Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Giuliano Berardi ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89 iscritto al n. 75/2025, promosso, con ricorso depositato telematicamente in data 1.4.2025 da rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Dongiovanni Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE oggetto: violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per l'eccessiva durata del fallimento della società “ ”, dichiarato Parte_2 con sentenza del Tribunale di Pordenone dd. 2.12.2016; domanda di ammissione dd. 18.1.2017; stato passivo dichiarato esecutivo in data 17.3.2017; decreto di chiusura depositato in data 21.9.2024
* * * Deve ritenersi rispettato il termine di proponibilità di sei mesi previsto, a pena di decadenza, dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89, essendo il procedimento presupposto stato definito con decreto depositato in data 21.9.2024, divenuto definitivo al decorso dei termini di legge, ed essendo il presente ricorso stato proposto in data 1.4.2025;
* * * La ricorrente è stata ammessa allo stato passivo come segue: (n. cron. 11) per euro 8.115,81;
* * * Il ritardo rilevante ai fini della quantificazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, va determinato - per quanto è dato affermare in base alle allegazioni e ai documenti in atti ed avuto riguardo al termine ragionevole di anni sei stabilito dall'art. 2, comma 2-bis l. cit. per la definizione delle procedure concorsuali – in anni due, tenuto conto del periodo intercorso tra la data di insinuazione del credito e la data di chiusura del fallimento (di anni 7, mesi 8 e giorni 3);
* * * L'indennizzo va liquidato, sulla base dei criteri enunciati dall'art.
2-bis della legge 24 marzo 2001 n. 89, tenuto conto della particolare natura del procedimento presupposto, la cui durata è, in genere, difficilmente governabile, a causa del contenzioso endoprocedimentale che normalmente si viene a generare e delle frequenti difficoltà di esaurire prontamente la liquidazione dell'attivo per ragioni pressoché estranee all'attività degli stessi organi fallimentari, nonché della notevole complessità della procedura, nella fattispecie desumibile dalla documentazione in atti relativa al valore dell'attivo liquidatorio e al numero dei creditori ammessi al passivo, come segue: euro 400,00 per ciascuno dei due anni eccedenti il termine di ragionevolezza (totale indennizzo: euro 800,00);
* * * Quanto al regolamento delle spese della presente fase procedimentale, destinata a
P.Q.M.
Il Consigliere delegato INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1 dilazione, a titolo di equa riparazione, in favore di:
Parte_1 la complessiva somma di euro 800,00 oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso e del presente decreto all'effettivo soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
Ingiunge altresì al resistente di pagare le spese della presente fase CP_1 procedimentale, liquidate a titolo di compensi professionali in euro 420,00 oltre ad euro 27,00 per anticipazioni ed oltre spese generali nella misura massima, IVA e CPA di legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Andrea Dongiovanni, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Trieste, lì 2 aprile 2025 Il Consigliere delegato dott. Giuliano Berardi.