Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 293 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/03/2025 e vertente
TRA
- (c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' avv.to Massimiliano Cesare e, con poteri anche disgiunti, dall'avv.to Maria Rosaria Manselli in virtù di procura a rogito del notaio dott. del 27.09.2021 racc. n. 23179 con domicilio digitale presso la Persona_1
casella Email_1
APPELLANTE
E
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
avv.ti Francesco Maria Lino e Claudio Lino in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Caserta piazza Pitesti, n. 9;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 18462/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 14/12/2022
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'impugnata sentenza:<< Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., proposto in data
16/04//2021 la Controparte_1
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo Parte_1
il pagamento a favore della ricorrente della somma di € 10.087,48 corrispondente all'importo versato, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica negli anni 2010-2011 oltre interessi legali, nonché le spese e competenze del procedimento con distrazione ai procuratori. La ricorrente esponeva: - che la ricorrente ed il fornitore di energia elettrica hanno sottoscritto tre Parte_1
contratti di somministrazione di energia elettrica con POD rispettivamente IT 001 E818
11 701, (indirizzo di fornitura Località Industriale ASI sn 81025 Marcianise (CE), POD
IT 001 E002 17 617, (indirizzo di fornitura C.da Capomazzo, sc Casalnuovo di Napoli),
POD 001 E817 25 201, (indirizzo di fornitura Località Industriale ASI sn 81025
Marcianise (CE); - che nel periodo 2010-2011 sull'ammontare complessivo delle fatture venivano addebitati a titolo di rivalsa dalla somministrante importi anche per addizionale provinciale all'accise sull'energia elettrica per un importo complessivo di
€ 10.087,48,; - che l'art. 6, comma. 2, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'anzidetta addizionale, era stato abrogato dal legislatore italiano con decorrenza dall'1/1/2012 per le Regioni ordinarie e con decorrenza dall'1/4/2012 per le Regioni a Statuto Speciale, rispettivamente dall'art. 18, comma 5 del D.Lgs. n. 68 del 6/5/2011 e dall'articolo 4, comma 10, del
D.L. n. 16 del 2/3/2012, in quanto contrastante con il disposto della Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE; - che le addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica devono rispondere necessariamente ad una o più finalità specifiche, così come previste all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, alla luce dell'interpretazione autentica della Corte di Giustizia dell'Unione europea, e che, pertanto, deve ritenersi disapplicato, per contrasto con la normativa euro-unitaria, l'art. 6, co. 1, lett. c), del d.l.
n. 511/1988, convertito in legge n. 20/1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime;
- che, conformemente alla giurisprudenza euro-unitaria, una imposizione aggiuntiva sul consumo di energia elettrica è possibile, ai sensi della Dir. 2008/118/CE, ove tale imposizione sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'I.V.A. per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, al fine di evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi;
- che si ritiene essenziale, ai fini della sopravvivenza delle imposte addizionali, la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale non una mera finalità di bilancio ma occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica, nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito e derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione;
- che con diffida inviata a mezzo PEC, in data
20/05/2020, ha domandato a la restituzione dell'importo di € Parte_1
10.087,48 oltre interessi, indebitamente versato dalla ricorrente a titolo di addizionale sulle accise nel biennio 2010-2011; - di aver diritto alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. di quanto indebitamente versato per la complessiva somma di € 10.087,48 a titolo di addizionale provinciale sulle accise negli anni 2010-2011, oltre agli interessi legali come per legge. Con memoria difensiva depositata in data 10/03/2022 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avversa domanda Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto. La resistente eccepiva preliminarmente la improcedibilità/inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 29, comma IV, L. n.
428/1990, nonché il difetto di potere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 6 D.L.
511/1988 per asserito contrasto con l'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE e, nel merito, riteneva infondata la avversa pretesa. La resistente, previa analisi dell'assetto normativo in materia di addizionali alle accise nel settore dell'energia elettrica, contestava ogni avversa pretesa, deducendo di aver agito nel rispetto dell'art. 6, co. 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988, convertito con L. n. 20/1989, e che, in ogni caso, la direttiva 2008/118/CE del 16/12/2008 non poteva avere immediata applicazione negli
Stati membri in mancanza di recepimento, deducendo, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. per avere la resistente agito in esecuzione del contratto di somministrazione, essendo il pagamento dovuto in forza del contratto intercorrente tra utente e fornitore. All'udienza del
24/03/2022 il Giudice dott. Fausto Basile disponeva la conversione da rito sommario a rito ordinario. Con decreto del 17/06/2022, la causa veniva assegnata al 3^ Ufficio del processo e all'udienza del 18/11/2022 veniva fissata l'udienza del 14/12/2022 per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18462/2022 così statuiva: < di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 16/04/2021 dalla in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, avverso la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_1
della Controparte_1 somma di € 10.087,48 oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. co. 1, c.c. dal 20/05/2020 al saldo. COMPENSA tra le parti le spese processuali. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la omessa comunicazione di cui all'art. 29, co. IV L. n. 428/1990. Si rileva che ai sensi del citato articolo, “la domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza”. Trattasi di norma non applicabile al caso di specie, in cui non viene in rilievo la richiesta di rimborso dell'addizionale all'accisa verso l'ente impositore, bensì un'actio indebiti tra privati, nell'ambito di un rapporto di somministrazione di energia elettrica. Non può, quindi, farsi applicazione dei principi di diritto predicati dal recente arresto della Suprema Corte richiamato dalla resistente, secondo cui «In materia di rimborsi di imposte di consumo, quali sono le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, la disciplina prevista dall'art. 29 della I. n. 428 del 1990 - che distingue tra il pagamento effettuato in applicazione di norme nazionali in contrasto con il diritto unionale
(comma 2) e il pagamento effettuato in ragione di una errata o inesatta applicazione delle regole interne (comma 3) - ha carattere omnicomprensivo e prende, pertanto, in considerazione tutte le possibili azioni di rimborso, applicandosi sia alle azioni di ripetizione delle imposte di consumo basate sulla violazione del diritto comunitario, sia a quelle basate sul solo diritto nazionale»; «L'azione di ripetizione delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 prevede che, quando la spesa ha concorso alla formazione del reddito, l'istanza di rimborso sia comunicata, a pena di inammissibilità, all , proprio Controparte_2
in ragione dei riflessi sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza» (cfr. Cass. civ.
n. 20818 del 30/09/2020). Trattasi, infatti, di principi di diritto affermati in un giudizio avente ad oggetto la domanda di rimborso per addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica relative all'anno 2011 proposta da una società nei confronti dell Come infatti osservato al riguardo dalla Suprema Corte, i Controparte_3
rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento e nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore) (cfr. Cass. civ. n. 27099 del
23/10/2019). L'actio indebiti proposta dalla
[...]
avverso la è fondata e Controparte_1 Parte_1
va accolta per le ragioni di seguito illustrate. In linea generale, il pagamento è da ritenersi indebito quando non vi è un obbligo, di fonte legale o negoziale, che lo imponga. Nel caso di specie, l'obbligo di pagamento dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica ha fonte legale, rinvenibile all'art. 6, co. 1, d.l. n. 511/1988.
Tuttavia, tale onere finanziario può essere traslato sul consumatore finale mediante esercizio del diritto di rivalsa (art. 56 TUA). Di conseguenza, qualora tale obbligo non sussistesse, la rivalsa nei confronti del consumatore dovrebbe considerarsi sine causa, ovvero priva di un valido titolo giustificativo. Pertanto, in tal caso, la domanda di ripetizione dell'indebito meriterebbe di essere accolta. L'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE prevede che gli Stati membri possano applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altre imposte indirette, subordinando tale ulteriore imposizione a “finalità specifiche” e a condizione che: a) tali imposte presentino una finalità specifica;
b) siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità
e controllo dell'imposta. La Corte di Giustizia, inoltre, ha fornito una interpretazione autentica della norma in questione, stabilendo che l'art. 1, par. 2, va interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta che non persegua una finalità specifica (Corte di Giustizia, 5 marzo 2015, Statoil CP_4
, in causa C-553/13). Affinché possa ritenersi soddisfatta la finalità specifica
[...]
su richiamata, occorre che esista “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di Giustizia, 25 luglio
2018, in causa C-103/17). Al contrario, “un'assegnazione Controparte_5
predeterminata dal gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (Corte di Giustizia, 27 febbraio
2014, Transportes Jordi Besora, in causa C-82/12). Quanto all'art. 6, co. 1, d.l. n.
511/1988, la Corte di Cassazione ha sostenuto a più riprese la sua non conformità al diritto euro-unitario e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ciò in quanto non soddisfa una delle due condizioni poste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, ovvero la finalità specifica dell'imposizione (cfr., ex pluribus, Cass. 5 ottobre 2020, n.
22343; Cass. 5 giugno 2020, n. 10691; Cass. 19 novembre 2019, n. 29980; Cass. 23 ottobre 2019, n. 27101; Cass. 4 giugno 2019, n. 15198). In particolare, secondo la
Suprema Corte, una finalità specifica dell'addizionale non è rinvenibile né dalle previsioni del d.l. n. 511/1988, né dalla determinazione del Capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, né tantomeno è possibile trarre indicazioni dall'art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2011, per ritenere che le addizionali provinciali sull'energia elettrica vadano a copertura dei “costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti”, poiché la norma si esprime in termini potenziali e non è affatto detto che l'addizionale sia stata, nel caso di specie, destinata effettivamente alla copertura di quei costi. Pertanto, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, co. 1, del d.l. 511/1988 già citato, deve essere disapplicata in quanto contrastante con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, alla luce dell'interpretazione autentica della Corte di Giustizia (Cass. 15 ottobre 2020, n. 223439). Assodato il contrasto della direttiva con la norma italiana, è necessario procedere ad una disamina dei rimedi a disposizione del giudice ai fini della risoluzione della controversia. Già Corte di
Giustizia, 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, ha fissato un ordine di Per_2
priorità dei rimedi posti a disposizione del giudice dello Stato membro. In primo luogo, il giudice nazionale, nell'applicare il diritto interno, è tenuto ad interpretarlo “alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 288, terzo comma, TFUE”.
L'interpretazione conforme, tuttavia, è soggetta a taluni limiti: il giudice, infatti, non potrà mai pervenire a interpretazioni contra legem della norma o violative dei principi fondamentali quali la certezza del diritto, l'irretroattività della norma ovvero l'aggravamento della responsabilità dell'individuo. Inoltre, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da questa perseguito. Nel caso in cui l'interpretazione conforme non fosse possibile, occorre esaminare la norma euro-unitaria e verificare se essa abbia effetto diretto e, di conseguenza, verificare che il ricorrente se ne possa avvalere nei confronti della resistente. Infine, se neppure la disapplicazione risulta possibile, il giudice dovrà verificare se sussistono i presupposti per il risarcimento del danno, risarcimento a cui lo Stato membro è tenuto per inadempimento all'obbligo di conformare l'ordinamento interno a quello euro-unitario. Nel caso di specie, l'interpretazione adeguatrice è stata ripetutamente esclusa dalla Cassazione, la quale ha osservato che la finalità specifica dell'accisa non possa essere rinvenuta né in base alla norma impositiva, né a livello sistematico alla luce delle norme sugli enti locali. Si deve, pertanto, verificare se sia possibile la disapplicazione della norma. Le decisioni di rigetto finora intervenute hanno fatto leva sul principio secondo cui le direttive, per loro natura, non esplicano effetti diretti nei rapporti tra privati. La disapplicazione della norma in questione, infatti, produrrebbe l'effetto di rendere quest'ultima immediatamente efficace nei confronti dei privati, così come avviene per i regolamenti. È bene ricordare, inoltre, che la disapplicazione può determinare tanto l'esclusione della norma nazionale quanto la sua sostituzione con la norma euro-unitaria. Se si ritiene che la direttiva non esplichi effetti diretti nei confronti dei privati, allora è certamente corretto ritenere inoperante l'effetto di sostituzione ma non anche l'effetto di mera esclusione. Infatti, il principio del primato del diritto europeo è comunque una caratteristica intrinseca di tutte le norme dell'Unione europea, mentre l'efficacia diretta è una caratteristica propria solo di talune norme. Difatti, quando la Corte di Giustizia afferma che il diritto dell'Unione
“osta” all'applicazione di una norma nazionale, si può determinare una preclusione nell'applicazione di quella norma, effetto preclusivo che può incidere indirettamente anche la posizione del singolo. La disapplicazione per esclusione avrebbe così l'effetto di non porre alcun obbligo in capo al singolo ma di impedire l'applicazione della norma nazionale, avvantaggiando una delle parti in causa. Occorre, a questo punto, sottolineare la peculiarità della controversia, in cui vengono in rilievo due rapporti: il fornitore ha traslato sul consumatore, avvalendosi del diritto di rivalsa, l'onere economico di un'imposta – versata all'erario – non dovuta in quanto prevista da una disposizione normativa contrastante con la direttiva 2008/118/CE. Se l'imposta non è dovuta, di conseguenza non è consentita neppure la rivalsa e l'importo corrisposto dal consumatore finale è privo di valida causa giustificativa. Pertanto, ne viene a buon diritto domandata la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. Dunque, non si tratta di imporre al fornitore obblighi nascenti dalla direttiva, né di applicarla ad un rapporto orizzontale. Si tratta, piuttosto, di accertare se il pagamento effettuato dal consumatore sia sorretto da una valida causa giustificativa. La direttiva 2008/118/CE, infatti, indica soltanto le condizioni alle quali è subordinata l'ulteriore imposizione dello Stato membro sui prodotti già assoggettati ad accisa comunitaria, mentre diritti ed obblighi avranno origine dalla normativa interna di recepimento della direttiva. Sicché, venuta meno per disapplicazione la norma interna che introduce l'addizionale, il pagamento effettuato dal consumatore diviene sine causa. L'obbligo restitutorio discenderebbe, dunque, dalla norma sulla ripetizione dell'indebito e non dalla direttiva: quel che si produce è un mero effetto indiretto della stessa. La medesima argomentazione vale anche per la corresponsione dell'I.V.A., poiché calcolata su una base imponibile errata in quanto comprensiva dell'addizionale all'accisa. Venuta meno l'addizionale, la base imponibile su cui calcolare l'I.V.A. deve essere corrispondentemente ridotta, pena il configurarsi di un pagamento privo di causa giustificativa. Fermo restando quanto su detto, non può non rilevarsi che, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la Corte di Giustizia dell'Unione europea “è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione”. Emerge, dunque, dalla norma citata che la Corte di Giustizia possiede il monopolio dell'interpretazione autentica tanto dei trattati quanto degli atti delle Istituzioni, tra cui rientrano le direttive.
Pertanto, se la Corte statuisce che l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta che non persegua una finalità specifica, tale interpretazione deve ritenersi vincolante per i singoli Stati membri con efficacia ex tunc. Tale meccanismo interpretativo creato all'interno dello spazio dell'Unione pone in essere una collaborazione tra giudice nazionale e giudice sovranazionale (cd. dialogo tra Corti), volta a garantire l'interpretazione uniforme delle norme di diritto europeo. La resistente Parte_1
eccepisce la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria. L'eccezione è
[...]
infondata. Premesso che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. civ. n. 16465 del 04/07/2017). Nel caso di specie, si rileva che la missiva inviata a mezzo PEC dall'odierna ricorrente alla controparte il 20/05/2020, contenente la esplicita richiesta di restituzione della somma versata a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta nel periodo compreso tra aprile 2010 e dicembre 2011, è idonea ai fini della interruzione della prescrizione. Ebbene, ritenuta applicabile nella fattispecie la prescrizione decennale, vertendosi in materia di ripetizione di indebito, la prescrizione
è stata tempestivamente interrotta con la suddetta richiesta, risultando i crediti attorei successivi al 20/05/2010. La data di scadenza del pagamento delle prime fatture di cui si chiede la ripetizione per la parte relativa all'addizionale provinciale sulle accise era, infatti, fissata dopo il 20/05/2010. Nel caso in esame la parte ricorrente ha diritto all'accoglimento della domanda. Dall'esame della documentazione versata in atti dalla ricorrente, in particolare delle fatture dedotte e dagli estratti conto allegati al ricorso introduttivo, risulta, infatti, dimostrato, che la
[...]
a versato, per il periodo di fornitura 2010- Controparte_1
2011, l'importo complessivo di €. 10.087,48, a titolo di rivalsa dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le ha addebitato. L'importo che la resistente è tenuta a restituire alla controparte ammonta pertanto ad €. 10.087,48. Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda di rimborso, trasmessa alla resistente a mezzo PEC in data 20/05//2020, al saldo. Invero, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, premesso che la buona fede accipientis, intesa in senso soggettivo, si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 23448 del 26/10/2020), ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione,
l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15895 del 13/06/2019). Quanto alla determinazione del tasso di interesse, non è applicabile quello previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, non venendo in rilievo nella fattispecie un credito derivante da un rapporto negoziale, bensì un'ipotesi di ripetizione di indebito. Invero, l'art. 1284 c.c. stabilisce la regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore;
pertanto, è evidente che la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 1284 c.c. costituisce un'eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 14512 del 09/05/2022). Le spese processuali vengono interamente compensate fra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:< accogliere l'appello integralmente con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla ricorrente con condanna alle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione dell'importo già corrisposto pari ad €
10.238,42.>>
§ 4.1 – Si costituiva Controparte_1
per chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti
[...]
conclusioni:<< Piaccia alla Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta così provvedere: dichiarare il gravame inammissibile ed infondato con condanna dell'appellante alle spese di lite oltre maggiorazione ed oneri fiscali con attribuzione agli avvocati anticipatari.>> § 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 9 giugno 2023 la Corte, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 marzo 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e con provvedimento del 25 febbraio 2025 per agevolare la discussione, in ragione dei recenti interventi giurisprudenziali, veniva assegnato alle parti il termine sino al 6 marzo 2025 per il deposito di note.
§ 4.4 – Ha depositato note il difensore di parte appellante in cui ha ribadito la pertinenza e la fondatezza dei motivi di gravame ed ha fatto richiamo a recente pronuncia di questa
Corte n. 7371/2024 pubbl. il 22/11/2024 di cui trascriveva il seguente stralcio della motivazione, ritenuto di rilievo ai fini dell'accoglimento del gravame: <
Corte di Appello di Roma che in riforma della sentenza di primo grado ha statuito
“…Siffatto sforzo ermeneutico dell'art. 288 terzo comma b T.F.U.E. non è stato condiviso dalla Corte di Giustizia, la quale con la sentenza dell'11 aprile 2024, c.c.
316/22, ha negato che una direttiva, pure self executing, possa generare obblighi a carico di soggetti nel rapporto privatistico di natura orizzontale, sicché il fornitore, soggetto passivo del tributo, non può considerarsi tenuto a restituire l'imposta traslata, pure illegittima alla luce del diritto unionale. Le sole eccezioni individuate dalla Corte di Giustizia evidentemente non ricorrono perché il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, né il nostro fornitore è soggetto controllato dallo Stato. La diversa soluzione escogitata dalla Corte di Giustizia per garantire l'effettività di tutela, per cui ad essere contraria al diritto unionale è la normativa interna che impedirebbe al consumatore finale di agire contro lo Stato …”.>>.
Così precisava le conclusioni definitive: << l'Adita Corte accolga l'appello integralmente con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla ricorrente con condanna alle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione dell'importo già corrisposto pari ad € 10.238,42>> Depositava sentenza CGUE C- 316-2022 e giurisprudenza di merito come da indice.
§ 4.5 – Ha depositato le note autorizzate il difensore di parte appellata con nelle quali ha richiamato – ed a cui ha allegato – numerose sentenze della Corte d'appello di
Milano, pubblicate successivamente alla decisione della CGUE in cui risulta affermato il concetto che detta decisione: < non si pone in contrasto con l'azione promossa dal consumatore nei confronti del fornitore, sia perché la disapplicazione della normativa relativa alle addizionali viene effettuata incidentalmente per contrasto rispetto ai principi affermati dalla CGUE nelle cause C-553/13 e C- 103/17, (circostanza che da sola dovrebbe escludere la pertinenza della decisione resa dalla CGUE nella causa C-
316/22), sia perché il nostro sistema giuridico prevede un meccanismo che consente l'effettività della tutela del soggetto che ha corrisposto tributi non dovuti. >>.
L'appellato ha richiamato e trascritto nelle proprie note ampi stralci di detto uniforme e consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte meneghina di cui ha dichiarato di condividere, integralmente, il ragionamento essendo esso volto a tutelare il principio di effettività della tutela del consumatore finale. Concludeva rassegando le seguenti conclusioni: < così provvedere: respingere l'appello e condannare l'appellante alle spese di lite, oltre maggiorazione ed oneri fiscali, con attribuzione all'Avv. Claudio Lino, anticipatario.>> In data 13 marzo 2025 effettuava ulteriore deposito di giurisprudenza di merito.
All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano ampiamente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: < dichiarata la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda.>> Con tale motivo l'appellante evidenzia che l'art. 29 quarto comma della L. 428/1990 che prevede che: << la domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi
2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza>> pone a carico di chi agisce per il rimborso un onere “ generalizzato “ di comunicazione andandone individuata la ratio
< una situazione di potenziale rischio Controparte_2
(futuro), ossia quella del soggetto passivo d'accisa che, dopo aver portato in deduzione una componente negativa di reddito d'impresa pari all'accisa riversata all'Erario, in un successivo periodo di imposta ottenga la restituzione del tributo, senza tuttavia correlativamente recuperarlo a tassazione (…)>> Sostiene quindi che il tribunale ha errato nel rigettare l'eccezione di inammissibilità/ improcedibilità della domanda e richiama i principi espressi da Cass. n. 20818/20.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: < cui il Tribunale ha ritenuta infondata la eccezione di prescrizione >>
Con tale motivo l'appellante lamenta che l'eccezione di interruzione della prescrizione andava disattesa dal momento il reclamo inviato con pec del 20 maggio 2020 si presentava generico e privo dei presupposti per poter essere considerato valido atto interruttivo poiché: a) non vi era la richiesta specifica di una somma, b) non vi era l'elenco fatture;
inoltre, andava certamente accolta l'eccezione per il rateo che va da gennaio a maggio 2010 ovvero per il periodo antecedente all'atto asseritamente interruttivo.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato:<< Sulla riforma del provvedimento al punto in cui ritiene esistente la legittimazione passiva del fornitore ed esistenti i presupposti dell'actio indebiti.>>
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha errato nel ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 2033 cod. civ. e nel riconoscere la legittimazione passiva di essa Illustra nel motivo in esame diffusamente la normativa di riferimento e Pt_1
giurisprudenza di segno contrario a quella considerata dal primo giudice;
evidenzia, in sintesi, che il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto tra utente e fornitore, contratto valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente;
sostiene che l'addizionale provinciale, in quanto tributo poi dichiarato illegittimo, non poteva essere applicata e che il consumatore finale di energia non era affatto soggetto passivo del tributo de quo, come la stessa Cassazione invocata da controparte aveva chiarito. Nel rapporto esclusivamente contrattuale tra il fornitore (unico soggetto passivo della imposta) ed il consumatore finale, il pagamento asseritamente indebito, del quale l'attrice chiedeva ora la ripetizione ex art. 2033 c.c. altro non era che il pagamento di una quota parte o componente del prezzo della fornitura previsto e versato in base ad un contratto - quello pacificamente intervenuto fra fornitore e cliente - mai dichiarato invalido o inefficace inter partes neppure parzialmente. Ne seguiva già ictu oculi l'assenza radicale di fondamento per l'azione ex art. 2033 c.c.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato:< Sull'effetto devolutivo alla Corte di Appello in merito alla questione sollevata della inesistenza del potere del Giudice Nazionale di disapplicazione neanche per sostituzione. >>
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha errato in quanto il fondamento della ripetizione di indebito consisterebbe nella contrarietà di tale addizionale con l'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE. La Direttiva in questione avrebbe dovuto essere
(correttamente) recepita dallo Stato italiano entro il 01.01.2010. Tuttavia, il D.lgs. n.
48/2010, nel recepire la direttiva del 2008, non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, così come novellato dal D.lgs. 26/2007, che è stato abrogato solo dall'art. 4, comma
10, D.L. 16/2012.
Le somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica vanno restituite in quanto la disposizione istitutiva del tributo deve essere disapplicata per contrarietà al diritto dell'Unione europea e, dunque, il pagamento effettuato costituisce un indebito. Se invece l'unica ragione che consentirebbe di qualificare come indebito il pagamento effettuato consiste nella contrarietà di una disposizione nazionale a una sopravvenuta direttiva dell'Unione europea, in assenza della normativa europea, il pagamento effettuato non costituirebbe affatto un indebito. L'appellante, a critica dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice, pone, dunque, la questione se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, non applicare una disposizione nazionale (art. 6 D.L. 511/1988, così come novellato dal D.lgs. 26/2007) in quanto, eventualmente, in contrasto con una direttiva dell'Unione europea per giungere a soluzioni opposte.
§ 6–L'analisi dei motivi
§ 6.1– Giova premettere che, nelle more del giudizio, la Corte di Giustizia Europea si
è pronunciata nel giudizio di rinvio pregiudiziale causa C 316/2022 con la sentenza 11 aprile 2024, c. C. 316/22 in cui ha così stabilito in dispositivo: 1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un' imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell' indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
§ 6.2– La pronuncia ha inevitabili ricadute nel presente giudizio dovendosi considerare il principio enunciato circa l'inefficacia di una direttiva, non recepita o malamente recepita, nel rapporto di diritto privato tra consumatore finale e fornitore, seppure segnato dalla traslazione di un'imposta non dovuta;
a tal fine questa Corte ha concesso alle parti termine per il deposito di note autorizzate prima dell'udienza di discussione.
§ 6.3– Venendo al merito, vanno per pregiudizialità esaminati il terzo ed il quarto motivo che, essendo fondati, rendono superflua la disamina dei restanti.
Osserva la Corte, quanto all'excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, che può farsi integrale rinvio all'ordinanza di prime cure sopra trascritta.
La Corte di Giustizia Europea - per l'ipotesi, come quella in esame, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita sia stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato - ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare :<< tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare.>> In sintesi, ha affermato il principio che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione ed ha ulteriormente chiarito ai paragrafi 33 e 34 che:< in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico […], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato.>> In relazione al caso oggetto di rinvio pregiudiziale la CGUE ha precisato ai paragrafi 35, 36, 37 e 38: << 35 Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, conformemente all'articolo
53 del D. Lgs. n. 504 del 1995, l'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità doveva essere corrisposta dai fornitori di elettricità, ma che quest'ultimi l'hanno in seguito ripercossa sui consumatori finali, conformemente alla facoltà riconosciuta loro dall'articolo 16, comma 3, del citato D. Lgs. n. 504 del 1995.Orbene, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale decreto legislativo stabilisce che i consumatori finali non possono chiedere direttamente allo Stato membro interessato il rimborso dell'onere economico supplementare che essi hanno così indebitamente sopportato, ma devono presentare tale domanda di rimborso esclusivamente ai fornitori in questione. 36 Poiché, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e che essa non può dunque essere invocata in quanto tale contro detto singolo, ne consegue che, in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l' incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva
2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana. 37 Pertanto, occorre constatare, alla luce delle informazioni fornite alla Corte in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio, che tale normativa viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro. 38 Risulta da quanto sopra esposto che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un' imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.>>
Va osservato che le parti, con le note conclusive autorizzate hanno depositato precedenti di merito formatisi in esito alla suddetta sentenza della CGUE 11 aprile
2024 e va evidenziato, in proposito, che questa Corte ha già riconsiderato il proprio orientamento alla luce del portato di detta pronuncia con la sentenza n. 5238/2024 pubblicata il 23 luglio 2024 – e successive n. 5746/24 pubblicata il 17 settembre 2024
e n. 7371/2024 pubblicata il 22 novembre 2024- precedenti richiamati dall'appellante nelle proprie note conclusive e ad esse allegati, a cui può farsi integrale richiamo ex art. 118 disp. att. quale precedente conforme: << Questa Corte deve riconsiderare il proprio orientamento che trascurava l'inefficacia di una direttiva, non recepita o malamente recepita, nel rapporto di diritto privato, pure segnato dalla traslazione di un'imposta non dovuta, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024, c. C. 316/22. Più segnatamente, l'art. 6 del D.L. n.
511/1988 ha istituito l'addizionale provinciale sull'accisa che gravava sui consumi elettrici senza prevedere finalità specifiche del tributo, né la mera destinazione del gettito all'ente locale era sufficiente ad integrarle con i normali compiti istituzionali propri dell'ente. L'addizionale provinciale era così in contrasto con l'art.
1. Par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE, che ammette l'istituzione di tributi addizionali a condizione che il relativo gettito fosse destinato a finalità specifiche. Il contrasto era apprezzabile, nonostante una direttiva normalmente vincoli solamente gli Stati membri dell'U.E. ai sensi dell'art. 288 T.F.U.E., perché in caso di disposizioni chiare, precise e incondizionate, come quella sulla necessità di finalità specifiche, la direttiva è self executing spiegando efficacia diretta ed immediata nell'ordinamento interno. La sua efficacia diretta restava, però, delimitata ai rapporti c.d. verticali, che avessero impegnato lo Stato, in ragione della funzione sanzionatoria verso lo Stato inadempiente, non a quelli c.d. orizzontali, che avessero riguardato soggetti privati, come nel caso di somministrazione di energia elettrica da un fornitore ad un utente.
Ciononostante, questa Corte riteneva che, nonostante la traslazione nel rapporto privatistico, l'imposta fosse rimasta incompatibile con la Direttiva, che pure regolava il rapporto tributario con l'Ente pubblico, derivandone un difetto di causa del pagamento effettuato dal consumatore finale per effetto della rivalsa. La direttiva, pur non immediatamente applicata nel rapporto orizzontale tra fornitore e utente, finiva per incidervi indirettamente, riflettendosi anche nel rapporto di rivalsa l'imposizione tributaria illegittima, così da fondare la legittimazione anche per il consumatore finale alla ripetizione dell'indebito, tanto più che questi non avrebbe altrimenti avuto tutela, in violazione del principio di effettività, perché la legge nazionale legittima il solo soggetto passivo dell'imposta illegittima a reclamare il rimborso all'Amministrazione finanziaria di un'imposta oltretutto non traslata o restituita. Siffatto sforzo ermeneutico dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E. non è stato condiviso dalla Corte di Giustizia, la quale con la sentenza dell'11 aprile 2024, c. C. 316/22, ha negato che una direttiva, pure self executing, possa generare obblighi a carico di soggetti nel rapporto privatistico di natura orizzontale, sicché il fornitore, soggetto passivo del tributo, non può considerarsi tenuto a restituire l'imposta traslata, pure illegittima alla luce del diritto unionale. Le sole eccezioni individuate dalla Corte di Giustizia evidentemente non ricorrono perché il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, né il nostro fornitore è soggetto controllato dallo Stato. La diversa soluzione escogitata dalla Corte di Giustizia per garantire l'effettività di tutela, per cui ad essere contraria al diritto unionale è la normativa interna che impedirebbe al consumatore finale di agire contro lo Stato, osta all'accoglimento della domanda di proposta nei confronti di (..)>>.
In sintesi, considerato che il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, deve ritenersi che, nell'attuale sistema normativo, il consumatore finale a cui sia stata addebitata a titolo di rivalsa l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, non possa pretenderne la restituzione dal fornitore per effetto della contrarietà del diritto interno alla citata direttiva, non potendo il giudice nazionale, nell'ambito di un rapporto “orizzontale” tra utente finale e fornitore di energia elettrica, disapplicare la normativa interna in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
L'ordinanza del Tribunale, che ha disapplicato la norma interna istitutiva del tributo illegittimo, va pertanto riformata e le ulteriori ragioni di critica mosse nell'appello contro tale ordinanza restano assorbite dalla impossibilità di apprestare tutela mediante disapplicazione diretta o indiretta della norma interna illegittima.
L'appello va quindi accolto.
§ 7. – Le spese del doppio grado vanno compensate perché la giurisprudenza sopravvenuta della Corte di Giustizia ha smentito un'opzione interpretativa diffusa e consolidata, formatasi alla luce degli insegnamenti della stessa Corte sull'effettività della tutela di origine unionale e sull'obbligo degli organi nazionali di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità con la lettera e lo scopo delle direttive, onde uniformarvi il diritto interno nello spirito dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E.. § 8. – va accolta la domanda di restituzione della somma pagata in forza della sentenza impugnata avendo l'appellante allegato la nota contabile del versamento in data 11 gennaio 2023 dell'importo di euro € 10.238,42, oltre interessi legali.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 18462/2022 del 14 dicembre 2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata, sentenza rigetta la domanda proposta da
[...]
Controparte_1
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
3. dispone la restituzione da
[...]
d della somma Controparte_1 Parte_1
di € 10.238,42, oltre interessi legali.
Così deciso in Roma il giorno 14/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo