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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1465 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente dott. ssa Giulia Dal Pos Giudice relatore dott. ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1465/2023
avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. CODEN ANDREA ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. TOFFOLI ANGELA convenuto/a
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate, dal ricorrente, come da note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 25/07/2025, e cioè:
1 “IN VIA PRINCIPALE • passata in giudicato la sentenza parziale che ha disposto lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 24/05/1964, trascritto nel registro del comune di NE anno 1964, parte 2, serie A, numero 133, tra e , respingersi la domanda della resistente di Parte_1 CP_1
attribuzione dell'assegno di divorzio a proprio favore per tutti i motivi dedotti col ricorso e con gli atti e/o verbali d'udienza successivamente depositati;
• respingersi ogni altra e contraria domanda;
• spese di causa rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi la seguente prova per testi e per interpello, preceduta dalla locuzione “vero che”:
• a maggio 2021, la si recava presso l'immobile di Lignano di cui CP_1
è causa, sito in via Lungomare, trattenendo per se tutte le chiavi di accesso al medesimo? • a maggio 2021, il si era trattenuto a RD Parte_1
(ovvero la residenza coniugale) per esami medici e per riparazioni della casa
(cappa, aria condizionata, avvolgibile del salotto)? • a maggio 2021, la CP_1
aveva saputo dalla nipote che quest'ultima, assieme al
[...] Parte_2
nonno l'avrebbe raggiunta a Lignano sabato 19 giugno Parte_1
2021? • subito dopo aver appreso i fatti di cui al capitolo 3, la CP_1
chiamava telefonicamente il e vietava allo stesso di recarsi Parte_1
a Lignano, pena l'immediato rientro della opponente a RD e quello della nipote presso la propria abitazione di VE? • la Parte_2
motivazione del divieto di cui al capitolo 4 era che la non voleva CP_1
fare da “badante” al marito ottantacinquenne? • il rinunciava Parte_1
a recarsi a Lignano nel giugno 2021? • il 26 giugno 2021, la nipote Pt_2
rientrava presso la propria abitazione per impegni personali e tentava di
[...]
convincere la a permettere al di raggiungere CP_1 Parte_1
l'appartamento di Lignano ed aggiungeva, inoltre, che se la non CP_1
2 avesse permesso al nonno di andare a Lignano, neppure la stessa nipote vi si sarebbe recata? • un tentativo di persuasione simile a quello di cui al capitolo 7 proveniva anche dall'altro nipote, ? • dopo una riunione di Persona_1
famiglia, il decideva, per il bene della nipote , Parte_1 Parte_2
di farle contattare la chiedendole se era ancora disposta a tenerla a CP_1
Lignano senza la presenza del medesimo? • la Parte_1 CP_1
acconsentiva alle richieste di cui al capitolo 9? • all'inizio di luglio 2021, la sig.ra figlia dell'opposto nonché dell'opponente, veniva a Testimone_1
conoscenza del fatto che l'anziano ed ammalato padre di 85 anni era solo in casa perché la era a Lignano da maggio dello stesso anno? • all'inizio di CP_1
luglio 2021, la sig.ra si recava presso la casa dei genitori, sita Testimone_1
in via B. AS a RD e trovava in condizioni Parte_1
precarie di salute, sfornito di patente, senza auto e con l'abitazione in condizioni igienico-sanitarie discutibili? • all'inizio di luglio 2021, la sig.ra Tes_1
si recava presso la casa dei genitori, sita in via B. AS a RD,
[...]
e scopriva che l'aria condizionata non funzionava? • all'inizio di luglio 2021, la sig.ra si recava presso la casa dei genitori, sita in via B. Testimone_1
AS a RD, e chiedeva a suo padre, di Parte_1
trascorrere alcuni giorni presso la propria abitazione a VE? • per un lungo periodo dell'estate 2021, il trascorreva 2-3 notti a VE Parte_1
(presso la residenza della figlia ed altrettante a RD Testimone_1
(presso la propria abitazione) per eseguire delle riparazioni, curare il giardino, etc? • era a conoscenza che il marito alternasse CP_1 Parte_1
la sua presenza tra RD e VE poiché entrambi i nipoti glielo avevano comunicato in diverse occasioni? • il 9 ottobre 2021 CP_1
3 rientrava a RD e trovava il marito seduto a tavola intento a pranzare? •
Dal 9 ottobre 2021, divideva, all'interno del frigo, il proprio cibo CP_1
da quello del marito ed attendeva che il resistente finisse di pranzare/cenare per, poi, mangiare autonomamente ed ognuno di loro lavava solo le rispettive stoviglie nonché i propri vestiti? • Già dal 2018, il , viste le Parte_1
precarie condizioni fisiche, doveva ricorrere all'aiuto di un amico, sig. Per_2
o sig. , o della nipote, sig.ra per fare la
[...] CP_2 Persona_3
spesa, recarsi dal medico od in qualsiasi altro luogo che non fosse raggiungibile a piedi, in quanto non riceveva alcun aiuto materiale dalla ? • la CP_1
sig.ra preoccupata per la salute del padre, il 18 Ottobre 2021 Testimone_1
chiedeva a di trasferirsi temporaneamente presso la di lei Parte_1
abitazione finchè la situazione familiare non fosse migliorata? • infatti, il
[...]
, essendo un ottantacinquenne malato e bisognoso di aiuto e cure Parte_1
costanti, non era in grado di rimanere solo nella propria casa di residenza poiché non riceveva alcun aiuto materiale dalla ? • Da maggio 2021 in poi, CP_1
tutti i mazzi di chiavi di accesso allo stabile condominiale nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano erano sempre stati nel possesso della ? • Il , da maggio CP_1 Parte_1
2021 in poi, aveva avuto il possesso delle chiavi di accesso allo stabile condominiale nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano? • in data 20 novembre 2021, il Parte_1
si recava, accompagnato dalla figlia e dal nipote Testimone_1 Persona_1
, nella propria abitazione di RD, sita in via B. AS, per
[...]
prendere abbigliamento, corrispondenza, documenti personali, nonché un mazzo di chiavi per accedere allo stabile condominiale nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano? • Bidoli
4 in data 20/11/2021, accortasi dell'ingresso del CP_1 Parte_1
nell'abitazione di proprietà di quest'ultimo, incominciava ad insultare ed inveire contro i presenti nonchè a minacciarli di morte? • In data 20/11/2021, in occasione degli eventi di cui ai capitoli 24 e 25, veniva richiesto l'intervento della Polizia da parte della ? • In data 20/11/2021, dopo l'intervento CP_1
della Polizia, alla presenza degli agenti, alla venivano chieste la CP_1
corrispondenza indirizzata a e le chiavi di accesso allo Parte_1
stabile condominiale nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano?• Alla richiesta di cui al capitolo 27, CP_1
rispondeva che avrebbe consegnato sia la corrispondenza sia un mazzo di chiavi per accedere all'immobile di Lignano al proprio avvocato? • Dopo i fatti di cui al 20/11/2021, consegnava le chiavi di accesso allo stabile CP_1
condominiale nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano al proprio avvocato Angela Toffoli? • in data
12/01/2022, il informava il proprio legale, avv. Grazia Cantiello, che, Pt_1
con un suo amico, sig. , si sarebbe recato, in data 13/01/2022, Persona_2
presso la propria abitazione di RD per prendersi la corrispondenza, le chiavi dell'appartamento di Lignano, una rete singola comprensiva di materasso nonché ulteriori effetti personali?• in data 13/01/2022, il recatosi Pt_1
presso la propria abitazione a RD in via B. AS con il suo amico
, trovava la porta di ingresso barricata dall'interno con casse Persona_2
d'acqua, sedie, portaombrelli come da foto che mi si rammostrano (all. 27)? •
In data 13/01/2022, solo dopo varie consultazioni con il legale della , CP_1
avv. Toffoli Angela, la stessa concedeva al l'accesso CP_1 Parte_1
unicamente alla cameretta dove si trovavano il materasso e la rete? • In data
13/01/2022, in occasione dei fatti di cui ai capitoli 31 e 32, la CP_1
5 consegnava a le chiavi di accesso allo stabile condominiale Parte_1
nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di
Lignano? • in data 03/02/2022, il veniva accompagnato da Parte_1
un amico, sig. , dal solito barbiere a RD? • In data Persona_2
03/02/2022, il si recava presso la propria abitazione/officina Parte_1
sita a RD in via B. AS accompagnato da ? • In Persona_2
data 03/02/2022, recatosi presso la propria abitazione/officina, il Pt_1
trovava il portone dell'officina sbarrato da un bancone da lavoro ed
[...]
altro materiale ferroso, come da foto che mi si rammostra (all. 28)? • in data
03/02/2022, in occasione dei fatti di cui ai capitoli 35 e 36, la CP_1
consegnava a le chiavi di accesso allo stabile condominiale Parte_1
nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di
Lignano? • in data 12/02/2022, come suggerito dagli agenti di Polizia contattati pochi giorni prima, il , accompagnato dalla figlia Parte_1 Tes_1
dalla nipote, sig.ra nonché dall'amico , si
[...] Persona_3 Persona_2
recava presso l'abitazione di RD per ottenere, tra le altre cose, la consegna delle chiavi di accesso all'immobile di Lignano? • In data 12/02/2022,
, Parte_1 Testimone_1 Persona_3 Persona_2
spingevano di peso la porta di accesso all'abitazione di RD e, dietro di essa, trovavano metalli ed altri carichi pesanti che bloccavano l'entrata, come da foto che mi si rammostra (all. 29)? • In data 12/02/2022, Testimone_1
chiedeva l'intervento degli agenti di polizia per ottenere l'accesso alla casa di
RD? • In data 12/02/2022, gli agenti di polizia, una volta giunti sul posto, si annunciavano e, solo dopo lunghe trattative, ottenevano dalla CP_1
l'apertura della porta, come da verbale che mi si rammostra (all. 22)? • In
[...]
data 12/02/2022, dopo l'intervento della polizia, e Testimone_1 Per_3
6 caricavano parte degli effetti personali del in auto? • CP_1 Parte_1
In data 12/02/2022, durante gli eventi di cui a capitoli da 38 a 42, il Pt_1
si sentiva male? • In data 12/02/2022, consegnava a
[...] CP_1 [...]
le chiavi di accesso allo stabile condominiale nonché al posto Parte_1
auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano? • in data 15 febbraio 2022 e con email del 02/03/2022, il legale dell'epoca del
[...]
(avv. Grazia Cantiello) lamentava espressamente al difensore Parte_1
della , avv. Toffoli Angela, la mancata consegna delle chiavi CP_1
dell'immobile di Lignano, come da documento che mi si rammostra (all. 30)?
• a seguito dei fatti di cui al capitolo 45, l'avv. Toffoli Angela riscontrava la missiva dell'avv. Cantiello? • in data 16 febbraio 2022, il Parte_1
contattato il proprio legale, apprendeva che aveva consegnato solo CP_1
la corrispondenza, ma non le chiavi dell'immobile di Lignano? • in data 15 marzo 2022, il accompagnato dall'amico , Parte_1 Persona_2
raggiungeva la propria abitazione/officina di RD per prelevare degli effetti personali, tra cui le chiavi dell'appartamento di Lignano, ma trovava nuovamente la porta sbarrata dalla con oggetti pesanti di vario genere, CP_1
come da foto che mi si rammostra (all. 31)? • in data 30 marzo 2022, l'avv.
CO, come già fatto in passato, proponeva all'avvocato Toffoli un accordo sull'utilizzo condiviso dell'automobile e la informava degli eventi accaduti il
15 marzo (all. 32)? • a seguito dei fatti di cui al capitolo 49, l'avv. Toffoli
Angela riscontrava la missiva dell'avv. CO? • in data 31 marzo 2022, l'avv.
EA CO chiedeva, per l'ennesima volta, all'avvocato Toffoli, in via bonaria, la consegna delle chiavi di accesso all'appartamento di Lignano, come da documento che mi si rammostra (all. 33)? • a seguito dei fatti di cui al
7 capitolo 51, l'avv. Toffoli Angela riscontrava la missiva dell'avv. CO? • in data 7 giugno 2022, il accompagnato dalla figlia nonché da un amico, Pt_1
sig. , si recava presso l'abitazione di RD, in via Braida CP_2
AS, per prendere la propria tessera elettorale, i CUD degli ultimi anni nonché parte del proprio vestiario? • in data 7 giugno 2022, nell'occasione di cui al capitolo 53, la permetteva l'accesso all'abitazione?• in data 7 CP_1
giugno 2022, nell'occasione di cui al capitolo 53, il constatava che la Pt_1
unica occupante dell'immobile, aveva cambiato la serratura di ingresso CP_1
come da documenti che mi si rammostrano (all. 24 e 34 - dichiarazione sig.
, Sig.ra e video)? • in data 7 giugno 2022, nell'occasione di cui CP_2 Pt_1
al capitolo 53, il chiedeva l'intervento della polizia, come da Pt_1
documento che mi si rammostra (all. 23)? • in data 7 giugno 2022, nell'occasione di cui al capitolo 53, gli agenti di polizia intervenivano presso l'abitazione del e riuscivano a farsi consegnare dalla il vestiario Pt_1 CP_1
del ma non la tessera elettorale né i CUD? • era l'unica Pt_1 CP_1
detentrice ed utilizzatrice del bancomat correlato al conto corrente n°
001/66/814210, aperto presso Banca DE – filiale di NE in via
Mazzini n°7/9, cointestato a e • In data CP_1 Parte_1
03/03/2011, si recava presso la banca DE, filiale di CP_1
NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di € 2.000,00 (duemila) come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 09/12/2011, CP_1
si recava presso la banca DE, filiale di NE in via Mazzini
[...]
n°7/9, e prelevava una somma di € 2.000,00 (duemila) come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 16/01/2013, si recava presso la CP_1
banca DE, filiale di NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di € 2.000,00 (duemila) come da documento che mi si rammostra (all.
8 19)? • In data 07/06/2013, si recava presso la banca DE, CP_1
filiale di NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di € 2.000,00
(duemila) come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data
25/06/2015, si recava presso la banca DE, filiale di CP_1
NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di € 2.000,00 (duemila) come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 01/02/2019, CP_1
si recava presso la banca DE, filiale di NE in via Mazzini
[...]
n°7/9, e prelevava una somma di € 1.500,00 (millecinquecento), suddivisa in tre prelievi di € 500,00 (cinquecento) cadauno, come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 12/12/2019, si recava presso la banca CP_1
DE, filiale di NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di
€ 1.500,00 (millecinquecento), suddivisa in due prelievi di € 700,00 (settecento) ed € 800,00 (ottocento), come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 26/05/2020, si recava presso la banca DE, filiale di CP_1
NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di € 1.500,00
(millecinquecento), suddivisa in tre prelievi di € 500,00 (cinquecento) cadauno, come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 12/11/2020, CP_1
si recava presso la banca DE, filiale di NE in via Mazzini
[...]
n°7/9, e prelevava una somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento), suddivisa in tre prelievi di cui uno da € 500,00 (cinquecento) e due da 1.000,00 (mille) cadauno, come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • nel 1986 il
[...]
e la si erano separati? • a seguito della separazione la aveva Pt_1 CP_1 CP_1
incassato una somma una tantum di lire 100.000.000,00 (centomilioni) e percepiva un assegno di mantenimento mensile di lire 450.000,00
(quattrocentocinquantamila)? • nel 1988 la si era trasferita ad abitare in CP_1
centro a NE dalla casa coniugale di RD, sita in via B. AS?
9 • dal gennaio 1988 all'ottobre 1988 la si frequentava con un altro uomo CP_1
in centro a NE? Si indicano a teste: sig.ra VE, Testimone_2
sig. da VE, sig.ra da VE, sig. Persona_1 Testimone_1
da NE, sig.ra da NE, sig. Persona_2 Persona_3 CP_2
da NE, Avv. Grazia Cantiello da NE, sig.ra
[...] Tes_3
da NE.
[...]
Per parte resistente le conclusioni formulate con nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza in data 18/10/2024 (poiché all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, il procuratore della resistente depositava una nota di precisazione delle conclusioni non pertinente alla presente controversia), e cioè: “- in via preliminare: stante la comunicazione a mezzo pec di data 23/11/2023 della
Banca DE con cui si attesta che “attualmente i Fondi e non risultano Pt_3
più intestati ai signori e ma ad un soggetto terzo. Pertanto, nel Pt_1 CP_1
rispetto della normativa sulla privacy, la invitiamo a rivolgersi al signor
[...]
per i chiarimenti del caso” (all. 2 a verbale) ribadisce la richiesta già Pt_1
formulata all'udienza con trattazione scritta del 17/05/2024 di ordinare alla
DE spa – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. con sede legale in
Piazza San Carlo n. 156, Torino, PEC: ai Email_1
sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio del documento contratto
Fonditalia n. 674095.01.612 intestato originariamente n. Parte_1
806575.01.710 intestato a ed dal 01/01/2021 CP_1 Parte_1
alla data di estinzione del rapporto e contestuale liquidazione dei fondi (doc.
28- e 56-57-58). In alternativa l'ordine di esibizione può essere Pt_4
richiesto direttamente al convenuto Parte_1
10 - ordinare altresì l'esibizione dei redditi e dell'effettivo patrimonio economico finanziario a disposizione della figlia con la quale il signor Testimone_1
convive (conviveva sino al febbraio 2023) da quasi 2 anni, Parte_1
avvalendosi anche della Polizia Tributaria, qualora venga dimostrato il trasferimento del patrimonio mobiliare dal signor alla Parte_1
signora L'esponente dichiara, altresì, di essere disposta ad Testimone_1
anticipare le spese dell'esibizione. Questo patrocinio ricorda infatti che, in particolare in questo tipo di procedimenti, l'esposizione e la disclosure di tutti i documenti atti a dimostrare la consistenza patrimoniale di uno dei due coniugi in causa è fondamentale per l'adozione di un corretto provvedimento ad opera del Giudice. Il fatto di tacere, e continuare a tacere, sulla sparizione ad opera del signor di TUTTI i fondi liquidi pari ad almeno € 126.261,40 Pt_1
appartenuti ai coniugi, è indice di male fede e scorrettezza processuale. E' evidente che la signora deve poter godere del patrimonio familiare, CP_1
per la cui formazione la stessa ha ampiamente contribuito, sia con il proprio lavoro presso l'officina del coniuge sia come casalinga nel lavoro domestico e nella contribuzione alla crescita di figlia e nipoti. Di un tanto se ne è chiesta prova per testi. E' evidente infatti, come documentato, che la signora non CP_1
gode di propri risparmi personali e unico mezzo di sussistenza, a quasi ottant'anni, è la pensione minima dalla stessa percepita (€ 597,00 mensili con rivalutazione) e l'assegno di mantenimento come da separazione per € 180,00 mensili. Risulta evidente che la signora qualora dovesse lasciare CP_1
l'immobile coniugale in piena proprietà del coniuge e dovesse corrispondere un affitto, non sarebbe in grado di sopravvivere dopo una vita di lavoro per il semplice fatto che tutto il patrimonio liquido è stato artatamente sottratto dal coniuge o da altri familiari coinvolti. Quindi, o il coniuge rende nuovamente
11 nella disponibilità anche della signora le somme costituenti il Per_4
patrimonio comune sottratto, oppure la richiesta di assegno che si vede costretta a formulare la convenuta deve tener conto anche delle somme sottratte dal marito per riequilibrare l'assetto patrimoniale dei coniugi. - nel merito: preso atto dell'intervenuto deposito della sentenza sullo status, vista la copiosa documentazione depositata, si insiste per la prosecuzione del procedimento per le domande formulate dalla convenuta, conseguentemente chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate in sede di comparsa di costituzione del 17/10/2023 con i testi ivi indicati ed insiste per le conclusioni tutte già rassegnate in comparsa di costituzione del 17/10/2023.
- Disporsi la corresponsione di un assegno divorzile dell'importo pari ad €
700,00 mensile in favore della sig.ra e a carico del sig. CP_1 Parte_1
o quello maggiore o minore meglio visto a far data dal deposito del
[...]
ricorso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT se in aumento e da corrispondersi alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese con richiesta di versamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c. da parte dell' di NE, ente erogatore della pensione di vecchiaia, stante il CP_3
grave comportamento tenuto dal signor ed il già documentato Pt_1
inadempimento;
- Disporsi la corresponsione di una rendita vitalizia dell'importo mensile pari ad € 500,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia in favore della sig.ra
[...]
ed a carico del sig. o quella maggiore o minore CP_1 Parte_1
meglio vista a far data dal deposito del ricorso, e da corrispondersi alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per i contributi economici CP_1
tutti non versati alla signora durante tutto il rapporto di lavoro CP_1
intercorso alle dipendenze della ditta sino alla sua chiusura. Parte_1
12 In via istruttoria: ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate in sede di comparsa di costituzione del 17/10/2023 con i testi ivi indicati. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese e onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. 24/07/2023 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 24/05/1964 con la controparte;
matrimonio dal quale in data 1/03/1965 è nata la figlia Testimone_1
Deduceva parte ricorrente che tra i coniugi era pendente procedimento giudiziale per separazione n. 990/2022 R.G. avanti l'intestato Tribunale, la cui udienza di prima comparizione si era celebrata in data 27/06/2022; che con sentenza parziale datata 24/01/2023 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi. La sentenza di separazione n.
460/2024 nel frattempo passava in giudicato in data 11/02/2025.
Parte convenuta si è costituita contestando le circostanze dedotte da parte ricorrente e formulando proprie conclusioni in punto assegno divorzile, che chiedeva nell'importo di euro 700 mensili, con richiesta di versamento diretto da parte dell' , stante il grave inadempimento tenuto dal CP_3 Pt_1
13 chiedendo inoltre corrispondersi una rendita vitalizia dell'importo mensile pari a euro 500,00 o al diverso importo ritenuto di giustizia, per i contributi economici tutti non versati alla signora durante il rapporto di lavoro CP_1
intercorso alle dipendenze della ditta sino alla sua chiusura. Parte_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Tribunale nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, sulla base di quanto emerso anche in ragione del contegno processuale delle parti.
Il punto controverso è rappresentato dalle domande di tipo economico proposte da parte resistente, di vedersi riconosciuto un assegno divorzile e una rendita vitalizia, a cui si oppone parte ricorrente.
In tema di assegno divorzile va richiamato il consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo il quale l'assegno ha una natura mista assistenziale e perequativo compensativa.
Secondo le Sezioni Unite del 2018 il giudice deve valutare la sussistenza, quale precondizione per poter riconoscere il diritto all'assegno, di uno squilibrio economico tra le parti al momento del divorzio, e procedere all'applicazione dei seguenti principi: «… l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto
14 da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto … Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in
15 considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”. (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018).
ha dichiarato e documentato di percepire una pensione minima di Persona_5
€ 597,00 mensili (calcolata su dodici mensilità), e un assegno di mantenimento disposto in sede di separazione pari a euro 180,00, ed ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa come impiegata, segretaria e tenuta della contabilità alle dipendenze del marito presso l'officina meccanica di cui quest'ultimo era titolare, prima dal 1970 al 1986 e poi dal 1989 al 2006, senza che la sua posizione lavorativa fosse mai stata regolarizzata;
ha, inoltre, dichiarato di avere percepito la somma di 100.000 euro dalla vendita di un immobile che aveva a
Lignano in comproprietà con l'ex marito (il quale, parimenti, incassava la propria quota di 100.000 euro), di avere acquistato per la somma di 3000 euro dal una vettura che aveva già in uso e di avere ricevuto dal Pt_1 Pt_1
la richiesta di pagamento della somma di 56.100 euro per l'occupazione della casa coniugale, non essendo ella titolare di casa di proprietà.
Il marito percepisce un reddito mensile netto pari ad € 1.290,00 (calcolato su base dodici e sulla media degli ultimi tre anni documentati); il ricorrente ha documentato di essere affetto da numerose patologie che gli causano un'invalidità civile certificata al 100%, per la quale percepisce un'indennità di euro 527,16 mensili;
dal 2023 è ricoverato presso la Rsa “Casa Alberina” di
Aviano, per la quale ha dichiarato di essere obbligato al pagamento di una retta
16 mensile pari ad euro 1.953,00 (dalla movimentazione del conto corrente emerge che la figlia versa mensilmente un'integrazione per il pagamento della Tes_1
retta della struttura).
E' proprietario della casa familiare occupata dalla signora è obbligato CP_1
per contributo al mantenimento della ex moglie per euro 180,00 mensili;
non ha contestato la circostanza di avere venduto nel 2021 un'abitazione che aveva in comproprietà con una sorella, e di avere incassato la somma di 100.000 euro dalla vendita della casa di Lignano che aveva in comproprietà con l'ex moglie.
La imputa all'ex marito di essersi indebitamente appropriato, nel mese CP_1
di novembre 2021, della somma di oltre 120.000 euro, costituenti risparmi comuni dei coniugi accantonati per le necessità della vecchiaia, ottenendo la liquidazione di fondi di investimento DE, originariamente cointestati, accreditandone le liquidità prima in un conto a sé solo intestato, aperto ad hoc,
e successivamente in un conto intestato ad un terzo, di cui non è nota l'identità.
Sul punto, in corso di causa, aderendo alla richiesta di parte resistente, è stato emesso a DE ordine di esibizione della documentazione bancaria relativa a fondi comuni cointestati ai coniugi;
è risultato che il fondo di investimento n.
806575.01.710, aperto da entrambi i coniugi nel 1995, nel 2021 è stato reintestato, con contratto n. 674095.01.612, dal a sé stesso, con Pt_1
trasferimento di circa 119.000 euro, e successivamente a un soggetto terzo ignoto, con saldo finale pari a zero.
La vicenda dei conti DE attesta che il sig. che aveva il potere Pt_1
di operare in autonomia sui fondi cointestati con la moglie in virtù della firma disgiunta, nel 2021 ha fatto transitare in un conto intestato a una terza persona una cospicua somma di denaro, chiudendo i conti originari.
17 La difesa di parte ricorrente non nega la circostanza, giustificando l'operazione per il fatto che quei conti, benché formalmente intestati a entrambi i coniugi, sarebbero stati alimentati esclusivamente con somme del sig. che ne Pt_1
sarebbe stato il titolare esclusivo. Di ciò, però, non può dirsi fornita la prova, dovendosi presumere, invece, che le somme depositate nei conti cointestati appartenessero per metà a ciascuno dei coniugi, a fronte degli elementi forniti da parte resistente, che ha provato di avere operato per la totale durata del matrimonio nell'azienda del marito, fornendo il proprio contributo nella formazione del patrimonio comune della famiglia.
Nessun valore può attribuirsi all'ulteriore affermazione del ricorrente secondo la quale nulla il avrebbe incassato dai fondi DE posto che il Pt_1
conto è stato reintestato ad un soggetto terzo;
si osserva che l'operazione è stata da lui compiuta personalmente e si presume in senso a sé favorevole, non avendo, peraltro, mai fornito indicazioni su chi fosse il soggetto terzo.
Dal quadro come sopra descritto emerge una sperequazione di tipo economico nella posizione degli ex coniugi al momento del divorzio.
In particolare, va rilevato che l'unico reddito di cui dispone la signora, oltre all'assegno di separazione, è la pensione minima, e che ella non ha immobili di proprietà. Dispone della somma ricavata dalla vendita della casa di Lignano, ma il marito le chiede di essere rimborsato per l'illegittima occupazione della ex casa familiare.
Il sig. dispone di una pensione di 1290 euro e di un'indennità di euro Pt_1
527, per un totale di euro 1817. È vero che deve fronteggiare la spesa per la retta della Rsa, ma è vero anche che ha la casa di proprietà e disponibilità di cospicue somme di denaro, come sopra si è evidenziato.
18 E' stato provato che la durante la vita matrimoniale, ha prestato la CP_1
propria opera nell'officina del marito in qualità di impiegata, segretaria, contabile, senza mai essere regolarizzata (dal momento che è pacifico che il marito era titolare di officina meccanica e la moglie vi ha prestato attività lavorativa, sebbene ognuno abbia versioni diverse sul tipo di contributo lavorativo apportato).
Appare, altresì, documentalmente provato che la signora, durante la vita matrimoniale, ha prestato il proprio contributo per l'accudimento della figlia e per le necessità della famiglia, non facendo poi mancare il supporto materiale e personale anche in favore dei nipoti (si vedano le lettere prodotte, e si consideri la circostanza non contestata per cui la signora trascorreva le estati a Lignano occupandosi dei nipoti, cosa che avveniva anche nell'estate del 2021, quando si
è acutizzata la crisi di coppia).
L'attività prestata è andata a “sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia”, e dunque va tenuto conto del
“conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
L'incremento patrimoniale cui la ha contribuito è costituito dalle somme CP_1
liquide di denaro accantonate nel corso del rapporto matrimoniale, secondo la ricostruzione operata sopra, e dall'avere la coppia realizzato, in costanza di matrimonio, la costruzione dell'abitazione familiare, abitazione che il Pt_1
sostiene di avere compiuto utilizzando esclusivamente proprie sostanze, ma alla quale, invece, ha contribuito anche la attraverso il contributo personale CP_1
fornito all'officina del marito e all'accudimento della famiglia.
19 Va, dunque, riconosciuto il diritto della resistente a vedersi attribuito un assegno divorzile, tenuto conto dell'opera prestata, della durata del rapporto matrimoniale, e dell'età della stessa.
In particolare, vanno considerati la lunga durata del rapporto matrimoniale e l'avanzata età della signora, che sicuramente non le consentirebbe di immettersi utilmente nel mondo del lavoro per recuperare, in virtù del principio di auto responsabilità, il divario economico con l'ex marito.
Va posto dunque a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della resistente un assegno divorzile dell'importo di euro 350,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
In merito alla domanda di emettere l'ordine di pagamento direttamente all' CP_3
si richiama quanto stabilito dall'art. 473 bis.37 c.p.c..
Nulla si ritiene vada riconosciuto a titolo di rendita vitalizia, da reputarsi assorbita nell'assegno divorzile.
In punto spese, motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NE il
24/05/1964 tra e trascritto nei registri CP_1 Pt_1 Pt_1
20 dello stato civile del Comune di PORDENONE nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1964, Parte 2, Serie A, n. 133.
Determina in euro 350,00 l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da da corrispondere a in forma tracciabile, entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PORDENONE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 12/12/2025 dal Tribunale di NE.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente dott. ssa Giulia Dal Pos Giudice relatore dott. ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1465/2023
avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. CODEN ANDREA ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. TOFFOLI ANGELA convenuto/a
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate, dal ricorrente, come da note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 25/07/2025, e cioè:
1 “IN VIA PRINCIPALE • passata in giudicato la sentenza parziale che ha disposto lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 24/05/1964, trascritto nel registro del comune di NE anno 1964, parte 2, serie A, numero 133, tra e , respingersi la domanda della resistente di Parte_1 CP_1
attribuzione dell'assegno di divorzio a proprio favore per tutti i motivi dedotti col ricorso e con gli atti e/o verbali d'udienza successivamente depositati;
• respingersi ogni altra e contraria domanda;
• spese di causa rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi la seguente prova per testi e per interpello, preceduta dalla locuzione “vero che”:
• a maggio 2021, la si recava presso l'immobile di Lignano di cui CP_1
è causa, sito in via Lungomare, trattenendo per se tutte le chiavi di accesso al medesimo? • a maggio 2021, il si era trattenuto a RD Parte_1
(ovvero la residenza coniugale) per esami medici e per riparazioni della casa
(cappa, aria condizionata, avvolgibile del salotto)? • a maggio 2021, la CP_1
aveva saputo dalla nipote che quest'ultima, assieme al
[...] Parte_2
nonno l'avrebbe raggiunta a Lignano sabato 19 giugno Parte_1
2021? • subito dopo aver appreso i fatti di cui al capitolo 3, la CP_1
chiamava telefonicamente il e vietava allo stesso di recarsi Parte_1
a Lignano, pena l'immediato rientro della opponente a RD e quello della nipote presso la propria abitazione di VE? • la Parte_2
motivazione del divieto di cui al capitolo 4 era che la non voleva CP_1
fare da “badante” al marito ottantacinquenne? • il rinunciava Parte_1
a recarsi a Lignano nel giugno 2021? • il 26 giugno 2021, la nipote Pt_2
rientrava presso la propria abitazione per impegni personali e tentava di
[...]
convincere la a permettere al di raggiungere CP_1 Parte_1
l'appartamento di Lignano ed aggiungeva, inoltre, che se la non CP_1
2 avesse permesso al nonno di andare a Lignano, neppure la stessa nipote vi si sarebbe recata? • un tentativo di persuasione simile a quello di cui al capitolo 7 proveniva anche dall'altro nipote, ? • dopo una riunione di Persona_1
famiglia, il decideva, per il bene della nipote , Parte_1 Parte_2
di farle contattare la chiedendole se era ancora disposta a tenerla a CP_1
Lignano senza la presenza del medesimo? • la Parte_1 CP_1
acconsentiva alle richieste di cui al capitolo 9? • all'inizio di luglio 2021, la sig.ra figlia dell'opposto nonché dell'opponente, veniva a Testimone_1
conoscenza del fatto che l'anziano ed ammalato padre di 85 anni era solo in casa perché la era a Lignano da maggio dello stesso anno? • all'inizio di CP_1
luglio 2021, la sig.ra si recava presso la casa dei genitori, sita Testimone_1
in via B. AS a RD e trovava in condizioni Parte_1
precarie di salute, sfornito di patente, senza auto e con l'abitazione in condizioni igienico-sanitarie discutibili? • all'inizio di luglio 2021, la sig.ra Tes_1
si recava presso la casa dei genitori, sita in via B. AS a RD,
[...]
e scopriva che l'aria condizionata non funzionava? • all'inizio di luglio 2021, la sig.ra si recava presso la casa dei genitori, sita in via B. Testimone_1
AS a RD, e chiedeva a suo padre, di Parte_1
trascorrere alcuni giorni presso la propria abitazione a VE? • per un lungo periodo dell'estate 2021, il trascorreva 2-3 notti a VE Parte_1
(presso la residenza della figlia ed altrettante a RD Testimone_1
(presso la propria abitazione) per eseguire delle riparazioni, curare il giardino, etc? • era a conoscenza che il marito alternasse CP_1 Parte_1
la sua presenza tra RD e VE poiché entrambi i nipoti glielo avevano comunicato in diverse occasioni? • il 9 ottobre 2021 CP_1
3 rientrava a RD e trovava il marito seduto a tavola intento a pranzare? •
Dal 9 ottobre 2021, divideva, all'interno del frigo, il proprio cibo CP_1
da quello del marito ed attendeva che il resistente finisse di pranzare/cenare per, poi, mangiare autonomamente ed ognuno di loro lavava solo le rispettive stoviglie nonché i propri vestiti? • Già dal 2018, il , viste le Parte_1
precarie condizioni fisiche, doveva ricorrere all'aiuto di un amico, sig. Per_2
o sig. , o della nipote, sig.ra per fare la
[...] CP_2 Persona_3
spesa, recarsi dal medico od in qualsiasi altro luogo che non fosse raggiungibile a piedi, in quanto non riceveva alcun aiuto materiale dalla ? • la CP_1
sig.ra preoccupata per la salute del padre, il 18 Ottobre 2021 Testimone_1
chiedeva a di trasferirsi temporaneamente presso la di lei Parte_1
abitazione finchè la situazione familiare non fosse migliorata? • infatti, il
[...]
, essendo un ottantacinquenne malato e bisognoso di aiuto e cure Parte_1
costanti, non era in grado di rimanere solo nella propria casa di residenza poiché non riceveva alcun aiuto materiale dalla ? • Da maggio 2021 in poi, CP_1
tutti i mazzi di chiavi di accesso allo stabile condominiale nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano erano sempre stati nel possesso della ? • Il , da maggio CP_1 Parte_1
2021 in poi, aveva avuto il possesso delle chiavi di accesso allo stabile condominiale nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano? • in data 20 novembre 2021, il Parte_1
si recava, accompagnato dalla figlia e dal nipote Testimone_1 Persona_1
, nella propria abitazione di RD, sita in via B. AS, per
[...]
prendere abbigliamento, corrispondenza, documenti personali, nonché un mazzo di chiavi per accedere allo stabile condominiale nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano? • Bidoli
4 in data 20/11/2021, accortasi dell'ingresso del CP_1 Parte_1
nell'abitazione di proprietà di quest'ultimo, incominciava ad insultare ed inveire contro i presenti nonchè a minacciarli di morte? • In data 20/11/2021, in occasione degli eventi di cui ai capitoli 24 e 25, veniva richiesto l'intervento della Polizia da parte della ? • In data 20/11/2021, dopo l'intervento CP_1
della Polizia, alla presenza degli agenti, alla venivano chieste la CP_1
corrispondenza indirizzata a e le chiavi di accesso allo Parte_1
stabile condominiale nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano?• Alla richiesta di cui al capitolo 27, CP_1
rispondeva che avrebbe consegnato sia la corrispondenza sia un mazzo di chiavi per accedere all'immobile di Lignano al proprio avvocato? • Dopo i fatti di cui al 20/11/2021, consegnava le chiavi di accesso allo stabile CP_1
condominiale nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano al proprio avvocato Angela Toffoli? • in data
12/01/2022, il informava il proprio legale, avv. Grazia Cantiello, che, Pt_1
con un suo amico, sig. , si sarebbe recato, in data 13/01/2022, Persona_2
presso la propria abitazione di RD per prendersi la corrispondenza, le chiavi dell'appartamento di Lignano, una rete singola comprensiva di materasso nonché ulteriori effetti personali?• in data 13/01/2022, il recatosi Pt_1
presso la propria abitazione a RD in via B. AS con il suo amico
, trovava la porta di ingresso barricata dall'interno con casse Persona_2
d'acqua, sedie, portaombrelli come da foto che mi si rammostrano (all. 27)? •
In data 13/01/2022, solo dopo varie consultazioni con il legale della , CP_1
avv. Toffoli Angela, la stessa concedeva al l'accesso CP_1 Parte_1
unicamente alla cameretta dove si trovavano il materasso e la rete? • In data
13/01/2022, in occasione dei fatti di cui ai capitoli 31 e 32, la CP_1
5 consegnava a le chiavi di accesso allo stabile condominiale Parte_1
nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di
Lignano? • in data 03/02/2022, il veniva accompagnato da Parte_1
un amico, sig. , dal solito barbiere a RD? • In data Persona_2
03/02/2022, il si recava presso la propria abitazione/officina Parte_1
sita a RD in via B. AS accompagnato da ? • In Persona_2
data 03/02/2022, recatosi presso la propria abitazione/officina, il Pt_1
trovava il portone dell'officina sbarrato da un bancone da lavoro ed
[...]
altro materiale ferroso, come da foto che mi si rammostra (all. 28)? • in data
03/02/2022, in occasione dei fatti di cui ai capitoli 35 e 36, la CP_1
consegnava a le chiavi di accesso allo stabile condominiale Parte_1
nonché al posto auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di
Lignano? • in data 12/02/2022, come suggerito dagli agenti di Polizia contattati pochi giorni prima, il , accompagnato dalla figlia Parte_1 Tes_1
dalla nipote, sig.ra nonché dall'amico , si
[...] Persona_3 Persona_2
recava presso l'abitazione di RD per ottenere, tra le altre cose, la consegna delle chiavi di accesso all'immobile di Lignano? • In data 12/02/2022,
, Parte_1 Testimone_1 Persona_3 Persona_2
spingevano di peso la porta di accesso all'abitazione di RD e, dietro di essa, trovavano metalli ed altri carichi pesanti che bloccavano l'entrata, come da foto che mi si rammostra (all. 29)? • In data 12/02/2022, Testimone_1
chiedeva l'intervento degli agenti di polizia per ottenere l'accesso alla casa di
RD? • In data 12/02/2022, gli agenti di polizia, una volta giunti sul posto, si annunciavano e, solo dopo lunghe trattative, ottenevano dalla CP_1
l'apertura della porta, come da verbale che mi si rammostra (all. 22)? • In
[...]
data 12/02/2022, dopo l'intervento della polizia, e Testimone_1 Per_3
6 caricavano parte degli effetti personali del in auto? • CP_1 Parte_1
In data 12/02/2022, durante gli eventi di cui a capitoli da 38 a 42, il Pt_1
si sentiva male? • In data 12/02/2022, consegnava a
[...] CP_1 [...]
le chiavi di accesso allo stabile condominiale nonché al posto Parte_1
auto personale nonché alla cantina nonché all'appartamento di Lignano? • in data 15 febbraio 2022 e con email del 02/03/2022, il legale dell'epoca del
[...]
(avv. Grazia Cantiello) lamentava espressamente al difensore Parte_1
della , avv. Toffoli Angela, la mancata consegna delle chiavi CP_1
dell'immobile di Lignano, come da documento che mi si rammostra (all. 30)?
• a seguito dei fatti di cui al capitolo 45, l'avv. Toffoli Angela riscontrava la missiva dell'avv. Cantiello? • in data 16 febbraio 2022, il Parte_1
contattato il proprio legale, apprendeva che aveva consegnato solo CP_1
la corrispondenza, ma non le chiavi dell'immobile di Lignano? • in data 15 marzo 2022, il accompagnato dall'amico , Parte_1 Persona_2
raggiungeva la propria abitazione/officina di RD per prelevare degli effetti personali, tra cui le chiavi dell'appartamento di Lignano, ma trovava nuovamente la porta sbarrata dalla con oggetti pesanti di vario genere, CP_1
come da foto che mi si rammostra (all. 31)? • in data 30 marzo 2022, l'avv.
CO, come già fatto in passato, proponeva all'avvocato Toffoli un accordo sull'utilizzo condiviso dell'automobile e la informava degli eventi accaduti il
15 marzo (all. 32)? • a seguito dei fatti di cui al capitolo 49, l'avv. Toffoli
Angela riscontrava la missiva dell'avv. CO? • in data 31 marzo 2022, l'avv.
EA CO chiedeva, per l'ennesima volta, all'avvocato Toffoli, in via bonaria, la consegna delle chiavi di accesso all'appartamento di Lignano, come da documento che mi si rammostra (all. 33)? • a seguito dei fatti di cui al
7 capitolo 51, l'avv. Toffoli Angela riscontrava la missiva dell'avv. CO? • in data 7 giugno 2022, il accompagnato dalla figlia nonché da un amico, Pt_1
sig. , si recava presso l'abitazione di RD, in via Braida CP_2
AS, per prendere la propria tessera elettorale, i CUD degli ultimi anni nonché parte del proprio vestiario? • in data 7 giugno 2022, nell'occasione di cui al capitolo 53, la permetteva l'accesso all'abitazione?• in data 7 CP_1
giugno 2022, nell'occasione di cui al capitolo 53, il constatava che la Pt_1
unica occupante dell'immobile, aveva cambiato la serratura di ingresso CP_1
come da documenti che mi si rammostrano (all. 24 e 34 - dichiarazione sig.
, Sig.ra e video)? • in data 7 giugno 2022, nell'occasione di cui CP_2 Pt_1
al capitolo 53, il chiedeva l'intervento della polizia, come da Pt_1
documento che mi si rammostra (all. 23)? • in data 7 giugno 2022, nell'occasione di cui al capitolo 53, gli agenti di polizia intervenivano presso l'abitazione del e riuscivano a farsi consegnare dalla il vestiario Pt_1 CP_1
del ma non la tessera elettorale né i CUD? • era l'unica Pt_1 CP_1
detentrice ed utilizzatrice del bancomat correlato al conto corrente n°
001/66/814210, aperto presso Banca DE – filiale di NE in via
Mazzini n°7/9, cointestato a e • In data CP_1 Parte_1
03/03/2011, si recava presso la banca DE, filiale di CP_1
NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di € 2.000,00 (duemila) come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 09/12/2011, CP_1
si recava presso la banca DE, filiale di NE in via Mazzini
[...]
n°7/9, e prelevava una somma di € 2.000,00 (duemila) come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 16/01/2013, si recava presso la CP_1
banca DE, filiale di NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di € 2.000,00 (duemila) come da documento che mi si rammostra (all.
8 19)? • In data 07/06/2013, si recava presso la banca DE, CP_1
filiale di NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di € 2.000,00
(duemila) come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data
25/06/2015, si recava presso la banca DE, filiale di CP_1
NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di € 2.000,00 (duemila) come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 01/02/2019, CP_1
si recava presso la banca DE, filiale di NE in via Mazzini
[...]
n°7/9, e prelevava una somma di € 1.500,00 (millecinquecento), suddivisa in tre prelievi di € 500,00 (cinquecento) cadauno, come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 12/12/2019, si recava presso la banca CP_1
DE, filiale di NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di
€ 1.500,00 (millecinquecento), suddivisa in due prelievi di € 700,00 (settecento) ed € 800,00 (ottocento), come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 26/05/2020, si recava presso la banca DE, filiale di CP_1
NE in via Mazzini n°7/9, e prelevava una somma di € 1.500,00
(millecinquecento), suddivisa in tre prelievi di € 500,00 (cinquecento) cadauno, come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • In data 12/11/2020, CP_1
si recava presso la banca DE, filiale di NE in via Mazzini
[...]
n°7/9, e prelevava una somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento), suddivisa in tre prelievi di cui uno da € 500,00 (cinquecento) e due da 1.000,00 (mille) cadauno, come da documento che mi si rammostra (all. 19)? • nel 1986 il
[...]
e la si erano separati? • a seguito della separazione la aveva Pt_1 CP_1 CP_1
incassato una somma una tantum di lire 100.000.000,00 (centomilioni) e percepiva un assegno di mantenimento mensile di lire 450.000,00
(quattrocentocinquantamila)? • nel 1988 la si era trasferita ad abitare in CP_1
centro a NE dalla casa coniugale di RD, sita in via B. AS?
9 • dal gennaio 1988 all'ottobre 1988 la si frequentava con un altro uomo CP_1
in centro a NE? Si indicano a teste: sig.ra VE, Testimone_2
sig. da VE, sig.ra da VE, sig. Persona_1 Testimone_1
da NE, sig.ra da NE, sig. Persona_2 Persona_3 CP_2
da NE, Avv. Grazia Cantiello da NE, sig.ra
[...] Tes_3
da NE.
[...]
Per parte resistente le conclusioni formulate con nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza in data 18/10/2024 (poiché all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, il procuratore della resistente depositava una nota di precisazione delle conclusioni non pertinente alla presente controversia), e cioè: “- in via preliminare: stante la comunicazione a mezzo pec di data 23/11/2023 della
Banca DE con cui si attesta che “attualmente i Fondi e non risultano Pt_3
più intestati ai signori e ma ad un soggetto terzo. Pertanto, nel Pt_1 CP_1
rispetto della normativa sulla privacy, la invitiamo a rivolgersi al signor
[...]
per i chiarimenti del caso” (all. 2 a verbale) ribadisce la richiesta già Pt_1
formulata all'udienza con trattazione scritta del 17/05/2024 di ordinare alla
DE spa – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. con sede legale in
Piazza San Carlo n. 156, Torino, PEC: ai Email_1
sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio del documento contratto
Fonditalia n. 674095.01.612 intestato originariamente n. Parte_1
806575.01.710 intestato a ed dal 01/01/2021 CP_1 Parte_1
alla data di estinzione del rapporto e contestuale liquidazione dei fondi (doc.
28- e 56-57-58). In alternativa l'ordine di esibizione può essere Pt_4
richiesto direttamente al convenuto Parte_1
10 - ordinare altresì l'esibizione dei redditi e dell'effettivo patrimonio economico finanziario a disposizione della figlia con la quale il signor Testimone_1
convive (conviveva sino al febbraio 2023) da quasi 2 anni, Parte_1
avvalendosi anche della Polizia Tributaria, qualora venga dimostrato il trasferimento del patrimonio mobiliare dal signor alla Parte_1
signora L'esponente dichiara, altresì, di essere disposta ad Testimone_1
anticipare le spese dell'esibizione. Questo patrocinio ricorda infatti che, in particolare in questo tipo di procedimenti, l'esposizione e la disclosure di tutti i documenti atti a dimostrare la consistenza patrimoniale di uno dei due coniugi in causa è fondamentale per l'adozione di un corretto provvedimento ad opera del Giudice. Il fatto di tacere, e continuare a tacere, sulla sparizione ad opera del signor di TUTTI i fondi liquidi pari ad almeno € 126.261,40 Pt_1
appartenuti ai coniugi, è indice di male fede e scorrettezza processuale. E' evidente che la signora deve poter godere del patrimonio familiare, CP_1
per la cui formazione la stessa ha ampiamente contribuito, sia con il proprio lavoro presso l'officina del coniuge sia come casalinga nel lavoro domestico e nella contribuzione alla crescita di figlia e nipoti. Di un tanto se ne è chiesta prova per testi. E' evidente infatti, come documentato, che la signora non CP_1
gode di propri risparmi personali e unico mezzo di sussistenza, a quasi ottant'anni, è la pensione minima dalla stessa percepita (€ 597,00 mensili con rivalutazione) e l'assegno di mantenimento come da separazione per € 180,00 mensili. Risulta evidente che la signora qualora dovesse lasciare CP_1
l'immobile coniugale in piena proprietà del coniuge e dovesse corrispondere un affitto, non sarebbe in grado di sopravvivere dopo una vita di lavoro per il semplice fatto che tutto il patrimonio liquido è stato artatamente sottratto dal coniuge o da altri familiari coinvolti. Quindi, o il coniuge rende nuovamente
11 nella disponibilità anche della signora le somme costituenti il Per_4
patrimonio comune sottratto, oppure la richiesta di assegno che si vede costretta a formulare la convenuta deve tener conto anche delle somme sottratte dal marito per riequilibrare l'assetto patrimoniale dei coniugi. - nel merito: preso atto dell'intervenuto deposito della sentenza sullo status, vista la copiosa documentazione depositata, si insiste per la prosecuzione del procedimento per le domande formulate dalla convenuta, conseguentemente chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate in sede di comparsa di costituzione del 17/10/2023 con i testi ivi indicati ed insiste per le conclusioni tutte già rassegnate in comparsa di costituzione del 17/10/2023.
- Disporsi la corresponsione di un assegno divorzile dell'importo pari ad €
700,00 mensile in favore della sig.ra e a carico del sig. CP_1 Parte_1
o quello maggiore o minore meglio visto a far data dal deposito del
[...]
ricorso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT se in aumento e da corrispondersi alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese con richiesta di versamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c. da parte dell' di NE, ente erogatore della pensione di vecchiaia, stante il CP_3
grave comportamento tenuto dal signor ed il già documentato Pt_1
inadempimento;
- Disporsi la corresponsione di una rendita vitalizia dell'importo mensile pari ad € 500,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia in favore della sig.ra
[...]
ed a carico del sig. o quella maggiore o minore CP_1 Parte_1
meglio vista a far data dal deposito del ricorso, e da corrispondersi alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per i contributi economici CP_1
tutti non versati alla signora durante tutto il rapporto di lavoro CP_1
intercorso alle dipendenze della ditta sino alla sua chiusura. Parte_1
12 In via istruttoria: ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate in sede di comparsa di costituzione del 17/10/2023 con i testi ivi indicati. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese e onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. 24/07/2023 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 24/05/1964 con la controparte;
matrimonio dal quale in data 1/03/1965 è nata la figlia Testimone_1
Deduceva parte ricorrente che tra i coniugi era pendente procedimento giudiziale per separazione n. 990/2022 R.G. avanti l'intestato Tribunale, la cui udienza di prima comparizione si era celebrata in data 27/06/2022; che con sentenza parziale datata 24/01/2023 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi. La sentenza di separazione n.
460/2024 nel frattempo passava in giudicato in data 11/02/2025.
Parte convenuta si è costituita contestando le circostanze dedotte da parte ricorrente e formulando proprie conclusioni in punto assegno divorzile, che chiedeva nell'importo di euro 700 mensili, con richiesta di versamento diretto da parte dell' , stante il grave inadempimento tenuto dal CP_3 Pt_1
13 chiedendo inoltre corrispondersi una rendita vitalizia dell'importo mensile pari a euro 500,00 o al diverso importo ritenuto di giustizia, per i contributi economici tutti non versati alla signora durante il rapporto di lavoro CP_1
intercorso alle dipendenze della ditta sino alla sua chiusura. Parte_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Tribunale nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, sulla base di quanto emerso anche in ragione del contegno processuale delle parti.
Il punto controverso è rappresentato dalle domande di tipo economico proposte da parte resistente, di vedersi riconosciuto un assegno divorzile e una rendita vitalizia, a cui si oppone parte ricorrente.
In tema di assegno divorzile va richiamato il consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo il quale l'assegno ha una natura mista assistenziale e perequativo compensativa.
Secondo le Sezioni Unite del 2018 il giudice deve valutare la sussistenza, quale precondizione per poter riconoscere il diritto all'assegno, di uno squilibrio economico tra le parti al momento del divorzio, e procedere all'applicazione dei seguenti principi: «… l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto
14 da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto … Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in
15 considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”. (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018).
ha dichiarato e documentato di percepire una pensione minima di Persona_5
€ 597,00 mensili (calcolata su dodici mensilità), e un assegno di mantenimento disposto in sede di separazione pari a euro 180,00, ed ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa come impiegata, segretaria e tenuta della contabilità alle dipendenze del marito presso l'officina meccanica di cui quest'ultimo era titolare, prima dal 1970 al 1986 e poi dal 1989 al 2006, senza che la sua posizione lavorativa fosse mai stata regolarizzata;
ha, inoltre, dichiarato di avere percepito la somma di 100.000 euro dalla vendita di un immobile che aveva a
Lignano in comproprietà con l'ex marito (il quale, parimenti, incassava la propria quota di 100.000 euro), di avere acquistato per la somma di 3000 euro dal una vettura che aveva già in uso e di avere ricevuto dal Pt_1 Pt_1
la richiesta di pagamento della somma di 56.100 euro per l'occupazione della casa coniugale, non essendo ella titolare di casa di proprietà.
Il marito percepisce un reddito mensile netto pari ad € 1.290,00 (calcolato su base dodici e sulla media degli ultimi tre anni documentati); il ricorrente ha documentato di essere affetto da numerose patologie che gli causano un'invalidità civile certificata al 100%, per la quale percepisce un'indennità di euro 527,16 mensili;
dal 2023 è ricoverato presso la Rsa “Casa Alberina” di
Aviano, per la quale ha dichiarato di essere obbligato al pagamento di una retta
16 mensile pari ad euro 1.953,00 (dalla movimentazione del conto corrente emerge che la figlia versa mensilmente un'integrazione per il pagamento della Tes_1
retta della struttura).
E' proprietario della casa familiare occupata dalla signora è obbligato CP_1
per contributo al mantenimento della ex moglie per euro 180,00 mensili;
non ha contestato la circostanza di avere venduto nel 2021 un'abitazione che aveva in comproprietà con una sorella, e di avere incassato la somma di 100.000 euro dalla vendita della casa di Lignano che aveva in comproprietà con l'ex moglie.
La imputa all'ex marito di essersi indebitamente appropriato, nel mese CP_1
di novembre 2021, della somma di oltre 120.000 euro, costituenti risparmi comuni dei coniugi accantonati per le necessità della vecchiaia, ottenendo la liquidazione di fondi di investimento DE, originariamente cointestati, accreditandone le liquidità prima in un conto a sé solo intestato, aperto ad hoc,
e successivamente in un conto intestato ad un terzo, di cui non è nota l'identità.
Sul punto, in corso di causa, aderendo alla richiesta di parte resistente, è stato emesso a DE ordine di esibizione della documentazione bancaria relativa a fondi comuni cointestati ai coniugi;
è risultato che il fondo di investimento n.
806575.01.710, aperto da entrambi i coniugi nel 1995, nel 2021 è stato reintestato, con contratto n. 674095.01.612, dal a sé stesso, con Pt_1
trasferimento di circa 119.000 euro, e successivamente a un soggetto terzo ignoto, con saldo finale pari a zero.
La vicenda dei conti DE attesta che il sig. che aveva il potere Pt_1
di operare in autonomia sui fondi cointestati con la moglie in virtù della firma disgiunta, nel 2021 ha fatto transitare in un conto intestato a una terza persona una cospicua somma di denaro, chiudendo i conti originari.
17 La difesa di parte ricorrente non nega la circostanza, giustificando l'operazione per il fatto che quei conti, benché formalmente intestati a entrambi i coniugi, sarebbero stati alimentati esclusivamente con somme del sig. che ne Pt_1
sarebbe stato il titolare esclusivo. Di ciò, però, non può dirsi fornita la prova, dovendosi presumere, invece, che le somme depositate nei conti cointestati appartenessero per metà a ciascuno dei coniugi, a fronte degli elementi forniti da parte resistente, che ha provato di avere operato per la totale durata del matrimonio nell'azienda del marito, fornendo il proprio contributo nella formazione del patrimonio comune della famiglia.
Nessun valore può attribuirsi all'ulteriore affermazione del ricorrente secondo la quale nulla il avrebbe incassato dai fondi DE posto che il Pt_1
conto è stato reintestato ad un soggetto terzo;
si osserva che l'operazione è stata da lui compiuta personalmente e si presume in senso a sé favorevole, non avendo, peraltro, mai fornito indicazioni su chi fosse il soggetto terzo.
Dal quadro come sopra descritto emerge una sperequazione di tipo economico nella posizione degli ex coniugi al momento del divorzio.
In particolare, va rilevato che l'unico reddito di cui dispone la signora, oltre all'assegno di separazione, è la pensione minima, e che ella non ha immobili di proprietà. Dispone della somma ricavata dalla vendita della casa di Lignano, ma il marito le chiede di essere rimborsato per l'illegittima occupazione della ex casa familiare.
Il sig. dispone di una pensione di 1290 euro e di un'indennità di euro Pt_1
527, per un totale di euro 1817. È vero che deve fronteggiare la spesa per la retta della Rsa, ma è vero anche che ha la casa di proprietà e disponibilità di cospicue somme di denaro, come sopra si è evidenziato.
18 E' stato provato che la durante la vita matrimoniale, ha prestato la CP_1
propria opera nell'officina del marito in qualità di impiegata, segretaria, contabile, senza mai essere regolarizzata (dal momento che è pacifico che il marito era titolare di officina meccanica e la moglie vi ha prestato attività lavorativa, sebbene ognuno abbia versioni diverse sul tipo di contributo lavorativo apportato).
Appare, altresì, documentalmente provato che la signora, durante la vita matrimoniale, ha prestato il proprio contributo per l'accudimento della figlia e per le necessità della famiglia, non facendo poi mancare il supporto materiale e personale anche in favore dei nipoti (si vedano le lettere prodotte, e si consideri la circostanza non contestata per cui la signora trascorreva le estati a Lignano occupandosi dei nipoti, cosa che avveniva anche nell'estate del 2021, quando si
è acutizzata la crisi di coppia).
L'attività prestata è andata a “sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia”, e dunque va tenuto conto del
“conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
L'incremento patrimoniale cui la ha contribuito è costituito dalle somme CP_1
liquide di denaro accantonate nel corso del rapporto matrimoniale, secondo la ricostruzione operata sopra, e dall'avere la coppia realizzato, in costanza di matrimonio, la costruzione dell'abitazione familiare, abitazione che il Pt_1
sostiene di avere compiuto utilizzando esclusivamente proprie sostanze, ma alla quale, invece, ha contribuito anche la attraverso il contributo personale CP_1
fornito all'officina del marito e all'accudimento della famiglia.
19 Va, dunque, riconosciuto il diritto della resistente a vedersi attribuito un assegno divorzile, tenuto conto dell'opera prestata, della durata del rapporto matrimoniale, e dell'età della stessa.
In particolare, vanno considerati la lunga durata del rapporto matrimoniale e l'avanzata età della signora, che sicuramente non le consentirebbe di immettersi utilmente nel mondo del lavoro per recuperare, in virtù del principio di auto responsabilità, il divario economico con l'ex marito.
Va posto dunque a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della resistente un assegno divorzile dell'importo di euro 350,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
In merito alla domanda di emettere l'ordine di pagamento direttamente all' CP_3
si richiama quanto stabilito dall'art. 473 bis.37 c.p.c..
Nulla si ritiene vada riconosciuto a titolo di rendita vitalizia, da reputarsi assorbita nell'assegno divorzile.
In punto spese, motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NE il
24/05/1964 tra e trascritto nei registri CP_1 Pt_1 Pt_1
20 dello stato civile del Comune di PORDENONE nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1964, Parte 2, Serie A, n. 133.
Determina in euro 350,00 l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da da corrispondere a in forma tracciabile, entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PORDENONE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 12/12/2025 dal Tribunale di NE.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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