Articolo 6 della Legge 25 luglio 1956, n. 925
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 settembre 1956
Art. 6.
L'Istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e costituito da:
a) un rappresentante designato dal Politecnico di Torino;
un rappresentante designato dalla S.I.P.;
un rappresentante designato dal comune di Torino;
b) un rappresentante designato dal C.N.R.;
un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;
un rappresentante designato dal Ministero della difesa;
c) un rappresentante designato d'accordo dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dei trasporti;
un rappresentante designato d'accordo dal Ministero dell'industria e del commercio e dal Ministero dei lavori pubblici;
d) un rappresentante designato "pro tempore" per ciascun Ente pubblico e privato che si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo dello Stato, per non meno di un triennio.
Le designazioni sono fatte dai rispettivi organi competenti e tutti i membri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Chi assume la carica nel corso del triennio la conserva per il rimanente periodo per cui l'avrebbe tenuta il suo predecessore.
Il Consiglio nomina, fra i consiglieri, il presidente ed un vice presidente, che durano pure in carica un triennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio puo' delegare alcuni dei suoi poteri ad un Comitato amministrativo nominato in seno ad esso, costituito da non piu' di cinque membri, compresi fra essi il presidente del Consiglio di amministrazione ed il rappresentante del Politecnico.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
Al Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.
Entrata in vigore il 7 settembre 1956