CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 528/2020 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 2224/2019, emessa dal Tribunale di Messina il 20.11.2019, avente ad oggetto: lesione personale;
promossa da
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ) ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Antonio Salvatore Scordo che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gianfranco Saccà, per procura in atti;
appellante
contro
nella qualità di Impresa territorialmente designata per Controparte_1
la gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I.
1 elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo n. 19, presso lo P.IVA_1
studio dell'Avv. Luigi Ragno, per procura in atti;
appellata
avv. nato a [...] il [...], ivi res. in Piazza Vittoria 5 Cod. Controparte_2
Fisc. , elettivamente domiciliato c/o il proprio studio legale sito in C.F._2
Messina, P.za Vittoria, 5, rappresentato e difeso da se stesso
interveniente volontario ex art. 105 c.p.c
Conclusioni delle parti rese all'udienza di trattazione scritta del 21.11.2024: “I procuratori
delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, con rigetto di ogni
contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22.7.2020 ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Messina 20 novembre 2019, n. 2224 che ha rigettato la sua domanda risarcitoria per le gravissime lesioni personali da lui subìte in conseguenza del sinistro occorsogli in data 27 ottobre 2005 quando, percorrendo la Via Umberto I^ di Giardini Naxos
alla guida del ciclomotore tg. AX08706, aveva sbattuto contro altro autoveicolo in sosta,
asseritamente a causa della condotta imprudente del conducente di altra autovettura,
rimasta sconosciuta, che aveva invaso la sua carreggiata, impegnandola totalmente. Il
Tribunale, nella contestata sentenza, ha ritenuto che l'attore non avesse adempiuto al rigoroso onere probatorio su di esso gravante, posto che “gli elementi raccolti in giudizio
non consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine alla dinamica dell'incidente ed alla
responsabilità di un veicolo non identificato”, rigettando la domanda attorea con parziale condanna alle spese di lite.
Nella costituzione dell'appellata che ha contrastato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese, la Corte, con sentenza non definitiva n. 116 del
6.2.2024, ha dichiarato la responsabilità di vettura ignota nella causazione del sinistro
2 oggetto di causa e, conseguentemente, la tenutezza dell'appellata al pagamento del risarcimento del danno subìto dall'appellante, disponendo con separata ordinanza in ordine alla rimessione della causa sul ruolo, per l'accertamento del quantum debeatur.
E' stato nominato il dott. , per l'espletamento del seguente incarico: Persona_1
“accertare lo stato di salute del periziando e la sussistenza delle lesioni denunciate,
specificando se siano compatibili con l'evento lesivo descritto, anche previo espletamento
dei necessari accertamenti diagnostico-strumentali;
2. descrivere e quantificare (ove
sussistenti) i postumi permanenti derivati, indicando l'entità della lesione alla integrità psico-
fisica ed i baremes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichi il ctu il grado
percentuale del danno anatomo funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della
eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli spetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito,
evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti
incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del
danneggiato;
3. indicare gli eventuali precedenti morbosi o traumatici concorrenti rilevanti
ed incidenti sul decorso e sulla evoluzione dei suddetti esiti, precisando la percentuale di
danno permanente ascrivibile alla patologia preesistente e la percentuale di danno
permanente riferibile alle lesioni derivate dal sinistro denunciato;
4. indicare altresì se lo
stato di salute del danneggiato sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità,
di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum;
5. verificare la congruità
delle spese mediche sostenute”.
In data 31.10.2024 interveniva nel presente giudizio l'avv. procuratore Controparte_2
antistatario nel giudizio di primo grado, il quale reiterava la richiesta di condanna delle spese di lite con distrazione , ribadendo la dichiarazione di antistatarietà per le spese del giudizio di primo grado.
3 Espletata CTU, all'udienza del 21.11.2024, resa a trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione
Stante la sentenza parziale resa, oggetto del presente giudizio è la quantificazione dei danni riportati da parte appellante, nonché la regolamentazione delle spese di lite.
La Corte condivide le risultanze della CTU, priva di vizi logici e giuridici e rispetto alla quale le parti non hanno presentato rilievi e/o osservazioni.
Il dr. con metodo scientifico ha analizzato il periziando, ritenendolo affetto Persona_1
da :” Esiti di nefrectomia sinistra in soggetto con in atto funzionalità renale nella norma. Esiti
di splenectomia in assenza di alterazioni dell'assetto emopoietico. Disturbi algico-dispeptici
da lesione pancreatica e dello stomaco e da sindrome aderenziale viscerale post-chirurgica.
Lieve risentimento articolare al ginocchio sinistro da pregressa frattura parcellare del condilo
femorale sinistro. Esito cicatriziale chirurgico dell'addome con possibile indebolimento della
parete addominale. Esiti cicatriziali a plurima localizzazione somatica coperti da tatuaggi,
produttivi di pregiudizio estetico lieve. Sindrome depressiva reattiva post-traumatica di
grado lieve, in assenza di controlli specialistici e/o di trattamento psicofarmacologico ”.
rinvenendo un nesso di causalità tra l'infortunio e le lesioni riportate. Ed invero il CTU così
relaziona: “All'indagine anamnestica non sono state riferite, né evidenziate cause pregresse
predisponenti l'insorgenza delle lesioni riportate in diagnosi;
è logico pertanto ritenere che
l'evento traumatico del 27/10/2005 sia stato causa scatenante delle lesioni. L'occorso
traumatico in oggetto, infatti fu caratterizzato da una prevalente azione lesiva contusiva e
da decelerazione esercitata sull'addome e sull'emisoma sinistro, responsabile delle gravi
lacerazioni parenchimali del rene sinistro e della milza, chirurgicamente asportati, della coda
del pancreas e della parete dello stomaco, sottoposte a sutura, e della frattura parcellare
del condilo femorale sinistro. Corrette furono le tecniche chirurgiche attuate e la
sorveglianza post-operatoria in sede di rianimazione. Ben documentato risulta inoltre il
4 periodo di screening di laboratorio che non ha rilevato residue alterazioni funzionali a carico
del rene superstite e del pancreas. Tali lesioni hanno determinato un periodo di inabilità
temporanea assoluta di 60 giorni;
un periodo di inabilità temporanea parziale di 60 giorni
nella percentuale del 60% e un periodo di inabilità temporanea parziale di 30 giorni nella
percentuale del 50%. In atto permangono postumi stabilizzati delle suddette lesioni, i quali,
anche in virtù della giovane età del danneggiato e delle dirette ripercussioni sulle sue attività
socio relazionali, integrano un danno biologico permanente pari al 44% (quarantaquattro%),
secondo quanto previsto dalla Tabella delle lesioni dell'integrità psicofisica c.d.
“macropermanenti”, allegata al Decreto del Ministero della Salute del 3 luglio 2003 e delle
Tabelle per le Invalidità permanenti da 10 a 100, previste dall'art.138 del DL n° 209 del
07/09/2005. Con riguardo ai requisiti previsti dall'art.32 commi 3 ter e 3 quater, della legge
27/2012, si evidenzia che gli stessi risultano soddisfatti. Tali menomazioni rilevate inoltre in
considerazione dell'età, del danno biologico e dello stato di salute del danneggiato, non
suscettibile con mera possibilità di miglioramento futuro, non hanno incidenza sullo
svolgimento delle comuni attività di vita quotidiana. Le spese sanitarie sostenute e allegate
in atti risultano congrue e necessarie”.
Si procede alla liquidazione del danno non patrimoniale applicando le tabelle del Tribunale
di Milano
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 44%
Punto danno biologico € 6.683,39 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.341,70 Punto danno non patrimoniale € 10.025,09
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 60% 60
5 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 270.544,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 405.816,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00 Invalidità temporanea parziale al 60% € 4.140,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 12.765,00
Totale generale: € 418.581,00
La liquidazione viene effettuata secondo le tariffe vigenti, pertanto la somma è di già
rivalutata alla data odierna.
Le spese mediche sostenute, in rapporto di causalità con le menomazioni accertate ammontano ad euro 454,53 .
Non può essere riconosciuta, in capo al danneggiato, una cifra a titolo di personalizzazione del danno, stante la mancanza di prova.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e,
dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie,
obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
( Conforme Corte di Cassazione ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084)
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese per il primo grado di giudizio.
6 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
528/2020 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 2224/2019, emessa dal
Tribunale di Messina il 20.11.2019, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore n.q. di impresa territorialmente designata F.G.V.S. al pagamento in favore di della somma di euro 418.581,00 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale per l'infortunio occorso in data 27.10.2005 con gli interessi legali sulla somma devalutata al momento del sinistro e di poi progressivamente rivalutata;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore n.q. di impresa territorialmente designata F.G.V.S. al pagamento in favore di della somma di euro 454,53 per spese mediche sostenute, oltre rivalutazione Parte_1
e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore n.q. di impresa territorialmente designata F.G.V.S. al pagamento in favore di delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 22.457,00 per Parte_1
competenze, oltre euro 1.172,69 per spese non imponibili documentate euro 1.172,69
rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA, che distrare in favore dell'avv. CP_2
dichiaratosi antistatario;
[...]
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore n.q. di impresa territorialmente designata F.G.V.S. al pagamento in favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 20.119,00 per Parte_1
competenze, oltre euro 2.529,00 per spese non imponibili documentate, oltre rimborso
7 forfettario spese 15%, CPA e IVA;
pone le spese di ctu, come da decreto di liquidazione in atti, a carico di parte appellata .
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
8