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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 1402/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore nella causa iscritta al N. 1402/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e artt. 281-undecies e ss. c.p.c. depositato in data 23/01/2024 da:
(c.f. ), con l'avv. RIZZATO MASSIMO;
Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA;
resistente, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Premesso che ha impugnato il provvedimento del 12.12.2023 della Questura di Parte_1
che ha negato il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
CP_1
osservato che con decreto del giudice istruttore di data 17.01.2025 il ricorrente veniva invitato: i) a integrare la documentazione dimessa in atti mediante la produzione dell'estratto contributivo INPS, delle buste paga relative al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della Società San Michele Srl dal 06.10.2023 al 29.02.2024
pagina 1 di 3 nonché al rapporto di lavoro alle dipendenze della società San Francesco- Cooperativa Onlus dal 06.10.2023 al 31.03.2024; ii) a precisare se, a seguito della cessazione dei rapporti di lavori indicati al punto che precede, avesse reperito nuove occupazioni lavorative sia pur a tempo determinato;
rilevato che con note difensive depositate telematicamente in data 22.01.2025 il ricorrente a mezzo del suo difensore ha dichiarato che da alcuni mesi egli si è trasferito all'estero e che non ha più interesse ad ottenere una pronuncia sul ricorso;
per tali ragioni ha chiesto che venga pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
osservato a tal ultimo proposito che la cessazione della materia del contendere si ha “per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da eliminare ogni contrasto sul diritto sostanziale dedotto in giudizio e da rendere non più necessaria la richiesta pronuncia di merito;
e che essa è rilevabile anche ex officio dal giudice, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass. n. 8034/2020); è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332); considerato che nel caso di specie non ricorrono i presupposti indicati al punto che precede per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che il richiedente si è limitato a manifestare il disinteresse rispetto alla prosecuzione del giudizio ed alla decisione di merito;
ritenuto che
la istanza articolata dal richiedente debba essere quindi riqualificata alla stregua di una rinuncia agli atti a fronte del venir meno della condizione dell'interesse a ricorrere;
ritenuto conseguentemente che il procedimento debba essere dichiarato estinto;
rilevato in ogni caso che l'amministrazione resistente non ha alcun interesse ad opporsi alla rinuncia, posto che dalla stessa consegue la conferma del provvedimento impugnato;
rilevato quanto alla regolamentazione delle spese di lite che le stesse devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte e della natura della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 1402/2024 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara estinto il procedimento;
pagina 2 di 3 2) dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Giudice rel. ed est. dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti
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