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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15157/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15157/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 28 marzo 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Maria Rosaria Autieri Parte_1
Per l'avv. Ombretta Fapulli Parte_2
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 15157/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15157/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA Pt_1 Controparte_1 C.F._2
ANDREANI, 10 20122 ; ( ) VIA Pt_1 Controparte_2 C.F._3
DELLA GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA Pt_1 Parte_3 C.F._4
ANDREANI, 10 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1
presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO Pt_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._5
GADALETA ANDREA COSIMO e dell'avv. FAPULLI OMBRETTA ( VIA C.F._6
GIANFRANCO ZURETTI, 33 20125 , elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA Pt_1
VITTORIA, 28 20122 presso il difensore avv. GADALETA ANDREA COSIMO Pt_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 novembre 2022
pagina2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto dal avverso la sentenza n.4003 pubblicata dal Giudice di Pace di Parte_1 Milano il 6 ottobre 2020 è fondato
-il Giudice di primo grado aveva annullato l'ingiunzione di pagamento relativa al solo verbale di infrazione n. VE0023999232015 in assenza della prova della notificazione alla destinataria
-inoltre, aveva dichiarato non dovuto l'importo di € 870,00 per le maggiorazioni relative agli altri verbali in assenza dei conteggi relativi alle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art.27, sesto comma, l.n.689 del 1981
-nel giudizio di primo grado aveva eccepito di non aver mai ricevuto la Parte_2 notifica dei verbali di infrazione sulla base dei quali il Comune aveva emesso l'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n.639 del 1910
-ora, secondo costante giurisprudenza, l'interessata – con riferimento al profilo dell'omessa notifica dei verbali presupposti -- avrebbe dovuto proporre opposizione con ricorso ai sensi e nei termini e dell'art.6 d.lgv. n.150 del 1° settembre 2011, richiamato dall'art.22 l.n.689 del 1981
-infatti, questo Tribunale ha più volte affermato che:
“…secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. SU. n. 15149/05, Cass. S.U. n. 16997/06 e Cass. n. 4139/10), in relazione alla cartella esattoriale o all'ingiunzione di pagamento emesse per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, sono possibili le seguenti azioni:
1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 comma 1 c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c, che deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Considerate le doglianze svolte dall'opponente, tutte incentrate sulla irregolarità della notifica dei precedenti verbali di accertamento, doglianza prospettata sul presupposto che lo strumento dell'ordinanza ingiunzione utilizzata dal consenta di riaprire la fase del merito Pt_1 dell'accertamento della violazione, deve ritenersi che l'opponente abbia inteso proporre l'azione recuperatoria utilizzando quindi l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 e ss l. n. 689/81. …
Lo strumento utilizzato dalla Pubblica amministrazione per procedere alla riscossione del proprio credito infatti non consente di superare lo sbarramento attribuito dal legislatore al verbale di accertamento della violazione del codice della strada una volta divenuto definitivo perché non impugnato nel termine di legge. La possibilità infatti di impugnare il detto verbale e di consentire al cittadino una tutela autonoma immediata dinnanzi al giudice non viene messa in discussione dalla pagina3 di 5 circostanza che il decida di utilizzare lo strumento della ordinanza ingiunzione ex art. 3 RD Pt_1 1910 n. 639 per o pagamento del credito, tenuto conto che detto strumento è consentito non solo per la riscossione di crediti dei quali la pubblica amministrazione procede con potere di autoaccertamento ma anche per procedere alla riscossione coattiva di crediti incorporati in titoli già formati ed esecutivi al posto dell'utilizzo della cartella esattoriale, alla quale l'ingiunzione di pagamento in argomento appare del tutto sovrapponibile (cfr Sez. 1, Sentenza n. 16855 del 25/08/2004 (Rv. 576221) e Sez. U, Ordinanza n. 3149 del 03/03/2003 (Rv. 560812)) …”
-nella specie, l'interessata aveva di fatto agito con azione recuperatoria, avendo interesse a contestare ciò che, a proprio avviso, non è riuscita a contestare in assenza di rituale notifica dei verbali di accertamento
-deve però escludersi che il mero strumento utilizzato consenta l'azione recuperatoria sic et simpliciter.
-in particolare, l'opposizione a suo tempo sollevata da è stata proposta Parte_2 tardivamente
-per poter svolgere l'azione recuperatoria è infatti necessario che la parte osservi, nel proporre l'opposizione, le stesse forme e modalità che avrebbe dovuto osservare svolgendo l'azione originaria e cioè il ricorso avverso il verbale di accertamento.
-ciò indipendentemente da quanto eventualmente indicato nella stessa ingiunzione opposta che offre indicazioni solo con riguardo alla impugnazione della ingiunzione stessa per motivi propri e non anche all'eventuale azione recuperatoria scelta dall'opponente
-è quindi necessario verificare che l'opposizione sia stata proposta nei trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione opposta con le forme proprie del ricorso ex art. 22 l. 689/81
-nella specie, l'opposizione, ai fini della contestazione dell'omessa notifica dei verbali di infrazione, è stata proposta tardivamente
-gli undici verbali sono stati notificati il 18 giugno 2015, il 14 luglio 2015 e il 19 agosto 2015, l'ordinanza ingiuntiva impugnata è stata notificata il 4 dicembre 2918 e l'atto di citazione in primo grado è stato notificato il 15 marzo 2019
-pertanto, tra la notifica dell'ingiunzione di pagamento e l'atto di opposizione è trascorso un intervallo superiore ai trenta giorni previsti dall'art.6, sesto comma, d.lgv. n.150 del 1° settembre 2011
-l'opposizione a suo tempo proposta da non può allora rivestire l'invocata Parte_2 efficacia recuperatoria riguardo ai titoli presupposti dall'ingiunzione
-ciò riguarda, in particolare, il verbale n. VE0023999232015 annullato dal Giudice di Pace, pur essendo stato riconosciuto dallo stesso Comune il fatto che per un disguido non fosse stata offerta in primo grado la prova della notificazione alla destinataria
-per quanto concerne, poi la maggiorazione applicata ai sensi dell'art.27 l.n.689 del 1918 e dell'art.206, primo comma, c.s., l'omesso calcolo analitico del credito maturato dal non inficia la validità ed Pt_1 efficacia dell'ingiunzione di pagamento n.20180430108100000137737 del 9 novembre 2018
-poiché l'art.27, sesto comma, l.n.689 del 1981 stabilisce un criterio automatico di calcolo della sanzione (un decimo per ogni semestre a partire dal quale la sanzione è divenuta esigibile), l'ordinanza ingiuntiva contiene tutti gli elementi necessari ai del calcolo: data di notifica dei verbali di infrazione, importo di ciascuna sanzione e della maggiorazione
-spettava pertanto all'appellata dimostrare in concreto l'erroneità del calcolo, avendo a disposizione tutti gli elementi per la verifica
-in assenza di questa prova, l'ordinanza ingiuntiva va confermata anche nella parte relativa all'irrogazione della maggiorazione di € 1.160,82 ivi contenuta pagina4 di 5 -in conclusione, l'appello merita accoglimento con riforma della sentenza impugnata nei termini appena illustrati
-le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di appello avverso la sentenza n.4003 pubblicata dal Giudice di Pace di il 6 ottobre 2020, così Pt_1 dispone:
1) in riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la legittimità ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento n.20180430108100000137737 del 9 novembre 2018 emessa nei confronti di Parte_2
[...]
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore del , delle spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano in complessivi € 852,00 per compenso, oltre a spese generali ed oneri riflessi
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15157/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 28 marzo 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Maria Rosaria Autieri Parte_1
Per l'avv. Ombretta Fapulli Parte_2
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 15157/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15157/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA Pt_1 Controparte_1 C.F._2
ANDREANI, 10 20122 ; ( ) VIA Pt_1 Controparte_2 C.F._3
DELLA GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA Pt_1 Parte_3 C.F._4
ANDREANI, 10 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1
presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO Pt_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._5
GADALETA ANDREA COSIMO e dell'avv. FAPULLI OMBRETTA ( VIA C.F._6
GIANFRANCO ZURETTI, 33 20125 , elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA Pt_1
VITTORIA, 28 20122 presso il difensore avv. GADALETA ANDREA COSIMO Pt_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 novembre 2022
pagina2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto dal avverso la sentenza n.4003 pubblicata dal Giudice di Pace di Parte_1 Milano il 6 ottobre 2020 è fondato
-il Giudice di primo grado aveva annullato l'ingiunzione di pagamento relativa al solo verbale di infrazione n. VE0023999232015 in assenza della prova della notificazione alla destinataria
-inoltre, aveva dichiarato non dovuto l'importo di € 870,00 per le maggiorazioni relative agli altri verbali in assenza dei conteggi relativi alle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art.27, sesto comma, l.n.689 del 1981
-nel giudizio di primo grado aveva eccepito di non aver mai ricevuto la Parte_2 notifica dei verbali di infrazione sulla base dei quali il Comune aveva emesso l'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n.639 del 1910
-ora, secondo costante giurisprudenza, l'interessata – con riferimento al profilo dell'omessa notifica dei verbali presupposti -- avrebbe dovuto proporre opposizione con ricorso ai sensi e nei termini e dell'art.6 d.lgv. n.150 del 1° settembre 2011, richiamato dall'art.22 l.n.689 del 1981
-infatti, questo Tribunale ha più volte affermato che:
“…secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. SU. n. 15149/05, Cass. S.U. n. 16997/06 e Cass. n. 4139/10), in relazione alla cartella esattoriale o all'ingiunzione di pagamento emesse per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, sono possibili le seguenti azioni:
1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 comma 1 c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c, che deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Considerate le doglianze svolte dall'opponente, tutte incentrate sulla irregolarità della notifica dei precedenti verbali di accertamento, doglianza prospettata sul presupposto che lo strumento dell'ordinanza ingiunzione utilizzata dal consenta di riaprire la fase del merito Pt_1 dell'accertamento della violazione, deve ritenersi che l'opponente abbia inteso proporre l'azione recuperatoria utilizzando quindi l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 e ss l. n. 689/81. …
Lo strumento utilizzato dalla Pubblica amministrazione per procedere alla riscossione del proprio credito infatti non consente di superare lo sbarramento attribuito dal legislatore al verbale di accertamento della violazione del codice della strada una volta divenuto definitivo perché non impugnato nel termine di legge. La possibilità infatti di impugnare il detto verbale e di consentire al cittadino una tutela autonoma immediata dinnanzi al giudice non viene messa in discussione dalla pagina3 di 5 circostanza che il decida di utilizzare lo strumento della ordinanza ingiunzione ex art. 3 RD Pt_1 1910 n. 639 per o pagamento del credito, tenuto conto che detto strumento è consentito non solo per la riscossione di crediti dei quali la pubblica amministrazione procede con potere di autoaccertamento ma anche per procedere alla riscossione coattiva di crediti incorporati in titoli già formati ed esecutivi al posto dell'utilizzo della cartella esattoriale, alla quale l'ingiunzione di pagamento in argomento appare del tutto sovrapponibile (cfr Sez. 1, Sentenza n. 16855 del 25/08/2004 (Rv. 576221) e Sez. U, Ordinanza n. 3149 del 03/03/2003 (Rv. 560812)) …”
-nella specie, l'interessata aveva di fatto agito con azione recuperatoria, avendo interesse a contestare ciò che, a proprio avviso, non è riuscita a contestare in assenza di rituale notifica dei verbali di accertamento
-deve però escludersi che il mero strumento utilizzato consenta l'azione recuperatoria sic et simpliciter.
-in particolare, l'opposizione a suo tempo sollevata da è stata proposta Parte_2 tardivamente
-per poter svolgere l'azione recuperatoria è infatti necessario che la parte osservi, nel proporre l'opposizione, le stesse forme e modalità che avrebbe dovuto osservare svolgendo l'azione originaria e cioè il ricorso avverso il verbale di accertamento.
-ciò indipendentemente da quanto eventualmente indicato nella stessa ingiunzione opposta che offre indicazioni solo con riguardo alla impugnazione della ingiunzione stessa per motivi propri e non anche all'eventuale azione recuperatoria scelta dall'opponente
-è quindi necessario verificare che l'opposizione sia stata proposta nei trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione opposta con le forme proprie del ricorso ex art. 22 l. 689/81
-nella specie, l'opposizione, ai fini della contestazione dell'omessa notifica dei verbali di infrazione, è stata proposta tardivamente
-gli undici verbali sono stati notificati il 18 giugno 2015, il 14 luglio 2015 e il 19 agosto 2015, l'ordinanza ingiuntiva impugnata è stata notificata il 4 dicembre 2918 e l'atto di citazione in primo grado è stato notificato il 15 marzo 2019
-pertanto, tra la notifica dell'ingiunzione di pagamento e l'atto di opposizione è trascorso un intervallo superiore ai trenta giorni previsti dall'art.6, sesto comma, d.lgv. n.150 del 1° settembre 2011
-l'opposizione a suo tempo proposta da non può allora rivestire l'invocata Parte_2 efficacia recuperatoria riguardo ai titoli presupposti dall'ingiunzione
-ciò riguarda, in particolare, il verbale n. VE0023999232015 annullato dal Giudice di Pace, pur essendo stato riconosciuto dallo stesso Comune il fatto che per un disguido non fosse stata offerta in primo grado la prova della notificazione alla destinataria
-per quanto concerne, poi la maggiorazione applicata ai sensi dell'art.27 l.n.689 del 1918 e dell'art.206, primo comma, c.s., l'omesso calcolo analitico del credito maturato dal non inficia la validità ed Pt_1 efficacia dell'ingiunzione di pagamento n.20180430108100000137737 del 9 novembre 2018
-poiché l'art.27, sesto comma, l.n.689 del 1981 stabilisce un criterio automatico di calcolo della sanzione (un decimo per ogni semestre a partire dal quale la sanzione è divenuta esigibile), l'ordinanza ingiuntiva contiene tutti gli elementi necessari ai del calcolo: data di notifica dei verbali di infrazione, importo di ciascuna sanzione e della maggiorazione
-spettava pertanto all'appellata dimostrare in concreto l'erroneità del calcolo, avendo a disposizione tutti gli elementi per la verifica
-in assenza di questa prova, l'ordinanza ingiuntiva va confermata anche nella parte relativa all'irrogazione della maggiorazione di € 1.160,82 ivi contenuta pagina4 di 5 -in conclusione, l'appello merita accoglimento con riforma della sentenza impugnata nei termini appena illustrati
-le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di appello avverso la sentenza n.4003 pubblicata dal Giudice di Pace di il 6 ottobre 2020, così Pt_1 dispone:
1) in riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la legittimità ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento n.20180430108100000137737 del 9 novembre 2018 emessa nei confronti di Parte_2
[...]
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore del , delle spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano in complessivi € 852,00 per compenso, oltre a spese generali ed oneri riflessi
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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