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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 07/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 738 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...], il 02/01/1963 (CF: ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.to Aniello Cioffi e dall'avv.to
Maila Migliorino, ed elettivamente domiciliata nel loro studio, in Agropoli (SA), alla Piazza V.
Veneto, n. 6;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Direttore regionale p.t. della rapp.to e difeso, P.IVA_1 CP_2
giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.to Domenico Cantore e dall'avv.to Filomena
Sacco, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via De Leo, n. 12 (Avvocatura Distrettuale
I.N.A.I.L.);
1 PEC: Email_3 Email_4
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi CP_1
(malattia professionale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 08/02/2024, agiva Parte_2
contro l dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di vedere CP_1
riconosciute, previa nomina di C.T.U., le patologie invalidanti da lei lamentate ed asseritamente connesse all'attività lavorativa svolta nel corso degli anni e di condannare,
per l'effetto, l al pagamento di un indennizzo dalla data di presentazione della CP_1
domanda, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, la ricorrente, premesso di essere infermiera dipendente dell' , Parte_3
ha evidenziato, in punto di fatto:
- che aveva lavorato dal 16/01/2005 presso il PSAUT di Salerno, Via Vernieri, per poi essere assegnata dal 2012 circa anche al servizio STP – Stranieri Temporaneamente Presenti;
- che, nello svolgimento di tale servizio, era venuta in contatto diretto con stranieri privi della tutela sanitaria (profughi, immigrati senza permesso di soggiorno, etc.);
- che si occupava, in particolare, dell'accoglienza dei predetti stranieri, di raccoglierne i dati identificativi, di predisporre le tessere per l'assistenza sanitaria (dapprima a mano, poi successivamente con l'ausilio di un pc) e di consegnarle loro, nonché di curare la prescrizione di esami e farmaci e le visite mediche con l'infettivologo;
- che effettuava tale servizio il lunedì e il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in regime di straordinario, al di fuori del normale orario di servizio;
- che il servizio era coperto da quattro infermieri che svolgevano due turni ciascuno al mese;
2 - che molti degli stranieri erano malati di TBC e, inoltre, si recavano presso il suddetto Ufficio
tutti gli sbarcati, per sottoporsi agli esami medici del caso;
- che, nello svolgimento del servizio, gli infermieri non erano dotati di mascherine, né di guanti o di altri presidi, non erano sottoposti a vaccinazioni, né a prelievi di controllo;
- che nel 2017, a seguito della visita del medico competente aziendale, apprendeva di aver contratto la TBC e, quindi, veniva sospesa dal lavoro e sottoposta a terapia specialistica;
Cont
- che dopo il contagio la direzione sanitaria sospendeva immediatamente il servizio per gli infermieri;
- che, a causa della patologia invalidante di cui era affetta, presentava in data 23/09/2020
domanda all' diretta ad ottenere il riconoscimento della malattia CP_1
professionale, senza ricevere alcun riscontro.
Nel rimarcare l'insorgenza delle patologie in conseguenza dello svolgimento della suindicata prestazione lavorativa, la parte ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di:
<<
1. ritenere e dichiarare innanzitutto che l'infortunio in atti occorso alla ricorrente rientra tra
i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex DPR 1124/65 e che è da considerarsi CP_1
infortunio sul lavoro;
2. ritenere e dichiarare dunque che la ricorrente ha diritto alle prestazioni previste dalla legge
per l'infortunio sul lavoro e le sue conseguenze, per la percentuale di
danno/inabilità/menomazioni psicofisica che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU;
3. nel caso e per l'effetto condannare l , in persona del leg. rapp. p.t., al pagamento CP_1
della relativa somma, da accertarsi in corso di causa a mezzo CTU, a titolo di indennizzo
per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% da erogarsi in capitale
o a titolo di rendita per le menomazioni di grado superiore al 16%; sempre oltre interessi e
rivalutazione come per legge.
4. Vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari.>>.
3 2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Istituto assicuratore si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il 09/09/2024, deducendo, in via preliminare, la prescrizione del diritto, trattandosi di infortunio verificatosi il 12/10/2016, denunciato solo il
12/09/2020, quindi, oltre il termine triennale di prescrizione.
Nel merito, poi, evidenziava che la ricorrente non era stata ammessa a tutela neppure dal punto di vista amministrativo, in quanto, in data 31/08/2020, il medico certificatore della stessa aveva redatto per l'affezione “Infezione Tubercolare con reliquati calcifici” un certificato di malattia professionale, non inquadrando la patologia nella categoria degli
“Infortuni sul Lavoro”.
Rappresentava, inoltre, l'assoluta infondatezza della domanda, non avendo la ricorrente prodotto elementi dai quali stabilire con certezza la malattia di cui era affetta, nonché la riconducibilità della stessa ad un infortunio sul lavoro.
Concludeva per la reiezione del ricorso avverso;
il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Con ordinanza del 28/03/2024, il Giudice, ritenute superflue le istanze istruttorie formulate da parte attrice, rinviava la controversia per la discussione all'udienza del 18/03/2025, la quale, tuttavia, veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
In particolare, la ricorrente ribadiva la tempestività della domanda, in primo luogo perché
aveva avuto piena conoscenza dell'infortunio solo nel 2020, allorquando aveva ottenuto il parere medico-legale del dott. , e, comunque, alla luce della sospensione Persona_1
dei termini decadenziali e prescrizionali disposta, in ragione dell'emergenza pandemica,
dall'art. 34 del D.L. n. 18/2020.
4 Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ad avviso dello scrivente risulta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al conseguimento della prestazione, tempestivamente formulata dall' convenuto. CP_1
Va rammentato, difatti, che a mente dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965:
<L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di
tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia
professionale>>.
Secondo i principi della consolidata esegesi della giurisprudenza di legittimità, valevoli sia per il caso della malattia professionale che per il caso dell'infortunio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità
costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d. P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, “può ritenersi
verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine
professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla
persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod.
civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla
quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” (Cass. Sez. L, n. 27323 del 12/12/2005).
In altra decisione si specifica che: <Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della
prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la
5 conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile,
assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici
da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto
conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei
giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di
non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova>> (Cass. Sez L,
Ordinanza n. 16605 del 03/08/2020; nello stesso senso, tra le molte, Cass. Sez. L, n. 11809
del 21/11/1998, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2842 del 06/02/2018 e, più di recente Sez. L.,
n. 1661 del 24/01/2020, secondo cui: <La manifestazione della malattia professionale,
rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale
di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste
l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e
indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa
diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia
riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento>>.
2. Ebbene, nel caso di specie occorre, in primo luogo, evidenziare che l'affezione morbosa di cui si duole la ricorrente va classificata, ai fini assicurativi, quale infortunio sul lavoro,
dovendosi prestare adesione all'inquadramento classificatorio prefigurato dalla circolare n. 74/1995, a mente del quale le malattie infettive e parassitarie vanno inquadrate, CP_1
per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli “Infortuni sul Lavoro”.
Ciò detto, deve prendersi atto che gli elementi documentali acquisiti indichino come la manifestazione dell'infortunio e la conoscibilità da parte dell'assicurato di esso e della sua indennizzabilità a cagione dell'eziologia professionale, vadano collocati al massimo a novembre del 2016. Risulta, difatti – sia in base al Certificato dell'Ospedale Da Procida di
Salerno del 28.10.2016 che sulla scorta di quanto esposto dal dott. nella Persona_1
relazione di consulenza di parte prodotta dalla stessa parte attrice – che la ricorrente sin da
6 ottobre 2016 ha eseguito una serie di accertamenti, cioè una “Intradermoreazione di
Mantoux” (12.10.2016) con esito positivo, una “RX torace telecuore” (17.10.2016) e un esame sierologico (26.10.2016), in forza dei quali deve ritenersi aver già maturato una prima chiara consapevolezza dell'affezione infettiva per la quale in questa sede viene chiesto l'indennizzo.
Ma soprattutto, risulta dalla succitata relazione di CT di parte del dott. che la Persona_1
ricorrente ha eseguito il 21 novembre 2016 una TC torace con il seguente referto: <piccolo
reliquato calcifico a destra in basale. Assenza nei rimanenti campi polmonari di zone con
valori tomodensitometrici a SInificato patologico. Assenza di SInificative tumefazioni
linfonodali mediastiniche nodali ascellari da ambo i lati>>.
Risulta del tutto evidente, pertanto, tenuto conto anche della specifica competenza nel settore medico della ricorrente – infermiera che ha lavorato per molti anni presso il PSAUT
di Salerno – che in quella data la SI.ra , all'esito di detti specifici accertamenti Pt_1
diagnostici, conseguenti al primo rilievo della positività del 12.10.2016, aveva già conseguito la piena conoscibilità sia dell'esistenza dell'infortunio che della sua ricollegabilità eziologica con l'attività di assistenza agli stranieri prestata dalla ricorrente a decorrere dal 2012, oltre che della sua potenziale indennizzabilità.
Detti accertamenti concretizzano, in definitiva, una sequenza di accertamenti diagnostici chiaramente orientata alla diagnosi della patologia di cui di discute, la quale dimostra oggettivamente la certa conoscenza, o quanto meno la conoscibilità nei sensi in precedenza indicati, da parte della ricorrente, già a novembre 2016 (all'esito dell'ultimo degli esami eseguiti), dell'infortunio sul lavoro e delle altre condizioni occorrenti per chiedere l'indennizzo all'Istituto assicurativo.
Va, infine, rilevato come gli ulteriori accertamenti diagnostici eseguiti dalla ricorrente negli anni successivi non dimostrino alcun rilevante e realmente innovativo mutamento del quadro patologico della SI.ra , posto che gli accertamenti di data più recente hanno Pt_1
7 sostanzialmente ribadito e confermato gli esiti dei primi accertamenti del 2016, sicché quella va individuata come la data nella quale la ricorrente ha avuto consapevolezza dell'infortunio e delle sue connotazioni, nulla di più avendo appreso mediante gli accertamenti diagnostici susseguenti.
Ne consegue che il “dies a quo” da cui far partire la decorrenza del termine di prescrizione del diritto va, per l'appunto, fissato a novembre 2016.
Il che comporta, quale ulteriore inevitabile conseguenza, che allorché la ricorrente, il
23.9.2020, ha presentato la domanda di infortunio all' , erano già trascorsi CP_4
integralmente i tre anni previsti dalla norma per il maturarsi della prescrizione;
e ciò già
prima della sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali disposta dall'art. 34 del
D.L. n. 18/2020 per il periodo dal 23.2.2020 all'1.6.2020.
3. L'incertezza soggettivamente scusabile in merito alla data di decorrenza della prescrizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 738 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Salerno, 15.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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