CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 349/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Barbara Volpi, presso il cui indirizzo telematico
[...]
è elettivamente domiciliata, Email_1
APPELLANTE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1 pore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Amedeo
Panetta, presso il cui indirizzo telematico ame-
è elettivamente domiciliata Email_2
APPELLATA
e contro
, in persona del le- Controparte_2 gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Amedeo Panetta, presso il cui studio in La Spezia Via
Severino Ferrari 65, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 531/2021 del Tribunale di La Spezia, acco- gliere la presente impugnazione e: in via Istruttoria, ai sensi dell'art. 196 cpc e previa sostituzione del perito, disporre la rinnovazione delle indagini peritali ovvero un supplemento di perizia, in ogni caso prescrivendo al CT precise indicazioni in merito all'espletamento dell'incarico nel senso di: - elaborare il piano di ammorta- mento col regime finanziario dell'interesse composto;
- elaborare il piano di am- mortamento col regime finanziario dell'interesse semplice;
- confrontare il piano prodotto da con quelli rielaborati;
- indicare il reale costo del finan- CP_1 ziamento stipulato dalla e il tasso equivalente;
-accertare l'anatocismo Parte_1 ed indicare le modalità di calcolo per neutralizzare l'anatocismo; - verificare il ri- spetto delle norme in materia di trasparenza bancaria e determinatezza del tasso pattuito;
- calcolare il TEG indicando analiticamente tutti gli elementi che lo com- pongono e, in particolare, l'incidenza ai fini usura del differenziale tra regime di capitalizzazione a interesse composto e ad interesse semplice e del differenziale tra interesse applicato dalla e interesse legale;
- ricalcolare il piano di am- CP_1 mortamento in capitalizzazione semplice al tasso corrispettivo pari all'interesse le- gale ovvero al tasso Bot minimi, alla luce delle disposizioni normative civilistiche e/o del TUB in conseguenza della violazione delle disposizioni in punto di traspa- renza e determinatezza dell'oggetto del contratto e dei costi del finanziamento;
- determinare il corretto dare/avere tra le parti alla data del 31.12.2012 ed alla data del 31.12.2015. Nel merito, con riferimento al contratto di mutuo a Rogito Notaio del 23.02.2001 n. Rep. 135414, n. Racc. 13752 intercorso tra Per_1 [...]
e : - accertare e dichiarare che il piano di ammorta- Parte_1 Controparte_1 mento prodotto da elabora gli interessi corrispettivi applicando il re- CP_1 gime finanziario della capitalizzazione composta;
- accertare e dichiarare che l'applicazione della capitalizzazione composta è illegittima in quanto non indicata in contratto e che, in assenza di espressa pattuizione per iscritto, l'unico regime finanziario applicabile e legittimo è quello della capitalizzazione semplice;
- accer- tare e dichiarare la violazione degli artt. 1284 e 1346 CC e dell'art. 117 T.U.B non- ché della Delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art 120 co. 2 D.Lgs 385/1993 come modificato dall'art. 1 co 629 L.147/2013 per assoluta indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo e di mora e degli altri oneri e costi comunque pattuiti e/o di fatto applicati dalla Banca, per omessa indicazione della periodicità della capitaliz- zazione periodica, per la previsione di interessi anatocistici, per omessa approva- zione per iscritto delle relative clausole;
- conseguentemente, previa ridetermina-
2 zione del piano di ammortamento come per legge, accertare e dichiarare che la decadenza dal beneficio del termine di cui al telegramma del 01.02.2016 inviato da a è illegittima, che il precetto è nullo e Controparte_1 Parte_1 che – e successivamente nei limiti dell'intervento svolto CP_1 CP_2
- non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata;
condannare la medesima con- venuta alla restituzione in favore della mutuataria delle maggio- Controparte_1 P somme che costei ha corrisposto alla data del 31.12.2015 , maggiorate di inte- ressi come per legge, con calendarizzazione delle rate successive secondo il pia- no di ammortamento elaborato per legge;
- accertare e dichiarare che il costo oc- culto rappresentato dal differenziale tra regime dell'interesse composto applicato nel piano di ammortamento di e il regime dell'interesse semplice in- CP_1 cide sul TEG al fine della verifica dell'usura ; - accertare e dichiarare che il mutuo di cui è causa contiene la pattuizione di interessi usurari ovvero che CP_1 ha applicato interessi usurari con ogni conseguente effetto ai sensi degli artt.. 644
c.p. e 1815 2^ comma cc. e, previa dichiarazione dell'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine intimato dalla Banca:
1.dichiarare che il precetto è nullo e che – e successivamente nei limiti dell'intervento Controparte_1 CP_2 svolto - non è creditrice della sig.ra e, comunque, non ha diritto di pro- Parte_1 cedere all'esecuzione forzata;
2. condannare , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dei maggiori importi alla medesima corrisposti dall'attrice, oltre interessi come per legge dal giorno della corresponsione dei maggiori importi sino al giorno dell'effettiva restituzione;
- in ogni caso , con vittoria di spese e competenze di giudizio, CTU e CTP, di entrami i gradi di giudizio da corrispondersi in distrazione in favore dell'avv. Barbara Volpi ai sensi dell'art. 93 cpc la quale dichiara di non aver percepito compensi”.
Per la parte Appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ad- Controparte_1 versis reiectis, respingere l'atto di appello proposto, in quanto inammissibile ed in- fondato e confermare la sentenza gravata in ogni sua statuizione. Vinte le spese di giudizio di entrambi i gradi.”.
Per la parte appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiec- CP_2 tis: Preliminarmente e con ordinanza immediata: revocare il provvedimento del
20/7/2022, con cui la Corte di Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sen- tenza gravata, resa dal Tribunale di La Spezia in data 4/10/2021 con riferimento alla condanna alla refusione delle spese di lite e quelle di CTU, nonché il provve- dimento in data 14/09/2022, con cui la Corte di Appello ha sospeso l'efficacia ese- cutiva del titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal mutuo fondiario, in base al quale l'esponente ha agito esecutivamente. Nel merito: respingere l'atto di ap-
3 pello proposto, in quanto inammissibile ed infondato e confermare la sentenza gravata in ogni sua statuizione. Vinte le spese di giudizio di entrambi i gradi.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
evocava in giudizio banca che le aveva noti- Parte_1 CP_1 ficato, in data 25 luglio 2016, atto di precetto per l'importo di Euro 83.505,98 per debito derivante dal contratto di mutuo fondiario n. 01602/5775416/001 stipulato in data 23.02.2001 dall'attrice e da (titolo mu- Controparte_3 nito di formula esecutiva in data 13 marzo 2021).
L'attrice deduceva numerosi profili di invalidità del contratto di mutuo fondia- rio (indeterminatezza del tasso di interesse e degli ulteriori oneri a carico dei mutuatari, pattuizione di interessi usurari nonché di interessi anatocistici contra legem), dai quali derivavano sia la gratuità del mutuo ex art. 1815 co.
2 cc, sia l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine intimata per l'inadempimento dei mutuatari, conseguendone un credito a favore dei mu- tuatari pari ad Euro 47.682,79 alla data del 31 dicembre 2015.
L'attrice chiedeva pertanto accertarsi che non aveva diritto di proce- CP_1 dere ad esecuzione forzata, e chiedeva altresì che la convenuta venisse condannata a restituire gli importi illegittimamente versati in eccesso. si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1 dall'attrice e chiedendo il rigetto delle domande, nonché la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Interveniva inoltre in giudizio ex art. 111 cpc, in data 26 ottobre 2020,
, quale cessionaria del CP_2 Controparte_2 credito vantato da in forza di contratto di cessione del 15 di- CP_1 cembre 2019, pubblicizzato tramite annuncio nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana parte Seconda del 02.01.2020.
All'esito di CTU contabile, con sentenza n. 531 del 5 ottobre 2021, il Tri- bunale della Spezia così statuiva:
“A) Dichiara che (successivamente Controparte_1 [...]
ha diritto di procedere ad esecuzione for- Controparte_2 zata nei confronti di in forza del contratto di mutuo Parte_1 fondiario n. 01602/5775416/001 stipulato in data 23.02.2001 tra
[...]
(mutuatari) con Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
(mutuante), munito di formula esecutiva in data 13.03.2001, per le somme già indicate nell'atto di precetto notificato in data 25.07.2016.
4 B) Condanna lla rifusione delle spese processuali Parte_1
a favore di , liquidandole in Euro 13.430,00 ed acces- Controparte_1 sori per onorari.
C) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate nel provvedimento in data 11.08.2020 (Euro 5.869,03 ed accessori per onorari),
a carico solidale di e nei Parte_1 Controparte_1 rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico esclusivo di ei rapporti interni tra le parti. Parte_1
D) Rigetta tutte le altre domande.”.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di cita- Parte_1 zione ritualmente notificato in data 5 aprile 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano in giudizio e con comparse Controparte_1 CP_2 depositate rispettivamente in data 10 giugno 2022 e 9 giugno 2022, ecce- pendo preliminarmente l'inammissibilità del gravame e chiedendone, nel me- rito, la reiezione.
Con ordinanza 20 luglio 2022 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della decisione impugnata e licenziava nuova CTU, disponendo che il consulente acquisisse presso il piano di ammortamento del mutuo e copia CP_1 delle quietanze di pagamento delle rate e/o degli estratti conto.
Questo il quesito posto al CTU:
“(...) Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti tecnici di parte, proceda nei termini che seguono:
1. Descriva il mutuo stipulato tra (e Parte_1 CP_4
) e (poi ) in
[...] Controparte_5 Controparte_1 data 23.02.2001 a rogito Notaio dott. repertorio n. 135414 Persona_2 raccolta n. 13752.
2. Verifichi, per tutta la durata del rapporto, se i costi applicati dall'istituto bancario sono superiori a quelli pattuiti in contratto. In caso affermativo sosti- tuisca ai costi concretamente applicati dall'istituto bancario quelli previsti in contratto, indichi la differenza tra l'importo derivante alla banca in forza dei costi effettivamente applicati in corso di rapporto e l'importo che sarebbe de- rivato alla banca dall'applicazione dei costi pattuiti in contratto, e consideri non dovuta tale differenza da parte mutuataria.
3. Verifichi, per tutta la durata del rapporto, il rispetto della normativa in pun- to di anatocismo, come segue: A) Per il periodo dal 22.04.2000 sino
5 all'01.01.2014, verifichi se la banca si sia adeguata alla normativa dettata dall'art. 2 della della deliberazione CICR 9\2\2000, pubblicata nella G.U.
22/2/2000 ed entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della capitalizzazione sia del valore del tas- so;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con periodicità identica
a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e in caso negativo consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati dalla banca;
B) Per il periodo successivo all'01.01.2014, in applica- zione della disposizione dell'art. 120 co. 2 D.Lgs. 385/1993, come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013 (c.d. divieto di anatocismo), verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non dovuti.
4. Verifichi, utilizzando le formule indicate dalla Banca d'Italia, l'eventuale applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia prevista dalla Leg- ge 108/1996, tenendo conto, ai fini di tale determinazione, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi, moratori ed anatocistici
(come eventualmente già rideterminati ai punti 2 e 3), di tutte le commissio- ni, ivi compresa quella di massimo scoperto, delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, e delle provvigioni derivanti dalle clausole, co- munque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della ban- ca. In caso affermativo, in ipotesi di usura originaria alla data di stipula del contratto consideri il mutuo a titolo gratuito e consideri non dovute tutte le somme a titolo di interessi, in ipotesi di usura sopravvenuta individui quale sarebbe stato l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia nonché la differenza tra l'importo degli interessi applicati dall'istituto bancario e
l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia e consideri non dovuta ta- le differenza da parte mutuataria.
5. In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 2, 3 e 4, quantifichi le somme percepite indebitamente dall'istituto bancario a carico di parte mu- tuataria sino alla data del 05.09.2016, e ridetermini alla medesima data il saldo del rapporto dare/avere tra le parti (…)”.
Il CTU nominato dott. , in data 8 agosto 2022, dichiarava di Persona_3 accettare l'incarico e prestava il giuramento di rito, depositando poi l'elaborato peritale in data 9 febbraio 2023.
All'esito dell'udienza, tenutasi a trattazione scritta, del 5 aprile 2023, la Cor- te, con ordinanza 17 aprile 2023, disponeva che il CTU rispondesse punto
6 per punto in merito ad ogni questione posta dalla parte appellante nella nota di trattazione scritta per detta udienza.
Il CTU, in ottemperanza al provvedimento della Corte, depositava in data 26 luglio 2023 relazione integrativa.
Con ordinanza 4 ottobre 2023 la Corte, ritenuta la causa matura per la deci-
sione, la rinviava per precisazione delle conclusioni al 3 luglio 2024, incom- bente poi posticipato al 18 dicembre 2024, stante la necessità di assegna- zione a nuovo relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 23 dicembre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Tutte le parti depositavano le comparse conclusionali e le repliche tempesti- vamente.
1. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione di CP_2
[...]
L'appellante, in comparsa conclusionale, ha per la prima volta eccepito il di- fetto di legittimazione sostanziale di che, come anzi detto, è in- CP_2 tervenuta ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di primo grado, allegando di essere cessionaria del credito di a seguito di cessione in blocco ex art. CP_1
58 TUB, come da annuncio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte Secon- da, del 2 gennaio 2020, che ha versato in atti.
ME richiama la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. n.
3405/2024 e 18144/2024) secondo cui, in tema di cessione di crediti in bloc- co, la cessione deve essere provata attraverso la produzione del contratto di Contr cessione, onde l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prodotto da
[..
, privo di qualsiasi riferimento dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, non costituirebbe prova della legittimazione so- stanziale di medesima. CP_2
L'eccezione è infondata, posto che, nella vicenda che ci occupa, la ceden- te ha espressamente riconosciuto l'esistenza e l'efficacia della CP_1 cessione del credito (cfr. comparsa conclusionale nel giudizio di pri- CP_1 mo grado, pag. 2 , nonché comparsa di costituzione e memoria di replica nel presente grado di giudizio, rispettivamente a pag. 4 e pag. 1) e CP_1 la dichiarazione del cedente prova e conferma la titolarità del credito, non
7 avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contra- ria.
2. L'appello ha formulato, avverso la decisione di primo grado, sei motivi Parte_1
d'appello e, in particolare:
a) Primo motivo: Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cpc n. 3 in relazione all'omessa/erronea trascrizione delle conclusioni di parte attrice ed alla conseguente omessa pronuncia circa l'istanza ex art. 210 c.p.c. (non riportata nelle conclusioni attoree), volta ordi- nare alla banca l'esibizione in giudizio della documentazione inerente il rapporto di mutuo;
b) Secondo motivo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 132
c.p.c. n. 4 per omessa/insufficiente/apparente motivazione, per es- sersi il primo Giudice limitato a richiamare le conclusioni del CTU e senza motivare in ordine alle dettagliate e specifiche contestazioni dall'attrice mosse all'elaborato peritale;
c) Terzo motivo: Violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., per avere rigettato le domande dell'attrice nonostante, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. a un'esecuzione iniziata sul- la base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la mi- sura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, sia onere di quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la corret- tezza e legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteg- giati;
d) Quarto motivo: omesso esame delle istanze istruttorie – omessa pronuncia – violazione dell'art. 112 c.p.c – contraddittorietà della mo- tivazione, per non avere il primo Giudice accolto le plurime istanze istruttorie dell'attrice, in particolare relative all'esibizione da parte del- la di alcuni documenti e per avere disatteso l'istanza di rinno- CP_1 vazione della CTU;
e) Quinto motivo: Erroneità della sentenza per erroneità e incomple- tezza della CTU;
f) Sesto motivo: Errore percettivo su alcune risultanze della CTU.
Questa Corte, come anzi detto, con ordinanza 20 luglio 2022, ha disposto una nuova consulenza, ordinando al CTU di acquisire presso CP_1
8 il piano di ammortamento del mutuo e le quietanze di pagamento delle rate e/o gli estratti conto.
Ciò esime il Collegio dall'esaminare gli originari motivi d'appello.
La CTU licenziata da questa Corte ha concluso nel senso che il mutuo per cui è causa non fosse affetto da usura originaria, sia nell'ipotesi di ottempe- ranza da parte della debitrice alle obbligazioni assunte (pag. 105 elaborato peritale), sia in ipotesi di applicazione di interessi di mora (pag. 106 elabora- to peritale), sia, infine, ove il mutuo fosse stato estinto anticipatamente (pag.
107 elaborato peritale).
In corso di rapporto si è invece verificata, per alcuni periodi (dal giugno 2001 al dicembre 2009 – cfr. tabella pag. 11 elaborato) l'ipotesi di usura soprav- venuta che ha comportato il pagamento da parte della mutuataria di interessi moratori non dovuti per il complessivo importo di € 114,92, ma deve oggi ri- tenersi consolidata - dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n.24675/2017 - l'affermazione in giurisprudenza dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, e ciò sia per i rapporti di mutuo o di leasing finanziario, sia per quelli di conto corrente o di apertura di credito in conto corrente.
In ogni caso, alla data del precetto, secondo i conteggi rielaborati dal CTU tenendo conto delle poste non correttamente conteggiate dalla risul- CP_1 tava dovuta la complessiva somma di € 84.110,14 (cfr. pag. 114 elaborato), superiore a quella precettata.
L'appello non è pertanto meritevole di accoglimento e la decisione di primo grado, che ha confermato il diritto della a procedere ad CP_1 esecuzione forzata per l'importo precettato, deve essere confermata.
La CTU è infatti, ad avviso del Collegio, adeguatamente motivata, e soste- nuta da un impianto logico del tutto condivisibile, nonostante le doglianze formulate dall'appellante (cfr. comparsa conclusionale 28 febbraio 2025) in ordine alle conclusioni cui detta CTU è pervenuta.
Tali doglianze muovono infatti dall'erroneo assunto che il contratto di mutuo per cui è causa sia nullo perché non conterrebbe l'indicazione del regime finanziario di computo degli interessi (corrispettivi e, conseguentemente, di mora), ma tale assunto è smentito dalla documentazione contrattuale versa- ta in atti e dal CTU che, tanto nell'elaborato peritale 9 febbraio 2023 che nella relazione integrativa 26 luglio 2023, ha ripetutamente chiarito (cfr. in particolare, pagg. 85 e 86 primo elaborato e pag. 57 relazione integrativa) che il contratto inter partes conteneva tutte le previsioni necessarie e suffi-
9 cienti per fare ritenere rispettati i criteri di trasparenza bancaria e determina- tezza, essendo ivi indicato l'importo mutuato (€ 154.937,07), il numero di ra- te semestrali (40) e la loro scadenza (30 giugno e 31 dicembre di ogni an- no), il tasso di preammortamento dal 23 febbraio 2001 al 30 giugno 2001
(6,20% su base annua), i criteri di determinazione del tasso nominale annuo
(art. 3 contratto di mutuo: “Per ognuna delle semestralità di ammortamento del mutuo il tasso di interesse nominale annuo sarà determinato semestral- mente al 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno e risulterà dalla somma dei se- guenti addendi: - una quota fissa pari a punti 1,5 annui quale margine a fa- vore della - una quota variabile costituita dalla media mensile del CP_1 mese di dicembre e giugno precedente al semestre di applicazione del tasso
EURIBOR (Euro Interbank Offered rate) a sei mesi, rilevato giornalmente come indicato nell'articolo unico, comma 1, del decreto del Ministero del Te- soro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998
e pubblicato di norma su ”. Detto tasso sarà moltiplicato per i CP_7 giorni effettivi del semestre di applicazione e diviso per 180.…)” e quelli per la determinazione degli interessi di mora (articolo 4 contratto di mutuo: “ ...
Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto
e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza, l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca. Trascorso il termine di 2 (due) giorni dalla scadenza senza che sia stato effettuato il pa- gamento sulla rata o rate insolute, decorrerà di pieno diritto a favore della
Banca l'interesse di mora computato nella misura del corrispondente tasso del mutuo tempo per tempo vigente, maggiorato di punti 4 dal giorno di sca- denza a quello dell'effettivo pagamento senza pregiudizio del diritto della alla immediata restituzione di ogni somma dovutale per capitale, inte- CP_1 ressi, ed eventuali spese. Su detti interessi non è consentita la capitalizza- zione periodica …)”.
Ritiene pertanto la Corte che il contratto di mutuo per cui è causa non sia af- fetto dall'indeterminatezza allegata dalla parte attrice, indeterminatezza che non è affatto confermata dalla circostanza, dedotta da nelle note Parte_1 di trattazione critta 28 settembre 2023 e in comparsa conclusionale (cfr., in particolare, pag. 9), che sulla base dei parametri pattuiti in punto di tasso di interesse corrispettivo sia possibile elaborare “almeno 3 distinti piani di am- mortamento”.
10 Il CTU, nel rispondere alla seconda partizione del quesito postogli dalla Cor- te (ovverosia quella relativa alla verifica circa la corrispondenza dei costi ap- plicati dalla banca a quelli originariamente pattuiti), ha chiarito che il piano di ammortamento versato in atti da rispecchia nella sostanza le CP_1 condizioni contrattuali pattuite (con un lievissimo sforamento, pari a €
162,55, relativo agli interessi contrattuali applicati in concreto - cfr. pagg. da
94 a 96 del primo elaborato), condizioni (ribadisce il CTU alle pagg. 143 e
144 del primo elaborato) sufficientemente chiare e specifiche da consentire, appunto, la verifica della rispondenza a dette condizioni del piano di ammor- tamento predisposto dalla Banca.
In sede di relazione integrativa il CTU ha poi provveduto, su richiesta della parte appellante, ad elaborare piani di ammortamento alternativi, ovverosia:
a) un ammortamento a rata costante e tasso fisso, in regime di capitalizza- zione composta;
b) un ammortamento francese a tasso variabile, in regime di capitalizzazione composta;
c) un ammortamento francese a tasso variabi- le, in regime di capitalizzazione composta, con computo della quota interessi sulla quota capitale in scadenza (Ammortamento francese ingenuo); d) un ammortamento in regime di interesse semplice con epoca di equivalenza fi- nale e calcolo delle quote interesse sul debito residuo precedente;
e) un ammortamento in regime di interesse semplice con epoca di equivalenza iniziale e calcolo delle quote interesse sul debito residuo precedente;
f) un ammortamento in regime di interesse semplice con epoca di equivalenza iniziale e calcolo delle quote interesse sulla quota capitale in scadenza
(ammortamento francese ingenuo in interesse semplice), ribadendo tuttavia
(cfr. pag. 54 elaborato integrativo) che “l'assunzione del regime di capitaliz- zazione composta a tasso variabile ha prodotto risultati sostanzialmente in linea con quelli elaborati della e soprattutto conformi allo “spirito” CP_1 dell'ammortamento francese che è un ammortamento graduale a quote capi- tale crescenti e quote interesse decrescenti. Non altrettanto, invece, si può dire nel caso si operi in regime di interesse semplice che, nei vari piani ana- lizzati, ha prodotto di volta in volta, quote capitale decrescenti ovvero anche quote capitale negative…” e che, in ogni caso, le condizioni di attuazione del mutuo ed i relativi costi erano stati definiti in modo chiaro all'atto dell'accensione del mutuo.
3. Le spese di lite
11 Secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccomben- za e vengono liquidate in favore di ciascuna parte appellata, come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del va- lore (indeterminato) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 2.058,00
2. fase introduttiva € 1.418,00
3. fase di trattazione € 3.045,00
4. fase decisionale € 3.470,00
Totale complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdutti- vo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente ri- gettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, ec- cezione e deduzione disattesa o reietta:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere al- le parti appellate le spese di lite, che liquida, per ciascuna par- te, in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso for- fettario 15%, CPA e IVA se dovuta;
3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è stato rigettato;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 14 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
12