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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera Relatrice
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 377/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 12/9/2024, vertente tra
con l'Avv. MEREU ANNA LUCIA Parte_1
- attrice in riassunzione -
e
, già con l'Avv. Controparte_1 Controparte_2
SANTORO VITALIANO;
con l'Avv. AMATO GIORGIO;
CP_3
- convenuti in riassunzione -
Controparte_4
-convenuto in riassunzione contumace –
OGGETTO: riassunzione da rinvio della Cassazione ex art. 392 c.p.c..
1 Conclusioni: come in note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 settembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 142/2015 pubblicata in data 02/01/2015 la Corte
distrettuale riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma
n. 3874/2009, depositata il 19/02/2009, che accoglieva la richiesta di risarcimento formulata da nei confronti di Parte_1 CP_3
e (ora
[...] Controparte_5 Controparte_6
), quale impresa designata dal F.G.V.S, per il ristoro dei CP_1
danni derivati dal sinistro avvenuto sull'autostrada Roma - L'Aquila il
28.08.1994.
Nelle predette circostanze l'autovettura Ford Mondeo condotta dal proprietario, e assicurata da aveva violentemente CP_3 CP_5
tamponato la FIAT 500 sulla quale l'attrice viaggiava in qualità di terza trasportata.
2. Acclarata la responsabilità esclusiva del nella causazione del CP_3
sinistro, già accertata dalla sentenza del Tribunale di Roma n.
15279/98, confermata dalla Corte di Appello capitolina con sentenza n.7352/02 e passata in giudicato, il Giudice di primo grado, dopo aver accordato alla danneggiata una provvisionale di euro 45.000, attenendosi alla documentazione versata in atti e alle risultanze della
Ctu medico legale, condannava la sola (avendo accolto CP_6
la domanda di manleva del al pagamento in favore dell'attrice CP_3
di euro 978,01 a titolo di danno patrimoniale da spese mediche, di euro
2 37.043,07 a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea e di euro 34.144,40 a titolo di danno da lesione della capacità lavorativa specifica, atteso che il consulente del giudice aveva accertato che le gravi lesioni riportate dalla danneggiata ne avevano definitivamente e integralmente compromesso la capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa di ballerina professionista praticata al momento del sinistro. Poneva, infine, le spese di lite di CTU solidalmente a carico della compagnia designata e del convenuto CP_3
3. In particolare, la liquidazione dell'ultima voce di danno patrimoniale
(lesione della capacità lavorativa specifica) veniva operata dal
Tribunale esclusivamente sulla base del compenso (risultante dal modello 101 in atti) pari a lire 3.305.657, convertiti in euro 1.707,22, corrisposto all'attrice dall'Ente Autonomo Teatro dell'opera di Roma per l'anno 1994, ma relativo al solo mese di gennaio, moltiplicato per venti in ragione del età della danneggiata al momento del sinistro (venti anni) e della presumibile durata della carriera di una ballerina professionista che, secondo il primo giudice, non avrebbe potuto proseguire oltre il quarantesimo anno di età.
4. La decisione, impugnata tempestivamente dalla , che Pt_1
sostanzialmente censurava l'esiguità delle somme liquidate nel primo giudizio sia a titolo di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale, veniva riformata dalla Corte distrettuale in punto di liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica.
3 5. Il Collegio, infatti, riteneva non corretta la liquidazione del precisato danno come operata dal Tribunale, atteso che, risalendo l'assunzione soltanto al mese di gennaio dello stesso anno, il modello 101 preso in considerazione per la quantificazione dell'importo spettante all'attrice per la lesione della propria capacità lavorativa si riferiva ad un periodo di tempo eccessivamente ristretto, soprattutto perché riferito ad una sola mensilità (quella del mese di gennaio), a fronte di un contratto con scadenza annuale.
5. Il Giudice dell'impugnazione, pertanto, rideterminava in via equitativa l'importo in questione quantificandolo in euro 264.846,86 prendendo a base del calcolo il triplo dell'assegno sociale. Dimezzava, tuttavia, l'importo così ottenuto del 50% considerando che, come opportunamente valorizzato dal Tribunale, la vita professionale di una tersicorea, verosimilmente, non avrebbe potuto proseguire oltre il quarantesimo anno di età. D'altra parte, il Collegio riteneva perfettamente congruo, e addirittura generoso, l'importo liquidato dal
Tribunale per il ristoro del danno morale, dichiarando inammissibile la censura formulata sul punto dall'appellante.
6. La Corte rigettava, infine, l'appello incidentale spiegato dalla ritenendo non fondata sia l'eccezione di Controparte_5
prescrizione dell'azione spettante alla per lo spirare del termine Pt_1
di cui all'art. 2947, II co, c.c, sia la censura afferente l'asserito concorso di colpa della danneggiata nella determinazione del danno derivatole dall'incidente che, secondo l'appellante incidentale, non poteva essere escluso in quanto dall'istruttoria svolta in primo grado
4 non era emerso con sufficiente certezza che l'attrice viaggiasse con la misura di sicurezza correttamente allacciata.
7. Alla condanna dell'Assicurazione designata dal FGVS a pagare all'appellante a titolo di danno patrimoniale la somma di euro
264.848,86, detratte le somme già versate, conseguiva altresì la condanna di entrambe le compagnie appellate alla refusione delle spese di lite.
8. Avverso la decisione conclusiva del merito proponeva tempestivamente ricorso la formulando i seguenti motivi di Pt_1
censura:
- sulla liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità
lavorativa specifica, ritenendo erronea la base di calcolo sulla quale era stata operata la quantificazione e quindi deducendo che il triplo della pensione sociale potesse essere preso in considerazione soltanto come soglia minima per soggetti privi di reddito o con un reddito decisamente esiguo e pertanto significativamente inferiore a quello che la ricorrente avrebbe maturato nel corso della propria carriera.
-la Corte d'appello aveva comunque dimidiato l'importo così calcolato in ragione della prevedibile durata dell'attività lavorativa svolta dalla danneggiata al momento del sinistro come se, contrariamente a quanto avvenuto, avesse preso in considerazione l'effettivo reddito di una ballerina professionista (e conseguentemente operato la diminuzione in ragione della verosimile durata della vita lavorativa);
- sulla liquidazione del danno non patrimoniale, ritenendo l'importo liquidato a tale titolo meramente simbolico in relazione alla gravità
5 della lesione alla sfera psichica e alla vita di relazione subita in conseguenza dell'incidente.
9. Resistevano con controricorso soltanto il e la che CP_3 CP_5
eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la totale infondatezza dello stesso in fatto e in diritto.
10. Con la sentenza n. 5370/2018 depositata in data 12 ottobre 2018, la
Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla in Pt_1
relazione al primo dei due motivi di censura formulati, ovvero per la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 cod civ,
e limitatamente alle censure afferenti all'inadeguatezza della base di calcolo del danno per la perdita della capacità di lavoro specifica,
rigettandolo nel resto.
11. In particolare la S.C. riteneva la decisione della Corte capitolina, di liquidare il danno in questione secondo il criterio del “triplo dell'assegno sociale”, non coerente con i principi che governano la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica,
così motivando sul punto: “Già in passato, infatti, questa Corte ha affermato che il criterio di cui all'art 4 del decreto-legge 23 dicembre
1976, n.857, convertito in legge 27 febbraio 1977, n. 39, concerne le fattispecie in cui il danneggiato non è lavoratore dipendente o
autonomo o, più in generale, quelle in cui il danno futuro incide su soggetti, nell'attualità privi di redditi da lavoro”- ciò che nella specie, come visto, è la stessa sentenza impugnata ad escludere , avendo deciso di “parametrare” il danno subito dalla al reddito già dalla Pt_1
stessa percepito come tersicorea – “ma potenzialmente idonei a
6 produrlo” (così in motivazione, Cass Sez 3, sent 30 maggio 1995,
n.6074, Rv.492589-01). In termini ancora più perentori si è espressa, in tempi più recenti, questa corte, affermando che “ la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di debito da lavoro” -
e tale è stata ritenuta dalla sentenza impugnata, lo si ribadisce, la condizione dell'odierna ricorrente - “deve avvenire ponendo a base del calcolo li reddito effettivamente perduto dalla vittima , e non il triplo della pensione sociale” (oggi assegno sociale), il ricorso al quale si è ritenuto “consentito solo quando il giudice di merito accerti , con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva si un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile a un disoccupato” (così nuovamente in motivazione, Cass.
Sez 3-6, ord n. 8896 del 2016, cit). Resta, peraltro, inteso che nella
“liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacità di lavoro il reddito della vittima da porre alla base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito,
quando sia ragionevole ritenere”- come ha ritenuto, nuovamente, la
Corte capitolina, senza però trarre da tale premessa le esatte
conseguenze in punto di criteri di liquidazione del danno – “che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto”, con valutazione da compiersi, da parte del giudice di merito, “in base ad elementi oggettivi che è onere del danneggiato fornire” ( c.f.r., sempre in motivazione, Cass Sez 6-3, ord n.8896 del 2016, cit.)”.
7 12. Alla stregua di dette considerazioni la Corte cassava la sentenza impugnata nella parte in cui liquidava il danno patrimoniale subito dalla per la perdita della capacità di lavoro specifica e demandava al Pt_1
giudice del rinvio, individuato in altra Sezione della corte d'Appello, la decisione della causa nel merito sulla scorta dei principi enunciati ex art
384 co2 c.p.c., oltre alla liquidazione delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
13. Con atto di citazione ritualmente notificato ex art 392 c.p.c, Parte_1
, alla cui integrale si rinvia quale parte espressa e necessaria di
[...]
questa decisione, ha riassunto il giudizio di appello, limitandosi, dopo aver esposto l'articolata vicenda giuridica e passato in rassegna le decisioni conclusive dei gradi di merito e del giudizio in cassazione, a riproporre le conclusioni già rassegnate nell'originario atto di appello riportandosi integralmente al contenuto di tutti gli scritti difensivi di cui al procedimento riassunto.
14. si è costituita tempestivamente, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza delle conclusioni rassegnate dall'attrice in riassunzione anzitutto perché meramente ripropositive di quelle già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di appello cassato. Nel merito, ha contestato la quantificazione del danno patrimoniale prospettata dalla e l'effettiva sussistenza dello Pt_1
stesso in quanto non adeguatamente dimostrato.
15. Si è costituito altresì che preliminarmente ha eccepito CP_3
l'inammissibilità della richiesta di condanna solidale dello stesso al risarcimento del danno, successivamente rinunciata dalla in Pt_1
8 sede di precisazioni delle conclusioni e accettata da controparte. Nel merito, il convenuto in riassunzione ha dedotto l'infondatezza della ritenuta riduttività della quantificazione del danno da capacità
lavorativa specifica, che in base al principio enunciato nella sentenza di rinvio avrebbe dovuto essere parametrato ai redditi effettivi e reali della ricorrente, dal momento che, anche nel giudizio riassunto, la Pt_1
non ha fornito alcun riscontro probatorio a sostegno delle proprie richieste, restando del tutto indimostrato che la professione di ballerina professionista, soltanto agli albori al momento del sinistro, potesse evolvere in un'attività lavorativa stabile e continuativa.
16. Restava contumace in LCA Controparte_7
17. All'esito di una serie di rinvii, le parti precisavano le conclusioni mediante il richiamo ai rispettivi scritti difensivi all'udienza in trattazione scritta del 12/9/2024 e la Corte tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di note conclusionali e repliche.
18. Ciò posto, deve anzitutto premettersi che i limiti oggettivi del giudizio in trattazione, così come disposto dall'art. 394 c.p.c., sono fissati in ragione di quanto devoluto alla cognizione della Corte di
Cassazione e di quanto dal predetto giudice di legittimità statuito nella fase rescindente. Venendo, quindi, alla individuazione del thema decidendum di questo giudizio rescissorio, va ribadito che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, instaurato ex art. 392 c.p.c., sono fissati esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata dal giudice del rinvio, neppure alla stregua di arresti
9 giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità stessa o in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto. Inoltre, “ i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di
annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra
ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di
diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di
modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare
liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da
emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle
preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione
del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione
sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze
pregresse (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17240
del 15/06/2023; Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020;
Sez. L - Sentenza n. 27337 del 24/10/2019)
10 19. Nel giudizio in esame, come innanzi già accennato, il Giudice di legittimità con l'ordinanza N. 25370/2018 ha accolto il ricorso dell' odierna appellante in riassunzione limitatamente al Parte_1
motivo inerente la quantificazione del danno patrimoniale subito da quest'ultima sulla base dell'assunto precedentemente esplicitato, ovvero dell'incoerenza tra la prospettiva assunta dalla Corte di Appello nell'identificare il danno patrimoniale futuro subito dalla ricorrente, basato sulla positiva valutazione della concretezza degli orizzonti professionali di quest'ultima, e il criterio posto alla base del relativo calcolo, ossia quello del triplo dell'assegno sociale che la S.C. ha ritenuto.
20. Atteso che, come anticipato, la riassunzione della causa che fa seguito alla riassunzione della sentenza, in generale, instaura davanti al giudice del rinvio un giudizio “chiuso”, quanto all'attività delle parti, e
“aperto” per quanto riguarda l'attività del giudice di merito (Cass
n.5137/2019; Cass. n. 2285/2015; Cass 4096/20017), in questa sede il
Collegio, in ossequio alle coordinate ermeneutiche dettate dalla S.C, è tenuto a rideterminare gli importi spettanti all'attrice in riassunzione per la perdita della capacità lavorativa specifica dovuta ai postumi invalidanti del sinistro sulla base di un criterio che tenga conto dei redditi da lavoro effettivamente percepiti dalla danneggiata al momento dell'incidente e, soprattutto, in ragione della prova effettivamente fornita delle possibilità di futuro guadagno, sulla base degli oggettivi elementi di prova offerti.
11 In effetti, la Corte di legittimità ha stigmatizzato il ricorso al criterio della pensione sociale sulla base della fondamentale considerazione che il giudice di appello, pur avendo affermato la perdita del guadagno futuro in ragione del lavoro già comprovato come svolto, non ne ha poi tratto le conseguenze dovute, ossia la proiezione dei guadagni sulla base di quanto guadagnato dall'istante al momento dell'incidente, bensì facendo ricorso la criterio della pensione sociale che soccorre solo quando il danneggiato non sia percettore di reddito o ne percepisca uno oltremodo basso.
E, però, deve in questa sede osservarsi che le prove offerte dall'odierna attrice in riassunzione sono labili e non raggiungono il grado della concreta oggettività per consentire a questo collegio, chiamato a riesaminare il merito della prova offerta circa le possibili future occasioni di lavoro, di pervenire ad un calcolo delle possibilità di lavoro effettivamente perse.
In effetti, la valutazione in argomento deve essere condotta ponendo alla base del calcolo i redditi concretamente perduti dalla vittima anche in una prospettiva dinamica ed eventualmente applicando un aumento all'importo così ottenuto che tenga conto del plausibile accrescimento dei compensi in questione nel corso degli anni, laddove ritenuto verosimile sulla base degli elementi acquisiti che è onere della stessa danneggiata allegare.
21. Ebbene, l'attrice in riassunzione nell'atto introduttivo di questo giudizio si è limitata a richiamare integralmente le conclusioni rassegnate nel precedente giudizio di appello (la cui sentenza è stata
12 cassata) senza mai indicare gli oggettivi elementi di riscontro di quelle che sarebbero state le sue verosimili prospettive di futuro guadagno come ballerina. In particolare, considerando che il contratto in essere quando è avvenuto il dedotto incidente era a tempo determinato ovvero stipulato solo per un mese e, infatti, risulta in atti la prova documentale dell'importo di una sola mensilità, riferibile al ridetto rapporto lavorativo.
In merito vanno anche considerate le caratteristiche del contratto a tempo determinato innanzi indicato: esso è congegnato, come desumibile dal suo tenore letterale, nel senso che la scritturazione della ballerina istante è riferibile solo ad un unico spettacolo e alle sue eventuali repliche;
quindi, caratterizzato da evidente precarietà e, soprattutto, senza che da esso sia possibile desumere quali potessero essere le prospettive future di ulteriori scritturazioni.
In realtà, quanto alla concreta possibilità che vi fosse una prosecuzione di detto rapporto o la verosimile instaurazione di altri, niente in questa sede risulta acquisito, non solo in termini di concreta prova, ma prima ancora e anzitutto in termini di compiuta allegazione di quali fossero gli elementi offerti, idonei a consentire una diversa valutazione del fatto così come demandato in questa fase rescissoria.
22. Invero l'attrice in riassunzione, oltre a non formulare alcuna censura alla sentenza di primo grado al fine di ottenere l'accoglimento dell'appello originariamente proposto, non ha mai colmato l'insanabile lacuna probatoria in ordine alla effettiva portata del reddito percepito al momento dell'incidente, essendosi limitandosi a produrre un'unica
13 busta paga relativa all'attività di tersicorea svolta per un breve periodo presso il Teatro dell'Opera di Roma. Oltretutto, non ha mai fornito la prova concreta di successivi verosimili ingaggi, che certamente non possono essere dimostrati attraverso la produzione di ritagli di articoli di giornale attestanti la partecipazione dell'istane a spettacoli teatrali
(soprattuto perché non suffragati da alcuna scritturazione relativa agli eventi in discorso) e men che meno desumibile dai titoli di studio conseguiti da quest'ultima (pure allegati in atti)
23. Pertanto, siccome la S.C. ha chiarito che la valutazione demandata in questa sede può avvenire esclusivamente “in base agli elementi oggettivi che è onere del danneggiato fornire”, l'appello avverso la sentenza di primo grado non può trovare accoglimento.
24. Quanto alle spese delle ulteriori fasi, comprese quelle relative al giudizio in Cassazione, seguono la soccombenza e, dunque, avuto riguardo al complessivo esito della lite e alla notevole sproporzione tra la richiesta risarcitoria e quanto riconosciuto all'appellante, devono essere compensate per un terzo e per i restanti due terzi poste a carico di e previa CP_3 Controparte_1 CP_7
liquidazione come da dispositivo secondo i parametri previsti dal DM
55/2014 e successive modificazioni con espunzione per il giudizio di appello (cassato e di rinvio) delle spese relative alla fase di trattazione ed istruttoria.
PQM
14 La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in riassunzione, ex art 392 c.p.c., così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
conferma la sentenza N. 3874/2009, resa in primo grado dal
Tribunale di Roma.
2) Compensa le spese di lite relative al giudizio cassato, di cassazione e del giudizio di rinvio tra tutte le parti in causa nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dei convenuti in riassunzione e CP_3 Controparte_1
, che liquida per tale parte, in Controparte_8
favore di , in euro 4.600,00 per il giudizio Parte_1
cassato, in euro 6,000.00 per il giudizio di cassazione ed euro
5.800,00 per il giudizio di rinvio, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%; Iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera Relatrice
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 377/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 12/9/2024, vertente tra
con l'Avv. MEREU ANNA LUCIA Parte_1
- attrice in riassunzione -
e
, già con l'Avv. Controparte_1 Controparte_2
SANTORO VITALIANO;
con l'Avv. AMATO GIORGIO;
CP_3
- convenuti in riassunzione -
Controparte_4
-convenuto in riassunzione contumace –
OGGETTO: riassunzione da rinvio della Cassazione ex art. 392 c.p.c..
1 Conclusioni: come in note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 settembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 142/2015 pubblicata in data 02/01/2015 la Corte
distrettuale riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma
n. 3874/2009, depositata il 19/02/2009, che accoglieva la richiesta di risarcimento formulata da nei confronti di Parte_1 CP_3
e (ora
[...] Controparte_5 Controparte_6
), quale impresa designata dal F.G.V.S, per il ristoro dei CP_1
danni derivati dal sinistro avvenuto sull'autostrada Roma - L'Aquila il
28.08.1994.
Nelle predette circostanze l'autovettura Ford Mondeo condotta dal proprietario, e assicurata da aveva violentemente CP_3 CP_5
tamponato la FIAT 500 sulla quale l'attrice viaggiava in qualità di terza trasportata.
2. Acclarata la responsabilità esclusiva del nella causazione del CP_3
sinistro, già accertata dalla sentenza del Tribunale di Roma n.
15279/98, confermata dalla Corte di Appello capitolina con sentenza n.7352/02 e passata in giudicato, il Giudice di primo grado, dopo aver accordato alla danneggiata una provvisionale di euro 45.000, attenendosi alla documentazione versata in atti e alle risultanze della
Ctu medico legale, condannava la sola (avendo accolto CP_6
la domanda di manleva del al pagamento in favore dell'attrice CP_3
di euro 978,01 a titolo di danno patrimoniale da spese mediche, di euro
2 37.043,07 a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea e di euro 34.144,40 a titolo di danno da lesione della capacità lavorativa specifica, atteso che il consulente del giudice aveva accertato che le gravi lesioni riportate dalla danneggiata ne avevano definitivamente e integralmente compromesso la capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa di ballerina professionista praticata al momento del sinistro. Poneva, infine, le spese di lite di CTU solidalmente a carico della compagnia designata e del convenuto CP_3
3. In particolare, la liquidazione dell'ultima voce di danno patrimoniale
(lesione della capacità lavorativa specifica) veniva operata dal
Tribunale esclusivamente sulla base del compenso (risultante dal modello 101 in atti) pari a lire 3.305.657, convertiti in euro 1.707,22, corrisposto all'attrice dall'Ente Autonomo Teatro dell'opera di Roma per l'anno 1994, ma relativo al solo mese di gennaio, moltiplicato per venti in ragione del età della danneggiata al momento del sinistro (venti anni) e della presumibile durata della carriera di una ballerina professionista che, secondo il primo giudice, non avrebbe potuto proseguire oltre il quarantesimo anno di età.
4. La decisione, impugnata tempestivamente dalla , che Pt_1
sostanzialmente censurava l'esiguità delle somme liquidate nel primo giudizio sia a titolo di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale, veniva riformata dalla Corte distrettuale in punto di liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica.
3 5. Il Collegio, infatti, riteneva non corretta la liquidazione del precisato danno come operata dal Tribunale, atteso che, risalendo l'assunzione soltanto al mese di gennaio dello stesso anno, il modello 101 preso in considerazione per la quantificazione dell'importo spettante all'attrice per la lesione della propria capacità lavorativa si riferiva ad un periodo di tempo eccessivamente ristretto, soprattutto perché riferito ad una sola mensilità (quella del mese di gennaio), a fronte di un contratto con scadenza annuale.
5. Il Giudice dell'impugnazione, pertanto, rideterminava in via equitativa l'importo in questione quantificandolo in euro 264.846,86 prendendo a base del calcolo il triplo dell'assegno sociale. Dimezzava, tuttavia, l'importo così ottenuto del 50% considerando che, come opportunamente valorizzato dal Tribunale, la vita professionale di una tersicorea, verosimilmente, non avrebbe potuto proseguire oltre il quarantesimo anno di età. D'altra parte, il Collegio riteneva perfettamente congruo, e addirittura generoso, l'importo liquidato dal
Tribunale per il ristoro del danno morale, dichiarando inammissibile la censura formulata sul punto dall'appellante.
6. La Corte rigettava, infine, l'appello incidentale spiegato dalla ritenendo non fondata sia l'eccezione di Controparte_5
prescrizione dell'azione spettante alla per lo spirare del termine Pt_1
di cui all'art. 2947, II co, c.c, sia la censura afferente l'asserito concorso di colpa della danneggiata nella determinazione del danno derivatole dall'incidente che, secondo l'appellante incidentale, non poteva essere escluso in quanto dall'istruttoria svolta in primo grado
4 non era emerso con sufficiente certezza che l'attrice viaggiasse con la misura di sicurezza correttamente allacciata.
7. Alla condanna dell'Assicurazione designata dal FGVS a pagare all'appellante a titolo di danno patrimoniale la somma di euro
264.848,86, detratte le somme già versate, conseguiva altresì la condanna di entrambe le compagnie appellate alla refusione delle spese di lite.
8. Avverso la decisione conclusiva del merito proponeva tempestivamente ricorso la formulando i seguenti motivi di Pt_1
censura:
- sulla liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità
lavorativa specifica, ritenendo erronea la base di calcolo sulla quale era stata operata la quantificazione e quindi deducendo che il triplo della pensione sociale potesse essere preso in considerazione soltanto come soglia minima per soggetti privi di reddito o con un reddito decisamente esiguo e pertanto significativamente inferiore a quello che la ricorrente avrebbe maturato nel corso della propria carriera.
-la Corte d'appello aveva comunque dimidiato l'importo così calcolato in ragione della prevedibile durata dell'attività lavorativa svolta dalla danneggiata al momento del sinistro come se, contrariamente a quanto avvenuto, avesse preso in considerazione l'effettivo reddito di una ballerina professionista (e conseguentemente operato la diminuzione in ragione della verosimile durata della vita lavorativa);
- sulla liquidazione del danno non patrimoniale, ritenendo l'importo liquidato a tale titolo meramente simbolico in relazione alla gravità
5 della lesione alla sfera psichica e alla vita di relazione subita in conseguenza dell'incidente.
9. Resistevano con controricorso soltanto il e la che CP_3 CP_5
eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la totale infondatezza dello stesso in fatto e in diritto.
10. Con la sentenza n. 5370/2018 depositata in data 12 ottobre 2018, la
Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla in Pt_1
relazione al primo dei due motivi di censura formulati, ovvero per la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 cod civ,
e limitatamente alle censure afferenti all'inadeguatezza della base di calcolo del danno per la perdita della capacità di lavoro specifica,
rigettandolo nel resto.
11. In particolare la S.C. riteneva la decisione della Corte capitolina, di liquidare il danno in questione secondo il criterio del “triplo dell'assegno sociale”, non coerente con i principi che governano la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica,
così motivando sul punto: “Già in passato, infatti, questa Corte ha affermato che il criterio di cui all'art 4 del decreto-legge 23 dicembre
1976, n.857, convertito in legge 27 febbraio 1977, n. 39, concerne le fattispecie in cui il danneggiato non è lavoratore dipendente o
autonomo o, più in generale, quelle in cui il danno futuro incide su soggetti, nell'attualità privi di redditi da lavoro”- ciò che nella specie, come visto, è la stessa sentenza impugnata ad escludere , avendo deciso di “parametrare” il danno subito dalla al reddito già dalla Pt_1
stessa percepito come tersicorea – “ma potenzialmente idonei a
6 produrlo” (così in motivazione, Cass Sez 3, sent 30 maggio 1995,
n.6074, Rv.492589-01). In termini ancora più perentori si è espressa, in tempi più recenti, questa corte, affermando che “ la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di debito da lavoro” -
e tale è stata ritenuta dalla sentenza impugnata, lo si ribadisce, la condizione dell'odierna ricorrente - “deve avvenire ponendo a base del calcolo li reddito effettivamente perduto dalla vittima , e non il triplo della pensione sociale” (oggi assegno sociale), il ricorso al quale si è ritenuto “consentito solo quando il giudice di merito accerti , con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva si un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile a un disoccupato” (così nuovamente in motivazione, Cass.
Sez 3-6, ord n. 8896 del 2016, cit). Resta, peraltro, inteso che nella
“liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacità di lavoro il reddito della vittima da porre alla base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito,
quando sia ragionevole ritenere”- come ha ritenuto, nuovamente, la
Corte capitolina, senza però trarre da tale premessa le esatte
conseguenze in punto di criteri di liquidazione del danno – “che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto”, con valutazione da compiersi, da parte del giudice di merito, “in base ad elementi oggettivi che è onere del danneggiato fornire” ( c.f.r., sempre in motivazione, Cass Sez 6-3, ord n.8896 del 2016, cit.)”.
7 12. Alla stregua di dette considerazioni la Corte cassava la sentenza impugnata nella parte in cui liquidava il danno patrimoniale subito dalla per la perdita della capacità di lavoro specifica e demandava al Pt_1
giudice del rinvio, individuato in altra Sezione della corte d'Appello, la decisione della causa nel merito sulla scorta dei principi enunciati ex art
384 co2 c.p.c., oltre alla liquidazione delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
13. Con atto di citazione ritualmente notificato ex art 392 c.p.c, Parte_1
, alla cui integrale si rinvia quale parte espressa e necessaria di
[...]
questa decisione, ha riassunto il giudizio di appello, limitandosi, dopo aver esposto l'articolata vicenda giuridica e passato in rassegna le decisioni conclusive dei gradi di merito e del giudizio in cassazione, a riproporre le conclusioni già rassegnate nell'originario atto di appello riportandosi integralmente al contenuto di tutti gli scritti difensivi di cui al procedimento riassunto.
14. si è costituita tempestivamente, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza delle conclusioni rassegnate dall'attrice in riassunzione anzitutto perché meramente ripropositive di quelle già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di appello cassato. Nel merito, ha contestato la quantificazione del danno patrimoniale prospettata dalla e l'effettiva sussistenza dello Pt_1
stesso in quanto non adeguatamente dimostrato.
15. Si è costituito altresì che preliminarmente ha eccepito CP_3
l'inammissibilità della richiesta di condanna solidale dello stesso al risarcimento del danno, successivamente rinunciata dalla in Pt_1
8 sede di precisazioni delle conclusioni e accettata da controparte. Nel merito, il convenuto in riassunzione ha dedotto l'infondatezza della ritenuta riduttività della quantificazione del danno da capacità
lavorativa specifica, che in base al principio enunciato nella sentenza di rinvio avrebbe dovuto essere parametrato ai redditi effettivi e reali della ricorrente, dal momento che, anche nel giudizio riassunto, la Pt_1
non ha fornito alcun riscontro probatorio a sostegno delle proprie richieste, restando del tutto indimostrato che la professione di ballerina professionista, soltanto agli albori al momento del sinistro, potesse evolvere in un'attività lavorativa stabile e continuativa.
16. Restava contumace in LCA Controparte_7
17. All'esito di una serie di rinvii, le parti precisavano le conclusioni mediante il richiamo ai rispettivi scritti difensivi all'udienza in trattazione scritta del 12/9/2024 e la Corte tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di note conclusionali e repliche.
18. Ciò posto, deve anzitutto premettersi che i limiti oggettivi del giudizio in trattazione, così come disposto dall'art. 394 c.p.c., sono fissati in ragione di quanto devoluto alla cognizione della Corte di
Cassazione e di quanto dal predetto giudice di legittimità statuito nella fase rescindente. Venendo, quindi, alla individuazione del thema decidendum di questo giudizio rescissorio, va ribadito che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, instaurato ex art. 392 c.p.c., sono fissati esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata dal giudice del rinvio, neppure alla stregua di arresti
9 giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità stessa o in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto. Inoltre, “ i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di
annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra
ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di
diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di
modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare
liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da
emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle
preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione
del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione
sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze
pregresse (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17240
del 15/06/2023; Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020;
Sez. L - Sentenza n. 27337 del 24/10/2019)
10 19. Nel giudizio in esame, come innanzi già accennato, il Giudice di legittimità con l'ordinanza N. 25370/2018 ha accolto il ricorso dell' odierna appellante in riassunzione limitatamente al Parte_1
motivo inerente la quantificazione del danno patrimoniale subito da quest'ultima sulla base dell'assunto precedentemente esplicitato, ovvero dell'incoerenza tra la prospettiva assunta dalla Corte di Appello nell'identificare il danno patrimoniale futuro subito dalla ricorrente, basato sulla positiva valutazione della concretezza degli orizzonti professionali di quest'ultima, e il criterio posto alla base del relativo calcolo, ossia quello del triplo dell'assegno sociale che la S.C. ha ritenuto.
20. Atteso che, come anticipato, la riassunzione della causa che fa seguito alla riassunzione della sentenza, in generale, instaura davanti al giudice del rinvio un giudizio “chiuso”, quanto all'attività delle parti, e
“aperto” per quanto riguarda l'attività del giudice di merito (Cass
n.5137/2019; Cass. n. 2285/2015; Cass 4096/20017), in questa sede il
Collegio, in ossequio alle coordinate ermeneutiche dettate dalla S.C, è tenuto a rideterminare gli importi spettanti all'attrice in riassunzione per la perdita della capacità lavorativa specifica dovuta ai postumi invalidanti del sinistro sulla base di un criterio che tenga conto dei redditi da lavoro effettivamente percepiti dalla danneggiata al momento dell'incidente e, soprattutto, in ragione della prova effettivamente fornita delle possibilità di futuro guadagno, sulla base degli oggettivi elementi di prova offerti.
11 In effetti, la Corte di legittimità ha stigmatizzato il ricorso al criterio della pensione sociale sulla base della fondamentale considerazione che il giudice di appello, pur avendo affermato la perdita del guadagno futuro in ragione del lavoro già comprovato come svolto, non ne ha poi tratto le conseguenze dovute, ossia la proiezione dei guadagni sulla base di quanto guadagnato dall'istante al momento dell'incidente, bensì facendo ricorso la criterio della pensione sociale che soccorre solo quando il danneggiato non sia percettore di reddito o ne percepisca uno oltremodo basso.
E, però, deve in questa sede osservarsi che le prove offerte dall'odierna attrice in riassunzione sono labili e non raggiungono il grado della concreta oggettività per consentire a questo collegio, chiamato a riesaminare il merito della prova offerta circa le possibili future occasioni di lavoro, di pervenire ad un calcolo delle possibilità di lavoro effettivamente perse.
In effetti, la valutazione in argomento deve essere condotta ponendo alla base del calcolo i redditi concretamente perduti dalla vittima anche in una prospettiva dinamica ed eventualmente applicando un aumento all'importo così ottenuto che tenga conto del plausibile accrescimento dei compensi in questione nel corso degli anni, laddove ritenuto verosimile sulla base degli elementi acquisiti che è onere della stessa danneggiata allegare.
21. Ebbene, l'attrice in riassunzione nell'atto introduttivo di questo giudizio si è limitata a richiamare integralmente le conclusioni rassegnate nel precedente giudizio di appello (la cui sentenza è stata
12 cassata) senza mai indicare gli oggettivi elementi di riscontro di quelle che sarebbero state le sue verosimili prospettive di futuro guadagno come ballerina. In particolare, considerando che il contratto in essere quando è avvenuto il dedotto incidente era a tempo determinato ovvero stipulato solo per un mese e, infatti, risulta in atti la prova documentale dell'importo di una sola mensilità, riferibile al ridetto rapporto lavorativo.
In merito vanno anche considerate le caratteristiche del contratto a tempo determinato innanzi indicato: esso è congegnato, come desumibile dal suo tenore letterale, nel senso che la scritturazione della ballerina istante è riferibile solo ad un unico spettacolo e alle sue eventuali repliche;
quindi, caratterizzato da evidente precarietà e, soprattutto, senza che da esso sia possibile desumere quali potessero essere le prospettive future di ulteriori scritturazioni.
In realtà, quanto alla concreta possibilità che vi fosse una prosecuzione di detto rapporto o la verosimile instaurazione di altri, niente in questa sede risulta acquisito, non solo in termini di concreta prova, ma prima ancora e anzitutto in termini di compiuta allegazione di quali fossero gli elementi offerti, idonei a consentire una diversa valutazione del fatto così come demandato in questa fase rescissoria.
22. Invero l'attrice in riassunzione, oltre a non formulare alcuna censura alla sentenza di primo grado al fine di ottenere l'accoglimento dell'appello originariamente proposto, non ha mai colmato l'insanabile lacuna probatoria in ordine alla effettiva portata del reddito percepito al momento dell'incidente, essendosi limitandosi a produrre un'unica
13 busta paga relativa all'attività di tersicorea svolta per un breve periodo presso il Teatro dell'Opera di Roma. Oltretutto, non ha mai fornito la prova concreta di successivi verosimili ingaggi, che certamente non possono essere dimostrati attraverso la produzione di ritagli di articoli di giornale attestanti la partecipazione dell'istane a spettacoli teatrali
(soprattuto perché non suffragati da alcuna scritturazione relativa agli eventi in discorso) e men che meno desumibile dai titoli di studio conseguiti da quest'ultima (pure allegati in atti)
23. Pertanto, siccome la S.C. ha chiarito che la valutazione demandata in questa sede può avvenire esclusivamente “in base agli elementi oggettivi che è onere del danneggiato fornire”, l'appello avverso la sentenza di primo grado non può trovare accoglimento.
24. Quanto alle spese delle ulteriori fasi, comprese quelle relative al giudizio in Cassazione, seguono la soccombenza e, dunque, avuto riguardo al complessivo esito della lite e alla notevole sproporzione tra la richiesta risarcitoria e quanto riconosciuto all'appellante, devono essere compensate per un terzo e per i restanti due terzi poste a carico di e previa CP_3 Controparte_1 CP_7
liquidazione come da dispositivo secondo i parametri previsti dal DM
55/2014 e successive modificazioni con espunzione per il giudizio di appello (cassato e di rinvio) delle spese relative alla fase di trattazione ed istruttoria.
PQM
14 La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in riassunzione, ex art 392 c.p.c., così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
conferma la sentenza N. 3874/2009, resa in primo grado dal
Tribunale di Roma.
2) Compensa le spese di lite relative al giudizio cassato, di cassazione e del giudizio di rinvio tra tutte le parti in causa nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dei convenuti in riassunzione e CP_3 Controparte_1
, che liquida per tale parte, in Controparte_8
favore di , in euro 4.600,00 per il giudizio Parte_1
cassato, in euro 6,000.00 per il giudizio di cassazione ed euro
5.800,00 per il giudizio di rinvio, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%; Iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
15