TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 30347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, udite le conclusioni delle parti di cui al presente verbale e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30347 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, proposta da:
, con l'Avv. Carlo Borrello Parte_1
OPPONENTE
, in persona del legale rapp.te p.t. , con l'Avv. Roberto Franco Controparte_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 4390/2023, R.G. n. 10843/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 7.3.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La e, per essa la mandataria , vantando un Controparte_1 Controparte_1
credito, in virtù di cessione di crediti, derivante da un contratto di finanziamento/prestito personale n. 11343396, agiva in via monitoria nei confronti del signor e del suo Parte_2
fideiussore, signora , per il pagamento della somma di €. 23.314,17 oltre interessi . Parte_1
1
Veniva dunque emesso dal Tribunale di Roma in data 07/03/2023 il decreto ingiuntivo n.
4390/2023, R.G. n. 10843/2023, con il quale si ingiungeva al signor , e al Parte_2
fideiussore signora il pagamento, in solido, di complessivi € 24.314,17, oltre interessi Parte_1
come da domanda e spese di procedura.
Con atto di citazione regolarmente notificato la fideiussoria, signora conveniva, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, la per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 4390/2023, R.G. n. 10843/2023, emesso dal Tribunale di Roma il 07/03/2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 23.314,17 oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio la e, per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1
che, chiedendo in via preliminare la concessione dei termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione, resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 7/10/2024 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, respinta la richiesta di CTU grafologica sulla copia dei docuementi depositati, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c., all'udienza del 05.12.2024 ore 12:45, poi differita all'udienza del 19.12.2024, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note conclusive.
2. Con l'opposizione proposta l'attrice deduce unicamente il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento e sui relativi allegati.
In particolare, parte opponente sostiene di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento n. 11343396 con e di non aver mai prestato fideiussione in favore della CP_2
stessa banca a garanzia delle obbligazioni assunte dal signor , disconoscendo le Persona_1
relative sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato.
2
3.1 Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale ” (cfr. Tribunale Roma, sez. X,
22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
In materia bancaria e in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto o eccepire la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti
3
bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti e del piano di ammortamento aggiornato.
Quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare- avere tra le parti: soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass.
2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Tanto premesso, come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. La Suprema Corte ha in proposito affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
4
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 13533/01).
Ai sensi dell'art. 1218 e 2697 c.c., il creditore che agisca in giudizio al fine di accertare il proprio credito è onerato pertanto esclusivamente della prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie parte opposta non ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito, non riuscendo a vincere l'allegazione da parte dell'opponente, di fatti estintivi della pretesa creditoria (il disconoscimento delle firme).
3.2. Orbene, sul punto va rilevato che, a fronte di un formale disconoscimento, l'opposta ha formulato istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., omettendo tuttavia di depositare, nonostante l'ordine del Giudice, l'originale del contratto di finanziamento.
5
In proposito, è ius receptum che, secondo il procedimento delineato dal codice di rito, la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216
c.p.c., comma 1), ed anzi a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, mentre la nomina di un consulente tecnico è comunque eventuale (art. 217 c.p.c., comma 1 e 2), potendo il giudice di merito procedere direttamente alla verifica, senza necessità di ricorrere alla perizia grafologica (Cass. 29-1- 2003 n. 1282), desumendo la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (Cass. 19-5-2008 n. 12695); pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 16/09/2014) 17-10- 2014, n. 22078, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18/09/2019) 15-10-2019, n. 25953, Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05/04/2022)
19-09-2022, n. 27381).
La Suprema Corte a S.S. U.U. n. 3086/2022 ha statuito che l'art. 216 c.p.c., subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio (oggetto di disconoscimento) alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene. L'efficacia probatoria di una scrittura privata, è invero condizionata, oltre che dal fatto che la sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, che sia stata giudizialmente riconosciuta come proveniente da colui contro il quale è prodotta in giudizio, sicché, ove non si versi in ipotesi di sottoscrizione autenticata, la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova (Cass., Sez. I, 20/11/2017, n. 27506; Cass., Sez II,
8/01/1994, n. 155; Cass., Sez. I, 12/07/1984, n. 4094).
Poiché, dunque, a mente dell'art. 216 c.p.c., solo la parte a cui è opposto il disconoscimento e che intende avvalersi come mezzo di prova della scrittura privata disconosciuta è onerata dalla
6
proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura stessa, la conseguenza dalla mancata proposizione di detta istanza, pur se non legittima la parte che ha effettuato il disconoscimento a trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli
(Cass. Sez. III, 16/02/2012, n. 2220), non determina, tuttavia, a carico della parte che lo effettua l'inefficacia del detto disconoscimento ed il conseguente tacito riconoscimento della scrittura prodotta (Cass., Sez. IV 19/06/2009, n. 14475).
Ed ancora se si tratta di contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta "ad probationem" ovvero "ad substantiam", colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, producendo in giudizio il contratto in originale (Cass. n. 24306/2017); la parte deve dare prova dell'esistenza, del contenuto e della sottoscrizione del contratto necessariamente producendo in giudizio il contratto in originale (cfr.
Cass. n. 11739/1999), mentre "può avvalersi della prova per testimoni soltanto se abbia dedotto e previamente dimostrato la perdita incolpevole del documento originale" (così Cass. n.
14804/2014).
Lo stesso Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4278/2018 del 22/02/2018 ha chiarito che
“una volta intervenuto il disconoscimento della sottoscrizione, il deposito dell'originale del documento risulta indispensabile posto che sulla fotocopia non può svolgersi il procedimento di verificazione essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull'originale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6022; Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2000, n. 1831)”.
Infatti, “solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l'ammissibilità della verifica. Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili,
7
essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore
e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare”
(cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6174/2023 del 15-06-2023).
Né può ritenersi che la richiesta di c.t.u. grafologica sia idonea a superare detta omissione, atteso che, come visto, l'ammissione di una consulenza, solo eventuale nel procedimento incidentale di verificazione, è comunque subordinata alla rituale proposizione dell'istanza di verificazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, non avendo la parte opposta prodotto in originale il contratto di finanziamento tempestivamente disconosciuto dall'opponente, il Giudice non può tenere conto del contenuto delle copie in atti, che devono ritenersi pertanto prive di efficacia probatoria, con la conseguente infondatezza della domanda di pagamento azionata in monitorio dalla ricorrente nei confronti dell'opponente.
Ed infatti, una volta ritenuti privi di valore probatorio, per le ragioni prima ampiamente esposte, i documenti contrattuali posti alla base della domanda di pagamento, viene meno il titolo sulla base del quale la ricorrente ha fatto valere la pretesa creditoria nei confronti dell'odierna opponente.
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla signora , la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4390/2023, R.G. n. 10843/2023 emesso dal Tribunale di Roma il 07/07/2023;
8
- condanna la alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1 Pt_1
che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre € 145,50 oltre al
[...]
rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
9