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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/12/2024, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1801/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
C.F. , con l'Avv. CHIESSI Parte_1 C.F._1
STEFANIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso (MI),
Galleria Europa n. 4; nei confronti di
C.F. , con l'Avv. MOSCATO OLGA e Controparte_1 C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, via Beccaria n. 5; con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il
09/06/2007, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre;
visite padre figlio a fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera ore 21,00 dopo cena, oltre a un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza paterna e a due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) nel fine settimana di spettanza materna, oltre a una settimana durante le vacanze invernali e a due settimane durante le vacanze estive, tenendo comunque conto delle esigenze del minore data l'età; assegnazione della ex casa coniugale alla Dott.ssa sino al raggiungimento CP_1 dell'indipendenza economica dei figli;
assegno di mantenimento a carico del padre di € 500,00 per ciascun figlio
(complessivamente € 1.000,00) oltre alle spese straordinarie nella misura del 70% (del
100% quelle sportive). le parti si impegnano a seguire un breve percorso di mediazione familiare al fine di individuare le più corrette modalità di comunicazione in ordine ai figli.
Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 10 ottobre 2024 hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie dell'accordo di negoziazione assistita con il quale la parti si sono separate consensualmente e successiva sentenza n. 32/2003 di modifica delle condizioni ivi stabilite.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti i figli.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti, si ritiene non disporre nulla sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Motta
Visconti il 09/06/2007, da e da Parte_1 CP_1
(atto n. 5, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio
[...] dell'anno 2007) in conformità alle condizioni da loro concordate;
Pag. 2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 28 ottobre 2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1801/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
C.F. , con l'Avv. CHIESSI Parte_1 C.F._1
STEFANIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso (MI),
Galleria Europa n. 4; nei confronti di
C.F. , con l'Avv. MOSCATO OLGA e Controparte_1 C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, via Beccaria n. 5; con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il
09/06/2007, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre;
visite padre figlio a fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera ore 21,00 dopo cena, oltre a un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza paterna e a due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) nel fine settimana di spettanza materna, oltre a una settimana durante le vacanze invernali e a due settimane durante le vacanze estive, tenendo comunque conto delle esigenze del minore data l'età; assegnazione della ex casa coniugale alla Dott.ssa sino al raggiungimento CP_1 dell'indipendenza economica dei figli;
assegno di mantenimento a carico del padre di € 500,00 per ciascun figlio
(complessivamente € 1.000,00) oltre alle spese straordinarie nella misura del 70% (del
100% quelle sportive). le parti si impegnano a seguire un breve percorso di mediazione familiare al fine di individuare le più corrette modalità di comunicazione in ordine ai figli.
Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 10 ottobre 2024 hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie dell'accordo di negoziazione assistita con il quale la parti si sono separate consensualmente e successiva sentenza n. 32/2003 di modifica delle condizioni ivi stabilite.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti i figli.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti, si ritiene non disporre nulla sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Motta
Visconti il 09/06/2007, da e da Parte_1 CP_1
(atto n. 5, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio
[...] dell'anno 2007) in conformità alle condizioni da loro concordate;
Pag. 2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 28 ottobre 2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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