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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3237/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI Parte_1 C.F._1 SIMONA e dell'avv. GANCI FABIO ( ) ; C.F._2 Parte_2
( ) ; ( ) ; C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE ARMANDO DIAZ 107 52025 C.F._5
MONTEVARCHIpresso il difensore avv. FABBRINI SIMONA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 7 ottobre 2024 e notificato il 15 Ottobre
2024, citava in giudizio il , Parte_1 Controparte_2
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù CP_1
della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
1 Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione Controparte_2
quinquennale dei crediti azionati per l' anno 2019/2020, richiamando la sentenza n.
29961/2023 della Suprema Corte, e sosteneva che nulla era dovuto alla ricorrente per il servizio svolto a.s. 2021/2022 poiché la stessa aveva prestato servizio in vari istituti con contratti di supplenza breve e saltuaria. Quanto alle richieste relative agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 non contestava in astratto la fondatezza della domanda.
Con note depositate il 7 gennaio 2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa all' annualità 2019/2020.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
2 formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale
3 indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v.,
4 in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
Recentemente Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 – ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore.
Alla luce di quanto sin qui motivatodeve ritenersi sussistente il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per le annualità 2023/2024 e 2024/2025 nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività scolastiche.
Il diritto può essere riconosciuto anche per le annualità 2020/2021 e 2022/2023 nelle quali la docente ha lavorato (anche se formalmente sulla base di contratti di supplenza breve) ininterrottamente dal 14/10/2020 al 30/6/2021 sulla medesima cattedra , nel medesimo istituto ( Scuola d' Infanzia Lastra a Signa, anno 2020/2021
) e dal 21/9/2022 al 28/6/2023 sulla medesima cattedra, nel medesimo istituto
(Scuola d' Infanzia Altiero Spinelli , Scandicci anno 2022/2023) configurandosi in tal
5 modo il criterio di comparabilità (didattica annua) individuato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 citata.
Il diritto non puo' dirsi sussistente, invece , per l' annualità 2021/2022 nella quale la docente ha lavorato sulla base di supplenze temporanee presso istituti scolastici diversi ( istituto comprensivo N.1 Sesto – Sesto Fiorentino con decorrenza dal
24/9/21 al 17/12/21; quindi istituto comprensivo MONTAGNOLA- GRAMSCI
Firenze con decorrenza dal 20/12/21 al 28/04/22 ,dal 29/04/22 al 28/06/22, dal
29/6/2022 al 30/6/2022) il che esclude la configurabilità criterio di comparabilità
(partecipazione alla didattica annua) individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 citata.
La domanda relativa all' annualità 2019/2020 risulta rinunciata.
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_2
Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre C.U., 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Fabbrini, Pt_3
e Ganci, dichiaratisi antistatari. Pt_4 Pt_2
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art
127 ter cpc
Firenze, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anita Maria Brigida Davia
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3237/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI Parte_1 C.F._1 SIMONA e dell'avv. GANCI FABIO ( ) ; C.F._2 Parte_2
( ) ; ( ) ; C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE ARMANDO DIAZ 107 52025 C.F._5
MONTEVARCHIpresso il difensore avv. FABBRINI SIMONA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 7 ottobre 2024 e notificato il 15 Ottobre
2024, citava in giudizio il , Parte_1 Controparte_2
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù CP_1
della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
1 Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione Controparte_2
quinquennale dei crediti azionati per l' anno 2019/2020, richiamando la sentenza n.
29961/2023 della Suprema Corte, e sosteneva che nulla era dovuto alla ricorrente per il servizio svolto a.s. 2021/2022 poiché la stessa aveva prestato servizio in vari istituti con contratti di supplenza breve e saltuaria. Quanto alle richieste relative agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 non contestava in astratto la fondatezza della domanda.
Con note depositate il 7 gennaio 2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa all' annualità 2019/2020.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
2 formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale
3 indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v.,
4 in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
Recentemente Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 – ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore.
Alla luce di quanto sin qui motivatodeve ritenersi sussistente il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per le annualità 2023/2024 e 2024/2025 nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività scolastiche.
Il diritto può essere riconosciuto anche per le annualità 2020/2021 e 2022/2023 nelle quali la docente ha lavorato (anche se formalmente sulla base di contratti di supplenza breve) ininterrottamente dal 14/10/2020 al 30/6/2021 sulla medesima cattedra , nel medesimo istituto ( Scuola d' Infanzia Lastra a Signa, anno 2020/2021
) e dal 21/9/2022 al 28/6/2023 sulla medesima cattedra, nel medesimo istituto
(Scuola d' Infanzia Altiero Spinelli , Scandicci anno 2022/2023) configurandosi in tal
5 modo il criterio di comparabilità (didattica annua) individuato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 citata.
Il diritto non puo' dirsi sussistente, invece , per l' annualità 2021/2022 nella quale la docente ha lavorato sulla base di supplenze temporanee presso istituti scolastici diversi ( istituto comprensivo N.1 Sesto – Sesto Fiorentino con decorrenza dal
24/9/21 al 17/12/21; quindi istituto comprensivo MONTAGNOLA- GRAMSCI
Firenze con decorrenza dal 20/12/21 al 28/04/22 ,dal 29/04/22 al 28/06/22, dal
29/6/2022 al 30/6/2022) il che esclude la configurabilità criterio di comparabilità
(partecipazione alla didattica annua) individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 citata.
La domanda relativa all' annualità 2019/2020 risulta rinunciata.
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_2
Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre C.U., 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Fabbrini, Pt_3
e Ganci, dichiaratisi antistatari. Pt_4 Pt_2
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art
127 ter cpc
Firenze, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anita Maria Brigida Davia
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