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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 5297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5297 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Maria Acagnino Presidente rel. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1865/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
C.F._1
e da
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. stabilito Francesca C.F._2
IL Di MA e dall'avv. Dario Mori, presso il cui studio in Catania Via Vicenza
n. 53, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data
25/07/1998, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
Catania il 25.12.1971 e nato a [...] il Parte_2
31.10.1972, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR
3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (atto n.596 parte II serie A anno 1998).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 2025.
Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Acagnino
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Maria Acagnino Presidente rel. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1865/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
C.F._1
e da
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. stabilito Francesca C.F._2
IL Di MA e dall'avv. Dario Mori, presso il cui studio in Catania Via Vicenza
n. 53, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data
25/07/1998, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
Catania il 25.12.1971 e nato a [...] il Parte_2
31.10.1972, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR
3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (atto n.596 parte II serie A anno 1998).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 2025.
Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Acagnino