Articolo 1 della Legge 30 luglio 1950, n. 587
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1 settembre 1950
Art. 1. Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
I proventi della Lotteria nazionale "Italia", al netto della tassa di bollo, delle spese di organizzazione ed esercizio e dell'ammontare complessivo dei premi, sono ripartiti a favore dei seguenti enti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1° Croce Rossa italiana . . . . . . . . . . . . . . 30 per cento 2° Ente "Il villaggio del fanciullo" di Gallipoli. . 20 per cento 3° Consorzio per la difesa della gondola di Venezia. 15 per cento 4° Ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 per cento 5° Confederazione delle Misericordie, con sede in Firenze. 10 per cento
6° Federazione "Pro infanzia mutilata" . . . . . . . 15 per cento
Entrata in vigore il 1 settembre 1950