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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE RENSIS GIOVANNI, Presidente
SACCO MAURIZIO, Relatore
MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 456/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0006014785000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la cartella di pagamento n.083 2024 00090147 85 000 notificata in data 12 marzo 2024 dall'Agenzia delle
Entrate per l'anno d'imposta 2020, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della cartella opposta nel residuo importo risultante all'esito dello sgravio nelle more disposto con parziale cessazione della materia del contendere.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione emerge che l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella opposta è avvenuta a seguito di controllo formale della dichiarazione IVA per l'anno 2020, all'esito del quale è emerso il mancato pagamento dell'IVA di febbraio 2020 per € 3.698,00 e del saldo 2020 per € 140,00.
La società ricorrente ha evidenziato di aver in effetti proceduto al versamento dovuto per il mese di febbraio
2020, indicando erroneamente il codice riferito al mese di giugno 2020.
Tanto premesso, l'Agenzia costituita ha documentato l'intervenuto sgravio della cartella con riferimento alle somme iscritte a ruolo a titolo di IVA dovuta per il mese di febbraio 2020, riscontrando l'avvenuto versamento della stessa da parte della contribuente sia pure mediante utilizzo di codice errato.
Può, quindi, ritenersi cessata la materia del contendere, avuto riguardo al fatto che la difesa ricorrente, nell'odierno ricorso, ha mosso specifiche contestazioni esclusivamente con riguardo all'avvenuto versamento dell'IVA per il mese di febbraio 2020, senza contestare in alcun modo il mancato versamento del saldo.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 sopra citato.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non comporta necessariamente la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, a meno che tale annullamento non derivi da una evidente illegittimità del provvedimento impugnato che era presente fin dal momento della sua emanazione
(cfr. in termini Cass. Civ., sentenza 31 gennaio 2024, n. 2947).
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio è stato disposto dall'Ufficio all'esito dell'esame del presente ricorso e prima della celebrazione dell'udienza fissata per il merito: si è, quindi, in presenza di un comportamento processuale leale, in conformità al principio di lealtà processuale ai sensi dell'art. 88 c.p.c..
Tanto giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Si ricorda, infatti, che nell'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 274 del 2005 (cfr. Cass. Civ., sentenze 14 febbraio 2017, n. 3950; 21 settembre 2010, n. 19947).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE RENSIS GIOVANNI, Presidente
SACCO MAURIZIO, Relatore
MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 456/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0006014785000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la cartella di pagamento n.083 2024 00090147 85 000 notificata in data 12 marzo 2024 dall'Agenzia delle
Entrate per l'anno d'imposta 2020, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della cartella opposta nel residuo importo risultante all'esito dello sgravio nelle more disposto con parziale cessazione della materia del contendere.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione emerge che l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella opposta è avvenuta a seguito di controllo formale della dichiarazione IVA per l'anno 2020, all'esito del quale è emerso il mancato pagamento dell'IVA di febbraio 2020 per € 3.698,00 e del saldo 2020 per € 140,00.
La società ricorrente ha evidenziato di aver in effetti proceduto al versamento dovuto per il mese di febbraio
2020, indicando erroneamente il codice riferito al mese di giugno 2020.
Tanto premesso, l'Agenzia costituita ha documentato l'intervenuto sgravio della cartella con riferimento alle somme iscritte a ruolo a titolo di IVA dovuta per il mese di febbraio 2020, riscontrando l'avvenuto versamento della stessa da parte della contribuente sia pure mediante utilizzo di codice errato.
Può, quindi, ritenersi cessata la materia del contendere, avuto riguardo al fatto che la difesa ricorrente, nell'odierno ricorso, ha mosso specifiche contestazioni esclusivamente con riguardo all'avvenuto versamento dell'IVA per il mese di febbraio 2020, senza contestare in alcun modo il mancato versamento del saldo.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 sopra citato.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non comporta necessariamente la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, a meno che tale annullamento non derivi da una evidente illegittimità del provvedimento impugnato che era presente fin dal momento della sua emanazione
(cfr. in termini Cass. Civ., sentenza 31 gennaio 2024, n. 2947).
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio è stato disposto dall'Ufficio all'esito dell'esame del presente ricorso e prima della celebrazione dell'udienza fissata per il merito: si è, quindi, in presenza di un comportamento processuale leale, in conformità al principio di lealtà processuale ai sensi dell'art. 88 c.p.c..
Tanto giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Si ricorda, infatti, che nell'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 274 del 2005 (cfr. Cass. Civ., sentenze 14 febbraio 2017, n. 3950; 21 settembre 2010, n. 19947).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.