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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 121/2020 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) Dr. Natalino SAPONE Presidente
2) Dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
3) Dr.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 121/2020 R.G.A.C., vertente tra
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dell'avv. Maria Parte_1
RI RO (con PEC indicata) per procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato in Ferruzzano (RC), via Antonino Scopelliti n. 5, presso lo studio del predetto difensore
APPELLANTE
e
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in via del Gelsomino n.45 Sc. B presso lo studio dell'avv. Domenico Malara (con PEC indicata) che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Alessia Nirta (con PEC indicata), per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, APPELLATA
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12.07.2017 premettendo di essere proprietaria esclusiva Controparte_1
- in forza di ordinanza divisionale n. cron. 3553/2012 n. rep. 149/2013 emessa dal Tribunale di Locri il 16.10.2012 - dei seguenti terreni di natura agricola siti in Palizzi, località Ambusina, ed individuati nel NCT al Fg di mappa 60 particelle n. 562 (mq 150), 564 (mq 2.205), 566 (mq 410) e 75 (mq 865) come meglio descritti nell'atto introduttivo del giudizio ed nella perizia redatta dall'Arch. Per_1 domandava all'adito Tribunale di ordinare a l'immediato rilascio delle porzioni delle Parte_1 predette parti celle, da questi occupate – a suo avviso - senza alcun titolo.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse difese e chiedendo di accertare e Parte_1 dichiarare in via riconvenzionale l'usucapione di una porzione del terreno in questione – coincidente con le p.lle 562, 564, 566 e 75 del foglio di mappa 60 per complessivi 3600 mq - di cui assumeva il possesso ininterrotto, continuato, esclusivo e pacifico, da oltre trent'anni e in specie a far data dal
1984; evidenziava, inoltre, che la non aveva fornito la prova della provenienza dei terreni ad CP_1 esclusione della originaria particella 4 del foglio di mappa 60, dalla quale era stata originata la p.lla
562, acquistata dalla sua dante causa, , per ½ con sentenza emessa dal Tribunale di Persona_2
Locri il 15.10.1974.
La causa era stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta.
Con sentenza n. 1227/2019, pubblicata in data 27.12.2019, il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva: accoglie la domanda di parte attrice e, per
l'effetto, ordina a l'immediato rilascio dei terreni siti in Palizzi, località Ambusina, Parte_1 ed individuati nel NCT al Fg di mappa 60 particelle n. 562 (mq 150), 564 (mq 2.205), 566 (mq 410)
e 75 (mq 865).
Con atto di citazione in appello, notificato in data 15.2.2020 , proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 1227/2019, pubblicata in data 27.12.2019 dal Tribunale di Locri. Parte appellante lamentava:
1. Errata ricostruzione e travisamento dei fatti. Violazione delle norme processuali e sostanziali artt. 115 e 116 c.p.c.
Il giudice di primo grado ha travisato le dichiarazioni del convenuto, ritenendo non contestata la documentazione depositata e richiamando in sentenza documenti che non erano formalmente presenti al momento della decisione poiché ritirati con il fascicolo di parte attrice e non ridepositati. Il giudice ha valutato prove non ritualmente acquisite e documenti prodotti tardivamente.
2. Prova del possesso ad usucapionem ha esercitato un possesso esclusivo, pacifico e continuato dal 1984, con atti concreti Pt_1 come la recinzione del terreno, la coltivazione e la gestione autonoma ed i testi escussi ne hanno confermato la presenza costante e l'animus possidendi. Il rapporto di colonia tra il e la famiglia è un mero argomento difensivo introdotto tardivamente Pt_1 Persona_3 poiché non vi sono documenti, atti di conversione in affitto, o tentativi di conciliazione previsti dalla legge agraria (L. 203/1982). Pertanto, vi è la presunzione di continuità del possesso ex art. 1142 c.c., non interrotta da atti della controparte. I testi di parte attrice erano legati da rapporti di parentela o interesse economico con la parte, pertanto, andavano ritenuti non attendibili;
mentre i testi di parte convenuta erano tutti indifferenti e coerenti con i fatti narrati.
3. Violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese di lite
Il giudice ha errato nella parte in cui non ha provveduto alla compensazione delle spese stante l'assenza di prova della titolarità del bene da parte attrice.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in data 17.12.2020.
Parte appellata eccepiva:
1. Inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c.;
2. Che il possesso, ininterrotto dal 1894, oltre 125 anni, era stato documentalmente dimostrato nel corso del giudizio di primo grado;
3. Che le contestazioni e i testi escussi di parte appellante durante l'attività istruttoria, non hanno dimostrato il possesso continuativo ed ininterrotto di ma hanno esclusivamente Pt_1 evidenziato il rapporto di colonia/affitto che questi aveva con i proprietari;
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
In data 11.06.2025, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'inammissibilità ex artt. 342 e 348 c.p.c.
Preliminare ad ogni valutazione sul merito della controversia, è l'esame della sollevata eccezione di inammissibilità per genericità dell'atto d'appello. L'onere della specificazione dei motivi d'appello previsto dall'art. 342 c.p.c. assolve alla duplice funzione di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, sia in conformità del principio “tanto devolutum quantum appellatum”, sia in modo da consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (SU 27199/2017).
Nel caso di specie, tale requisito è stato pienamente osservato, sono indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione.
Parte appellata, eccepisce l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. poiché Controparte_1 sostiene che non vi siano ragionevoli probabilità che l'appello sia accolto. Evidenzia altresì che l'appellante si è limitato ad una lettura diversa dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, senza offrire una propria argomentazione che confuti specificatamente quella del giudice sui presupposti giuridici e probatori del riconoscimento della domanda di rivendica e su quelli che hanno condotto al rigetto della domanda riconvenzionale.
In tema di appello, la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c, ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter comma 1, c.p.c, va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 comma II cpc, prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di tali verifiche e di rinvio della causa ad altra data, tale possibilità risulta dunque preclusa.
Pertanto, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata deve essere rigettata.
2. Mancato deposito del fascicolo di parte in primo grado
Parte appellante lamenta che il giudice ha utilizzato documenti non presenti nel fascicolo al momento della decisione poiché parte appellata ha ritirato il proprio fascicolo e non depositato nel termine fissato ex art. 190 c.p.c.
L'art. 169 c.p.c. prevede che ciascuna parte possa ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria, ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189 c.p.c., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. L'art. 190 c.p.c., poi, prevede che le comparse conclusionali debbano essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni. Sul punto va precisato che, essendo il processo civile un processo ad iniziativa di parte, qualora il fascicolo di parte sia stato ritirato, ex art. 169 c.p.c. e art. 77 disp. att. c.c., e successivamente non più depositato, il giudice può decidere sulla base dei soli atti a sua disposizione, essendo tenuto a disporre la ricerca dei documenti mancanti o la ricostruzione dell'intero fascicolo di parte solo nel diverso caso in cui l'omissione dipenda da una condotta – involontaria - della parte (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 21938/2006,
n. 18237/2008, n. 11352/2010, n. 3055/2013). Ed ancora, “in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall'art. 190 cod. proc. civ., il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, ma la parte ha la facoltà, alla stregua dell'art. 345 cod. proc. civ. ("ratione temporis" vigente), di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come “nuovi"". (Corte di
Cassazione Ordinanza n. 26030 del 10/12/2014). “La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art.
345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.” (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21571 del
07/10/2020).
Nel caso di specie l'appellata aveva ritirato il proprio fascicolo di parte, ed ha provveduto a depositarlo nuovamente in data 9.9.2019, ben oltre il termine perentorio previsto per il deposito del fascicolo di parte.
Per cui, il giudice di prime cure ha correttamente operato pronunciando la sentenza solo sulla base dei documenti disponibili.
Infine, come più volte chiarito dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, tale preclusione non opera in appello e pertanto, l'eccezione lamentata da parte appellante va rigettata con la conseguenziale acquisizione del fascicolo di parte di primo grado agli atti del processo.
3. Sulla ricostruzione dei fatti
Parte appellante contesta l'errata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure assumendo che egli ha avuto il possesso esclusivo del “Fondo Ambusina” in particolare del terreno identificato al catasto del Comune di Palizzi Foglio mappa n. 60 particelle n. 562, n. 564, n. 566 e n. 75, sin dal
1984 ed ha apportato migliorie, recintato e posto paletti.
Dalla documentazione prodotta in atti, è emerso quanto segue:
1. il bisnonno dell'attrice, notaio , acquistava in data 1.7.1894, da tale Persona_4 CP_2 come da Atto numeri 50 -4221 per Notaio le particelle n. 7-8-9-10-75 e 76
[...] Per_5
(all.n.
1 -2 memoria n.2 parte appellata dep. 17.9.2020);
2. con testamento olografo del 10.10.1940 , trascritto il 18.11.1946 trasferiva ad Persona_4
(madre di , ½ indiviso con la sorella le particelle n. 7- Controparte_3 Controparte_1
8-9-10-75 e 76;
3. per successione in morte di nel 1957 (e tutti i fratelli) riceveva Persona_6 Controparte_3 una quota delle particelle 3-4-5-6-73-74 come da situazione di famiglia di (all. Persona_4
n.2 memoria n.1 parte appellata dep. 17.9.2020);
4. Con sentenza di acquisto per usucapione emessa dal Tribunale di Locri il 15.10.1974 CP_3
e la sorella acquisivano la proprietà esclusiva delle particelle n. 3-4-5-6-73-74;
[...]
5. Con atto di donazione del 1988 donava a la propria Persona_7 Controparte_1 quota di ½ e l'atro ½ a , e Controparte_4 Persona_8 Controparte_5 CP_6 della proprietà identificata al catasto del Comune di Palizzi foglio n. 60 part. n. 3-4-5-6-7-8-
9-10-73-74-75-76 (pag. 6 memoria n. 1 all. n. 1 parte appellata);
6. Con Ordinanza divisionale n. 3553/2012 del 16.10.2012 emessa dal Tribunale di Locri e succ. modifiche venivano assegnati a i seguenti fondi: identificati al catasto Controparte_1 del Comune di Palizzi Foglio mappa n. 60 particelle n. 562 (nata dalla soppressione delle part. 485 e 4), n. 564 (nata dalla soppr. della part. n.9), n. 566 (nata dalla soppr. della part. n. 7) e n. 75.
Non sussistono dubbi, quindi, in ordine alla titolarità del diritto di proprietà in capo a Controparte_1
Nè, in effetti, l'appellante ha contestato tale legittimazione, limitandosi ad affermare la
[...] inutilizzabilità dei documenti prodotti nel fascicolo dell'originaria parte attrice.
Era onere di parte appellante dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi richiesti dal combinato disposto degli artt. 1158 e 2697 c.c. (possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e ultraventennale).
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario, ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Non basta quindi affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, ma, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione, deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene.
L'iter logico-giuridico seguito dal giudicante in primo grado risulta evidente: il ha prodotto Pt_1 solo qualche fotografia e sono stati escussi due testi che però non sono stati in grado di fornire dati certi a sostegno della pretesa dell'odierno appellante.
Il Tribunale ha evidenziato come ciò, oltre a non fornire alcuna prova del possesso ventennale così come normativamente richiesto, mette in luce numerose incongruenze se confrontate con la corposa documentazione fornita dall'appellata. Più in particolare, i documenti più rilevanti prodotti da parte appellata sono:
1-Atto di notorietà di fitto “fondo Ambusina” tra e del 30.4.1951; Per_4 CP_7
2- Ricevuta di fitto del 30.1.1969; CP_7
3-Ricevuta spese per impianto vigneto a firma CP_7
4-Disdetta colonia-contestazione inviata da in data 30.1.1989; Parte_1
5-Lettera scadenza colonia del 12.12.1996 indirizzata ad Persona_9
6-Dichiarazione dei redditi dal 2006 al 2015;
7-Decreto occupazione temporanea ANAS del 28.7.2015;
8-Regolarità pagamenti contributi consortili ricevuta in data 8.3.2018.
Alle puntuali osservazioni fatte dal giudice di prime cure, l'appellante tenta di opporsi a mezzo del proprio gravame fornendo “giustificazioni” che non appaiono in alcun modo convincenti. Nello specifico, sostiene che la lettera da lui inviata alla madre dell'appellata nel 1989, in Parte_1 cui si legge che “La data di scissione del contratto da Voi indicata è errata pertanto in base all'art.
25 di cui alla legge 203/1982 andrà a scadere ai sensi dell'art. 34 lettera B citata legge il 10.11.1993.
Mi riservo pertanto fin da ora per chiedervi formalmente tutti gli aumenti di quota previsti dalle varie leggi, ed a me spettanti, oltre al pagamento delle spese da me sostenute, e delle migliorie eseguite per come mi riservo di quantificarle.”, sia solo un “escamotage” per contrastare la domanda riconvenzione di usucapione da egli avanzata e che tale documento, essendo stato esibito soltanto con le memorie ex art. 183 non ha alcun valore. Tutto ciò non appare essere convincente.
Ed invero, il dichiara che dal 1984, anno della morte del padre (che aveva stipulato un contratto Pt_1 di colonia), egli ha avuto il possesso del fondo Ambusina e lo ha coltivato in modo esclusivo e continuato fino ad oggi. Ciò risulta palesemente smentito dalla lettera A/R inviata dal , a sua Pt_1 firma e mai disconosciuta, con cui dichiarava l'esistenza di un contratto di colonia in essere tra le parti che di conseguenza esclude la decorrenza del termine per la maturazione dell'usucapione sino al 10.11.1993 (data da lui indicata come scadenza del contratto) o tutt'al più sino 1989, (anno indicato da ). Altresì, va rilevato che le attività poste in essere e documentate dalla Persona_7 CP_1 negli anni (pagamento regolare dei contributi consortili sino al 2018, dichiarazione del fondo
Ambusina nei redditi dal 2006 al 2015 in atti, decreto di occupazione temporanea dell'Anas del
28.7.2015 ed infine dal procedimento incardinato nel 2005 e conclusosi nel 2012 con l'ordinanza divisionale n. 3553) dimostrano che quest'ultima agiva nella qualità di proprietaria del fondo. Nessun interesse avrebbe potuto trarne dal pagamento dei contributi consortili se non quello di essere proprietaria del terreno.
Quanto sin qui descritto, esclude l'esistenza di prove del realizzarsi in favore del dei requisiti Pt_1 voluti dalla legge per acquisire il diritto di proprietà a titolo originario. Difatti, per acquisire la proprietà di un bene altrui non è sufficiente averne la disponibilità materiale, è necessario l'esercizio di almeno un atto che denoti la volontà di atteggiarsi pubblicamente come proprietario esclusivo del bene: un atto che solo l'effettivo titolare avrebbe il diritto di compiere e che il possessore pone senza che vi sia l'opposizione di quest'ultimo. È dunque da quest'atto che inizia a decorrere l'usucapione ed è proprio questo fatto che va dimostrato al giudice per poter rivendicare l'usucapione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova dell'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche solo per testimoni e il giudizio sulla rilevanza della prova non può essere influenzato dalla mancanza di conferme documentali (ordinanza n. 20884 del 18.7.2023). Nel caso di specie, però, la prova testimoniale non è stata dirimente. I testi escussi di parte appellante non hanno saputo fornire una prova certa del possesso del fondo in modo esclusivo da parte del . Pt_1
Così, in particolare, il teste classe 1974, è si limitato a confermare genericamente i capitoli Tes_1 di prova (che fanno riferimento all'anno 1984, cioè a quando lui aveva 10 anni) e specificava esclusivamente che il aveva apposto una recinzione, senza tuttavia indicare quando avrebbe Pt_1 provveduto a fare ciò.
Altrettanto generiche sono le risposte del teste , il quale nonostante assuma una frequentazione Tes_2 assidua del fondo dell'amico da oltre 30 anni, (“l'ultima volta che mi sono recato e' stato Pt_1 qualche giorno fa per la vendemmia”), non sa però riferire quando è stato recintato il fondo, quando
è stato posto il cancello, né tantomeno di che materiale è fatto (“non so dire se è stato sempre recintato. Vi è un cancello di accesso, non so dire se in ferro o in altri materiali”) e alla domanda relativa alla data di apposizione del cancello dichiara: “non ho mai approfondito la questione per carenza di interesse”.
Sul punto, il teste nel confermare la circostanza che il cancello fosse stato apposto circa CP_7 sette anni prima dal specifica: “il ha sostituito il vecchio cancello in legno che io avevo Pt_1 Pt_1 apposto come recinzione per impedire ai miei animali di entrare nel terreno e si poteva entrare e uscire, con una recinzione in paletti in ferro, rete metallica e chiusa con un lucchetto”.
A conferma di ciò, il teste , andato sui luoghi per scattare delle foto seguenti un accertamento Per_4 dell'Agenzia del Territorio, dichiarava che nel 2009 vi era un cancello di legno e precisava:
“evidentemente la situazione dei luoghi che mi viene mostrata nelle fotografie che mi vengono mostrate non era quella che si è presentata a me nel 2009”.
Pertanto, la recinzione, con pali e rete metallica e del cancello, che astrattamente avrebbe potuto integrare un atto di interversione, è stata apposta dal in sostituzione di altra recinzione già Pt_1 esistente, nell'ultimo decennio (senza smentita alcuna da parte dei testi di parte convenuta) e, dunque, come tale, sarebbe stata apposta in un arco temporale non sufficiente a fondare l'acquisto per usucapione.
Peraltro, trattandosi della sostituzione di una recinzione già esistente, può tuttalpiù considerarsi un atto di manutenzione, come tale non sufficiente per integrare il possesso utile ad usucapire (“Con riferimento al possesso utile all'usucapione, l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà deve essere accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; pertanto, la mera esecuzione di lavori di manutenzione non è sufficiente per integrare il possesso utile ad usucapire, qualora non sia chiaramente stabilito l'inizio dell'occupazione e la natura del titolo in forza del quale l'occupazione è avvenuta.” Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n.21301).
Di contro, i testi di parte appellata hanno riferito in modo certo e chiaro che: “Con riferimento alla circostanza sub a) della memoria istruttoria di parte attrice posso dire che io sono affittuario dei terreni in questione e prima di me mio padre (che aveva stipulato il contratto di affitto scritto nel
1957) e alla sua morte, mia madre. Posso riferire che i predetti terreni sono di proprietà della famiglia in quanto in passato mio padre ha stipulato con loro il contratto di affitto. Preciso Per_4 che una parte di questi terreni e più precisamente il vigneto è occupato attualmente dal
[...]
e prima di lui dal padre con un rapporto di colonia”… “il non corrisponde più Pt_1 Pt_1 nulla da almeno quattro anni”; “Preciso che anche la parte di terreno occupata dal rientra Pt_1 nel contratto di affitto stipulato da mio padre con la famiglia mentre il rapporto tra la mia Per_4 famiglia e il non è stato mai disciplinato da un contratto scritto. Non so dire se vi sia un Pt_1 contratto scritto tra il e la famiglia che comunque aveva instaurato con questi Parte_2 Per_4 un rapporto di colonia in data antecedente al contratto di affitto” ( escusso Testimone_3 all'udienza del 29.11.2018).
Alla luce delle suesposte considerazioni, essendo evidente che non è stata raggiunta la prova necessaria ai fini del concretizzarsi del diritto di usucapione sul bene da parte del , anche tale Pt_1 motivo di appello è deve essere rigettato.
Rimane assorbito l'ultimo motivo d'appello, afferente alle spese di lite.
Secondo parte appellante, “il giudice di prime cure, nello statuire sulle spese del giudizio, non ha considerato il comportamento processuale tenuto da parte attrice e la mancata dimostrazione, da parte della stessa, di una qualsivoglia relazione di fatto con il bene oggetto del contendere, ed anche di tutte le emergenze processuali;
dunque, la condanna alle spese si appalesa ingiusta ed errata.”
Le emergenze processuali hanno smentito tale assunto: invero non sussistono, né sussistevano, motivi per compensare le spese di lite e per derogare alla regola della soccombenza.
Sulle spese di lite
Non sussistono motivi per derogare ai principi generali, dunque le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellato soccombente.
Per la presente fase del giudizio, tali spese processuali sono liquidate, tenendo conto del valore della causa (€ 18.562,00), della complessità media della predetta e delle Tabelle previste D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21), tenendo conto dei parametri medi, con la sola eccezione della liquidazione della fase di istruzione/trattazione, liquidata applicando i valori minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta nel corso del giudizio di gravame – in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, in favore della parte appellante.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 4.888,00, oltre alle spese
[...] generali, IVA e CpA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 10.12.2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) Dr. Natalino SAPONE Presidente
2) Dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
3) Dr.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 121/2020 R.G.A.C., vertente tra
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dell'avv. Maria Parte_1
RI RO (con PEC indicata) per procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato in Ferruzzano (RC), via Antonino Scopelliti n. 5, presso lo studio del predetto difensore
APPELLANTE
e
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in via del Gelsomino n.45 Sc. B presso lo studio dell'avv. Domenico Malara (con PEC indicata) che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Alessia Nirta (con PEC indicata), per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, APPELLATA
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12.07.2017 premettendo di essere proprietaria esclusiva Controparte_1
- in forza di ordinanza divisionale n. cron. 3553/2012 n. rep. 149/2013 emessa dal Tribunale di Locri il 16.10.2012 - dei seguenti terreni di natura agricola siti in Palizzi, località Ambusina, ed individuati nel NCT al Fg di mappa 60 particelle n. 562 (mq 150), 564 (mq 2.205), 566 (mq 410) e 75 (mq 865) come meglio descritti nell'atto introduttivo del giudizio ed nella perizia redatta dall'Arch. Per_1 domandava all'adito Tribunale di ordinare a l'immediato rilascio delle porzioni delle Parte_1 predette parti celle, da questi occupate – a suo avviso - senza alcun titolo.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse difese e chiedendo di accertare e Parte_1 dichiarare in via riconvenzionale l'usucapione di una porzione del terreno in questione – coincidente con le p.lle 562, 564, 566 e 75 del foglio di mappa 60 per complessivi 3600 mq - di cui assumeva il possesso ininterrotto, continuato, esclusivo e pacifico, da oltre trent'anni e in specie a far data dal
1984; evidenziava, inoltre, che la non aveva fornito la prova della provenienza dei terreni ad CP_1 esclusione della originaria particella 4 del foglio di mappa 60, dalla quale era stata originata la p.lla
562, acquistata dalla sua dante causa, , per ½ con sentenza emessa dal Tribunale di Persona_2
Locri il 15.10.1974.
La causa era stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta.
Con sentenza n. 1227/2019, pubblicata in data 27.12.2019, il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva: accoglie la domanda di parte attrice e, per
l'effetto, ordina a l'immediato rilascio dei terreni siti in Palizzi, località Ambusina, Parte_1 ed individuati nel NCT al Fg di mappa 60 particelle n. 562 (mq 150), 564 (mq 2.205), 566 (mq 410)
e 75 (mq 865).
Con atto di citazione in appello, notificato in data 15.2.2020 , proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 1227/2019, pubblicata in data 27.12.2019 dal Tribunale di Locri. Parte appellante lamentava:
1. Errata ricostruzione e travisamento dei fatti. Violazione delle norme processuali e sostanziali artt. 115 e 116 c.p.c.
Il giudice di primo grado ha travisato le dichiarazioni del convenuto, ritenendo non contestata la documentazione depositata e richiamando in sentenza documenti che non erano formalmente presenti al momento della decisione poiché ritirati con il fascicolo di parte attrice e non ridepositati. Il giudice ha valutato prove non ritualmente acquisite e documenti prodotti tardivamente.
2. Prova del possesso ad usucapionem ha esercitato un possesso esclusivo, pacifico e continuato dal 1984, con atti concreti Pt_1 come la recinzione del terreno, la coltivazione e la gestione autonoma ed i testi escussi ne hanno confermato la presenza costante e l'animus possidendi. Il rapporto di colonia tra il e la famiglia è un mero argomento difensivo introdotto tardivamente Pt_1 Persona_3 poiché non vi sono documenti, atti di conversione in affitto, o tentativi di conciliazione previsti dalla legge agraria (L. 203/1982). Pertanto, vi è la presunzione di continuità del possesso ex art. 1142 c.c., non interrotta da atti della controparte. I testi di parte attrice erano legati da rapporti di parentela o interesse economico con la parte, pertanto, andavano ritenuti non attendibili;
mentre i testi di parte convenuta erano tutti indifferenti e coerenti con i fatti narrati.
3. Violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese di lite
Il giudice ha errato nella parte in cui non ha provveduto alla compensazione delle spese stante l'assenza di prova della titolarità del bene da parte attrice.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in data 17.12.2020.
Parte appellata eccepiva:
1. Inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c.;
2. Che il possesso, ininterrotto dal 1894, oltre 125 anni, era stato documentalmente dimostrato nel corso del giudizio di primo grado;
3. Che le contestazioni e i testi escussi di parte appellante durante l'attività istruttoria, non hanno dimostrato il possesso continuativo ed ininterrotto di ma hanno esclusivamente Pt_1 evidenziato il rapporto di colonia/affitto che questi aveva con i proprietari;
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
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In data 11.06.2025, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'inammissibilità ex artt. 342 e 348 c.p.c.
Preliminare ad ogni valutazione sul merito della controversia, è l'esame della sollevata eccezione di inammissibilità per genericità dell'atto d'appello. L'onere della specificazione dei motivi d'appello previsto dall'art. 342 c.p.c. assolve alla duplice funzione di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, sia in conformità del principio “tanto devolutum quantum appellatum”, sia in modo da consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (SU 27199/2017).
Nel caso di specie, tale requisito è stato pienamente osservato, sono indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione.
Parte appellata, eccepisce l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. poiché Controparte_1 sostiene che non vi siano ragionevoli probabilità che l'appello sia accolto. Evidenzia altresì che l'appellante si è limitato ad una lettura diversa dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, senza offrire una propria argomentazione che confuti specificatamente quella del giudice sui presupposti giuridici e probatori del riconoscimento della domanda di rivendica e su quelli che hanno condotto al rigetto della domanda riconvenzionale.
In tema di appello, la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c, ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter comma 1, c.p.c, va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 comma II cpc, prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di tali verifiche e di rinvio della causa ad altra data, tale possibilità risulta dunque preclusa.
Pertanto, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata deve essere rigettata.
2. Mancato deposito del fascicolo di parte in primo grado
Parte appellante lamenta che il giudice ha utilizzato documenti non presenti nel fascicolo al momento della decisione poiché parte appellata ha ritirato il proprio fascicolo e non depositato nel termine fissato ex art. 190 c.p.c.
L'art. 169 c.p.c. prevede che ciascuna parte possa ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria, ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189 c.p.c., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. L'art. 190 c.p.c., poi, prevede che le comparse conclusionali debbano essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni. Sul punto va precisato che, essendo il processo civile un processo ad iniziativa di parte, qualora il fascicolo di parte sia stato ritirato, ex art. 169 c.p.c. e art. 77 disp. att. c.c., e successivamente non più depositato, il giudice può decidere sulla base dei soli atti a sua disposizione, essendo tenuto a disporre la ricerca dei documenti mancanti o la ricostruzione dell'intero fascicolo di parte solo nel diverso caso in cui l'omissione dipenda da una condotta – involontaria - della parte (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 21938/2006,
n. 18237/2008, n. 11352/2010, n. 3055/2013). Ed ancora, “in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall'art. 190 cod. proc. civ., il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, ma la parte ha la facoltà, alla stregua dell'art. 345 cod. proc. civ. ("ratione temporis" vigente), di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come “nuovi"". (Corte di
Cassazione Ordinanza n. 26030 del 10/12/2014). “La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art.
345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.” (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21571 del
07/10/2020).
Nel caso di specie l'appellata aveva ritirato il proprio fascicolo di parte, ed ha provveduto a depositarlo nuovamente in data 9.9.2019, ben oltre il termine perentorio previsto per il deposito del fascicolo di parte.
Per cui, il giudice di prime cure ha correttamente operato pronunciando la sentenza solo sulla base dei documenti disponibili.
Infine, come più volte chiarito dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, tale preclusione non opera in appello e pertanto, l'eccezione lamentata da parte appellante va rigettata con la conseguenziale acquisizione del fascicolo di parte di primo grado agli atti del processo.
3. Sulla ricostruzione dei fatti
Parte appellante contesta l'errata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure assumendo che egli ha avuto il possesso esclusivo del “Fondo Ambusina” in particolare del terreno identificato al catasto del Comune di Palizzi Foglio mappa n. 60 particelle n. 562, n. 564, n. 566 e n. 75, sin dal
1984 ed ha apportato migliorie, recintato e posto paletti.
Dalla documentazione prodotta in atti, è emerso quanto segue:
1. il bisnonno dell'attrice, notaio , acquistava in data 1.7.1894, da tale Persona_4 CP_2 come da Atto numeri 50 -4221 per Notaio le particelle n. 7-8-9-10-75 e 76
[...] Per_5
(all.n.
1 -2 memoria n.2 parte appellata dep. 17.9.2020);
2. con testamento olografo del 10.10.1940 , trascritto il 18.11.1946 trasferiva ad Persona_4
(madre di , ½ indiviso con la sorella le particelle n. 7- Controparte_3 Controparte_1
8-9-10-75 e 76;
3. per successione in morte di nel 1957 (e tutti i fratelli) riceveva Persona_6 Controparte_3 una quota delle particelle 3-4-5-6-73-74 come da situazione di famiglia di (all. Persona_4
n.2 memoria n.1 parte appellata dep. 17.9.2020);
4. Con sentenza di acquisto per usucapione emessa dal Tribunale di Locri il 15.10.1974 CP_3
e la sorella acquisivano la proprietà esclusiva delle particelle n. 3-4-5-6-73-74;
[...]
5. Con atto di donazione del 1988 donava a la propria Persona_7 Controparte_1 quota di ½ e l'atro ½ a , e Controparte_4 Persona_8 Controparte_5 CP_6 della proprietà identificata al catasto del Comune di Palizzi foglio n. 60 part. n. 3-4-5-6-7-8-
9-10-73-74-75-76 (pag. 6 memoria n. 1 all. n. 1 parte appellata);
6. Con Ordinanza divisionale n. 3553/2012 del 16.10.2012 emessa dal Tribunale di Locri e succ. modifiche venivano assegnati a i seguenti fondi: identificati al catasto Controparte_1 del Comune di Palizzi Foglio mappa n. 60 particelle n. 562 (nata dalla soppressione delle part. 485 e 4), n. 564 (nata dalla soppr. della part. n.9), n. 566 (nata dalla soppr. della part. n. 7) e n. 75.
Non sussistono dubbi, quindi, in ordine alla titolarità del diritto di proprietà in capo a Controparte_1
Nè, in effetti, l'appellante ha contestato tale legittimazione, limitandosi ad affermare la
[...] inutilizzabilità dei documenti prodotti nel fascicolo dell'originaria parte attrice.
Era onere di parte appellante dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi richiesti dal combinato disposto degli artt. 1158 e 2697 c.c. (possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e ultraventennale).
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario, ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Non basta quindi affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, ma, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione, deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene.
L'iter logico-giuridico seguito dal giudicante in primo grado risulta evidente: il ha prodotto Pt_1 solo qualche fotografia e sono stati escussi due testi che però non sono stati in grado di fornire dati certi a sostegno della pretesa dell'odierno appellante.
Il Tribunale ha evidenziato come ciò, oltre a non fornire alcuna prova del possesso ventennale così come normativamente richiesto, mette in luce numerose incongruenze se confrontate con la corposa documentazione fornita dall'appellata. Più in particolare, i documenti più rilevanti prodotti da parte appellata sono:
1-Atto di notorietà di fitto “fondo Ambusina” tra e del 30.4.1951; Per_4 CP_7
2- Ricevuta di fitto del 30.1.1969; CP_7
3-Ricevuta spese per impianto vigneto a firma CP_7
4-Disdetta colonia-contestazione inviata da in data 30.1.1989; Parte_1
5-Lettera scadenza colonia del 12.12.1996 indirizzata ad Persona_9
6-Dichiarazione dei redditi dal 2006 al 2015;
7-Decreto occupazione temporanea ANAS del 28.7.2015;
8-Regolarità pagamenti contributi consortili ricevuta in data 8.3.2018.
Alle puntuali osservazioni fatte dal giudice di prime cure, l'appellante tenta di opporsi a mezzo del proprio gravame fornendo “giustificazioni” che non appaiono in alcun modo convincenti. Nello specifico, sostiene che la lettera da lui inviata alla madre dell'appellata nel 1989, in Parte_1 cui si legge che “La data di scissione del contratto da Voi indicata è errata pertanto in base all'art.
25 di cui alla legge 203/1982 andrà a scadere ai sensi dell'art. 34 lettera B citata legge il 10.11.1993.
Mi riservo pertanto fin da ora per chiedervi formalmente tutti gli aumenti di quota previsti dalle varie leggi, ed a me spettanti, oltre al pagamento delle spese da me sostenute, e delle migliorie eseguite per come mi riservo di quantificarle.”, sia solo un “escamotage” per contrastare la domanda riconvenzione di usucapione da egli avanzata e che tale documento, essendo stato esibito soltanto con le memorie ex art. 183 non ha alcun valore. Tutto ciò non appare essere convincente.
Ed invero, il dichiara che dal 1984, anno della morte del padre (che aveva stipulato un contratto Pt_1 di colonia), egli ha avuto il possesso del fondo Ambusina e lo ha coltivato in modo esclusivo e continuato fino ad oggi. Ciò risulta palesemente smentito dalla lettera A/R inviata dal , a sua Pt_1 firma e mai disconosciuta, con cui dichiarava l'esistenza di un contratto di colonia in essere tra le parti che di conseguenza esclude la decorrenza del termine per la maturazione dell'usucapione sino al 10.11.1993 (data da lui indicata come scadenza del contratto) o tutt'al più sino 1989, (anno indicato da ). Altresì, va rilevato che le attività poste in essere e documentate dalla Persona_7 CP_1 negli anni (pagamento regolare dei contributi consortili sino al 2018, dichiarazione del fondo
Ambusina nei redditi dal 2006 al 2015 in atti, decreto di occupazione temporanea dell'Anas del
28.7.2015 ed infine dal procedimento incardinato nel 2005 e conclusosi nel 2012 con l'ordinanza divisionale n. 3553) dimostrano che quest'ultima agiva nella qualità di proprietaria del fondo. Nessun interesse avrebbe potuto trarne dal pagamento dei contributi consortili se non quello di essere proprietaria del terreno.
Quanto sin qui descritto, esclude l'esistenza di prove del realizzarsi in favore del dei requisiti Pt_1 voluti dalla legge per acquisire il diritto di proprietà a titolo originario. Difatti, per acquisire la proprietà di un bene altrui non è sufficiente averne la disponibilità materiale, è necessario l'esercizio di almeno un atto che denoti la volontà di atteggiarsi pubblicamente come proprietario esclusivo del bene: un atto che solo l'effettivo titolare avrebbe il diritto di compiere e che il possessore pone senza che vi sia l'opposizione di quest'ultimo. È dunque da quest'atto che inizia a decorrere l'usucapione ed è proprio questo fatto che va dimostrato al giudice per poter rivendicare l'usucapione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova dell'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche solo per testimoni e il giudizio sulla rilevanza della prova non può essere influenzato dalla mancanza di conferme documentali (ordinanza n. 20884 del 18.7.2023). Nel caso di specie, però, la prova testimoniale non è stata dirimente. I testi escussi di parte appellante non hanno saputo fornire una prova certa del possesso del fondo in modo esclusivo da parte del . Pt_1
Così, in particolare, il teste classe 1974, è si limitato a confermare genericamente i capitoli Tes_1 di prova (che fanno riferimento all'anno 1984, cioè a quando lui aveva 10 anni) e specificava esclusivamente che il aveva apposto una recinzione, senza tuttavia indicare quando avrebbe Pt_1 provveduto a fare ciò.
Altrettanto generiche sono le risposte del teste , il quale nonostante assuma una frequentazione Tes_2 assidua del fondo dell'amico da oltre 30 anni, (“l'ultima volta che mi sono recato e' stato Pt_1 qualche giorno fa per la vendemmia”), non sa però riferire quando è stato recintato il fondo, quando
è stato posto il cancello, né tantomeno di che materiale è fatto (“non so dire se è stato sempre recintato. Vi è un cancello di accesso, non so dire se in ferro o in altri materiali”) e alla domanda relativa alla data di apposizione del cancello dichiara: “non ho mai approfondito la questione per carenza di interesse”.
Sul punto, il teste nel confermare la circostanza che il cancello fosse stato apposto circa CP_7 sette anni prima dal specifica: “il ha sostituito il vecchio cancello in legno che io avevo Pt_1 Pt_1 apposto come recinzione per impedire ai miei animali di entrare nel terreno e si poteva entrare e uscire, con una recinzione in paletti in ferro, rete metallica e chiusa con un lucchetto”.
A conferma di ciò, il teste , andato sui luoghi per scattare delle foto seguenti un accertamento Per_4 dell'Agenzia del Territorio, dichiarava che nel 2009 vi era un cancello di legno e precisava:
“evidentemente la situazione dei luoghi che mi viene mostrata nelle fotografie che mi vengono mostrate non era quella che si è presentata a me nel 2009”.
Pertanto, la recinzione, con pali e rete metallica e del cancello, che astrattamente avrebbe potuto integrare un atto di interversione, è stata apposta dal in sostituzione di altra recinzione già Pt_1 esistente, nell'ultimo decennio (senza smentita alcuna da parte dei testi di parte convenuta) e, dunque, come tale, sarebbe stata apposta in un arco temporale non sufficiente a fondare l'acquisto per usucapione.
Peraltro, trattandosi della sostituzione di una recinzione già esistente, può tuttalpiù considerarsi un atto di manutenzione, come tale non sufficiente per integrare il possesso utile ad usucapire (“Con riferimento al possesso utile all'usucapione, l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà deve essere accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; pertanto, la mera esecuzione di lavori di manutenzione non è sufficiente per integrare il possesso utile ad usucapire, qualora non sia chiaramente stabilito l'inizio dell'occupazione e la natura del titolo in forza del quale l'occupazione è avvenuta.” Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n.21301).
Di contro, i testi di parte appellata hanno riferito in modo certo e chiaro che: “Con riferimento alla circostanza sub a) della memoria istruttoria di parte attrice posso dire che io sono affittuario dei terreni in questione e prima di me mio padre (che aveva stipulato il contratto di affitto scritto nel
1957) e alla sua morte, mia madre. Posso riferire che i predetti terreni sono di proprietà della famiglia in quanto in passato mio padre ha stipulato con loro il contratto di affitto. Preciso Per_4 che una parte di questi terreni e più precisamente il vigneto è occupato attualmente dal
[...]
e prima di lui dal padre con un rapporto di colonia”… “il non corrisponde più Pt_1 Pt_1 nulla da almeno quattro anni”; “Preciso che anche la parte di terreno occupata dal rientra Pt_1 nel contratto di affitto stipulato da mio padre con la famiglia mentre il rapporto tra la mia Per_4 famiglia e il non è stato mai disciplinato da un contratto scritto. Non so dire se vi sia un Pt_1 contratto scritto tra il e la famiglia che comunque aveva instaurato con questi Parte_2 Per_4 un rapporto di colonia in data antecedente al contratto di affitto” ( escusso Testimone_3 all'udienza del 29.11.2018).
Alla luce delle suesposte considerazioni, essendo evidente che non è stata raggiunta la prova necessaria ai fini del concretizzarsi del diritto di usucapione sul bene da parte del , anche tale Pt_1 motivo di appello è deve essere rigettato.
Rimane assorbito l'ultimo motivo d'appello, afferente alle spese di lite.
Secondo parte appellante, “il giudice di prime cure, nello statuire sulle spese del giudizio, non ha considerato il comportamento processuale tenuto da parte attrice e la mancata dimostrazione, da parte della stessa, di una qualsivoglia relazione di fatto con il bene oggetto del contendere, ed anche di tutte le emergenze processuali;
dunque, la condanna alle spese si appalesa ingiusta ed errata.”
Le emergenze processuali hanno smentito tale assunto: invero non sussistono, né sussistevano, motivi per compensare le spese di lite e per derogare alla regola della soccombenza.
Sulle spese di lite
Non sussistono motivi per derogare ai principi generali, dunque le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellato soccombente.
Per la presente fase del giudizio, tali spese processuali sono liquidate, tenendo conto del valore della causa (€ 18.562,00), della complessità media della predetta e delle Tabelle previste D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21), tenendo conto dei parametri medi, con la sola eccezione della liquidazione della fase di istruzione/trattazione, liquidata applicando i valori minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta nel corso del giudizio di gravame – in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, in favore della parte appellante.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 4.888,00, oltre alle spese
[...] generali, IVA e CpA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 10.12.2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone