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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 961/2020 del R.G. di questa Corte di Appello promossa da
(C. F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in vicolo Brugnò, n. 6, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco
Bruno (C. F.: ), e con elezione di C.F._2 Email_1
domicilio in via Pietro D'Asaro n. 13, Palermo;
parte appellante nei confronti di
(C.F.: ), in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentina Bellomo
(C. F.: ), alermo.it, e con elezione di C.F._3 Email_2 _1 domicilio in piazza Marina n. 39, Palermo;
parte appellata
e
1 (P. IVA: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Marica Concetta Codiglione (C. F.: , C.F._4
e con elezione di domicilio in piazzetta Benedetto Email_3
Cairoli, Palermo;
terza chiamata
***
Conclusioni per la parte appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo
In via preliminare
Si insiste per l'ammissione della C.T.U. medico-legale sulla persona della danneggiata, finalizzata alla valutazione del danno biologico, temporaneo e permanente, riportato da quest'ultima in conseguenza della caduta accidentale, nonché al fine di valutare la congruità delle spese mediche versate in atti.
Nel merito
-accogliere l'appello proposto dalla sig.ra , riformando la sentenza Parte_1 impugnata alla luce della motivazione dell'atto di appello sopra riportata;
conseguentemente, condannare il in solido con al Controparte_1 CP_4 risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra in conseguenza del Parte_1 sinistro del 21.1.2015;
- Condannare, ex art. 91 c.p.c., il e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_4 pagamento spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per la parte appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
Reiectis adversis.
Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra e confermare integralmente la Parte_1 sentenza impugnata n. 4764/2019, resa dal Tribunale di Palermo Sezione III, Dott.ssa
Montante, il 29.10.19;
-In subordine, in caso di accoglimento anche parziale del presente atto d'appello, accogliere la domanda di garanzia del nei confronti della e _1 CP_4
condannare quest'ultima a tenere indenne il da qualsivoglia spesa inerente il _1
2 presente giudizio oltre la condanna alle spese processuali in favore del _1
.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari.
Conclusioni per la parte terza chiamata in causa:
Ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinta.
- Confermare integralmente i contenuti dell'impugnata sentenza n. 4764/19 pubblicata il 29/10/2019 con connessa esclusione di responsabilità di CP_4
In via del tutto subordinata, ritenere ed affermare il concorso di colpa, del tutto preponderante ed in misura non inferiore al 90%, della nella Parte_1 verificazione dell'infortunio dalla stessa asseritamente patito, con ogni corollario liquidatorio del caso e con contestuale condanna, in ogni caso, della Sig.ra Parte_1
a rifondere a tutte le spese del doppio grado di giudizio e rigettare
[...] CP_4 la domanda di garanzia spiegata dal . Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 4764 del 29 ottobre 2019, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica rigettava le domande avanzate da al fine di ottenere Parte_1
la condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza di una caduta asseritamente verificatasi il 21 gennaio 2015, intorno alle ore 8.00, in vicolo Brugnò, in prossimità della via dei
Biscottari, determinata dallo stato dissestato del manto stradale occultato dalla presenza di spazzatura. Conseguentemente, il medesimo Giudice dichiarava assorbita la domanda di manleva formulata dal nei confronti Controparte_1 della e compensava integralmente le Controparte_5
spese di lite nei rapporti tra tutte le parti processuali.
2. In particolare, il Tribunale, dopo aver evidenziato che la disciplina dell'onere della prova in materia di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. impone al danneggiato di dimostrare che l'evento di danno si sia prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, riteneva che, nel caso di specie, la danneggiata non avesse ottemperato al suddetto onere. Invero, il primo Giudice affermava che la ricostruzione dei fatti
3 prospettata dall'odierna appellante non fosse stata adeguatamente provata sia perché non era stato acclarato con certezza il luogo esatto del sinistro, sia perché le dichiarazioni rese dai testimoni escussi durante il primo giudizio erano risultante contraddittorie. In sostanza, dunque, l'Autorità giudiziaria adita riteneva non dimostrato il nesso di causalità tra le circostanze potenzialmente pericolose della strada e l'evento lesivo.
3. Il Tribunale affermava altresì che dal rigetto della domanda principale derivava l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei _1 riguardi di e disponeva l'integrale Controparte_5
compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a entrambe le controparti in data 1° luglio 2020.
5. Interrotto – giusta ordinanza del 6 giugno 2024, pubblicata il 7 giugno 2024 – a causa della collocazione in quiescenza del procuratore del , il Controparte_1
giudizio è stato riassunto con atto depositato il 26 giugno 2024 e notificato l'11 luglio 2024 unitamente al pedissequo decreto presidenziale.
6. Nel contradditorio con il e con la Controparte_1 Controparte_5
costituiti e resistenti, il procedimento è stato rimesso all'udienza
[...] collegiale del 6 novembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ., e, quindi, assunto in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., venuti a scadenza il
6 febbraio 2025.
***
7. Preliminarmente si dà atto che la sentenza viene redatta dal Presidente, in luogo del consigliere relatore, nell'ambito di una redistribuzione interna del carico di lavoro giustificata dall'eccessivo peso di quello progressivamente accumulato dal relatore, comunque componente del collegio giudicante.
8. Con il primo motivo di impugnazione, la parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ritiene accertato il luogo del sinistro. Invero, asserisce che dalle risultanze processuali Parte_1 emergerebbe chiaramente che il luogo effettivo del sinistro sarebbe quello da lei indicato, ossia l'intersezione tra il vicolo Brugnò e la via dei Biscottari. Tale 4 ricostruzione viene ritenuta adeguatamente provata in ragione delle informazioni ricavabili dalla lettura della scheda della centrale operativa SEUS 118, dove alla voce “Indirizzo” è indicato “Via dei Biscottari” e alla voce “Riferimento” si trova l'espressione “Altezza Arco”. Inoltre, la danneggiata contesta la considerazione del primo Giudice sulla incongruenza delle dichiarazioni testimoniali relative al luogo del sinistro, sottolineando, in proposito, che vicolo Brugnò è la prosecuzione della Via Matteo Sclafani procedendo nella direzione verso via dei
Biscottari. L'appellante sostiene infine che dalle deposizioni testimoniali emergerebbe nitidamente lo stato dissestato del suddetto vicolo in prossimità dell'intersezione con la via dei Biscottari e la sua idoneità a provocare la caduta oggetto di controversia.
9. Sulla base di tali elementi, la parte appellante chiede il riesame delle risultanze processuali e, conseguentemente, la riforma della sentenza impugnata, anche in ragione dell'applicazione dei principi fondanti la responsabilità da cosa in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. In proposito, viene sottolineato che, alla luce degli elementi probatori forniti, sarebbe possibile affermare, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso occorso alla , ciò in considerazione di quanto indicato Pt_1 nella scheda di intervento della Centrale Operativa 118, di quanto rappresentato nella documentazione fotografica depositata e di quanto esposto dai testimoni escussi.
10. Infine, nel caso in cui venisse accolta la prospettata ricostruzione dei fatti, la parte appellante chiede che venga ammessa C.T.U. medico-legale al fine di addivenire a una precisa quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili.
11. Il e la contestano Controparte_1 Controparte_5
quanto dedotto da controparte e chiedono il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado.
12. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
13. In via preliminare all'analisi specifica dei motivi di gravame, giova rammentare che, all'esito di un annoso iter giurisprudenziale, ad oggi le ipotesi di responsabilità da cosa in custodia hanno natura oggettiva, con la conseguenza che la colpevolezza per determinati eventi deve essere addossata a colui che ha la 5 custodia della cosa, «essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode» (Cass. Sez. Un., n. 20943/2022).
14. Dunque, le ipotesi di responsabilità in esame devono ritenersi fondate su due elementi di fatto, l'uno positivo, consistente nella necessaria dimostrazione che il danno si pone in connessione causale con la cosa custodita, e l'altro negativo, fondato sulla inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente. Pertanto, il custode, qualora il danneggiato alleghi la derivazione causale dei suoi danni dalla cosa custodita, può liberarsi da responsabilità solo provando il caso fortuito, da intendersi come istituto che «appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode» (Cass. civ. n. 11152/2023).
15. Con specifico riguardo all'onere della prova che grava sul danneggiato, la
Giurisprudenza più recente ha affermato che quest'ultimo deve «allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima cioè la dimostrazione che
l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che l'evento dannoso e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento» (Cass. n. 22283 del 02.08.2025; v. anche Cass. n. 12663 del 09/05/2024
Rv. 670982 – 02).
16. Tanto premesso, facendo buon governo dei principi così delineati, questa Corte
6 ritiene che, nel caso di specie, la parte danneggiata non abbia adeguatamente dimostrato che il danno da lei subito si ponga in connessione causale con la cosa custodita dagli odierni convenuti.
17. Invero, la parte appellante sostiene che il 21 gennaio 2015, intorno alle ore 8.00, mentre percorreva il vicolo Brugnò dirigendosi verso via dei Biscottari, in prossimità dell'angolo tra le due vie, era rovinata a terra a causa di una buca presente sul manto stradale e coperta da rifiuti abbandonati sull'asfalto, così procurandosi la frattura del femore sinistro.
18. La ricostruzione prospettata dalla danneggiata, però, si scontra, in primo luogo, con la toponomastica comunale (v. planumetria in atti), secondo cui “vicolo
Brugnò” è la denominazione del primo tratto di strada che collega via Vittorio
Emanuele con via dei Biscottari, mentre l'ultima porzione di tale strada di collegamento, precisamente dopo la piazza Pietro Novelli, prende il nome di via
Matteo Sclafani, che, alla sua fine, interseca via dei Biscottari. Dunque, la descrizione del luogo del sinistro operata dalla parte danneggiata non coincide con l'urbanistica comunale, non esistendo, in definitiva, alcun incrocio tra via
Brugnò e via dei Biscottari.
19. Inoltre, pur volendo considerare tali incongruenze come frutto di meri errori sul nome effettivo della via, atteso che l'una (via Sclafani) costituisce prosecuzione dell'altra (vicolo Brugnò), e quand'anche dovesse – in verità, inaccettabilmente - prescindersi dal fatto che l'infortunata non poteva non conoscere perfettamente i luoghi perché residente proprio in vicolo Brugnò che tra l'altro percorreva giornalmente per accompagnare i nipotini a scuola, vi sono ulteriori elementi che non consentono di individuare con ragionevole certezza l'anomalia stradale che avrebbe determinato il sinistro oggetto di controversia.
20. Invero, questa Corte attribuisce rilevanza nevralgica alle contraddizioni emerse tra le deposizioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado, precisamente all'udienza del 27 marzo 2018. Più specificamente, dalla lettura del relativo verbale emerge che la testimone ha dichiarato di aver assistito al Tes_1 sinistro, trovandosi a percorrere la medesima strada della danneggiata a qualche metro di distanza. Ha specificato di trovarsi «praticamente alle spalle della signora, un metro circa più indietro» e che la strada percorsa era la via Matteo 7 Sclafani. Ha poi rappresentato che l'incidente si era verificato in prossimità dell'incrocio con la via dei Biscottari e che «la signora camminava al margine sinistro della strada». Sulle stesse dinamiche è stata interrogata anche la seconda testimone, , la quale ha affermato che la mattina del sinistro, Testimone_2
mentre stava percorrendo la via dei Biscottari, giunta all'incrocio con via Matteo
Sclafani, aveva visto la danneggiata percorrere la via pubblica nella sua direzione e rovinare a terra a causa di una buca presente sull'asfalto («ho visto la sig.ra scendere per via Mattero Sclafani verso via dei Biscottari e poi cadere in Pt_1 una buca […]»). La stessa testimone ha aggiunto di essersi accorta della presenza di solo nel momento in cui la stessa si era trovava accanto alla Tes_1 danneggiata per prestarle il primo soccorso, e ha affermato che «la signora Pt_1 stava camminando sul lato sinistro della strada» e che «quindi rispetto a me la signora era a sinistra». Dunque, da tali dichiarazioni si desume che, rispetto alla prospettiva della testimone , la si trovava sul lato sinistro della Tes_2 Pt_1
strada.
21. Dalle testimonianze descritte è possibile concludere che i due testimoni provenivano da due direzioni differenti. Invero, percorreva la via Tes_1
nello stesso senso di marcia della , ossia da vicolo Brugnò in direzione via Pt_1 dei Biscottari, mentre proveniva nel senso opposto, Testimone_2 trovandosi, pertanto, di fronte alla danneggiata. Entrambe le testimoni hanno dichiarato che si trovava sul lato sinistro della strada, circostanza Parte_1 decisamente contradditoria vista l'opposta prospettiva attraverso cui le testimoni hanno assistito all'accaduto.
22. Pertanto, le circostanze descritte non consentono di individuare esattamente il luogo del sinistro, aspetto necessario per accertare il nesso causale tra l'asserita anomalia della cosa custodita e il danno subito. Merita pertanto conferma la decisione di primo grado, ben avendo anche il primo giudice evidenziato le invincibili perplessità oggettivamente espungibili dal materiale probatorio disponibile, e non potendosi affermare con ragionevole grado di certezza che la donna sia caduta a causa di una buca presente sull'asfalto sull'una o sull'altra parte della strada, ovvero per altri motivi che non implausibilmente potrebbero anche essere ricondotti alla non giovane età dell'infortunata alla data del sinistro 8 (73 anni al momento del sinistro), al sovrappeso (peso circa 100 kg in soggetto altro 152 cm., come risulta dalla nota del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo del 26.10.2015) e al sovraffaticamento dovuto alle malattie che già la affliggevano
(ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti, tasso glicemico di 190 ovverosia pressoché doppio rispetto al massimo previsto di
100, come risulta dalla cartella clinica e dalle analisi cliniche in atti). Non va sottaciuto, per finire, che l'infortunata in sede di anamnesi al momento del ricovero riferì di essere scivolata in via dei Biscottari a causa di spazzatura sul manto stradale, senza fare alcun riferimento alla presenza di buche sul selciato, dovendosi in proposito conclusivamente aggiungere come non sia stata raccolta alcuna prova circa la presenza di rifiuti ingiustificatamente non rimossi dal custode nel – peraltro, e con valenza assorbente, assai approssimativamente individuato – luogo del sinistro.
23. Respinto l'appello, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità del caso.
24. Infine, considerato che al rigetto dell'impugnazione segue necessariamente la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 288, c.d. legge di stabilità 2013), a mente del quale «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis», sarà Parte_1 tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, rigetta l'appello proposto da Pt_1
nei confronti del della
[...] Controparte_6 Controparte_5
e per l'effetto conferma la sentenza n. 4764 del 29 ottobre 2019 del Tribunale di
[...]
Palermo.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
9 Dà atto della sussistenza nei confronti della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della
Corte di Appello, il 10.9.2025.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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