Decreto cautelare 16 novembre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05376/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5376 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, QUESTURA DI CASERTA, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto n. cat. A12/Imm./22 prot. n. 1 TER del 07.01.2022 adottato dalla Questura di Caserta e notificato il 02.08.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza di conversione/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa OS LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, cittadino del Gambia, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata respinta una sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel presupposto della falsità della sua posizione residenziale.
1.1. Nello specifico, il ricorrente ha dichiarato e prodotto la dichiarazione del luogo di residenza riscontrata dalla p.a. essere falsa. Si legge nel provvedimento gravato che tale circostanza rappresenta la ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 5 comma 8 bis D.Lgs. 286/98. La dichiarazione falsa, infatti, è incompatibile con le finalità di integrazione sociali e rivela lo stato di irreperibilità del soggetto.
1.2. La falsità del certificato di residenza prodotto è stata accertata dal Comune di Mondragone, indicato quale luogo di residenza, verificando l’inesistenza del dichiarante nei registri anagrafici e riscontrando l’assenza del requisito della certezza abitativa con verbale di irreperibilità del Comando di Polizia Municipale di Mondragone redatto in sede di notifica della comunicazione di avvio del procedimento.
2. La legittimità del diniego gravato è contestata per i seguenti motivi di diritto:
“ Inesistenza del provvedimento impugnato per incompetenza assoluta \ omessa sottoscrizione da parte dell'autorità competente\Nullità del provvedimento per violazione e\o falsa applicazione dell’art. 21 septies della L. 241/1990 ” con cui si eccepisce il vizio di incompetenza, essendo il provvedimento sottoscritto non dal Questore di Caserta ma dal Dirigente dell’Ufficio immigrazione;
“ 2) Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria \ sviamento \ Ingiustizia manifesta \Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/1990 \ Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 394/1999 \ Violazione e\o falsa applicazione della Direttiva Comunitaria 2008/115/CE del 16.12.2008\Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 5, comma 8bis, del D.lgs. 286/1998 ” con cui parte ricorrente nega la falsità della documentazione prodotta e, in subordine, anche se si accertasse l’oggettiva falsità del documento, nega che il ricorrente ne avrebbe responsabilità;
“ 3) Violazione e\o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10bis della Legge 241/1990\Eccesso di potere per azzeramento delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e ss. della Legge n°241/1990\Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 21octies della Legge 241/1990\Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti\Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990\Eccesso di potere per carenza di motivazione ” con cui viene dedotta l’assenza di verifica sulla irreperibilità dell’istante e la mancata comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per irreperibilità all’indirizzo di residenza dichiarato, pur a fronte dell’indicazione di un recapito telefonico mobile in sede di rilievi dattiloscopici, atteso che avrebbe potuto dimostrare la residenza effettiva nel luogo di residenza dichiarato;
“ 4) Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 5, comma 4, del D.lgs 286/1998 e dell’art. 9 del D.P.R. 394/1999\ Eccesso di potere per inesistenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione ed ingiustizia manifesta ” per non aver l’Amministrazione tenuto conto che il requisito della certezza abitativa non coincide con la residenza anagrafica;
“ 5) Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.lgs 286/1998\ Eccesso di potere per inesistenza di istruttoria, carenza assoluta di motivazione e ingiustizia manifesta ” per aver l’Amministrazione omesso una valutazione in concreto della situazione personale del richiedente anche in riferimento ad altri elementi che la legge impone di valutare, ai fini del rilascio del titolo di soggiorno richiesto o, in subordine, di un altro titolo di soggiorno;
“ 6) Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 6, comma 8, del T.U.I. ” per aver l'Amministrazione posto altresì a fondamento del diniego l'addebitata violazione dell'art. 6, comma 8, del T.U.I., che pone in capo agli immigrati l'obbligo di comunicare al Questore competente per territorio entro i 15 giorni successivi, le variazioni di domicilio abituale.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva nella quale ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso e ha prodotto documentazione.
4. All’udienza pubblica di smaltimento del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esplicitati.
5.1. In primo luogo, è infondato il vizio di competenza rilevato con il primo motivo di ricorso, avendo l’Amministrazione provato la sussistenza del potere del dirigente munito di delega di sottoscrivere l’atto impugnato (cfr. Relazione della Questura prot. n. 115 del 7 novembre 2022).
5.2. Quanto alle censure relative alla legittimità delle ragioni poste a fondamento del diniego, giova chiarirsi che è onere del richiedente dimostrare il possesso dei requisiti di legge affinché possa essere accolta favorevolmente l’istanza di permesso di soggiorno presentata e, nel caso di specie, il ricorrente a dimostrazione del requisito abitativo ha presentato un certificato che si è rivelato essere falso.
Tale falsità è stata accertata dalla relazione di servizio degli agenti del Commissariato della P.S. di Castelvolturno di data 13 marzo 2020 dalla quale è emerso che il ricorrente, oltre a non essere iscritto tra i residenti, non dimorasse nel luogo indicato in Mondragone, Via Gubbio 43, pi.1.
Nel valutare suddette circostanze, questo Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale seguito, da ultimo, dal T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 08/04/2024, n. 2253 riguardo alla materia oggetto di ricorso in cui viene stabilito che: “ In virtù della combinazione dell'art. 4, comma 2, quinto periodo, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l'ordinamento conferisce valenza ostativa alla produzione di falsa documentazione diretta alla dimostrazione del possesso dei requisiti di legge per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Da tali norme si ricava la regula iuris per cui l'utilizzo di documentazione falsa da parte dello straniero è sufficiente ex se a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. Invero, la condotta di produzione di documentazione falsa integra un "quid pluris" rispetto alla mera assenza del requisito, che legittima una più severa risposta dell'ordinamento, minando essa alle fondamenta il rapporto di fiducia tra l'istante e l'amministrazione. Tali principi possono valere anche nel caso in cui per i reati contestati non sia stata emanata una sentenza definitiva di condanna. L'autonomia dei procedimenti penale ed amministrativo emerge, infatti, dalla lettera della legge che non subordina l'inammissibilità della domanda di rilascio del titolo di soggiorno all'accertamento definitivo della responsabilità penale, il che si spiega anche con il fatto che il procedimento amministrativo deve concludersi celermente nei termini previsti dalla legge, laddove l'accertamento definitivo della responsabilità penale transita attraverso tre gradi di giudizio. Il legislatore, dunque, ha conferito all'amministrazione un potere autonomo di valutazione della condotta del cittadino straniero al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che ne legittimano l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato .”.
Inoltre, questo Collegio si riporta all’indirizzo del Consiglio di Stato che non richiede l’istaurazione di un processo penale per accertare la falsità del documento prodotto. Si veda in tal senso Consiglio di stato, sez. III, 12.09.2018 n. 5355: “ Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è revocato se si accerta che lo straniero, al fine di ottenerlo ha prodotto, in sede procedimentale, documentazione falsa, attestante un rapporto di lavoro in realtà insussistente, la pubblica amministrazione legittimamente può rifiutare il rilascio del titolo; affinché il rifiuto sia fondato sulla accertata falsità, non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo .”.
Il gravato provvedimento di rigetto è da ritenersi quindi atto necessario e vincolato alla falsità della certificazione presentata, sicché, nessuna comunicazione di prodromica come quella di avvio del procedimento avrebbe mutato le sorti dell’istanza proposta dal ricorrente.
5.3. Per completezza, va inoltre rilevato che Tra i requisiti richiesti per l'ingresso in Italia è anche inclusa, la disponibilità di un alloggio stabile, in quanto “ la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità del soggetto interessato (Cons. di Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3710) ”.
L’Amministrazione competente, quindi, ha il dovere di verificare se sussistono ancora i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno. A tal riguardo, l'art. 6, comma 5, d. lgs 286/1998 – nel conferire all'Autorità di pubblica sicurezza il potere di verificare la presenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo autorizzatorio – obbliga quest’ultima ad adottare il provvedimento di rigetto, laddove tali presupposti vengano a mancare o, per dichiarazioni non veritiere, non siano mai esistiti.
Nel caso di specie, sebbene parte ricorrente affermi la sua effettiva presenza in luogo - non meglio precisato - della provincia di Caserta, nell’attesa di operare una successiva variazione anagrafica, non ha prodotto nulla a dimostrazione di quanto affermato, né un valido titolo di possesso dell’immobile, né una utenza dalla quale si possa desumere una sua presenza sul territorio.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio è dell’avviso che la Questura di Caserta abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a sostegno del diniego gravato e che i motivi di ricorso opposti dal ricorrente non siano sufficienti a scalfire tale diniego.
A fronte di tali plurime ragioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, non potrebbe nemmeno rilevare, nel senso della accoglibilità dell’istanza, il fatto che lo straniero abbia soggiornato da lungo tempo in Italia.
E da ultimo, nello stesso provvedimento impugnato si dà atto che l’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta ha attivato la Polizia Municipale di Mondragone per provvedere alla notifica del preavviso di rigetto, ma tale notifica non è andata a buon fine a causa della irreperibilità del cittadino straniero, che, come già rilevato, aveva anche omesso qualsivoglia comunicazione circa l’avvenuta variazione di domicilio.
6. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
7. Si ravvisano, in ogni caso, le giuste ragioni in considerazione della materia controversa per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
OS LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS LL | AN ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.