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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1494/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6100/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7951/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 06/05/2025
Atti impositivi:
- REVOCA PARTITA n. TELT150000048.2024 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Entrambe le parti si riportano agli atti depositati, e ne richiedono l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, la società Resistente_1 srl impugnava l'atto con il quale era stata disposta la cessazione della partita iva ai sensi dell'art. 35, comma 15- bis.1 e comma 15 bis.2 del d.p.r. n. 633/1972 e contestualmente irrogata la sanzione di cui all'art. 11, comma 7 quater del d.lgs. n. 471/1997, di euro 3.000,00.
L'avviso scaturiva dal verbale di accesso negativo eseguito in data 19.6.2024 presso la sede legale della società ricorrente in Indirizzo_1 – Pompei, al fine di riscontrare, sul piano formale e sostanziale, in capo al soggetto sopra indentificato, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli da 1
a 5 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e correlativamente l'esattezza e completezza dei dati forniti per la sua identificazione ai fini Iva.
A seguito del predetto accesso gli ufficiali incaricati riscontravano che alla Indirizzo_1 risultava un immobile con civili abitazioni, ma nessun segno distintivo riconducibile ad un'attività. Per l'effetto i verbalizzanti emettevano invito al contribuente a presentarsi il giorno 08/07/2024, ma nessuno si presentava.
In mancanza di comunicazioni inerenti eventuali variazioni da parte della società e stante l'assenza del contribuente alla data e l'ora per cui era stato convocato per fornire chiarimenti, l'Ufficio proponeva di valutare l'emissione di un provvedimento di cessazione della partita Iva della società, ai sensi dell'art. 35, comma
15-bis, del DPR n. 633/72 e collegato Provvedimento n. 11041/2017 del Direttore dell'Agenzia, con diffida ad utilizzo della stessa. Il verbale si concludeva con la seguente dicitura: “A conclusione delle operazioni di controllo, sulla base dell'attività espletata, non si rilevano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal D.
P.R. n. 633/72 ai fini della qualifica di soggetto d'imposta, nella considerazione che, allo stato, la sede legale risultava priva di elementi identificati della società e del suo titolare. Conseguentemente, si constata la violazione dell'art. 35, commi 3 e 4, del D.P.R. 633/72, che impone l'obbligo di comunicare agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, entro 30 giorni, la cessazione dell'attività; tale violazione è punita ai sensi dell'art. 11, comma 7 quater del D.Lgs. n. 471/97.
Con il ricorso di primo grado la società ricorrente assumeva che l'Agenzia delle Entrate aveva illegittimamente disposto la cessazione della partita iva intestata alla società, avendo la stessa continuato ad operare, modificando solo la propria sede.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che ogni variazione andava comunque comunicata nei trenta giorni da quando era intervenuta.
I Giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui disponeva la cessazione della partita IVA e confermandolo, invece, con riferimento alla sanzione inflitta.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate, la quale deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 comma 1 nn. 3 e 4 del d.P.R. n. 600 del 1973: il Giudice di primo grado avrebbe deciso senza tenere conto delle preclusioni previste dalla normativa vigente in merito al deposito in sede di giudizio di documenti processuali non precedentemente esibiti dalla controparte in ottemperanza ad esplicita richiesta dell'Ufficio.
L'ufficio, inoltre, contesta: la parte della sentenza impugnata nella quale si sostiene che esso non avrebbe contestato la stipula del contratto di locazione;
l'affermazione secondo cui la stipula di tale contratto avrebbe dimostrato l'utilizzo dei locali siti in Indirizzo_2, dando luogo così ad una mera variazione dei luoghi in cui viene esercitata l'attività d'impresa; la deduzione in ordine alla persistente operatività della società.
Si è costituita la società contribuente, la quale impugna ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova
è, comunque, onerato;
nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria (Cass.
n. 3958/24; n. 16757/21).
Nel caso di specie, premesso che si tratta evidentemente di una richiesta avanzata nel corso di attività di accesso, deve rilevarsi che non si è registrato un sostanziale rifiuto della società contribuente di rendere disponibile la documentazione richiesta. Invero, con le istanze di riesame presentate il 02/08/2024 e, quindi, prima dell'instaurazione del giudizio, tale documentazione è stata messa a disposizione dell'ufficio.
Peraltro, la documentazione offerta dimostra che la Resistente_1 srl ha stipulato il contratto per la nuova sede in data 10.05.24 e lo ha registrato il successivo 28.05.2024 (v. documenti agli atti). Dimostra inoltre (v. estratti conto 2023 e 2024, mastrini clienti e fornitori, registri IVA Acquisti e Vendita anni 2023 e 2024, registro beni ammortizzabili, libro unico dei dipendenti, ordini di acquisto della merce con la relativa corrispondenza, contratti di fornitura, assicurazione crediti commerciali clienti, carta di circolazione/libretti dei beni mobili in titolarità alla società) la persistente operatività della società anche successivamente al trasferimento della sede. Non appare giustificato, pertanto, il provvedimento di cessazione della partita IVA.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori dell'appellata, che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Non può invece essere modificata la statuizione sulle spese del primo grado di giudizio, non avendola l'appellata impugnata formalmente attraverso appello incidentale.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata, che liquida in euro 500,00 oltre accessori, con attribuzione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6100/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7951/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 06/05/2025
Atti impositivi:
- REVOCA PARTITA n. TELT150000048.2024 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Entrambe le parti si riportano agli atti depositati, e ne richiedono l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, la società Resistente_1 srl impugnava l'atto con il quale era stata disposta la cessazione della partita iva ai sensi dell'art. 35, comma 15- bis.1 e comma 15 bis.2 del d.p.r. n. 633/1972 e contestualmente irrogata la sanzione di cui all'art. 11, comma 7 quater del d.lgs. n. 471/1997, di euro 3.000,00.
L'avviso scaturiva dal verbale di accesso negativo eseguito in data 19.6.2024 presso la sede legale della società ricorrente in Indirizzo_1 – Pompei, al fine di riscontrare, sul piano formale e sostanziale, in capo al soggetto sopra indentificato, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli da 1
a 5 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e correlativamente l'esattezza e completezza dei dati forniti per la sua identificazione ai fini Iva.
A seguito del predetto accesso gli ufficiali incaricati riscontravano che alla Indirizzo_1 risultava un immobile con civili abitazioni, ma nessun segno distintivo riconducibile ad un'attività. Per l'effetto i verbalizzanti emettevano invito al contribuente a presentarsi il giorno 08/07/2024, ma nessuno si presentava.
In mancanza di comunicazioni inerenti eventuali variazioni da parte della società e stante l'assenza del contribuente alla data e l'ora per cui era stato convocato per fornire chiarimenti, l'Ufficio proponeva di valutare l'emissione di un provvedimento di cessazione della partita Iva della società, ai sensi dell'art. 35, comma
15-bis, del DPR n. 633/72 e collegato Provvedimento n. 11041/2017 del Direttore dell'Agenzia, con diffida ad utilizzo della stessa. Il verbale si concludeva con la seguente dicitura: “A conclusione delle operazioni di controllo, sulla base dell'attività espletata, non si rilevano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal D.
P.R. n. 633/72 ai fini della qualifica di soggetto d'imposta, nella considerazione che, allo stato, la sede legale risultava priva di elementi identificati della società e del suo titolare. Conseguentemente, si constata la violazione dell'art. 35, commi 3 e 4, del D.P.R. 633/72, che impone l'obbligo di comunicare agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, entro 30 giorni, la cessazione dell'attività; tale violazione è punita ai sensi dell'art. 11, comma 7 quater del D.Lgs. n. 471/97.
Con il ricorso di primo grado la società ricorrente assumeva che l'Agenzia delle Entrate aveva illegittimamente disposto la cessazione della partita iva intestata alla società, avendo la stessa continuato ad operare, modificando solo la propria sede.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che ogni variazione andava comunque comunicata nei trenta giorni da quando era intervenuta.
I Giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui disponeva la cessazione della partita IVA e confermandolo, invece, con riferimento alla sanzione inflitta.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate, la quale deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 comma 1 nn. 3 e 4 del d.P.R. n. 600 del 1973: il Giudice di primo grado avrebbe deciso senza tenere conto delle preclusioni previste dalla normativa vigente in merito al deposito in sede di giudizio di documenti processuali non precedentemente esibiti dalla controparte in ottemperanza ad esplicita richiesta dell'Ufficio.
L'ufficio, inoltre, contesta: la parte della sentenza impugnata nella quale si sostiene che esso non avrebbe contestato la stipula del contratto di locazione;
l'affermazione secondo cui la stipula di tale contratto avrebbe dimostrato l'utilizzo dei locali siti in Indirizzo_2, dando luogo così ad una mera variazione dei luoghi in cui viene esercitata l'attività d'impresa; la deduzione in ordine alla persistente operatività della società.
Si è costituita la società contribuente, la quale impugna ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova
è, comunque, onerato;
nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria (Cass.
n. 3958/24; n. 16757/21).
Nel caso di specie, premesso che si tratta evidentemente di una richiesta avanzata nel corso di attività di accesso, deve rilevarsi che non si è registrato un sostanziale rifiuto della società contribuente di rendere disponibile la documentazione richiesta. Invero, con le istanze di riesame presentate il 02/08/2024 e, quindi, prima dell'instaurazione del giudizio, tale documentazione è stata messa a disposizione dell'ufficio.
Peraltro, la documentazione offerta dimostra che la Resistente_1 srl ha stipulato il contratto per la nuova sede in data 10.05.24 e lo ha registrato il successivo 28.05.2024 (v. documenti agli atti). Dimostra inoltre (v. estratti conto 2023 e 2024, mastrini clienti e fornitori, registri IVA Acquisti e Vendita anni 2023 e 2024, registro beni ammortizzabili, libro unico dei dipendenti, ordini di acquisto della merce con la relativa corrispondenza, contratti di fornitura, assicurazione crediti commerciali clienti, carta di circolazione/libretti dei beni mobili in titolarità alla società) la persistente operatività della società anche successivamente al trasferimento della sede. Non appare giustificato, pertanto, il provvedimento di cessazione della partita IVA.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori dell'appellata, che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Non può invece essere modificata la statuizione sulle spese del primo grado di giudizio, non avendola l'appellata impugnata formalmente attraverso appello incidentale.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata, che liquida in euro 500,00 oltre accessori, con attribuzione.