/2013; che tra i coniugi, dalla data di separazione, non vi era stata riconciliazione essendo venuta meno ogni forma di comunione spirituale e materiale tra gli stessi;
che sussistevano gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970, n.898 e successive modifiche;
che il ricorrente, di professione docente con un reddito pari ad €. 14.942,00 nell'anno 2021, €. 21.944,00 nell'anno 2022 ed €. 25.333,00 nell'anno 2023, era proprietario dei seguenti beni immobili: appartamento sito nel comune di AN RI (SA), alla via Nazionale, n.4,
Scala C, Interno 17, Piano 2°, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio,
28, particella 312, Sub. 47, Categoria A/2, classe 4, consistenza 7 vani, superficie totale
110 mq, rendita €. 777,77; locale deposito, sito nel comune di AN RI (SA), via
Nazionale, n.4, Scala C, Interno 17, Piano 3°, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio 28, particella 312, sub. 54, Categoria C/2, classe 9, superficie totale 40 mq, rendita €. 63,21; pertinenziale deposito, sito nel comune di AN RI (SA), alla via
Nazionale, n.4, Scala C, Interno 17, Piano S1, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio, 28, particella 312, Sub. 61, Categoria C/2, classe 9, superficie totale 41 mq, rendita €. 66,93, pertinenziale garage: sito nel comune di AN RI (SA), alla via
Nazionale, n.4, Scala C, Interno 17, Piano T, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio, 28, particella 312, Sub. 93, Categoria C/6, classe 8, superficie totale 15 mq, rendita €. 16,63, nonché dei seguenti beni mobili registrati: Autoveicolo Hyundai tg.
GN111BV e motociclo tg. DW66877; che la ricorrente, di professione impiegata addetta alla reception con un reddito pari ad €. 7.395,00 nell'anno 2021, €. 7.548,00 nell'anno pagina 2 di 5 2022 ed €. 8.902,00 nell'anno 2023, era proprietaria dei seguenti beni immobili: appartamento sito nel comune di AN RI (SA), alla via Nazionale, n.4, Scala B,
Interno 12, Piano 2°, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio, 28, particella 312, Sub. 28, Categoria A/2, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita €. 721,75; locale ad uso deposito, sito nel comune di AN RI (SA), via Nazionale, n.4, Scala B,
Interno 12, Piano sottotetto, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio 28, particella 312, sub. 30, Categoria C/2, classe 9, superficie totale 33 mq, rendita €. 61,35; locale ad uso deposito, sito nel comune di AN RI (SA), alla via Nazionale, n.4,
Scala B, Interno 12, Piano cantinato, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio, 28, particella 312, Sub. 36, Categoria C/2, classe 9, superficie totale 36 mq, rendita
€. 66,93, locale garage: sito nel comune di AN RI (SA), alla via Nazionale, n.4,
Scala B, Interno 12, Piano T, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio, 28, particella 312, Sub. 88, Categoria C/6, classe 8, superficie totale 13 mq, rendita €. 15,44, nonché del seguente bene mobile registrato: Autoveicolo modello Dacia tg. GH610SG.
Tanto premesso, concludevano chiedendo congiuntamente all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 21/06/2003, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di AN RI (SA), dell'anno 2003,
n.6, parte II, serie A, ordinando al Comune di AN RI (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, spese di lite compensate, omologando le seguenti condizioni: “1) La figlia è affidata ad entrambi i genitori, i Persona_2
quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente e avrà la residenza presso l'abitazione di cui è proprietaria la madre;
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) il padre potrà vedere e tenere con se la figlia indicativamente tre giorni a settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e non della ragazza;
4)la figlia minore, trascorrerà le vacanze estive e quelle invernali così come le festività natalizie e pasquali con un genitore seguendo il criterio dell'alternanza e in accordo alle esigenze di entrambi
i genitori;
5) il padre e la madre si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia minore, previamente concordate. Tali spese comprendono le spese mediche, le spese scolastiche, le spese per pagina 3 di 5 attività sportive o ricreative, i viaggi di istruzione e i soggiorni vacanze. 6) il padre sig.
[...]
, si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese alla madre Parte_1
Sig.ra la somma mensile di euro 300,00 quale contributo al Parte_2 mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. 7) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71
c.p.c. al PM, il quale in data 17/12/2024 emetteva il proprio visto nulla opponendo in ordine alle richieste formulate dalle parti.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti inerenti alla prole e di natura economico/patrimoniale alle condizioni concordate.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e rispondono al miglior interesse della prole, ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN RI (SA) in data 21/06/2003 tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_2
trascritto agli atti di matrimonio del Comune di AN RI (SA), N. 6, Parte II,
Serie A, Ufficio 2, Anno 2003;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 31/03/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 1270/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/12/2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
Lucio Casillo (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._3
in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Aielli n. 237, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/5296026 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTI
E
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025 depositate in data 12/03/2025; per il P.M. in data 17/12/2024:
“Nulla oppone.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10/12/2024, le parti in epigrafe indicate esponevano: di avere contratto matrimonio in AN RI (SA), in data
21/06/2003, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di AN RI (SA), dell'anno 2003, n.6, parte II, serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale era nata, in data 26/11/2007 a Vallo della Lucania (SA), la figlia minore di età e non economicamente autosufficiente;
che con decreto depositato in Per_1
data 26/06/2013, il Tribunale di Sala Consilina, aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 29/05/2013; che tra i coniugi, dalla data di separazione, non vi era stata riconciliazione essendo venuta meno ogni forma di comunione spirituale e materiale tra gli stessi;
che sussistevano gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970, n.898 e successive modifiche;
che il ricorrente, di professione docente con un reddito pari ad €. 14.942,00 nell'anno 2021, €. 21.944,00 nell'anno 2022 ed €. 25.333,00 nell'anno 2023, era proprietario dei seguenti beni immobili: appartamento sito nel comune di AN RI (SA), alla via Nazionale, n.4,
Scala C, Interno 17, Piano 2°, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio,
28, particella 312, Sub. 47, Categoria A/2, classe 4, consistenza 7 vani, superficie totale
110 mq, rendita €. 777,77; locale deposito, sito nel comune di AN RI (SA), via
Nazionale, n.4, Scala C, Interno 17, Piano 3°, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio 28, particella 312, sub. 54, Categoria C/2, classe 9, superficie totale 40 mq, rendita €. 63,21; pertinenziale deposito, sito nel comune di AN RI (SA), alla via
Nazionale, n.4, Scala C, Interno 17, Piano S1, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio, 28, particella 312, Sub. 61, Categoria C/2, classe 9, superficie totale 41 mq, rendita €. 66,93, pertinenziale garage: sito nel comune di AN RI (SA), alla via
Nazionale, n.4, Scala C, Interno 17, Piano T, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio, 28, particella 312, Sub. 93, Categoria C/6, classe 8, superficie totale 15 mq, rendita €. 16,63, nonché dei seguenti beni mobili registrati: Autoveicolo Hyundai tg.
GN111BV e motociclo tg. DW66877; che la ricorrente, di professione impiegata addetta alla reception con un reddito pari ad €. 7.395,00 nell'anno 2021, €. 7.548,00 nell'anno pagina 2 di 5 2022 ed €. 8.902,00 nell'anno 2023, era proprietaria dei seguenti beni immobili: appartamento sito nel comune di AN RI (SA), alla via Nazionale, n.4, Scala B,
Interno 12, Piano 2°, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio, 28, particella 312, Sub. 28, Categoria A/2, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita €. 721,75; locale ad uso deposito, sito nel comune di AN RI (SA), via Nazionale, n.4, Scala B,
Interno 12, Piano sottotetto, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio 28, particella 312, sub. 30, Categoria C/2, classe 9, superficie totale 33 mq, rendita €. 61,35; locale ad uso deposito, sito nel comune di AN RI (SA), alla via Nazionale, n.4,
Scala B, Interno 12, Piano cantinato, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio, 28, particella 312, Sub. 36, Categoria C/2, classe 9, superficie totale 36 mq, rendita
€. 66,93, locale garage: sito nel comune di AN RI (SA), alla via Nazionale, n.4,
Scala B, Interno 12, Piano T, così censito al catasto fabbricati del detto comune: foglio, 28, particella 312, Sub. 88, Categoria C/6, classe 8, superficie totale 13 mq, rendita €. 15,44, nonché del seguente bene mobile registrato: Autoveicolo modello Dacia tg. GH610SG.
Tanto premesso, concludevano chiedendo congiuntamente all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 21/06/2003, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di AN RI (SA), dell'anno 2003,
n.6, parte II, serie A, ordinando al Comune di AN RI (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, spese di lite compensate, omologando le seguenti condizioni: “1) La figlia è affidata ad entrambi i genitori, i Persona_2
quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente e avrà la residenza presso l'abitazione di cui è proprietaria la madre;
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) il padre potrà vedere e tenere con se la figlia indicativamente tre giorni a settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e non della ragazza;
4)la figlia minore, trascorrerà le vacanze estive e quelle invernali così come le festività natalizie e pasquali con un genitore seguendo il criterio dell'alternanza e in accordo alle esigenze di entrambi
i genitori;
5) il padre e la madre si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia minore, previamente concordate. Tali spese comprendono le spese mediche, le spese scolastiche, le spese per pagina 3 di 5 attività sportive o ricreative, i viaggi di istruzione e i soggiorni vacanze. 6) il padre sig.
[...]
, si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese alla madre Parte_1
Sig.ra la somma mensile di euro 300,00 quale contributo al Parte_2 mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. 7) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71
c.p.c. al PM, il quale in data 17/12/2024 emetteva il proprio visto nulla opponendo in ordine alle richieste formulate dalle parti.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti inerenti alla prole e di natura economico/patrimoniale alle condizioni concordate.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e rispondono al miglior interesse della prole, ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN RI (SA) in data 21/06/2003 tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_2
trascritto agli atti di matrimonio del Comune di AN RI (SA), N. 6, Parte II,
Serie A, Ufficio 2, Anno 2003;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 31/03/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 5 di 5