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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 154/2023 depositato il 11/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1285/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 27/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576201900012754 2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, e si opponeva alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201900012754 del 19/11/2019, notificata il 2/12/2019 a cui erano sottesi cartelle ed intimazioni.
EP : l'omessa notifica degli atti presupposti con conseguente prescrizione del diritto a riscuotere le somme pretese in relazione alle cartelle n. 29520070000480141 e n. 29520110017392321 ; l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo;
illegittimo vincolo su beni inseriti in un fondo patrimoniale;
sproporzione tra beni vincolati e credito preteso.
Il 1° Giudice rigettava il ricorso dando per notificati gli atti presupposti , divenuto definitivo il credito e non maturata la prescrizione.
Proponeva appello il contribuente lamentando l'erroneità della sentenza di 1° grado per omessa pronuncia sui motivi di ricorso e per aver considerato legittima la notifica di una intimazione intermedia , sebbene mancante di relata. Chiedeva la riforma della sentenza con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva IO e controdeduceva puntualmente su tutti i motivi di appello , chiedendone il rigetto per infondatezza. Ridepositava la relata dell'intimazione intermedia n. 29520169011818080000 da cui risultava che la stessa era stata notificata con messo , a mani del contribuente in data 27/3/2017
All'udienza del 12/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondata ed assorbente la violazione di cui all' art.77 comma 2 bis.
Dalla lettura del preavviso di iscrizione ipotecaria risulta solo che veniva concesso termine di 30 gg oltre il quale , in difetto del pagamento , si sarebbe proceduto all'iscrizione ipotecaria ( La invitiamo, pertanto, ad effettuare il pagamento integrale di quanto richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione , avvertendola che decorso inutilmente il predetto termine , provvederemo ad iscrivere ipoteca sui beni immobili a Lei intestati, con conseguente aggravio delle somme dovute a questa
Società, a titolo di iscrizione e cancellazione.) L'atto emesso nei termini di cui si è detto non rispettava la ratio pretesa dal Diritto Unionale secondo cui occorreva indicare specificatamente che il contribuente, preavvisato dell'iscrizione di ipoteca , avrebbe potuto nel termine di 30 giorni presentare deduzioni , al fine dell'espletamento del contraddittorio con l'AR .
In tal senso la sentenza a SS.UU. n. 19667/2014 che al punto 18 enunciava il seguente principio di diritto ” 18. Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'articolo 77, comma 2 bis, Decreto del
Presidente della Repubblica, introdotto con Decreto Legge n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77 deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, puo' essere fissato in trenta giorni – perche' egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente e' nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacita' di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. “
Principi ripresi dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 22 febbraio 2017, n. 4587, che conformemente alla citata sentenza ha affermato l'esistenza di un principio generale di ordine procedimentale che impone, in diretta applicazione delle garanzie derivanti dal trattato UE, che il contribuente contro il quale deve essere adottato un provvedimento lesivo dei propri interessi debba essere sentito e possa formulare le proprie osservazioni, a pena di nullità dell'atto emesso senza il rispetto delle predette garanzie con conseguente “ nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Non condivisibile quanto sul punto dedotto da IO ( “ La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, effettuata il 2.12.2019 ha preceduto l'emanando provvedimento di iscrizione ipotecaria e ha soddisfatto l'esigenza di tutela del destinatario che di fatto ha esercitato il suo diritto di difesa con il presente procedimento, sicchè la doglianza deve essere disattesa.”) , avendo il contribuente incoato il giudizio ( anche ) per eccepire l'illegittimità dell'atto per mancata indicazione ed attivazione nei 30 giorni dal 2/12/2019 dell'obbligatorio contraddittorio preventivo.
A questo consegue l'illegittimità dell'atto , perché non conforme ai principi di legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3200,00 per entrambi i gradi di giudizio ,oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario del contribuente .
P.Q.M.
Accoglie il proposto appello . Spese liquidate in complessivi € 3200,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori , da distrarsi in favore del difensore antistatario del contribuente .
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est.
AR RI LL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 154/2023 depositato il 11/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1285/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 27/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576201900012754 2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, e si opponeva alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201900012754 del 19/11/2019, notificata il 2/12/2019 a cui erano sottesi cartelle ed intimazioni.
EP : l'omessa notifica degli atti presupposti con conseguente prescrizione del diritto a riscuotere le somme pretese in relazione alle cartelle n. 29520070000480141 e n. 29520110017392321 ; l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo;
illegittimo vincolo su beni inseriti in un fondo patrimoniale;
sproporzione tra beni vincolati e credito preteso.
Il 1° Giudice rigettava il ricorso dando per notificati gli atti presupposti , divenuto definitivo il credito e non maturata la prescrizione.
Proponeva appello il contribuente lamentando l'erroneità della sentenza di 1° grado per omessa pronuncia sui motivi di ricorso e per aver considerato legittima la notifica di una intimazione intermedia , sebbene mancante di relata. Chiedeva la riforma della sentenza con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva IO e controdeduceva puntualmente su tutti i motivi di appello , chiedendone il rigetto per infondatezza. Ridepositava la relata dell'intimazione intermedia n. 29520169011818080000 da cui risultava che la stessa era stata notificata con messo , a mani del contribuente in data 27/3/2017
All'udienza del 12/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondata ed assorbente la violazione di cui all' art.77 comma 2 bis.
Dalla lettura del preavviso di iscrizione ipotecaria risulta solo che veniva concesso termine di 30 gg oltre il quale , in difetto del pagamento , si sarebbe proceduto all'iscrizione ipotecaria ( La invitiamo, pertanto, ad effettuare il pagamento integrale di quanto richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione , avvertendola che decorso inutilmente il predetto termine , provvederemo ad iscrivere ipoteca sui beni immobili a Lei intestati, con conseguente aggravio delle somme dovute a questa
Società, a titolo di iscrizione e cancellazione.) L'atto emesso nei termini di cui si è detto non rispettava la ratio pretesa dal Diritto Unionale secondo cui occorreva indicare specificatamente che il contribuente, preavvisato dell'iscrizione di ipoteca , avrebbe potuto nel termine di 30 giorni presentare deduzioni , al fine dell'espletamento del contraddittorio con l'AR .
In tal senso la sentenza a SS.UU. n. 19667/2014 che al punto 18 enunciava il seguente principio di diritto ” 18. Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'articolo 77, comma 2 bis, Decreto del
Presidente della Repubblica, introdotto con Decreto Legge n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77 deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, puo' essere fissato in trenta giorni – perche' egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente e' nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacita' di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. “
Principi ripresi dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 22 febbraio 2017, n. 4587, che conformemente alla citata sentenza ha affermato l'esistenza di un principio generale di ordine procedimentale che impone, in diretta applicazione delle garanzie derivanti dal trattato UE, che il contribuente contro il quale deve essere adottato un provvedimento lesivo dei propri interessi debba essere sentito e possa formulare le proprie osservazioni, a pena di nullità dell'atto emesso senza il rispetto delle predette garanzie con conseguente “ nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Non condivisibile quanto sul punto dedotto da IO ( “ La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, effettuata il 2.12.2019 ha preceduto l'emanando provvedimento di iscrizione ipotecaria e ha soddisfatto l'esigenza di tutela del destinatario che di fatto ha esercitato il suo diritto di difesa con il presente procedimento, sicchè la doglianza deve essere disattesa.”) , avendo il contribuente incoato il giudizio ( anche ) per eccepire l'illegittimità dell'atto per mancata indicazione ed attivazione nei 30 giorni dal 2/12/2019 dell'obbligatorio contraddittorio preventivo.
A questo consegue l'illegittimità dell'atto , perché non conforme ai principi di legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3200,00 per entrambi i gradi di giudizio ,oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario del contribuente .
P.Q.M.
Accoglie il proposto appello . Spese liquidate in complessivi € 3200,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori , da distrarsi in favore del difensore antistatario del contribuente .
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est.
AR RI LL