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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 270/2024 R.G. promossa avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 108/2024 pubblicata in data 16 gennaio 2024 da
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Dante Parte_1 C.F._1
Messinese
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Lombardo
APPELLATO con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 108/2024 pubblicata in data 16 gennaio 2024 il Tribunale di Taranto, premesso che - a seguito di ricorso depositato in data 28 maggio 2012 da Parte_1
- con sentenza non definitiva n. 77/2024 era stata pronunciata la separazione
[...]
personale tra la ricorrente e unitisi in matrimonio in data 13 giugno Controparte_1
1995, pronunciando sulle restanti domande, così decideva: “1) Conferma i provvedimenti assunti dal G.D. con ordinanza del 23 ottobre 2012, relativamente al mantenimento del coniuge , sino alla data di decorrenza dei Parte_1 provvedimenti provvisori assunti il 27.3.2018 dal G.D. nell'ambito del giudizio di divorzio n. 705/2017 R.G.; 2) Conferma i provvedimenti assunti dal G.D. con ordinanza del 23 ottobre 2012, relativamente al mantenimento dei figli Persona_1
[rectius ] e , come modificati per Per_2 Parte_2 Parte_2
dal G.I. con ordinanza del 23.12.2014, sino alla data di decorrenza dei provvedimenti provvisori assunti il 27.3.2018 dal G.D. nell'ambito del giudizio di divorzio n. 705/2017
R.G.; 3) compensa tra le parti le spese di lite.”.
Avverso la ridetta sentenza n. 108/2024 ha proposto appello Parte_1
svolgendo plurime censure che si illustreranno più avanti ed ha concluso, in via istruttoria, riproponendo la richiesta l'adozione dell'ordine di esibizione rivolto al avente ad oggetto le copie degli estratti del c/c corrente a lui intestato presso la CP_1
Deutsche Bank S.p.A., identificato in atti, a far tempo dal 28 maggio 2012 nonché i movimenti dalla stessa data delle carte di credito del medesimo identificate in CP_1
atti, o in subordine rivolto alla menzionata Banca nonché insistendo sull'espletamento di c.t.u. sui seguenti quesiti: “Dica il C.T.U., letti gli atti di causa ed espletate le più opportune indagini, quale sia la effettiva capacità economico patrimoniale di entrambe le parti, al di là di quanto risulta dai documenti già in atti e dalle dichiarazione dei redditi, accertando in particolare quale ne siano i redditi effettivi, quale l'effettiva consistenza e redditività del patrimonio mobiliare;
a tale fine il CTU provvederà a ricostruire il reddito disponibile netto complessivamente fruito, eventualmente integrando i dati ufficiali comprendendovi sia i flussi finanziari effettivi, sia l'effettivo tenore di vita stimando altresì il tenore di vita antecedente la separazione e quello che risulterebbe in base ai redditi sino al 27.3.2018 (data di decorrenza dei provvedimenti provvisori emessi in fase presidenziale nel giudizio di divorzio), come accertati e ricostruiti dal CTU, ai due nuovi nuclei in assenza di trasferimenti dall'uno all'altro coniuge. A tal fine autorizzi il CTU ad avvalersi dell'ausilio di un tecnico statistico per la stima: - del presumibile livello di spesa della famiglia antecedente alla separazione sulla base del reddito complessivamente disponibile, come da CTU ricostruito, e di opportune ipotesi, formulabili a livello statistico ed aventi un'attendibilità elevata nella rappresentazione dei comportamenti, mediamente verificabili, riguardanti la relazione tra reddito, spesa per consumi e risparmio;
- il conseguente tenore di vita del nucleo
pag. 2/12 familiare in costanza di convivenza tra i coniugi;
- il tenore di vita che risulterebbe ai due nuclei familiari originati dalla separazione qualora ciascun componente mantenesse la totale disponibilità dei propri redditi, come dal CTU accertato;
Stimi il
CTU con l'ausilio di un tecnico statistico, al fine della individuazione da parte del
Tribunale della spettanza e della quantificazione delle somme richieste dalla ricorrente: - l'ambito entro il quale possa essere stabilita la misura di un assegno di mantenimento – distinguendo tra coniuge e figlio – da porsi a favore della signora
[...]
- coniuge debole – e a carico del dott. – coniuge economicamente Pt_1 Pt_2
forte, in modo da consentire ai due nuclei familiari conseguenti la separazione, e in particolare al figlio , il mantenimento di un tenore di vita equivalete a quello Per_2
goduto e godibile in costanza di matrimonio, se compatibile con il reddito attuale complessivamente disponibile, oppure il più vicino possibile a questo, ma tale da garantire sino al 27.3.2018 ai due nuovi nuclei un tenore di vita analogo tra loro.”; nel merito ha chiesto di porre a carico della controparte, a far tempo dalla domanda di separazione, proposta con ricorso depositato il 28 maggio 2012, e sino al 29 marzo
2018, l'obbligo di versare alla deducente un assegno di mantenimento complessivo di euro 3.000,00 mensili, dei quali euro 1.500,00 per il suo mantenimento ed euro 1.500,00
a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio , da rivalutarsi Per_2
annualmente secondo indici i.s.t.a.t. dal 2013 al 2018, oltre assegni familiari se percepiti con diritto al conguaglio con le minori somme medio tempore percepite, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
in ogni caso, ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga stabilita la decorrenza dell'assegno al mantenimento complessivo dovutole dal 28 maggio 2012 con diritto al conguaglio con le minori somme percepite medio tempore, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Nel costituirsi in giudizio ha contestato il fondamento dell'appello Controparte_1
del quale ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite;
si è opposto alla ammissione delle istanze istruttorie avversarie, evidenziandone il carattere esplorativo.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/12 ha mosso alla sentenza impugnata le seguenti doglianze: Parte_1
ha lamentato, in primo luogo, che sia stata stabilita la decorrenza dei provvedimenti di contenuto economico dal 16 ottobre 2012 invece che dal 28 maggio 2012 in base al principio della domanda;
ha poi censurato l'inadeguatezza del contributo fissato per il suo mantenimento evidenziando sia l'errore in cui era incorso il Tribunale nel valutare che non dovesse tenersi conto dell'alto tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, ammesso dallo stesso negli atti difensivi depositati in prime cure, così adottando i criteri di CP_1 liquidazioni propri dell'assegno divorzile, sia la disparità economica tra le parti, segnalata già in sede presidenziale ed acuitasi nel periodo successivo, via via sino al marzo 2018, stante la percezione di redditi sempre più elevati da parte del CP_1
documentati in atti;
ha rimarcato che dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultavano: per il 2014 un reddito lordo di euro 140.631,00, per il 2015 un reddito lordo di euro 167.158,00, per il 2017 un reddito lordo di euro 203.824,00, per il 2018 (anno di imposta 2017) un reddito lordo di euro 227.584,00, per il 2019 un reddito lordo di euro
217.563,00, mentre nello stesso periodo la deducente aveva dichiarato: per il 2014 un reddito lordo di euro 23.836,00, per il 2015 un reddito lordo di euro 30.159,00, per il
2016 un reddito lordo di euro 30.220,00, per il 2018 un reddito lordo di euro 32.355,00, per il 2019 un reddito lordo di euro 32.820.00, sicché il reddito del era stato CP_1
di circa sei o sette volte superiore al proprio reddito;
ha censurato il peso dato dal giudice a quo all'attività di biologa nutrizionista della deducente, posto che tale attività era stata svolta per un limitato periodo, i.e. dal 2006 al
2011, come riferito dai testi escussi ( e ed aveva Testimone_1 Testimone_2
fruttato redditi molto ridotti, i.e. euro 1.161,00 per il 2006, euro 3.083,00 per il 2007, euro 2.576,00 per il 2008; euro 1.743,00 per il 2009; zero per il 2010 ed euro 2.058,00 per il 2011; ha sostenuto di aver rinunciato alla possibilità di svolgere un lavoro produttivo di reddito [se si esclude l'insegnamento] per dedicarsi, nel corso dei diciassette anni di matrimonio, alla famiglia ed alla crescita dei figli nonché per consentire al marito la sua affermazione professionale e a progressione in carriera, atteso che, come dichiarato dallo stesso in comparsa di costituzione in primo CP_1
grado, aveva trascorso quattro anni a Bari per conseguire la specializzazione, oltre sei pag. 4/12 anni lontano da Taranto per missioni operative e imbarchi ed aveva dedicato tutto il resto del tempo allo svolgimento della sua attività professionale di medico anestesista, comportante grandi responsabilità; ha censurato la mancata ammissione degli ordini di esibizioni ed ha insistito su di essi al fine di accertare le disponibilità monetaria e gli investimenti mobiliari del CP_1
costituenti risorse economiche suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti;
ha evidenziato che l'utilità di tali accertamenti anche al fine di verificare le potenzialità di spesa e di aspettative per il futuro, tanto più che il aveva chiuso CP_1
un suo conto corrente presso Detsche Bank e ne aveva aperto un altro cointestato alla madre in data 27 giugno 2012 a ridosso dell'avvio del procedimento di separazione, rifiutandosi di esibire i relativi estratti conto;
ha poi chiesto l'aumento ad euro 1.500,00 del contributo al mantenimento del figlio in ragione dei maggiori oneri correlati al progredire dell'età e delle esigenze, Per_2
considerato che la misura del mantenimento era stata fissata in euro 1.000,00 quando era un liceale mentre poi si era trasferito a Bari per frequentare con profitto la facoltà di ingegneria, condizione protrattasi sino al marzo 2018, sostenendo che la elevazione del contributo fisso appariva giustificato anche perché il concorso paterno alle spese straordinarie nella percentuale del 75% si era concretizzato nel solo pagamento dei 2/3 del canone di locazione dell'alloggio in Bari variabile tra gli euro 234,00 del primo anno e gli euro 167,00 degli anni successivi, ed avendo egli diritto a fruire di un tenore di vita commisurato alle condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori.
Attesa la formulazione della sentenza impugnata in termini di rinvio ad altri provvedimenti endoprocessuali, è opportuno chiarire, le condizioni economiche confermate: con ordinanza del 23/24 ottobre 2012, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, affidati i figli ai genitori in via congiunta con collocazione presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, e regolamentazione del regime di frequentazione con il padre, furono fissati a carico del un contributo mensile al mantenimento della quantificato in euro CP_1 Parte_1
500,00 rivalutabili annualmente secondo indici i.s.t.a.t., ed un contributo mensile al mantenimento di ciascuno dei figli, (nato il [...]) e Per_2 Pt_2
pag. 5/12 (nato il [...]), quantificato in euro 1.000,00 parimenti rivalutabili annualmente secondo indici i.s.t.a.t., oltre al 75% delle spese straordinarie di natura sanitaria non coperte dal S.S.N., scolastiche e ludico-formative, proporzionate al tenore di vita del nucleo familiare e concertate preventivamente tra i coniugi.
Con ordinanza del 23 dicembre 2014, a seguito del trasferimento di presso il Pt_2
padre, il contributo al suo mantenimento, posto a carico del ed in favore della CP_1
fu revocato mentre a carico di quest'ultima venne stabilito l'obbligo di Parte_1
versare al marito il contributo al mantenimento di fissato in euro 150,00 mensili, Pt_2
da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t., oltre al 50% delle spese straordinarie intese come sopra.
Va poi detto che il primo giudice si è pronunciato sulle condizioni economiche su indicate avuto riguardo al periodo dall'avvio del giudizio di separazione sino al 27 marzo 2018 poiché, conseguita la pronuncia sullo status e decorso il tempo necessario, era stato instaurato il giudizio divorzile e nella ridetta data il giudice delegato aveva adottato i provvedimenti provvisori di competenza;
ha ritenuto irrilevanti i fatti sopravvenuti (autosufficienza della prole, formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del incrementi reddituali delle parti), potenzialmente idonei ad incidere CP_1
su an e quantum delle misure economciche, oltre che sulla sussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, già confermata in via provvisoria nel procedimento di divorzio.
Tanto delimita l'oggetto della cognizione anche del presente giudizio di appello non essendovi contestazione in ordine alle premesse della individuazione della materia del contendere.
Ciò puntualizzato, in primo luogo si rileva che è fondata la richiesta formulata dalla
[...]
di decorrenza delle misure economiche fissate con la sentenza impugnata a far Pt_1
tempo dalla domanda in omaggio al generale principio secondo cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 3 febbraio
2017, n. 2960), né avendo il primo giudice addotto specifiche motivazioni in ordine ad una diversa decorrenza. Del resto dagli atti di causa emerge che Controparte_1
lasciò la casa familiare nel gennaio 2012 e per i primi mesi versò alla moglie delle somme per il mantenimento della famiglia ma non anche nel corso del giudizio di pag. 6/12 separazione dal suo avvio sino alla data dell'udienza presidenziale, al cui esito furono stabiliti i provvedimenti provvisori su indicati senza tuttavia specificare la loro decorrenza. Né il ha allegato e provato di aver versato alla quanto CP_1 Parte_1 previsto in quell'ordinanza, o anche diverse somme, a far tempo dal deposito del ricorso.
Ne consegue che la ha il diritto di ottenere gli assegni di mantenimento Parte_1 proprio e dei figli stabiliti dall'ordinanza del 23/24 ottobre 2012 a far tempo dal giugno
2012 tenuto conto del deposito del ricorso per separazione giudiziale in data 28 maggio
2012, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo.
Passando all'esame delle domande di aumento dei contributi fissati dal Tribunale per il mantenimento della e del figlio , si premette che nel periodo Parte_1 Per_2
oggetto di causa ha svolto attività di ufficiale medico in forza alla Controparte_1
Marina Militare ed ha anche esercitato la libera professione di anestesista presso la Casa di cura Bernardini mentre è biologa e ha svolto la professione di Parte_1
insegnante di scuola superiore ed inoltre dal 2006 al 2011 ha esercitato anche l'attività libero professionale di nutrizionista.
Si ritiene di cominciare l'esame delle domande dalla richiesta di aumento del contributo al mantenimento di essendo evidente che nelle valutazioni da operare deve Per_2 tenersi conto dell'entità complessiva degli oneri ricadenti sul CP_1
Ebbene, la misura dell'assegno fisso e predeterminato, ammontante ad euro 1.000,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t., pur stabilita nell'ottobre
2012 quando aveva quasi diciassette anni, conserva la sua idoneità a Per_2
soddisfare le sue esigenze di mantenimento alla luce delle risorse e della capacità di lavoro paterne, anche in considerazione della percentuale, posta a carico del CP_1 di partecipazione alle spese straordinarie, come puntualmente individuate nell'ordinanza presidenziale e tali da fronteggiare le accresciute esigenze correlate al progredire dell'età. Non rileva che le spese di alloggio per la frequenza universitaria in concreto sostenute dal padre siano state contenute atteso che le spese straordinarie comprendono molteplici voci tra cui, oltre alle spese di natura sanitaria non coperte dal S.S.N., anche pag. 7/12 le spese scolastiche e ludico-formative, proporzionate al tenore di vita del nucleo familiare e concertate preventivamente tra i coniugi.
Quanto alla domanda di corresponsione degli assegni familiari, oltre che nuova tanto vero che non è stata svolta alcuna istruttoria, essa è stata formulata in termini di domanda sottoposta alla verifica dei suoi presupposti (percezione per ), ciò Per_2
che la rende inammissibile, quanto meno in questa sede. Del resto, pur trattandosi di diritti a c.d. disponibilità attenuata per i quali le preclusioni sono appunto attenuate, non si dispone dei dati necessari alla decisione.
Passando all'esame della domanda di aumento del contributo al mantenimento della
[...]
e puntualizzato che in questo giudizio non si discute della sua spettanza ma Pt_1
soltanto della sua misura, deve partirsi dal disposto dell'art. 156, co. 1 e 2, c.c. secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri [co. 1].
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato [co. 2].”.
Ebbene, in via generale va premesso che la separazione, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati a cui va rapportato, ai sensi del citato art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. ord. 7 gennaio 2025, n. 234, Cass. ord. 19 luglio 2022, n. 22616, Cass. 16 maggio 2017, n. 12196).
La correttezza della misura dell'assegno riconosciuto in prime cure alla impugnante va verificata alla stregua dei predetti criteri.
Le dichiarazioni dei redditi in atti confermano nella sostanza i redditi lordi indicati in atto di appello sia del sia della Essi evidenziano una significativa CP_1 Parte_1
pag. 8/12 disparità reddituale tra i due, non compensata dalle potenzialità della professione di nutrizionista, come sembra aver ritenuto il giudice a quo, atteso che negli anni in cui la vi si è dedicata, e cioé dal 2006 al 2011 senza averla peraltro mai più ripresa, Parte_1
nonostante venisse aiutata dallo stesso marito nella ricerca di clienti e a farsi strada nel settore, come comprovato dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Tes_4
i redditi furono quelli indicati in atto di appello e quindi molto ridotti.
[...]
Alla disparità reddituale si aggiunge che, per quanto riferito in sede di udienza presidenziale dallo stesso le rate del mutuo a tasso variabile contratto per CP_1
l'acquisto della casa familiare, di importo oscillante, sino a quel tempo, tra euro
1.200,00 ed euro 2.200,00, da circa tre mesi venivano pagate venivano pagate a metà da ciascun coniuge. Dell'onere condiviso si dava atto anche nell'ordinanza depositata del
23/24 ottobre 2012 e non vi è riscontro di cambiamenti di tale assetto nel corso del giudizio.
Va poi detto che la casa familiare, ampia comoda e ben arredata come si legge nell'ordinanza appena citata, pur se l'arredamento non era completo secondo quanto riferito dai testi escussi (si vedano per es. le dichiarazioni di figlio Testimone_1
delle parti, di sorella della appellante, secondo cui i mobili erano di Testimone_2
poco conto e la responsabilità degli arredi incompleti era del cognato secondo quanto le riferiva la sorella, di , madre dell'appellato, la quale riferì che Persona_3
l'arredamento della casa coniugale non era completo anche se specificò che
“acquistando pezzi di antiquariato, non era possibile continuità negli acquisti”, attribuendo dunque la causa dell'incompletezza al pregio del mobilio), fu assegnata alla in quanto collocataria dei figli ma alla stessa rimase assegnata anche dopo il Parte_1
trasferimento del figlio dal padre ed è rimasta a lei assegnata anche a seguito dei Pt_2
provvedimenti provvisori adottati dal giudice delegato del divorzio, secondo quel che si ricava dalla sentenza impugnata.
Di tale assegnazione deve tenersi conto poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda tra le tante Cass. ord. 21 settembre 2022, n. 27599), anche quando il coniuge assegnatario sia comproprietario dell'immobile, l'assegnazione, pur essendo finalizzata alla tutela della prole, costituisce indubbiamente un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, tanto più che il invece ha dovuto CP_1
pag. 9/12 procurarsi un nuovo alloggio dovendo sostenere degli oneri, dei quali tuttavia non vi è evidenza in atti se non che, dopo la separazione, si trasferì in un alloggio della Marina
Militare che rimise a posto prima di utilizzarla.
Occorre spendere qualche considerazione sugli ordini di esibizione e sulla consulenza invocati dalla disattesi in prime cure poiché aventi finalità esplorativa sul Parte_1 rilievo che la produzione documentale e l'esito delle indagini svolte a mezzo polizia tributaria consentivano di ricostruire in misura sufficiente la complessiva situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi. Si condivide quanto stabilito in prime cure atteso la valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. ord. 20 gennaio 2021, n. 975) e di questa si dispone nel presente giudizio anche a seguito delle indagini della polizia tributaria, non senza osservare che gli ordini di esibizione, per come formulati, appaiono vasti, sia con riguardo all'oggetto, sia con riguardo all'arco temporale, più ampio di quello considerato dall'art. 473 bis.12 c.p.c., peraltro non applicabile al caso di specie.
Tanto premesso e ritenuto, sulla base degli elementi di valutazione su esposti l'importo previsto a titolo di mantenimento della non è adeguato quanto meno a far Parte_1 tempo dall'anno 2015 allorquando, per un verso, il figlio si trasferì dal padre e la Pt_2
madre non ricevette più il contributo al suo mantenimento di euro 1.000,00, ciò che le aveva consentito sino a quel momento di realizzare delle economie di scala, ed anzi fu posto a suo carico l'onere di versare la somma mensile di euro 150,00 al a CP_1
titolo di contributo al mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_2
A far tempo dal 2015, inoltre, va registrato un significativo aumento dei redditi del come evidenziato dall'impugnante. Tali aumenti costituiscono lo sviluppo di CP_1
un percorso di carriera e professionale alla cui realizzazione la non può Parte_1
considerarsi estranea. Basti pensare che il conseguì la specializzazione in CP_1
anestesia dopo il matrimonio e ha svolto una buona parte della sua carriera militare e libero professionale nel corso del matrimonio, ciò che sta a significare che ricevette all'interno del nucleo familiare il sostegno per proseguire nella sua formazione e per l'espletamento di una complessiva attività lavorativa assorbente ed impegnativa, sia che pag. 10/12 fosse a Taranto, per il cumulo con l'attività libero professionale, sia che fosse in missione lontano da Taranto. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'importo del contributo, almeno dal gennaio 2015, non appare idoneo a garantire un tenore di vita assimilabile a quello fruito in corso di convivenza e, anche ove dovesse ritenersi di non attenersi a tale parametro e di adottare i criteri propri dell'assegno di divorzio, seguendo un diverso orientamento giurisprudenziale come pare aver fatto il Tribunale, l'importo fissato non è rispettoso delle plurime funzioni dell'assegno.
Ne deriva che a far tempo da gennaio 2015 va aumentato ad euro 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t..
Conclusivamente va accolto l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la decorrenza delle statuizioni in materia di mantenimento a carico di ed in favore di e di Controparte_1 Parte_1
nonché di va ancorata al giugno 2012, con diritto Testimone_1 Parte_2
della agli interessi al tasso legale previsto dall'ar.t 1284, co. 1, c.c. a far Parte_1
tempo dalla maturazione di ogni singolo rateo sino al soddisfo. Inoltre, il contributo al mantenimento di a carico di va aumentato, a Parte_1 Controparte_1
far tempo dal gennaio 2015 e sino al marzo 2018, ad euro 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t., con diritto della al conguaglio con le Parte_1 somme percepite per i medesimi titoli ed agli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla maturazione di ogni singolo rateo sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite del primo grado, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite, come disposto in prime cure, considerato che quel giudizio riguardava anche lo status e l'affidamento dei figli con la correlata disciplina del regime di frequentazione con i genitori.
Con riguardo agli oneri del presente grado, tenuto conto del devolutum e del parziale accoglimento delle pretese della impugnante, si ravvisano giusti motivi per la compensazione della metà delle spese di lite mentre la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 e tenuto conto delle attività espletate, va posta a carico dell'appellato.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 108/2024 pubblicata in data 16 gennaio 2024, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, fissa la decorrenza delle statuizioni in materia di mantenimento a carico di ed in favore di nonché di e Controparte_1 Parte_1 Parte_1 Testimone_1
di nel giugno 2012, con diritto della agli interessi al tasso Parte_2 Parte_1 legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla maturazione di ogni singolo rateo sino al soddisfo;
determina il contributo al mantenimento di a carico di Parte_1 CP_1
in euro 900,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t. a far tempo
[...]
dal gennaio 2015 e sino al marzo 2018, con diritto della al conguaglio con le Parte_1 somme percepite per i medesimi titoli ed agli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla maturazione di ogni singolo rateo sino al soddisfo;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
dichiara compensata tra le parti la metà le spese del presente grado e condanna CP_1
alla rifusione in favore di della residua metà delle spese
[...] Parte_1 medesime, liquidate per l'intero in euro 147,00 per anticipazioni ed in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 270/2024 R.G. promossa avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 108/2024 pubblicata in data 16 gennaio 2024 da
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Dante Parte_1 C.F._1
Messinese
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Lombardo
APPELLATO con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 108/2024 pubblicata in data 16 gennaio 2024 il Tribunale di Taranto, premesso che - a seguito di ricorso depositato in data 28 maggio 2012 da Parte_1
- con sentenza non definitiva n. 77/2024 era stata pronunciata la separazione
[...]
personale tra la ricorrente e unitisi in matrimonio in data 13 giugno Controparte_1
1995, pronunciando sulle restanti domande, così decideva: “1) Conferma i provvedimenti assunti dal G.D. con ordinanza del 23 ottobre 2012, relativamente al mantenimento del coniuge , sino alla data di decorrenza dei Parte_1 provvedimenti provvisori assunti il 27.3.2018 dal G.D. nell'ambito del giudizio di divorzio n. 705/2017 R.G.; 2) Conferma i provvedimenti assunti dal G.D. con ordinanza del 23 ottobre 2012, relativamente al mantenimento dei figli Persona_1
[rectius ] e , come modificati per Per_2 Parte_2 Parte_2
dal G.I. con ordinanza del 23.12.2014, sino alla data di decorrenza dei provvedimenti provvisori assunti il 27.3.2018 dal G.D. nell'ambito del giudizio di divorzio n. 705/2017
R.G.; 3) compensa tra le parti le spese di lite.”.
Avverso la ridetta sentenza n. 108/2024 ha proposto appello Parte_1
svolgendo plurime censure che si illustreranno più avanti ed ha concluso, in via istruttoria, riproponendo la richiesta l'adozione dell'ordine di esibizione rivolto al avente ad oggetto le copie degli estratti del c/c corrente a lui intestato presso la CP_1
Deutsche Bank S.p.A., identificato in atti, a far tempo dal 28 maggio 2012 nonché i movimenti dalla stessa data delle carte di credito del medesimo identificate in CP_1
atti, o in subordine rivolto alla menzionata Banca nonché insistendo sull'espletamento di c.t.u. sui seguenti quesiti: “Dica il C.T.U., letti gli atti di causa ed espletate le più opportune indagini, quale sia la effettiva capacità economico patrimoniale di entrambe le parti, al di là di quanto risulta dai documenti già in atti e dalle dichiarazione dei redditi, accertando in particolare quale ne siano i redditi effettivi, quale l'effettiva consistenza e redditività del patrimonio mobiliare;
a tale fine il CTU provvederà a ricostruire il reddito disponibile netto complessivamente fruito, eventualmente integrando i dati ufficiali comprendendovi sia i flussi finanziari effettivi, sia l'effettivo tenore di vita stimando altresì il tenore di vita antecedente la separazione e quello che risulterebbe in base ai redditi sino al 27.3.2018 (data di decorrenza dei provvedimenti provvisori emessi in fase presidenziale nel giudizio di divorzio), come accertati e ricostruiti dal CTU, ai due nuovi nuclei in assenza di trasferimenti dall'uno all'altro coniuge. A tal fine autorizzi il CTU ad avvalersi dell'ausilio di un tecnico statistico per la stima: - del presumibile livello di spesa della famiglia antecedente alla separazione sulla base del reddito complessivamente disponibile, come da CTU ricostruito, e di opportune ipotesi, formulabili a livello statistico ed aventi un'attendibilità elevata nella rappresentazione dei comportamenti, mediamente verificabili, riguardanti la relazione tra reddito, spesa per consumi e risparmio;
- il conseguente tenore di vita del nucleo
pag. 2/12 familiare in costanza di convivenza tra i coniugi;
- il tenore di vita che risulterebbe ai due nuclei familiari originati dalla separazione qualora ciascun componente mantenesse la totale disponibilità dei propri redditi, come dal CTU accertato;
Stimi il
CTU con l'ausilio di un tecnico statistico, al fine della individuazione da parte del
Tribunale della spettanza e della quantificazione delle somme richieste dalla ricorrente: - l'ambito entro il quale possa essere stabilita la misura di un assegno di mantenimento – distinguendo tra coniuge e figlio – da porsi a favore della signora
[...]
- coniuge debole – e a carico del dott. – coniuge economicamente Pt_1 Pt_2
forte, in modo da consentire ai due nuclei familiari conseguenti la separazione, e in particolare al figlio , il mantenimento di un tenore di vita equivalete a quello Per_2
goduto e godibile in costanza di matrimonio, se compatibile con il reddito attuale complessivamente disponibile, oppure il più vicino possibile a questo, ma tale da garantire sino al 27.3.2018 ai due nuovi nuclei un tenore di vita analogo tra loro.”; nel merito ha chiesto di porre a carico della controparte, a far tempo dalla domanda di separazione, proposta con ricorso depositato il 28 maggio 2012, e sino al 29 marzo
2018, l'obbligo di versare alla deducente un assegno di mantenimento complessivo di euro 3.000,00 mensili, dei quali euro 1.500,00 per il suo mantenimento ed euro 1.500,00
a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio , da rivalutarsi Per_2
annualmente secondo indici i.s.t.a.t. dal 2013 al 2018, oltre assegni familiari se percepiti con diritto al conguaglio con le minori somme medio tempore percepite, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
in ogni caso, ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga stabilita la decorrenza dell'assegno al mantenimento complessivo dovutole dal 28 maggio 2012 con diritto al conguaglio con le minori somme percepite medio tempore, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Nel costituirsi in giudizio ha contestato il fondamento dell'appello Controparte_1
del quale ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite;
si è opposto alla ammissione delle istanze istruttorie avversarie, evidenziandone il carattere esplorativo.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/12 ha mosso alla sentenza impugnata le seguenti doglianze: Parte_1
ha lamentato, in primo luogo, che sia stata stabilita la decorrenza dei provvedimenti di contenuto economico dal 16 ottobre 2012 invece che dal 28 maggio 2012 in base al principio della domanda;
ha poi censurato l'inadeguatezza del contributo fissato per il suo mantenimento evidenziando sia l'errore in cui era incorso il Tribunale nel valutare che non dovesse tenersi conto dell'alto tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, ammesso dallo stesso negli atti difensivi depositati in prime cure, così adottando i criteri di CP_1 liquidazioni propri dell'assegno divorzile, sia la disparità economica tra le parti, segnalata già in sede presidenziale ed acuitasi nel periodo successivo, via via sino al marzo 2018, stante la percezione di redditi sempre più elevati da parte del CP_1
documentati in atti;
ha rimarcato che dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultavano: per il 2014 un reddito lordo di euro 140.631,00, per il 2015 un reddito lordo di euro 167.158,00, per il 2017 un reddito lordo di euro 203.824,00, per il 2018 (anno di imposta 2017) un reddito lordo di euro 227.584,00, per il 2019 un reddito lordo di euro
217.563,00, mentre nello stesso periodo la deducente aveva dichiarato: per il 2014 un reddito lordo di euro 23.836,00, per il 2015 un reddito lordo di euro 30.159,00, per il
2016 un reddito lordo di euro 30.220,00, per il 2018 un reddito lordo di euro 32.355,00, per il 2019 un reddito lordo di euro 32.820.00, sicché il reddito del era stato CP_1
di circa sei o sette volte superiore al proprio reddito;
ha censurato il peso dato dal giudice a quo all'attività di biologa nutrizionista della deducente, posto che tale attività era stata svolta per un limitato periodo, i.e. dal 2006 al
2011, come riferito dai testi escussi ( e ed aveva Testimone_1 Testimone_2
fruttato redditi molto ridotti, i.e. euro 1.161,00 per il 2006, euro 3.083,00 per il 2007, euro 2.576,00 per il 2008; euro 1.743,00 per il 2009; zero per il 2010 ed euro 2.058,00 per il 2011; ha sostenuto di aver rinunciato alla possibilità di svolgere un lavoro produttivo di reddito [se si esclude l'insegnamento] per dedicarsi, nel corso dei diciassette anni di matrimonio, alla famiglia ed alla crescita dei figli nonché per consentire al marito la sua affermazione professionale e a progressione in carriera, atteso che, come dichiarato dallo stesso in comparsa di costituzione in primo CP_1
grado, aveva trascorso quattro anni a Bari per conseguire la specializzazione, oltre sei pag. 4/12 anni lontano da Taranto per missioni operative e imbarchi ed aveva dedicato tutto il resto del tempo allo svolgimento della sua attività professionale di medico anestesista, comportante grandi responsabilità; ha censurato la mancata ammissione degli ordini di esibizioni ed ha insistito su di essi al fine di accertare le disponibilità monetaria e gli investimenti mobiliari del CP_1
costituenti risorse economiche suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti;
ha evidenziato che l'utilità di tali accertamenti anche al fine di verificare le potenzialità di spesa e di aspettative per il futuro, tanto più che il aveva chiuso CP_1
un suo conto corrente presso Detsche Bank e ne aveva aperto un altro cointestato alla madre in data 27 giugno 2012 a ridosso dell'avvio del procedimento di separazione, rifiutandosi di esibire i relativi estratti conto;
ha poi chiesto l'aumento ad euro 1.500,00 del contributo al mantenimento del figlio in ragione dei maggiori oneri correlati al progredire dell'età e delle esigenze, Per_2
considerato che la misura del mantenimento era stata fissata in euro 1.000,00 quando era un liceale mentre poi si era trasferito a Bari per frequentare con profitto la facoltà di ingegneria, condizione protrattasi sino al marzo 2018, sostenendo che la elevazione del contributo fisso appariva giustificato anche perché il concorso paterno alle spese straordinarie nella percentuale del 75% si era concretizzato nel solo pagamento dei 2/3 del canone di locazione dell'alloggio in Bari variabile tra gli euro 234,00 del primo anno e gli euro 167,00 degli anni successivi, ed avendo egli diritto a fruire di un tenore di vita commisurato alle condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori.
Attesa la formulazione della sentenza impugnata in termini di rinvio ad altri provvedimenti endoprocessuali, è opportuno chiarire, le condizioni economiche confermate: con ordinanza del 23/24 ottobre 2012, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, affidati i figli ai genitori in via congiunta con collocazione presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, e regolamentazione del regime di frequentazione con il padre, furono fissati a carico del un contributo mensile al mantenimento della quantificato in euro CP_1 Parte_1
500,00 rivalutabili annualmente secondo indici i.s.t.a.t., ed un contributo mensile al mantenimento di ciascuno dei figli, (nato il [...]) e Per_2 Pt_2
pag. 5/12 (nato il [...]), quantificato in euro 1.000,00 parimenti rivalutabili annualmente secondo indici i.s.t.a.t., oltre al 75% delle spese straordinarie di natura sanitaria non coperte dal S.S.N., scolastiche e ludico-formative, proporzionate al tenore di vita del nucleo familiare e concertate preventivamente tra i coniugi.
Con ordinanza del 23 dicembre 2014, a seguito del trasferimento di presso il Pt_2
padre, il contributo al suo mantenimento, posto a carico del ed in favore della CP_1
fu revocato mentre a carico di quest'ultima venne stabilito l'obbligo di Parte_1
versare al marito il contributo al mantenimento di fissato in euro 150,00 mensili, Pt_2
da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t., oltre al 50% delle spese straordinarie intese come sopra.
Va poi detto che il primo giudice si è pronunciato sulle condizioni economiche su indicate avuto riguardo al periodo dall'avvio del giudizio di separazione sino al 27 marzo 2018 poiché, conseguita la pronuncia sullo status e decorso il tempo necessario, era stato instaurato il giudizio divorzile e nella ridetta data il giudice delegato aveva adottato i provvedimenti provvisori di competenza;
ha ritenuto irrilevanti i fatti sopravvenuti (autosufficienza della prole, formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del incrementi reddituali delle parti), potenzialmente idonei ad incidere CP_1
su an e quantum delle misure economciche, oltre che sulla sussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, già confermata in via provvisoria nel procedimento di divorzio.
Tanto delimita l'oggetto della cognizione anche del presente giudizio di appello non essendovi contestazione in ordine alle premesse della individuazione della materia del contendere.
Ciò puntualizzato, in primo luogo si rileva che è fondata la richiesta formulata dalla
[...]
di decorrenza delle misure economiche fissate con la sentenza impugnata a far Pt_1
tempo dalla domanda in omaggio al generale principio secondo cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 3 febbraio
2017, n. 2960), né avendo il primo giudice addotto specifiche motivazioni in ordine ad una diversa decorrenza. Del resto dagli atti di causa emerge che Controparte_1
lasciò la casa familiare nel gennaio 2012 e per i primi mesi versò alla moglie delle somme per il mantenimento della famiglia ma non anche nel corso del giudizio di pag. 6/12 separazione dal suo avvio sino alla data dell'udienza presidenziale, al cui esito furono stabiliti i provvedimenti provvisori su indicati senza tuttavia specificare la loro decorrenza. Né il ha allegato e provato di aver versato alla quanto CP_1 Parte_1 previsto in quell'ordinanza, o anche diverse somme, a far tempo dal deposito del ricorso.
Ne consegue che la ha il diritto di ottenere gli assegni di mantenimento Parte_1 proprio e dei figli stabiliti dall'ordinanza del 23/24 ottobre 2012 a far tempo dal giugno
2012 tenuto conto del deposito del ricorso per separazione giudiziale in data 28 maggio
2012, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo.
Passando all'esame delle domande di aumento dei contributi fissati dal Tribunale per il mantenimento della e del figlio , si premette che nel periodo Parte_1 Per_2
oggetto di causa ha svolto attività di ufficiale medico in forza alla Controparte_1
Marina Militare ed ha anche esercitato la libera professione di anestesista presso la Casa di cura Bernardini mentre è biologa e ha svolto la professione di Parte_1
insegnante di scuola superiore ed inoltre dal 2006 al 2011 ha esercitato anche l'attività libero professionale di nutrizionista.
Si ritiene di cominciare l'esame delle domande dalla richiesta di aumento del contributo al mantenimento di essendo evidente che nelle valutazioni da operare deve Per_2 tenersi conto dell'entità complessiva degli oneri ricadenti sul CP_1
Ebbene, la misura dell'assegno fisso e predeterminato, ammontante ad euro 1.000,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t., pur stabilita nell'ottobre
2012 quando aveva quasi diciassette anni, conserva la sua idoneità a Per_2
soddisfare le sue esigenze di mantenimento alla luce delle risorse e della capacità di lavoro paterne, anche in considerazione della percentuale, posta a carico del CP_1 di partecipazione alle spese straordinarie, come puntualmente individuate nell'ordinanza presidenziale e tali da fronteggiare le accresciute esigenze correlate al progredire dell'età. Non rileva che le spese di alloggio per la frequenza universitaria in concreto sostenute dal padre siano state contenute atteso che le spese straordinarie comprendono molteplici voci tra cui, oltre alle spese di natura sanitaria non coperte dal S.S.N., anche pag. 7/12 le spese scolastiche e ludico-formative, proporzionate al tenore di vita del nucleo familiare e concertate preventivamente tra i coniugi.
Quanto alla domanda di corresponsione degli assegni familiari, oltre che nuova tanto vero che non è stata svolta alcuna istruttoria, essa è stata formulata in termini di domanda sottoposta alla verifica dei suoi presupposti (percezione per ), ciò Per_2
che la rende inammissibile, quanto meno in questa sede. Del resto, pur trattandosi di diritti a c.d. disponibilità attenuata per i quali le preclusioni sono appunto attenuate, non si dispone dei dati necessari alla decisione.
Passando all'esame della domanda di aumento del contributo al mantenimento della
[...]
e puntualizzato che in questo giudizio non si discute della sua spettanza ma Pt_1
soltanto della sua misura, deve partirsi dal disposto dell'art. 156, co. 1 e 2, c.c. secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri [co. 1].
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato [co. 2].”.
Ebbene, in via generale va premesso che la separazione, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati a cui va rapportato, ai sensi del citato art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. ord. 7 gennaio 2025, n. 234, Cass. ord. 19 luglio 2022, n. 22616, Cass. 16 maggio 2017, n. 12196).
La correttezza della misura dell'assegno riconosciuto in prime cure alla impugnante va verificata alla stregua dei predetti criteri.
Le dichiarazioni dei redditi in atti confermano nella sostanza i redditi lordi indicati in atto di appello sia del sia della Essi evidenziano una significativa CP_1 Parte_1
pag. 8/12 disparità reddituale tra i due, non compensata dalle potenzialità della professione di nutrizionista, come sembra aver ritenuto il giudice a quo, atteso che negli anni in cui la vi si è dedicata, e cioé dal 2006 al 2011 senza averla peraltro mai più ripresa, Parte_1
nonostante venisse aiutata dallo stesso marito nella ricerca di clienti e a farsi strada nel settore, come comprovato dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Tes_4
i redditi furono quelli indicati in atto di appello e quindi molto ridotti.
[...]
Alla disparità reddituale si aggiunge che, per quanto riferito in sede di udienza presidenziale dallo stesso le rate del mutuo a tasso variabile contratto per CP_1
l'acquisto della casa familiare, di importo oscillante, sino a quel tempo, tra euro
1.200,00 ed euro 2.200,00, da circa tre mesi venivano pagate venivano pagate a metà da ciascun coniuge. Dell'onere condiviso si dava atto anche nell'ordinanza depositata del
23/24 ottobre 2012 e non vi è riscontro di cambiamenti di tale assetto nel corso del giudizio.
Va poi detto che la casa familiare, ampia comoda e ben arredata come si legge nell'ordinanza appena citata, pur se l'arredamento non era completo secondo quanto riferito dai testi escussi (si vedano per es. le dichiarazioni di figlio Testimone_1
delle parti, di sorella della appellante, secondo cui i mobili erano di Testimone_2
poco conto e la responsabilità degli arredi incompleti era del cognato secondo quanto le riferiva la sorella, di , madre dell'appellato, la quale riferì che Persona_3
l'arredamento della casa coniugale non era completo anche se specificò che
“acquistando pezzi di antiquariato, non era possibile continuità negli acquisti”, attribuendo dunque la causa dell'incompletezza al pregio del mobilio), fu assegnata alla in quanto collocataria dei figli ma alla stessa rimase assegnata anche dopo il Parte_1
trasferimento del figlio dal padre ed è rimasta a lei assegnata anche a seguito dei Pt_2
provvedimenti provvisori adottati dal giudice delegato del divorzio, secondo quel che si ricava dalla sentenza impugnata.
Di tale assegnazione deve tenersi conto poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda tra le tante Cass. ord. 21 settembre 2022, n. 27599), anche quando il coniuge assegnatario sia comproprietario dell'immobile, l'assegnazione, pur essendo finalizzata alla tutela della prole, costituisce indubbiamente un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, tanto più che il invece ha dovuto CP_1
pag. 9/12 procurarsi un nuovo alloggio dovendo sostenere degli oneri, dei quali tuttavia non vi è evidenza in atti se non che, dopo la separazione, si trasferì in un alloggio della Marina
Militare che rimise a posto prima di utilizzarla.
Occorre spendere qualche considerazione sugli ordini di esibizione e sulla consulenza invocati dalla disattesi in prime cure poiché aventi finalità esplorativa sul Parte_1 rilievo che la produzione documentale e l'esito delle indagini svolte a mezzo polizia tributaria consentivano di ricostruire in misura sufficiente la complessiva situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi. Si condivide quanto stabilito in prime cure atteso la valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. ord. 20 gennaio 2021, n. 975) e di questa si dispone nel presente giudizio anche a seguito delle indagini della polizia tributaria, non senza osservare che gli ordini di esibizione, per come formulati, appaiono vasti, sia con riguardo all'oggetto, sia con riguardo all'arco temporale, più ampio di quello considerato dall'art. 473 bis.12 c.p.c., peraltro non applicabile al caso di specie.
Tanto premesso e ritenuto, sulla base degli elementi di valutazione su esposti l'importo previsto a titolo di mantenimento della non è adeguato quanto meno a far Parte_1 tempo dall'anno 2015 allorquando, per un verso, il figlio si trasferì dal padre e la Pt_2
madre non ricevette più il contributo al suo mantenimento di euro 1.000,00, ciò che le aveva consentito sino a quel momento di realizzare delle economie di scala, ed anzi fu posto a suo carico l'onere di versare la somma mensile di euro 150,00 al a CP_1
titolo di contributo al mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_2
A far tempo dal 2015, inoltre, va registrato un significativo aumento dei redditi del come evidenziato dall'impugnante. Tali aumenti costituiscono lo sviluppo di CP_1
un percorso di carriera e professionale alla cui realizzazione la non può Parte_1
considerarsi estranea. Basti pensare che il conseguì la specializzazione in CP_1
anestesia dopo il matrimonio e ha svolto una buona parte della sua carriera militare e libero professionale nel corso del matrimonio, ciò che sta a significare che ricevette all'interno del nucleo familiare il sostegno per proseguire nella sua formazione e per l'espletamento di una complessiva attività lavorativa assorbente ed impegnativa, sia che pag. 10/12 fosse a Taranto, per il cumulo con l'attività libero professionale, sia che fosse in missione lontano da Taranto. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'importo del contributo, almeno dal gennaio 2015, non appare idoneo a garantire un tenore di vita assimilabile a quello fruito in corso di convivenza e, anche ove dovesse ritenersi di non attenersi a tale parametro e di adottare i criteri propri dell'assegno di divorzio, seguendo un diverso orientamento giurisprudenziale come pare aver fatto il Tribunale, l'importo fissato non è rispettoso delle plurime funzioni dell'assegno.
Ne deriva che a far tempo da gennaio 2015 va aumentato ad euro 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t..
Conclusivamente va accolto l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la decorrenza delle statuizioni in materia di mantenimento a carico di ed in favore di e di Controparte_1 Parte_1
nonché di va ancorata al giugno 2012, con diritto Testimone_1 Parte_2
della agli interessi al tasso legale previsto dall'ar.t 1284, co. 1, c.c. a far Parte_1
tempo dalla maturazione di ogni singolo rateo sino al soddisfo. Inoltre, il contributo al mantenimento di a carico di va aumentato, a Parte_1 Controparte_1
far tempo dal gennaio 2015 e sino al marzo 2018, ad euro 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t., con diritto della al conguaglio con le Parte_1 somme percepite per i medesimi titoli ed agli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla maturazione di ogni singolo rateo sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite del primo grado, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite, come disposto in prime cure, considerato che quel giudizio riguardava anche lo status e l'affidamento dei figli con la correlata disciplina del regime di frequentazione con i genitori.
Con riguardo agli oneri del presente grado, tenuto conto del devolutum e del parziale accoglimento delle pretese della impugnante, si ravvisano giusti motivi per la compensazione della metà delle spese di lite mentre la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 e tenuto conto delle attività espletate, va posta a carico dell'appellato.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 108/2024 pubblicata in data 16 gennaio 2024, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, fissa la decorrenza delle statuizioni in materia di mantenimento a carico di ed in favore di nonché di e Controparte_1 Parte_1 Parte_1 Testimone_1
di nel giugno 2012, con diritto della agli interessi al tasso Parte_2 Parte_1 legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla maturazione di ogni singolo rateo sino al soddisfo;
determina il contributo al mantenimento di a carico di Parte_1 CP_1
in euro 900,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t. a far tempo
[...]
dal gennaio 2015 e sino al marzo 2018, con diritto della al conguaglio con le Parte_1 somme percepite per i medesimi titoli ed agli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla maturazione di ogni singolo rateo sino al soddisfo;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
dichiara compensata tra le parti la metà le spese del presente grado e condanna CP_1
alla rifusione in favore di della residua metà delle spese
[...] Parte_1 medesime, liquidate per l'intero in euro 147,00 per anticipazioni ed in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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